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GENERALITÀ La notifi cazione è l attività attraverso cui si porta a legale conoscenza del destinatario un determinato atto.

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(1)

PROCESSO CIVILE: DISPOSIZIONI GENERALI

ATTI DELL’UFFICIALE GIUDIZIARIO: LE NOTIFICAZIONI

10.1. GENERALITÀ 10.1.1. Procedimento

10.1.2. Relazione di notifi cazione 10.1.3. Competenza territoriale

10.1.4. Perfezionamento della notifi cazione 10.1.5. Vizi della notifi cazione

10.2. MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE 10.2.1. Notifi cazione a mani proprie

10.2.2. Notifi cazione nella residenza, dimora o domicilio

10.2.3. Irreperibilità o rifi uto di ricevere copia 10.2.4. Notifi cazione presso il domiciliatario 10.2.5. Notifi cazione all’estero

10.2.6. Notifi cazioni a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti 10.2.7. Notifi cazioni alle amministrazioni dello

Stato

10.2.8. Notifi cazione alle persone giuridiche 10.2.9. Notifi cazione a militari in attività di

servizio

10.2.10. Notifi cazione a mezzo del servizio postale

10.2.11. Notifi cazione a mezzo posta elettronica

10.2.12. Notifi cazione per pubblici proclami

GENERALITÀ

La notifi cazione è l’attività attraverso cui si porta a legale conoscenza del destinatario un determinato atto.

Soggetti abilitati alla notifi ca Riferimenti normativi o giurisprudenziali Uffi ciali giudiziari (o aiutanti uffi ciali giudiziari) Artt. 137-151 c.p.c.

Art. 165, D.P.R. 15/12/1959, n. 1229

Cancellieri Art. 58 c.p.c.

Avvocati (a determinate condizioni) L. 21/01/1994, n. 53

Messi comunali, per la notifi cazione degli atti delle pubbliche am- ministrazioni, nei casi in cui sia impossibile eseguire utilmente le medesime ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notifi - cazione previste dalla legge

L. 03/08/1999, n. 265, art. 10

La notifi ca di ordinanza ingiunzione di pagamento, ex art. 14, L. n.

689/1981, può essere anche eff ettuata da un funzionario dell’am- ministrazione che ha accertato la violazione contestata, senza che detto funzionario sia vincolato alle modalità di notifi cazione previ- ste dal codice di rito, avendo, invece, facoltà di scelta tra vari mez- zi previsti dalla legge

Cass. 30/01/2008, n. 2079

La notifi cazione ad opera dell’uffi ciale giudiziario si realizza con la consegna al destinatario di una copia conforme all’originale dell’atto da notifi care.

La disciplina delle notifi cazioni da parte dell’uffi ciale giudiziario è contenuta nel codice di procedura civile e in alcune leggi speciali.

Riferimenti normativi

c.p.c. Artt. 137-151

L. 20/11/1982, n. 890 Notifi cazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo po- sta connesse con la notifi cazione di atti giudiziari

D.P.R. 15/12/1959, n. 1229 Ordinamento degli uffi ciali giudiziari e degli aiutanti uffi ciali giudi- ziari (artt. 34 c.c., art. 106 c.c., art. 107 c.c., comma 2)

L. 15/10/1986, n. 664 Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell’Avvocatura dello Stato (art. 7 c.c., comma 3)

10.

10.1.

(2)

PROCESSO CIVILE: DISPOSIZIONI GENERALI

Procedimento

L’attività di notifi cazione si sostanzia in un procedimento che si articola nelle fasi di impulso e di consegna dell’atto, cui segue la documentazione dell’attività svolta.

Fase di impulso

- L’attività di impulso (e cioè l’istanza di notifi cazione) consiste nella consegna dell’atto da notifi care all’uffi ciale giudiziario competente per la notifi ca. Se non è disposto altrimenti, le notifi cazioni sono eseguite dall’uffi ciale giudiziario su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere (art. 137, comma 1, c.p.c.).

La parte può proporre istanza personalmente o a mezzo di procuratore o difensore munito di procura. La proposizione dell’istanza può essere affi data da questi ultimi anche ad altra persona con semplice delega orale, che può presumersi conferita al soggetto che è materialmente in pos- sesso dell’atto e lo consegna all’uffi ciale giudiziario.

In tal caso, ai fi ni della validità della notifi ca, la relazione di notifi ca può anche non menzionare che l’attività di impulso è stata eseguita da un incaricato del legittimato (così come non è necessario men- zionare la persona che ha materialmente eseguito la predetta attività), se, alla stregua dell’atto da notifi care, risulta ugualmente certa la parte ad istanza della quale essa deve ritenersi eff ettuata (Cass.

22/06/2006, n. 14449).

Dal contesto dell’atto deve sempre comunque evincersi l’identità del soggetto a cui riferire la notifi ca- zione (Cass. 28/08/1998, n. 8557).

La notifi cazione della sentenza eseguita ad istanza degli eredi della parte di cui non sia stato co- municato il decesso avvenuto anteriormente alla pubblicazione della sentenza deve essere accom- pagnata, a pena di nullità, dall’indicazione dell’identità personale e del domicilio nonché dello stes- so numero dei richiedenti la notifi ca (Cass. 24/05/1982, n. 3155).

Numero di copie

- Concretamente l’istante si presenterà davanti all’uffi ciale giudiziario conse- gnando l’originale dell’atto da notifi care unitamente a tante copie dell’atto quanti sono i destinata- ri della notifi cazione.

Questa regola non si applica quando un solo soggetto sta in giudizio in proprio e quale rappresen- tante sostanziale di uno o più soggetti (Cass. 15/01/1982, n. 256), come ad esempio il soggetto che sta in giudizio sia in nome proprio che in qualità di erede o il genitore che è parte sia personalmen- te che in qualità di rappresentante legale di fi gli minori. In questi casi è suffi ciente la consegna di una sola copia dell’atto.

Con riferimento alle notifi che endoprocessuali, se c’è un solo procuratore costituito per più parti è suffi ciente la consegna di una sola copia dell’atto (art. 170, comma 2, c.p.c.).

Fase di consegna dell’atto

- L’uffi ciale giudiziario esegue la notifi cazione mediante conse- gna al destinatario di copia conforme all’originale dell’atto da notifi carsi (art. 137, comma 2, c.p.c.).

Se la notifi cazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, (salvo il caso in cui l’atto da notifi care sia consegnato dall’uffi ciale al P.M., quando non si conosce il luogo di ultima residenza e quello di nascita: art. 143, comma 2, c.p.c.), l’uffi ciale giudiziario consegna o deposita la copia dell’atto da notifi care in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notifi cazione, dandone atto nella relazione in calce all’originale e alla copia dell’atto stesso. Sulla busta non devono essere apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell’atto (art. 137, comma 4, c.p.c.).

Notifica di un documento informatico

- Se l’atto da notifi care o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede un indirizzo PEC, l’uffi ciale giudiziario esegue la notifi cazione mediante consegna di una copia dell’atto su supporto cartaceo, da lui di- chiarata conforme all’originale, e conserva il documento informatico per i 2 anni successivi.

Se richiesto, l’uffi ciale giudiziario invia l’atto notifi cato anche attraverso strumenti telematici all’indiriz- zo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifi ca o dal suo procuratore, ovvero conse- gna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell’atto notifi cato, su supporto informatico non riscrivibile (art. 137, comma 3, c.p.c.).

Tempo delle notificazioni

- Le notifi cazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21 (art. 147 c.p.c.).

Questa regola si applica anche se la notifi cazione avviene per via telematica. Quando è eseguita dopo le ore 21, la notifi cazione si considera perfezionata alle ore 7 del giorno successivo (D.L. n.

179/2012, art. 16-septies).

10.1.1.

(3)

PROCESSO CIVILE: DISPOSIZIONI GENERALI

Relazione di notifi cazione

Le attività dell’uffi ciale giudiziario sono documentate in una apposita relazione, redatta in calce sia all’originale che alla copia consegnata al destinatario e dal medesimo uffi ciale datata e sottoscritta (art. 148 c.p.c.).

Contenuto della relazione di notifi cazione Persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna

Art. 148, comma 2 c.p.c.

In caso di mancata consegna (o di notifi ca a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti, o anche in caso di notifi ca a mani del portiere) le ricerche, anche anagrafi che, fatte dall’uffi ciale giu- diziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario

Art. 148, comma 2 c.p.c.

Persona ad istanza della quale viene eseguita la notifi ca La mancanza di tale indicazione non determina la nullità della notifi ca se dall’atto notifi cato è possibile desu- mere le generalità del soggetto che l’ha richiesta: Cass., SS.UU., 20/08/1990, n. 8478

Data di consegna Non è necessario indicare anche l’o-

ra della notifi cazione (Cass.

07/10/2002, n. 14342)

L’agente notifi catore opera come pubblico uffi ciale nell’esercizio delle sue funzioni. La relata di notifi - ca costituisce pertanto un atto pubblico, facendo pubblica fede (fi no a querela di falso 21.6.) rela- tivamente a quanto attestato come compiuto dall’uffi ciale giudiziario o a quanto avvenuto in sua pre- senza (Cass. 09/02/2001, n. 1856).

Se vi è discordanza fra la data di consegna indicata nella relata di notifi ca apposta sull’atto restitu- ito al notifi cante e quella riportata sulla copia consegnata al destinatario, si verifi ca un confl itto tra due atti pubblici, dotati di piena effi cacia probatoria, risolvibile solo mediante proposizione di que- rela di falso ad opera della parte interessata a provare l’inesattezza di una delle due date; in man- canza, per stabilire se si sia verifi cata una decadenza, deve aversi riguardo all’originale restituito al notifi cante, ovvero alla copia in possesso del destinatario, a seconda che tale decadenza riguardi il primo o il secondo (Cass. 14/06/2017, n. 14781).

Competenza territoriale

Il riparto territoriale della potestà notifi catoria degli uffi ciali giudiziari è stabilito agli artt. 106 e 107, comma 2, D.P.R. 15/12/1059, n. 1229. In linea generale, l’U.N.E.P. (Uffi cio Notifi cazioni, Esecuzioni, Protesti) territorialmente competente per la notifi cazione degli atti processuali è sia quello del luogo in cui deve essere eseguita la notifi cazione, sia quello del luogo in cui si trova l’autorità giudi- ziaria competente a conoscere della causa (D.P.R. 15/12/1059, n. 1229, art. 106 c.c. e art. 107 c.c., comma 2; Cass. 09/04/2001, n. 5262).

Quest’ultimo può operare anche fuori della propria circoscrizione territoriale, ma solo a mezzo del servizio postale (risultando nulla la notifi cazione eff ettuata personalmente fuori dalla circoscrizione:

Cass. 26/08/1985, n. 4549).

Competenza territoriale: casistica Atto

da notifi care

Modalità di notifi cazione

U.N.E.P. competente Riferimento normativo Atto giudiziario A mani proprie U.N.E.P. del comune in cui risiede il desti-

natario dell’atto

Art. 138 c.p.c.

Atto giudiziario A mezzo posta U.N.E.P. del comune in cui risiede il desti- natario dell’atto o U.N.E.P. presso il cir- condario dell’uffi cio giudiziario che ha emesso l’atto da notifi care

Art. 149 c.p.c.

10.1.2.

10.1.3.

(4)

PROCESSO CIVILE: DISPOSIZIONI GENERALI

Competenza territoriale: casistica Atto

da notifi care

Modalità di notifi cazione

U.N.E.P. competente Riferimento normativo (In quest’ultimo caso l’uffi ciale giudiziario

potrà scegliere se notifi care a mezzo po- sta o in mani proprie, salvo che quest’ulti- ma modalità sia stata espressamente ri- chiesta dall’istante)

Atto giudiziario Notifi ca in caso di irreperibilità o rifi u- to di ricevere copia

U.N.E.P. del comune in cui risiede il desti- natario dell’atto

Art. 140 c.p.c.

Atto giudiziario Notifi ca in caso di irreperibilità

U.N.E.P. del comune dell’ultima residen- za del destinatario dell’atto; se questa è sconosciuta la competenza è dell’UN.E.P.

del comune di nascita del destinatario.

Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, la potestà notifi catoria spetta all’ U.N.E.P. del luogo in cui si trova l’uffi cio del P.M.

Art. 143 c.p.c.

Atto giudiziario Notifi ca a mezzo PEC

La competenza spetta indistintamente a ciascun U.N.E.P. d’Italia

Art. 149-bis c.p.c.

Atto di pignora- mento immobiliare

Qualsiasi modalità U.N.E.P. del comune in cui risiede il desti- natario dell’atto o del luogo in cui si trova il giudice competente per l’esecuzione (e quindi del luogo in cui si trova l’immobile)

Art. 26 c.p.c.

Atto di pignora- mento presso terzi

Qualsiasi modalità U.N.E.P. del comune in cui risiede il desti- natario dell’atto

Art. 26-bis c.p.c.

Precetto (atti stra- giudiziali in gene- rale)

A mani o a mezzo posta

Se la notifi ca è a mani la competenza spetta all’U.N.E.P. del comune in cui risie- de il destinatario dell’atto; se la notifi ca è a mezzo posta o via PEC, la competenza spetta indistintamente a ciascun U.N.E.P.

d’Italia

Artt. 137 ss. c.p.c.

CASO 1 - Violazione delle norme sulla competenza territoriale dell’uffi ciale giudiziario La sig.ra A, residente a Grosseto, ottiene decreto ingiuntivo nei confronti della società X. Quest’ul- tima propone opposizione al decreto, facendo notifi care l’atto dall’Uffi ciale giudiziario assegnato all’U.N.E.P. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere anziché da quello dell’U.N.E.P. presso il Tribunale di Grosseto.

La sig.ra A, rimasta contumace, soccombe nel giudizio di opposizione e propone appello contro la decisione facendo valere, tra i motivi di impugnazione, la nullità della notifi cazione della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo di X, in quanto eseguita da un uffi ciale giudiziario diverso da quello territorialmente competente. Rimasta soccombente anche in secondo grado, la sig.ra ricorre davanti alla Corte di cassazione la quale chiarisce tuttavia che la violazione delle norme sulla com- petenza territoriale dell’uffi ciale giudiziario notifi cante (artt. 106 e 107, D.P.R. n. 1229/1959) non confi gura un’ipotesi di nullità della notifi cazione ma costituisce una semplice irregolarità. Detta irre- golarità può rilevare soltanto ai fi ni della responsabilità disciplinare o di altro tipo del singolo uffi cia- le giudiziario che ha eseguito la notifi cazione (Cass., SS.UU., 04/07/2018, n. 17533).

Perfezionamento della notifi cazione

Il momento di perfezionamento della notifi cazione segue il principio della scissione soggettiva:

per il notifi cante la notifi ca si perfeziona al momento della consegna dell’atto all’uffi cio noti- fi cante (quindi all’U.N.E.P. o all’uffi cio postale);

per il destinatario la notifi ca si perfeziona nel momento della ricezione dell’atto.

Questo principio è stato sancito inizialmente da Corte cost. 26/11/2002, n. 477 con riferimento alle notifi che a mezzo posta, e poi esteso da Corte cost. 23/01/2004, n. 28 anche alle notifi cazioni diverse.

10.1.4.

(5)

PROCESSO CIVILE: DISPOSIZIONI GENERALI Il principio della diff erente decorrenza degli eff etti della notifi cazione nelle sfere giuridiche, rispetti-

vamente, del notifi cante e del destinatario vale anche per gli eff etti sostanziali degli atti processua- li nei casi in cui il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale (Cass., SS.UU., 09/12/2015, n. 24822).

Vizi della notifi cazione

L’art. 160 c.p.c. prevede espressamente che la notifi cazione è nulla se:

non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia; o

se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta; ose vi è incertezza assoluta sulla data.

Sono comunque fatte salve le regole generali in materia di nullità previste agli artt. 156 e 157 c.p.c.

Potranno quindi essere rilevate ulteriori ipotesi di nullità (derivanti dalla mancanza di requisiti for- mali indispensabili: art. 156, comma 2, c.p.c.) e questa non potrà però essere pronunciata se l’atto ha raggiunto il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.).

Nullità ed inesistenza

- Occorre poi distinguere tra ipotesi di nullità ed ipotesi di inesistenza della notifi cazione, categoria, quest’ultima, elaborata dalla giurisprudenza e non riconducibile a dispo- sizioni di legge. La distinzione tra nullità e inesistenza della notifi cazione rileva ai fi ni della sanabilità della medesima, ammessa solo con riferimento alla nullità.

Sanatoria della nullità

- La nullità della notifi cazione è sanata se l’atto ha raggiunto comun- que il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.). Così, ad esempio, la nullità della citazione è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto o dalla rinnovazione della notifi cazione eff ettuata sponta- neamente dalla parte stessa o su ordine del giudice ai sensi dell’art. 291 c.p.c. La nullità della notifi ca di un’ordinanza ingiunzione, invece, è sanata dalla proposizione dell’opposizione.

È sanata la nullità della notifi cazione anche per la semplice comparizione personale della parte in udienza, senza formale costituzione in giudizio della medesima (Cass. 22/05/2006, n. 11942).

Sanatoria della nullità

- La nullità della notifi cazione è sanata se l’atto ha raggiunto comun- que il suo scopo (art. 156, comma 3, c.p.c.) ( 13.3.16.).

MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE

Il codice di rito prevede diverse forme in cui può avvenire la notifi cazione (artt. 138 c.p.c. ss.).

Alcune forme assicurano la massima certezza della conoscenza dell’atto da parte del destinatario (come nel caso della consegna a mani proprie), altre invece fondano l’eff etto della conoscenza lega- le su determinate presunzioni.

Notifi cazione a mani proprie

La notifi cazione a mani proprie consiste nella consegna dell’atto al destinatario in persona. Ciò può verifi carsi presso la sua casa di abitazione o in qualunque altro luogo nell’ambito della circoscrizio- ne dell’uffi cio giudiziario al quale è addetto l’uffi ciale notifi cante (art. 138, comma 1, c.p.c.). Si tratta di una forma di notifi cazione che rende logicamente irrilevante l’indagine sulla residenza, domicilio o dimora, del destinatario (Cass. 02/03/2000, n. 2323).

Nei confronti delle persone giuridiche, la consegna in mani proprie può realizzarsi, in virtù del prin- cipio di immedesimazione organica, mediante la consegna dell’atto a mani del rappresentante le- gale, o della persona addetta alla ricezione degli atti (Cass., sez. lav., 20/09/2007, n. 19468).

L’identità personale tra il consegnatario e il destinatario dell’atto si desume dalle dichiarazioni rese al pubblico uffi ciale al momento della consegna: dichiarazioni che, se mendaci, sono sanzionate penalmente ai sensi dell’art. 495 c.p. (Cass. 02/03/2000, n. 2323).

Con riferimento agli atti da eseguirsi nel corso del procedimento, la notifi cazione in mani proprie si realizza anche nei confronti del procuratore costituito anche se è eff ettuata in un luogo diverso da quello in cui la parte abbia eletto domicilio presso il medesimo (Cass. 17/07/1999, n. 7613).

Rifiuto di ricevere l’atto

- La notifi cazione si considera fatta in mani proprie anche se il de- stinatario rifi uta di ricevere l’atto, purché l’uffi ciale ne dia documentazione nella relata di notifi ca (art. 138, comma 2, c.p.c.).

10.1.5.

10.2.

10.2.1.

(6)

PROCESSO CIVILE: DISPOSIZIONI GENERALI

Questa regola vale anche nel caso in cui il rifi uto provenga dal domiciliatario del destinatario (stan- te il disposto dell’art. 141, comma 3, c.p.c.); non invece in caso di rifi uto proveniente da persona abilitata alla ricezione dell’atto ai sensi dell’art. 139, comma 2, c.p.c. (Cass., SS.UU., 26/06/2002, n. 9325).

Notifi cazione nella residenza, dimora o domicilio

La notifi cazione si considera realizzata anche se la copia dell’atto viene consegnata in determinati luoghi e a determinate persone, diverse dal destinatario.

Questi vengono delineati dall’art. 139 c.p.c. che, nell’ipotesi in cui la notifi cazione non avvenga in mani proprie, stabilisce che la medesima debba essere eff ettuata nel comune di residenza del de- stinatario (comma 1), ovvero, se essa è ignota, nel comune di dimora e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio (comma 6). L’ordine dei luoghi stabilito nei commi 1 e 6 dell’art. 139 c.p.c.

deve ritenersi tassativo (Cass. 05/08/2002, n. 11734).

Ai fi ni della determinazione del luogo di residenza o dimora del destinatario rileva esclusivamente il luogo ove questi dimora di fatto in modo abituale. Le risultanze anagrafi che hanno mero valore presuntivo e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, affi data all’apprezzamento del giudice di merito (Cass. 18/05/2016, n. 10170). Co- stituisce ad esempio idonea fonte di convincimento atta a confermare o a superare le risultanze anagrafi che l’indicazione della residenza fatta dalla parte nel contratto all’origine della controversia dedotta in giudizio (Cass. 12/11/2003, n. 17040).

Notifica nel comune di residenza del destinatario

- In caso di notifi cazione nel comu- ne di residenza del destinatario, questo va ricercato nella casa di abitazione o dove ha l’uffi cio o esercita l’industria o il commercio (art. 139, comma 1, c.p.c.).

L’indicazione di questi luoghi non è prevista secondo un ordine tassativo, potendo l’uffi ciale scegliere se eseguire la notifi ca presso la casa di abitazione o presso la sede dell’impresa o presso l’uffi cio (Cass. 13/08/2004, n. 15755).

La notifi cazione di un atto giudiziario, ai sensi dell’art. 139 c.p.c., presso il luogo ove l’interessato lavori alle dipendenze di altri deve avvenire a mani proprie, a pena di nullità (Cons. Stato 16/07/2014, n. 3735). Si può derogare a questa regola solo in presenza di un uffi cio “creato, organizzato e di- retto per la trattazione degli aff ari propri” dal medesimo interessato (tale non potendosi considera- re, ad esempio, un uffi cio pubblico).

Consegnatario diverso dal destinatario: familiare o addetto alla casa o all’ufficio (o azienda)

- Se il destinatario non viene trovato in uno dei luoghi indicati, l’uffi ciale giudiziario consegna copia dell’atto a una persona di famiglia o addetta alla casa (qualifi cata anche come “coadiuvante”: Cass. 28/10/2003, n. 1614), all’uffi cio o all’azienda, purché non minore di 14 anni o non palesemente incapace (art. 139, comma 2, c.p.c.).

Persona di famiglia Ai fi ni della disposizione in esame, si intende chi, pur non avendo uno stabile rapporto di convivenza con il notifi cando, sia a lui lega- to da vincolo di parentela che giustifi chi la presunzione di sollecita consegna. Si tratta comunque di una presunzione superabile da parte dimostrando la non ricezione la presenza occasionale e tem- poranea del familiare consegnatario (Cass. 11/01/2000, n. 187).

Non è necessario che la relata specifi chi che il familiare consegna- tario dell’atto sia convivente del destinatario, presumendosi la con- vivenza del familiare fi no a prova contraria (Cass., sez. lav., 22/01/1998, n. 599).

Persona convivente ma non lega- ta da rapporto di parentela o non addetta alla casa

La notifi cazione è nulla (Cass. 22/07/2004, n. 13625).

Addetto all’uffi cio o all’azienda L’art. 139 c.p.c. non richiede un vincolo di dipendenza o di subor- dinazione tra l’addetto ed il destinatario. Il collega di studio può quindi considerarsi addetto all’uffi cio nel caso di notifi ca di un atto al procuratore costituito (Cass. 28/01/2003, n. 1219).

10.2.2.

(7)

PROCESSO CIVILE: DISPOSIZIONI GENERALI

Consegnatario diverso dal destinatario: portiere e vicino di casa

- Se non vi sono familiari o altre persone qualifi cate come addetti alla ricezione dall’art. 139, comma 2, c.p.c., la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l’abitazione, l’uffi cio o l’azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla (art. 139, comma 3, c.p.c.).

Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta, e l’uffi ciale giudiziario dà notizia al destinatario dell’avvenuta notifi cazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata (art. 139, comma 4, c.p.c.).

Consegnatario diverso dal destinatario: capitano di nave mercantile

- Se il

destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l’atto può essere consegnato al capi- tano o a chi ne fa le veci (art. 139, comma 5, c.p.c.).

Incapacità del consegnatario

- Con riferimento al limite della palese incapacità dell’acci- piens, non è necessario che l’uffi ciale giudiziario compia indagini particolarmente approfondite sulla capacità del consegnatario, essendo suffi ciente un esame superfi ciale (Cass. 12/03/2014, n.

5669).

L’inabilitazione del consegnatario non osta alla ricezione di un atto giudiziario, trattandosi del com- pimento di un mero fatto giuridico, privo di alcun profi lo volitivo (Cass. 25/09/2008, n. 24082).

Regole generali

- La successione preferenziale delle persone abilitate alla ricezione degli atti ai sensi dell’art. 139 c.p.c. è tassativa (sarebbe nulla, pertanto, la notifi cazione nelle mani del portie- re quando non venga attestata nella relazione il mancato rinvenimento delle altre persone indicate dalla norma citata: Cass. 11/05/1998, n. 4739).

Nella relazione di notifi cazione devono essere indicate le generalità e le qualità della persona cui la copia è consegnata (art. 148 c.p.c.), al fi ne di verifi care la sussistenza del rapporto familiare o professionale tra destinatario dell’atto e consegnatario (Cass. 04/05/1993, n. 5178).

La qualità di persona di famiglia, di addetta alla casa, all’uffi cio all’azienda, di vicina di casa, di chi ha ricevuto l’atto si presume iuris tantum dalle dichiarazioni recepite dall’uffi ciale giudiziario nella relata di notifi ca. Se il destinatario dell’atto contesta la validità della notifi ca ha l’onere di provare l’inesistenza di un rapporto con il consegnatario comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario (Cass., ord., 23/11/2018, n. 30393).

Irreperibilità o rifi uto di ricevere copia

In caso di irreperibilità del destinatario o di incapacità o rifi uto di ricevere copia dell’atto notifi cando delle persone indicate all’art. 139 c.p.c., l’uffi ciale giudiziario deposita la copia nella casa del comu- ne dove la notifi cazione deve eseguirsi.

L’uffi ciale provvederà quindi ad affi ggere avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell’abitazione o dell’uffi cio o dell’azienda del destinatario, e gliene darà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento (art. 140 c.p.c.).

Se l’abitazione di un destinatario si trova in un condominio, l’avviso di deposito non deve essere affi sso al portone dell’edifi cio in condominio, ma alla porta dell’abitazione specifi ca (Cass.

13/05/1998, n. 4812).

Avviso di deposito

- L’avviso di deposito deve contenere (art. 48 disp. att. c.p.c.):

– il nome della persona che ha chiesto la notifi cazione e del destinatario;

– l’indicazione della natura dell’atto notifi cato;

– l’indicazione del giudice che ha pronunciato il provvedimento notifi cato o davanti al quale si deve comparire con la data o il termine di comparizione;

– la data e la fi rma dell’uffi ciale giudiziario.

Perfezionamento

- Per il notifi cante, la notifi ca si perfeziona al momento della consegna dell’at- to all’uffi ciale giudiziario.

Corte cost. 14/01/2010, n. 3 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 140 c.p.c. nella parte in cui, secondo il diritto vivente, fa decorrere gli eff etti della notifi ca, per il destinatario della stessa, dal momento della spedizione della raccomandata con la quale dà notizia degli estremi dell’atto (si veda, ad esempio Cass. 23/09/2004, n. 19132), anziché prevedere che la notifi cazione si ha per eseguita decorsi 10 giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata ovvero dalla data del ritiro della copia dell’atto, se anteriore.

10.2.3.

(8)

PROCESSO CIVILE: DISPOSIZIONI GENERALI

Per eff etto di tale pronuncia, la notifi cazione eff ettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., si perfeziona, per il destinatario, con il ricevimento della raccomandata informativa, se anteriore al maturare della compiuta giacenza, ovvero, in caso contrario, con il decorso del termine di dieci giorni dalla spedizione.

Relazione di notifica

- Nella relata di notifi ca l’uffi ciale deve dare atto, a pena di nullità della notifi ca, di tutti gli adempimenti essenziali prescritti dall’art. 140 c.p.c. (deposito dell’atto nella casa comunale, affi ssione dell’avviso di deposito alla porta dell’abitazione, spedizione al destinatario dell’atto della raccomandata con avviso di ricevimento) (Cass. 09/04/1996, n. 3249). Deve risultare anche l’impossibilità di consegna dell’atto nei luoghi, alle persone e alle condizioni prescritte (Cass.

17/11/2000, n. 14890).

La notifi ca è nulla se l’avviso di ricevimento della raccomandata informativa menziona esclusiva- mente il deposito del plico presso l’uffi cio postale, senza essere compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio (Cass., ord., 30/01/2019, n. 2683).

Vizi e sanatoria

- Le formalità della notifi cazione eseguita ai sensi dell’art. 140 c.p.c. sono tutte previste a pena di nullità. Il vizio derivante dalla inosservanza delle medesime è tuttavia sanato se il destinatario si costituisce in giudizio ed accetta il contraddittorio (Cass. 11/06/1998, n. 5800).

La nullità per omessa attestazione dell’esecuzione degli adempimenti prodromici non può essere sanata da una successiva attestazione dell’uffi ciale procedente che confermi di averli eseguiti (Cass.

17/11/2000, n. 14890).

Notifi cazione presso il domiciliatario

La notifi cazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un uffi cio può essere fatta, in alternativa:

al domicilio reale,

nel luogo indicato nell’elezione alla persona,

al capo dell’uffi cio in qualità di domiciliatario (art. 141, comma 1, c.p.c.).

La notifi cazione al domiciliatario è obbligatoria quando l’elezione è stata inserita in un contratto e se così è stato espressamente dichiarato (art. 141, comma 2, c.p.c.).

La consegna dell’atto a mani (ex art. 138 c.p.c.) del domiciliatario equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario (art. 141, comma 3, c.p.c.).

Anche per il domiciliatario vale la regola per cui, in caso di sua mancata reperibilità nella casa di abitazione o dove ha l’uffi cio o esercita l’industria o il commercio, la notifi cazione può essere eff et- tuata a un familiare del medesimo o a un addetto alla casa, all’uffi cio o all’azienda, purché capace di ricevere l’atto (art. 139, comma 2, c.p.c.; Cass. 07/05/1984, n. 2772).

Elezione di domicilio

- L’elezione di domicilio deve farsi espressamente per iscritto (art. 47 c.c.). Per l’elezione di domicilio speciale, Cass. 15/02/2006, n. 3286 precisa la necessità che la me- desima risulti in modo espresso, esplicito e inequivoco, esprimendo univocamente la chiara volontà della parte di riferirsi al luogo prescelto come destinazione non fungibile di tutti gli atti del processo che la riguardino.

Non può pertanto compiersi “per facta concludentia” (Cass. 23/10/2008, n. 25647).

Cessazione degli effetti dell’elezione

- La notifi cazione non può essere fatta nel domicilio eletto (art. 141, comma 4, c.p.c.) solo se il domiciliatario:

sia deceduto;

si sia trasferito fuori della sede indicata nell’atto di elezione;

sia cessato dall’uffi cio (come ad esempio in caso di revoca).

Rifiuto di ricevere l’atto

- Il rifi uto di ricevere l’atto da parte del domiciliatario produce gli stes- si eff etti dell’avvenuta consegna (Cass. 29/03/2007, n. 7736).

Notifi cazione all’estero

Il codice di procedura civile prevede forme di notifi ca particolari nel caso in cui il destinatario sia privo di residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi abbia eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell’art. 77 c.p.c. (art. 142 c.p.c.).

10.2.4.

10.2.5.

(9)

PROCESSO CIVILE: DISPOSIZIONI GENERALI Presupposto per la forma di notifi ca prevista dall’art. 142 c.p.c. è che sia noto l’indirizzo straniero

del destinatario. In difetto del menzionato presupposto, la notifi cazione deve essere eseguita con le modalità di cui all’art. 143 c.p.c. (Cass. 28/03/1991, n. 3358).

Carattere residuale della disciplina interna

- La disciplina codicistica ha carattere resi- duale, dovendo cedere il passo alla disciplina prevista in eventuali convenzioni internazionali applica- bili o in altri strumenti normativi sovranazionali. Ciò è espressamente precisato anche dall’art. 142, comma 2, c.p.c.

Le notifi che di atti giudiziari ed extragiudiziali tra gli Stati membri dell’UE sono regolate dal Reg. CE n. 1393/2007 del 13/11/2007 ( 87.2.). La convenzione multilaterale più importante in materia di no- tifi cazioni è la Convenzione dell’Aja del 15/11/1965 ( 87.3.).

Procedimento

- La disciplina interna prevede la consegna al destinatario di una copia dell’atto spedita per mezzo della posta con raccomandata e la consegna di un’altra copia al pubblico mini- stero che ne cura la trasmissione al Ministero degli aff ari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta (art. 142, comma 1, c.p.c.).

Nota da consegnare al P.M.

- L’uffi ciale, che esegue la notifi cazione deve consegnare al P.M., insieme con la copia dell’atto, una nota contenente (art. 49 disp. att. c.p.c.):

– l’indicazione del nome e della qualità della persona che ha chiesto la notifi cazione;

– il nome, la residenza o la dimora del destinatario;

– la natura dell’atto notifi cato;

– il giudice che ha pronunciato il provvedimento notifi cato o davanti al quale si deve comparire;

– la data e la fi rma dell’uffi ciale giudiziario.

La nota è trasmessa dal P.M. insieme con l’atto al Ministero degli aff ari esteri o al comando militare posto nella circoscrizione del tribunale, i quali provvedono d’urgenza alla consegna (art. 49, comma 2, disp. att. c.p.c.).

Perfezionamento della notifica

- La notifi cazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (art. 143, comma 3, c.p.c.).

Notifi cazioni a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti

L’art. 143 c.p.c. regola il caso in cui sia impossibile individuare il luogo cui riferire la presenza del destinatario.

Luogo dell’ultima residenza o luogo di nascita

- Se non si conosce la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è un procuratore eletto ai sensi dell’art. 77 c.p.c., l’uffi - ciale giudiziario esegue la notifi cazione mediante deposito di copia dell’atto nella casa comunale dell’ultima residenza del medesimo. Se il luogo dell’ultima residenza è ignoto, l’uffi ciale giudiziario deposita copia dell’atto nella casa comunale del luogo di nascita del destinatario (art. 143, comma 1, c.p.c.).

Mancata conoscenza del luogo dell’ultima residenza o del luogo di nascita

- Se non sono noti né il luogo dell’ultima residenza né quello di nascita, l’uffi ciale giudiziario consegna una copia dell’atto al P.M. (art. 143, comma 2, c.p.c.). Insieme alla copia dell’atto dovrà essere con- segnata anche la nota di cui all’art. 49 disp. att. c.p.c.

Ignoranza incolpevole

- Per procedersi alla notifi ca ai sensi dell’art. 143, l’ignoranza del luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario deve risultare a seguito di indagini condotte secon- do la comune diligenza (Cass. 05/07/2007, n. 15228).

L’ordinaria diligenza deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell’art 1147 c.c. Essa non comporta la necessità di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all’acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifi ca a norma dell’art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata. Sono pertanto adeguate le ricerche svolte in quelle direzioni (uffi ci anagrafi ci, ultima residenza conosciuta) in cui è ragionevole ritenere, secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni della cura che ciascuno ha dei propri aff ari ed interessi, che siano reperibili informazioni lasciate dall’inte- ressato per consentire ai terzi di conoscere il proprio attuale domicilio (residenza o dimora) (Cass., ord., 31/07/2017, n. 19012).

Rientra, ad esempio, nella normale diligenza l’esperimento di rituali ricerche anagrafi che, il compi- mento di indagini presso il portiere dello stabile di originaria residenza, il tentativo di notifi ca presso la madre del notifi cando. Esula da tale concetto, invece, la ricerca telefonica in presenza di plurime

10.2.6.

(10)

PROCESSO CIVILE: DISPOSIZIONI GENERALI

omonimie (Cass. 18/07/1997, n. 6618). Il ricorso alle formalità di notifi cazione in esame non può co- munque essere esclusivamente fondato sulle mere risultanze di una certifi cazione anagrafi ca (Cass., sez. lav., ord., 28/11/2016, n. 24107).

Assenza momentanea o non temporanea

- Può eff ettuarsi la notifi ca ai sensi dell’art.

140 c.p.c. (irreperibilità del destinatario) in caso di assenza solo momentanea del destinatario. Se la sua assenza è invece non temporanea, questa ipotesi ricade nella disciplina dell’art. 143 c.p.c., la cui applicabilità postula la irreperibilità oggettiva, ovvero l’impossibilità di individuare il luogo di re- sidenza, domicilio o dimora del notifi cando, nonostante l’esperimento di indagini suggerite nei singoli casi dall’ordinaria diligenza (Cass. 03/09/2014, n. 18595).

Perfezionamento

- Anche in questo caso la notifi cazione si perfeziona nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte (art. 143, comma 3, c.p.c.).

Notifi cazioni alle amministrazioni dello Stato

Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notifi cazione presso gli uffi ci dell’avvocatura dello Stato (art. 144, comma 1, c.p.c.).

Occorre pertanto coordinare la disposizione in esame con il Testo Unico sull’Avvocatura dello Sta- to (R.D. 30/10/1933, n. 1611, art. 11); con la L. n. 260/1958 e con la L. 03/04/1979, n. 103, conte- nente Modifi che dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato (art. 10).

Gli atti introduttivi di giudizi davanti al giudice ordinario ed amministrativo, o davanti ad arbitri, in cui è convenuta un’amministrazione dello Stato devono essere notifi cate presso l’uffi cio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del Ministro competente (art. 11, comma 1, R.D. 30/10/1933, n. 1611).

La notifi ca dell’atto di citazione in giudizio dell’Amministrazione statale eff ettuata all’Uffi cio periferi- co della stessa e non anche all’Avvocatura dello Stato comporta la nullità della citazione ed even- tualmente della sentenza pronunciata ad esito del procedimento (App. Campobasso 06/06/2014).

Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notifi cati presso l’uffi cio dell’Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l’Autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza (art. 11, comma 2, R.D. 30/10/1933, n. 1611).

Le notifi cazioni ad Avvocatura dello Stato non competente integra un’ipotesi di nullità (sanabile:

art. 11, comma 3, R.D. 30/10/1933; Corte cost. 26/06/1967, n. 161197).

L’errore di identifi cazione della persona alla quale l’atto introduttivo del giudizio ed ogni altro atto va notifi cato deve essere eccepito dall’Avvocatura dello Stato, a pena di decadenza, alla prima udienza, con la contemporanea indicazione della persona alla quale l’atto andava notifi cato e, in caso di tem- pestiva proposizione dell’eccezione, il giudice fi ssa un termine entro il quale l’atto va rinnovato (art. 4, L. 260/1958; Cass. 06/08/1999, n. 8471).

Fuori dei casi in cui leggi speciali prescrivano la notifi cazione alle amministrazioni statali presso gli uffi ci dell’Avvocatura dello Stato, le notifi cazioni si fanno direttamente presso l’amministrazione desti- nataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell’uffi cio al titolare o alle persone indicate nell’art.

145 c.p.c. (art. 144, comma 2, c.p.c.).

Notifi cazione alle persone giuridiche

Notificazione presso la sede

- La notifi cazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notifi cazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede (art. 145, comma 1, c.p.c.).

Per sede deve intendersi sia quella legale (indicata cioè nello statuto) che quella eff ettiva ai sensi dell’art. 46 c.c. (Cass. 27/11/2003, n. 18130).

Si presume che la persona indicata nella relazione di notifi ca come presente all’interno dei locali della sede legale o eff ettiva sia addetta alla ricezione degli atti diretti alla persona giuridica destina- taria, senza che il notifi catore debba accertarsi della sua eff ettiva condizione. In tal caso è la so- cietà che, per vincere la presunzione in parola, deve provare la mancanza dei presupposti per la valida eff ettuazione del procedimento notifi catorio (App. Napoli, sez. VI, 14/06/2018).

10.2.7.

10.2.8.

(11)

PROCESSO CIVILE: DISPOSIZIONI GENERALI La notifi cazione alle persone giuridiche può essere eff ettuata anche alla persona che lo rappresen-

ta (qualora ne siano indicati nell’atto la qualità, la residenza, il domicilio o la dimora abituale) secondo le forme previste dagli artt. 138 (notifi ca in mani proprie 10.2.1.), 139 (notifi ca nella residenza, dimo- ra o domicilio 10.2.2.) e 141 c.p.c. (notifi ca presso domiciliatario 10.2.4.).

Qualora la residenza e il domicilio della persona che rappresenta l’ente si trovino nello stesso comu- ne, non opera il criterio preferenziale secondo l’ordine tassativo dei luoghi previsto dall’art. 139, com- mi 1 e 6, c.p.c. (Cass., ord., 27/03/2018, n. 7555).

Enti privi di personalità giuridica

- La notifi cazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli artt. 36 ss. c.c. si fa, a norma dell’art. 145, comma 1, c.p.c., nel luogo ove queste svolgono la propria attività in modo continua- tivo (art. 19, comma 2, c.p.c.), ovvero alla persona fi sica che rappresenta l’ente qualora nell’atto da notifi care ne sia indicata la qualità e risultino specifi cati residenza, domicilio e dimora abituale (art.

145, comma 2, c.p.c.).

Gradualità delle forme di notifica e modalità residuali

- Se la notifi cazione non può essere eseguita mediante consegna di copia dell’atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notifi cazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa (art. 145, comma 1, c.p.c.) e nell’atto è indicata la persona fi sica che rappresenta l’ente, si osservano le disposizioni degli artt. 138, 139 e 141 c.p.c.

Se neppure l’adozione di tali modalità consente di pervenire alla notifi cazione, si procede con la no- tifi ca nei confronti del legale rappresentante, se indicato nell’atto e purché abbia un indirizzo di- verso da quello della sede dell’ente; oppure, nel caso in cui la persona fi sica non sia indicata nell’atto da notifi care, direttamente nei confronti della società (art. 140 c.p.c.).

Nel caso in cui anche quest’ultima modalità di notifi cazione non sia possibile e nell’atto sia indicata la persona fi sica che rappresenta l’ente (la quale tuttavia risulti di residenza, dimora e domicilio scono- sciuti), la notifi cazione è eseguibile, nei confronti di detto legale rappresentante, ricorrendo, in via residuale, alle formalità dettate dall’art. 143 c.p.c. (art. 145, comma 3, c.p.c.; Cass. 21/04/2009, n.

9447).

Notifica a mezzo servizio postale

- La notifi ca alle persone giuridiche presso la loro sede può essere eff ettuata anche a mezzo del servizio postale ( 10.2.10.), purché mediante consegna a persone abilitate a ricevere il piego. In assenza di tali persone deve al contrario escludersi la possi- bilità del deposito dell’atto e dei conseguenti avvisi presso l’uffi cio postale (Cass., ord., 13/09/2011, n.

18762).

Notifi cazione a militari in attività di servizio

Se il destinatario è un militare in attività di servizio e la notifi cazione non è eseguita in mani proprie, deve procedersi alla consegna di una copia dell’atto al P.M., che ne cura l’invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene (art. 146 c.p.c).

Si devono osservare anche in tal caso le modalità stabilite nell’art. 49 disp. att. c.p.c.

Il difetto degli adempimenti previsti dalla norma in esame comporta la nullità della notifi cazione (Cass.

11/01/2007, n. 372).

Notifi cazione a mezzo del servizio postale

Se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notifi cazione può eseguirsi anche a mezzo del ser- vizio postale, ai sensi della L. 20/11/1982, n. 890 (art. 149, comma 1, c.p.c.). È consentito così all’uf- fi ciale giudiziario di eseguire le notifi cazioni anche al di fuori dell’ambito territoriale di propria compe- tenza.

L’uffi ciale giudiziario scrive la relazione di notifi cazione sull’originale e sulla copia dell’atto, facendo- vi menzione dell’uffi cio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego racco- mandato con avviso di ricevimento. Quest’ultimo è allegato all’originale (art. 149, comma 2, c.p.c.).

È suffi ciente individuare la residenza attraverso l’indicazione della via e del numero civico. L’even- tuale indicazione erronea dell’interno o del piano è irrilevante, qualora, secondo la valutazione del giudice di merito, l’agente postale abbia tuttavia individuato nell’edifi cio l’esatto appartamento (Cass. 14/02/2005, n. 2884).

Consegna dell’atto

- La consegna dell’atto viene eseguita dall’uffi ciale postale in mani proprie al destinatario, anche se dichiarato fallito, o ad altra persona abilitata.

10.2.9.

10.2.10.

(12)

PROCESSO CIVILE: DISPOSIZIONI GENERALI

L’art. 7, L. 20/11/1982, n. 890 identifi ca come consegnatari i familiari conviventi (anche temporane- amente) con il destinatario, persone addette alla casa ovvero al servizio del destinatario, non manife- stamente aff etta da malattia mentale o di età inferiore a 14 anni. In mancanza di tali persone, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.

Se la sottoscrizione del ricevente è illeggibile ma dall’avviso di ricevimento non risulta che il piego sia stato consegnato a persona diversa dal destinatario, si presume che la sottoscrizione provenga dal destinatario (Cass., SS.UU., 27/04/2010, n. 9962).

Avviso di ricevimento

- L’avviso di ricevimento del piego raccomandato (che costituisce prova dell’avvenuta notifi cazione), completato in ogni sua parte e munito del bollo dell’uffi cio postale recan- te la data dello stesso giorno di consegna, è spedito in raccomandazione all’indirizzo già predisposto dall’uffi ciale giudiziario (art. 4, commi 1 e 3, L. 20/11/1982, n. 890).

L’avviso di ricevimento è il solo documento idoneo a provare sia la consegna, sia la data di questa, sia l’identità della persona a mani della quale la consegna è stata eseguita. La mancanza di sotto- scrizione dell’agente postale sull’avviso di ricevimento nel piego raccomandato determina l’inesi- stenza della notifi cazione (Cass. 21/05/1992, n. 6146).

Rifiuto o assenza

- Se le persone abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario rifi utano di riceverlo, ovvero se l’operatore postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso il punto di deposito più vicino al destinatario (art. 8, comma 1, L.

20/11/1982, n. 890).

L’operatore postale avvisa destinatario del tentativo di notifi ca del piego e del suo deposito mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di as- senza del destinatario, deve essere affi sso alla porta d’ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell’abitazione, dell’uffi cio o dell’azienda.

L’avviso di giacenza deve contenere:

– l’indicazione del soggetto che ha richiesto la notifi ca e del suo eventuale difensore,

– dell’uffi ciale giudiziario al quale la notifi ca è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente,

– della data di deposito e dell’indirizzo del punto di deposito,

– l’espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ri- tiro dello stesso entro il termine massimo di 6 mesi, con l’avvertimento che la notifi cazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al periodo precedente e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di 6 mesi, l’atto sarà restituito al mittente (art. 8, comma 4, L. 20/11/1982, n. 890).

Perfezionamento

- Per il notifi cante e il destinatario vige il principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento della notifi cazione.

La notifi cazione a mezzo del servizio postale si perfeziona pertanto, per il destinatario, con la conse- gna al medesimo del plico (Cass., ord., 07/09/2018, n. 21852) o, in caso di atto non recapitato, decor- si 10 giorni dalla data in cui l’atto è disponibile per il ritiro (per gli atti non giudiziari il termine è di 30 giorni); per il notifi cante, ai fi ni della ritualità della notifi ca, rileva invece la data di spedizione (Cass., ord., 31/12/2018, n. 33677).

Per dimostrare il perfezionamento della notifi ca occorre produrre l’avviso di ricevimento nonché, in caso di temporanea assenza del destinatario e di mancanza, inidoneità o rifi uto delle persone altri- menti abilitate a ricevere il piego in luogo del destinatario, la comunicazione di avvenuto deposito (CAD) del plico presso l’uffi cio postale. Tuttavia, il ritiro del plico presso l’uffi cio postale determina la sanatoria degli eventuali vizi o dell’incompletezza del procedimento di notifi cazione, che si ha per perfezionato a tale data (Cass. 17/10/2019, n. 26287).

Notifi cazione a mezzo posta elettronica

Se non è fatto espresso divieto dalla legge, gli uffi ciali giudiziari possono provvedere alla notifi cazione a mezzo PEC, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo. Questa possibi- lità è prevista all’art. 149-bis c.p.c., introdotto dal D.L. 29/12/2009, n. 193, convertito con L. n. 24/2010.

Istanza

- La richiesta di notifi cazione telematica è rivolta all’U.N.E.P. presentando documento car- taceo o a mezzo PEC (art. 17, comma 2, D.M. 21/02/2011, n. 44).

10.2.11.

(13)

PROCESSO CIVILE: DISPOSIZIONI GENERALI

Trasmissione dell’atto

- L’uffi ciale giudiziario trasmette a mezzo PEC copia informatica dell’atto sottoscritta con fi rma digitale all’indirizzo di posta certifi cata del destinatario.

Indirizzo del destinatario

- L’indirizzo PEC del destinatario risulta da pubblici elenchi o è co- munque accessibile alle pubbliche amministrazioni (art. 149-bis, comma 2, c.p.c.).

Per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (Reginde), l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia infor- matica dell’atto è unicamente quello risultante da tale registro. È nulla la notifi ca eseguita presso un diverso indirizzo PEC del destinatario (Cass., ord., 11/05/2018, n. 11574).

Perfezionamento della notifica

- La notifi ca si intende perfezionata nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella PEC del destinatario (art. 149-bis, comma 3, c.p.c.).

La giurisprudenza ha di recente precisato, in tema di comunicazioni, che il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento giurisdizionale, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest'ultimo, in ragione dell’inadeguata gestione dello spazio per l’archiviazione e la ricezione di nuovi messag- gi. Ne consegue che si considera legittima l’eff ettuazione della comunicazione mediante deposito dell’atto in cancelleria (Cass. 21/03/2018, n. 7029; Cass. 20/05/2019, n. 13532). Tale principio è dettato come visto in tema di comunicazioni, ma l’ordinamento contiene una norma sostanzialmen- te di contenuto omologo anche in tema di notifi cazione, all’art. 149-bis c.p.c., comma 3, in tema di notifi cazioni a mezzo posta elettronica eseguite dall’uffi ciale giudiziario. Ne consegue che è onere del difensore provvedere al controllo periodico della propria casella di PEC (Cass., ord., 11/02/2020, n. 3164).

Relazione di notificazione

- L’uffi ciale giudiziario redige la relazione di notifi cazione su docu- mento informatico separato, sottoscritto con fi rma digitale e congiunto all’atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.

La relazione contiene le informazioni di cui all’art. 148, comma 2, c.p.c., ma al posto del luogo di consegna si indica l’indirizzo PEC presso il quale l’atto è stato inviato (art. 149-bis, comma 4, c.p.c.).

Allegati

- Al documento informatico originale o alla copia informatica del documento cartaceo sono allegate, con le modalità previste dall’art. 149-bis, comma 4, c.p.c., le ricevute di invio e di consegna previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la trasmissione e la ricezione dei docu- menti informatici trasmessi in via telematica.

Restituzione dell’atto notificato

- Eseguita la notifi cazione, l’uffi ciale giudiziario restituisce all’istante o al richiedente, anche per via telematica, l’atto notifi cato, unitamente alla relazione di noti- fi cazione e agli allegati (art. 149-bis, comma 6, c.p.c.).

Notifi cazione per pubblici proclami

La notifi cazione per pubblici proclami è esperibile in casi tassativi nei quali la notifi cazione nei modi ordinari sia sommamente diffi cile. Si tratta di una modalità di notifi cazione del tutto eccezionale, es- sendo quella che off re meno garanzie di eff ettiva tutela giurisdizionale, di rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa (Cons. Stato 16/08/2018, n. 4948).

La notifi cazione per pubblici proclami non è ammessa nei procedimenti davanti al Giudice di Pace (art. 150, comma 5, c.p.c.).

Presupposti

- La notifi cazione per pubblici proclami può essere autorizzata dal capo dell’uffi cio giudiziario davanti al quale si procede solo in caso in cui sia rilevante il numero dei destinatari o se è diffi cile identifi carli tutti (art. 150, comma 1, c.p.c.).

Se la notifi cazione per pubblici proclami si rende necessaria a causa delle diffi coltà dovute all’ele- vato numero di destinatari, il notifi cante ha l’onere di procedere alla specifi ca individuazione di ciascuno di essi, a pena di inesistenza della notifi ca e della vocatio in ius e, quindi, la mancata integrazione del contraddittorio, ai sensi dell’art. 331 c.p.c. (Cass., sez. lav., 06/04/2018, n. 8558).

È nulla la notifi cazione dell’atto di citazione per pubblici proclami eff ettuata in assenza dei presuppo- sti previsti dall’art. 150 c.p.c. (App. Bologna, sez. I, 12/03/2003).

10.2.12.

(14)

PROCESSO CIVILE: DISPOSIZIONI GENERALI

Il giudice di merito può sindacare l’eff ettiva sussistenza dei presupposti di fatto in forza dei quali è autorizzata la notifi cazione per pubblici proclami. Il convenuto contumace in primo grado può de- nunziarne pertanto la mancanza in sede di gravame (Cass. 10/05/2018, n. 11299).

Ricorso e parere del P.M.

- L’autorizzazione alla notifi ca per pubblici proclami è data su istan- za di parte e sentito il P.M. (art. 151, comma 1, c.p.c.).

L’istanza è fatta con ricorso steso in calce all’atto. Il P.M. stende il suo parere di seguito al ricorso (art.

50 disp. att. c.p.c.).

Autorizzazione

- L’autorizzazione è data con decreto steso in calce all’atto da notifi carsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notifi cazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l’atto a conoscenza degli altri interessa- ti (art. 151, comma 2, c.p.c.).

Il decreto che decide sull’autorizzazione a procedere per pubblici proclami non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost., trattandosi di provvedimento meramente strumentale ed ordinatorio, privo di carattere decisorio. La parte che lamenti l’irritualità del contrad- dittorio per la mancata adozione della modalità di notifi ca in esame dovrà quindi impugnare la de- cisione che conclude il giudizio (Cass. 16/05/1990, n. 4274).

Esecuzione della notificazione

- Copia dell’atto è depositata nella casa comunale del luogo in cui ha sede l’uffi cio giudiziario davanti al quale si promuove o si svolge il processo, e un estratto di esso è inserito nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica e nel Foglio annunzi legali delle province dove risiedono i destinatari o si presume che risieda la maggior parte di essi (art. 151, comma 3, c.p.c.).

Perfezionamento

- Stante il principio della scissione soggettiva degli eff etti della notifi cazione, per l’istante questa si perfezione al momento della consegna dell’atto all’uffi ciale giudiziario.

Per il destinatario la notifi cazione si ha per avvenuta quando, depositata copia dell’atto nella casa comunale ed inserito un estratto di esso nella Gazzetta Uffi ciale (art. 151, comma 3, c.p.c.), l’uffi ciale giudiziario deposita una copia dell’atto, con la relazione e i documenti giustifi cativi dell’attività svolta, nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede (art. 151, comma 4, c.p.c.).

(15)

PROCESSO CIVILE: DISPOSIZIONI GENERALI

ALTRE TIPOLOGIE DI NOTIFICAZIONI

11.1. INQUADRAMENTO

11.2. NOTIFICAZIONI A CURA DELL’AVVOCATO 11.2.1. Legittimazione 11.2.2. Presupposti

11.2.3. A mezzo del servizio postale

11.2.4. A mezzo di posta elettronica certifi cata 11.2.5. Tramite consegna diretta dell’atto

11.3. NOTIFICAZIONI A CURA DEL CANCELLIERE

11.4. NOTIFICAZIONI ORDINATE DAL GIUDICE

11.5. INVALIDITÀ 11.5.1. Irregolarità 11.5.2. Inesistenza 11.5.3. Nullità

11.5.4. Notifi cazioni eseguite dall’avvocato

INQUADRAMENTO

L’originale regime di monopolio che individuava nell’uffi ciale giudiziario il soggetto incaricato di notifi - care gli atti processuali civili è venuto meno col tempo. Il potere di notifi care gli atti è stato così attri- buito anche a:

avvocati ( 11.2.);

cancellieri ( 11.3.).

NOTIFICAZIONI A CURA DELL’AVVOCATO

La L. 21/01/1994, n. 53 ha introdotto nell’ordinamento la facoltà per gli avvocati di notifi care personal- mente, senza avvalersi dell’uffi ciale giudiziario:

atti civili;

atti amministrativi;

atti stragiudiziali.

La ratio di tale previsione è da rinvenire nella volontà di ampliare la partecipazione al processo degli avvocati, trasformandoli in organo del procedimento notifi catorio (Cass. 09/02/2000, n. 1938).

La disciplina delle notifi che a cura dell’avvocato è stata modifi cata negli anni per adeguarla all’intro- duzione delle nuove tecnologie nel processo civile ai fi ni della semplifi cazione.

Ai sensi dell’art. 6, L. n. 53/1994, qualora notifi chi personalmente l’avvocato riveste la qualifi ca di pubblico uffi ciale. Eventuali irregolarità o abusi confi gurano illeciti disciplinari.

Modalità

- La notifi cazione a cura dell’avvocato può avvenire a mezzo:

servizio postale ( 11.2.3.);

posta elettronica certifi cata, c.d. PEC ( 11.2.4.);

consegna diretta dell’atto presso il domicilio del destinatario ( 11.2.5.).

Salvo le ipotesi in cui sia imposta la notifi ca tramite consegna diretta, l’avvocato è libero di scegliere il mezzo da utilizzare per la notifi ca.

Adempimenti

- In caso di notifi ca di determinati atti, sono richiesi alcuni adempimenti ulteriori ri- spetto alla mera notifi cazione. In particolare, se l’avvocato notifi ca personalmente:

atti di impugnazione (tra cui rileva l’opposizione a decreto ingiuntivo 59.8.): l’avvocato deve informare la cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o il decreto op- posto, ed è tenuto a depositare copia dell’atto notifi cato a pena di nullità della notifi ca;

intimazione di sfratto ( 60.5.1.): nel caso in cui l’intimazione non sia stata ricevuta personal- mente dal destinatario, è necessario l’invio tramite lettera raccomandata della comunicazione dell’avvenuta notifi ca.

Legittimazione

Ai sensi della L. n. 53/1994, sono legittimati a notifi care gli atti:

– gli avvocati iscritti all’albo;

gli avvocati dello Stato (ex art. 55, L. n. 69/2009);

– gli avvocati stabiliti sono legittimati a notifi care in proprio. Tuttavia, nel caso di notifi ca di azioni giudiziali, è necessario che la procura rilasciata dall’assistito sia rilasciata anche in favore di un avvocato abilitato (Parere CNF n. 27/2014).

11.

11.1.

11.2.

11.2.1.

(16)

PROCESSO CIVILE: DISPOSIZIONI GENERALI

I praticanti avvocati abilitati non sono legittimati a notifi care in proprio.

Presupposti

Ai sensi dell’art. 1, L. n. 53/1994, sono condizioni essenziali affi nché gli avvocati possano procedere alla notifi ca personalmente:

– la procura alle liti ( 7.6.);

– l’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine nel cui albo è iscritto l’avvocato;

– la tenuta del registro cronologico delle notifi che vidimato (D.M. 27/05/1994).

Procura alle liti

- La facoltà di notifi care è riconosciuta al procuratore, rappresentante della parte ex art. 83 c.p.c. ( 7.6.). Pertanto, è esclusa in capo al difensore che svolga mera attività di assisten- za della parte e al domiciliatario.

La notifi cazione eseguita dal domiciliatario è inesistente dal momento che egli è abilitato alla mera ricezione di notifi che e comunicazioni degli atti del processo per conto del procuratore ma non al compimento di atti di impulso processuale (Cass. 12/10/2015, n. 20468). Contra. La notifi cazione eseguita dal domiciliatario su delega del procuratore, è aff etta da nullità, rilevabile d’uffi cio.

Conseguentemente, la nullità è sanabile ex tunc mediante la rinnovazione, disposta ex art. 291 c.p.c. o eseguita spontaneamente dalla parte (Cass. 28/02/2013, n. 5096).

Autorizzazione del Consiglio dell’Ordine

- L’autorizzazione è rilasciata preventivamente dal Consiglio dell’Ordine nel cui albo è iscritto l’avvocato. Ai fi ni del rilascio, l’avvocato non deve ave- re procedimenti disciplinari pendenti o aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall’e- sercizio professionale o una più grave sanzione.

In caso di trasferimento dell’avvocato presso l’Ordine professionale di una diversa città, è neces- sario chiedere a quest’ultimo il rilascio di una nuova autorizzazione.

L’autorizzazione può essere revocata dal Consiglio dell’Ordine, con provvedimento motivato, se ven- gono meno i presupposti o in caso di sanzioni disciplinari.

A mezzo del servizio postale

Alla notifi cazione a cura dell’avvocato per mezzo del servizio postale si applicano le modalità e gli adempimenti disposti per le notifi cazioni compiute dall’uffi ciale giudiziario a mezzo posta ( 10.2.10.).

L’avvocato deve avvalersi, a pena di nullità, del servizio di posta fornito universalmente dall’Ente Poste sul territorio italiano, non potendo ricorrere ad agenzie private di recapito (Cass., ord., 21/07/2015, n. 15347).

Competenza territoriale

- A diff erenza di quanto previsto per l’uffi ciale giudiziario ( 10.1.3.), l’avvocato non è soggetto a limiti di competenza territoriale nel notifi care personalmente a mezzo del servizio postale (Cons. Stato 28/09/2005, n. 5185).

Adempimenti

- Per procedere alla notifi cazione a mezzo del servizio postale, l’avvocato deve indicare sulla busta:

– nome, cognome, residenza o dimora del destinatario;

– il numero con cui l’atto è registrato nel registro cronologico;

– la sottoscrizione;

– il proprio domicilio.

Inoltre, l’avvocato deve redigere la relata di notifi ca che deve recare le indicazioni dell’uffi cio postale per mezzo del quale è stata spedita la copia al destinatario con raccomandata con avviso di ricevi- mento ed il timbro di vidimazione dell’uffi cio postale.

Se nella relata non sono presenti le generalità e la sottoscrizione dell’avvocato notifi cante, essi possono essere desunti dalla sottoscrizione dell’atto notifi cato e dall’indicazione del numero di re- gistro cronologico e dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine (Cass. 20/05/2015, n. 10272).

Perfezionamento

- La notifi cazione a mezzo di posta ordinaria si perfeziona alla data di con- segna della raccomandata, riportata sull’avviso di ricevimento o dal bollo apposto dall’uffi cio posta- le sull’avviso.

Con riferimento agli eff etti, vige il principio generale della scissione temporale degli eff etti della noti- fi cazione secondo il quale gli eff etti si realizzano:

per il destinatario: con il perfezionamento della notifi ca;

11.2.2.

11.2.3.

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