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Il legislatore, con l'articolo 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991 n

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Organo: INAIL - SERVIZIO NORMATIVO PER LE GESTIONI ASSICURATIVE Documento: Circolare n. 28 del 01 settembre 1994

Oggetto: Somme indebitamente percepite per errore dell'ente erogante.

Legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 13, comma 1. Sentenza della Corte Costituzionale n.

39 del 28 gennaio-10 febbraio 1993.

Il legislatore, con l'articolo 13, comma 1, della legge 30 dicembre 1991 n. 412, ha fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88 ("Ristrutturazione dell'INPS e dell'INAIL"), nella parte in cui è prevista una sanatoria in ordine a somme riscosse per prestazioni risultanti non dovute dall'INPS, con la sola condizione dell'assenza di dolo da parte del percipiente.

In particolare, ha precisato che la sanatoria deve intendersi operante purchè:

- il provvedimento, viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'Ente erogatore, dal quale è scaturita la indebita riscossione sia formale, definitivo ed espressamente comunicato all'interessato;

- non vi sia stata, da parte del pensionato, omessa o incompleta segnalazione di "fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall'ente competente".

Peraltro, la Corte Costituzionale con sentenza n. 39 del 1993, ha ritenuto che la legge in esame non ha natura interpretativa in quanto la stessa introduce una disposizione "innovativa" e, conclusivamente, ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'articolo 13, nella parte in cui è applicabile anche ai rapporti sorti precedentemente alla data della sua entrata in vigore o comunque pendenti alla stessa data" (31 dicembre 1991).

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha recentemente espresso l'avviso che, alla luce della suddetta pronuncia della Corte Costituzionale, l'articolo 13 della legge n. 412/1991, possa ora trovare applicazione analogica anche nei confronti dell'INAIL perché, "diversamente operando, si darebbe luogo ad una disparità di trattamento, sicuramente non voluta dal legislatore, tra percettori di prestazioni INPS e percettori di prestazioni INAIL".

Si forniscono, pertanto, istruzioni in ordine ai criteri applicativi del nuovo regime in materia di sanatoria di situazioni debitorie derivanti dalla erogazione di prestazioni economiche non dovute.

AMBITO DI APPLICAZIONE E CRITERI ATTUATIVI

1. Situazioni debitorie insorte anteriormente al 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della Legge n.

412/1991) o comunque pendenti a tale data

Sono quelle che scaturiscono da indebite erogazioni di prestazioni economiche verificatesi anteriormente al 31 dicembre 1991 anche se accertate in data successiva.

Tali situazioni restano disciplinate dall'articolo 55, quinto comma, della legge n. 88/1989;

pertanto, secondo le disposizioni impartite con la circolare n. 56/1989, nel caso in cui siano state riscosse prestazioni risultanti non dovute non si da luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione consegua a dolo dell'interessato.

Le Unità operative, quindi, una volta verificata l'infondatezza del provvedimento adottato, devono procedere con ogni urgenza alla relativa rettifica con effetto "ex nunc".

2. Situazioni debitorie insorte successivamente alla data del 30 dicembre 1991.

Gli indebiti pagamenti effettuati dal 31 dicembre 1991 in poi, sono invece regolati dall'articolo 13 della legge n. 412/1991, i cui effetti innovativi, come si è detto, devono intendersi estesi all'articolo 55, comma 5, della legge n. 88/1989.

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2.1. In base alla nuova disposizione di legge, in caso di provvedimento errato - salvo quanto altro previsto al successivo punto 2.2 - non potrà essere richiesta la restituzione di somme non dovute, e riscosse dall'assicurato, soltanto a condizione che il provvedimento medesimo sia:

- formale e quindi, in attuazione dei principi di trasparenza di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241, contenga i riferimenti normativi assunti per la liquidazione della prestazione ovvero per la riliquidazione della medesima o per la rideterminazione del relativo importo, gli elementi presi a base per il calcolo, l'indicazione della facoltà di opposizione, la firma del responsabile del provvedimento;

- definitivo, non basato quindi su elementi provvisori.

Al riguardo si precisa che la liquidazione in via provvisoria della prestazione deve comunque essere resa nota all'interessato con comunicazione nella quale viene fatta esplicita riserva di procedere successivamente alla liquidazione della prestazione medesima in via definitiva.

- che di tale formale provvedimento sia data espressa comunicazione all'interessato.

Il provvedimento così connotato è il solo in grado di creare un legittimo affidamento sulla spettanza delle somme erogate; in mancanza dei suddetti presupposti, pertanto, la sanatoria è esclusa e dovrà procedersi al recupero delle somme indebitamente percepite.

2.2. La norma in esame pone a carico dell'assicurato la segnalazione di fatti che incidono sul diritto o sulla misura della prestazione che non siano già conosciuti dall'Ente competente.

Di conseguenza, qualora la indebita erogazione derivi dalla "omessa o incompleta segnalazione" di tali fatti da parte dell'interessato, venendo meno il presupposto dell'errore imputabile all'Istituto, si può procedere al recupero dell'indebito senza alcuna limitazione temporale, in quanto la omissione viene in sostanza equiparata dal legislatore al dolo, che consente in ogni caso la recuperabilità.

Invece, nel caso sia l'Istituto ad omettere di valutare dati di cui già disponga - circostanza questa che può essere eccepita dall'interessato in sede di opposizione - si configura una ipotesi di errore imputabile all'Istituto medesimo e quindi non si potrà pretendere la restituzione del non dovuto.

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