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Provincia di Genova Settore Sociale. REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI Aggiornato con delibera C.C. n. 29 del

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Provincia di Genova Settore Sociale

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ ALLOGGIO PER ANZIANI Aggiornato con delibera C.C. n. 29 del 26.09.2011

ART. 1

DEFINIZIONE E FINALITA’ DEL SERVIZIO

La comunità alloggio è una residenza comunitaria finalizzata ad offrire la possibilità di vita autonoma in ambiente controllato e protetto ad anziani del tutto o in parte autosufficienti e a persone esposte al rischio di emarginazione quando ogni intervento a domicilio diventa insufficiente nel garantire la tutela e la sicurezza sociale della persona.

Il servizio intende offrire una valida alternativa al ricovero in istituto.

Esso è nato dall’esigenza e dalla volontà di mantenere nella comunità di appartenenza l’anziano, residente e domiciliato nel territorio comunale, che non possa più vivere da solo ed è stato poi esteso anche a persone non residenti nel Comune di Sant’Olcese.

Il servizio cerca di stimolare e conservare il più possibile le autonomie della persona e la sua capacità di relazione all’interno dell’alloggio e all’interno della comunità cittadina, nell’ottica di un maggiore benessere globale.

E’ prevista l’accoglienza part-time sia settimanale che festiva che comprende i seguenti servizi erogati a seconda delle esigenze risultanti nella PIA (Piano Individuale Assistenza): igiene personale, pranzo e cena.

Per situazioni di emergenza è prevista la permanenza notturna.

ART. 2

PRESTAZIONI DEL SERVIZIO

Il Comune mette a disposizione apposito alloggio idoneo, oggi attrezzato ad ospitare un massimo di otto anziani, offrendo un servizio di base e favorendo il principio dell’autogestione.

Poiché gli utenti dell’alloggio devono essere autosufficienti o semi-autosufficienti, il servizio di assistenza domiciliare non copre l’intero arco della giornata, ne’ prevede la sorveglianza notturna.

Le prestazioni offerte sono le seguenti:

a) servizio sociale professionale per il progetto individualizzato e il disbrigo pratiche;

b) servizio di collaborazione domestica e familiare (per n. 14 ore giornaliere) per i servizi di igiene dell’alloggio, aiuto nell’igiene della persona (se necessario), cucina, lavanderia, stimolazione delle risorse personali dell’utente nella gestione autonoma della giornata e della vita;

c) servizio infermieristico fornito da personale dipendente dalla ASL, per particolari necessità ed in seguito a specifica segnalazione del caso.

L’assistenza sanitaria è affidata alle normali prestazioni mediche dei rispettivi medici di medicina generale.

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Eventuali cure o terapie vengono praticate sotto l’esclusiva responsabilità individuale degli assistiti.

ART. 3 GESTIONE

La gestione del servizio può essere esternalizzata con appalto ed avviene ed avviene in collaborazione con il Settore Sociale del Comune.

ART. 4

DESTINATARI DEL SERVIZIO

Sono destinatari del servizio gli anziani di età superiore ai 65 anni di ambo i sessi che ancora conservano un sufficiente grado di autonomia e che tuttavia abbisognano di un ambiente controllato, che assicuri sia interventi assistenziali programmati sia il pronto intervento quando necessario.

Gli utenti devono essere autosufficienti o parzialmente autosufficienti, con un punteggio della scheda AGED non superiore a 10, come previsto dalla normativa regionale.

Il servizio può essere esteso anche a coloro che, pur non avendo raggiunto il limite dei 65 anni, vengano a trovarsi in stato di comprovata necessità per condizioni assimilabili a quelle della persona anziana.

La permanenza presso l’comunità alloggio può essere anche temporanea.

ART. 5

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Coloro che intendono avvalersi del servizio devono presentare domanda presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Sant’Olcese.

La domanda dovrà essere corredata di documentazione sanitaria attestante la autosufficienza della persona (scheda AGED ed eventuale altra documentazione sanitaria) e attestazione socio sanitaria.

In caso di accettazione della domanda dovranno inoltre essere presentati:

 certificato medico attestante le condizioni relative al grado di autosufficienza psicofisica, redatto dal medico curante con specifica attestazione circa l’idoneità della persona alla convivenza in Comunità Alloggio, tenuto conto delle patologie fisiche e mentali; il certificato dovrà indicare oltre alle patologie anche la conseguente terapia prescritta;

 dichiarazione di presa visione e totale accettazione del testo del regolamento (consegnato in copia);

 sottoscrizione di impegno al pagamento della retta da parte dell’interessato, del/dei parente/i o dei servizi sociali proponenti.

La persona è tenuta a comunicare tempestivamente all’Ufficio Servizi Sociali ogni variazione della propria condizione economico-patrimoniale.

ART. 6

MODALITA’ DI AMMISSIONE E CRITERI DI PRIORITA’

Nel caso in cui vi sia un esubero di domande rispetto ai posti disponibili, il Servizio Sociale valuterà le condizioni di autonomia e la compatibilità delle persone richiedenti con la vita di comunità, scegliendo coloro che presentano la maggiore autonomia e che meglio sembrano adattarsi alla vita comunitaria.

In caso di pari condizioni di idoneità si dara priorità secondo i seguenti criteri:

1) persone residenti nel Comune di Sant’Olcese;

2) persone residenti nei Comuni facenti parte dell’ATS 40;

3) persone residenti in altri Comuni.

In caso di parità delle condizioni sopra indicate, si favorirà la persona con reddito più basso (valutato ai sensi del Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 109 e succ. modificazioni).

I tempi e le modalità di ingresso della persona in comunità alloggio saranno concordati con il Servizio Sociale.

L’ospite ha facoltà, dopo l’ammissione, di usufruire di 30 giorni di permanenza in prova presso la struttura.

Qualora l’ospite rifiuti la permanenza definitiva è tenuto a darne comunicazione per iscritto all’Ufficio Servizi Sociali 10 giorni prima dello scadere dei 30 giorni.

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ART. 7

IMPEGNI DA PARTE DEL COMUNE

Il Comune di Sant’Olcese, per il funzionamento del servizio, si impegna a:

 fornire una sede idonea debitamente attrezzata e arredata;

 fornire il personale necessario;

 fornire il materiale necessario al servizio;

 sostenere gli oneri per quanto concerne le utenze varie (energia elettrica, consumo idrico, riscaldamento e telefono);

 provvedere all’assicurazione degli ospiti.

ART. 8

RESPONSABILITA’ DEL GESTORE

In caso di esternalizzazione del servizio il Comune è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale del gestore affidatario per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio.

Il gestore risponde dei danni alle persone o alle cose che potrebbero derivare dall’espletamento del servizio per fatto dell’organizzazione medesima o dei suoi dipendenti, sollevando pertanto l’amministrazione da qualsiasi controversia che al riguardo dovesse insorgere.

Deve altresì provvedere alla copertura assicurativa degli operatori, comprensiva di eventuali danni provocati dagli ospiti per colpa “in vigilando” del personale che presti servizio a qualsiasi titolo nella struttura.

Nella polizza sopraindicata il Comune di Sant’Olcese dovrà essere considerato terzo.

ART. 9

DIRITTI E DOVERI DELL’OSPITE

All’atto dell’ingresso nella comunità sarà assegnato ad ogni ospite un posto letto con relativo mobilio in dotazione della comunità.

E’ a carico della persona l’abbigliamento.

L’ospite ha il diritto di:

 arredare le pareti della propria camera con fotografie e oggetti personali;

 sistemare i propri soprammobili con il consenso della comunità e degli altri eventuali compagni di stanza;

 usare apparecchi radio o tv nel rispetto degli altri ospiti;

 soggiornare liberamente nella propria stanza da letto e negli spazi comuni.

L’ospite ha il dovere di:

 tenere in ordine gli oggetti di sua proprietà;

 tenere in ordine il proprio posto letto;

 rispettare gli altri ospiti facendo attenzione a non disturbare soprattutto nelle ore di riposo;

 curare la propria igiene personale;

 fumare esclusivamente all’esterno dell’alloggio;

 avvisare con anticipo qualora intenda consumare i pasti fuori dall’alloggio.

L’ospite è libero di ricevere all’interno della comunità parenti e amici negli orari di presenza del personale o in altro orario concordato con il servizio.

L’ospite è libero di uscire dalla comunità preavvisando il personale.

L’amministrazione comunale non assume nessuna responsabilità per valori conservati nelle camere, se dovessero verificarsi ammanchi.

ART. 10

RIMBORSO DELLE SPESE

Gli anziani domiciliati nell’comunità alloggio del Comune sono tenuti a concorrere alle spese in base al Regolamento per l’accesso alle prestazioni sociali agevolate per i servizi sociali e della pubblica istruzione ed alla D.G.C. n. 14 del 21.03.2019.

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Il pagamento mensile deve essere effettuato a favore del Comune di Sant’Olcese entro il giorno quindici del mese successivo.

Per i periodi di permanenza inferiori al mese il conteggio dell’importo dovuto viene effettuato su base giornaliera.

Il mancato pagamento della retta mensile senza giustificato motivo per un periodo superiore a due mesi comporta la dimissione dalla struttura e il recupero del credito da parte dell’Ente.

ART. 11

CONTRIBUZIONE PER PRESTAZIONI DIVERSE

Non verrà richiesta alcuna contribuzione per accompagnamenti in Ospedale in caso di ricovero e/o dimissione e per le relative visite in ospedale che siano strettamente necessarie (cambio biancheria, ecc.).

Verrà richiesta una compartecipazione alla spesa, in base al vigente Regolamento, per le prestazioni di assistenza domiciliare per quel che riguarda l’accompagnamento a visite mediche specialistiche, uscite per disbrigo pratiche, ritiro pensione, acquisti vari, ecc..

Sono a totale carico dell’utente le spese per gli accompagnamenti alle attività sociali.

ART. 12

ASSENZE DALLA STRUTTURA

Non è prevista alcuna riduzione della retta per periodi di assenza e/o per ricoveri ospedalieri o in case di cura.

Qualora tuttavia il ricovero per motivi di salute si protragga per un periodo superiore ai 60 giorni, oltre tale termine, l’ospite può richiedere di effettuare il versamento del 50% della retta mensile e ha comunque diritto alla conservazione del posto.

ART. 13 DIMISSIONI La dismissione dell’alloggio può avvenire per:

 rinuncia dell’interessato;

 dimissione da parte del Comune;

 trasferimento presso altra struttura;

 decesso.

La rinuncia dell’interessato dovrà essere presentata con il preavviso di almeno 30 giorni.

La retta dovrà essere versata fino al giorno di dimissione e, in caso di rilascio dell’alloggio a seguito di rinuncia comunicata con un anticipo inferiore ai 30 giorni, la quota dovrà comunque essere pagata fino al trentesimo giorno successivo alla comunicazione di rinuncia, salvo comprovata motivazione che verrà valutata dal Servizio.

Le dimissioni dell’ospite da parte del Comune sono previste:

 qualora durante la permanenza in comunità questi divenga non autosufficiente al punto da non poter più vivere in comunità alloggio; in tal caso tuttavia egli potrà permanere nella struttura fino al reperimento di soluzioni alternative, a condizione che provveda con risorse proprie o familiari ad integrare la ulteriore assistenza necessaria;

 qualora il suo comportamento sia ripetutamente non consono al corretto funzionamento della comunità alloggio, per mancanza di rispetto nei confronti degli altri ospiti e degli spazi o per mancanza di rispetto delle regole poste dal Servizio e dagli operatori;

 qualora la persona sia morosa senza giustificato motivo nei pagamenti della retta da oltre due mesi.

La proposta di dimissione motivata viene comunicata per iscritto dal Servizio Sociale all’interessato e, se esistenti, ai parenti o eventuali altre figure/servizi di riferimento. Questi hanno tempo 15 giorni per presentare eventuali controdeduzioni.

Potrà seguire quindi la comunicazione di dimissione, con indicazione della decorrenza, che non potrà comunque essere inferiore ai 30 giorni, fatto salvo il caso di morosità per cui la dimissione avrà decorrenza cinque giorni dopo la avvenuta comunicazione .

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ART. 14

RECLAMI – RICHIESTE

Non saranno prese in considerazione indicazioni, reclami, comunicazioni o richieste che non siano direttamente rivolte all’Ufficio Servizi Sociali. Per casi o richieste che esulano dalla normale gestione del servizio o per problematiche specifiche, è possibile rivolgersi al Responsabile dell’Area Sociale.

ART. 15

ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore dal primo del mese successivo a quello in cui è stato deliberato.

ART. 16

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Per quanto non espressamente contemplato nel presente regolamento, si applicano le norme delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.

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