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(1)

Lucchini e Associati

Transfer Price

25 Settembre 2018

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bergamo, Rotonda dei Mille, 1 Andrea Brignoli, LL.M.

Cenni su metodi di TP, principali novità legislative e

guidelines OCSE 2017

(2)

Requisiti soggettivi ed oggettivi Comparabilità e metodi di TP (cenni)

Safe harbour 5%

Documentazione (cenni)

Giurisprudenza di merito Lombarda

(3)

3 Lucchini e Associati

Intro

Requisiti soggettivi ed oggettivi Comparabilità e metodi di TP (cenni)

Safe harbour 5%

Documentazione (cenni)

Giurisprudenza di merito Lombarda

AGENDA

(4)

1979

•Primo report OCSE su TP

1995

•Prime guidelines OCSE

2010

•Revisione guidelines OCSE

2013

•UN TP Practical Manual

•OECD BEPS Action Plan

2015

•OECD Final BEPS

2016

•WBG handbook on TP

•OECD inclusive framework

2017

•JTPF, uso di comparables all’intenro dell’UE

•UN revised version of practical manual on TP

• OECD TP 2017 guidelines

•OECD MLI

2018

•EU list of non cooperative tax jurisdictions

•EU digital tax

•Discussion draft BEPS 8- 10 Financial Transactions

(5)

5 Lucchini e Associati Fonte: dr. Raffaele Petruzzi

(6)
(7)

7 Lucchini e Associati

LINK A VERSIONE ITALIANA

http://www.mef.gov.it/documenti-

allegati/2018/xAllegato_3x_Linee_Guida_OCSE_sui_prezzi_

di_trasferimento_per_imprese_multinazionali_e_amministr azioni_fiscali.pdf

(8)

ATT! arm’s lenght principle →

UN Practical Manual è «consistent» con OECD, adeguato nel 2017, sarà revisionato nel 2021.

Alcune nazioni, pur riconoscendo formalmente arm’s lenght principle hanno importanti deviazioni;

in primis il Brasile (no OECD member).

(9)

9 Lucchini e Associati

Evoluzione in ambito Italiano:

a) introduzione della procedura degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionali ex art. 31-ter d.P.R. 600/73 introdotto dal d.lgs. 14.9.15 n. 147;

b) riscrittura dell’art. 110 co. 7 d.P.R. 917/86 afferente il transfer price con l’abbandono del concetto del valore normale ex art. 9 d.P.R.

917/86;

(10)

I componenti del reddito derivanti da operazioni con società non residenti nel territorio dello Stato, che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa, sono determinati con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili, se ne deriva un aumento del reddito. La medesima disposizione si applica anche se ne deriva una diminuzione del reddito, secondo le modalità e alle condizioni di cui all'articolo 31-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.

600.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (d.m. 14/05/2018 G.U.

118/2018), possono essere determinate, sulla base delle migliori pratiche internazionali, le linee guida per l'applicazione del presente comma.

(11)

11 Lucchini e Associati

Evoluzione in ambito Italiano:

c) con la riscrittura del 110 co 7) TUIR introduzione dell’art. 31-quater d.P.R. 600/73 che riconosce la rettifica in diminuzione estera del reddito per operazioni tra imprese associate con attività internazionale;

d) emanazione del Decreto ministeriale del 14.5.2018 afferente le linee guida per l’applicazione delle disposizioni in materia di prezzi di trasferimento.

MEMO: Circolare

n. 32 del 1980 (ancora valida?)

(12)

bozza originaria; tali modifiche recepiscono i suggerimenti formulati dagli operatori che hanno partecipato alla consultazione.

Nel preambolo si fa riferimento:

- ovviamente all’art. 9 modello OCSE;

- ma anche alle azioni i) BEPS 8 (Intangibles → value creation) ; ii) BEPS 9 e 10 (Risks and capital and other high transactions);

- oltre che alle linee guida OCSE approvate in data

10/7/17;

(13)

13 Lucchini e Associati

Intro

Requisiti soggettivi ed oggettivi

Comparabilità e metodi di TP (cenni) Safe harbour 5%

Documentazione (cenni)

Giurisprudenza di merito Lombarda

AGENDA

(14)

Art. 2 d.m. 14/5/18

Impresa associata: l’impresa residente nel territorio dello Stato e le società non residente allorché:

1) una di esse partecipa, direttamente o indirettamente, nella gestione, nel controllo o nel capitale dell’altra, o

2) lo stesso soggetto partecipa, direttamente o

indirettamente, nella gestione, nel controllo o

nel capitale di entrambe le imprese;

(15)

15 Lucchini e Associati

Art. 2 d.m. 14/5/18

Per partecipazione nella gestione, nel controllo o nel capitale:

a) la partecipazione per oltre il 50% nel capitale, nei diritti di voto, o negli utili di un’altra impresa;

oppure

b) L’influenza dominante sulla gestione di un’altra impresa, sulla base di vincoli azionari o contrattuali.

oggettivi

(16)

Stesso soggetto (SS) (anche persona fisica?)

ITA1

Impresa residente, 51%

capitale detenuto da SS

NR1

Soggetto non residente Controllo gestionale di

SS

(17)

17 Lucchini e Associati

Estratto avviso accertamento dell’AF in ambito TP La nozione di controllo deve essere intesa in senso più ampio rispetto a quanto prevede l’art. 2359 c.c., poiché, come esplicato con la circ. 32 del 1980, per controllo deve intendersi ogni possibile influenza economica potenziale e attuale, più in dettaglio:

- operazioni fra imprese italiane e non residenti controllanti/controllate;

- operazioni economiche tra imprese residenti e non residenti riconducibili a una comune direzione unitaria, cosiddetto capogruppo o casa madre.

oggettivi Ante d.m. 2018

(18)

Art. 2 d.m. 14/5/18

Non vi è traccia nel d.m. della rilevanza del TP tra impresa italiana e stabile organizzazione estera.

Al contrario vi è riferimento PE nel provvedimento

del 30/5/2018 prot. 108954/18 (variazione in

diminuzione in presenza di accertamenti esteri in

ambito TP)

(19)

19 Lucchini e Associati

Provvedimento del 30/5/2018 prot. 108954/18

Disposizione per l’attuazione della disciplina dell’art. 31 quater comma 1, lett. c del d.P.R.

600/73 (in vigore dal 2017)

Per contribuente deve intendersi anche l’impresa non residente che esercita la propria attività nel territorio dello Stato attraverso una stabile organizzazione, qualificabile come tale ai sensi delle disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi

oggettivi

(20)

Provvedimento del 30/5/2018 prot. 108954/18

Disposizione per l’attuazione della disciplina dell’art. 31 quater comma 1, lett. c del d.P.R.

600/73 (in vigore dal 2017)

I contribuenti (vedi sopra) possono accedere alla

procedura, (…) al fine di ottenere il riconoscimento

in Italia di una variazione in diminuzione di reddito a

fronte di una rettifica in aumento, definitiva e

conforme al principio di libera concorrenza,

effettuata da uno Stato con il quale è in vigore una

convenzione e vi sia scambio d’informazioni

(21)

21 Lucchini e Associati

Art. 2 d.m. 14/5/18

c) operazione controllata: qualsiasi operazione di natura commerciale o finanziaria intercorrente tra imprese associate, accuratamente delineata sulla base dei termini contrattuali, ovvero dell'effettivo comportamento tenuto dalle parti se divergente dai termini contrattuali o in assenza degli stessi;

oggettivi

(22)

Art. 2 d.m. 14/5/18

Imprese indipendenti → coloro che non sono dipendenti

Operazione non controllata → qualsiasi operazioni

di natura commerciale o finanziaria tra imprese

indipendenti

(23)

23 Lucchini e Associati

Art. 2 d.m. 14/5/18

indicatore finanziario: il prezzo, il rapporto tra il margine di profitto, lordo o netto, e un'appropriata base di commisurazione a seconda delle circostanze del caso (ivi inclusi i costi, i ricavi delle vendite e le attività), nonché la percentuale di ripartizione di utili o perdite.

oggettivi

(24)

Requisiti soggettivi ed oggettivi Comparabilità e metodi di TP (cenni)

Safe harbour 5%

Documentazione (cenni)

Giurisprudenza di merito Lombarda

(25)

25 Lucchini e Associati

Art. 3 d.m. 14/5/18

Un'operazione non controllata si considera comparabile al fine di testare la congruità del prezzo che rispetta la libera concorrenza quando:

a) non sussistono differenze significative tali da incidere in maniera rilevante sull'indicatore finanziario utilizzabile in applicazione del metodo più appropriato;

b) in presenza delle differenze di cui alla lettera a), sia possibile effettuare in modo accurato rettifiche di comparabilità.

metodi di TP

(26)

Art. 3 d.m. 14/5/18

Classificazione dei fattori di comparabilità:

a) i termini contrattuali delle operazioni;

b) le funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte

nelle operazioni, tenendo conto dei beni strumentali

utilizzati e dei rischi assunti, inclusi il modo in cui

queste funzioni si collegano alla più ampia

generazione del valore all'interno del gruppo

multinazionale cui le parti appartengono, le

circostanze che caratterizzano l'operazione e le

consuetudini del settore;

(27)

27 Lucchini e Associati

Art. 3 d.m. 14/5/18

b) le funzioni svolte da ciascuna delle parti coinvolte nelle operazioni, tenendo conto dei beni strumentali utilizzati e dei rischi assunti, inclusi il modo in cui queste funzioni si collegano alla più ampia generazione del valore all'interno del gruppo multinazionale cui le parti appartengono, le circostanze che caratterizzano l'operazione e le consuetudini del settore;

metodi di TP

Para. 1.51 OCSE

Tale analisi funzionale mira a identificare le attività economicamente significative e le responsabilità assunte, i beni utilizzati o apportati e i rischi assunti dalle parti che realizzano le transazioni. L’analisi si focalizza su cosa effettivamente facciano le parti e sulle capacità che esprimono. Tali attività e capacità comprendono il processo decisionale, incluse le decisioni sulle strategie di business e sui rischi. A tal fine, può essere utile comprendere la struttura e l’organizzazione del gruppo multinazionale e in che modo le stesse influenzino il contesto nel quale l’impresa multinazionale opera. In particolare, è importante capire come sia generato valore da parte del gruppo nel suo complesso, l’interdipendenza tra le funzioni svolte dalle imprese associate nei rapporti con il resto del gruppo e il contributo apportato dalle singole imprese associate alla creazione di tale valore. Sarà anche importante determinare quali siano i diritti e gli obblighi giuridici di ciascuna delle parti nello svolgimento delle proprie funzioni. Nonostante una parte possa svolgere un gran numero di funzioni rispetto a quelle svolte dall’altra parte della transazione, ciò che rileva è il significato economico di quelle funzioni in termini di frequenza, natura e valore per le rispettive parti delle transazioni.

(28)

Art. 3 d.m. 14/5/18

Classificazione dei fattori di comparabilità:

c) le caratteristiche dei beni ceduti e dei servizi prestati;

d) le circostanze economiche delle parti e le condizioni di mercato in cui esse operano;

e) le strategie aziendali perseguite dalle parti.

(29)

29 Lucchini e Associati

Capire dove sia il

«Value Creation»

Ma come allocarlo?

metodi di TP

(30)

Art. 4 d.m. 14/5/18

Criteri per scelta del metodo di TP:

a) i punti di forza e di debolezza di ciascun metodo a seconda delle circostanze del caso;

b) l'adeguatezza del metodo in considerazione delle caratteristiche economicamente rilevanti dell'operazione controllata;

c) la disponibilità di informazioni affidabili, in particolare, in relazione a operazioni non controllate comparabili;

d) il grado di comparabilità tra l'operazione controllata e l'operazione non controllata, considerando anche l'affidabilità di eventuali rettifiche di comparabilità necessarie per eliminare gli effetti delle differenze tra le predette operazioni.

(31)

31 Lucchini e Associati

Art. 4 d.m. 14/5/18

METODI:

metodi di TP

Metodi di TP Medesimi OCSE

Traditional Transaction

Methods

Preferibili da d.m.

Comparable Uncontrolled Price

Method (CUP)

Comma 2, a)

Resale Price Method (R-)

Comma 2, b)

Cost Plus Method (C+)

Comma 2, c)

Transactional Profit Methods

applicabili

Transactional Net Margin Method

(TNMM)

Comma 2, d)

Transactional Profit Split Method (PSM)

Comma 2, e)

(32)

Art. 4 d.m. 14/5/18

METODI (preferibili) TTM:

a) metodo del confronto di prezzo: basato sul confronto tra il prezzo praticato nella cessione di beni o nelle prestazioni di servizi resi in un'operazione

controllata con il prezzo praticato in operazioni non controllate comparabili;

b) metodo del prezzo di rivendita: basato sul confronto tra il margine lordo che un acquirente in una operazione controllata realizza nella successiva rivendita in una operazione non controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate comparabili;

c) metodo del costo maggiorato: basato sul confronto tra il margine lordo realizzato sui costi direttamente e indirettamente sostenuti in un'operazione controllata con il margine lordo realizzato in operazioni non controllate

comparabili;

(33)

33 Lucchini e Associati

Art. 4 d.m. 14/5/18

METODI TPM:

d) metodo del margine netto della transazione (TNMM): basato sul confronto tra il rapporto tra margine netto ed una base di commisurazione appropriata, che può essere rappresentata, a seconda delle circostanze, da costi, ricavi o attività, realizzato da un'impresa in una operazione controllata e il rapporto tra il margine netto e la medesima base realizzato in operazioni non controllate comparabili;

e) metodo transazionale di ripartizione degli utili (PSM): basato sull'attribuzione a ciascuna impresa associata che partecipa ad un'operazione controllata della quota di utile, o di perdita, derivante da tale operazione, determinata in base alla ripartizione che sarebbe stata concordata in operazioni non controllate comparabili, tenendo conto del contributo rispettivamente offerto alla realizzazione dell'operazione controllata dalle imprese associate ovvero attribuendo a ciascuna di esse quota parte dell'utile, o della perdita, che residua dopo che alcune delle funzioni svolte in relazione all'operazione controllata sono state valorizzate sulla base di uno dei metodi descritti nelle lettere da a) a d) che precedono. (ATT. Revisone OCSE Working Party 6 BEPS 6)

metodi di TP

(34)

Art. 4 d.m. 14/5/18

Gerarchia Italiana tra metodi:

Se può essere applicato con uguale grado di affidabilità un metodo descritto dalle lettere da a) a c) del comma 2, e un metodo descritto dalle successive lettere d) ed e), il metodo descritto dalle citate lettere da a) a c) (OVVERO CUP, Resale price, Cost plus) sono preferibili;

tra questi tre il CUP è preferibile.

(nella prima bozza di d.m. vi era l’obbligo e non la preferenza)

Non è necessario applicare più di un metodo

(35)

35 Lucchini e Associati

OCSE Guidlines

Gerarchia tra metodi OCSE è totalmente allineata con il d.m. 14/5/18

Sec. 2.3. a traditional transaction method and a transactional profit method can be applied in an equally reliable manner, the traditional transaction method is preferable to the transactional profit method.

Moreover, where, taking account of the criteria described at paragraph 2.2, the comparable uncontrolled price method (CUP) and another transfer pricing method can be applied in an equally reliable manner, the CUP method is to be preferred.

metodi di TP

(36)

Sulla predominanza del CUP, anche la giurisprudenza di legittimità (Cass. 24005/2013 e 22010/2013).

In senso conforme anche la recentissima CTR

Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 6248/2017 del

7/11/17

(37)

37 Lucchini e Associati

CUP, art. 4 co. 2 lett. a d.m. 14/5/18

metodo del confronto di prezzo: basato sul confronto tra il prezzo praticato nella cessione di beni o nelle prestazioni di servizi resi in un'operazione controllata con il prezzo praticato in operazioni non controllate comparabili.

… ovvero la traduzione delle guidelines OCSE Sec. 2.14

metodi di TP

(38)

CUP, OCSE 2.14

The CUP method compares the price charged for property or services transferred in a controlled transaction to the price charged for property or services transferred in a comparable uncontrolled transaction in comparable circumstances.

If there is any difference between the two prices, this

may indicate that the conditions of the commercial and

financial relations of the associated enterprises are not

arm's length, and that the price in the uncontrolled

transaction may need to be substituted for the price in

(39)

39 Lucchini e Associati

CUP, applicazione

Pertanto vi possono essere aggiustamenti in caso di:

- Condizioni di pagamento di crediti/debiti;

- Volume di scambi.

Differenze che rendono difficili/impossibili aggiustamenti possono essere:

- Qualità del prodotto;

- Livello di mercato e locazione di mercato;

- Presenza di intangible.

→ CUP ok per: materie prime, prodotti omogenei; tassi d’interesse

metodi di TP

(40)

- Stell controlla Acciai;

- I lingotti vendono spediti da Stell a Acciai e Fonderia indipendente;

- I Lingotti sono uguali;

- Termini e condizioni commerciali uguali tranne che per i giorni di pagamento (90 vs 45);

- Volumi Acciai ITA 10 volte quelli di F.I.

Steel JP

Produttore

Acciai ITA

Controllata da Stell JP

Fonderia indipendente

45 gg

pagamento

90 gg

pagamento 1/10 volumi

(41)

41 Lucchini e Associati

CUP applicabile;

Un adjustment per le

differenze di

pagamento dello 0,5%, in base ai tassi d’interesse.

I volumi possono non avere un impatto in caso di prezzi pubblici dei lingotti (a meno di dati pubblici di scontistica Sez. 2.25 OCSE).

metodi di TP

Steel JP

Produttore

Acciai ITA

Controllata da Stell JP

Fonderia indipendente

45 gg

pagamento

90 gg

pagamento 1/10 volumi

(42)

La similarità del prodotto è meno fondamentale rispetto al CUP; sono necessari meno adjustments (Sec.

2.29 OCSE).

Al contrario è maggiormente importante l’analisi funzionale.

Sec. 1.108 (…) Under the resale price method and cost

plus method, some differences in the characteristics of

property or services are less likely to have a material

effect on the gross profit margin or mark-up on costs

Differences in the characteristics of property or services

are also less sensitive in the case of the TPM than in the

(43)

43 Lucchini e Associati

TNMM

Solitamente utilizzo SW Aida/BVD

- Definizione dei criteri di selezione del campione:

settore merceologico, geografico, redditività, ricavi, indipendenza;

- Eventuale aggiustamento del campione (sensitività, società in perdita sistematica, consolidati);

- Eventuale fonte aggiuntiva alla primaria Sez. 3.41 OCSE;

- Selezione campione (attraverso documentazione reperibile).

metodi di TP

Necessità di una circoalre AE su come applicare TNMM

(44)

Art. 4 d.m. 14/5/18

5. Il contribuente può applicare un metodo diverso dai metodi descritti al comma 2, qualora dimostri che nessuno di tali metodi può essere applicato in modo affidabile per valorizzare un'operazione controllata in base al principio di libera concorrenza e che tale diverso metodo produce un risultato coerente con quello che otterrebbero imprese indipendenti.

6. Qualora un'impresa abbia utilizzato un metodo che rispetta le disposizioni dei commi da 1 a 5 per valorizzare un'operazione controllata, la verifica da parte dell'amministrazione finanziaria sulla coerenza di detta valorizzazione con il principio di libera concorrenza si deve basare sul metodo

(45)

45 Lucchini e Associati

OCSE Sez. 3.1.

La ricerca di comparabili è solo una parte dell’analisi di comparabilità. Non dovrà essere né confusa né separata dall’analisi di comparabilità. La ricerca di informazioni sulle potenziali transazioni comparabili (tra parti indipendenti) e il processo d’identificazione dei comparabili dipendono da una preliminare analisi della transazione tra le imprese associate e dalle caratteristiche economicamente rilevanti o fattori di comparabilità.

metodi di TP

(46)

È illegittima la pretesa relativa ai maggiori prezzi infragruppo determinati dall’ente accertatore se non è suffragata da adeguata prova che non può prescindere da una corretta analisi funzionale dell’imprese coinvolte (nel caso di specie, l’Ufficio sosteneva che la filiale tedesca svolgendo attività commerciale di carattere distributivo con basso rischio complessivo ‐ cd. Low risk distributor ‐ avesse un’elevata marginalità non altrimenti giustificabile, se non con l’intento elusivo di trasferire i redditi dalla società controllante italiana, produttrice, verso la Germania.

(47)

47 Lucchini e Associati

CTP Como, Sez. 2, sentenza n. 461/2016 del 20/12/16 Nell’ambito della disciplina dei prezzi di trasferimento, la comparazione tra i prezzi praticati deve avvenire tra situazioni omogenee ed uniformi dovendosi confrontare esclusivamente i prezzi praticati da una società controllante alle propria controllate con quelli praticati con soggetti terzi in un mercato omogeneo. Nel medesimo mercato di riferimento, difatti, sussistono le medesime condizioni negoziali (più o meno favorevoli) e la medesima comprovata situazione economica (Conf. Cass. n. 7343/2001).

metodi di TP

(48)

L’art. 110 del TUIR fissa una clausola antielusiva finalizzata ad evitare trasferimenti di utili mediante l’applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore dei beni scambiati ma rimane incerto il soggetto su cui ricada l’onere probatorio, se l’Ufficio (Conf. Cass. n. 15642/2015) o il contribuente (Conf. Cass. n.

18392/2015) (nel caso di specie, l’Ufficio ha applicato il (TNMM), ma la scelta non risulta compiutamente motivata, in considerazione delle precise confutazioni svolte dalla società che ha dimostrato la piena applicabilità del metodo del prezzo di rivendita, con conseguente indicazione dei propri indici di redditività in linea con i principali concorrenti; anche la scelta dei comparables è stata ampiamente confutata perché svolgono

(49)

49 Lucchini e Associati

CTR Lombardia, sentenza n. 1648/2/18

Il contribuente non aveva prodotto la documentazione di transfer price, tuttavia sosteneva e motivava che il metodo migliore era il CUP, essendo quello raccomandato dall’OCSE.

Con il CUP vi era allineamento con i prezzi intercompany.

L’Ufficio al contrario utilizzava il TNMM ma non contestava sufficientemente la metodologia CUP, contenuta nelle memorie del contribuente.

I comparables dell’Agenzia erano di settori diversi rispetto a quello del contribuente.

metodi di TP

(50)

In materia di transfer pricing, l’Ufficio, ai fini dell’individuazione delle società comparabili a quella verificata (c.d. comparables), deve tener conto anche delle società che hanno registrato perdite contabili in almeno due degli esercizi ricompresi nel triennio di riferimento, per avere un quadro più completo e realistico delle società esaminate.

MEMO Sez. 1.129 OCSE Perdite

(51)

51 Lucchini e Associati

Art. 5 d.m. 14/5/18

Aggregazione delle operazioni

Art. 6 d.m. 14/5/18

Un'operazione controllata, o un insieme di operazioni controllate aggregate in base all'art. 5, si considerano realizzati in conformità al principio di libera concorrenza, qualora il relativo indicatore finanziario sia compreso nell'intervallo.

OCSE: In caso contrario, l’Amministrazione effettua un rettifica al fine di riportare il

predetto indicatore all’interno dell’intervallo.

metodi di TP

MEMO Sez. 3.62 OCSE Mediana

(52)

Requisiti soggettivi ed oggettivi Comparabilità e metodi di TP (cenni)

Safe harbour 5%

Documentazione (cenni)

Giurisprudenza di merito Lombarda

(53)

53 Lucchini e Associati

Art. 7 d.m. 14/5/18

Servizi a basso valore aggiunto

È possibile scegliere un approccio semplificato in

base al quale, previa predisposizione di apposita

documentazione, la valorizzazione del servizio è

determinata aggregando la totalità dei costi diretti

e indiretti connessi alla fornitura del servizio

stesso, aggiungendo un margine di profitto pari al

5% dei suddetti costi.

(54)

Art. 7 d.m. 14/5/18

Sono considerati servizi a basso valore aggiunto se:

a) hanno natura di supporto;

b) non sono parte delle attività principali del gruppo multinazionale;

c) non richiedono l'uso di beni immateriali unici e di valore, e non contribuiscono alla creazione degli stessi;

d) non comportano l'assunzione o il controllo di un rischio significativo da parte del fornitore del servizio ne' generano in capo al medesimo l'insorgere di un tale rischio.

3. Non si considerano in ogni caso a basso valore aggiunto quei servizi che il gruppo multinazionale presta a soggetti indipendenti.

(55)

55 Lucchini e Associati

Non sono servizi a basso valore aggiunto Sez.

7.47 OCSE guidlines:

• services constituting the core business of the MNE group;

• research and development services;

• manufacturing and production services;

• purchasing activities relating to raw materials;

• sales, marketing and distribution activities;

• financial transactions;

• extraction, exploration, or processing of natural resources;

• insurance and reinsurance;

• services of corporate senior management (other than management supervision).

(56)

Sono servizi a basso valore aggiunto Sez. 7.49 OCSE guidlines:

Sono considerati servizi a basso valore aggiunto se:

• accounting, auditing, tax and legal;

• human resources activities (training);

• i.t. services where they are not part of the principal activity of the group;

• internal and external communications and public relations

support (but excluding specific advertising or marketing activities as well as development of underlying strategies);

→ Ambiguità nelle definizioni

(57)

57 Lucchini e Associati

Il 5% può sembrare una soglia relativamente bassa ma se si guarda ad un report (purtroppo datato) EU Joint Transfer Pricing Forum: meeting of 27th October 2009 (JTPF/018/BACK/2009/EN solo 13 su 30 attività come prestatori di servizi avevano una marginalità superiore al 5%.

Safe harbor non limita l’Amministrazione dell’atro Stato che non lo ha specificatamente adottato (Sec. 4.98 OCSE).

Documentazione semplificata (ma comunque

necessario un contratto) Sez. 7.64 OCSE.

(58)

JTPF/018/

BACK/2009/EN

(59)

59 Lucchini e Associati

Intro

Requisiti soggettivi ed oggettivi Comparabilità e metodi di TP (cenni)

Safe harbour 5%

Documentazione (cenni)

Giurisprudenza di merito Lombarda

AGENDA

(60)

La documentazione è idonea a prescindere dalla

circostanza che il metodo di determinazione dei

prezzi di trasferimento o la selezione delle

operazioni o soggetti comparabili adottati dal

contribuente risultino diversi da quelli

individuati dall'Amministrazione finanziaria.

(61)

61 Lucchini e Associati

La Direttiva (UE) 2016/881 del Consiglio del 25 maggio 2016 ha introdotto disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. L’articolo 1, commi 145 e 146 della Legge 28 dicembre 2015, n.

208 (stabilità 2016) ha previsto che la controllante capogruppo di un gruppo multinazionale, residente nel territorio dello Stato ai sensi dell’art. 73 del TUIR, deve presentare all’Agenzia delle Entrate una rendicontazione paese per paese. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni per la trasmissione annuale della rendicontazione. E’ tenuta alla presentazione della rendicontazione la controllante capogruppo, avente l’obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, nel periodo d’imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non è controllata, direttamente o indirettamente, da altra impresa del gruppo multinazionale o da altri soggetti tenuti a tale obbligo.

(62)

che non siano applicate sanzioni sulle maggiori

imposte derivanti da una rettifica sul transfer

price qualora, “(…) il contribuente consegni

all'Amministrazione finanziaria la

documentazione indicata in apposito

provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle

Entrate idonea a consentire il riscontro della

conformità al valore normale dei prezzi di

trasferimento praticati (…)».

(63)

63 Lucchini e Associati

(64)

In assenza di master file o country file conformi

alla prassi a supporto dei prezzi di trasferimento,

i verificatori procederanno all’approfondimento

dei rapporti intercorsi con le consociate e

all’individuazione del metodo ritenuto più

idoneo per la determinazione del valore di libera

concorrenza. (Circolare Guardia di Finanza 1/18).

(65)

65 Lucchini e Associati

Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 58 del 15 dicembre 2010 para. 9

il contribuente che detiene la documentazione prevista dal provvedimento (…), deve darne apposita comunicazione all’Amministrazione finanziaria secondo le modalità ed i termini ivi indicati.

Per quanto riguarda i periodi di imposta a partire da quello in corso al 31 maggio 2010, il punto 9.1. del Provvedimento dispone che il contribuente dovrà comunicare l’adozione degli oneri documentali in materia di prezzi di trasferimento con la dichiarazione annuale dei redditi.

→ Avere documentazione TP idonea e non segnalarlo in UNICO→

no a disapplicazione delle sanzioni!

→ Non è comunque un obbligo CTR 2362/2017 del 13/6/17

(66)

Invito ai militari di effettuare mirate ricerche in sede di accesso allo scopo di acquisire traccia di eventuali bozze precedenti alla stesura della versione definitiva o carteggio interno ove possano rinvenirsi utili commenti o considerazioni in ordine a possibili censure da parte delle Autorità fiscali.

Utilizzo dell’applicativo «TP catalyst».

(67)

67 Lucchini e Associati

Intro

Requisiti soggettivi ed oggettivi Comparabilità e metodi di TP (cenni)

Safe harbour 5%

Documentazione (cenni)

Giurisprudenza di merito Lombarda

AGENDA

(68)

La disciplina del transfer pricing impone all'Amministrazione finanziaria esclusivamente la prova di avere accertato l'esistenza di ricavi conseguenti a scambi commerciali infragruppo, senza che sia necessario dimostrare, né l'intento elusivo, né una più elevata fiscalità nazionale, dato che tra gli elementi costitutivi della fattispecie repressiva del transfer pricing di cui dall'art. 76, comma 5, d.P.R. 917/ 1986, non si rinviene quello della maggiore fiscalità nazionale; in senso conforme CTP Milano, sez.

17 sentenza 3119/17 del 5/11/17.

In senso opposto CTP Milano, Sez. 10, sentenza n. 2469/2017 del 27/3/17 e CTP Milano, Sez. 4 sentenza 4058/2017 del 7/6/17, CTP Milano, Sez. 1 8301/2016 del 3/11/16.

(69)

69 Lucchini e Associati

CTP Milano, Sez. 41, sentenza n. 1630/2017 del 22/2/17

La previsione dell'art. 1, comma 281, della legge 147/2013 (legge di stabilita 2014 che estende la disciplina TP all’Imposta IRAP) ha efficacia innovativa valevole soltanto per i periodi di imposta successivi alla sua entrata in vigore. Ciò conformemente ai principi costituzionali di uguaglianza (art. 3 Cost.), di capacità contributiva (art. 53 Cost.) e di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), oltre che dei principi dell'Unione Europea e della Convenzione Europea del 1950 sulla salvaguardia dei Diritti dell'Uomo. Tali principi ostano alla retroattività della norma tributaria, salvo situazioni eccezionali che non è dato però rinvenire in materia.

(70)

L’art. 1, comma 281 della legge n. 147/2013 (c.d. “legge di stabilità 2014”) ha previsto l’applicabilità ai fini IRAP della disciplina in materia di transfer pricing prevista dall’art. 110 comma 7 del TUIR, anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. La nuova disposizione ha natura di norma di interpretazione autentica, dotata di efficacia retroattiva.

(71)

71 Lucchini e Associati Andrea Brignoli, LL.M.

Dottore Commercialista in Bergamo it.linkedin.com/in/brignoli

Studio Lucchini, Partner Lucchini e Associati www.studiolucchini.bg.it

Mail: andrea.brignoli@acbgroup.com

GRAZIE!

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