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Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello Società Cooperativa

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Academic year: 2022

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FOGLIO INFORMATIVO relativo a:

AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE MEDIANTE PORTAFOGLIO COMMERCIALE (SCONTI, ANTICIPI SU FATTURE, ANTICIPI AL SBF)

CON GARANZIA CON.ART.FIDI.

Destinata alle imprese artigiane alle piccole imprese

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello – Società Cooperativa

Sede legale: Via Roma, 81/83 – 85024 Lavello (PZ)

Telefono: 0972 83626 – 0972 86404

Fax: Fax: 0972 83416

Email: callcenter@lavello.bcc.it

Registro delle Imprese: CCIAA di Potenza n. PZ62975

Iscritta all’Albo della Banca d’Italia con numero: 4919 Iscritta all’Albo delle società cooperative numero: A166295

Codice ABI 08554

Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo

Fondo Istituzionale di Garanzia

Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

Fondo Nazionale di Garanzia.

CHE COS’È L’AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE

L’operazione di anticipazione al salvo buon fine (SBF) permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L’importo che risulta dagli effetti e dai documenti presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato, a valere sull’apertura di credito in conto corrente messa a disposizione del Cliente; su detta apertura sono addebitati gli interessi se il Cliente utilizza l’anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi non vengono

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contabilizzati. Alla scadenza degli effetti/documenti,, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l’obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

Tra i principali rischi vanno considerati:

- l’obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento degli effetti presentati;

- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista e comunque in presenza di un giustificato motivo.

L’operazione di anticipo su crediti e/o fatture permette di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso – derivante da apposito mandato del Cliente o da cessione del credito da parte di questi - la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

L’importo che risulta dai documenti riferibili a rapporti commerciali presentati alla Banca viene – in caso di accoglimento della richiesta – anticipato e messo a disposizione del Cliente, al quale sono addebitati gli interessi se utilizza l’anticipazione; se, viceversa, il Cliente non utilizza le somme, gli interessi a suo debito non vengono contabilizzati. Alla scadenza del termine previsto per la liquidazione delle fatture e/o dei crediti anticipati, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l’obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

L’operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

Tra i principali rischi vanno considerati:

- l’obbligo da parte del Cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del terzo debitore;

- la variazione in senso sfavorevole al Cliente delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese), se contrattualmente prevista.

L’operazione sconto di portafoglio permette al cliente di ottenere dalla banca un anticipo, previa deduzione dell’interesse nonché di spese e commissioni, sull’importo di un credito di un cliente verso terzi non ancora scaduto, mediante la cessione, salvo buon fine, del credito stesso. Il credito deve essere rappresentato da un effetto cambiario (cambiale tratta o pagherò cambiario).

L’operazione di sconto si sostanzia in un prestito monetario economicamente garantito dalla cessione pro solvendo di un credito, così da consentire al cliente scontatario di monetizzare anticipatamente il credito stesso.

L’operazione permette al Cliente di trasformare immediatamente in denaro un proprio credito verso un terzo, con il cui incasso la Banca ottiene il rimborso delle somme anticipate.

Alla scadenza degli effetti, se il debitore effettua il pagamento di quanto dovuto, si estingue anche la partita debitoria del Cliente nei confronti della Banca; nel caso, invece, il terzo debitore non adempia l’obbligazione, il Cliente è tenuto a rimborsare direttamente alla Banca il controvalore delle somme utilizzate.

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Tra i principali rischi vanno tenuti presente:

• obbligo da parte del cliente di rimborsare alla Banca le somme da questa anticipate in caso di mancato pagamento da parte del debitore ceduto. L’operazione può essere, secondo le valutazioni della banca, assistita da idonea garanzia.

• Variazione in senso sfavorevole delle condizioni normative ed economiche (tassi di interesse, commissioni e spese).

L’apertura di credito è un contratto mediante il quale la Banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare importi superiori alla disponibilità propria, nei limiti della somma accordata.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l’emissione di assegni bancari), in una o più volte, il credito concesso e può ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti.

Sulle somme utilizzate nell’ambito del fido concesso, il cliente è tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti.

Il cliente è tenuto ad utilizzare l’apertura di credito entro i limiti del fido concesso e la banca non è obbligata ad eseguire operazioni che comportino il superamento di detti limiti (c.d. sconfinamento).

Se la banca decide di dare ugualmente seguito a simili operazioni, ciò non la obbliga a seguire lo stesso comportamento in situazioni analoghe, e la autorizza ad applicare tassi e condizioni stabiliti per detta fattispecie.

Tra i principali rischi, va tenuta presente la variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto, in connessione con modifiche dei tassi rilevati sui mercati nazionale, comunitario o internazionale.

CHE COS’È L’AFFIDAMENTO IN CONTO CORRENTE CON GARANZIA DEL CON.ART.FIDI.

Questo prodotto fa riferimento alla Convenzione stipulata tra la Banca di Credito Cooperativo di Gaudiano di Lavello ed il CON.ART.FIDI. – Consorzio Garanzia Collettiva Fidi tra Imprese Artigiane e Piccole Imprese della Regione Basilicata Soc. Coop. a r.l., il cui scopo è quello di regolare la concessione di affidamenti alle imprese associate al ConArt.Fidi e le relative garanzie offerte a supporto dal ConArtFidi medesimo.

I Finanziamenti in Convenzione CON.ART.FIDI, la cui concessione è subordinata alla approvazione da parte della Banca, sono caratterizzati dal rilascio della garanzia con la quale il Consorzio di garanzia collettiva fidi si impegna a pagare alla banca una parte del debito del Cliente, in caso di mancato pagamento da parte del Cliente stesso o di eventuali altri suoi coobbligati; tali finanziamenti possono essere concessi in forza della Convenzione attualmente in vigore e possono avere una durata massima di 24 mesi, tacitamente rinnovabile.

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Iter procedurale

In fase di istruttoria della richiesta di garanzia presentata dagli associati a fronte della richiesta di finanziamento sarà cura del ConArtFidi verificare che tali finanziamenti siano destinati alle esigenze economico-finanziarie dell’impresa richiedente.

Il ConArtFidi provvederà a trasmettere alla Banca, con proprie osservazioni, le domande di garanzia ammesse ed approvate dal proprio Consiglio di Amministrazione, corredate dal parere favorevole consortile alla concessione della garanzia, unitamente alla documentazione prodotta dalla singola Impresa richiedente.

La Banca curerà l’istruttoria delle domande di finanziamento con la massima sollecitudine, e delibererà sulla concessione di fidi richiesti in conformità alle proprie norme statutarie e regolamentari. esaminare le domande di affidamento ed a curare l’istruttoria necessaria per la concessione dei fidi, in conformità alle proprie norme statutarie e regolamentari. Potrà esperire, a proprio insindacabile giudizio, ogni altro eventuale accertamento, nonché richiedere chiarimenti alle Imprese circa la documentazione prodotta e/o acquisire, agli atti delle pratiche, nuovi documenti per il perfezionamento dell’istruttoria delle stesse. In tale sede potrà chiedere all’impresa interessata, a proprio insindacabile giudizio, ogni altra garanzia ritenuta necessaria nonché ulteriori documenti e notizie.

Ogni decisione in merito alla concessione o meno dell’affidamento richiesto avverrà ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Banca.

La Banca comunicherà al ConArtFidi l’esito finale della pratica con le relative garanzie.

Il ConArtFidi provvederà al rilascio di lettera di garanzia e/o documento equipollente per la copertura del rischio a suo carico. Le operazioni saranno di norma perfezionate entro 60 gg. dal ricevimento da parte della Banca della domanda e della documentazione completa necessaria.

Per richiedere l’intervento in garanzia del ConArtFidi è necessario preliminarmente diventare socio del ConArtFidi stesso sottoscrivendo una quota sociale e versandone il relativo valore.

Il socio deve remunerare il ConArtFidi del rischio di perdita al quale lo stesso ConArtFidi si espone nel rilasciare la garanzia e cioè il rischio del mancato rimborso da parte del socio del finanziamento dallo stesso ricevuto dagli intermediari finanziatori.

La garanzia è pari al 50% dell’importo erogato ad ogni singolo associato. La percentuale di garanzia, se elevata fino all’80%, avrà riflessi sui tassi praticati, così come previsto dalla Convenzione.

La remunerazione viene determinata in percentuale sull’importo erogato ed è proporzionale alla garanzia prestata. Le commissioni applicate sulla prestazione della garanzia, sono applicate una tantum in via anticipata per l’intera durata della garanzia emessa.

NFORMAZIONI SULLA BANCA CONDIZIONI ECONOMICHE HE COS’È IL CONTONTE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

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Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.

INTERESSI DEBITORI

Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato per utilizzi nei limiti del fido concesso

- parametro di indicizzazione

- valore attuale del parametro

- spread

Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate

Tasso debitore annuo effettivo sulle somme utilizzate

Tasso di interesse debitore annuo massimo indicizzato per utilizzi oltre i limiti del fido concesso

TASSO B.C.E. – BANCA CENTRALE EUROPEA

Tasso Ufficiale di Riferimento definito dalla

Banca Centrale Europea (BCE).

E' l'indice di riferimento bancario europeo.

Viene determinato dalla Banca Centrale Europea e viene applicato dalla stessa BCE come tasso d'interesse nelle manovre di rifinanziamento alle banche d'Europa. Questo tasso definisce l'andamento del costo del denaro e di conseguenza in base al suo valore vengono stabiliti tutti gli altri tassi d'interesse.

0,050000% - il tasso di interesse è variato con decorrenza 10/09/2014.

Il tasso BCE, che è il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale determinato dalla BCE – Banca Centrale Europea, è stato rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno di decorrenza dello stesso.

6,90%

6,95%

7,07%

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- parametro di indicizzazione

- valore attuale del parametro

- spread

Tasso di interesse debitore nominale annuo indicizzato per utilizzi oltre i limiti del fido concesso

Tasso di interesse debitore effettivo annuo indicizzato per utilizzi oltre i limiti del fido concesso

Gli interessi debitori previsti per gli utilizzi oltre il limite dell’ affidamento concesso sono calcolati sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente sconfinanti. Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta vengono calcolati gli interessi debitori previsti per l’utilizzo entro il limite del fido.

TASSO B.C.E. – BANCA CENTRALE EUROPEA

Tasso Ufficiale di Riferimento definito dalla

Banca Centrale Europea (BCE).

E' l'indice di riferimento bancario europeo.

Viene determinato dalla Banca Centrale Europea e viene applicato dalla stessa BCE come tasso d'interesse nelle manovre di rifinanziamento alle banche d'Europa. Questo tasso definisce l'andamento del costo del denaro e di conseguenza in base al suo valore vengono stabiliti tutti gli altri tassi d'interesse.

0,050000% - il tasso di interesse è variato con decorrenza 10/09/2014.

Il tasso BCE, che è il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale determinato dalla BCE – Banca Centrale Europea, è stato rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno di decorrenza dello stesso.

8,90%

8,95%

9,15%

Tasso annuo massimo indicizzato per interessi di mora

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(per utilizzi a debito del conto corrente eccezionalmente consentiti, in assenza di fido o oltre lo scoperto concesso)

- parametro di indicizzazione

- valore attuale del parametro

- spread

Tasso debitore nominale annuo indicizzato per interessi di mora

Tasso debitore effettivo annuo indicizzato per interessi di mora

Gli interessi debitori previsti per gli sconfinamenti in assenza di fido sono calcolati sull’ammontare e per la durata dello sconfinamento per valuta, nel caso in cui il saldo per valuta ed il saldo disponibile risultino contestualmente di segno negativo.

2 punti % in più del tasso contrattuale minimo debitore in vigore al momento della mora

TASSO B.C.E. – BANCA CENTRALE EUROPEA

Tasso Ufficiale di Riferimento definito dalla

Banca Centrale Europea (BCE).

E' l'indice di riferimento bancario europeo.

Viene determinato dalla Banca Centrale Europea e viene applicato dalla stessa BCE come tasso d'interesse nelle manovre di rifinanziamento alle banche d'Europa. Questo tasso definisce l'andamento del costo del denaro e di conseguenza in base al suo valore vengono stabiliti tutti gli altri tassi d'interesse.

0,050000% - il tasso di interesse è variato con decorrenza 10/09/2014.

Il tasso BCE, che è il tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale determinato dalla BCE – Banca Centrale Europea, è stato rilevato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore” il giorno di decorrenza dello stesso.

8,90%

8,95%

9,15%

Capitalizzazione Gli interessi sono liquidati con periodicità semestrale e comunque all’atto dell’estinzione

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del rapporto.

Modalità di calcolo degli interessi Gli interessi sono calcolati con riferimento all’anno civile (365 giorni).

Se il tasso è indicizzato, gli interessi possono essere calcolati osservando il criterio dell’anno commerciale (360 giorni).

IMPORTI MASSIMI DI SPESE

spese collegate all’erogazione del credito

(visure, accesso a base dati, ecc.) Non previste

Commissione a favore Con. Art. Fidi per la garanzia prestata

4,00% dell’importo erogato con garanzia fino al 50%

4,30% dell’importo erogato con garanzia fino al 55%

4,60% dell’importo erogato con garanzia fino al 60%

4,90% dell’importo erogato con garanzia fino al 65%

5,10% dell’importo erogato con garanzia fino al 70%

5,40% dell’importo erogato con garanzia fino al 75%

5,70% dell’importo erogato con garanzia fino al 80%

invio comunicazioni periodiche - in modalità cartacea

- on-line

€ 0,00

€ 0,00

invio altre comunicazioni € 3,00

invio altre comunicazioni mediante raccomandata

€ 5,00

Rimborso spese per copia documentazione e ricerche d’archivio

Spese amministrative commisurate ai costi di produzione sostenuti dalla Banca per ogni copia di documento richiesto distinto per tipologia (oltre ad eventuali spese postali):

- Contabile operazione

Fino al 2° anno precedente € 5,00 Dal 3° al 10° anno precedente € 10,00

Spese per rilascio Referenze Bancarie € 20,00 COMMISSIONI

Commissione sul Fido Accordato (CFA)

Commissione sul Fido Accordato, quale corrispettivo per la messa a disposizione dei fondi, viene applicata sull’intero importo del fido accordato, a prescindere dall’effettivo utilizzo.

Viene addebitata trimestralmente e calcolata

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moltiplicando la somma messa a disposizione del cliente nel trimestre per l’aliquota di seguito indicata:

Ove la somma sia messa a disposizione del cliente per una durata inferiore al trimestre, l’importo della commissione viene proporzionalmente ridotto; il trimestre considerato coincide con quello solare, quindi con termine, rispettivamente alla fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.

La pattuizione relativa alla commissione sull’accordato ha durata pari a quella dell’affidamento sopra specificato, salva la facoltà di recesso in qualsiasi momento da parte del cliente e salva, comunque, la facoltà della banca di variare unilateralmente le presenti condizioni in conformità a quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. 385/1993, ove tale previsione sia ritenuta conforme alla legge

max 0,30% trimestrale per i soci della Bcc max 0,45% trimestrale per i non soci

Commissione di istruttoria veloce (CIV)

La commissione di istruttoria veloce, addebitata su base trimestrale, si applica – nelle misure e con le modalità qui indicate – a condizione che, nell’arco del trimestre, si generino, per effetto di uno o più addebiti, sconfinamenti o incrementi di sconfinamenti preesistenti, avuto riguardo al saldo disponibile di fine giornata.

Se lo sconfinamento è solo sul saldo per valuta non vengono applicati né la commissione di istruttoria veloce né il tasso debitore.

Variabile a seconda dell’importo complessivo dello sconfinamento (se questo è superiore a euro 5.000,00) e applicata nelle seguenti misure ad ogni sconfinamento e ad ogni incremento rispetto ad uno sconfinamento preesistente verificatosi nel trimestre:

- fino ad €. 5.000,00: € 25,00

- da €. 5.000,01 fino ad € .20.000,00: € 40,00 - oltre €. 20.000,00: € 70,00.

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La commissione viene applicata con modalità

‘una tantum’ ossia, indipendentemente dal numero degli sconfinamenti, viene determinata in funzione dei costi di una sola istruttoria e applicata una volta nel trimestre prendendo a base lo sconfinamento più alto.

La CIV è dovuta esclusivamente nei casi in cui la banca, in base alle proprie procedure interne, prima di autorizzare lo sconfinamento svolge un’istruttoria veloce.

Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce Dovuta su tutte le operazioni che prevedono richieste di scoperti, utilizzi di fondi oltre il limite della provvista esistente sul conto, sconfinamenti, ovvero utilizzi di fondi in eccedenza rispetto al limite degli affidamenti accordati eccettuate le esenzioni in appresso declinate.

Casi in cui è svolta l’istruttoria veloce:

• pagamento titoli e effetti;

• esecuzione di ordini e disposizioni di pagamento;

• pagamento deleghe fiscali;

• acquisto di strumenti finanziari;

• giroconto fra c/ordinari e c/anticipi;

• prelevamento contanti allo sportello;

• ed ogni altro addebito consentito, previa valutazione del personale preposto, dalla banca.

La casistica non ricomprende i casi in cui non viene svolta alcuna attività di istruttoria perché l’addebito non è oggetto di valutazione preventiva da parte della banca, la quale non lo può rifiutare.

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Tali casi risultano così dettagliati:

• addebito di insoluti;

• addebiti conseguenti a prelevamenti ATM ;

• addebiti conseguenti a pagamenti POS;

• addebiti per utilizzo Carte di Credito con rischio a carico banca.

Esenzioni La CIV non è comunque dovuta se:

a) lo sconfinamento ha avuto luogo per effettuare un pagamento nei confronti della banca ossia nei seguenti casi:

• addebito delle competenze rivenienti da liquidazioni periodiche;

• pagamento rata mutuo erogato dalla stessa banca.

b) lo sconfinamento, anche derivante da più addebiti, non supera contemporaneamente:

• l’ importo complessivo di 500 euro;

• la durata di 7 giorni consecutivi.

L’esenzione di cui al punto b) si applica una sola volta per trimestre e solo in favore dei CONSUMATORI.

ALTRI ONERI

Altre spese Nessuna

Imposte e tasse presenti e future a carico del cliente

Per le informazioni circa la decorrenza delle valute ed i termini di disponibilità sui versamenti e sui prelevamenti, nonché le altre spese e commissioni connesse al rapporto di conto corrente e ai servizi accessori, si rinvia ai fogli informativi relativi al contratto di conto corrente.

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TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE PER AFFIDAMENTI IN CONTO CORRENTE

(

TAEG

)

A CLIENTI AL DETTAGLIO

QUANTO PUÒ COSTARE IL FIDO

Nella tabella sottostante si riportano i costi orientativi del fido riferiti ad ipotesi di operatività indicate da Banca d’Italia; pertanto i calcoli riferiti alla realtà del singolo cliente presso la Banca possono differire relativamente al comportamento individuale.

Resta inteso che in nessun caso la Banca applicherà condizioni di tasso, commissioni e spese tali da determinare un tasso effettivo globale superiore a quello consentito dalla normativa tempo per tempo vigente.

E’ possibile ottenere un calcolo personalizzato dei costi, in base alle proprie reali esigenze, utilizzando l’algoritmo pubblicato sul sito internet della Banca www.bcclavello.it

La formula di calcolo del TAEG è la seguente:

Nel primo esempio che segue il TAEG è calcolato assumendo un fido di 1.500 euro. Si presuppone che l’importo totale del fido accordato sia prelevato per intero e per l’intera durata del contratto di credito. Se la durata dell’apertura di credito non è nota, il tasso annuo effettivo globale è calcolato in base all’assunto che la durata del credito sia di tre mesi.

Il secondo esempio è stato formulato utilizzando come parametro di riferimento l’importo mediamente concesso in relazione a tale tipologia di finanziamento pubblicizzata.

IPOTESI

Accordato: 1.500 euro Tasso debitore nominale annuo : 6,95%

Interessi, su base trimestrale: 26,06 euro

Durata: 3 mesi Commissione sul fido

accordato: 0,45%

trimestrali 1,80% su base annua

Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 6,75 euro

Spese collegate

all’ erogazione del credito:

Commissione a favore del ConArtFidi che interviene a copertura del 50% del rischio pari al 4%

sull’erogato:

Commissione a favore del ConArtFidi per il rilascio della garanzia : 60,00 euro Esempio 1

Contratto con durata determinata e commissione sul fido accordato

Utilizzato: 1.500 euro per tutta la durata

Altre spese, su base

trimestrale: non previste TAEG = 13,37%

Accordato: 20.000,00 euro Tasso debitore nominale annuo soci: 6,95%

Interessi, su base trimestrale: 347,50 euro

Durata: 3 mesi Commissione sul fido

accordato: 0,45%

trimestrali 1,80% su base annua

Commissione per la messa a disposizione dei fondi, su base trimestrale: 90,00 euro Esempio 2:

Contratto con durata determinata e commissione sul fido accordato

Utilizzato: 20.000,00 euro Spese collegate Commissione a favore del

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all’ erogazione del credito:

Commissione a favore del ConArtFidi che interviene a copertura del 50% del rischio pari al 4%

sull’erogato:

ConArtFidi per il rilascio della garanzia: 800,00 euro per tutta la durata

Altre spese, su base annua :

non previste TAEG = 13,37%

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) previsto dall’art. 2 della legge sull’usura (l. n.

108/1996), relativo ai contratti di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it.

Il tasso applicato all’operazione non potrà in ogni caso superare la soglia del tasso usura così come determinato trimestralmente dalla Banca d’Italia; qualora dovesse superare detta soglia il tasso applicato verrà riportato al di sotto della medesima.

RECESSO E RECLAMI

Recesso dal contratto

Se la banca, in presenza di un giustificato motivo, vuole procedere a variazioni unilaterali di tassi, prezzi e ogni altra condizione prevista dal contratto, sfavorevoli per il cliente, deve comunicare per iscritto al cliente la variazione con un preavviso minimo di 2 mesi e indicare il motivo che giustifica la modifica. La variazione si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tal caso, in sede di chiusura, il cliente ha diritto all’applicazione delle condizioni precedentemente praticate.

Se l’apertura di credito è concessa a tempo determinato, la banca può recedervi mediante comunicazione scritta se il cliente diviene insolvente o diminuisce le garanzie date ovvero viene a trovarsi in condizioni che – incidendo sulla sua situazione patrimoniale, finanziaria o economica – pongono in pericolo la restituzione delle somme, dovute alla banca, per il capitale utilizzato e per gli interessi maturati, per il cui pagamento al cliente viene concesso il preavviso di 5 giorni.

Se l’apertura di credito è concessa a tempo indeterminato, la banca ha facoltà di recedervi in qualsiasi momento, previo preavviso scritto di 5 giorni, nonché di ridurla o di sospenderla seguendo le stesse modalità. Decorso il termine di preavviso, il correntista è tenuto al pagamento di quanto utilizzato e degli interessi maturati. In presenza di un giustificato motivo, la banca può sciogliere il contratto anche senza preavviso.

Indipendentemente dal fatto che l’apertura di credito è concessa a tempo determinato o indeterminato, il cliente ha diritto di recedervi in qualsiasi momento, senza spese e pagando contestualmente quanto utilizzato e gli interessi maturati.

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Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

La banca, tenuto conto del tempo necessario per la chiusura di tutti i servizi accessori legati al rapporto principale, completa le formalità inerenti alla chiusura del rapporto contrattuale entro n. 30 giorni dalla data di efficacia del recesso comunicato dal cliente, salvo l'obbligo per il cliente di precostituire i fondi motivatamente richiesti dalla banca per chiudere partite eventualmente ancora sospese.

Pubblicità e trasparenza delle condizioni

La banca osserva, nei rapporti con il cliente, le disposizioni di legge e amministrative relative alla trasparenza e alla correttezza dei rapporti contrattuali.

Reclami e altri mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie

Nel caso in cui sorga una controversia tra il cliente e la banca, relativa all’interpretazione ed applicazione del presente contratto, il cliente - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei punti successivi.

Il cliente può presentare un reclamo alla Banca attraverso la compilazione del modulo Reclami disponibile presso le Filiali, per lettera raccomandata a/r indirizzata a Ufficio Reclami – Via Roma 81/82 – 85024 Lavello (PZ) o inviando una richiesta e-mail all’indirizzo: reclami@lavello.bcc.it

La Banca è obbligata a rispondere entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni - prima di adire l’autorità giudiziaria – ha la possibilità di utilizzare gli strumenti di risoluzione delle controversie previsti nei successivi commi.

1. Arbitro bancario e finanziario (ABF)

• Controversie relative ad operazioni e servizi bancari e finanziari, che rivestono un valore non superiore a 100.000 euro, con esclusione dei servizi di investimento.

• Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

• Controversie in materia di bonifici transfrontalieri, fermo restando quanto previsto dal D.M.

13 Dicembre 2001, n° 456, emanato in attuazione del D.Lgs. 28 luglio 2000, n° 253.

Per sapere come rivolgersi all’Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure consultare l’apposita “Guida” disponibile presso le filiali della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it

2. Ombudsman – Giurì Bancario (gestito dal conciliatore Bancario Finanziario),con sede in Via delle Botteghe Oscure n. 54 – 00186 Roma.

• Controversie relative a servizi di investimento; se è richiesta la corresponsione di una somma di denaro, quest’ultima non deve superare 100.000 euro.

• Controversie aventi ad oggetto l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono.

• Controversie relative a bonifici transfrontalieri.

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3. Conciliatore Bancario e Finanziario

Controversie relative alle materie attinenti l’operatività degli intermediari, bancari e finanziari. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all’assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it.

Per ulteriori informazioni inerenti all’Ombudsman-Giurì Bancario e al Conciliatore Bancario- Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it o chiedere alla Banca. Per sapere come ricorrere si può consultare il “Regolamento di procedura per la conciliazione” reperibile presso gli sportelli della Banca e sul sito internet della Banca www.bcclavello.it

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d’Italia e di rivolgersi in qualunque momento all’autorità giudiziaria competente nel caso in cui la conciliazione si dovesse concludere senza il raggiungimento di un accordo.

Qualora per una controversia relativa all’interpretazione ed applicazione del contratto cui si riferisce il presente servizio, il cliente intenda rivolgersi all’autorità giudiziaria, egli deve preventivamente, pena l’improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione, di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs. 28/2010, innanzi all’organismo Conciliatore Bancario Finanziario di cui al comma 4, ovvero attivare il procedimento innanzi all’Arbitro Bancario Finanziario secondo la procedura di cui al comma 3. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purchè iscritto nell’apposito registro ministeriale.

LEGENDA

Tasso di interesse debitore

Corrispettivo riconosciuto alla Banca dal cliente per l’utilizzo di mezzi finanziari concessi a quest’ultimo dalla Banca stessa.

Periodicità di capitalizzazione degli interessi

Periodicità con la quale gli interessi vengono conteggiati e addebitati in conto, producendo ulteriori interessi. Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditori.

TASSO BCE (TUR) Tasso BCE (TUR): Tasso Ufficiale di Riferimento definito dalla Banca Centrale Europea (BCE). E' l'indice di riferimento bancario europeo.

Viene determinato dalla Banca Centrale Europea e viene applicato dalla stessa BCE come tasso d'interesse nelle manovre di rifinanziamento alle banche d'Europa. Questo tasso definisce l'andamento del costo del denaro e di conseguenza in base al suo valore vengono stabiliti tutti gli altri tassi d'interesse.

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Tasso di interesse di mora

Importo che il cliente deve corrispondere per il ritardato pagamento delle somme da lui dovute in caso di revoca, da parte della banca, dal rapporto di apertura di credito in conto corrente per qualsiasi motivo.

Commissione di massimo scoperto

Commissione percentuale applicata dalla Banca, nel periodo di tempo corrispondente alla periodicità di capitalizzazione degli interessi, sul massimo saldo debitore, comunque entro il limite del fido concesso, qualora il conto presenti un saldo a debito per un periodo continuativo pari o superiore a trenta giorni.

Commissione sull’accordato

Compenso per l’impegno della Banca di tenere a disposizione del Cliente riserve liquide commisurate all’ammontare dell’affidamento concesso. E’

calcolata sull’importo medio dell’affidamento concesso al cliente nel periodo di liquidazione e applicata con periodicità trimestrale.

Tasso annuo effettivo globale (TAEG)

Costo totale del credito espresso in percentuale, calcolato su base annua, dell’importo totale del credito.

Il TAEG consente di confrontare le varie offerte.

Tasso effettivo globale medio (TEGM)

Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’Economia e delle Finanze come previsto dalla Legge sull’Usura. Ai fini della determinazione delle soglie oltre le quali gli interessi sono da considerarsi usurari ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 e del d.l. 70/2011 (convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), ai tassi medi rilevati, con riferimento alla categoria delle aperture di credito in conto corrente, aumentati di un quarto si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali; la differenza tra la soglia e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

Valuta Data di inizio di decorrenza degli interessi.

Revisione periodica analisi da parte della banca ai fini della continuazione o meno del rapporto .

Riferimenti

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