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Diario quotidiano del 19 maggio dopo l'estensione dello split payment si passerà ai rimborsi IVA mensili?

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Diario quotidiano del 19 maggio 2017 - dopo l'estensione dello split payment si passerà ai rimborsi IVA mensili?

Pubblicato il 19 maggio 2017

1) Manovra correttiva che estende lo split payment: si ai rimborsi IVA mensili?

2) Credito d’imposta acquisto strumenti studenti: aggiornato elenco licei musicali 3) Contratti di sviluppo per la tutela ambientale: settori ammissibili

4) Niente Irap per il Commercialista che collabora con una società di servizi 5) Antiriciclaggio: segnalazioni di operazioni sospette tramite il software AS-SOS 6) Modello F24: istituita causale contributo “EBFO”

7) Assegno per il nucleo familiare: Confermati per l’anno 2017 i livelli reddituali precedenti 8) Guida del Notariato sul “dopodinoi: insieme si puo fare”

9) PREVINDAI: documento sul Regime fiscale

10) Regime del margine: se manca la malafede, niente contestazioni al contribuente

1) Manovra correttiva che estende lo split payment: si ai rimborsi IVA mensili ?

2) Credito d’imposta acquisto strumenti studenti: aggiornato elenco licei musicali 3) Contratti di sviluppo per la tutela ambientale: settori ammissibili

4) Niente Irap per il Commercialista che collabora con una società di servizi

5) Antiriciclaggio: segnalazioni di operazioni sospette tramite il Cndcec che ora mette a disposizione il software AS-SOS

6) Modello F24: istituita causale contributo “EBFO”

7) Assegno per il nucleo familiare: Confermati per l’anno 2017 i livelli reddituali precedenti 8) Guida del Notariato sul “dopodinoi: insieme si puo fare”

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9) PREVINDAI: documento sul Regime fiscale

10) Regime del margine: se manca la malafede, niente contestazioni al contribuente

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1) Manovra correttiva che estende lo split payment: si ai rimborsi IVA mensili?

Come è noto, tra le misure contenute del DL 50 del 24/4/2017, si intende estendere lo split payment. Adesso, per attenuarne gli effetti, si vuole introdurre in manovra (si tratta di una proposta) i rimborsi IVA mensili appunto per bilanciare l’estensione dello split payment.

Accelerare i tempi dei rimborsi IVA contro la stretta alla liquidità lamentata dalle imprese come conseguenza dell’estensione dello split payment è l’obiettivo di una serie di emendamenti alla manovra all’esame della Commissione Bilancio della Camera (Ddl. n. 4444, di conversione del DL n. 50/2017), che propongono di concedere alle aziende la possibilità di presentare istanza di rimborso in relazione a singole mensilità, anziché a trimestre e di introdurre semplificazioni in grado di bilanciare l’appesantimento di oneri derivante dall’estensione dello split payment.

Anche perché, nonostante le molte richieste arrivate da vari gruppi, il Governo pare contrario ad escludere i professionisti dall’estensione dello split payment e favorevole, quindi, ad accelerare i rimborsi IVA. L’idea sarebbe quella di garantirli entro un massimo di 60 giorni, cercando di semplificare il più possibile le procedure amministrative per ottenerli.

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2) Credito d’imposta acquisto strumenti studenti: aggiornato elenco licei musicali Bonus strumenti musicali: aggiornato l’elenco dei licei. L’Agenzia delle entrate, con il Provvedimento n. 50771 del 14 marzo 2017, aveva già fornito indicazioni, agli studenti che vogliono acquistare uno strumento musicale nuovo usufruendo del contributo previsto dalla Legge di bilancio 2017, per accedere al beneficio ed ottenere l’agevolazione fiscale.

Adesso, la medesima Agenzia delle entrate, con il Provvedimento n. 93483 del 15 maggio 2017, ha aggiornato, su richiesta del MIUR, l’elenco dei licei musicali i cui studenti possono usufruire della suddetta agevolazione.

In particolare:

– sono stati inseriti i dati del seguente liceo musicale: Istituto Paritario Scicolone, Cefalù (PA), Codice Fiscale 06396170828 (liceo musicale paritario)

è stato modificato il Codice Fiscale dell’Istituto superiore paritario di Terme Vigliatore con il seguente: 83030990838.

Si ricorda che il bonus strumenti musicali, operativo a partire dal 20 aprile 2017, spetta agli studenti iscritti agli anni scolastici 2016-2017 o 2017-2018 che siano in regola con il pagamento

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delle tasse. Per l’anno 2017 è stato concesso un contributo una tantum pari al 65% del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500. Il contributo spetta soltanto per l’acquisto di uno strumento musicale nuovo, purché coerente con il percorso di studi.

Per accedere all’agevolazione bisogna richiedere all’Istituto un certificato di iscrizione che riporti alcuni dati principali (cognome, nome, codice fiscale, corso e anno di iscrizione, strumento musicale coerente con il corso di studi) da consegnare al rivenditore all’atto dell’acquisto (C.M.

6/E/2017).

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3) Contratti di sviluppo per la tutela ambientale: settori ammissibili

Al via le agevolazioni per le imprese che realizzano programmi di sviluppo per la tutela ambientale: dal MISE, con circolare sono arrivati i chiarimenti sui settori ammissibili

Dunque, il Ministero dello Sviluppo Economico, con la circolare direttoriale n. 45207 del 12 maggio 2017, ha fornito indicazioni circa i settori ammissibili ai fini dell’accesso alle agevolazioni a favore di imprese che realizzano programmi di sviluppo per la tutela ambientale nelle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia, Sicilia, di cui al decreto ministeriale 7 dicembre 2016.

I decreto individua inoltre le finalità dei programmi di sviluppo agevolabili nella riduzione dei consumi energetici e nella riduzione delle emissioni di gas climalteranti. Questi programmi possono essere presentanti da imprese che:

– realizzino programmi di sviluppo in relazione ad unità locali riferibili a settori di attività economica qualificabili come energivori;

– realizzino programmi di sviluppo qualificabili, ai sensi del decreto interministeriale 5 aprile 2013, come a forte consumo di energia e rientranti, alla data di presentazione della domanda, nell’elenco istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).

Contratto di Sviluppo per la tutela ambientale

Sul tema, con una nota Invitalia ha precisato che l’incentivo è rivolto alle imprese che investono per ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas.

Il Contratto di Sviluppo per i programmi di tutela ambientale nasce per favorire le imprese che vogliono realizzare investimenti per ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas che alterano il clima (Asse IV PON Imprese e Competitività 2014-2020).

L’investimento minimo è di 20 milioni di euro (7,5 milioni di euro per le attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli) e può essere realizzato nelle regioni Basilicata, Campania, Calabria, Puglia e Sicilia.

Non sono agevolabili i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione.

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Le risorse disponibili sono pari a 100 milioni di euro.

È rivolto a tutte le imprese che:

vogliono realizzare programmi di sviluppo nei settori energivori (vedi allegato al DM 7 dicembre 2016)

oppure

risultano qualificabili come a forte consumo di energia e sono presenti nell’elenco della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) alla data di presentazione della richiesta e fino alla concessione delle agevolazioni

Sono previste limitazioni settoriali per investimenti finalizzati a conseguire una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra. Per approfondimenti si veda la citata circolare MISE n. 45207 del 12 maggio 2017 e i suoi due allegati: allegato I e allegato II

Tipologia di finanziamento

contributo a fondo perduto in conto impianti contributo a fondo perduto alla spesa

finanziamento agevolato contributo in conto interessi

L’entità degli incentivi dipende dalla tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa.

Presentazione domanda

Le domande possono essere inviate dalle ore 12.00 del 26 aprile 2017 esclusivamente online, attraverso la piattaforma dedicata.

L’impresa (o la rete di imprese) proponente può presentare domanda online attraverso il suo rappresentante legale o un procuratore speciale.

Per presentare domanda di agevolazione è necessario:

– registrarsi sulla piattaforma dedicata ai servizi online di Invitalia, indicando un indirizzo di posta elettronica ordinario

– una volta registrati, accedere all’area riservata per compilare direttamente online la domanda.

Viene, infine, ricordato che si dovrà selezionare esclusivamente la 5° tipologia in elenco “Tutela Ambientale DM 07/12/2016 (Asse IV PON)”.

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4) Niente Irap per il Commercialista che collabora con una società di servizi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 12227 del 17 maggio 2017, ha stabilito che l’Amministrazione finanziaria non può pretendere l’Irap da un commercialista collaboratore di una società di servizi (nel caso di specie, una Srl) se non viene provato e contestato che è anche aderente ad un’associazione professionale. I giudici di legittimità hanno accolto il ricorso della professionista evidenziando che la sua asserita associazione professionale non era stata oggetto di rilievi da parte dell’Agenzia delle entrate.

Difatti, nell’ipotesi di ravvisata sussistenza di uno studio associato di professionisti, sarebbe questo il soggetto passivo dell’imposta, e non il singolo associato.

La Suprema Corte evidenzia che la sentenza impugnata dà per accertato in fatto dal giudice di primo grado, e pacificamente riconosciuto dall’ufficio, che la contribuente è una collaboratrice della srl ed in tale qualità la utilizza “per la parte burocratica”; contraddittoriamente però sembra poi qualificare – sia pure in forma ipotetica – la contribuente come “il libero professionista che si associa”, e come “il professionista aderente ad una associazione professionale”, qualità e circostanza che non risultano contestate alla contribuente dal Fisco, il quale non ha, quindi, formulato contestazioni ad associazioni professionali.

La ricorrente aveva impugnato la cartella di pagamento emessa all’esito della liquidazione in base alla dichiarazione assumendo, nel merito, di non avere una propria organizzazione, servendosi per la parte burocratica della struttura della società di capitali della quale era collaboratrice

La Commissione Tributaria aveva, invece, accolto l’appello dell’Agenzia delle entrate, ritenendo la contribuente assoggettata ad IRAP per l’attività svolta dalla stessa.

In conclusione, la Corte Suprema ha accolto i suddetti motivi di ricorso esposti dalla collaboratrice, rinviando la causa alla Commissione tributaria di II grado.

(Corte di Cassazione, sentenza n. 12227 del 17 maggio 2017)

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5) Antiriciclaggio: segnalazioni di operazioni sospette tramite il Cndcec che ora mette a disposizione il software AS-SOS

Antiriciclaggio: segnalazioni di operazioni sospette tramite il Cndcec che ha messo a disposizione il software AS-SOS messo a punto dal Consiglio nazionale Commercialisti per la segnalazione di operazioni sospette di riciclaggio.

A tal fine, è stata pubblicata dallo stesso Cndcec la nota informativa n. 29 del 18 maggio 2017.

Il citato software AS-SOS è disponibile sulla home page del sito www.commercialisti.it , oppure raggiungibile all’indirizzo https://antiriciclaggiopro.it .

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Il sistema consente di fare mantenere l’anonimato al professionista che effettua la segnalazione.

E’ necessaria la preventiva registrazione da parte dei commercialisti.

Il programma procede a criptare i dati del segnalante e della segnalazione, consentendo al Cndcec di caricare il file con la segnalazione nella piattaforma predisposta dall’Uif (contenente il protocollo e l’ID univoco della segnalazione), dalla quale riceve una ricevuta di accettazione (o scarto) in PDF che poi viene inoltrata in automatico ad una casella PEC predisposta appositamente dal Cndcec.

In tal modo, si consente al software di associare, all’ID univoco della segnalazione, il protocollo comunicato dall’Uif, per le eventuali comunicazioni successive (integrazioni, ecc.).

(Cndcec, nota informativa n. 29 del 18 maggio 2017)

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6) Modello F24: istituita causale contributo “EBFO”

Istituita causale contributo (EBFO) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento dell’Ente Bilaterale Nazionale MPMI “EBINFORMA”.

L’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 61/E del 18 maggio 2017, per consentire il versamento dei contributi a favore dell’Ente Bilaterale Nazionale MPMI “EBINFORMA” mediante modello F24, ha istituito la seguente causale contributo:

– “EBFO” denominata “EBINFORMA – Ente Bilaterale Nazionale MPMI”.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, la suddetta causale è esposta nella sezione “INPS”, nel campo “causale contributo”, in corrispondenza, esclusivamente, della colonna “importi a debito versati”, indicando:

– nel campo “codice sede”, il codice della sede INPS competente;

– nel campo “matricola INPS/codice INPS/filiale azienda”, la matricola INPS dell’azienda;

– nel campo “periodo di riferimento”, nella colonna “da mm/aaaa”, il mese e l’anno di riscossione del contributo, nel formato “MM/AAAA”. La colonna “a mm/aaaa” non deve essere valorizzata.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 61/E del 18 maggio 2017)

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7) Assegno per il nucleo familiare: Confermati per l’anno 2017 i livelli reddituali precedenti

Assegno per il nucleo familiare: Confermati per l’anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016.

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Lo rende noto l’Inps, con la circolare n. 87 del 18 maggio 2017 incentrata sulla corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare. Nuovi livelli reddituali per il periodo 1° luglio 2017 – 30 giugno 2018.

Decorrenza dal 1° luglio 2017 dei livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei.

La legge n. 153/88 stabilisce che i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell’assegno per il nucleo familiare sono rivalutati annualmente, con effetto dal 1° luglio di ciascun anno, in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente.

Il Dipartimento delle politiche per la famiglia con il Comunicato pubblicato sulla G.U. n. 47 del 25.02.2017, ha reso noto che, in base ai calcoli effettuati dall’ISTAT, la variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo tra l’anno 2015 e l’anno 2016 è risultata pari a – 0,1%.

Come ricordato dal Comunicato suddetto l’articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini della rivalutazione da applicare sulle prestazioni assistenziali e previdenziali, ha stabilito che “con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all’anno precedente il mese di decorrenza dell’adeguamento, all’analogo valore medio relativo all’anno precedente non può essere inferiore a zero”.

Pertanto, in applicazione del predetto articolo, restano fermi per l’anno 2017 i livelli reddituali contenuti nelle tabelle relative all’anno 2016 (circolare INPS n. 92/2016), nonchè i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

Gli stessi livelli di reddito avranno validità per la determinazione degli importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della prestazione.

(Inps, circolare n. 87 del 18 maggio 2017)

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8) Guida del Notariato sul “dopodinoi: insieme si puo fare”

“dopodinoi: insieme si puo fare”: Il Notariato presenta la Guida per il Cittadino sugli strumenti a tutela delle fragilità sociali

E’ stata presentata Il 17 maggio 2017 la 14^ Guida per il Cittadino dedicata a “Dopo di noi, amministratore di sostegno, gli strumenti per sostenere le fragilità sociali”, realizzata dal Consiglio Nazionale del Notariato con 13 Associazioni dei Consumatori (Adiconsum, Adoc, Adusbef, Altroconsumo, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Confconsumatori, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori).

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Alla conferenza stampa erano presenti le Associazioni dei consumatori e le Associazioni per la tutela e i diritti delle persone con disabilità. Sono intervenute le parlamentari Elena Carnevali (PD), Mariastella Gelmini (FI) e Carla Ruocco (M5S).

La Guida, rivolta ai cittadini, spiega con un linguaggio semplice e chiaro gli strumenti giuridici predisposti dal legislatore a tutela delle fragilità sociali, a partire dalla recente legge sul “Dopo di noi” (n. 112/2016), all’amministratore di sostegno, all’inabilitazione e interdizione nonché alla sostituzione fedecommissaria.

La legge sul “Dopo di noi” ha introdotto importanti agevolazioni ed esenzioni fiscali – in particolare per la costituzione di trust, di vincoli di destinazione di cui all’articolo 2645-ter del codice civile e di fondi speciali, composti da beni sottoposti a vincolo di destinazione e disciplinati con contratto di affidamento fiduciario, anche a favore di onlus che operano prevalentemente nel settore della beneficenza- per le quali l’atto pubblico è requisito essenziale. Pertanto al notaio è attribuito un ruolo centrale di grande rilevanza, in sintonia con la funzione di pubblico ufficiale super partes che lo Stato gli ha assegnato.

Il Notariato inoltre vuole contribuire a fare conoscere questi strumenti, ad oggi poco diffusi, attraverso l’Open day per la tutela delle fragilità sociali che si terrà sabato 27 maggio in 61 città italiane: una giornata in cui i notai, insieme alle associazioni dei consumatori e alle associazioni per la tutela e i diritti delle persone con disabilità, saranno presenti con eventi, convegni, attività di orientamento per spiegare e fornire informazioni ai cittadini.

Dagli ultimi dati Istat disponibili (2012-2013) si stima che il fenomeno della disabilità riguardi circa 3,2 milioni di individui, di cui 2,5 milioni sono anziani. Più alta la quota tra le donne, circa il 70% contro il 30% tra gli uomini. 1,8 milioni persone sono disabili gravi. Circa 540 mila hanno meno di 65 anni. La platea dei potenziali beneficiari della legge dopo di noi è di circa 127 mila disabili con meno di 65 anni privi di sostegno familiare, di cui circa 38 mila mancanti di entrambi i genitori e 89 mila con genitori anziani.

Circa la metà dei disabili gravi con meno di 65 anni grava completamente sui familiari conviventi. Rispetto alle circa 52 mila persone che vivono sole, una quota del 19% – pari a circa 10 mila persone – non può contare su alcun aiuto.

Nel corso dell’evento è stato presentato il video della campagna:

Per l’occasione, il CNN ha scelto di comunicare sui social con l’hashtag #sipuofare.

La Guida è scaricabile dal sito del notariato – Sezione TROVA GUIDA, dai siti delle associazioni dei consumatori e dai siti delle associazioni per la tutela e i diritti delle persone con disabilità.

In fondo alla pagina dall’Area Download è possibile consultare l’elenco delle città che hanno programmato l’Open Day e scaricare la Guida.

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9) PREVINDAI: documento sul Regime fiscale

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Il Consiglio di Amministrazione, nella riunione del 27 aprile 2017, ha approvato il Documento sul regime fiscale che recepisce le recenti modifiche intervenute alla normativa.

In particolare:

– dal 1° gennaio 2017 è stata prevista la detassazione integrale dei rendimenti di investimenti, nel limite del 5% del patrimonio, riguardanti imprese residenti nel territorio italiano o europee con stabile organizzazione nel territorio medesimo, a condizione che tali investimenti siano mantenuti in portafoglio per almeno 5 anni;

– sono stati emanati nuovi provvedimenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del centro Italia del 2016 e del 2017: i sostituti d’imposta, indipendentemente dal domicilio fiscale, a richiesta degli interessati residenti nei comuni previsti dalla normativa, non devono operare nel 2017 le ritenute alla fonte.

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10) Regime del margine: se manca la malafede, niente contestazioni al contribuente Regime del margine: se manca la malafede, niente contestazioni al contribuente. Non sono ammesse verifiche di sorta al fine di disapplicarne la relativa discipilina.

La Corte di giustizia Ue, con la sentenza del 18 maggio 2017, causa C-624/15, ha stabilito che il cessionario mantiene il diritto di potere applicare il regime del margine, almeno fino a quando non sia comprovato che abbia agito in mala fede, anche qualora il cedente non avesse applicato detto regime alla cessione dei veicoli rivenduti.

La questione sottoposta ai Eurogiudici riguardava, sostanzialmente, la possibilità per il contribuente di avvalersi del regime del margine nonostante il soggetto passivo-rivenditore non avesse applicato tale regime. I Giudici sottolineano come è principio conforme alla direttiva quello secondo cui il contribuente deve agire in buona fede ed adottare le misure affinché l’operazione posta in essere non lo coinvolga in una frode.

Tuttavia, sottolinea la Corte, al soggetto passivo non possono essere imposte verifiche, che tra l’altro non potrebbe neppure effettuare, nei confronti della controparte: né può essergli addebitata una responsabilità oggettiva per il comportamento del cedente. Peraltro, spetta all’autorità tributaria effettuare i controlli ed eventualmente sanzionare il soggetto che ha commesso l’irregolarità o l’evasione.

Sulla base di questi principi competerà al giudice del rinvio valutare se nel caso concreto si sono verificati i presupposti per negare l’applicazione del regime del margine.

Vincenzo D’Andò

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