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Comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Commissione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE

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Comunicazione della Commissione sulla procedura applicabile alle denunce presentate alla Com- missione ai sensi degli articoli 81 e 82 del trattato CE

(2004/C 101/05) (Testo rilevante ai fini del SEE)

I. INTRODUZIONE E OGGETTO DELLA COMUNICAZIONE 1. Il regolamento 1/2003 (1) stabilisce un sistema di compe-

tenze parallele per l'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE da parte della Commissione e da parte delle autorità garanti della concorrenza e delle giurisdizioni degli Stati membri. Il regolamento riconosce in particolare le funzioni complementari della Commissione e delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri che agiscono nell'interesse pubblico e delle giurisdizioni degli Stati mem- bri che si pronunciano su controversie private per la tutela dei diritti individuali derivanti dagli articoli 81 ed 82 (2).

2. A norma del regolamento 1/2003, le autorità che agiscono nell'interesse pubblico possono concentrarsi sull'esame di infrazioni gravi degli articoli 81 ed 82, che sono spesso difficili da scoprire. A tal fine, esse utilizzano le informa- zioni fornite dalle imprese e dai consumatori.

3. La Commissione intende quindi incoraggiare i cittadini e le imprese a rivolgersi alle autorità che agiscono nell'interesse pubblico per informarle di presunte violazioni delle regole di concorrenza. Per quanto riguarda la Commissione, vi sono due modi per farlo: il primo è la presentazione di una denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del re- golamento 1/2003. Ai sensi degli articoli da 5 a 9 del regolamento 773/2004 (3), le denunce devono soddisfare determinati requisiti.

4. L'altra possibilità è la comunicazione di informazioni sul mercato, che non devono soddisfare i requisiti richiesti per la presentazione di denunce ai sensi dell'articolo 7, para- grafo 2, del regolamento 1/2003. A tal fine, la Commis- sione ha creato un apposito sito web per raccogliere in- formazioni dai cittadini, dalle imprese e dalle loro associa- zioni che desiderino informare la Commissione di presunte violazioni degli articoli 81 ed 82. Queste informazioni possono dare avvio ad un'indagine della Commissione (4).

Le informazioni su presunte infrazioni possono essere in- viate al seguente indirizzo:

http://europa.eu.int/dgcomp/info-on-anti-competitive- practices

oppure a:

Commissione europea DG Concorrenza B-1049 Bruxelles/Brussel

5. Fatta salva l'interpretazione del regolamento 1/2003 e del regolamento 773/2004 della Commissione da parte degli organi giurisdizionali comunitari, la presente comunica-

zione intende fornire delle indicazioni ai cittadini e alle imprese che chiedono che sia posto fine a presunte viola- zioni delle regole di concorrenza. La comunicazione consta di due parti principali:

— la parte II fornisce indicazioni volte a facilitare la scelta tra presentare una denuncia alla Commissione o adire una giurisdizione nazionale. Inoltre essa richiama i principi relativi alla divisione del lavoro tra la Commis- sione e le autorità nazionali garanti della concorrenza nel sistema di applicazione instaurato dal regolamento 1/2003, principi che sono chiariti nella Comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (5),

— la parte III illustra la procedura per il trattamento delle denunce applicata dalla Commissione ai sensi dell'arti- colo 7, paragrafo 2, del regolamento 1/2003.

6. La presente comunicazione non tratta le seguenti fattispe- cie:

— denunce presentate dagli Stati membri ai sensi dell'ar- ticolo 7, paragrafo 2, del regolamento 1/2003,

— denunce che richiedono alla Commissione di interve- nire nei confronti di uno Stato membro ai sensi dell'ar- ticolo 86, paragrafo 3, in combinato disposto con gli articoli 81 o 82 del trattato,

— denunce relative ad aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato,

— denunce relative ad infrazioni degli Stati membri per le quali la Commissione può intervenire nel quadro dell'articolo 226 del trattato (6).

II. LE DIVERSE POSSIBILITÀ PER PRESENTARE UNA DENUN- CIA DI PRESUNTE INFRAZIONI DEGLI ARTICOLI 81 O 82

A. LE DENUNCE NEL NUOVO SISTEMA INSTAURATO DAL REGOLAMENTO 1/2003

7. A seconda della natura della denuncia, si può scegliere di adire una giurisdizione nazionale o di denunciare i fatti ad un'autorità garante della concorrenza che agisce nell'inte- resse pubblico. Il presente capitolo della comunicazione è inteso ad aiutare i potenziali autori di una denuncia a scegliere con cognizione di causa se rivolgersi alla Com- missione, all'autorità garante della concorrenza di uno de- gli Stati membri o ad un organo giurisdizionale nazionale.

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8. Mentre le giurisdizioni nazionali sono chiamate a tutelare i diritti individuali e sono quindi obbligate a pronunciarsi in merito alle questioni che vengono loro sottoposte, le au- torità pubbliche di esecuzione non possono aprire un'in- dagine su tutti i casi denunciati ma devono stabilire un ordine di priorità. La Corte di giustizia ha stabilito che la Commissione, a cui l'articolo 85, paragrafo 1, del trattato CE conferisce il compito di vigilare sull'applicazione dei principi fissati dagli articoli 81 e 82 del trattato CE, è responsabile della definizione e dell'orientamento della po- litica comunitaria della concorrenza e che, per assolvere efficacemente questo compito, essa ha il diritto di attri- buire un diverso grado di priorità alle denunce che le vengono presentate (7).

9. Il regolamento 1/2003 conferisce alle giurisdizioni e alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri il potere di applicare pienamente gli articoli 81 e 82, accanto alla Commissione. Uno dei principali obiettivi del regola- mento 1/2003 è che le giurisdizioni e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri partecipino effettiva- mente all'applicazione degli articoli 81 e 82 (8).

10. Inoltre, l'articolo 3 del regolamento 1/2003 stabilisce che le giurisdizioni e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri devono applicare anche gli articoli 81 e 82 a tutti i casi di accordi o pratiche che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri quando applicano il diritto nazionale in materia di concorrenza. Ancora, gli articoli 11 e 15 del regolamento istituiscono una serie di mecca- nismi mediante i quali le giurisdizioni e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri cooperano con la Commissione nell'applicazione degli articoli 81 e 82.

11. Nell'ambito di questo nuovo quadro legislativo la Commis- sione intende riorientare l'uso delle risorse a sua disposi- zione secondo i seguenti indirizzi:

— applicazione delle regole di concorrenza comunitarie nei casi in cui si trova in una posizione idonea per intervenire (9), concentrando le sue risorse sulle infra- zioni più gravi (10),

— trattazione dei casi in relazione ai quali è opportuno che la Commissione intervenga per definire la politica di concorrenza comunitaria e/o garantire un'applica- zione coerente degli articoli 81 o 82.

B. I RUOLI COMPLEMENTARI DELLE AUTORITÀ CHE AGISCONO NELL'INTERESSE PUBBLICO E DELLE GIURISDIZIONI NAZIONALI

NELL'APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 81 E 82

12. Secondo una giurisprudenza comunitaria costante, i giudici nazionali sono tenuti a tutelare i diritti attribuiti ai singoli per effetto diretto dell'articolo 81, paragrafo 1, e dell'arti- colo 82 (11).

13. Le giurisdizioni nazionali possono decidere della nullità o validità dei contratti e solo le giurisdizioni nazionali pos-

sono riconoscere il risarcimento dei danni ad un soggetto privato in caso di violazione degli articoli 81 e 82. Se- condo la giurisprudenza della Corte di giustizia, al fine di garantire la piena efficacia del diritto comunitario della concorrenza, chiunque è legittimato a chiedere il risarci- mento del danno causatogli da un contratto o da un com- portamento idoneo a restringere o falsare il gioco della concorrenza. Le azioni per il risarcimento dei danni di- nanzi ai giudici nazionali possono contribuire sostanzial- mente al mantenimento di un'effettiva concorrenza nella Comunità in quanto scoraggiano le imprese a convenire o applicare accordi o pratiche restrittivi (12).

14. Il regolamento 1/2003 tiene espressamente conto del fatto che le giurisdizioni nazionali svolgono un ruolo essenziale nell'applicazione delle regole di concorrenza comunita- rie (13). Nell'estendere alle giurisdizioni nazionali il potere di applicare l'articolo 81, paragrafo 3, tale regolamento esclude la possibilità che le imprese ritardino un procedi- mento giudiziario a livello nazionale mediante una notifica alla Commissione ed elimina quindi un ostacolo ad un'azione di diritto privato che era presente nel regime del regolamento n. 17 (14).

15. Fatto salvo il diritto o l'obbligo dei giudici nazionali di chiedere alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pre- giudiziale ai sensi dell'articolo 234 del trattato, l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento 1/2003 dispone espres- samente che le giurisdizioni nazionali possono chiedere pareri o informazioni alla Commissione. Questa disposi- zione mira a facilitare l'applicazione degli articoli 81 e 82 da parte delle giurisdizioni nazionali (15).

16. Un'azione dinanzi alle giurisdizioni nazionali presenta i seguenti vantaggi per i ricorrenti:

— Le giurisdizioni nazionali possono riconoscere il risar- cimento del danno subito a causa di una violazione degli articoli 81 e 82;

— Le giurisdizioni nazionali possono pronunciarsi in me- rito alle richieste di pagamento o a obbligazioni con- trattuali fondate su un accordo da loro esaminato in sede di applicazione dell'articolo 81.

— Spetta ai giudici nazionali sancire la nullità di cui all'ar- ticolo 81, paragrafo 2, nell'ambito dei rapporti contrat- tuali tra soggetti privati (16). In particolare, essi sono in grado di valutare, secondo il diritto nazionale applica- bile, la portata e le conseguenze della nullità di talune clausole contrattuali ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 2, del trattato CE, con specifico riferimento a tutti gli altri elementi contenuti nell'accordo (17).

— I giudici nazionali si trovano di norma in una posi- zione migliore rispetto alla Commissione per l'ado- zione di provvedimenti provvisori (18).

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— Dinanzi ai giudici nazionali è possibile far valere con- giuntamente pretese basate sul diritto comunitario della concorrenza e altre pretese fondate sul diritto nazio- nale.

— I giudici hanno di norma il potere di condannare la parte soccombente a sopportare le spese legali incorse dalla controparte. Questa possibilità non esiste mai in un procedimento amministrativo dinanzi alla Commis- sione.

17. Il fatto che il denunciante possa tutelare i suoi diritti me- diante un'azione dinanzi al giudice nazionale è un ele- mento importante di cui la Commissione può tenere conto nel valutare l'interesse comunitario ad aprire un'indagine a seguito di una denuncia (19).

18. La Commissione ritiene che il nuovo sistema instaurato dal regolamento 1/2003 aumenta per i denuncianti le possi- bilità di chiedere e ottenere una tutela efficace dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

C. DIVISIONE DEL LAVORO TRA LE AUTORITÀ CHE AGISCONO NELL'INTERESSE PUBBLICO NELLA COMUNITÀ EUROPEA 19. Il regolamento 1/2003 istituisce un sistema di competenze

parallele per l'applicazione degli articoli 81 e 82 confe- rendo alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri il potere di applicare pienamente gli articoli 81 e 82 (articolo 5). L'applicazione decentrata da parte delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri è incoraggiata anche dalla possibilità di scambiare informa- zioni (articolo 12) e di prestarsi reciproca assistenza nelle indagini (articolo 22).

20. Il regolamento non ripartisce il lavoro tra la Commissione e le autorità garanti degli Stati membri ma lascia la divi- sione dei casi alla cooperazione tra la Commissione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri nell'ambito della rete europea delle autorità garanti della concorrenza (ECN). Il regolamento si propone di assicurare l'efficace applicazione degli articoli 81 e 82 attraverso una suddivisione flessibile dell'esame dei casi tra le autorità che agiscono nell'interesse pubblico all'interno della Comunità.

21. Gli orientamenti per la divisione del lavoro tra la Commis- sione e le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri sono stabiliti in una comunicazione apposita (20).

Le indicazioni contenute in detta comunicazione, che ri- guarda i rapporti tra le autorità che agiscono nell'interesse pubblico, presentano un interesse per i denuncianti poiché permettono loro di rivolgersi all'autorità che presumibil- mente si trova nella posizione più idonea per trattare il loro caso.

22. La comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità di concorrenza stabilisce in particolare (21) che:

«Si può ritenere che un'autorità sia nella posizione idonea per trattare il caso se sono soddisfatte le se- guenti tre condizioni cumulative:

— l'accordo o la pratica produce sensibili effetti diretti, attuali o prevedibili sulla concorrenza nell'ambito del suo territorio; viene attuato o ha origine nel suo territorio;

— l'autorità è in grado di far cessare efficacemente l'infrazione nel suo complesso, vale a dire può emettere un ordine di porre termine all'infrazione i cui effetti siano sufficienti a far cessare la stessa.

Inoltre, l'autorità può, qualora lo ritenga oppor- tuno, sanzionare adeguatamente l'infrazione;

— l'autorità può raccogliere, eventualmente con l'assi- stenza di altre autorità, le prove necessarie per comprovare l'infrazione.

I predetti criteri indicano che, affinché si possa ritenere che l'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro sia nella posizione idonea per intervenire, deve esistere un legame sostanziale tra l'infrazione e il territorio dello Stato membro. Nella maggior parte dei casi si può ritenere che si trovino nella posizione ido- nea le autorità degli Stati membri nei quali la concor- renza é pregiudicata in maniera sensibile da un'infra- zione, a condizione che esse siano in grado di far ef- fettivamente cessare l'infrazione tramite un'azione auto- noma o parallela, a meno che non sia la Commissione ad essere nella posizione migliore per intervenire (cfr.

infra, punti 13 e [. . .]).

Si può pertanto affermare che in genere un'unica auto- rità nazionale garante della concorrenza è nella posi- zione idonea per trattare gli accordi o le pratiche che pregiudicano in maniera sensibile la concorrenza nell'ambito del proprio territorio [. . .].

Inoltre, l'azione autonoma di un'autorità nazionale ga- rante della concorrenza può essere adeguata anche quando, pur potendosi ritenere che più di un'autorità nazionale garante della concorrenza sia nella posizione idonea, l'azione di un'unica autorità è sufficiente a far cessare l'infrazione [. . .].

L'azione parallela di due o di tre autorità nazionali garanti della concorrenza potrebbe rilevarsi adeguata qualora un accordo o una pratica producano effetti sensibili sulla concorrenza principalmente nei rispettivi territori e l'azione di un'unica autorità nazionale garante della concorrenza non sia sufficiente a far cessare l'in- frazione nel suo complesso e/o a sanzionarla adeguata- mente [. . .].

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Le autorità che trattano il caso in parallelo devono coordinare per quanto possibile le loro attività. A tal fine, esse possono trovare utile designare una di loro come autorità capofila e delegare ad essa compiti quali, ad esempio, il coordinamento delle misure d'indagine, mentre ciascuna autorità resta responsabile della condu- zione dei propri procedimenti.

La Commissione è nella posizione più idonea quando uno o più accordi o pratiche, ivi comprese le reti di accordi o di pratiche simili, incidono sulla concorrenza in più di tre Stati membri (mercati transfrontalieri che coprono più di tre Stati membri o diversi mercati na- zionali) [. . .].

Inoltre, la Commissione è in una posizione particolar- mente idonea per trattare i casi che presentano una stretta relazione con altre disposizioni comunitarie per la cui applicazione la Commissione ha la competenza esclusiva o che possono essere applicate meglio dalla Commissione, come pure i casi nei quali la tutela dell'interesse comunitario richieda l'adozione di una de- cisione della Commissione per adeguare la politica di concorrenza comunitaria a problemi di concorrenza nuovi o per assicurare il rispetto effettivo delle regole di concorrenza.».

23. Nell'ambito dell'ECN, le informazioni sui casi oggetto di indagine a seguito di una denuncia saranno messe a di- sposizione degli altri membri della rete prima o immedia- tamente dopo l'avvio della prima misura formale di inda- gine (22). Se la stessa denuncia è stata presentata a più autorità o se il caso non è stato denunciato ad un'autorità in posizione idonea per trattarlo, i membri della rete si adopereranno per determinare entro un termine indicativo di due mesi quale o quali autorità deve o devono trattare il caso.

24. Gli stessi denuncianti rivestono un ruolo importante nel ridurre la necessità di riattribuzione del caso che trae ori- gine dalla loro denuncia. Essi riferiscono agli orientamenti sulla divisione del lavoro nell'ambito della rete al momento di decidere a chi presentare la propria denuncia. Qualora un caso venga comunque riattribuito all'interno della rete, le imprese interessate e i denuncianti ne sono informati il più rapidamente possibile ad opera delle autorità garanti della concorrenza interessate (23).

25. La Commissione può respingere una denuncia ai sensi dell'articolo 13 del regolamento 1/2003 qualora questa sia oggetto di esame da parte dell'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro o sia già stata esami- nata dalla stessa. Nel respingere una denuncia la Commis- sione deve, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento

773/2004, comunicare senza indugio al denunciante quale autorità garante della concorrenza stia esaminando o abbia già esaminato il caso.

III. TRATTAMENTO DA PARTE DELLA COMMISSIONE DELLE DENUNCE PRESENTATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, PARA-

GRAFO 2, DEL REGOLAMENTO 1/2003

A. PRINCIPI GENERALI

26. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 1/2003 le persone fisiche o giuridiche che dimostrino un legittimo interesse (24) possono presentare una denuncia per chiedere alla Commissione di constatare un'infrazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE e di far cessare l'infrazione stessa conformemente all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 1/2003. La presente parte della comu- nicazione ha ad oggetto i requisiti che le denunce presen- tate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 1/2003 devono avere, le modalità di valutazione delle stesse e la procedura che sarà applicata dalla Commissione.

27. La Commissione, diversamente dalle giurisdizioni civili, che hanno il compito di tutelare i diritti individuali dei privati, è un'autorità amministrativa che deve agire nell'in- teresse pubblico. Il margine di discrezionalità di cui di- spone la Commissione nella fissazione dei gradi di priorità, costituisce una caratteristica inerente alla sua funzione di autorità che agisce nell'interesse pubblico (25).

28. La Commissione è legittimata ad attribuire diversi gradi di priorità alle denunce presentatele e può fare riferimento all'interesse comunitario rappresentato da un caso come criterio di priorità (26). La Commissione può respingere una denuncia se ritiene che il caso non presenti un inte- resse comunitario sufficiente a giustificare ulteriori inda- gini. Quando la Commissione respinge una denuncia, il denunciante ha diritto a che la Commissione adotti una decisione (27) fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 3, del rego- lamento 773/2004.

B. PRESENTAZIONE DI UNA DENUNCIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO 1/2003

a) Modulo di denuncia

29. Una denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del re- golamento 1/2003 può essere presentata esclusivamente per una presunta infrazione degli articoli 81 o 82 affinché la Commissione intervenga ai sensi dell'articolo 7, para- grafo 1, del regolamento 1/2003. Tutte le denunce ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 1/2003 de- vono essere conformi al modulo C di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 773/2004, riportato in alle- gato a detto regolamento.

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30. Il modulo C è disponibile in forma elettronica all'indirizzo http://europa.eu.int/dgcomp/complaints-form ed è inoltre allegato alla presente comunicazione. La denuncia deve essere presentata in tre copie cartacee e, se possibile, in forma elettronica. Inoltre il denunciante deve trasmettere una versione non riservata della denuncia (articolo 5, pa- ragrafo 2, del regolamento 773/2004). La versione elettro- nica può essere trasmessa alla Commissione tramite il sito web indicato; le copie cartacee vanno inviate al seguente indirizzo:

Commissione europea DG Concorrenza B-1049 Bruxelles/Brussel

31. Il modulo C richiede che i denuncianti forniscano infor- mazioni esaurienti relativamente alla loro denuncia. Essi dovrebbero anche fornire copia della documentazione ri- levante di cui possano ragionevolmente disporre e, per quanto possibile, indicare dove la Commissione potrebbe ottenere informazioni e documenti rilevanti di cui essi non possono disporre. In casi particolari, la Commissione può dispensare dall'obbligo di comunicare una parte delle in- formazioni previste dal modulo C (articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 773/2004). La Commissione ritiene che questa possibilità possa, in particolare, contribuire ad age- volare le denunce da parte di associazioni di consumatori che, pur potendo presentare elementi di prova a sostegno della loro denuncia, non possono disporre di specifiche informazioni provenienti dalle imprese oggetto della de- nuncia.

32. La corrispondenza indirizzata alla Commissione che non sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 5 del regola- mento 773/2004 e che non costituisca quindi una denun- cia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 1/2003 sarà considerata dalla Commissione come un'infor- mazione di carattere generale che, se utile, potrà dar luogo ad un'indagine d'ufficio (cfr. sopra, punto 4).

b) Legittimo interesse

33. La qualifica formale di autore di una denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 del regolamento 1/2003 è ri- servata alla persone giuridiche e fisiche che sono in grado di dimostrare di avere un legittimo interesse (28). Si consi- dera che gli Stati membri abbiano un legittimo interesse per tutte le denunce che decidono di presentare.

34. Nella precedente prassi della Commissione, non era fre- quente che si potesse dubitare della sussistenza di un le- gittimo interesse in quanto la maggior parte dei denun- cianti si trovavano nella situazione di essere direttamente lesi dalla presunta infrazione. Tuttavia, vi sono situazioni in cui la sussistenza di un «legittimo interesse» ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, deve essere oggetto di un ul- teriore esame al fine di concludere che tale condizione sia stata soddisfatta. Indicazioni utili possono essere fornite attraverso una serie non esaustiva di esempi.

35. Il Tribunale di primo grado ha ritenuto che un'associa- zione di imprese può sostenere di avere un legittimo inte- resse a presentare una denuncia, anche se, in quanto im- presa che opera sul mercato di cui trattasi, il comporta- mento denunciato non la riguarda direttamente, a condi- zione tuttavia che essa abbia il diritto di rappresentare gli interessi dei suoi membri e che il comportamento denun- ciato sia atto a ledere i loro interessi (29). Al contrario, è stato ritenuto che la Commissione poteva legittimamente non dare seguito a una denuncia di un'associazione di imprese i cui membri non intervenivano nelle attività eco- nomiche oggetto della denuncia (30).

36. Da tale giurisprudenza si può dedurre che le imprese (di- rettamente o tramite associazioni legittimate a rappresen- tare i loro interessi) possono far valere un legittimo inte- resse se operano nel mercato rilevante o quando il com- portamento denunciato è idoneo a ledere direttamente i loro interessi. Ciò conferma la prassi consolidata della Commissione che ha ammesso che un legittimo interesse possa, per esempio, essere fatto valere dalle parti dell'ac- cordo o della pratica oggetto della denuncia, dai concor- renti i cui interessi siano stati presuntamente lesi dal com- portamento oggetto della denuncia o da imprese escluse da un sistema di distribuzione.

37. Anche le associazioni di consumatori possono presentare denunce alla Commissione (31). La Commissione ritiene inoltre che singoli consumatori i cui interessi economici sono direttamente lesi, in quanto essi sono gli acquirenti dei beni o servizi cui si riferisce l'infrazione, possano avere un legittimo interesse (32).

38. Tuttavia la Commissione non considera come legittimo interesse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, l'interesse di persone o organizzazioni che desiderano intervenire a tu- tela dell'interesse pubblico senza dimostrare che le stesse o i loro membri possono essere direttamente lesi dall'infra- zione (pro bono publico).

39. Gli enti pubblici territoriali possono far valere un legittimo interesse nella loro veste di acquirenti o utenti dei beni o dei servizi interessati dal comportamento denunciato. Tali enti, non possono invece essere considerati come titolari di un legittimo interesse ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 1/2003 quando richiamano l'attenzione della Commissione su presunte infrazioni pro bono pu- blico.

40. I denuncianti devono dimostrare di avere un legittimo interesse. Quando una persona fisica o giuridica presenta una denuncia ma non è in grado di dimostrare un legit- timo interesse, la Commissione è legittimata, fermo re- stando il suo diritto di avviare un procedimento d'ufficio, a non dare seguito alla denuncia. La Commissione può verificare se tale condizione sia soddisfatta in qualsiasi fase dell'indagine (33).

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C. ESAME DELLE DENUNCE a) Interesse comunitario

41. Secondo una giurisprudenza comunitaria costante, la Com- missione non è tenuta ad aprire un'indagine su tutti i casi (34) né, a maggior ragione, ad adottare una decisione ai sensi dell'articolo 249 del trattato CE sull'esistenza o meno di un'infrazione degli articoli 81 o 82 (35), ma è legittimata ad assegnare diversi gradi di priorità alle de- nunce che le vengono presentate ed a fare riferimento all'interesse comunitario per determinare l'ordine di prio- rità da assegnare a tali denunce (36). Diverso è il caso in cui la denuncia rientra nell'ambito della competenza esclusiva della Commissione (37).

42. La Commissione deve tuttavia esaminare con attenzione gli elementi di fatto e di diritto esposti dal denunciante al fine di valutare l'interesse comunitario ad aprire un'indagine sul caso (38).

43. La valutazione dell'interesse comunitario rappresentato da una denuncia dipende dalle circostanze di ogni singolo caso. Di conseguenza, il numero dei criteri di valutazione che possono essere applicati dalla Commissione non è limitato, né la Commissione è tenuta a ricorrere esclusiva- mente a determinati criteri. Poiché le circostanze di fatto e di diritto possono essere notevolmente diverse da un caso all'altro, è ammissibile l'applicazione di nuovi criteri che non erano stati considerati in precedenza (39). Se del caso, la Commissione può privilegiare un unico criterio per va- lutare l'interesse comunitario (40).

44. Tra i criteri che sono stati ritenuti pertinenti dalla giuri- sprudenza per la valutazione dell'interesse comunitario a svolgere una (ulteriore) indagine su un caso figurano quelli seguenti:

— La Commissione può respingere una denuncia qualora il denunciante abbia la possibilità di far valere i suoi diritti promuovendo un'azione dinanzi ai giudici nazio- nali (41).

— La Commissione non può considerare escluse a priori dalla sua sfera d'azione determinate situazioni rien- tranti nel ruolo assegnatole dal trattato ma è tenuta a valutare in ciascun caso la gravità delle presunte infra- zioni e la persistenza dei loro effetti. Questo significa in particolare che la Commissione deve tenere conto della durata e della portata delle infrazioni denunciate e dei loro effetti sulla situazione della concorrenza nella Comunità (42).

— La Commissione può trovarsi a dover mettere a con- fronto la rilevanza dell'asserita infrazione per il funzio- namento del mercato comune, la probabilità di poterne accertare l'esistenza e la portata delle misure istruttorie

necessarie al fine di adempiere, nel miglior modo pos- sibile, al proprio compito di vigilanza sul rispetto degli articoli 81 e 82 (43)

— L'esistenza del potere discrezionale della Commissione non dipende dal carattere più o meno avanzato dell'istruzione di una causa; invece, tale elemento fa parte delle circostanze del caso di specie che la Com- missione è tenuta a prendere in considerazione nell'esercizio del suo potere discrezionale (44).

— La Commissione può decidere che non è opportuno dare seguito ad una denuncia quando le pratiche de- nunciate sono cessate. A tale fine, tuttavia, la Commis- sione dovrà accertare se non persistano effetti anticon- correnziali e se la gravità delle infrazioni o la persi- stenza dei loro effetti non conferiscano alla denuncia un interesse comunitario (45).

— La Commissione può anche decidere che non è oppor- tuno dare seguito ad una denuncia quando le imprese interessate accettano di modificare il loro comporta- mento in modo tale che essa ritenga che non vi sia più un interesse comunitario sufficiente ad interve- nire (46).

45. Se giunge alla conclusione che un caso non presenta un interesse comunitario sufficiente a giustificare (ulteriori) indagini, la Commissione è legittimata a respingere una denuncia invocando tale motivo. Una simile decisione può essere presa sia prima di aprire un'indagine, sia dopo aver proceduto a degli accertamenti (47). Tuttavia la Commissione non è obbligata ad archiviare una denuncia per mancanza di interesse comunitario (48).

b) Esame alla luce degli articoli 81 e 82

46. L'esame di una denuncia alla luce degli articoli 81 e 82 comporta due aspetti: la verifica dell'esistenza dei fatti che configurerebbero un'infrazione degli articoli 81 o 82 e la valutazione giuridica del comportamento oggetto della de- nuncia.

47. Costituisce un motivo valido per respingere la denuncia il fatto che la stessa, pur soddisfacendo i requisiti di cui all'articolo 5 del regolamento 773/2004 e del modulo C, non dimostri in maniera sufficiente l'effettiva sussistenza dei fatti denunciati (49). Per respingere una denuncia in ragione del fatto che il comportamento denunciato non viola le regole di concorrenza comunitarie o non ricade nel loro campo d'applicazione, la Commissione non è te- nuta a prendere in considerazione elementi di fatto che non sono stati portati a sua conoscenza dal denunciante e di cui avrebbe potuto scoprire l'esistenza solo avviando un'inchiesta (50).

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48. I criteri per la valutazione giuridica degli accordi e delle pratiche alla luce degli articoli 81 e 82 non possono essere trattati in modo esaustivo nel quadro della presente comu- nicazione. Tuttavia, chi sia intenzionato a presentare una denuncia è invitato a consultare le spiegazioni dettagliate fornite dalla Commissione (51), così come pure le altre fonti e, in particolare, la giurisprudenza delle giurisdizioni co- munitarie e la casistica in cui si concreta la prassi della Commissione. Qui di seguito sono trattate quattro que- stioni specifiche con indicazioni su dove si possono tro- vare ulteriori chiarimenti.

49. Rientrano nel campo d'applicazione degli articoli 81 e 82 gli accordi e le pratiche che sono atti a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Gli accordi e le pratiche che non soddisfano questa condizione possono eventual- mente violare il diritto nazionale in materia di concor- renza, ma non il diritto comunitario della concorrenza.

Ampi chiarimenti in materia si trovano nella comunica- zione sulla nozione di pregiudizio al commercio (52).

50. Accordi che rientrano nel campo d'applicazione dell'arti- colo 81 possono essere accordi di importanza minore che non sono considerati come restrizioni sensibili della con- correnza. Chiarimenti in materia si trovano nella comuni- cazione de minimis della Commissione (53).

51. Se un accordo soddisfa le condizioni prescritte per bene- ficiare di un'esenzione per categoria, si presume che esso soddisfi le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3 (54).

Perché la Commissione possa revocare il beneficio di un'esenzione per categoria ai sensi dell'articolo 29 del re- golamento 1/2003, deve accertare, a seguito di un esame individuale, che un accordo che rientra nel campo d'ap- plicazione del regolamento di esenzione per categoria pro- duce tuttavia effetti incompatibili con l'articolo 81, para- grafo 3.

52. Accordi che restringono la concorrenza ai sensi dell'arti- colo 81, paragrafo 1, possono ciononostante soddisfare le condizioni di cui all'articolo 81, paragrafo 3. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento 1/2003 tali accordi non sono vietati, senza che occorra una previa decisione amministrativa in tal senso. Chiarimenti sulle condizioni che devono essere soddisfatte da un accordo ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 3, si trovano nella co- municazione sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 (55).

D. PROCEDURA APPLICATA DALLA COMMISSIONE PER IL TRAT- TAMENTO DELLE DENUNCE

a) Sintesi

53. Come ricordato sopra, la Commissione non è tenuta ad aprire un'indagine a seguito di ciascuna denuncia perve-

nuta per accertare se è stata commessa un'infrazione. Tut- tavia, la Commissione è tenuta ad esaminare attentamente gli elementi di fatto e di diritto esposti dal denunciante per stabilire se tali elementi possano indicare che è in atto un comportamento idoneo a configurare una violazione degli articoli 81 e 82 (56).

54. Nella procedura applicata dalla Commissione per il tratta- mento delle denunce si possono distinguere diverse fasi (57).

55. Nella prima fase, dopo la presentazione della denuncia, la Commissione esamina la denuncia stessa e può raccogliere ulteriori informazioni per decidere quale seguito darvi. In questa fase può svolgersi uno scambio di opinioni infor- male tra la Commissione e il denunciante per chiarire gli elementi di fatto e di diritto attinenti alla denuncia. Sempre in questa fase, la Commissione può dare una prima rispo- sta al denunciante per consentirgli di integrare quanto già esposto nella denuncia alla luce di tale risposta.

56. Nella seconda fase, la Commissione può procedere ad una prima indagine in vista dell'apertura di un procedimento ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 1/2003 nei confronti delle imprese denunciate. Se la Commissione ritiene che non vi siano motivi sufficienti per intervenire a seguito della denuncia, informa il denunciante dei motivi della sua posizione e gli offre la possibilità di presentare ulteriori osservazioni entro un termine opportunamente fissato (articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 773/2004).

57. Se il denunciante non replica entro il termine stabilito dalla Commissione, si considera che la denuncia sia stata ritirata (articolo 7, paragrafo 3 del regolamento 773/2004). In tutti gli altri casi, nella terza fase della pro- cedura, la Commissione prende atto delle osservazioni del denunciante e decide se avviare un procedimento contro il soggetto denunciato, o se adottare una decisione di rigetto della denuncia (58).

58. Quando respinge una denuncia ai sensi dell'articolo 13 del regolamento 1/2003 perché questa è all'esame o è già stata esaminata da un'altra autorità, la Commissione procede conformemente all'articolo 9 del regolamento 773/2004.

59. Per tutta la durata del procedimento i denuncianti benefi- ciano di una serie di diritti, sanciti in particolare dagli articoli da 6 a 8 del regolamento 773/2004. Tuttavia, un procedimento della Commissione in materia di concor- renza non è un procedimento in contraddittorio tra il denunciante e le imprese oggetto dell'indagine. Di conse- guenza, i diritti procedurali dei denuncianti non sono ampi come i diritti di difesa delle imprese nei confronti delle quali la Commissione conduce le indagini (59).

(8)

b) Termine indicativo per informare il denunciante delle intenzioni della Commissione

60. La Commissione è tenuta a decidere in merito a una de- nuncia entro un termine ragionevole (60). La ragionevo- lezza del termine dipende dalle circostanze specifiche di ciascun caso e, in particolare, dal contesto di quest'ultimo, dalle varie fasi procedurali espletate dalla Commissione, dalla condotta delle parti nel corso del procedimento, dalla complessità del caso, nonché dagli interessi delle parti coinvolte (61).

61. In linea di principio la Commissione si adopererà per in- formare i denuncianti del corso che intende dare alla de- nuncia entro un termine indicativo di quattro mesi dal ricevimento della stessa. Quindi, in funzione delle circo- stanze del singolo caso e in particolare dell'eventuale ne- cessità di chiedere informazioni complementari al denun- ciante o a terzi, la Commissione comunicherà in linea di massima entro quattro mesi al denunciante se intende o meno approfondire il caso. Il suddetto termine non è da ritenersi vincolante.

62. Pertanto, nel corso del termine di quattro mesi, la Commis- sione può comunicare le sue intenzioni al denunciante a titolo di prima risposta nel corso della prima fase della pro- cedura (v. punto 55). Se l'esame della denuncia ha raggiunto la seconda fase (v. punto 56) la Commissione può anche provvedere ad informare direttamente il denunciante della sua valutazione provvisoria mediante una lettera ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 773/2004.

63. Per assicurare un sollecito trattamento della denuncia, è auspicabile che i denuncianti collaborino diligentemente nel corso del procedimento (62), per esempio informando la Commissione di nuovi sviluppi.

c) Diritti procedurali del denunciante

64. Quando la Commissione invia una comunicazione degli addebiti alle imprese denunciate ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento 773/2004, il denunciante ha diritto a ricevere una copia di tale documento dalla quale siano stati omessi i segreti aziendali e le altre informazioni riservate (versione non riservata della comunicazione degli addebiti); cfr. articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 773/2004. Il denunciante è invitato a presentare osserva- zioni scritte sulla comunicazione degli addebiti. Viene sta- bilito un termine per la presentazione delle osservazioni.

65. Inoltre, se i denuncianti ne fanno richiesta nelle loro os- servazioni scritte, la Commissione può, se lo ritiene op- portuno, permettere ai denuncianti di esporre il loro punto

di vista in occasione dell'audizione delle parti alle quali è stata indirizzata una comunicazione degli addebiti (63).

66. I denuncianti possono produrre, su loro iniziativa o a seguito di una richiesta della Commissione, documenti che contengono segreti aziendali o altre informazioni ri- servate. La riservatezza di tali informazioni è tutelata dalla Commissione (64). A norma dell'articolo 16 del regola- mento 773/2004, i denuncianti sono tenuti ad individuare le informazioni riservate, ad indicare i motivi per i quali le informazioni sono considerate riservate e a presentare una versione distinta non riservata nella quale esprimono la propria posizione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 773/2004;

tale obbligo sussiste anche quando i denuncianti presen- tano ulteriori informazioni nell'ambito del medesimo pro- cedimento. Inoltre, la Commissione può, in tutti gli altri casi, invitare i denuncianti che producono documenti o dichiarazioni ad individuare i documenti o le parti dei documenti e delle dichiarazioni che considerano riservati.

Essa può in particolare fissare un termine entro il quale il denunciante deve precisare perché un elemento d'informa- zione debba essere considerato riservato e mettere a dispo- sizione una versione non riservata, che consista in una descrizione succinta o in una versione non riservata di ogni passo o elemento omesso.

67. Il fatto che un'informazione sia qualificata come riservata non impedisce alla Commissione di divulgare e di utiliz- zare, ove necessario, tale informazione come mezzo di prova di un'infrazione degli articoli 81 o 82 (65). Se segreti aziendali e informazioni riservate sono elementi di prova indispensabili per dimostrare la sussistenza di un'infra- zione, la Commissione deve valutare per ciascun docu- mento se l'esigenza di renderlo pubblico prevalga sul pre- giudizio che potrebbe essere arrecato dalla sua pubblica- zione.

68. Quando la Commissione ritiene di non dover dare ulte- riore seguito ad una denuncia perché non esiste un suffi- ciente interesse comunitario a proseguirne l'esame o per altri motivi, ne informa il denunciante mediante una lettera che indica la sua base giuridica (articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 773/2004), espone i motivi che hanno in- dotto la Commissione a concludere in via provvisoria nel senso indicato e offre al denunciante la possibilità di sot- toporre elementi o osservazioni supplementari entro un termine stabilito dalla Commissione. La Commissione in- dica anche le conseguenze di una mancata risposta ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 773/2004, come spiegato in seguito.

69. A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento 773/2004, il denunciante ha diritto di accedere alle infor- mazioni in base alle quali la Commissione è giunta alla sua conclusione preliminare. Di norma l'accesso è concesso allegando alla lettera copia dei documenti in questione.

(9)

70. Il termine per la presentazione da parte del denunciante delle sue osservazioni sulla lettera della Commissione a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento 773/2004 è stabilito in funzione delle circostanze del caso.

Esso non può essere inferiore a quattro settimane (articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 773/2004). Se il denun- ciante non replica entro il termine stabilito, la denuncia si considera ritirata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento 773/2004. I denuncianti possono anche riti- rare la loro denuncia in qualsiasi momento, a loro discre- zione.

71. Il denunciante può chiedere una proroga del termine per la presentazione delle sue osservazioni. In funzione delle cir- costanze del caso, la Commissione può concedere tale proroga.

72. In tal caso, se il denunciante comunica osservazioni ag- giuntive, la Commissione ne prende conoscenza. Se esse sono di natura tale da indurre la Commissione a modifi- care le sue intenzioni, essa può avviare un procedimento nei confronti delle imprese denunciate. In tale procedi- mento, il denunciante gode dei diritti procedurali illustrati sopra.

73. Se le osservazioni del denunciante non modificano il punto di vista della Commissione, essa respinge la denun- cia mediante decisione (66).

d) La decisione di rigetto della denuncia

74. Quando la Commissione respinge una denuncia con deci- sione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 773/2004 deve motivare la sua decisione conformemente all'articolo 253 del trattato CE, ossia in maniera adeguata all'atto in questione e tenendo conto delle circostanze di ciascun caso.

75. La motivazione deve illustrare in modo chiaro ed inequi- vocabile il ragionamento seguito dalla Commissione in modo che il denunciante possa conoscere i motivi della decisione e le giurisdizioni comunitarie competenti pos- sano esercitare il loro potere di controllo. La Commissione non è tuttavia tenuta a prendere posizione su tutti gli argomenti addotti dai denuncianti a sostegno della loro denuncia. Essa deve soltanto esporre gli elementi di diritto e di fatto che hanno importanza determinante per la de- cisione (67).

76. Se la Commissione respinge una denuncia in un caso che dà origine anche ad una decisione a norma dell'articolo 10 del regolamento 1/2003 (Constatazione di inapplicabilità degli articoli 81 o 82) o dell'articolo 9 del regolamento 1/2003 (Impegni), la decisione di rigetto della denuncia

può rinviare all'altra decisione adottata in base alle dispo- sizioni di cui trattasi.

77. La decisione di rigetto di una denuncia è un atto impu- gnabile dinanzi alle giurisdizioni comunitarie (68).

78. La decisione di rigetto della denuncia preclude ai denun- cianti la possibilità di chiedere la riapertura dell'indagine, a meno che essi non presentino nuovi elementi di prova di significativa importanza. Di conseguenza, ulteriore corri- spondenza riguardante la medesima presunta infrazione da parte di chi abbia già presentato una denuncia in me- rito non può essere considerata come una nuova denuncia, a meno che non vengano sottoposti alla Commissione nuovi elementi di prova di significativa importanza. Tutta- via la Commissione può sempre riaprire un caso se vi sono motivi sufficienti per farlo.

79. La decisione di rigetto di una denuncia non costituisce una pronuncia definitiva sull'esistenza o sull'inesistenza di un'infrazione degli articoli 81 o 82, ciò anche se la Com- missione ha valutato i fatti in base a tali articoli. Pertanto, le valutazioni espresse dalla Commissione in una decisione di rigetto di una denuncia non ostano a che una giurisdi- zione o un'autorità garante della concorrenza di uno Stato membro applichino gli articoli 81 e 82 ad accordi e prati- che sottoposti al loro esame. Le valutazioni espresse dalla Commissione in una decisione di rigetto di una denuncia costituiscono elementi di fatto di cui i giudici o le autorità garanti della concorrenza nazionali possono tener conto nell'esaminare la conformità agli articoli 81 e 82 degli accordi o dei comportamenti di cui trattasi (69).

e) Situazioni specifiche

80. Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento 1/2003 la Com- missione può, d'ufficio, adottare misure cautelari se vi è il rischio di un danno grave e irreparabile per la concor- renza. Dall'articolo 8 del regolamento 1/2003 risulta chia- ramente che gli autori di una denuncia ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento stesso non possono chie- dere misure cautelari. Misure cautelari possono essere chie- ste dalle imprese alle giurisdizioni degli Stati membri che sono nella posizione idonea per decidere in merito a tali misure (70).

81. Le persone che desiderano informare la Commissione di presunte infrazioni degli articoli 81 o 82 senza che la loro identità venga comunicata alle imprese a cui vengono mossi gli addebiti possono senz'altro contattare la Com- missione. Questa è tenuta a rispettare la richiesta di ano- nimato dei suoi informatori (71), a meno che la loro richie- sta di non essere identificati sia manifestamente infondata.

(10)

___________

(1) Regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio del 16 dicembre 2002 concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1).

(2) Cfr. in particolare i considerando da 3 a 7 e 35 del regolamento 1/2003.

(3) Regolamento (CE) n. 773/2004 della Commissione del 7 aprile 2004 relativo ai procedimenti della Commissione in applicazione degli articoli 81 ed 82 del trattato CE (GU L 123 del 27.4.2004).

(4) La Commissione tratta la corrispondenza di chi comunica informazioni secondo i suoi principi di buona condotta amministrativa.

(5) Comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (pag. 43).

(6) Per il trattamento di tali denunce cfr. la comunicazione della Commissione del 10 ottobre 2002, COM(2002) 141.

(7) Causa C-344/98, Masterfoods/HB Ice Cream, Racc. [2000] I-11369, punto 46; causa C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) e a./

Commissione, Racc. [1999] I-1341, punto 88; causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. [1992] II-2223, punti 73-77.

(8) Cfr. in particolare gli articoli 5, 6, 11, 12, 15, 22, 29, 35 e i considerando da 2 a 4 e da 6 a 8 del regolamento 1/2003.

(9) Cfr. comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza . . ., punti 5 e segg.

(10) Cfr. considerando n. 3 del regolamento 1/2003.

(11) Giurisprudenza costante, cfr. Causa 127/73, Belgische Radio en Televisie (BRT)/SABAM e Fonior, Racc. [1974] 51, punto 16; causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. [1997] I-1503, punto 39; causa C-453/99, Courage/Bernhard Crehan, Racc. [2001] I-6297, punto 23.

(12) Causa C-453/99, Courage/Bernhard Crehan, Racc. [2001] I-6297, punti 26 e 27; il potere delle giurisdizioni nazionali di accordare risarcimenti è sottolineato anche nel considerando n. 7 del regolamento 1/2003.

(13) Cfr. in particolare gli articoli 1, 6 e 15 ed il considerando n. 7 del regolamento 1/2003.

(14) Regolamento n. 17: Primo regolamento d'applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato; GU P 13 del 21 febbraio 1962, pag. 204. Il regolamento n. 17 è abrogato dall'articolo 43 del regolamento 1/2003 con effetto a partire dal 1omaggio 2004.

(15) Per una spiegazione più dettagliata di questo meccanismo, cfr. Comunicazione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati membri ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE . . .

(16) Causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc.[1992] II-2223, punto 93.

(17) Causa C-230/96, Cabour e Nord Distribution Automobile/Arnor «SOCO», Racc. [1998] I-2055, punto 51; cause riunite T-185/96, T-189/96 e T-190/96, Dalmasso e a./Commissione, Racc. [1999] II-93, punto 50.

(18) Cfr. considerando n. 8 del regolamento 1/2003 e punto 80 della presente comunicazione. A seconda del caso, le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono essere ugualmente in una posizione idonea per adottare misure cautelari.

(19) Cfr. punti 44 e segg. della presente comunicazione.

(20) Comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza (pag. 43).

(21) Comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità di concorrenza . . ., punti 8-15.

(22) Cfr. in particolare i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 11 del regolamento 1/2003. Comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza . . ., punti 16 e 17.

(23) Comunicazione sulla cooperazione nell'ambito della rete delle autorità garanti della concorrenza, . . ., punto 34.

(24) Per un approfondimento di questa nozione cfr. punti 33 e segg. della presente comunicazione.

(25) Causa C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione, Racc. [1999] I-1341, punto 88; causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. [1992] II-2223, punti 73-77e 85.

(26) Secondo una giurisprudenza consolidata a partire dalla causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. [1992] II-2223, punto 85.

(27) Causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. [1997] I-1503, punto 36.

(28) Cfr. articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 773/2004.

(29) Causa T-114/92, Bureau Européen des Médias et de l'Industrie Musicale (BEMIM)/Commissione, Racc. [1995] II-147, punto 28. Delle associazioni di imprese erano i denuncianti anche nei casi che hanno dato luogo alle sentenze nella causa 298/83, Comité des industries cinématographiques des Communautés européennes (CICCE)/Commissione, Racc. [1985] 1105 e nella causa T-319/99, Federacion Nacional de Empresas (FENIN)/

Commissione, non ancora pubblicata.

(30) Cause riunite T-133/95 e T-204/95, International Express Carriers Conference (IECC)/Commissione, Racc. [1998] II-3645, punti 79-83.

(31) Causa T-37/92, Bureau Européen des Unions des Consommateurs (BEUC)/Commissione, Racc. [1994] II-285, punto 36.

(11)

(32) Si tratta di una questione sollevata in un procedimento pendente dinanzi al Tribunale di primo grado (cause riunite T-213 e 214/01). La Commissione ha anche ammesso come denunciante un singolo consumatore nella decisione del 9 dicembre 1998 nel caso IV/D-2/34.466, Traghetti greci, GU L 109 del 27 aprile 1999, pag. 24, punto 1.

(33) Cause riunite T-133/95 e T-204/95, International Express Carriers Conference (IECC)/Commissione, Racc. [1998] II-3645, punto 79.

(34) Causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. [1992] II-2223, punto 76; causa C-91/95 P, Roger Tremblay e a./Commissione, Racc. [1996]

I-5547, punto 30.

(35) Causa 125/78, GEMA/Commissione, Racc. [1979] I-3173, punto 17; causa C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione, Racc. [1999] I-1341, punto 87.

(36) Secondo una giurisprudenza consolidata a partire dalla causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. [1992] II-2223, punti 77 e 85; il consi- derando 18 del regolamento 1/2003 conferma espressamente questa possibilità.

(37) Secondo una giurisprudenza consolidata a partire dalla causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. [1992] II-2223, punto 75. Nel quadro del regolamento 1/2003, questo principio può trovare applicazione solo nel contesto dell'articolo 29 del regolamento stesso.

(38) Causa 210/81, Oswald Schmidt, titolare della ditta Demo-Studio Schmidt/Commissione, Racc. [1983] 3045, punto 19 e causa C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione, Racc. [1999] I-1341, punto 86.

(39) Causa C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione, Racc. [1999] I-1341, punti 79-80.

(40) Causa C-450/98 P, International Express Carriers Conference (IECC)/Commissione, Racc. [2001] I-3947, punti 57-59.

(41) Causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. [1992] II-2223, punti 88 e segg.; causa T-5/93, Roger Tremblay e a./Commissione, Racc. [1995]

II-185, punti 65 e segg.; causa T-575/93, Casper Koelman/Commissione, Racc. [1996] II-1, punti 75-80; per maggiori dettagli in proposito cfr.

parte II della presente comunicazione.

(42) Causa C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione, Racc. [1999] I-1341, punti 92-93.

(43) Secondo una giurisprudenza consolidata a partire dalla causa T-24/90, Automec/Commissione, Racc. [1992] II-2223, punto 86.

(44) Causa C-449/98 P, International Express Carriers Conference (IECC)/Commissione, Racc. [2001] I-3875, punto 37.

(45) Causa T-77/95, Syndicat français de l'express international e a./Commissione, Racc. [1997] II-1, punto 57, causa C-119/97 P, Union française de l'express (Ufex) e a./Commissione, Racc. [1997] I-1341, punto 95. Cfr. anche la causa T-37/92, Bureau Européen des Unions des Consommateurs (BEUC)/Commissione, Racc. [1994] II-285, punto 113, dove un impegno non registrato per iscritto, convenuto tra uno Stato membro e un paese terzo fuori del quadro della politica commerciale comune, è stato ritenuto insufficiente per determinare che la condotta lamentata fosse cessata.

(46) Causa T-110/95, International Express Carriers Conference (IECC)/Commissione e a., Racc. [1998] II-3605, punto 57, confermata nella causa 449/98 P, International Express Carriers Conference (IECC)/Commissione e a., Racc. [2001] I-3875, punti 44-47.

(47) Causa C-449/98 P, International Express Carriers Conference (IECC)/Commissione e a., Racc. [2001] I-3875, punto 37.

(48) Cfr. già la causa T-77/92, Parker Pen/Commissione, Racc. [1994] II-549, punti 64-65.

(49) Causa 298/83, Comité des industries cinématographiques des Communautés européennes (CICCE)/Commissione, Racc. [1985] 1105, punti 21-24;

causa T-198/98, Micro Leader Business/Commissione, Racc. [1999] II-3989, punti 32-39.

(50) Causa T-319/99, Federacion Nacional de Empresas (FENIN)/Commissione, non ancora pubblicata in Racc., punto 43.

(51) Numerose indicazioni si trovano sul sito della Commissione all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/competition/index_it.html (52) Comunicazione sulla nozione di pregiudizio al commercio di cui agli articoli 81 e 82 del trattato (pag. 81).

(53) Comunicazione della Commissione relativa agli accordi di importanza minore che non determinano restrizioni sensibili della concorrenza ai sensi dell'articolo 81, paragrafo 1, del trattato che istituisce la Comunità europea (de minimis) (GU C 368 del 22 dicembre 2002, pag. 13).

(54) Il testo di tutti i regolamenti di esenzione per categoria è riportato nel sito della Commissione all'indirizzo http://europa.eu.int/comm/competition/

index_it.html

(55) Comunicazione della Commissione — Linee direttrici sull'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3 del trattato (pag. 97).

(56) Causa 210/81, Oswald Schmidt, titolare della ditta Demo-Studio Schmidt/Commissione, Racc. [1983] 3045, punto 19; causa T-24/90, Automec/

Commissione, Racc. [1992] II-2223, punto 79.

(57) Cfr. causa T-64/89, Automec/Commissione, Racc. [1990] II-367, punti 45-47, e causa T-37/92, Bureau Européen des Unions des Consommateurs (BEUC)/Commissione, Racc. [1994] II-285, punto 29.

(12)

(58) Sentenza della Corte di giustizia del 18 marzo 1997, causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. [1997] I-1503, punto 36.

(59) Cause riunite 142 e 156/84, British American Tobacco Company Ltd e R. J. Reynolds Industries, Inc./Commissione, Racc. [1987] 249, punti 19-20.

(60) Causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. [1997] I-1503, punto 37.

(61) Cause riunite T-213/95 e T-18/96, Stichting Certificatie Kraanverhuurbedrijf (SCK) e Federatie van Nederlandse Kraanbedrijven (FNK)/Commis- sione, Racc. [1997] 1739, punto 57.

(62) Di «diligenza» del ricorrente parla il Tribunale di primo grado nella causa T-77/94, Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijprodukten e a./Commissione, Racc. [1997] II-759, punto 75.

(63) Cfr. articolo 6, paragrafo 2, del regolamento 773/2004 della Commissione.

(64) Articolo 287 del trattato CE, articolo 28 del regolamento 1/2003 ed articoli 15-17 del regolamento 773/2004.

(65) Cfr. l'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento 1/2003.

(66) Cfr. articolo 7, paragrafo 2, del regolamento 773/2004; causa C-282/95 P, Guérin automobiles/Commissione, Racc. [1997] I-1503, punto 36.

(67) Secondo una giurisprudenza costante; cfr. tra l'altro causa T-114/92, Bureau Européen des Médias et de l'Industrie Musicale (BEMIM)/Commis- sione, Racc. [1995] II-147, punto 41.

(68) Secondo una giurisprudenza costante a partire dalla causa 210/81, Oswald Schmidt, titolare della ditta Demo-Studio Schmidt/Commissione, Racc.

[1983] 3045.

(69) Causa T-575/93, Casper Koelman/Commissione, Racc.[1996] II-1, punti 41-43.

(70) A seconda del caso, anche le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri possono essere nella posizione idonea per adottare provve- dimenti provvisori.

(71) Causa 145/83, Stanley George Adams/Commissione, Racc. [1985] 3539.

(13)

ALLEGATO

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