• Non ci sono risultati.

COMUNE DI SCHIO

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNE DI SCHIO"

Copied!
2
0
0

Testo completo

(1)

COMUNE DI SCHIO

Ordinanza N° : 78/2019 Data: 12/02/2019

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale del centro cittadino nell'area e in occasione del mercato

settimanale per miglioramento della circolazione stradale.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4 - LAVORI PUBBLICI - SVILUPPO ECONOMICO - AMBIENTE - PROTEZIONE CIVILE

•Evidenziato che in data 11/2/'19 il Servizio Viabilità - Settore 4 - Lavori Pubblici - Sviluppo Economico - Ambiente - Protezione Civile del Comune di Schio, ha ravvisato opportuno emettere un provvedimento per la regolamentazione della circolazione stradale nell'area del centro cittadino in cui si svolge il mercato settimanale, al fine di regolamentare e migliorarne l'attraversamento da parte degli utenti con velocipedi;

•Richiamata l'ordinanza sindacale reg. n. 213 prot. n. 24078 in data 07/06/2004 e s.m.i con la quale si istituiva "il divieto di circolazione veicolare e con cicli a mano in area mercatale"

durante il periodo di svolgimento del mercato settimanale stesso;

•Evidenziato che il divieto di transito con cicli a mano comporta alcune problematiche, quali la difficoltà di reperire appositi spazi di sosta ai cicli alle attestazioni del mercato, nonché la necessità per i ciclisti in attraversamento del centro storico di effettuare una lunga deviazione per aggirare l'area mercatale oggetto di divieto di transito;

•Richiamato il parere favorevole della Polizia Locale espresso in data 11/2/'19 motivato dal fatto che il comma 4 dell 'articolo 182 del Codice della Strada impone ai ciclisti di condurre a mano il velocipede quando, per le condizioni della circolazione, siano d'intralcio o di pericolo per i pedoni, per cui in tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e prudenza, pertanto nel caso il ciclista spinga a mano il velocipede viene inteso dalla norma quale pedone uniformandosi alla condotta dei pedoni e non a quella dei veicoli;

•Considerato che il presente provvedimento si rende necessario per garantire e migliorare la sicurezza veicolare pubblica;

•Preso atto che detta regolamentazione sarà attuata da sab. 16/02/'19;

•Visti gli articoli 5, 6 e 7 del C.d.S. - D. Lgs n.285/92 ed il relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. n.495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

•Visto l'art. 107-5° comma del D. Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;

ORDINA

da sab. 16/02/'19, la circolazione nell'area stradale del centro cittadino soggetta al consueto mercato settimanale, per le motivazioni espresse in premessa, sarà consentita anche ai pedoni che conducano a mano i rispettivi velocipedi.

Viene pertanto abrogato il divieto di transito con velocipedi a mano previsto dalla citata Ordinanza n. 213/2004 e s.m.i., fermo restando il divieto di transito di velocipedi in sella.

La presente ordinanza è resa pubblica con l’installazione della prescritta segnaletica stradale a cura del personale dei Magazzini Comunali.

(2)

E’ fatto obbligo a chiunque di rispettarla ed agli agenti preposti all’espletamento dei servizi di polizia stradale di farla rispettare.

Le trasgressioni alla presente ordinanza saranno punite ai sensi delle norme del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni.

Si avverte che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. Veneto entro 60 gg.

dall'avvenuta pubblicazione.

In relazione a quanto disposto dall'art. 37, comma 3 del D.Lgs n. 285/92, nel termine di 60 gg.

può essere proposto ricorso all'apposizione di segnaletica da chi vi abbia interesse, al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art.74 del D.P.R. n. 495/92.

La presente ordinanza può essere revocata per eventuali sopravvenute motivazioni al momento non prevedibili che si venissero a manifestare durante il periodo di efficacia della stessa.

Il Comune di Schio, i rispettivi Dirigenti e Funzionari si intendono sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, derivante da eventuali danni a terzi causati dalle disposizioni della presente ordinanza.

Schio, 12/02/2019 Il Capo Servizio

Mirko Fabrello

Schio, 12/02/2019 Il Dirigente

Alessio Basilisco

Riferimenti

Documenti correlati

6. Non si fa luogo all’applicazione del canone per la diffusione di messaggi pubblicitari per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. L’applicazione del canone per

0,54 7.927 L'edificazione dovrà concentrarsi nella parte ovest del terreno. Via Bottego non dovrà immettersi direttamente su Via

Dovrà inoltre essere mantenuta libera da edificazione l'area lungo Via Fratelli Rosselli come individuata nella presente scheda1. Dovrà essere individuato un percorso ciclo-pedonale

- verranno trattati per la gestione delle operazioni inerenti lo stato civile e l'anagrafe del Comune di Schio e potranno essere trattati inoltre a fini di archiviazione (protocollo e

6) che il/la proprio/a figlio/a conosce il tragitto dalla fermata dell'autobus del servizio di trasporto scolastico all'abitazione e che è stato/a opportunamente

L’anno DUEMILASEDICI, addì OTTO del mese di AGOSTO, alle ore 10.30, nell'Ufficio del Segretario Generale, si è riunita – in seduta riservata - la Commissione di aggiudicazione

Modalità di apertura delle offerte: ore 9,00 del giorno 27 aprile 2016 presso una sala del Comune di Schio.

tutti gli oneri di manutenzione ed ogni responsabilità civile o penale relativa alla esecuzione ed all’uso delle stesse e delle aree comunali interessate per