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Città di Tarcento. Provincia di Udine Medaglia d oro al merito civile Eventi sismici 1976 Area Assistenziale Ambito Socio Assistenziale 4.

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Città di Tarcento

Provincia di Udine

Medaglia d’oro al merito civile – Eventi sismici 1976

Area Assistenziale Ambito Socio Assistenziale 4.2 DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA

Area Assistenziale Ambito Socio Assistenziale 4.2 Nr. 706 del 09.12.2014

OGGETTO: Convenzionamento con Associazione di Promozione Sociale per l'intermediazione nella stipula di contratti di locazione in favore di utenti in carico in situazione di fragilità e non in grado di accedere autonomamente al mercato abitativo privato.

___________________________________________________________________________________

IL RESPONSABILE

PREMESSO CHE:

- Il Piano di Zona dell’Ambito Distrettuale 4.2 di Tarcento, triennio 2013 – 2015, con particolare riferimento agli obiettivi 1.1, 5.1 e 9.1 che prevedono rispettivamente: l’attivazione della comunità nella realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali di tipo solidale e universalistico/selettivo, la promozione della permanenza dei minori in famiglia e l’utilizzo di strumenti di reinserimento lavorativo e sociale, ivi compreso il sostegno nel reperimento di un alloggio;

RICHIAMATI:

- La legge 328/2000, recepita dalla LR 6/2006 e l’art. 118 della Costituzione, che valorizzano il principio della sussidiarietà orizzontale, prevedendo che le pubbliche amministrazioni creino condizioni favorevoli atte a permettere alla comunità, quale individuo singolo o associazione, di partecipare alle funzioni e responsabilità sociali, nell’ottica di creare un sistema di interventi e servizi sociali integrato tra pubblico e privato;

- La L.R. 23/2012 che riconosce il valore sociale e la funzione dell’attività del volontariato, ne favorisce l’apporto per il conseguimento delle finalità anche di carattere sociale e disciplina le modalità di convenzionamento con le Associazioni di volontariato e di promozione sociale da parte degli Enti pubblici;

- La DGR n. 1032/2011 che regolamenta le modalità di affidamento dei servizi del sistema integrato previsto dall’art. 35, comma 5, della LR 6/2006;

- La vigente convenzione sottoscritta con l’associazione “Vicini di Casa” ONLUS per la realizzazione di servizi ed attività integrative complementari e di supporto all’Ente pubblico in risposta all’emergenza abitativa della popolazione autoctona ed immigrata avente validità fino al 30.06.2015;

- La deliberazione della Giunta comunale di Tarcento Ente gestore del Servizio Sociale dei Comuni n. 179 del 02.12.2014 avente ad oggetto “Integrazione convenzione stipulata con

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Associazione "Vicini di Casa" per il reperimento di alloggi a favore di utenti in carico in situazione di fragilità e non in grado di accedere autonomamente al mercato abitativo privato”.

ATTESO CHE per casi in carico connotati da fragilità diverse, che possono scoraggiare potenziali locatori dal concedere in affitto le loro proprietà, potrebbe risultare strategico per la buona riuscita dei progetti attivare nei confronti del locatore un interlocutore competente e dotato delle necessarie sensibilità sociali, in grado di offrire adeguate garanzie anche demandandogli la stipula dei contratti e gli oneri connessi, come confermato dalla relazione dell’Assistente sociale prot 22287/2-2 del 24.11.2014 non pubblicabile e non visionabile ai sensi del D. Lgs 196/2003;

EVIDENZIATO CHE:

- La sopra richiamata Convenzione sottoscritta con l’associazione “Vicini di Casa ONLUS” ha ad oggetto la realizzazione di servizi di ricerca casa e accompagnamento abitativo a favore di quanti, italiani e stranieri, si trovano in situazione di disagio abitativo o hanno difficoltà, per le più varie ragioni, sia di natura economica che sociale, ad accedere al mercato della casa o a reperire soluzioni abitative adeguate alle loro esigenze;

- non prevede invece la possibilità, se del caso, di stipulare direttamente i contratti di locazione da parte della stessa Associazione o di provvedere all’ intestazione delle utenze domestiche, agli eventuali rapporti con l’amministratore condominiale e con il proprietario anche per la gestione di possibili problematiche e contenziosi;

VISTI:

- il decreto del Tribunale per i Minorenni di Trieste n. 1/12 M.A. del 18.06.2014 depositato agli atti di questo ufficio, non visionabile e non pubblicabile ai sensi del D.Lgs 196/2003;

- la già richiamata relazione sociale prot. 22287/2-2 del 24.11.2014 depositata agli atti di questo ufficio, non visionabile e non pubblicabile ai sensi del D.Lgs 196/2003;

- la dichiarazione in autocertificazione inerente il possesso dei requisiti di cui all’art 38 del D.Lgs 163/2006 prot 23192 del 09.12.2014

RICORDATO CHE l’Associazione “Vicini di Casa ONLUS” risulta inclusa nel nomenclatore allegato al Piano di Zona al punto H5 ed L3 per i servizi legati all’abitare sociale ed è iscritta al Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia al numero 861;

EVIDENZIATO che, per i motivi esposti nella relazione non visionabile sopra richiamata, per il caso di cui trattasi si rende necessaria l’intermediazione sociale sopra descritta ai fini di consentire l’attuazione del Decreto del Tribunale;

RITENUTO pertanto, in linea con gli indirizzi stabiliti dalla Giunta in proposito, integrare la Convenzione vigente con Vicini di Casa nel seguente modo:

a. all’art 1 “contenuti dell’intervento e modalità di svolgimento” inserire la lettera g) con il seguente contenuto: “Vicini di Casa potrà stipulare, su casi specifici e con i limiti individuati dal Servizio Sociale, su esplicita richiesta del Responsabile dell’Ambito Distrettuale direttamente i contratti di locazione, e/o provvedere all’ intestazione delle utenze domestiche, agli eventuali rapporti con l’amministratore condominiale e con il proprietario anche per la gestione di possibili problematiche e contenziosi”;

b. all’art 6 “rapporti economici” inserire, al termine dell’articolo: “Per le azioni di cui alla lettera g) dell’art 1, a Vicini di Casa saranno corrisposte le sole spese effettivamente sostenute e documentate, e solo se previamente autorizzate dal Responsabile dell’Ambito Distrettuale, sulla base di specifico progetto, con anticipo di una parte del contributo atto a coprire le spese iniziali (deposito cauzionale, prima mensilità di affitto, spese registrazione contratto, spese di agenzia immobiliare se esistente, spese intestazione utenze e/o prima mensilità stimata per utenze, spese

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di personale per intermediazione sociale) e liquidazione della seconda parte del contributo a conclusione del progetto per spese effettivamente sostenute e documentate e previamente autorizzate. In caso di interruzione del progetto in anticipo rispetto alla data di scadenza prevista, saranno corrisposte solo le somme effettivamente documentate ed approvate ivi comprese le eventuali mensilità dovute al locatore per il mancato preavviso la cui durata risulti fissata nel contratto e previamente concordata con il Servizio Sociale. Sono ammesse a rimborso spese, previamente concordate ed approvate dal Responsabile dell’Ambito Distrettuale, per: deposito cauzionale, mensilità di affitto (ivi comprese quelle eventualmente previste per disdetta anticipata del contratto e previamente concordata), spese registrazione contratto, spese di agenzia immobiliare se esistente, spese intestazione utenze e/o per utenze, spese di personale per intermediazione sociale. La quantificazione delle spese dipenderà dalla singola progettualità come condivisa con il Servizio Sociale”.

DATO ATTO che si provvederà al rimborso del canone di locazione, del deposito cauzionale, delle spese di registrazione, delle spese di agenzia, delle utenze domestiche, delle spese condominiali e delle spese di segreteria e personale sostenute dall’Associazione “Vicini di Casa” ONLUS, come previamente autorizzate dal Responsabile dell’Ambito distrettuale;

RITENUTO altresì, per il caso in parola,

- di impegnare in favore di Vicini di Casa (i cui dati completi si trovano riepilogati nel prospetto dati contabili) la somma di € 5.499,00 derivante dalle seguenti stime per una durata del progetto fissata dal decreto del Tribunale in mesi 6:

Dep.Cauzionale 3 mesi 1.350,00

Affitto mensile per 6 mesi 2.700,00

Registrazione contratto 67,00

Spese agenzia 122,00

Utenze a preventivo 720,00

Spese condominiale 240,00

Servizio di intermediazione

sociale 300,00

5.499,00

- di imputare la spesa di cui sopra al Capitolo 1434 art 1

DI DARE atto

- che non è prevista l’assunzione di CIG dal momento che le somme corrisposte non costituiscono corrispettivo di prestazione e che il rapporto convenzionale che si instaura tra la PA e l’Associazione di volontariato o promozione sociale non è riconducibile alla nozione di contratto d’appalto, giusto parere del Servizio Consulenze Legali Enti Locali prot 25128 del 26.07.2012

- che il Responsabile ha provveduto all’approvazione dei costi e delle modalità di gestione del contratto di locazione e provvederà a formalizzare la relativa richiesta;

- che con successivi atti si provvederà nel seguente modo:

1. iniziale liquidazione della somma di € 2.139,00 per spese iniziali (caparra, agenzia, registrazione, 1 mese, metà spese personale/segretaria per le ore fatte sinora)

2. successive liquidazioni mensili su nota spese relativa al solo affitto o affitto e utenze, oltre alle spese condominiali

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DATO ATTO che diverse disposizioni, circa la durata del progetto, potrebbero essere dettate dal Tribunale per i minorenni, o da diverse valutazioni sopraggiunte circa le esigenze del minore o per gravi motivi ostativi al buon esito del progetto rilevati formalmente dallo scrivente servizio;

VISTA la deliberazione consiliare 29.11.2007 n. 49 con la quale si approva la Convenzione per la gestione del servizio sociale dei Comuni per l’esercizio in forma associata della funzione di programmazione locale del sistema integrato di interventi e servizi sociali per la gestione dei servizi e delle attività di cui all’art. 17, comma 1 e 2 della L.R. 6/2006;

VISTA la deliberazione n. 25 del 17.12.2013 e ss.mm.ii. con la quale l’Assemblea dei Sindaci ha approvato la previsione di spesa dell’Ambito Distrettuale di Tarcento per l'anno 2014 e che gli interventi in parola sono in parte coperti con Fondo unico di cui alla LR 6/2006 art 39 ed in parte con i trasferimenti del Comune di residenza dell’utenza (nel caso di specie Nimis);

VISTO il provvedimento del Sindaco del 14/05/2014, n. 56 prot. 9382/1-8, di nomina degli incaricati di posizione organizzativa per il periodo dal 18/05/2014 al 17/05/2015;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 34 del 15 luglio 2014, immediatamente eseguibile, con la quale si è proceduto ad approvare il bilancio del corrente anno 2014;

RICHIAMATA la deliberazione G.C. n. 122 del 16 luglio 2014 di assegnazione delle risorse agli incaricati di posizione organizzativa sulla base del bilancio approvato;

DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

ATTESO che, il Responsabile del Servizio Finanziario, ha attestato che è stato effettuato il controllo contabile e, pertanto, ha rilasciato parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, come da dichiarazione resa in calce al presente atto;

DETERMINA

1. di integrare la vigente convenzione sottoscritta con l’associazione “Vicini di Casa” ONLUS per la realizzazione di servizi ed attività integrative complementari e di supporto all’Ente pubblico in risposta all’emergenza abitativa della popolazione autoctona ed immigrata avente validità fino al 30.06.2015 in linea con gli indirizzi stabiliti dalla Giunta in proposito, nel seguente modo:

a. all’art 1 “contenuti dell’intervento e modalità di svolgimento” inserire la lettera g) con il seguente contenuto: “Vicini di Casa potrà stipulare, su esplicita richiesta del Responsabile dell’Ambito Distrettuale, su casi specifici e con i limiti individuati dal Servizio Sociale, direttamente i contratti di locazione, e/o provvedere all’ intestazione delle utenze domestiche, agli eventuali rapporti con l’amministratore condominiale e con il proprietario anche per la gestione di possibili problematiche e contenziosi”;

b. all’art 6 “rapporti economici” inserire, al termine dell’articolo: “Per le azioni di cui alla lettera g) dell’art 1, a Vicini di Casa saranno corrisposte le sole spese effettivamente sostenute e documentate, e solo se previamente autorizzate dal Responsabile dell’Ambito Distrettuale, sulla base di specifico progetto, con anticipo di una parte del contributo atto a coprire le spese iniziali (deposito cauzionale, prima mensilità di affitto, spese registrazione contratto, spese di agenzia immobiliare se esistente, spese intestazione utenze e/o prima mensilità stimata per utenze, spese di personale per intermediazione sociale) e liquidazione della seconda parte del contributo a conclusione del progetto per spese effettivamente sostenute e documentate e previamente

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autorizzate. In caso di interruzione del progetto in anticipo rispetto alla data di scadenza prevista, saranno corrisposte solo le somme effettivamente documentate ed approvate ivi comprese le eventuali mensilità dovute al locatore per il mancato preavviso la cui durata risulti fissata nel contratto e previamente concordata con il Servizio Sociale. Sono ammesse a rimborso spese, previamente concordate ed approvate dal Responsabile dell’Ambito Distrettuale, per: deposito cauzionale, mensilità di affitto (ivi comprese quelle eventualmente previste per disdetta anticipata del contratto e previamente concordata), spese registrazione contratto, spese di agenzia immobiliare se esistente, spese intestazione utenze e/o per utenze, spese di personale per intermediazione sociale. La quantificazione delle spese dipenderà dalla singola progettualità come condivisa con il Servizio Sociale”.

2. Di approvare la convenzione così come modificata dalla presente integrazione e come allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale della stessa

3. Di dare atto

- che non è prevista l’assunzione di CIG dal momento che le somme corrisposte non costituiscono corrispettivo di prestazione e che il rapporto convenzionale che si instaura tra la PA e l’Associazione di volontariato o promozione sociale non è riconducibile alla nozione di contratto d’appalto, giusto parere del Servizio Consulenze Legali Enti Locali prot 25128 del 26.07.2012

- che il Responsabile ha provveduto all’approvazione dei costi e delle modalità di gestione del contratto di locazione e provvederà a formalizzare la relativa richiesta;

- che con successivi atti si provvederà nel seguente modo:

iniziale liquidazione della somma di € 2.139,00 per spese iniziali (caparra, agenzia, registrazione, 1 mese, metà spese personale/segretaria per le ore fatte sinora)

successive liquidazioni mensili su nota spese relativa al solo affitto o affitto e utenze, oltre alle spese condominiali

4. Di impegnare € 5.499,00 in favore dell’Associazione Vicini di Casa ONLUS codice fiscale 94046330307, avente sede in Udine, via Torino n. 77, iscritta nel Registro Generale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Friuli Venezia Giulia al numero 861;

5. Di imputare complessivi € 5.499,00 = sul capitolo di seguito elencato:

Eserc EPF E/S Suba Cap Art Descrizione Importo Soggetto Codice di Rif Note 2014 2014 S 1434 1 AMBITO - RETTE

COMUNITA

5.499,00 ASSOCIAZIONE VICINI DI CASA ONLUS VIA TORINO 77, UDINE (UD), cod.fisc. 94046330307/p.i.

1100403

6. Di dare atto che saranno liquidate solo le spese sostenute e documentate nonché previamente autorizzate e che diverse disposizioni, circa la durata del progetto, potrebbero essere dettate dal Tribunale per i minorenni, o da diverse valutazioni sopraggiunte circa le esigenze del minore o per gravi motivi ostativi al buon esito del progetto rilevati formalmente dallo scrivente servizio, senza che l’Associazione possa vantare altro se non le spese di cui sopra;

7. Di dare atto che il presente atto sarà pubblicato ai sensi della L 190/2012 e del DLgs 33/2013

8. Al presente atto sono allegati e ne formano parte integrante, i seguente documenti:

convenzione come integrata con le aggiunte di cui al presente dispositivo

9. Di trasmettere il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.

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Proposta n. 802 del 09/12/2014 Responsabile del Procedimento f.to Stefania Bot

09 dicembre 2014

IL RESPONSABILE DELL’AREA A.S. Anna Mansutti

f.to

VISTO: per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

X Parere favorevole

Parere non favorevole per le seguenti motivazioni:

09 dicembre 2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario f.to Rag. Lorenzo Foschia

IMPEGNO/I N° 932/2014

ATTO ASCOT N° 2014/1882

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REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è pubblicata all’Albo informatico di questo Comune e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 10/12/2014 e fino al 24/12/2014 ai sensi dell’art. 1, commi 15 e 19, della legge regionale 11 dicembre 2003, n° 21, come modificata con legge regionale 21 dicembre 2012, n° 26.

Copia della presente determinazione:

/X/ è comunicata in data odierna ai Capigruppo consiliari (art. 1, comma 16, della legge regionale del 11/12/2003, n. 21).

Tarcento, 10/12/2014

L’ IMPIEGATO RESPONSABILE f.to - Isabella Marchetti Riccio

____________________________________________________________________________________________

REFERTO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente determinazione è stata regolarmente pubblicata.

Tarcento, 29 dicembre 2014

L’ IMPIEGATO RESPONSABILE f.to - Isabella Marchetti Riccio

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DATO ATTO che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarit à e correttezza dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere

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