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Split payment e accertamento IVA: quali sono le conseguenze - diario quotidiano del 16 settembre 2016

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Split payment e accertamento IVA: quali sono le conseguenze - diario quotidiano del 16 settembre 2016

Pubblicato il 16 settembre 2016

1) L’iscrizione in bilancio evita la presunzione di fruttuosità del versamento fatto alla società 2) Il fisco spiega come potere individuare i Paesi black list

3) Split payment: l’IVA definita con accertamento si recupera nei modi ordinari 4) Accertamento fiscale basato sui c/c bancari del coniuge out

5) TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di agosto 2016

6) Gli atti impositivi che precedono la dichiarazione di fallimento vanno notificati anche al curatore fallimentare

7) Cliente moroso: al via l’autocancellazione del Commercialista come depositario delle scritture contabili

8) La mancanza del codice fiscale, o di altro dato nella fattura, non impedisce al contribuente di potere detrarre l’Iva

9) Al via la richiesta di rimborso del canone TV addebitato nelle fatture elettriche

10) Pubblicato il provvedimento delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi precompilata

11) Dati statistici a “raffica” dal MEF e dalle Entrate

12) Stati e territori a fiscalità privilegiata (cc.dd. Paesi “black list”) rilevanti per le persone fisiche: i criteri di individuazione

13) Varie di giurisprudenza

Indice:

1) L’iscrizione in bilancio evita la presunzione di fruttuosità del versamento fatto alla società

2) Il fisco spiega come potere individuare i Paesi black list

3) Split payment: l’IVA definita con accertamento si recupera nei modi ordinari 4) Accertamento fiscale basato sui c/c bancari del coniuge out

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5) TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di agosto 2016

6) Gli atti impositivi che precedono la dichiarazione di fallimento vanno notificati anche al curatore fallimentare

8) La mancanza del codice fiscale, o di altro dato nella fattura, non impedisce al contribuente di potere detrarre l’Iva

9) Al via la richiesta di rimborso del canone TV addebitato nelle fatture elettriche 10) Pubblicato il provvedimento delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi precompilata

11) Dati statistici a “raffica” dal MEF e dalle Entrate

12) Stati e territori a fiscalità privilegiata (cc.dd. Paesi “black list”) rilevanti per le persone fisiche: i criteri di individuazione

13) Varie di giurisprudenza

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1) L’iscrizione in bilancio evita la presunzione di fruttuosità del versamento fatto alla società

E’ corretta la ripresa a tassazione del fisco se i soci rinunciano agli utili lasciandoli nella disponibilità della società, ma non indicano in bilancio una finalità diversa.

La legittimità della tesi interpretativa è arrivata dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n.

17839 del 9 settembre 2016, con la quale ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia deduceva che la rinuncia alla riscossione degli utili costituisse per i soci (nel caso di specie, padre e figlio) un finanziamento a favore della società, e che quindi era da presumere che avesse corrisposto gli interessi ai finanziatori.

Secondo i massimi giudici, i versamenti dei soci alla società si presumono onerosi, e non fa differenza se siano fatti dal socio persona fisica o dal socio imprenditore, mancando ogni concreto elemento di differenziazione, contraria ad una interpretazione normativa coerente con i precetti dettati dalle norme costituzionali.

Viene dunque presunta l’onerosità del versamento, con la conseguenza che gli interessi attivi, al pari di quelli prodotti da qualsiasi finanziamento a terzi, concorrono a formare il reddito prodotto dall’impresa (individuale o collettiva), tranne che non si riesca a superare la presunzione legale, appunto, nel caso di specie, tramite la specifica indicazione nelle poste di bilancio.

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2) Il fisco spiega come potere individuare i Paesi black list

In relazione alla deducibilità dei costi per operazioni intercorse con Paesi black list, l’Agenzia delle entrate con il comunicato n. 177 del 14 settembre 2016, procede a specificare per quali Paesi vige l’obbligo di comunicazione.

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In particolare, l’Agenzia ricorda che per l’individuazione dei Paesi per i quali è obbligatorio comunicare le operazioni effettuate durante il periodo d’imposta 2015 occorre fare riferimento agli Stati e territori, che godono di un regime fiscale privilegiato, indicati dai Decreti Ministeriali del 4 maggio 1999 e del 21 novembre 2001. È quanto chiarisce l’Agenzia delle Entrate in una Faq, disponibile sul proprio sito internet nella sezione Cosa devi fare > Comunicare Dati >

Comunicazioni da parte di soggetti Iva per operazioni con paesi Black list.

La legge di stabilità 2016 ha modificato, infatti, la disciplina in materia di deducibilità dei costi per le operazioni intercorse con Paesi black list. In vista dell’approssimarsi della scadenza del 20 settembre, così come prorogata dal provvedimento del 25 marzo 2015, i soggetti Iva potranno fare riferimento alle liste presenti in questi decreti per l’individuazione dei Paesi per i quali vige l’obbligo di comunicazione, all’Agenzia delle Entrate, degli scambi commerciali effettuati nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio in uno di questi Paesi.

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3) Split payment: l’IVA definita con accertamento si recupera nei modi ordinari

Split payment: l’IVA definita con l’accertamento effettuato nei confronti dei contribuenti (ditte/società, ecc.) si recupera poi, per rivalsa, nei modi ordinari.

Lo ha precisato l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 75/E del 14 settembre 2016 emessa a seguito di una istanza di interpello posta da una società che lavora con enti pubblici.

Dunque, l’IVA derivante dall’accertamento definito da una società (o qualsiasi altro soggetto IVA), a seguito dell’avvenuto pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di split payment, potrà essere addebitata in via di rivalsa (in virtù dell’art.

60, co. 7, del DPR n. 633 del 1972) anche in presenza di soggetti per i quali ordinariamente valgono le regole della scissione dei pagamenti.

L’istanza su cui si è pronunciata l’Agenzia mirava a stabilire quale fosse la corretta modalità per applicare il diritto alla rivalsa (previsto dal comma settimo dell’articolo 60 del Dpr 633/1972) nei confronti di una pubblica amministrazione, operante in regime di scissione dei pagamenti (articolo 17-ter del Dpr 633/1972).

Come è noto, il meccanismo dello split payment prevede il trasferimento del pagamento del debito Iva dal relativo fornitore in capo ai clienti “pubblici” (circolare 1/2015), senza traslazione della soggettività passiva.

In caso di adesione a un processo verbale di constatazione con cui viene contestata l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta, con pagamento di quanto imputato, l’emissione di una fattura di rivalsa in regime di scissione dei pagamenti renderebbe di fatto impossibile per il soggetto accertato incassare effettivamente quanto addebitato, con conseguente doppio pagamento dell’imposta (come viene precisato al punto 7 della circolare 15/2015).

Si verificherebbe, prosegue l’Agenzia delle entrate, un duplice versamento all’Erario, il primo da parte del contribuente oggetto di controllo, con modello F24, sulla base di quanto risulta dall’atto di definizione, il secondo, ad opera dal cliente, mensilmente, in seguito alla ricezione della fattura in modalità scissione.

In base alla regola generale, pertanto, l’Iva resterebbe a carico di chi è accertato, in violazione del principio di neutralità dell’imposta.

L’orientamento espresso, conclude la disamina delle Entrate, mira, invece, a consentire al contribuente di esercitare il diritto alla rivalsa, anche se a condizione di aver effettivamente pagato l’imposta accertata, le sanzioni e gli interessi.

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4) Accertamento fiscale basato sui c/c bancari del coniuge out

I redditi del coniuge giustificano i versamenti sospetti effettuati sui conti correnti bancari.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza 18065 del 14 settembre 2016, ha accolto la richiesta presentata dal cointestatario di un conto con la moglie.

Il contribuente si era opposto all’applicazione di una maggiore Irpef richiesta dall’Agenzia delle entrate.

Secondo la Suprema Corte, anche se permane un formale divieto di prova testimoniale nell’ambito del giudizio tributario, il giudice deve sempre valutare le dichiarazioni dei terzi, anche quelle, come in questo caso, pro contribuente.

Dunque, finalmente il giudice di legittimità stabilisce che il potere di introdurre dichiarazioni rese da terzi in sede extraprocessuale (con il valore proprio degli elementi indiziari, i quali, mentre possono concorrere a formare il convincimento del giudice, non sono idonei a costituire, da soli, il fondamento della decisione) va riconosciuto non soltanto all’Amministrazione finanziaria, ma anche al contribuente, con il medesimo valore probatorio.

Viene in tal modo data concreta attuazione ai principi del giusto processo come riformulati nel nuovo testo dell’art. 111 Cost., per garantire il principio della parità delle armi processuali.

Infine, la Cassazione ha ricordato che l’accertamento bancario basato sui versamenti può riguardare anche persone fisiche che non siano imprenditori, professionisti o comunque autonomi.

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5) TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione per il mese di agosto 2016 Le quote di TFR, accantonate al 31 dicembre 2015, vanno rivalutate dello 1,220234%.

L’Istituto centrale di statistica ha reso noto che l’indice dei prezzi al consumo per il mese di agosto 2016 è pari a 100,2 punti.

L’incidenza percentuale della differenza rispetto all’indice in vigore al 31 dicembre 2015, sulla base del coefficiente di raccordo 1,071, è pari a 0,293645; il calcolo del coefficiente di rivalutazione si esegue sommando il 75% di tale valore con un tasso fisso dell’1,5% annuo, per cui si avrà un indice di rivalutazione del TFR pari a 1,220234%.

TFR: il coefficiente di rivalutazione dal 2016

anno mese TFR maturato fino al periodo compreso tra coefficiente di rivalutazione (%) 2016 agosto 15 ago – 14 set 1,220234

2016 luglio 15 lug – 14 ago 0,945093 2016 giugno 15 giu – 14 lug 0,7500 2016 maggio 15 mag – 14 giu 0,6250 2016 aprile 15 apr – 14 mag 0,5000 2016 marzo 15 mar – 14 apr 0,3750 2016 febbraio 15 feb – 14 mar 0,2500 2016 gennaio 15 gen – 14 feb 0,12500

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6) Gli atti impositivi che precedono la dichiarazione di fallimento vanno notificati anche al curatore fallimentare

Anche al curatore va, quindi, notificato l’atto impositivo. La Corte di cassazione, con la sentenza

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n. 18002 del 14 settembre 2016, ha stabilito che gli atti impositivi precedenti la dichiarazione di fallimento devono essere notificati anche al curatore fallimentare per metterlo nelle condizioni di esercitare le azioni di tutela in favore della massa dei creditori. La notifica al curatore ha la funzione di manifestare l’intenzione dell’Amministrazione finanziaria di procedere anche all’insinuazione al passivo del credito vantato, per ottenerne soddisfazione in sede concorsuale, e la sua mancanza comporta l’inefficacia dell’atto impositivo nell’ambito della procedura fallimentare.

Dunque, l’accertamento fiscale i cui presupposti siano maturati prima della dichiarazione di fallimento del contribuente, è inefficace nell’ambito della procedura fallimentare, ove sia notificato soltanto al fallito e non anche al curatore del fallimento.

Occorre, pertanto, procedere a separata notifica anche nei confronti del curatore (e non solo del contribuente), una volta aperta la procedura fallimentare, con il solo limite preclusivo della definitività dell’atto impositivo.

E’ evidente infatti che, a fronte della notifica dell’avviso già effettuata al contribuente in bonis, l’ulteriore notifica al curatore svolge la diversa funzione di manifestare l’intenzione dell’Amministrazione finanziaria di procedere (anche) all’insinuazione al passivo fallimentare del credito vantato, per ottenerne soddisfazione in sede concorsuale.

Atto impositivo al contribuente No estensione automatica al curatore

In definitiva, la Corte di legittimità ha sostanzialmente escluso che la notifica dell’accertamento al contribuente in bonis sia idonea a fare decorrere il termine per la sua impugnazione anche nei confronti del curatore del fallimento.

E’, invece, necessario, ha concluso la Corte, che il curatore sia messo in condizione, tramite apposita notifica a lui indirizzata, di esercitare le azioni a tutela della massa di creditori.

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Ricorso o dell’appello spedito per posta: Parola alle Sezioni unite sul ricorso

Spetterà alle Sezioni unite della Corte di cassazione decidere se per l’ammissibilità del ricorso o dell’appello spedito per posta sia sufficiente il deposito dell’avviso di ricevimento o se invece sia necessaria, come prescritto dalla norma, la ricevuta di spedizione. La decisione al primo presidente è stata rimessa con le ordinanze n. 1800 e 18001 del 14 settembre 2016 della Corte Suprema. La vicenda, comune ad entrambi i procedimenti, trae origine da un appello dell’Agenzia proposto tramite spedizione di plico raccomandato. Il contribuente chiedeva alla Ctr l’inammissibilità dell’impugnazione in assenza di deposito la ricevuta di spedizione dell’atto.

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Concordato preventivo: annullamento in alcuni casi

L’annullamento del concordato preventivo omologato è un rimedio concesso ai creditori in alcune situazioni. Cioè quando la rappresentazione dell’effettiva situazione patrimoniale della società è stata falsata per effetto di un passivo esagerato per l’omessa denuncia di uno o più crediti, in generale per atti di frode idonei a indurre in errore i creditori sulla convenienza e fattibilità del piano. La Corte di cassazione, con la sentenza n. 18090 del 14 settembre 2016, ha annullato la pronuncia della Corte d’appello con la quale era stata disposta la revoca del credito di annullamento di un concordato preventivo.

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Concordato preventivo: Giudizio sui dati del professionista

Il Tribunale può giudicare inammissibile un concordato preventivo anche sulla sola base dei dati forniti dal professionista attestatore.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza n. 18091 del 14 settembre 2016. La Corte ha bocciato l’impugnazione contro il decreto del Tribunale con il quale veniva respinta la

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proposta di concordato preventivo presentata da una Srl con una serie di motivazioni tratte dalla stessa attestazione del professionista, come, per esempio, il fatto che la società che, secondo il piano, avrebbe dovuto apportare nuova finanza alla srl in crisi, non era in realtà nelle condizioni di potere fare fronte al nuovo impegno con le risorse della gestione operativa.

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Ricicla chi deposita in banca denaro distratto alla società

E’ riciclaggio lo svuotamento delle casse della società di un gruppo, facendo transitare il denaro senza alcuna causale, su conti correnti personali di terzi, per poi utilizzarlo per aumentare il capitale di un’altra società. Il manager ha però diritto all’attenuante se il reato presupposto è l’appropriazione indebita e non la bancarotta. La Corte di cassazione, con la sentenza 38214 del 14 settembre 2016, ha respinto il ricorso dell’amministratore per quanto riguarda la contestazione del reato di riciclaggio, ma lo ha accolto in relazione al trattamento sanzionatorio.

La pena doveva essere abbattuta per l’attenuante prevista dal comma 3 dell’articolo 648-bis del Codice penale, che scatta quando il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo ai cinque anni.

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7) Cliente moroso: al via l’autocancellazione del Commercialista come depositario delle scritture contabili

Il Commercialista che non intende più seguire il proprio cliente, di cui risulta anche depositario delle scritture contabili e, quindi, voglia dimettersi, deve comunicare anche tale circostanza all’Agenzia delle entrate. Ma talvolta capita che lo stesso cliente si renda irreperibile, per cui la situazione che si viene a creare pone dei problemi al professionista.

Adesso, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti contabili, con il documento del 15 settembre 2016, propone che la medesima Agenzia delle entrate possa attivare, all’interno del “Cassetto fiscale” utilizzato dal consulente, una speciale procedura di

“autocancellazione” fatta dallo stesso professionista. Non contento di ciò, il CNDCEC propone anche di consentire al Commercialista di potere presentare una dichiarazione di variazione

“senza la delega del contribuente, autocertificando la situazione creatasi”.

Approfondisci qui la notizia…

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8) La mancanza del codice fiscale, o di altro dato nella fattura, non impedisce al contribuente di potere detrarre l’Iva

La mancanza del codice fiscale, o di altro dato nella fattura, non impedisce al contribuente di potere detrarre l’Iva.

Con la sentenza del 15 settembre 2016, pronunciata nella causa C-518/14, la Corte di Giustizia ha chiarito quali siano gli effetti, ai fini della detrazione, della rettifica di una fattura irregolare o incompleta.

Corte Ue: la detrazione dell’Iva prevale sulla rettifica formale

La controversia prende le mosse da un contenzioso che ha visto protagonisti una società commerciale e l’Amministrazione finanziaria tedesca su una questione di fatturazione

In proposito, la Corte chiarisce, preliminarmente, che il possesso di una fattura contenente le tutte le indicazioni prescritte costituisce una condizione formale e non una condizione sostanziale del diritto a detrazione dell’Iva. Ciò posto, affermano i giudici di Bruxelles, che la

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rettifica posteriore della fattura incompleta non influenza il diritto a detrazione che va esercitato con riguardo al periodo d’imposta nel corso del quale la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ha avuto luogo e nel corso del quale il soggetto d’imposta è in possesso della fattura (ancorché incompleta).

Il caso

Nel corso di un’attività di controllo effettuata nei confronti di una Società commerciale, l’Amministrazione finanziaria tedesca costatava che non fosse possibile da parte della Società commerciale esercitare la detrazione dell’imposta versata a monte su alcuni acquisti, in quanto tale detrazione era stata esercitata a fronte di fatture incomplete che non indicavano il codice fiscale o il numero di identificazione Iva dei fornitori.

La Società, nel corso della verifica fiscale, procedeva a rettificare, almeno in parte, le fatture incomplete mediante l’indicazione del codice fiscale o del numero d’identificazione Iva dei fornitori interessati. Ciò nonostante, l’Amministrazione finanziaria tedesca emetteva avvisi d’imposta rettificativi in cui negava alla Società il diritto di detrazione dell’imposta – già esercitato – giacchè tale diritto – secondo la normativa tedesca – poteva essere esercitato solo nel periodo d’imposta nel corso del quale era effettuata la rettifica della fattura non regolare.

Secondo tale Autorità, infatti, non si può conferire un effetto retroattivo alla rettifica di una fattura.

Ne scaturiva un contenzioso giudiziario nel corso del quale il giudice nazionale poneva le seguenti questioni pregiudiziali:

– se alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia, sia possibile riconoscere effetti retroattivi alla rettifica di una fattura incompleta;

– quali requisiti minimi debba soddisfare una fattura rettificabile per poterle riconoscere effetti retroattivi. Se la fattura originaria debba contenere già un codice fiscale o un numero identificativo Iva, ovvero se tali dati possano essere integrati anche successivamente con conseguente mantenimento della detrazione dell’imposta versata a monte sulla base della fattura originaria.

– se la rettifica delle fatture possa essere ancora considerata tempestiva quando venga compiuta soltanto nel corso di un procedimento di opposizione diretto contro la decisione (avviso di rettifica) dell’Amministrazione finanziaria.

La decisione della Corte

La soluzione della Corte richiama i principi fondamentali – costantemente affermati dalla giurisprudenza della stessa Corte – che governano la detrazione Iva.

Quanto alle condizioni formali del diritto a detrazione, ricorda la Corte, che l’esercizio di tale diritto è subordinato al possesso di una fattura redatta conformemente all’articolo 226 di detta direttiva che, tra i requisiti, prescrive che la fattura deve indicare, segnatamente, il numero d’identificazione ai fini dell’Iva con il quale il soggetto passivo ha effettuato la cessione di beni o la prestazione di servizi.

Orbene, afferma la Corte, che la detrazione dell’Iva deve essere accordata se le condizioni sostanziali sono soddisfatte, anche se talune condizioni formali sono state omesse dai soggetti passivi.

Effetti, ai fini della detrazione, della rettifica di una fattura incompleta

Chiarito tale aspetto, la Corte affronta il tema degli effetti, ai fini della detrazione, della rettifica di una fattura incompleta.

Sul punto, rammentano i Giudici, che è ammessa la possibilità di rettificare una fattura nella quale siano state omesse alcune indicazioni obbligatorie. Circa l’effetto nel tempo di una siffatta rettifica rispetto all’esercizio del diritto a detrazione dell’Iva la Corte chiarisce che il diritto a

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detrazione deve essere esercitato con riguardo al periodo di imposta nel corso del quale la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ha avuto luogo e nel corso del quale il soggetto d’imposta è in possesso della fattura. Circostanze, queste, ricorrenti nel caso concreto sottoposto all’attenzione della Corte, in cui la Società tedesca disponeva delle fatture nel momento in cui ha esercitato il suo diritto a detrazione dell’Iva e aveva assolto l’Iva a monte. A tale circostanza si aggiungeva quella secondo cui la rettifica delle fatture operata dalla Società tedesca era stata accettata dall’Amministrazione finanziaria che tuttavia, a titolo di sanzione, posponeva – con applicazioni di interessi di mora – il diritto a detrazione dell’Iva fino all’anno della rettifica della fattura iniziale.

Secondo la Corte la predetta normativa tedesca viola il principio di proporzionalità in quanto eccede quanto necessario a raggiungere gli obiettivi della esatta riscossione dell’Iva.

Per sanzionare l’inosservanza dei requisiti formali, è possibile, infatti, prevedere sanzioni diverse rispetto al diniego del diritto a detrazione dell’imposta per l’anno di emissione della fattura, come irrogare un’ammenda o una sanzione pecuniaria proporzionata alla gravità. E’ possibile, da parte degli Stati membri, prevedere misure nazionali che sanzionino il mancato rispetto delle indicazioni obbligatorie in fattura nonché che limitino nel tempo la possibilità di rettifica di una fattura incompleta. Tuttavia, tali misure secondo la giurisprudenza dell’Unione europea devono applicarsi nella stessa maniera a diritti analoghi in materia fiscale e non devono rendere impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto a detrazione.

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9) Al via la richiesta di rimborso del canone TV addebitato nelle fatture elettriche Dal 15 settembre 2016 il titolare del contratto di fornitura di energia elettrica, o gli eredi, possono chiedere il rimborso del canone di abbonamento alla televisione per uso privato pagato mediante addebito sulle fatture per la fornitura di energia elettrica, ma non dovuto, compilando l’apposito modello approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 agosto 2016. Questo modello deve essere utilizzato esclusivamente nel caso in cui il canone sia stato pagato indebitamente a seguito di addebito nella fattura per la fornitura di energia elettrica.

L’istanza può essere presentata in via telematica dal titolare dell’utenza elettrica, dai suoi eredi o dagli intermediari abilitati, mediante la specifica applicazione web.

Inoltre, l’istanza di rimborso può essere presentata, insieme ad un valido documento di riconoscimento, a mezzo del servizio postale con raccomandata al seguente indirizzo: Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Nell’istanza di rimborso va indicato, tra l’altro, il motivo della richiesta, riportando una delle seguenti causali:

– il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è in possesso dei requisiti di esenzione relativi ai cittadini che hanno compiuto il 75° anno di età con reddito complessivo familiare non superiore a 6.713,98 euro ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 1);

– il richiedente o un altro componente della sua famiglia anagrafica è esente per effetto di convenzioni internazionali (ad esempio, diplomatici e militari stranieri) ed è stata presentata l’apposita dichiarazione sostitutiva (codice 2);

– il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica, e lui stesso o un altro componente della sua famiglia anagrafica ha pagato anche con altre modalità,

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ad esempio mediante addebito sulla pensione (codice 3);

– il richiedente ha pagato il canone mediante addebito sulle fatture per energia elettrica e lo stesso è stato pagato anche mediante addebito sulle fatture relative ad un’utenza elettrica intestata ad un altro componente della stessa famiglia anagrafica (codice 4);

– il richiedente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di non detenzione di apparecchi televisivi da parte propria e dei componenti della sua famiglia anagrafica (codice 5).

E’, infine, possibile indicare una motivazione diversa dalle precedenti, indicando il codice 6 e riassumendo sinteticamente il motivo della richiesta nell’apposito spazio del modello.

I rimborsi sono effettuati dalle imprese elettriche mediante accredito sulla prima fattura utile, oppure con altre modalità, sempre che le stesse assicurino l’effettiva erogazione entro 45 giorni dalla ricezione, da parte delle stesse imprese elettriche, delle informazioni utili all’effettuazione del rimborso, trasmesse dall’Agenzia delle Entrate. Nel caso in cui il rimborso da erogare a cura delle imprese elettriche non vada a buon fine, lo stesso sarà pagato direttamente dall’Agenzia delle entrate.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 180 del 15 settembre 2016)

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10) Pubblicato il provvedimento delle Entrate sulla dichiarazione dei redditi precompilata

Pubblicato il provvedimento delle Entrate recante le modalità tecniche di utilizzo ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata dei dati delle spese sanitarie e delle spese veterinarie comunicate, a decorrere dall’anno d’imposta 2016.

Si tratta del provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 142369 del 15 settembre 2016, stabilisce le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, a partire dall’anno d’imposta 2016, confermando la medesima disciplina prevista dal richiamato provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 123325 del 29 luglio 2016 con riferimento alle modalità di accesso ai dati aggregati, alla consultazione dei dati di dettaglio da parte del contribuente, all’opposizione dell’assistito a rendere disponibili gli stessi dati all’Agenzia delle entrate, alla registrazione delle operazioni di trattamento degli accessi e alla conservazione dei dati per le finalità di controllo.

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11) Dati statistici a “raffica” dal MEF e dalle Entrate

Rapporto sulle Entrate Tributarie e Contributive di gennaio-luglio 2016

Il Comunicato Stampa N° 159 del 15/09/2016 del MEF rende noto che é disponibile sui siti www.finanze.it e www.rgs.mef.gov.it il Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-luglio 2016 redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai sensi dell’art. 14, comma 5 della legge di contabilità e finanza pubblica (legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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Nuovo rialzo del mercato immobiliare italiano (+21,8%)

L’Agenzia delle entrate con il comunicato n. 178 del 15 settembre 2016 illustra i dati statistici sule mercato immobiliare:

Abitazioni in forte crescita a Bologna (+33,5%), Milano (+29,7%) e Napoli (+25,3%) Tutti i dati del II trimestre 2016 nella Nota dell’Agenzia delle Entrate

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Il mercato immobiliare italiano segna un nuovo rialzo. Nel secondo trimestre dell’anno le compravendite registrano un +21,8% rispetto allo stesso periodo del 2015, migliorando il già consistente +17,3% del I trimestre. Il mercato delle abitazioni segna un incremento del 22,9 per cento, il produttivo del 28,7%, il terziario del 14,7% e il commerciale del 12,9%. Molto positivo l’andamento del mercato residenziale nelle grandi città, soprattutto a Bologna (+33,5%), Milano (+29,7%) e Napoli (+25,3%).

Questi i principali dati contenuti nella Nota trimestrale dell’OMI, l’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate che analizza l’andamento del mercato del mattone italiano, disponibile a breve sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

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Beni sequestrati e confiscati alle mafie, nuova intesa Agenzia-Anbsc Collaborazione mirata all’aggiornamento delle banche dati catastali

Entrate e Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (Anbsc) rinsaldano la collaborazione con una nuova intesa.

In base all’accordo, firmato dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, Rossella Orlandi, e dal Direttore dell’Anbsc, Prefetto Umberto Postiglione, i due enti lavoreranno insieme per l’aggiornamento delle banche dati catastali con riguardo ai beni sequestrati e confiscati.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 178 del 15 settembre 2016)

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12) Stati e territori a fiscalità privilegiata (cc.dd. Paesi “black list”) rilevanti per le persone fisiche: i criteri di individuazione

La Fondazione nazionale commercialisti (FNC), il 15 settembre 2016, ha pubblicato sul web tutta una serie di documenti di pronta lettura e strumenti di lavoro:

Stati e territori a fiscalità privilegiata (cc.dd. Paesi “black list”) rilevanti per le persone fisiche: i criteri di individuazione

Si fa seguito al Documento FNC del 30 maggio 2016 dedicato alla disamina del nuovo criterio di individuazione degli Stati e territori a regime fiscale privilegiato nel reddito d’impresa, per affrontare la distinta ma complementare tematica dell’individuazione degli Stati e territori a fiscalità privilegiata rilevanti per le persone fisiche.

Oggetto precipuo del documento è, pertanto, l’analisi dei criteri di individuazione che sovrintendono alla black list di cui al D.M. del 4 maggio 1999, emanata ai fini della presunzione di residenza delle stesse allo scopo di contrastare il fittizio trasferimento all’estero, per finalità tributarie, di residenti in Italia, congiuntamente all’analisi del criterio di individuazione dei Paesi inclusi nella white list di cui al D.M. 4 settembre 1996 contenente l’elenco degli Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni stante la contiguità tra le due liste ministeriali e la necessità di un loro coordinamento.

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13) Varie di giurisprudenza

Gli organi di controllo aziendale. I rapporti di collaborazione del “sistema di controllo interno”

Introdotto in Italia dalla Legge Draghi (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58) il controllo interno serve a tenere alta l’attenzione sui rischi legati all’esercizio del business e cerca di garantire l’equilibrio tra gli obiettivi economici aziendali e quelli di conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

Disporre di un buon sistema di controllo è l’ambizione di ogni azienda che ha a cuore il proprio successo.

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Molteplici possono essere gli organi di controllo che operano in un’azienda o ente ed in alcuni casi essi svolgono delle attività di ispezione e verifica che si sovrappongono. Il presente contributo tende ad evidenziare il possibile sistema integrato di controlli che tali organi possono definire.

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Esclusione delle sanzioni per incertezza della portata della norma tributaria. Brevi note pratiche La certezza del diritto, cioè la agevole conoscibilità delle regole, costituisce uno dei primi obbiettivi di ogni compagine statuale, tanto che ad essa vengono sovente sacrificate le stesse esigenze di giustizia. E la dialettica certezza-giustizia rappresenta uno degli snodi centrali di ogni sistema giuridico.

Per quanto attiene all’esclusione delle sanzioni per difficoltà obbiettive nella interpretazione delle norme, cui sono dedicate queste sommarie note, siamo di fronte a una pluralità di disposizioni che si collocano, a loro volta, sicuramente fra quelle di oscura e difficile interpretazione; che danno luogo a pronunce della Cassazione non agevolmente fra loro coordinabili.

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Nuove modifiche al processo di esecuzione per espropriazione forzata

Alla data del 3 luglio 2016 sono stati modificati numerosi articoli relativi al processo di esecuzione per espropriazione forzata, sia mobiliare che immobiliare. A poco tempo dalle riforme precedentemente intervenute, il legislatore ha ritenuto di dover (ri)mettere mano al processo esecutivo, in chiave apertamente acceleratoria rispetto al recupero del credito, spesso ritoccando istituti e norme introdotte con le precedenti norme.

Vincenzo D’Andò

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