AM\495758IT.doc PE 321.973/C1-C4
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PARLAMENTO EUROPEO
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2004
Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
10 aprile 2003 PE 321.973/C1-C4
EMENDAMENTI C1-C4
Progetto di relazione (PE 321.973)
Norbert Glante
Cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia</Titre>
Proposta di direttiva (COM(2002) 415 – C5-0366/2002 – 2002/0185(COD) – atto modificativo)
Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento
Emendamento di compromesso presentato da Norbert Glante Emendamento C1
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 56 (relatore), 232 (Adam), 235 (Clegg) e 236 (Adam))
Allegato III Metodo di calcolo del rendimento della
cogenerazione
Metodo di calcolo dell’efficacia del processo di cogenerazione I valori usati per calcolare il rendimento della
cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell’unità in condizioni realistiche.
I valori usati per calcolare l’efficacia del processo di cogenerazione e il risparmio di energia primaria sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell’unità in condizioni realistiche.
a) Cogenerazione ad alto rendimento a) Cogenerazione ad alto rendimento Ai fini della presente direttiva, la cogenerazione
ad alto rendimento risponde ai seguenti criteri:
Ai fini della presente direttiva, la
cogenerazione ad alto rendimento risponde ai seguenti criteri:
- le unità di cogenerazione nuove forniscono risparmi di energia primaria pari ad almeno il 10% rispetto ai valori di riferimento della produzione separata di calore e di elettricità;
- le unità di cogenerazione nuove forniscono risparmi di energia primaria pari ad almeno il 10% rispetto ai valori di riferimento della produzione separata di
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calore e di elettricità;
- le unità di cogenerazione esistenti forniscono risparmi di energia primaria pari ad almeno il 5% rispetto ai valori di riferimento della produzione separata di calore e di elettricità;
- le unità di cogenerazione esistenti forniscono risparmi di energia primaria pari ad almeno il 5% rispetto ai valori di riferimento della produzione separata di calore e di elettricità;
- le unità di cogenerazione che usano fonti energetiche rinnovabili e gli impianti di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1 MWe che forniscono risparmi di energia primaria dell’ordine di 0-5% possono essere definite unità e impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- le unità di cogenerazione che usano fonti energetiche rinnovabili nonché gli
impianti di cogenerazione con una capacità installata inferiore a 1 Mwe ed i
microimpianti di cogenerazione che forniscono risparmi di energia primaria dell’ordine di 0-5% possono essere definite unità e impianti di cogenerazione ad alto rendimento;
- gli Stati membri possono introdurre principi secondo cui le unità di cogenerazione che
producono calore ed energia al di sotto dei valori soglia indicati nel presente allegato possono essere considerate parzialmente rispondenti ai criteri di rendimento. Qualora applicasse tali principi, lo Stato membro elabora opportune metodologie di calcolo del minor rendimento in rapporto ai minori risparmi di energia primaria.
Lo Stato membro ne informa la Commissione. In questi casi, il minor rendimento della
cogenerazione è chiaramente riportato sul certificato di origine.
- gli Stati membri possono introdurre principi secondo cui le unità di
cogenerazione che producono calore ed energia al di sotto dei valori soglia indicati nel presente allegato possono essere considerate parzialmente rispondenti ai criteri di rendimento. Qualora applicasse tali principi, lo Stato membro elabora opportune metodologie di calcolo del minor rendimento in rapporto ai minori risparmi di energia primaria. Lo Stato membro ne informa la Commissione. In questi casi, il minor rendimento della cogenerazione è chiaramente riportato sul certificato di origine.
b) Calcolo del risparmio di energia primaria b) Calcolo del risparmio di energia primaria
La quantità di risparmio di energia primaria fornita dalla cogenerazione secondo la definizione di cui all’allegato II alla presente direttiva è calcolata secondo la seguente formula:
La quantità di risparmio di energia primaria fornita dalla cogenerazione secondo la definizione di cui all’allegato II alla presente direttiva è calcolata secondo la seguente formula:
CHP HD CHP ED
+ Ref HD Ref ED
x 100%
1
PES =…1 - CHP HD CHP ED
+ Ref HD Ref ED
x 100%
1 PES =…1 -
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dove: dove:
PES è il risparmio di energia primaria, PES è il risparmio di energia primaria, CHP HD è il rendimento termico della
cogenerazione,
CHP HD è il rendimento termico della cogenerazione,
Ref HD è il rendimento termico di riferimento della produzione separata di calore,
Ref HD è il rendimento termico di riferimento della produzione separata di calore,
CHP EDè il rendimento elettrico della cogenerazione,
CHP ED è il rendimento elettrico della cogenerazione,
Ref EDè il rendimento elettrico di riferimento della produzione separata di elettricità.
Ref EDè il rendimento elettrico di riferimento della produzione separata di elettricità.
Previa notifica alla Commissione, per calcolare il risparmio di energia primaria derivante dalla cogenerazione, gli Stati membri possono ricorrere a formule alternative che producono i medesimi risultati. In questo caso, lo Stato membro pubblica la formula applicata.
Previa notifica alla Commissione, per calcolare il risparmio di energia primaria derivante dalla cogenerazione, gli Stati membri possono ricorrere a formule alternative che producono i medesimi risultati. In questo caso, lo Stato membro pubblica la formula applicata.
Nel caso di unità di cogenerazione connesse al sistema di distribuzione dell’elettricità, i valori di riferimento indicati nella tabella precedente possono essere ridotti del 5-10% per tener conto delle minori perdite sulla rete.
c) Valori di riferimento del rendimento per la produzione separata di calore ed elettricità
c) Valori di riferimento
I principi per definire i valori di riferimento per la produzione separata di calore e di elettricità di cui all’articolo 5, paragrafo 2 e di cui alla formula riportata al punto b) del presente allegato definiscono il rendimento di esercizio della produzione separata di calore ed
elettricità che la cogenerazione si presume possa garantire in sostituzione.
A norma dell’articolo 5 (criteri di efficacia) la Commissione pubblica, al più tardi entro un anno dall’entrata in vigore della presente direttiva, una
relazione contenente un’analisi dei valori di riferimento armonizzati. Una volta pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva, i valori di riferimento armonizzati devono venire applicati immediatamente dagli Stati membri ai sensi del presente allegato.
Per definire i valori di riferimento relativi al rendimento, si applicano i seguenti principi:
Per definire i valori di riferimento relativi al rendimento, nel periodo transitorio fino alla pubblicazione dei valori di
riferimento armonizzati nella Gazzetta
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ufficiale dell'Unione europea, si applicano i seguenti principi:
1) Per le nuove unità di cogenerazione secondo la definizione dell’articolo 3, il confronto con una nuova produzione separata di elettricità si basa sul principio secondo cui si confrontano categorie analoghe di combustibile. Per una nuova produzione separata di elettricità si possono usare i seguenti valori indicativi di riferimento del rendimento:
1) Per le nuove unità di cogenerazione secondo la definizione dell’articolo 3, il confronto con una nuova produzione separata di elettricità si basa sul principio secondo cui si confrontano categorie analoghe di combustibile. Per una nuova produzione separata di elettricità si possono usare i seguenti valori indicativi di riferimento del rendimento:
Valori indicativi di riferimento del rendimento di una nuova produzione separata di elettricità
Categoria del combustibile
Rendimento effettivo
Gas naturale 55%
Carbone 42%
Petrolio 42%
Fonti rinnovabili e rifiuti
22-35%
Categoria del combustibile
Rendimento effettivo
Gas naturale 55%
Carbone 42%
Petrolio 42%
Fonti rinnovabili e rifiuti
22-35%
Nel caso di unità di cogenerazione connesse al sistema di distribuzione dell’elettricità, i valori di riferimento indicati nella tabella precedente possono essere ridotti del 5-10% per tener conto delle minori perdite sulla rete.
2) Per le unità di cogenerazione nuove secondo la definizione dell’articolo 3, il valore indicativo di riferimento del rendimento di una nuova produzione separata di calore è pari ad un rendimento effettivo del 90%.
2) Per le unità di cogenerazione nuove secondo la definizione dell’articolo 3, il valore indicativo di riferimento del rendimento di una nuova produzione separata di calore è pari ad un rendimento effettivo del 90%.
Nel caso della produzione di calore basata sul petrolio o sul carbone, il valore di riferimento può essere ridotto all’85%. Nel caso della produzione di calore da fonti energetiche rinnovabili o rifiuti, il valore di riferimento del rendimento può essere ridotto all’80%. Nel caso del vapore ad alta temperatura usato per i
processi industriali, il valore di riferimento della produzione separata di calore può essere ridotto all’80%.
Nel caso della produzione di calore basata sul petrolio o sul carbone, il valore di riferimento è ridotto all’85%. Nel caso della produzione di calore da fonti
energetiche rinnovabili o rifiuti, il valore di riferimento del rendimento è ridotto
all’80%. Nel caso del vapore ad alta temperatura usato per i processi industriali, il valore di riferimento della produzione separata di calore è ridotto all’80%.
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3) Per le unità di cogenerazione esistenti
secondo la definizione dell’articolo 3, il valore di riferimento del rendimento per la produzione separata di elettricità si basa sul rendimento effettivo medio della produzione nazionale di elettricità a base di combustibili fossili. Se del caso, si possono considerare eventuali scambi transfrontalieri di elettricità aventi un’incidenza sui valori di riferimento.
3) Per le unità di cogenerazione esistenti secondo la definizione dell’articolo 3, il valore di riferimento del rendimento per la produzione separata di elettricità si basa sul rendimento effettivo medio della produzione nazionale di elettricità a base di combustibili fossili. Se del caso, si possono considerare eventuali scambi transfrontalieri di elettricità aventi un’incidenza sui valori di riferimento.
4) Per le unità di cogenerazione esistenti
secondo la definizione dell’articolo 3, il valore di riferimento del rendimento per la produzione separata di calore si basa sul rendimento
effettivo medio del mix nazionale di produzione termica.
4) Per le unità di cogenerazione esistenti secondo la definizione dell’articolo 3, il valore di riferimento del rendimento per la produzione separata di calore si basa sul rendimento effettivo medio del mix nazionale di produzione termica.
5) Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono introdurre nei criteri nazionali di calcolo del rendimento elementi aggiuntivi.
5) Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono introdurre nei criteri nazionali di calcolo del rendimento
elementi aggiuntivi.
Or. de
(Questa frase non concerne la versione italiana) Motivazione
L’emendamento ha il carattere di un compromesso. Viene stabilito che la prova dei risparmi di energia primaria sia un criterio di qualità per l’energia di cogenerazione definita a norma dell’allegato II. Nel contempo, la Commissione viene invitata a presentare valori di
riferimento armonizzati per il confronto della cogenerazione e della produzione separata, in quanto valori nazionali di riferimento porterebbero a drammatiche distorsioni sul mercato interno dell’energia.
L’idea inizialmente proposta dal relatore di incentrare l’attenzione sul calcolo della percentuale di cogenerazione nella produzione globale di energia dell’impianto di
cogenerazione, cioè la soppressione dell’allegato III, viene ritirata e viene riconosciuta la necessità di provare il risparmio di energia per la percentuale di energia da cogenerazione dell’impianto individuata. La proposta della Commissione viene ora modificata solo per quanto riguarda l’armonizzazione dei valori di riferimento. In tal modo, è garantita la prova di processi di cogenerazione ad elevata efficacia sulla base dei risparmi di energia.
Un’attenzione unilaterale sulla prova dei risparmi di energia non può essere accettata dal relatore.
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Emendamento di compromesso presentato da Norbert Glante Emendamento C2
(Emendamento di compromesso che sostituisce gli emendamenti 43 (relatore), 144 (Langen), 146 (van Velzen), 147 (relatore), 149 (van Velzen), 152 (van Velzen), 153 (van Velzen), 157
(van Velzen), 158 (van Velzen) e 160 (relatore)) Articolo 5
Criteri di rendimento Criteri di efficacia
1. Al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri garantiscono che il rendimento della produzione mediante cogenerazione, definito in termini di risparmio effettivo di energia primaria, sia determinato conformemente all'allegato III.
1. Per determinare i risparmi energetici e la riduzione delle emissioni di CO2 risultanti da un processo di cogenerazione ai sensi della definizione della presente direttiva, entro due anni dall'entrata in vigore della stessa la Commissione presenta al
Parlamento europeo e al Consiglio, previa consultazione delle associazioni
rappresentative del settore della cogenerazione e degli Stati membri, un'analisi dettagliata finalizzata alla determinazione di principi generali per comparare la produzione in cogenerazione con la produzione separata di elettricità e calore, attraverso valori di riferimento armonizzati.
La relazione di cui al primo comma si basa su un'analisi debitamente documentata, prendendo in considerazione
a) i dati di esercizio in condizioni realistiche,
b) le differenze climatiche tra gli Stati membri,
c) le differenti tecnologie degli Stati membri,
d) le differenze tra gli impianti esistenti e quelli nuovi,
e) l'accesso ai combustibili, la distribuzione delle fonti energetiche e l'evoluzione del mix energetico,
f) la sicurezza degli approvvigionamenti e gli aspetti di politica ambientale.
2. Per determinare il rendimento della cogenerazione, gli Stati membri adottano, al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della presente direttiva,
2. Sulla base di questa analisi, la
Commissione pubblica, al più tardi entro due anni dall’entrata in vigore della direttiva, in linea con la procedura di cui
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all'articolo 12 bis (nuovo), paragrafo 2, valori di riferimento armonizzati per la determinazione del risparmio di energia primaria derivante dalla cogenerazione, a) valori di riferimento del rendimento per la
produzione separata di calore e di elettricità da usare per calcolare il risparmio di energia primaria derivante dalla
cogenerazione in base alla metodologia illustrata nell’allegato III.
- i valori di riferimento per la produzione separata di elettricità e la produzione separata di calore sono gli stessi in tutti i paesi dell'UE.
b) Principi per definire i valori nazionali di riferimento del rendimento per la
produzione separata di calore e di elettricità, basati su un’analisi ben
documentata dei riferimenti più realistici in ciascuno Stato membro.
- Tali valori di riferimento sono stabiliti in base al tipo di combustibile.
- I valori di riferimento sono stabiliti per una data unità di CHP nell'anno di installazione della stessa e delle unità separate della medesima età.
- Una volta stabilita una serie di valori di riferimento per una determinata unità di CHP, tali valori sono validi per un periodo di 10 anni rinnovabile. I valori di
riferimento aggiornati (a norma
dell'articolo 5) si basano sull'ultimo anno del periodo decennale.
3. Ogni 5 anni gli Stati membri aggiornano i valori nazionali di riferimento del
rendimento per la produzione separata di calore e di elettricità per tener conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni nelle distribuzione delle fonti energetiche. Nel caso in cui intervengano cambiamenti nei valori nazionali di riferimento del
rendimento per la produzione separata, i nuovi valori sono pubblicati e notificati alla Commissione.
4. La Commissione valuta i criteri per determinare il rendimento della
cogenerazione adottati dagli Stati membri a norma del paragrafo 2. Previa
consultazione degli Stati membri, la Commissione, nella relazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, valuta la possibilità di elaborare una metodologia armonizzata che gli Stati membri possono
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applicare per determinare il rendimento della cogenerazione.
Or. de
Motivazione
I risparmi di energia e la riduzione di CO2 sono i due obiettivi più importanti da raggiungere attraverso la promozione della cogenerazione. Un confronto tra la cogenerazione ed una produzione non cogenerata è una buona possibilità per documentare il raggiungimento di entrambi tali obiettivi. Certo, un siffatto confronto deve basarsi su determinati principi che impediscano di giungere a distorsioni della concorrenza nel mercato interno dell’energia e ad inesattezze. Un’analisi per quanto concerne la definizione di valori di riferimento armonizzati tenendo conto delle lettere da a) ad f) costituisce la premessa perché un confronto possa essere utilizzato quale criterio di efficienza per il raggiungimento degli obiettivi sopra menzionati. Per tale motivo, la Commissione dovrebbe analizzare i principi per un tale raffronto di concerto con le organizzazioni del settore interessate e presentarli al Parlamento e al Consiglio per parere. La Commissione ha quindi un ulteriore anno di tempo per stabilire i valori di riferimento armonizzati nell’ambito di una procedura di comitato. In tale contesto, la Commissione dovrebbe attenersi ai criteri citati al punto 2 dell’emendamento di compromesso.
L’emendamento costituisce quindi una proposta di compromesso in quanto ingloba emendamenti presentati da diversi colleghi.
Emendamento di compromesso presentato da Norbert Glante Emendamento C3
(Necessaria integrazione dell’emendamento C2) Articolo 12 bis (nuovo)
Articolo 12 bis Comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato, denominato “Comitato della cogenerazione”, composto da
rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. Un riferimento a questo paragrafo implica l’applicazione della procedura a norma dell'articolo 5 della decisione 1999/468/CE tenendo conto dei relativi articoli 7 e 8.
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3. Il comitato decide il suo regolamento.
Or. de
Motivazione Necessario complemento al C2.
Col presente articolo, si propone la procedura di comitato per la definizione del metodo di calcolo armonizzato. In tal modo si garantisce che esso venga definito entro un periodo di tempo limitato.
Emendamento di compromesso presentato da Norbert Glante Emendamento C4
(Emendamento di compromesso che sostituisce l’emendamento 214 e gli emendamenti volti alla soppressione delle lettere a) e b))
Allegato II Definizione dell'elettricità mediante
cogenerazione
Definizione dell'elettricità mediante cogenerazione
I valori usati per calcolare l'elettricità da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni realistiche.
I valori usati per calcolare l'elettricità da cogenerazione sono determinati sulla base del funzionamento effettivo o previsto dell'unità, in condizioni realistiche.
a) La produzione di elettricità da cogenerazione è considerata pari alla produzione annua totale di elettricità dell'unità:
- nelle unità di cogenerazione del tipo b), d), e), f), g), e h) di cui
all'allegato I, con rendimento complessivo annuo pari o superiore al 75% e
- nelle unità di cogenerazione del tipo a) e c) di cui all'allegato I, con rendimento complessivo annuo pari o superiore all'85%.
b) Sono effettuati calcoli per separare l'elettricità da cogenerazione dall'elettricità non prodotta con il processo di
cogenerazione. Nelle unità di
cogenerazione con rendimento complessivo annuo inferiore al 75% (unità di
cogenerazione del tipo b), d), e), f), g), e h)
L’elettricità da cogenerazione e quella non prodotta con il processo di cogenerazione vanno calcolate separatamente.
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di cui all'allegato I) o con rendimento complessivo annuo pari o superiore
all'85% (unità di cogenerazione del tipo a)
e c) si usa la seguente formula: Si usa la seguente formula:
E CHP = Qnet.
C ABne-KWK = QBne-KWK.
σA
dove Dove
E CHP è la quantità di elettricità da cogenerazione
ABne-KWK è la produzione netta di elettricità da cogenerazione
C è il rapporto energia/calore σA è il rapporto energia/calore di esercizio
Qnet è la produzione netta di calore (definita come produzione totale di calore sottratto ogni calore prodotto in caldaie separate).
QBne-KWK è la produzione netta di calore da cogenerazione (definita come produzione totale di calore, sottratto tutto il calore prodotto separatamente, ad esempio in caldaie separate, caldaie per la copertura di picchi di produzione, centrali termiche, o prodotto mediante estrazione di vapore fresco).
Se non è noto l'effettivo rapporto energia/calore di un'unità di
cogenerazione, si possono utilizzare i seguenti valori di base per le unità del tipo a), b), c), d), ed e) di cui all'allegato I purché l'elettricità di cogenerazione calcolata sia pari o inferiore alla
produzione totale di elettricità dell'unità:
Per determinare l'elettricità da
cogenerazione a fini statistici, possono essere utilizzati i seguenti valori di base, nella misura in cui il rapporto
energia/calore effettivo non sia noto o non sia stato stabilito secondo l'accurato metodo di calcolo del presente allegato:
Rapporto della capacità di base energia/calore (C) Tipo di unità
Teleriscalda mento
Industriale Turbina a gas a ciclo
combinato con recupero di calore
0,95 0,75
Turbina a vapore a contropressione
0,45 0,30
Turbina a presa di vapore a condensazione
0,45 0,30
Turbina a gas con recupero di calore
0,55 0,40
Motore a combustione interna
0,75 0,60
Rapporto della capacità di base energia/calore (σ) Tipo di unità
Teleriscalda mento
Industriale Turbina a gas a ciclo
combinato con recupero di calore
0,95 0,75
Turbina a vapore a contropressione
0,45 0,30
Turbina a presa di vapore a condensazione
0,45 0,30
Turbina a gas con recupero di calore
0,55 0,40
Motore a combustione interna
0,75 0,60
Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono usare altri valori di base per indicare i rapporti energia/calore rispetto a quelli indicati nel presente allegato. Tali valori di base alternativi sono pubblicati dagli Stati membri.
Previa notifica alla Commissione, gli Stati membri possono usare altri valori di base per indicare i rapporti energia/calore rispetto a quelli indicati nel presente allegato. Tali valori di base alternativi sono pubblicati dagli Stati membri.
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Se gli Stati membri introducono valori di base per i rapporti energia/calore per le unità del tipo f), g), h), i), j) e k) di cui all'allegato I, tali valori devono essere pubblicati e notificati alla Commissione.
Per determinare l'elettricità da
cogenerazione per altri fini che richiedono un calcolo più accurato onde garantire i requisiti di qualità del processo di cogenerazione, ad esempio ai fini del rilascio della garanzia di origine di cui all'articolo 4 della presente direttiva o della promozione della cogenerazione, viene utilizzato il metodo di calcolo del rapporto energia/calore di esercizio e della
produzione netta di elettricità da
cogenerazione descritto in questo allegato.
c) Previa approvazione della Commissione, gli Stati membri possono seguire metodi alternativi rispetto a quelli illustrati nel paragrafo b) del presente allegato per sottrarre l'eventuale produzione di elettricità non prodotta in cogenerazione dalle cifre notificate.
Or. de
Motivazione