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Come noto, l’articolo 1, comma 379 della legge del 30 dicembre 2018, n

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OGGETTO: Pratiche num. 58/PA/2021 e num. 14/PO/2021 - Richiesta del Ministro della Giustizia, ai sensi dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, di parere sullo schema di decreto ministeriale, di individuazione delle condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come modificata dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

(delibera 22 dicembre 2021)

"1. Premessa.

Come noto, l’articolo 1, comma 379 della legge del 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019- 2021”, ha aumentato il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria, individuato dalla tabella 2 allegata al medesimo provvedimento, di complessive 600 unità prevedendo, altresì, che le piante organiche degli uffici giudiziari fossero rideterminate mediante l’adozione, sentito il Consiglio superiore della magistratura, di uno o più decreti del Ministro della giustizia.

In attuazione della norma innanzi citata e in conformità dei contingenti fissati dalla predetta tabella 2 per le diverse funzioni del personale magistratuale, è stato dapprima emanato il decreto ministeriale 17 aprile 2019, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2019, e, successivamente, il decreto ministeriale 14 settembre 2020, registrato alla Corte dei conti il 7 ottobre 2020.

Con il decreto del 17 aprile 2019 sono state ampliate le piante organiche della Corte di cassazione e della Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, rispettivamente in ragione di 4 posti di presidente di sezione e 48 posti di consigliere e di 1 posto di avvocato generale e 17 posti di sostituto procuratore generale.

Con il decreto ministeriale 14 settembre 2020 sono state rideterminate le piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari di merito in attuazione dell’articolo 1, comma 379, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ripartendo tra le diverse sedi giudiziarie un contingente complessivo di 422 unità.

Nell’ambito di questo vasto intervento si colloca anche l’articolo 1, comma 432 della legge del 30 legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”), che ha sostituito il Capo II della legge 13 febbraio 2001, n. 48, istituendo, in luogo della figura del magistrato distrettuale, le piante organiche flessibili distrettuali da destinare alla sostituzione di magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in situazioni critiche di rendimento.

In relazione a tale nuovo istituto il Consiglio, con delibera del 12 dicembre 2019, ha reso ampio ed articolato parere, con il quale ha espresso condivisione in ordine alla finalità di introdurre un nuovo strumento ordinamentale per affrontare le situazioni contingenti di grave difficoltà di determinati uffici, superando le evidenti criticità emerse con l’istituto del magistrato distrettuale, sia mediante la previsione di un più congruo contingente destinato alla pianta organica flessibile distrettuale sia mediante l’ampliamento dei casi che consentono il ricorso al magistrato delle piante organiche flessibili distrettuali sia mediante la previsione di appositi meccanismi incentivanti.

In particolare, il Consiglio – oltre ad evidenziare alcune specifiche criticità (in relazione, per esempio, alla concreta applicazione delle previsioni sul magistrato della pianta organica flessibile che venga a trovarsi in sovrannumero e al concreto impatto del beneficio della c.d. prelazione assoluta) e a rappresentare l’opportunità di introdurre anche misure di carattere economico per assicurare l’effettiva copertura di tutte le piante organiche flessibili distrettuali, sulla falsariga di quanto previsto per le sedi disagiate, previo opportuno coordinamento con la legge 4 maggio 1998,

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n. 133 – ha segnalato l’opportunità di predefinire con normazione primaria gli indici generali in base ai quali determinare le piante organiche distrettuali e soprattutto i parametri in base ai quali individuare le situazioni di criticità di rendimento.

Giova rilevare che con successivi e condivisibili interventi normativi (rispettivamente, con la legge 28 febbraio 2020, n. 8 e con la legge 30 dicembre 2020, n. 178) è stata:

- da un lato, soppressa la previsione di cui al novellato art. 6 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 limitatamente alla necessità del parere “favorevole” del Ministro della giustizia sul provvedimento consiliare di assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici per fare fronte alle condizioni critiche di rendimento (prevedendosi, a seguito della modifica, che l’assegnazione sia disposta con provvedimento motivato del Consiglio superiore della magistratura, sentito il Consiglio giudiziario e con il parere del Ministro della giustizia);

- dall’altro lato, introdotta al novellato art. 8 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 la previsione di appositi benefici economici per i magistrati destinati alla pianta organica flessibile distrettuale, prevedendosi segnatamente l’attribuzione, per il periodo di effettivo servizio e per la durata massima di ventiquattro mesi, di un incentivo economico parametrato all’indennità mensile di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 4 maggio 1998, n. 133, ridotta del 50 per cento.

Con successiva delibera dell’8 settembre 2021, il Consiglio ha formulato e ampio e argomentato parere sullo schema di decreto ministeriale per la determinazione delle piante organiche flessibili distrettuali di magistrati da destinare alla sostituzione dei magistrati assenti ovvero all’assegnazione agli uffici giudiziari del distretto che versino in condizioni critiche di rendimento. Nella proposta del Ministro della giustizia si individuava la dotazione nazionale delle piante organiche flessibili, determinata in complessive 176 unità nonché la loro distribuzione funzionale (122 con funzionigiudicanti e 54 con funzioni requirenti) e distrettuale.

Il Consiglio, nel predetto parere dell’8.9.2021, ha sostanzialmente condiviso il progetto ministeriale, suggerendo la diversa distribuzione di 6 unità, come indicato nelle singole schede di analisi allegate alla delibera.

Venendo, quindi, ai profili di diretto rilievo in questa sede, è noto che, in attuazione dell’articolo 5, comma 3 della legge n. 48/2001, come novellato dalla citata legge n. 160/2019, il Ministro della giustizia, con decreto, deve individuare “le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all’assegnazione”, la “durata minima del periodo della stessa assegnazione” nonché “i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione” nei casi di assenza dal servizio specificamente indicati ovvero all’assegnazione agli uffici che versino nelle suddette condizioni critiche di rendimento.

Il decreto del Ministro previsto dal comma 3 deve essere adottato “sentito il Consiglio superiore della magistratura”.

In data 1 dicembre 2021 è pervenuta al Consiglio, per il prescritto parere, una nota del Ministro della giustizia contenente lo schema di decreto ministeriale di individuazione delle condizioni critiche di rendimento che danno luogo all’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale in sostituzione dei magistrati assenti dal servizio ovvero in assegnazione agli uffici che versino in condizioni critiche di rendimento.

2. Il parere del 12 dicembre 2019.

In occasione del già citato parere espresso con delibera del 12 dicembre 2019 (Parere, ai sensi dell'art. 10 legge n. 195/58 sul Disegno di legge di Stabilità - Atto Senato DDL S. 1586 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022 - relativamente alle disposizioni in materia di giustizia), il Consiglio aveva avuto modo di rilevare alcune criticità con riferimento ai criteri di destinazione in sostituzione e assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale (art. 5).

In particolare, sin da allora, si è ritenuto che “è stata rimessa al Ministro, previa interlocuzione con il Consiglio superiore, l’individuazione di una serie di condizioni che, lungi dall’avere una valenza meramente definitoria, sono piuttosto destinate a costituire i parametri che

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l’Organo di autogoverno dovrà valutare per deliberare, in concreto, il potenziamento dell’organico effettivo degli uffici, attraverso l’assegnazione dei magistrati delle piante organiche flessibili, peraltro attenendosi, come per le sostituzioni, ai criteri di priorità stabiliti dal Ministro della giustizia stesso.

Sotto tale aspetto l’enunciazione dei criteri di individuazione delle sedi a condizioni critiche di rendimento finisce per condizionare l’azione del C.S.M. relativa sia all’organizzazione degli uffici sia al perseguimento di specifici obiettivi.

L’individuazione delle condizioni critiche costituisce, in sostanza, uno strumento, di nuovo conio, di allocazione temporanea dei magistrati che si colloca a metà strada tra la determinazione in astratto delle piante organiche degli uffici giudiziari, di prerogativa ministeriale, e la scelta, propria dell’autogoverno ai sensi dell’art. 105 Cost., di assegnare i magistrati ai singoli uffici sulla base delle riscontrate criticità, nazionali e locali.

Che l’individuazione dei criteri in base ai quali disporre l’assegnazione temporanea di magistrati agli uffici giudiziari si collochi a ridosso del delicato crinale tra le diverse prerogative delle istituzioni coinvolte - Ministero della giustizia e Consiglio superiore - è dimostrato proprio dall’attuale disciplina del magistrato distrettuale, per il quale il legislatore, in ossequio al principio della riserva di legge di cui all’art. 108 Cost., ha predeterminato in quali casi è consentito far luogo alla destinazione dello stesso in sostituzione dei colleghi assenti. Analogamente, con la L. n.

133/1998, in materia di sedi disagiate, mentre l’individuazione annuale delle stesse è di competenza del C.S.M., su proposta del Ministro, la definizione di sede disagiata e dei criteri per individuarla non è stata attribuita al Ministero, ma è rinvenibile nell’atto normativo, precisamente all’art. 1, comma 2.

Tanto premesso, deve osservarsi come non risulti necessaria una tipizzazione normativa rigida delle ipotesi che danno luogo a condizioni critiche di rendimento, in quanto tale opzione potrebbe privare l’istituto dell’assegnazione di quella duttilità intrinsecamente necessaria alla sua adattabilità alle più diverse esigenze degli uffici, vulnerandone l’efficienza.

Il giusto contemperamento tra l’esigenza di conservare le caratteristiche di flessibilità dell’istituto e di garantire il pieno rispetto dei principi che governano la materia ordinamentale potrebbe essere costituito dall’enunciazione, da parte del legislatore, dei parametri in base ai quali individuare le situazioni di criticità di rendimento anche solo per categorie generali (ad es.

croniche scoperture di organico, accentuato turn over, eccessivi carichi di lavoro, accumulo di arretrato, imprevedibili e contingenti aggravi di lavoro che assorbono in modo rilevante le risorse dell’ufficio giudiziario, etc.).

E’ auspicabile, pertanto, che la norma venga modificata con l’introduzione di criteri generali che delimitino le scelte del Decreto ministeriale. Qualora invece fosse mantenuta l’attuale formulazione, nell’ottica di una maggiore salvaguardia delle prerogative costituzionali del Consiglio superiore in materia ordinamentale e di organizzazione degli uffici giudiziari, apparirebbe necessario che l’individuazione degli indici di rendimento critico, come pure dei criteri di priorità da seguire per far luogo alle assegnazioni o alle sostituzioni, avvenga con modalità idonee a garantire un’intesa tra l’Organo di autogoverno della magistratura e il Ministro della giustizia”.

3. Il quadro sintetico e i presupposti dell’intervento normativo.

La proposta del Ministro pervenuta in data 1 dicembre 2021, in sintesi, individua le condizioni critiche di rendimento degli uffici, distinguendo tra uffici giudicanti (art. 1) e uffici requirenti (art.

2), stabilisce la durata minima dell’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale (art. 3) e determina i criteri di priorità per l’assegnazione medesima (art. 4), prevedendo una sorta di bilanciamento rispetto agli obiettivi di rendimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (art. 5).

L’intervento normativo, in particolare, prende le mosse dai seguenti presupposti:

“- le condizioni critiche di rendimento possono essere riferite a criticità di funzionamento

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dell’ufficio giudiziario legate ad eventi non prevedibili, di elevata gravità e di portata ampia e generale, ovvero connesse ad indicatori specifici, elaborati sulla base dei dati statistici rilevati presso gli uffici, confrontando i valori del singolo ufficio con i valori medi del distretto di appartenenza ovvero individuati a livello nazionale;

- la necessità di tener conto della specificità delle attività e dei flussi giudiziari che connotano gli uffici giudicanti e gli uffici requirenti, individuando, per ciascuna tipologia, le fattispecie che integrano le suddette condizioni;

- al fine di garantire un adeguato e funzionale impiego della nuova figura di magistrato, la durata minima dell’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale può essere determinato in un anno, in coerenza con i termini fissati per l’istituto previsto dall’articolo 110 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

- nell’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale, carattere prioritario deve essere riconosciuto alle condizioni critiche di rendimento determinate da eventi eccezionali di portata ampia e generale rispetto alle situazioni di disagio operativo riferite ad indicatori specifici, nonché, fatta salva la fattispecie prevista dall’articolo 4, comma 4, del presente decreto, sulla destinazione in sostituzione di magistrati assenti dal servizio;

- fino al completamento del Piano nazionale di ripresa e resilienza adottato dal Ministero della giustizia, nell’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari, si rende necessario tenere conto prioritariamente, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall’articolo 4, comma 1, del presente decreto, degli obiettivi di rendimento previsti nel Piano, con particolare riferimento al conseguimento della riduzione dell’arretrato e della durata dei procedimenti, nonché delle esigenze connesse alla attuazione del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in relazione alla necessità di specializzazione professionale nei settori della crisi dell’impresa e delle procedure concorsuali;

- ove non ricorrano le condizioni per la destinazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale alla sostituzione nei casi di assenza dal servizio ovvero per l’assegnazione agli uffici che versino nelle condizioni critiche di rendimento individuate nel presente decreto, questi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva in attuazione dell’art. 7, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come modificato dall’art. 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.”

4. L’articolato dello schema di decreto.

Preliminarmente, giova rammentare che l’articolo 5 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, come modificata dalla legge 27 dicembre 2019, n. 160 stabilisce che i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale possono essere destinati o in sostituzione nei casi di assenza specificati alle lettere da a) ad e) del comma 1 o in assegnazione agli uffici giudiziari del distretto per fare fronte alle condizioni critiche di rendimento ai sensi dell’articolo 4, comma 1 della medesima legge.

Peraltro, quando i magistrati della pianta organica flessibile distrettuale non sono chiamati alla sostituzione di magistrati assenti (art. 5, comma 1 L. 48/2001 come novellata) ovvero non risulta possibile provvedere alla loro assegnazione sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge, “gli stessi sono assegnati all'ufficio del distretto con le maggiori percentuali di scopertura effettiva”, come stabilito dall’articolo 7, comma 3 della legge 48/2001 nella versione vigente.

Ciò posto, si riporta, per chiarezza espositiva e per comodità di lettura, il contenuto dei cinque articoli che compongono lo schema di decreto in esame.

Art. 1 (Condizioni critiche di rendimento degli uffici giudicanti)

1. Le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all'assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari giudicanti sono costituite da:

a) eventi straordinari che determinano un aumento, non prevedibile, del numero dei procedimenti in entrata pari o superiore al 20%, anche con riferimento a specifico settore della giurisdizione penale e civile;

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b) eventi straordinari che determinano l’instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero di magistrati superiore al 20% delle presenze effettive nell’uffìcio ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attività con modalità tali da determinare un aumento dei procedimenti in entrata superiore al 20% per gli altri magistrati dell’ufficio;

c) percentuale di incidenza dell’arretrato civile, ultratriennale, sulle pendenze dell’ufficio di tribunale superiore rispetto al dato medio distrettuale;

d) pendenze pro capite pari o superiori al 15% rispetto alle pendenze medie registrate nei tribunali del distretto;

e) turn-over dell’ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale;

f) tasso di scopertura dell’ufficio non inferiore al 20% per un periodo pari ad almeno due anni consecutivi;

g) pendenze pro capite dell’ufficio di corte di appello superiori al dato medio nazionale ovvero percentuale di incidenza dell’arretrato civile, ultrabiennale, sulle pendenze dell’ufficio di corte di appello superiore al dato medio nazionale.

Art. 2 (Condizioni critiche di rendimento degli uffici requirenti)

1. Le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari requirenti sono costituite da:

a) eventi straordinari che determinano un aumento, non prevedibile, del numero dei procedimenti in entrata in misura almeno pari o superiore al 20%;

b) eventi straordinari che determinano l’instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità, per numero delle partì e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero dì magistrati dell’ufficio superiore al 20% delle presenze effettive nell’ufficio ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attività con modalità tali da determinare un aumento dei procedimenti in entrata superiore al 20% per gli altri magistrati dell’ufficio;

c) turn-over dell’ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale;

d) tasso di scopertura deirufficio non inferiore al 20% per un periodo pari ad almeno due anni consecutivi;

e) pendenze pro capite pari o superiori al 15% rispetto alle pendenze medie registrate nelle procure della Repubblica del distretto;

f) presenza in udienza del magistrato requirente in misura pari o superiore al 25% rispetto alla media registrata negli uffici del distretto.

Art. 3 (Durata minima dell’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessìbile distrettuale)

1. L’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti non può avere durata inferiore ad un anno.

2. Il termine di cui al comma 1 è derogabile nei casi in cui si renda necessario fronteggiare le sopravvenute condizioni critiche individuate dall’articolo 1, lett. a) e b) e dall’articolo 2, lett. a) e b).

Art. 4 (Criteri di priorità per l’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale)

1. Nell’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si deve tener conto, in via prioritaria, della sussistenza delle condizioni critiche di rendimento individuate all’articolo 1, lett. a) e b) e all’articolo 2, lett. a) e b).

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2. Ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari le ulteriori condizioni critiche di rendimento indicate nell’articolo 1 e nell’articolo 2 devono essere considerate nel medesimo ordine in cui sono elencate.

3. L’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari per la sussistenza delle condizioni critiche di rendimento di cui all’articolo 1, lett. a), b), c) e all’articolo 2, lett. a) e b), riveste carattere prioritario rispetto alla loro destinazione in sostituzione di magistrati assenti dal servizio nei casi specificatamente indicati all’articolo 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica nel caso in cui le assenze per malattia o altro impedimento ovvero le vacanze d’organico per qualunque ragione verificatesi nell’ufficio comportino un tasso di scopertura pari o superiore al 30% della pianta organica dell’ufficio, per cui il provvedimento di destinazione in sostituzione risulterà prioritario rispetto all’assegnazione connessa alla sussistenza delle condizioni critiche di rendimento.

Art. 5 (Criteri di priorità per rassegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)

1. Nell’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari si deve tener conto degli obiettivi di rendimento previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.

2. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 1, entro i limiti temporali fissati per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli obiettivi di rendimento riferiti alla riduzione dell’arretrato, alla durata dei procedimenti ed alla specializzazione professionale nei settori della crisi dell’impresa e delle procedure concorsuali assumono carattere prioritario ai fini della assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari.

5. Le valutazioni del Consiglio.

Occorre preliminarmente rilevare, in via generale, che lo schema di decreto in esame prevede una“tipizzazione normativa rigida delle ipotesi che danno luogo a condizioni critiche di rendimento”, ovvero adotta una soluzione che il Consiglio, già nel parere del 2019, aveva inteso scongiurare, auspicando l’individuazione di categorie generali (ad es. croniche scoperture di organico, accentuato turn over, eccessivi carichi di lavoro, accumulo di arretrato, imprevedibili e contingenti aggravi di lavoro che assorbono in modo rilevante le risorse dell’ufficio giudiziario, etc.), al fine di contemperare le caratteristiche di flessibilità dell’istituto con la salvaguardia delle prerogative costituzionali del Consiglio Superiore in materia ordinamentale e di organizzazione degli uffici giudiziari, nonchè di mobilità. E ciò al fine di realizzare gli obiettivi sottesi all’istituzione delle piante organiche flessibili nell’interesse degli uffici.

A fronte della eccessiva rigidità delle condizioni individuate dallo schema di decreto, anche in questa sede, occorre ribadire che sarebbe preferibile l’individuazione di clausole di carattere più generale che, eventualmente anche attraverso la previsione di congrui range, introducano un sistema più facilmente adattabile ai casi concreti ed anche alle diverse caratteristiche degli uffici, in modo tale da consentire al Consiglio di soddisfare, con la necessaria flessibilità, le esigenze degli uffici giudiziari, come di volta in volta prospettate.

Nel dettaglio, gli articoli 1 e 2 (concernenti le condizioni critiche di rendimento degli uffici giudicanti e requirenti), oltre a prevedere delle percentuali fisse o non inferiori ad una determinata soglia, che mal si conciliano con la ratio di flessibilità propria della destinazione in assegnazione, introducono delle ipotesi, che almeno in parte, appaiono di non facile realizzabilità.

Inoltre, le lettere a) e b) degli articoli 1 e 2 fanno riferimento, da un lato, ad una nozione di non prevedibilità dell’aumento che appare difficilmente inquadrabile; del pari non facilmente inquadrabile risulta la nozione di straordinarietà, ove intesa come presupposto aggiuntivo rispetto alla già “straordinaria” entità dell’incremento di sopravvenienze richiesto; inoltre viene richiesto un aumento percentuale dei procedimenti in entrata che risulta non ancorato ad un parametro di riferimento. Non è, infatti, individuato il dato o il momento temporale (es: trimestre, semestre, anno

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precedente) rispetto al quale calcolare la percentuale in aumento. Né risulta di univoca interpretazione, tenuto conto delle diverse organizzazioni degli uffici anche in rapporto alle loro dimensioni, la nozione di specifico settore della giurisdizione civile o penale.

Con riferimento alle lettere c) e g) dell’articolo 1, va rilevato che le stesse attribuiscono rilievo al solo arretrato civile, rispettivamente ultrabiennale ed ultratriennale, senza considerare l’arretrato penale, che pure grava su numerosi uffici e che, invece, viene “recuperato” dal comma 2 dell’art. 5 esclusivamente nei limiti temporali fissati per l’attuazione del PNRR. La ridotta rilevanza così attribuita alle criticità del settore penale non appare del tutto coerente con gli obiettivi che hanno ispirato la riforma del processo penale di cui alla legge 27 settembre 2021, n. 134 (“Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari).

Le condizioni di criticità prospettate con riferimento alle pendenze pro capite e al turn over (articolo 1, lettera d e lettera g; articolo 2, lettere c ed e), ancorandosi anch’esse a percentuali rigide, non tengono conto del diverso impatto che le stesse hanno in concreto, a seconda delle dimensioni degli uffici. È altresì opportuno specificare, per il turn over, che si farà riferimento all’ultima rilevazione operata in materia dal Consiglio.

Quanto al tasso di scopertura dell’ufficio (lettera f dell’articolo 1 e lettera d dell’articolo 2), la dizione utilizzata non consente di comprendere se il riferimento sia alla sola scopertura giuridica ovvero anche a quella effettiva e, se dunque, rilevino esclusivamente le vacanze o anche le situazioni di assenza (talora prolungata, come accade nel caso di applicazione di magistrati ad altri uffici).

La lettera g) dell’articolo 1 fa riferimento specifico all’“ufficio di corte di appello”, sicchè le due condizioni critiche ivi descritte (relative alle pendenze pro capite ovvero alla percentuale dell’arretrato civile ultra-biennale) sembrano essere le uniche riguardanti gli uffici di secondo grado, come appare confermato dal fatto che in alcune delle precedenti lettere si parla esclusivamente dell’“ufficio di tribunale” (art. 1, lettera c e lettera d). Deve, tuttavia, rilevarsi che ulteriori condizioni critiche - quali il turn over della lettera e), ovvero il tasso di scopertura di cui alla lettera f) dell’articolo 1 - ben possono interessare anche le corti di appello.

Analogamente, l’articolo 2 talora riguarda espressamente le procure della repubblica (lettera e), mentre negli altri casi non specifica gli uffici requirenti di riferimento. Il che appare comunque problematico laddove si finiscono per accomunare gli uffici di primo grado a quelli di secondo grado, nonostante le profonde differenze organizzative e funzionali che connotano gli stessi. E ciò sempre che non si ritenga, come pure il tenore letterale della norma non sembra escludere, che le procure generali non siano ricomprese tra gli uffici in cui possono verificarsi condizioni critiche.

Con riferimento alla lettera f) dell’articolo 2, deve rilevarsi come appaia problematico, in concreto, rilevare il dato della “presenza in udienza del magistrato requirente” con riferimento alla media registrata nel distretto, trattandosi di rilevazione che sfugge agli applicativi di uso comune, sia presso gli uffici giudiziari che presso lo stesso Consiglio, e suscettibile di frequenti modifiche in caso di sostituzioni. Del resto, tale criticità è rilevata anche dal documento del Dipartimento dell’Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi contraddistinto dall’identificativo

“DOG.08/11/2021.0232593.U”, avente ad oggetto lo schema di decreto ministeriale in esame, ove si sottolinea che detto indicatore non risulta dai registri penali attualmente in uso presso gli uffici giudiziari, con conseguenti difficoltà in ordine al suo accertamento ed alla sua attendibilità.

Peraltro, appare evidente come sia fortemente diverso l’impegno in udienza dei magistrati di primo e secondo grado.

L’articolo 3, nel fissare il termine non inferiore all’anno quale durata per l’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale agli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti (ad eccezione che per le condizioni critiche individuate dagli articoli lettere a) e b), introduce un’ulteriore rigidità che non consente di tener conto di eventuali esigenze sopravvenute.

Tale previsione impedisce, in concreto, ad esempio, di destinare un magistrato in assegnazione ad

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altro ufficio in cui insorgano condizioni di maggiore criticità. Il che aggrava la situazione di quegli uffici ove non vi siano altre risorse disponibili nella pianta organica flessibile, il che potrà verificarsi di frequente, posto che in non pochi distretti è prevista, ad esempio, una sola unità requirente. É pertanto consigliabile che anche con riferimento alla durata siano stabiliti parametri maggiormente elastici che consentano al Consiglio di adottare la soluzione che risponda in modo efficiente alle eterogenee criticità via via riscontrate negli uffici.

L’articolo 4 intende definire l’ordine dei criteri di priorità per l’assegnazione dei magistrati della pianta organica flessibile distrettuale.

In primo luogo deve segnalarsi che l’introduzione di un ordine tra i diversi criteri di priorità non appare necessariamente imposto e quindi supportato dal dettato normativo che, come noto, prevede che il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio, individui le condizioni critiche di rendimento che danno luogo all’assegnazione, la durata minima dell’assegnazione stessa e i criteri di priorità per destinare i magistrati della pianta organica flessibile alla sostituzione ovvero in assegnazione per fare fronte alle condizioni critiche di rendimento. Non appare dunque imposta anche la graduazione tra le diverse condizioni critiche di rendimento, potendo risultare sufficiente la sola priorità tra la sostituzione e tutte le diverse ipotesi di assegnazione.

A tali considerazioni debbono aggiungersi alcune osservazioni relative al concreto funzionamento della graduazione delle priorità, come disciplinate nello schema di decreto.

Ed infatti, se i commi 1 e 2 effettivamente individuano la graduazione tra le diverse condizioni critiche per la destinazione in assegnazione, i commi 3 e 4 introducono un ordine di preferenza tra la destinazione in assegnazione e quella in sostituzione. Inoltre, il comma 2 dell’articolo 5 integra e in parte rimodula i criteri di cui all’articolo 4 gli obiettivi di rendimento previsti per l’attuazione del piano nazionale di ripresa e resilienza, entro i limiti temporali fissati per la sua attuazione. Peraltro, tra tali obiettivi vi è “la riduzione dell’arretrato” sicchè, almeno fino alla scadenza dei predetti limiti temporali, pare non esservi un coordinamento tra la priorità relativa alla riduzione dell’arretrato del PNRR (comma 2 dell’articolo 5) e l’incidenza dell’arretrato civile di cui alle lettere c) e g) dell’articolo 1.

Ne deriva un quadro complessivo di non facile lettura e di ancor più complessa applicazione.

Volendo esemplificare con riferimento agli uffici giudicanti (ben potendosi l’esempio estendere anche agli uffici requirenti), si riportano di seguito i criteri di priorità individuati dallo schema di decreto per la destinazione in assegnazione, secondo l’ordine di graduazione desumibile dal combinato disposto degli articoli 4 e 5:

1. eventi straordinari che determinano un aumento, non prevedibile, del numero dei procedimenti in entrata pari o superiore al 20%, anche con riferimento a specifico settore della giurisdizione penale e civile (lettera a dell’articolo 1);

2. eventi straordinari che determinano l’instaurazione di procedimenti di eccezionale complessità, per numero delle parti e per le questioni trattate, e che siano tali da impegnare un numero di magistrati superiore al 20% delle presenze effettive nell’uffìcio ovvero tali da imporre che il magistrato o i magistrati assegnatari siano esonerati dalle ordinarie attività con modalità tali da determinare un aumento dei procedimenti in entrata superiore al 20% per gli altri magistrati dell’ufficio (lettera b dell’articolo 1);

3. entro i limiti temporali fissati per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli obiettivi di rendimento riferiti alla riduzione dell’arretrato, alla durata dei procedimenti ed alla specializzazione professionale nei settori della crisi dell’impresa e delle procedure concorsuali (articolo 5, comma 2);

4. percentuale di incidenza dell’arretrato civile, ultratriennale, sulle pendenze dell’ufficio di tribunale superiore rispetto al dato medio distrettuale (lettera c dell’articolo 1).

Solo in subordine, ai sensi dell’articolo 4 comma 3, occorre verificare se sussistano in concreto i casi specificamente indicati dall’articolo 5, comma 1 della legge 13 febbraio 2001, n.48,

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come novellata dalla legge n. 160/20191, che darebbero luogo alle destinazione in sostituzione dei magistrati inseriti nelle piante organiche flessibili.

Ove tali casi non sussistano, e sempre che non ricorra la deroga di cui al comma 4, l’ordine dei criteri di priorità prosegue con le seguenti ulteriori condizioni:

5. pendenze pro capite pari o superiori al 15% rispetto alle pendenze medie registrate nei tribunali del distretto (lettera d dell’articolo 1);

6. turn-over dell’ufficio superiore alla soglia critica individuata a livello nazionale, come quella che caratterizza il 25% degli uffici che si collocano nella situazione peggiore a livello nazionale (lettera e dell’articolo 1);

7. tasso di scopertura dell’ufficio non inferiore al 20% per un periodo pari ad almeno due anni consecutivi (lettera f dell’articolo 1);

8. pendenze pro capite dell’ufficio di corte di appello superiori al dato medio nazionale ovvero percentuale di incidenza dell’arretrato civile, ultrabiennale, sulle pendenze dell’ufficio di corte di appello superiore al dato medio nazionale (lettera g dell’articolo 1).

Laddove, invece, sussistano i casi di sostituzione di cui al comma 1 dell’articolo 5 citato, la destinazione in sostituzione prevale su quella in assegnazione fondata sulle condizioni di cui ai punti da 5 ad 8 come innnazi riportati (comma 3 dell’articolo 4).

Il comma 4 dell’articolo 4 introduce un’ulteriore importante deroga, prevedendo che il comma 3 non si applica “nel caso in cui le assenze per malattia o altro impedimento ovvero le vacanze d’organico per qualunque ragione verificatesi nell’ufficio comportino un tasso di scopertura pari o superiore al 30% della pianta organica dell’ufficio”, sicchè nel caso di scopertura pari o superiore al 30% (considerate sia le vacanze che le assenze e, dunque, sia la scopertura giuridica che quella di fatto), la destinazione in sostituzione prevale su qualunque ipotesi di destinazione in assegnazione.

Ciò comporta, in concreto, che nella concorrenza di una delle condizioni di criticità di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 1 (ovvero lettere a e b dell’articolo 2) e dei casi previsti dall’articolo 5, comma 1 della legge n. 48/2001, come novellata dalla legge 160/2019, la destinazione in sostituzione è sempre subvalente rispetto a quella in assegnazione. Viceversa, nel solo caso in cui la scopertura complessiva sia non inferiore al 30% della pianta organica dell’ufficio (ipotesi invero di non facile reallizzazione in concreto e che, come detto, risulta estremamente rigida anche nella misura in cui non tiene conto, mediante range, del diverso impatto delle scoperture a seconda delle dimensioni dell’ufficio) la destinazione in sostituzione prevale su quella in assegnazione.

Ne deriva un quadro non facilmente intellegibile, che rischia di creare numerosi dubbi interpretativi e soprattutto applicativi (anche in ragione della scarsità di risorse disponibili in rapporto alle necessità degli uffici)2, nell’ambito del quale, peraltro, si confondono i piani della

1 Tali casi sono:

a) aspettativa per malattia o per altra causa;

b) astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro per gravidanza o maternità ovvero per le altre ipotesi disciplinate dalla legge 8 marzo 2000, n. 53;

c) tramutamento ai sensi dell'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, non contestuale all'esecuzione del provvedimento di trasferimento di altro magistrato nel posto lasciato scoperto;

d) sospensione cautelare dal servizio in pendenza di procedimento penale o disciplinare;

e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

2 All’attualità i magistrati distrettuali effettivamente presenti in organico a livello nazionale e destinati a confluire nelle piante organiche flessibili distrettuali sono 17 (nella pianta organica dei magistrati distrettuali giudicanti) e 15 (nella pianta organica dei magistrati distrettuali requirenti), con conseguente elevatissima scopertura dell’attuale pianta organica dei magistrati distrettuali (pari a 28 unità per i magistrati distrettuali giudicanti e 26 unità per i magistrati distrettuali requirenti) e, ancor di più, della futura pianta organica flessibile distrettuale (che, come noto, prevede nella proposta ministeriale ben 176 unità). Un simile quadro, peraltro, è destinato a permanere sino alla pubblicazione e soprattutto all’effettiva copertura dei posti della pianta organica flessibile distrettuale.

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destinazione in assegnazione con quelli della destinazione in sostituzione.

In conclusione, si ribadisce l’opportunità di non introdurre gli evidenziati elementi di eccessiva rigidità e incerta applicazione e, comunque, si auspica l’eliminazione della graduazione tra le diverse ipotesi che giustificano la destinazione dei magistrati in assegnazione ovvero, quanto meno, il loro parziale accorpamento (ad esempio, tra le condizioni di criticità del primo e del secondo grado ovvero tra le condizioni di criticità del settore civile e del settore penale).

A fronte delle criticità sovra esposte, aventi intuitive ricadute negative sulla efficiente utilizzazione dell’innovativo istituto della destibnazione in assegnazione, il Consiglio,

delibera

di approvare il parere nei termini di cui alla parte motiva, con trasmissione al Ministro della giustizia.”

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