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Etichettatura degli alimenti

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Academic year: 2021

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© 2010 Cristian Lucisano Editore • Laboratorio di servizi enogastronomici - Cucina

Laboratorio di servizi enogastronomici Cucina Modulistica e normativa

Etichettatura degli alimenti 1

qualificare un miele “iperenergeti- co, indicatissimo nello sport e nel superlavoro”.

La denominazione di vendita È la denominazione prevista dal- le disposizioni che disciplinano il prodotto stesso o il nome consa- crato da usi e consuetudini o una descrizione della merce; non può essere sostituita da un nome di fantasia o da un marchio di fab- brica.

L’elenco degli ingredienti Devono essere riportati in ordi- ne di quantità decrescente. An- che se gli ingredienti non vengo- no espressi in percentuale, l’elen- cazione fornisce utili informazioni per individuare la presenza di so- stanze più o meno gradite e per ef- fettuare un confronto fra prodotti analoghi; per capire, dalla posizio- ne che un componente occupa, se un alimento ha un certo sapore perchè contiene quella sostanza o solo l’aroma. Tra gli ingredienti so- no compresi gli additivi, sostanze chimiche per lo più prive di valo- re nutrizionale, che hanno lo sco- po di garantire la conservazione o di conferire particolari caratteri- stiche agli alimenti. Alcuni additi- vi (coloranti, conservanti, antios- sidanti, emulsionanti, addensanti ecc.) vengono designati con il no- me della categoria, cui segue il no- me specifico o il corrispondente numero CEE (es. “antiossidante:

acido L-ascorbico o E 300”).

Le sostanze aromatizzanti ven- gono designate in etichetta come

“aromi naturali” o “aromi” (di ori- gine sintetica).

La quantità netta

È importante controllare la quan- tità netta contenuta nell’unità di vendita, rapportandola al prezzo, per non avere, da grandi confezio- ni ... piccole sorprese!

Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza

La dicitura “Da consumarsi pre- feribilmente entro il ...” è la data di preferibile consumo (o termine minimo di conservazione) fino alla quale il prodotto alimentare con- serva le sue specifiche proprietà in adeguate condizioni di conserva- zione. La dicitura “Da consumarsi entro il ...” è il termine perentorio entro il quale il prodotto deve es- sere consumato ed è obbligatorio per i prodotti altamente deperibili dal punto di vista microbiologico;

l’alimento non può assolutamente essere posto in vendita dopo tale data di scadenza. Il termine mini- mo di conservazione e la data di scadenza restano validi se il pro- dotto è adeguatamente conserva- to (in ambienti adatti, alle tempe- rature previste, lontano da fonti di calore, in luoghi asciutti): in caso contrario i processi di alterazione possono essere sensibilmente ac- celerati e l’alimento potrà risulta- re “avariato” anche molto prima di quanto previsto.

L’etichettatura di un prodotto ali- mentare ha, per il consumatore, un’importante funzione di tute- la, informandolo sul prodotto che sta acquistando e consentendogli di scegliere quello che è maggior- mente rispondente alle proprie esigenze. Le norme concernenti l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimenta- ri tendono ad esser analoghe nel- l’ambito dei Paesi dell’ Unione Eu- ropea. L’etichettatura è l’insieme delle indicazioni riportate non solo sull’etichetta apposta sul prodot- to, ma anche sull’imballaggio o sul dispositivo di chiusura. L’etichet- tatura, la presentazione e la pub- blicità di un prodotto alimentare non devono:

indurre in errore l’acquirente sul- le effettive caratteristiche, quali- tà, composizione, e luogo di origi- ne del prodotto;

evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi le possiedono;

attribuire all’alimento proprietà atte a prevenire, curare o guarire malattie, nè accennare proprietà farmacologiche. Molte forme di pubblicità insidiose ed ingannevo- li si concretizzano aggiungendo in etichetta delle aggettivazioni atte ad esaltare indebitamente un pro- dotto: - “genuino” per un formag- gio, “naturale” per un miele, come se fosse lecito produrre le corri- spondenti tipologie “adulterato” o

“artificiale”;

non si può indicare in etichet- ta che una grappa “fa digerire” o

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Etichettatura degli alimenti 2

Il nome e la sede del produttore o del

confezionatore e la sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento

Tramite l’etichetta il consumato- re può conoscere il nome e la se- de del fabbricante o del confezio- natore o del venditore di un ali- mento; a volte il nome dell’ope- ratore è sostituito da un marchio depositato.

Va sempre indicata la sede del- lo stabilimento di produzione o di confezionamento.

Un numero di identificazione del lotto

La dicitura che consente di identi- ficare il lotto di appartenenza di un prodotto è leggibile sulla confezio- ne in forma di numero a più cifre o in forma alfanumerica ed è pre- ceduto dalla lettera “L”; altre volte tale iscrizione è sostituita dal gior- no e dal mese del termine minimo di conservazione o dalla data di scadenza. Prodotti contraddistinti dal medesimo numero di lotto han- no le stesse caratteristiche. Il lotto è utile per l’individuazione di parti- te non conformi.

Le modalità di conservazione e utilizzazione - Le istruzioni per l’uso

Il luogo di origine o di provenienza

Sono menzioni obbligatorie solo se:

è necessaria l’adozione di parti- colari accorgimenti in funzione della natura del prodotto o, per alimenti di uso non comune, è in- dispensabile specificarne le mo- dalità di impiego;

l’omissione del luogo di origine o di provenienza può indurre in er- rore l’acquirente.

Dal sito www.politicheagricole.it

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