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CAPITOLO III LO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA. 1. Lo sportello unico dell’edilizia: generalità.

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CAPITOLO III

LO SPORTELLO UNICO DELL’EDILIZIA.

1. Lo sportello unico dell’edilizia: generalità.

Lo sportello unico dell’edilizia è un apposito ufficio che è

stato “modellato” su quello per le “attività produttive” (c.d. SUAP),

istituito a suo tempo dall’art. 24

249

del decreto legislativo n.

112/1998

250

.

Come si è già accennato – nella parte finale del precedente

Capitolo – con la creazione del c.d. sportello unico per le attività

produttive si è perseguito il strategico obiettivo di ricorrere, nel modo

più ampio possibile, all’innovazione tecnologica ed agli strumenti

249 L’art. 24, rubricato “Principi organizzativi per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi”, del decreto legislativo n.

112/1998 testualmente dispone: “Ogni comune esercita, singolarmente o in forma associata, anche con altri enti locali, le funzioni di cui all’articolo 23, assicurando che un’unica struttura sia responsabile dell’intero procedimento. Presso la struttura è istituito uno sportello unico al fine di garantire a tutti gli interessati l’accesso, anche in via telematica, al proprio archivio informatico contenente i dati concernenti le domande di autorizzazione e il relativo iter procedurale, gli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, nonché tutte le informazioni disponibili a livello regionale, ivi comprese quelle concernenti le attività promozionali, che dovranno essere fornite in modo coordinato. I comuni possono stipulare convenzioni con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la realizzazione dello sportello unico. Ai fini di cui al presente articolo, gli enti locali possono avvalersi, nelle forme concordate, di altre amministrazioni ed enti pubblici, cui possono anche essere affidati singoli atti istruttori del procedimento. Laddove siano stipulati patti territoriali o contratti d’area, l’accordo tra gli enti locali coinvolti può prevedere che la gestione dello sportello unico sia attribuita al soggetto pubblico responsabile del patto o del contratto”.

250 Vedi Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del

(2)

telematici e sistemi informatizzati nei rapporti tra cittadini, imprese e

pubbliche amministrazioni

251

.

A tal proposito, appare utile ricordare quanto sottolineato, a

suo tempo, dalla Corte costituzionale con la sentenza 23 luglio 2002,

n. 376.

Secondo la Corte costituzionale, “la disciplina del c.d.

sportello unico per le attività produttive (…) si fonda sulla

concentrazione in una sola struttura della responsabilità dell’unico

procedimento attraverso cui i soggetti interessati possono ottenere

l’insieme dei provvedimenti abilitativi necessari per la realizzazione

di nuovi insediamenti produttivi, nonché sulla concentrazione, nel

predetto sportello e presso la predetta struttura, dell’accesso a tutte le

informazioni da parte degli interessati; ciò al fine di ridurre i tempi

procedurali e le difficoltà di rapporto del cittadino con

l’amministrazione”

252

.

Il legislatore, con l’elaborazione del Testo unico sull’edilizia,

si è così ispirato al disegno organizzativo già configurato con

l’istituzione dello sportello unico per le attività produttive, ed ha

ritenuto opportuno ricreare, anche per le attività diverse da quelle

produttive, un ufficio “unico” in cui svolgere e concludere tutte le

operazioni burocratico-amministrative cui il cittadino deve sottostare

per ottenere le autorizzazioni necessarie per un intervento edilizio

253

.

Aprendo una breve parentesi, vediamo che l’art. 25

254

del

decreto legislativo n. 112/1998 disciplina il “procedimento

capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92

del 21 aprile 1998, Supplemento Ordinario n. 77.

251 Vedi I. SALZA, La riforma dello sportello unico per le attività produttive dopo la SCIA. Commento organico ai DD.PP.RR. 9 luglio 2010, n. 159, e 7 settembre 2010, n. 160, op. cit., pp. 104 e ss.

252 Così Corte costituzionale, 23 luglio 2002, n. 376, in http://www.giurcost.org 253 Vedi F. FRASCA, commento Articolo 5 – Sportello unico per l’edilizia, in Le nuove leggi amministrative. Commenti a prima lettura, coordinati da V. ITALIA, Testo Unico sull’edilizia, Giuffrè, Milano, 2003, pp. 88 e ss.

(3)

amministrativo in materia di autorizzazione all’insediamento di

attività produttive”, stabilendo che esso è “unico”; l’art. 1

255

(rubricato “ambito di applicazione”) del D.P.R. n. 447/1998

256

,

approvato in attuazione del citato art. 25, decreto legislativo n.

112/1998, stabilisce che lo sportello unico per le attività produttive

opera nel campo della “localizzazione degli impianti produttivi di

254 L’art. 25, rubricato “Procedimento”, del decreto legislativo n. 112/1998

testualmente dispone: “Il procedimento amministrativo in materia di autorizzazione all’insediamento di attività produttive è unico. L’istruttoria ha per oggetto in particolare i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e della sicurezza. Il procedimento, disciplinato con uno o più regolamenti ai sensi dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si ispira ai seguenti principi: a) istituzione di uno sportello unico presso la struttura organizzativa e individuazione del responsabile del procedimento; b) trasparenza delle procedure e apertura del procedimento alle osservazioni dei soggetti portatori di interessi diffusi; c) facoltà per l’interessato di ricorrere all’autocertificazione per l’attestazione, sotto la propria responsabilità, della conformità del progetto alle singole prescrizioni delle norme vigenti; d) facoltà per l’interessato, inutilmente decorsi i termini per il rilascio degli atti di assenso previsti, di realizzare l’impianto in conformità alle autocertificazioni prodotte, previa valutazione favorevole di impatto ambientale, ove prevista dalle norme vigenti e purché abbia ottenuto la concessione edilizia; e) previsione dell’obbligo della riduzione in pristino nel caso di falsità di alcuna delle autocertificazioni, fatti salvi i casi di errori od omissioni materiali suscettibili di correzioni o integrazioni; f) possibilità del ricorso da parte del comune, nella qualità di amministrazione procedente, ove non sia esercitata la facoltà di cui alla lettera c), alla conferenza di servizi, le cui determinazioni sostituiscono il provvedimento ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dalla legge 15 maggio 1997, n. 127; g) possibilità del ricorso alla conferenza di servizi quando il progetto contrasti con le previsioni di uno strumento urbanistico; in tal caso, ove la conferenza di servizi registri un accordo sulla variazione dello strumento urbanistico, la determinazione costituisce proposta di variante sulla quale si pronuncia definitivamente il consiglio comunale, tenuto conto delle osservazioni, proposte e opposizioni avanzate in conferenza di servizi nonché delle osservazioni e opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150; h) effettuazione del collaudo, da parte di soggetti abilitati non collegati professionalmente né economicamente in modo diretto o indiretto all’impresa, con la presenza dei tecnici dell’unità organizzativa, entro i termini stabiliti; l’autorizzazione e il collaudo non esonerano le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza e controllo e dalle connesse responsabilità previste dalla legge. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel presente articolo secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione”.

255 L’art. 1, rubricato “Ambito di applicazione”, del D.P.R. n. 447/1998

testualmente dispone: “Il presente regolamento ha per oggetto la localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione,

(4)

beni e servizi, la loro realizzazione, ristrutturazione, ampliamento,

cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva,

nonché l’esecuzione delle opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di

impresa”.

Può essere brevemente ricordato che l’istruttoria che deve

svolgere lo sportello unico per le attività produttive ha per oggetto, in

particolare, i profili urbanistici, sanitari, della tutela ambientale e

della sicurezza.

Lo sportello unico per le attività produttive può essere

considerato l’unico punto dell’amministrazione pubblica con cui

un’impresa si interfaccia per lo svolgimento di tutti i procedimenti

amministrativi che la riguardano, o meglio, come è stato

autorevolmente osservato, “l’unico punto di interfaccia con

l’amministrazione”

257

.

ampliamento, cessazione, riattivazione e riconversione dell’attività produttiva, nonché l’esecuzione di opere interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. Resta salvo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114. Rientrano tra gli impianti di cui al comma 1 quelli relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche ed alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazioni. Le regioni, ai sensi dell’articolo 23, commi 2 e 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti locali. È fatto salvo quanto disposto dall’articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo la previsione di cui all’articolo 4, in ordine al procedimento di valutazione di impatto ambientale. Le competenze e le procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e riduzione dell’inquinamento sono disciplinate ai sensi degli articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e, nelle more della loro attuazione, dalla normativa vigente”.

256 Vedi Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, “Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l’ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l’esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59”,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 1998.

257 Vedi F. BASSANINI, B. DENTE, Gli sportelli unici per le attività produttive: fallimento o rilancio?, volume ASTRID, Firenze, 2007, pag. 9.

(5)

Chiusa questa breve parentesi, vediamo che lo sportello unico

dell’edilizia – modellato, come detto, su quello per le attività

produttive – rappresenta una delle principali novità apportate dal

Testo unico per l’edilizia.

La previsione di tale figura trova la propria ratio

giustificatrice nell’esigenza di attuazione di una effettiva e reale

semplificazione amministrativa, così come confermato dal Parere n.

52 del 29 marzo 2001 reso dall’Adunanza Generale del Consiglio di

Stato, sulla bozza del decreto legislativo di istituzione

258

.

A tal proposito, va rammentato che l’Adunanza Generale del

Consiglio di Stato ha sostenuto che la creazione del nuovo modello

organizzativo dello sportello unico dell’edilizia appare supportata da

idonee ragioni di razionalizzazione, snellimento e concentrazione.

La finalità di semplificazione del procedimento viene attuata

attraverso l’individuazione di un “unico” soggetto titolare del

procedimento al quale l’amministrato deve rivolgersi.

Nel citato Parere n. 52/2001 il Consiglio di Stato ha messo

preventivamente in guardia da probabili problemi di coordinamento e

gestione derivanti dall’istituzione dello sportello unico dell’edilizia.

In particolare, è stato evidenziato come esista potenzialmente

un “problema di rapporti” tra il responsabile dello sportello unico, il

responsabile del procedimento e il responsabile dell’atto finale.

La chiave di volta per risolvere, nel modo migliore, tale

“problema” è quello di individuare con certezza il soggetto che deve

dare impulso al procedimento, dato che tale aspetto si riverbera

inevitabilmente sulla titolarità del potere di convocazione della

conferenza di servizi.

258 Vedi V. DE GIOIA, Edilizia e urbanistica. Regimi normativi, titoli abilitativi e strumenti di tutela, Utet giuridica, Torino, 2009, pp. 199 e ss.

(6)

Il Consiglio di Stato ha inoltre evidenziato che l’ampiezza e

complessità delle operazioni affidate allo sportello unico dell’edilizia

possono potenzialmente “stravolgere” l’organizzazione dell’ente

Comune.

Infatti, secondo il Consiglio di Stato l’obiettivo di

semplificazione perseguito attraverso l’istituzione dello sportello

unico sembra riguardare soltanto il rapporto con il cittadino, che si

rivolge ad un “solo” ufficio.

Tuttavia questo seppur lodevole obiettivo rischia di essere

vanificato dalla persistente ed atavica complessità dei rapporti

burocratici.

Il Governo, nella relazione di presentazione del Testo unico

per l’edilizia ha evidenziato che per quanto concerne l’aspetto

organizzativo, la varietà e la disomogeneità delle differenti realtà

locali richiedono che sia rimessa all’autonomia normativa del

Comune, singolarmente o in forma associata, la puntuale definizione

dell’assetto organizzativo per meglio rispondere alle esigenze e alle

possibilità del singolo ente.

Di conseguenza, ogni Comune potrà pertanto autonomamente

definire l’assetto organizzativo dello sportello unico dell’edilizia,

così come quello degli uffici e delle strutture interne destinate a

coadiuvare lo sportello unico in sede procedimentale.

Appare, inoltre, auspicabile che i Comuni, adeguando le

norme statutarie e regolamentari, regolino i rapporti tra lo sportello

unico dell’edilizia ed i singoli uffici comunali, nonché tra lo sportello

e gli altri uffici cui spetta il rilascio di pareri ed l’effettuazione di

verifiche endo-procedimentali

259

.

259 Vedi D. CORLETTO, Lo sportello unico per l’edilizia, in V. PARISIO (a cura

(7)

Come è stato osservato in dottrina lo sportello unico

dell’edilizia può essere considerato come una sorta di “centro di

gestione unitario” dei rapporti tra cittadino, amministrazione

comunale ed altre amministrazioni coinvolte nella vicenda che

conduce al compimento dell’attività edilizia

260

.

Va chiarito che l’unicità di gestione non significa affatto

“unificazione” delle competenze o dei procedimenti, ma soltanto che

l’interlocutore del privato è “unico”.

In altre parole, il privato si trova di fronte un unico

interlocutore, ossia lo sportello unico dell’edilizia, ma quest’ultimo, a

sua volta, interloquisce sul versante “interno” della Pubblica

Amministrazione con tutti i soggetti con cui – in precedenza –

interloquiva il privato.

Nonostante l’acclarata e pacifica autonomia organizzativa

delle amministrazioni comunali non è tuttavia possibile ravvisare, per

queste ultime, una “facoltà” di scelta in ordine alla istituzione o

meno dello sportello unico dell’edilizia.

Infatti siamo in presenza di una vera e propria scelta

“obbligata”.

Va, in ogni caso, rimarcato che il Testo unico dell’edilizia

non ha comunque stabilito alcun termine, né ordinatorio né

perentorio, per la costituzione degli sportelli unici.

Per quanto concerne il provvedimento istitutivo dello

sportello unico dell’edilizia va detto che è necessaria una delibera del

Consiglio comunale che, ai sensi dell’art. 42

261

del Testo unico degli

260 Vedi B. SALA, Sportello unico per l’edilizia, in M.A. SANDULLI (a cura di), Testo Unico dell’Edilizia, coordinato da M.R. SPASIANO, Giuffrè, Milano, 2004,

pag. 95.

261 L’art. 42, rubricato “Attribuzioni dei consigli”, del Testo unico degli Enti locali

dispone: “Il consiglio è l’organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: a) statuti dell’ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l’ipotesi di cui all’articolo 48,

(8)

Enti locali (ex Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

262

, è

competente per la definizione dei criteri generali in materia di

ordinamento degli uffici e dei servizi, nonché per la decisione sulla

gestione in forma associata dell’ufficio.

Spetta propriamente alla Giunta comunale la costituzione

dello sportello unico dell’edilizia, in virtù della competenza ad essa

comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi; b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie; c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative; d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione; e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell’ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione; f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi; g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari; i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari; m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge. Il consiglio, nei modi disciplinati dallo statuto, partecipa altresì alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del presidente della provincia e dei singoli assessori. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d’urgenza da altri organi del comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio adottate dalla Giunta da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza”.

262 Vedi Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del

28 settembre 2000, Supplemento Ordinario n. 162. Va brevemente ricordato che secondo quanto disposto dall’art. 1, rubricato “Oggetto”, “il presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in materia di ordinamento degli enti locali. Le disposizioni del presente testo unico non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano se incompatibili con le

(9)

attribuita di organizzare nei dettagli gli uffici comunali, nel rispetto

dei criteri generali elaborati con la delibera del Consiglio comunale,

mediante l’adozione di apposito regolamento ai sensi dell’art. 48

263

del Testo unico degli Enti locali e l’individuazione del personale e

dei mezzi da assegnare al nuovo ufficio

264

.

Il compito di designare il responsabile dello sportello unico

dell’edilizia spetta al Sindaco, ai sensi dell’art. 50

265

del Testo unico

attribuzioni previste dagli statuti e dalle relative norme di attuazione. La legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di disciplina dell’esercizio delle funzioni ad essi conferite enuncia espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la loro autonomia normativa. L’entrata in vigore di nuove leggi che enunciano tali principi abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. Ai sensi dell’articolo 128 della Costituzione le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe al presente testo unico se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni”.

263 L’art. 48, rubricato “Competenze delle giunte”, del Testo unico degli Enti locali

dispone: “La Giunta collabora con il sindaco o con il presidente della provincia nel governo del comune o della provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, le riunioni della giunta si tengono preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l’orario di lavoro dei partecipanti. La Giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell’articolo 107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco o del presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora con il sindaco e con il presidente della provincia nell’attuazione degli indirizzi generali del consiglio; riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso. È, altresì, di competenza della Giunta l’adozione dei regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio”.

264 Vedi F. FRASCA, commento Articolo 5 – Sportello unico per l’edilizia, op. cit.,

pp. 90-91.

265 L’art. 50, rubricato “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”,

del Testo unico degli Enti locali dispone: “Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell’amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l’ente, convocano e presiedono la Giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti. Salvo quanto previsto dall’articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all’espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco,

(10)

degli Enti locali.

Affinché lo sportello unico dell’edilizia possa essere

considerato “operativo”, ai fini dell’espletamento dei compiti

assegnati, è ovviamente necessario che venga realizzata l’effettiva

destinazione del personale e delle risorse necessarie per il suo

funzionamento.

Nell’eventualità che in determinati Comuni lo sportello unico

dell’edilizia non sia stato ancora costituito, il privato potrà comunque

rivolgersi al competente ufficio comunale

266

.

quale rappresentante della comunità locale. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell’articolo 136. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla”.

266 Vedi N. ASSINI, P. MANTINI, Manuale di diritto urbanistico, Giuffré, Milano, 2007, pag. 758.

(11)

2. Le funzioni ed i compiti attribuiti allo sportello unico

dell’edilizia.

Come si è già accennato, le funzioni dello sportello unico

dell’edilizia consistono essenzialmente in funzioni di mero rapporto

con il pubblico, tipiche di un ufficio relazioni esterne, alle quali

restano estranee effettive razionalizzazioni organizzative e

procedimentali delle funzioni

267

.

Soffermandoci sul puro dato normativo vediamo che lo

sportello unico dell’edilizia

268

è disciplinato dall’art. 5, Testo unico

dell’edilizia.

L’art. 5 del Testo unico dell’edilizia ha natura regolamentare,

dato che con esso il Governo ha inteso introdurre una disposizione

“di dettaglio” rispetto al principio generale della semplificazione dei

procedimenti e della riunione in capo ad un’unica autorità

amministrativa di tutte le funzioni connesse al medesimo

intervento

269

.

Il primo comma dell’art. 5, prevede espressamente che le

amministrazioni comunali, nell’ambito della propria autonomia

organizzativa, provvedono, anche mediante esercizio in forma

associata delle strutture ai sensi del Capo V del decreto legislativo n.

267/2000, ovvero accorpamento, disarticolazione, soppressione di

uffici o organi già esistenti, a costituire un ufficio denominato

“sportello unico per l’edilizia”, che cura tutti i rapporti fra il privato,

l’amministrazione e, ove occorra, le altre amministrazioni tenute a

267 Vedi D. CORLETTO, Lo sportello unico per l’edilizia fra Governo, regioni e comuni, in Rivista giuridica di urbanistica, 2001, I, pp. 539 e ss.

268 Per maggiori approfondimenti vedi: S. CASTRO, A. MARI, V. MAZZOTTA, D.I.A. e permesso di costruire, op. cit., pp. 57-60; M.R. SPASIANO, Modelli di organizzazione amministrativa ed esigenze di risultato: lo sportello unico per l’edilizia, in L. IANNOTTA (a cura di), Economia, diritto e politica nell’amministrazione di risultato, Giappichelli, Torino, 2003, pp. 139 e ss. 269 Vedi F. FRASCA, commento Articolo 5 – Sportello unico per l’edilizia, op. cit.,

(12)

pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto della richiesta di

permesso o di denuncia di inizio attività.

Va evidenziato come con l’art. 13, comma 2, lettere a) e b),

del

decreto legge n. 83/2012

, lo sportello unico per l’edilizia sia stato

decisamente rafforzato, dato che sono state attribuite all’ufficio

maggiori competenze decisorie e istruttorie, al fine di accelerare le

procedure amministrative e ridurre gli incombenti a carico dei

privati.

In particolare, attraverso l’art. 13, comma 2, lett. a), n. 1), del

decreto legge 22 giugno 2012, n. 83

(convertito, con modificazioni,

dalla legge

7 agosto 2012, n. 134

) sono stati introdotti, nel testo

dell’art. 5 del Testo unico dell’edilizia, i commi 1-bis e 1-ter.

Secondo quanto disposto dal comma 1-bis dell’art. 5, Testo

unico dell’edilizia, lo sportello unico per l’edilizia costituisce l’unico

punto di accesso per il privato interessato in relazione a tutte le

vicende amministrative riguardanti il titolo abilitativo e l’intervento

edilizio oggetto dello stesso, che fornisce una risposta tempestiva in

luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte.

Lo sportello unico per l’edilizia acquisisce altresì presso le

amministrazioni competenti, anche mediante conferenza di servizi ai

(13)

sensi degli articoli 14

270

, 14-bis

271

, 14-ter

272

,14-quater

273

e

14-quinquies

274

della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive

modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati, delle

amministrazioni preposte alla tutela ambientale,

paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e

della pubblica incolumità.

270 Il testo vigente dell’art. 14, rubricato “Conferenza di servizi”, della legge n.

241/1990 dispone: “Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l’amministrazione procedente può indire una conferenza di servizi. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l’amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell’amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate ovvero nei casi in cui è consentito all’amministrazione procedente di provvedere direttamente in assenza delle determinazioni delle amministrazioni competenti. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l’esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall’amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l’interesse pubblico prevalente. L’indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta. Quando l’attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, dall’amministrazione competente per l’adozione del provvedimento finale. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest’ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni”.

271 L’art. 14-bis, rubricato “Conferenza di servizi preliminare”, della legge n.

241/1990 dispone: “La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente. In relazione alle procedure di cui all’articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi è sempre indetta. La conferenza si esprime sulla base dello studio di fattibilità per le procedure che

(14)

Resta comunque ferma la competenza dello sportello unico

per le attività produttive definita dal regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160

275

.

Ai sensi del successivo comma 1-ter dell’art. 5, Testo unico

dell’edilizia, viene invece disposto che le comunicazioni al

prevedono che lo stesso sia posto a base di gara ovvero sulla base del progetto preliminare per le procedure che prevedono che lo stesso sia posto a base di gara. Le indicazioni fornite in sede di conferenza possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d’impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l’esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all’articolo 14-quater, comma 3. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle

(15)

richiedente siano trasmesse “esclusivamente” dallo sportello unico

per l’edilizia.

Gli altri uffici comunali e le amministrazioni pubbliche

diverse dal Comune, che sono interessati al procedimento, non

possono trasmettere al richiedente atti autorizzatori, nulla osta, pareri

o atti di consenso, anche a contenuto negativo, comunque denominati

stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni”.

272 L’art. 14-ter, rubricato “Lavori della conferenza di servizi”, della legge n.

241/1990 dispone: “La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un’autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l’edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Sopraintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza dei servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l’amministrazione procedente provvede

(16)

e sono tenuti a trasmettere immediatamente allo sportello unico per

l'edilizia le denunce, le domande, le segnalazioni, gli atti e la

documentazione ad esse eventualmente presentati, dandone

comunicazione al richiedente.

Sono diversi ed eterogenei i compiti affidati allo sportello

unico dell’edilizia, disciplinati dal secondo comma dell’art. 5, Testo

ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei casi in cui l’intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell’articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute pubblica, del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell’amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l’amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni

(17)

unico dell’edilizia: a) ricezione delle denunce di inizio attività e

delle domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro

atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia,

ivi compreso il certificato di agibilità, nonché dei progetti approvati

dalla Soprintendenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 36

276

, 38

277

e

prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell’attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis. Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all’esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell’amministrazione rappresentata. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all’esame del provvedimento. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati”.

273 L’art. 14-quater, rubricato “Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi”, della legge n. 241/1990 dispone: “Il dissenso di uno o più rappresentanti

delle amministrazioni ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, fermo restando quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. Al di fuori dei casi di cui all’articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, e delle infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, di cui alla parte seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, nonché dei casi di localizzazione delle opere di interesse statale, ove venga espresso motivato dissenso da parte di un’amministrazione preposta alla tutela ambientale,

(18)

46

278

del d.lgs. n. 490/1999

279

; b) fornire informazioni sulle materie di

cui al punto a), anche mediante predisposizione di un archivio

informatico contenente i necessari elementi normativi, che consenta a

chi vi abbia interesse l’accesso gratuito, anche in via telematica, alle

informazioni sugli adempimenti necessari per lo svolgimento delle

procedure previste dal presente regolamento, all’elenco delle

domande presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a

paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione, in attuazione e nel rispetto del principio di leale collaborazione e dell’articolo 120 della Costituzione, è rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, che si pronuncia entro sessanta giorni, previa intesa con la Regione o le Regioni e le Province autonome interessate, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali, ovvero previa intesa con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Se l’intesa non è raggiunta entro trenta giorni, la deliberazione del Consiglio dei Ministri può essere comunque adottata. Se il motivato dissenso è espresso da una Regione o da una Provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, il Consiglio dei Ministri delibera in esercizio del proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle Regioni o delle Province autonome interessate. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303”.

274 L’art. 14-quinquies, rubricato “Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto”, della legge n. 241/1990 dispone: “Nelle ipotesi di conferenza di servizi

finalizzata all’approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della procedura di cui all’articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all’articolo 37-quinquies della medesima legge”.

275 Vedi Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, “Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla decreto-legge n. 133 del 2008”,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2010.

276 L’art. 36, rubricato “Procedure urbanistiche semplificate”, del d.lgs. n.

490/1999 dispone: “Le disposizioni che escludono le procedure semplificate di controllo urbanistico-edilizio in relazione all’incidenza dell’intervento su beni culturali non si applicano ai lavori di restauro espressamente approvati a norma dell’articolo 23. A tal fine il soprintendente invia copia del progetto approvato al Comune interessato”.

(19)

tutte le possibili informazioni utili disponibili; c) adozione, nelle

medesime materie, dei provvedimenti in tema di accesso ai

documenti amministrativi in favore di chiunque vi abbia interesse ai

sensi dell’art. 22 e ss. della legge n. 241/1990, nonché delle norme

comunali di attuazione; d) rilascio dei permessi di costruire, dei

certificati di agibilità, nonché delle certificazioni attestanti le

prescrizioni normative e le determinazioni provvedimentali a

277 L’art. 38, rubricato “Procedura di esecuzione”, del d.lgs. n. 490/1999 dispone:

“Ai fini dell’articolo 37 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità dei lavori da eseguire. La relazione tecnica è comunicata al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dall’avvenuta comunicazione. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l’esecuzione diretta dell’intervento, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l’inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto è trasmesso al Comune interessato, che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all’obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l’esecuzione diretta. In caso di urgenza il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative”.

278 L’art. 46, rubricato “Restauro di beni dello Stato in uso ad altra amministrazione”, del d.lgs. n. 490/1999 dispone: “Il Ministero provvede alle

esigenze di restauro dei beni culturali di proprietà dello Stato sentita l’amministrazione che li ha in uso o in consegna. Previo accordo con l’amministrazione interessata, la progettazione e l’esecuzione degli interventi su beni immobili può essere assunta dall’amministrazione medesima, ferma restando la competenza del Ministero all’approvazione del progetto ed alla vigilanza sui lavori. Per i beni culturali degli enti pubblici territoriali, le misure previste dagli articoli 37 e 38 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o previe intese con l’ente interessato. Per l’esecuzione degli interventi previsti dal comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica l’inizio dei lavori al Comune interessato. Gli interventi di conservazione dei beni culturali che coinvolgono più soggetti pubblici e privati e che possono implicare decisioni istituzionali ed impegnare risorse finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono programmati, di norma, secondo le procedure previste dall’articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dall’articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”.

279 Vedi Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302

(20)

carattere urbanistico, paesaggistico-ambientale, edilizio e di qualsiasi

altro tipo comunque rilevanti ai fini degli interventi di trasformazione

edilizia del territorio; e) cura dei rapporti tra l’amministrazione

comunale, il privato e le altre amministrazioni chiamate a

pronunciarsi in ordine all’intervento edilizio oggetto dell’istanza o

denuncia, con particolare riferimento agli adempimenti connessi

all’applicazione della parte seconda del Testo unico

280

.

3. L’acquisizione dei pareri e degli atti di assenso.

Va evidenziato come spetti alla Pubblica amministrazione,

nel caso di specie allo sportello unico dell’edilizia, l’onere di portare

a conclusione i procedimenti presupposti prima di procedere al

rilascio del titolo.

Infatti, il responsabile dello sportello unico dell’edilizia ha

non solo l’onere di richiedere i necessari atti di assenso, ma anche

quello di attivarsi nei confronti delle diverse amministrazioni

coinvolte

281

.

È il terzo comma dell’art. 5, Testo unico dell’edilizia, ad

individuare ed elencare i vari atti di assenso, comunque denominati,

necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio.

Il testo vigente (così come risulta in seguito alle modifiche

operate in un primo tempo dall’art. 5, comma 2, lett. a), n. 1), del

decreto legge

n. 70

/2011, e successivamente dalla sostituzione

operata dall’art. 13, comma 2, lett. a), n. 2), del decreto legge

n.

83

/2012) dispone espressamente che “ai fini del rilascio del permesso

280 Vedi A. RUSSO, commento sub art. 20, D.P.R. n. 380/2001, in M.A.

SANDULLI (a cura di), Testo unico dell’edilizia, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 262 e ss.

281 Vedi A. CROSETTI, A. POLICE, M.R. SPASIANO, Diritto urbanisitico e dei lavori pubblici, Giappichelli, Torino, 2007, pp. 145 e ss.

(21)

di costruire, lo sportello unico per l’edilizia acquisisce direttamente o

tramite conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, bis,

14-ter,14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e

successive modificazioni, gli atti di assenso, comunque denominati,

necessari ai fini della realizzazione dell’intervento edilizio”.

Nel novero di tali assensi rientrano, in particolare: a) il parere

dell’Azienda sanitaria locale (ASL), nel caso in cui non possa essere

sostituito da una dichiarazione ai sensi dell’articolo 20, comma 1; b)

il parere dei Vigili del fuoco, ove necessario, in ordine al rispetto

della normativa antincendio; c) le autorizzazioni e le certificazioni

del competente ufficio tecnico della Regione, per le costruzioni in

zone sismiche di cui agli articoli 61

282

, 62

283

e 94

284

;

d) l’assenso dell’amministrazione militare per le costruzioni nelle

282 L’art. 61, rubricato “Abitati da consolidare”, del Testo Unico dell’Edilizia

dispone: “In tutti i territori comunali o loro parti, nei quali siano intervenuti od intervengano lo Stato o la regione per opere di consolidamento di abitato ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, nessuna opera e nessun lavoro, salvo quelli di manutenzione ordinaria o di rifinitura, possono essere eseguiti senza la preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione. Le opere di consolidamento, nei casi di urgenza riconosciuta con ordinanza del competente ufficio tecnico regionale o comunale, possono eccezionalmente essere intraprese anche prima della predetta autorizzazione, la quale comunque dovrà essere richiesta nel termine di cinque giorni dall’inizio dei lavori”.

283 L’art. 62, rubricato “Utilizzazione di edifici”, del Testo Unico dell’Edilizia

dispone: “Il rilascio della licenza d’uso per gli edifici costruiti in cemento armato e dei certificati di agibilità da parte dei comuni è condizionato all’esibizione di un certificato da rilasciarsi dall’ufficio tecnico della regione, che attesti la perfetta rispondenza dell’opera eseguita alle norme del capo quarto”.

284 L’art. 94, rubricato “Autorizzazione per l’inizio dei lavori”, del Testo Unico

dell’Edilizia dispone: “Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione. L’autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta e viene comunicata al comune, subito dopo il rilascio, per i provvedimenti di sua competenza. Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione, o nei confronti del mancato rilascio entro il termine di cui al comma 2, è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo. I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze”.

(22)

zone di salvaguardia contigue ad opere di difesa dello Stato o a

stabilimenti militari, di cui all’articolo 333

285

del codice

dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo

2010, n. 66

286

; e) l’autorizzazione del direttore della circoscrizione

doganale in caso di costruzione, spostamento e modifica di edifici

nelle zone di salvaguardia in prossimità della linea doganale e nel

285 L’art. 333, rubricato “Autorizzazioni dell’autorità militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole”,

del Codice dell’ordinamento militare dispone: “Nel territorio dei comuni militarmente importanti indicati nel comma 7, la costruzione di strade di sviluppo superiore ai 500 metri, le edificazioni, l’uso di grotte e cavità sotterranee e i rilevamenti per qualsiasi scopo effettuati, a eccezione di quelli catastali, non possono avere luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale. Nel territorio dei comuni costieri militarmente importanti indicati nel comma 8 le edificazioni e i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere non possono aver luogo senza la preventiva autorizzazione del Comandante territoriale. Nelle zone costiere e nelle isole indicate nel comma 9 l’uso delle grotte, gallerie e altre cavità sotterranee, entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare, non può aver luogo senza autorizzazione del Comandante territoriale. Per le strade, salvo quanto disposto dal comma 5, per le edificazioni e per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici, l’autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 non è richiesta se sono previsti dai piani urbanistici approvati nel loro complesso su conforme parere del Comandante territoriale e se sono eseguiti in conformità dei piani stessi. Per i progetti delle opere stradali intercomunali è sentita l’autorità militare, che esprime il proprio parere nel termine di novanta giorni; decorso tale termine la mancata pronuncia equivale a parere favorevole. Se le esigenze della difesa lo consentono, il Ministro della difesa dichiara, con proprio decreto, non soggette in tutto o in parte al regime previsto dal presente articolo nell’ambito dei territori e delle zone costiere, indicati nei commi 7, 8 e 9, le aree che non sono direttamente o indirettamente interessate a opere o installazioni di difesa. Sono comuni militarmente importanti: a) provincia di Udine: Paluzza Pontebba Malborghetto Valbruna Tarvisio Dogna Chiusaforte Resia Lusevera -Taipana - Nimis - Attimis - Faedis - Pulfero - Torreano - Savogna - San Pietro al Natisone - Drenchia - Grimacco - San Leonardo - Stregna - Prepotto; b) provincia di Gorizia: Dolegna del Collio - Monfalcone; c) provincia di Trieste: Trieste. Sono comuni costieri militarmente importanti: a) provincia di Venezia: Venezia; b) provincia di Ancona: Ancona; c) provincia di La Spezia: La Spezia - Porto Venere – Lerici -Ameglia; d) provincia di Livorno: Portoferraio; e) provincia di Latina: Gaeta; f) provincia di Napoli: Napoli - Pozzuoli; g) provincia di Taranto: Taranto; h) provincia di Brindisi: Brindisi; i) provincia di Foggia: Isole Tremiti e Pianosa; l) provincia di Agrigento: Isole Lampedusa e Linosa; m) provincia di Messina: Messina; n) provincia di Siracusa: Augusta - Melilli; o) provincia di Trapani: Trapani - Isole Egadi - Pantelleria; p) provincia di Cagliari: Cagliari; q) provincia di Sassari: La Maddalena - Olbia (solo isola Tavolara). L’autorizzazione di cui al comma 3 occorre nelle seguenti zone costiere e isole:

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