Spa
38121 TRENTO – Via Solteri, 74
CONTABILE
RIPRODUZIONE VIETATA
Internet: http://www.seac.it - E-mail: [email protected] - Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161
mod. LOG\MD109-01
INFORMATIVA N. 16 Prot. 1790 DATA 04.05.2018
OGGETTO: Raccordo contabilità – redditi
10. Modello IRAP – imprese – Sezione I art. 5 bis D.Lgs. 446/97
Il software Redditi riporta i dati contabili nel Modello IRAP secondo il seguente schema:
Sezioni PF SP SC EnC
Imprese (ordinarie e semplificate) Sez. I Sez. I --- --- società di capitali o enti
Imprese (in ordinaria)
altre con opzione
Sez. II Sez. II Sez. I Sez. II
Imprese forfetarie
(attività agricole connesse art. 56-bis Tuir) (associazioni sportive dilettantistiche L.398/91)
Sez. III Sez. III Sez. V Sez. III
Produttori agricoli (reddito agriturismo e operazioni non connesse e connesse di tipo occasionale)
Sez. IV Sez. IV --- Sez. IV
Professionisti (ordinari e semplificati) Sez. V Sez. V --- Sez. V Le diverse sezioni del Modello IRAP sopra indicate vengono compilate dal software Redditi, sulla base dei seguenti elementi:
Sez. I imprese con tipo IIDD oppure oppure
Sez. II imprese con tipo IIDD (se società di capitali) oppure imprese con tipo IIDD
(soggetti diversi da società di capitali) e opzione, espressa in archivio “Opzioni/Revoche”,
Sez. III produttori agricoli con tipo IIDD che hanno conseguito ricavi dalle attività agricole connesse forfetarie di cui all'art. 56-bis del Tuir, (utilizzo dei conti 315.300 310.120 315.900 310.980) con conseguente compilazione nel mod. Redditi del quadro RD se PF oppure Società semplice) enti/associazioni tipo IIDD associazioni sportive dilettantistiche che si avvalgono, ai fini IRES, di un regime forfetario di determinazione del reddito Legge 398/91
Sez. IV imprese del settore agricolo con tipo IIDD (reddito agrario) per le sole operazioni occasionali
oppure IIDD oppure e settore IRAP = A agricoltura (ignorato dal calcolo), P proporzionale (operazioni occasionali)
IIDD oppure con IVA o settore IRAP = E agriturismo
forfetario
Sez. V professionisti con tipo IIDD oppure .
Con la presente Informativa viene commentata la Sezione I, le altre sezioni saranno oggetto di specifiche Informative.
Il software Contabilità permette di ottenere a video ed in stampa il prospetto Modello IRAP Sez. I con struttura diversificata in base alla natura giuridica del soggetto come di seguito evidenziato.
Nella cartella presente in è
possibile consultare il contenuto del quadro
La colonna può essere visualizzata selezionando
(l’archivio utilizzato è quello dei mastri per entrambi gli esercizi). Il doppio clic sul singolo rigo espone il dettaglio dei conti che ivi totalizzano.
Sezione I art. 5-bis D. Lgs. 446/97 – IMPRESE
STRUTTURA: la Sezione del Modello IRAP in esame è riservata alle imprese sia in regime ordinario che semplificato che non abbiano operato alcuna opzione per l’anno 2017.
I criteri di determinazione della base imponibile sono rappresentati dalla differenza tra i valori della produzione ed i costi della produzione assunti in base ai “valori fiscali”.
L’art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/1997 indica espressamente quali sono i componenti positivi (valori della produzione) e negativi (costi della produzione) rilevanti ai fini IRAP.
Per le società di persone e per le imprese individuali il metodo di determinazione della base imponibile si rifà a componenti positivi e negativi della produzione assunti secondo le medesime regole previste per la determinazione del reddito d’impresa e quindi in base alle stesse disposizioni previste ai fini II.DD.
Prospetto di raccordo fra il bilancio UE e Modello IRAP
Bilancio UE Sez. I
A Valore della produzione:
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni art. 85, co. 1 lett. a),b) f) e g) 2) e 3) Variazioni delle rimanenze ………
5) (solo) Contributi erogati
Totale componenti positivi B Costi della produzione:
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci ……....
7) per servizi..………
8) per godimento di beni di terzi ………
9) per il personale ………
10) ammortamenti: a) delle immobilizzazioni beni immateriali ………
b) delle immobilizzazioni materiali ………..
c) altre svalutazioni immobilizzazioni ……
d) svalutazioni crediti e disponibilità liquide 11) variazioni delle rimanenze ……….
12) accantonamenti per rischi ……….
13) altri accantonamenti ………..
14) oneri diversi di gestione ……….
Totale componenti negativi IQ1 IQ2 IQ3 IQ4 IQ5 IQ6 IQ9
escluso IQ8
IQ7
escluso escluso IQ2
escluso escluso escluso IQ10 (*) Il codice del rigo è diverso in base alla tipologia di quadro da compilare
IQ per persone fisiche IP per società di persone
Il prospetto relativo alla Sezione I, a differenza di quanto in precedenza commentato per la Sezione II (metodo “da bilancio”), espone i valori in conformità alle regole fiscali:
al netto di eventuali variazioni fiscali (contabilizzate con c/conto 910.000)
esclude automaticamente i conti non tassabili oppure non deducibili per natura (la variazione fiscale non va contabilizzata) appartenenti alle voci di bilancio “escluse” del precedente schema
esclude automaticamente i conti appartenenti a voci di bilancio deducibili, ma non rilevanti ai fini del calcolo della base imponibile IRAP (Esempio: 441.720 “Collaborazioni Co.Co.” appartenente alla voce B7).
Il contenuto della sezione, oggetto della presente Informativa, viene di seguito suddiviso in due soli riquadri.
In testata di ciascun quadro viene richiesta l’indicazione:
colonna 1 maggiori ricavi
colonna 2 maggiori compensi a seguito dell’adeguamento agli studi di settore
I contenuti dei vari righi che compongono la Sezione I sono ampiamente commentati nel paragrafo
“Osservazioni”.
Attenzione
Considerato il “particolare” metodo di determinazione della base imponibile IRAP nel prospetto è presente una sezione denominata nella quale sono elencati i conti esclusi dal calcolo.
Verificare attentamente quanto riportato al fine di identificare eventuali elementi da ricomprendere nella base imponibile e presenti in tale sezione per effetto di utilizzo di codici conto che, per loro natura, risultano essere ignorati dal calcolo.
Riquadro testata
Riquadro Sezione I
Si raccomanda agli Uffici che utilizzano piani dei conti personalizzati di verificare il corretto trattamento, anche fiscale, dei conti personalizzati.Per ottenere la stampa del dettaglio dei conti (riferito al piano conti base SEAC) utilizzati per compilare i singoli righi del prospetto, accedere alla funzione (cartella - pulsante ), scegliere il prospetto desiderato, selezionare il pulsante presente al piede della videata e rispondere alla seguente domanda . Nel caso di utilizzo di piani dei conti personalizzati è necessario verificare che i codici conto personalizzati abbiano un codice di riferimento rientrante nel rigo desiderato.
Verificare che il saldo dei conti risulti nella sezione corretta, compresi i conti di variazione fiscale in diminuzione o in aumento del valore alla produzione (scritture non generate da codice conto in controsezione): il saldo dei conti variazione 911…. e 913.___ deve risultare con saldo Dare, mentre quelli in aumento 915.___ 917.___ devono risultare con saldo Avere.La struttura della sezione oggetto della presente Informativa prevede la determinazione degli elementi con il metodo “fiscale”; di seguito si commentano i righi più significativi.
In questo rigo sono indicati i valori fiscalmente tassabili dei ricavi caratteristici (Bilancio UE: Voce A1).
Rientrano nel rigo in commento anche i seguenti elementi che si considerano correlati a ricavi caratteristici:
Qualora le sopravvenienze presenti nel rigo in esame siano correlate a componenti negativi non deducibili sia ai fini IRAP che II.DD. in esercizi precedenti, tali valori vanno neutralizzati con la variazione fiscale (conto in controsezione e controconto 910.000);se invece l’indeducibilità riguarda solo l’IRAP, la neutralizzazione si ottiene rilevando una variazione fiscale in diminuzione con la seguente codifica:
Operazione Al. Tit Importo Cod. oper Dare Avere v. IVA Funz Neutralizzazione sopravvenienze attive (Registro Finanziari)
> VAR.DIM deduzione forfetaria importo 913.350 910.000
I CONTRIBUTI IN DENARO OPPURE IN NATURA (art. 85, co. 1 lett. g)
I contributi in denaro oppure in natura (Voce A5 del Bilancio UE) sono richiesti nel modello IRAP al rigo
“Contributi erogati in base a norma di legge”. Se tali contributi per la caratteristica sono spettanti, sotto qualsiasi denominazione, in base a contratto (art. 85, co. 1 lett. g) Tuir) vanno collocati anch’essi nel rigo oggetto di commento.
La compilazione del rigo si ottiene rilevando una variazione fiscale in aumento con la seguente codifica:
Operazione Al. Tit Importo Cod. oper Dare Avere v. IVA Funz Tassazione di contributo in base a contratto (Registro Finanziari)
> VAR.AUM tassazione contributo importo 910.000 917.360
Neutralizzazione contributo (Registro Finanziari)
> VAR.DIM deduzione forfetaria (*) importo 913.340 910.000
(*) per effetto di tale scrittura contabile il rigo “Contributi erogati in base a norma di legge”, è decrementato di pari valore
REDDITO DEI TERRENI E FABBRICATI
Nel rigo oggetto di commento è richiesto anche il reddito dei terreni e fabbricati, calcolato applicando le regole dell’art. 90, co. 1 Tuir, contabilizzato con le seguenti variazioni fiscali
Conti Descrizione
915.380 Reddito terreni/fabbricati 915.390 Reddito terreni/fabbricati tipici
Rigo “Ricavi di cui all’art. 85, c. 1 lett. a), b), f) e g) del Tuir”
o s s e r v a z i o n i
In questo rigo, per le ditte diverse da quelle minori, sono indicate le variazioni delle rimanenze (differenza tra rimanenze finali ed esistenze iniziali).
Per le imprese minori (tipo IIDD oppure ) nel primo anno di adozione del nuovo regime (per cassa) previsto dall’art. 66 del Tuir, sono indicate le esistenze iniziali (importo delle rimanenze finali, preceduto dal segno meno, che hanno concorso al calcolo del valore della produzione netta nell’esercizio precedente secondo il principio della competenza)
L’art. 5-bis co. 1, D.Lgs n. 446/1997 dispone quanto segue:
“I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili.”
In base a quanto esposto e confermato nella Circolare n. 60/E del 28.10.2008, si può desumere che i contributi concorrono sempre alla determinazione della base imponibile IRAP, fatta eccezione per:
i casi di esclusione previsti dalle leggi istitutive dei singoli contributi, ovvero da altre disposizioni di carattere speciale;
i contributi correlati a componenti negativi non ammessi in deduzione.
La sopra citata circolare ha ribadito inoltre che:
ai fini del calcolo della base imponibile IRAP devono essere ricompresi sia i contributi ex art. 85, lett.
h) Tuir sia le sopravvenienze di cui all’art. 88, co. 3 lett. b) Tuir;
il momento di rilevanza (cassa/competenza) di detti ricavi va considerato seguendo le regole fiscali di cui all’art. 109 Tuir.
Di seguito proponiamo uno schema riassuntivo delle tipologie di contributo.
TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI
Contributi in c/esercizio
Sono considerati fiscalmente ricavi ai sensi dell’art. 85, co. 1 lett. g) e h) Tuir, e concorrono pertanto alla formazione del reddito interamente nell’esercizio di competenza.
Questo vale:
per i contributi spettanti a norma di legge (lettera h)
per i contributi erogati da soggetti privati in base a contratto (lettera g).
Contributi in c/capitale
Sono considerati fiscalmente sopravvenienze attive (art. 88, co. 3, lett. b) Tuir) e concorrono a formare il reddito alternativamente:
interamente nell’esercizio di realizzo (principio di cassa);
per quote costanti annuali, fino ad un massimo di 5, compreso l’esercizio di realizzo.
Contributi in c/impianti
Vengono ripartiti nei vari esercizi di durata dell’ammortamento del bene cui afferiscono. Ciò può essere realizzato in due modi:
scomputando l’importo del contributo dal costo storico del cespite, in modo tale da ammortizzare la differenza (mediante quote di ammortamento proporzionalmente ridotte);
ripartendo il contributo, attraverso la rilevazione di risconti passivi per la durata dell’ammortamento.
Rigo “Contributi erogati in base a norma di legge”
Rigo “Variazioni delle rimanenze finali di cui agli artt. 92, 92-bis e 93 del Tuir”
Nel rigo oggetto di commento vengono esposti i seguenti codici conto:
Conti Descrizione
371.560 Contributi ordinari c/capitale
art. 85 co. 1 lett. h) Tuir 371.600 Contributi c/impianti
371.620 Ctr.c/impianti Tremonti quater (*) 375.000 Contributi in c/esercizio
375.040 Corrisp. contrib. in c/esercizio 375.060 Contr. c/es.credito autotrasp.
375.080 Contributi straordinari c/esercizio 375.090 Contributi straordinari c/capitale (*) tale credito d’imposta non è tassabile IRPEF/IRES/IRAP
pertanto il valore va neutralizzato con variazione fiscale
Come specificato nelle istruzioni ministeriali alla compilazione del Modello Irap “in tale rigo va indicato l’intero ammontare dei contributi conseguiti nell’anno e/o la quota costante relativa a quelli che si intendono rateizzare; inoltre vanno indicate anche le quote costanti dei contributi conseguiti in precedenti periodi d’imposta, oggetto di rateazione”.
In questo rigo vengono esposte le seguenti variazioni fiscali:
Conti Descrizione
911.180 Contributi/liberalità da rateizzare 915.020 Quote sopravvenienze c/contributi
Nel caso in cui i contributi conseguiti, fossero per loro natura non tassabili ai soli fini Irap utilizzare il seguente conto al fine di neutralizzarne il valore:
Conti Descrizione
913.340 Var.dim.IRAP contrib. (art.5bis)
Nel caso in cui i contributi conseguiti, fossero per loro natura identificati tassabili, ma contabilizzati con conti che non rientrano nel rigo in esame, utilizzare il seguente conto per indicarne il valore:
Conti Descrizione
917.350 Var.aum.IRAP contrib. (art.5bis)
Il prospetto prevede solo la colonna 2 nella quale vengono totalizzati i righi precedenti.
La colonna 1 riguarda i soggetti che, a partire dal periodo d’imposta 2018, si avvalgono del regime forfetario agevolato. Tale colonna deve essere valorizzata con l’ammontare dei componenti positivi relativi ad esercizi precedenti a quello in cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir.
Non disponendo del dato contabile richiesto e ricorrendone i presupposti, il campo deve essere compilato operando direttamente a video.
Rigo “Totale componenti positivi”
In questo rigo vengono esposti, oltre ai costi deducibili (saldo fiscale del conto) per acquisto di beni (riferimento Bilancio UE Voce B 6)), i seguenti codici conto che rappresentano elementi straordinari correlati a costi caratteristici:
Conti Descrizione
431.050 Perdite beni attività
In questo rigo vengono esposti i costi deducibili (saldo fiscale del conto) per servizi (riferimento Bilancio UE Voce B 7)).
Come specificato nelle istruzioni ministeriali alla compilazione del Modello Irap “in tale rigo vanno indicati anche i costi per servizi sostenuti in precedenti periodi d’imposta la cui deduzione è stata rinviata in applicazione della disciplina vigente”.
In questo rigo vengono esposte ad esempio le seguenti variazioni fiscali:
Conti Descrizione
911.000 Q.ta costi pluriennali
Variazioni fiscali in diminuzione per deduzione di quote sia relative al presente periodo d’imposta che di periodi precedenti
911.040 Q.ta spese manutenzione
911.050 Q.ta spese manutenzione immobili 911.240 Compensi ammin.prof.soci a.pr.
911.280 Comp.amm.pr.soci sog.IRES a.pr.
911.360 Utilizzo f.di rischi e on.ded.
911.380 Sp. rappresentanza servizi 911.450 Sp.alberghi/ristor.(no rappr.) 911.500 Compensi ammin. prof.anni pr.
915.110 Spese rappresentanza servizi
Variazioni fiscali in aumento per neutralizzazione costi non deducibili o per rinvio di deduzione a futuri esercizi 915.130 Sp.relative a più esercizi
915.160 Spese manutenz.eccedenti
915.170 Spese manutenz.eccedenti immobili 915.280 Spese eccedenti i limiti
915.400 Sp. alb./ristoranti (sp.rappr) 915.410 Sp. alb./ristoranti (no rappr)
Rigo “Costi delle materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci”
Rigo “Costi per servizi”
Schema riassuntivo
Imprese di Autotrasporto - spese di trasferta dipendenti e co.co.co.
Le deduzioni forfetarie previste ai fini della determinazione del reddito d’impresa non sono applicabili ai fini IRAP e pertanto quanto usufruito ai fini della determinazione del reddito d'impresa non è deducibile ai fini di tale imposta.
Tuttavia, a favore delle imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, l'art. 11, co. 1-bis, D.Lgs. n. 446/97, prevede una particolare deduzione per le trasferte effettuate dai dipendenti.
Infatti, ai fini IRAP, per i soggetti in esame sono ammesse in deduzione le indennità di trasferta previste contrattualmente, per la parte che non concorre a formare il reddito del dipendente.
Si rammenta che le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito del dipendente per la parte eccedente € 46,48 al giorno, elevate a € 77,47 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto.
In caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto.
Quindi, ai fini IRAP, l'eccedenza rispetto ai valori indicati non è ammessa in deduzione.
Per quanto riguarda la deduzione ai fini II.DD. consultare l’Informativa AC n. 09 del 24.04.2018 che commenta il quadro RG oppure l’Informativa AC n. 12 del 03.05.2018 che commenta il quadro RF.
Il valore sostenuto, rilevato con conti della Voce B 9) del Bilancio UE, non è deducibile (consultare schema introduttivo).
La rilevazione contabile dell’ammontare deducibile pari al valore sostenuto ai fini Irap per l’indennità di trasferta (se inferiori al limite stabilito dal D.Lgs. sopra menzionato) oppure (se superiori) pari al valore forfetariamente ammesso che è di € 46,48 o € 77,47 per il numero dei giorni di trasferta, è la seguente:
Operazione Al. Tit Importo Cod. oper Dare Avere v. IVA Funz
Deduzione solo Irap per trasferte dipendenti (Registro Finanziari)
> VAR.DIM deduzione forfetaria importo 919.060 910.010
Schema riassuntivo
contoIndennità di trasferta
II.DD.: Voce B7 “Costi per servizi” (art. 95, co. 4 Tuir)
Valore sostenuto inferiore alla deduzione forfetaria (€ 59,65/€ 95,80 gg) in caso contrario non è conveniente la deduzione forfetaria.
val.
sostenuto
440.640 (*) ded .forf.
911.320 + (**) 911.400 IRAP (art. 5): Voce B7 “Costi per servizi” deducibile
(art. 11, co.1-bis, D.Lgs. n. 446/97)
valore indennità < € 46,48 / € 77,47 gg
valore indennità > € 46,48 / € 77,47 gg
Var. aum solo Irap (eccedenza di € 46,48 / € 77,47 gg)
val.
sostenuto ---
eccedenza 917.330
II.DD.: Voce B9 “Costi per il personale” (art. 95, co. 4 Tuir)
Valore sostenuto inferiore alla deduzione forfetaria (€ 59,65/€ 95,80 gg) in caso contrario non è conveniente la deduzione forfetaria.
val.
sostenuto
461.xxx (*) ded. forf.
911.320 + (**) 911.400 IRAP (art. 5): Voce B9 “Costi per il personale” non deducibile
(art. 11, co.1-bis, D.Lgs. n. 446/97)
Valore indennità < € 46,48 / € 77,47 gg Var. dim solo Irap (valore sostenuto)
Valore indennità > € 46,48 / € 77,47 gg Var. dim solo Irap (max € 46,48 / € 77,47 gg)
val.
sostenuto 919.060
ded. forf.
(*) il valore di tale conto deve essere integralmente neutralizzato (codice conto in contro sezione e controconto 910.000) e sostituito dalla deduzione forfetaria.
(**) Il conto 911.320 “Trasferte dip. autotrasp. forf.” permette di valorizzare solo la parte che rappresenta l’ammontare sostenuto; il valore eccedente il sostenuto, fino al massimo deducibile forfetariamente, contabilizzarlo con il conto 911.400 “Ecced. indenn. trasf. autotrasp.”
Nel caso di valori da considerare in deduzione ai soli fini Irap utilizzare il seguente conto:
Conti Descrizione
913.330 Var.dim.IRAP servizi (art.5bis)
Nel caso di valori considerati per la loro collocazione in bilancio ma non deducibili ai soli fini Irap utilizzare il seguente conto:
Conti Descrizione
917.340 Var.aum.IRAP servizi (art.5bis)
Il seguente elenco dettaglia i costi per servizi che vengono espressamente considerati esclusi (indeducibili) dalla base imponibile IRAP (identificano costi per prestazioni di lavoro):
Conti Descrizione
440.680 Trasferte dipendenti c/rimb.km 441.560 Compensi amministratori soci 441.600 Comp.ammin.soggetti IRES soci 441.620 Compensi amministr. non soci 441.630 Previdenza int.ammin.IRES soci 441.640 Contr.prev.ammin.soci sog.IRES 441.650 Contrib.previd.ammin. non soci 441.660 Contrib.previd.amministr. soci 441.670 Previdenza integr. ammin. soci 441.680 Previdenza int.ammin. non soci 441.720 Collaborazioni Co.Co.
441.760 Spese co.co.co.non soggette 441.800 Contrib.prev.c/comp.Co.Co.Co 441.820 Previdenza integr.collab.co.co 441.860 Compensi assimilati lav. dip.
441.960 Comp.assoc.partecip.escl.lav.
442.000 Contrib.previd.assoc.partecip.
442.480 Prestazioni lavoro occasionale 442.610 Sp.dip.distaccati tempo det.
442.620 Sp.dip.distaccati tempo indet.
È possibile riscontrare la presenza di tali conti nella sezione “Elementi contabili esclusi”.
In questo rigo vengono indicati gli ammortamenti deducibili (saldo fiscale del conto) per beni strumentali materiali (Bilancio UE Voce B 10 b)).
Conti Descrizione
472.000 Amm.to beni materiali 472.030 Amm.to automezzi 472.100 Amm.to fabbricati strum.
472.200 Amm.to fabbricati civili
Rigo “Ammortamento beni strumentali materiali”
In tale rigo viene indicata anche la variazione fiscale in diminuzione solo ai fini Irap da utilizzare nel caso di maggior deducibilità Irap rispetto a quella rilevata ai fini II.DD.
Conti Descrizione
913.320 Var.dim.solo IRAP amm.to beni
Sono considerati deducibili i costi per accantonamenti effettuati dall’affittuario d’azienda ad apposito fondo; tali accantonamenti consentono il ripristino dei beni all’atto della restituzione
Conti Descrizione
500.160 Acc.to ripr.immobili di terzi 500.200 Acc.to ripr.beni mob.di terzi
In questo rigo vengono indicati gli ammortamenti deducibili (saldo fiscale del conto) per beni strumentali immateriali (Bilancio UE Voce B 10 a)).
Conti Descrizione
471.000 Amm.to beni immateriali 471.080 Amm.to avviamento 471.090 Amm.to marchi d’impresa
Si evidenzia che gli ammortamenti di costi pluriennali non sono deducibili
Conti Descrizione
471.040 Amm.to costi pluriennali
In questo rigo vengono indicate le spese per canoni di locazione deducibili (saldo fiscale del conto) di beni strumentali materiali ed immateriali (riferimento Bilancio UE Voce B 8)).
Conti Descrizione
450.000 Locazioni passive immobili 450.020 Sp. condominiali immob. di terzi 450.040 Canoni leasing immobili
450.080 Affitti passivi d'azienda 450.090 Affitti pass. azienda(immobili) 450.120 Canoni leasing finanziario 450.140 Canoni leasing finanz. auto 450.160 Canoni leasing operativo 450.170 Canoni leasing operativo auto 450.200 Locazioni passive altri beni 450.220 Locazioni passive auto 450.240 Canoni software
Rigo “Canoni di locazione, anche finanziaria, dei beni strumentali materiali e immateriali”
Rigo “Ammortamento beni strumentali immateriali”
CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA
Si ricorda che, per i contratti stipulati a partire dal 29 aprile 2012 e fino al 31.12.2013, i canoni leasing possono essere dedotti:
CONTRATTI STIPULATI DAL 29.4.2012 AL 31.12.2013
Tipologia beni Periodo minimo di deduzione di canoni Mobili Non inferiore a 2/3 del periodo d’ammortamento
Immobili Non inferiore a 2/3 del periodo d’ammortamento (minimo 11 o 18 anni) Veicoli a deducibilità limitata
(ex art. 164, TUIR) Non inferiore al periodo d’ammortamento
Conseguentemente a quanto sopra schematizzato, come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 29.5.2013, n. 17/E, si possono verificare le seguenti situazioni:
durata del contratto uguale al periodo minimo di deducibilità: i canoni sono deducibili per l’ammontare imputato a Conto economico;
durata del contratto superiore al periodo minimo di deducibilità: i canoni sono deducibili sulla base dell’imputazione a Conto economico, in applicazione al principio di previa imputazione dei costi ex art.
109, co. 4, TUIR.
durata del contratto inferiore al periodo minimo di deducibilità: i canoni sono deducibili in un periodo maggiore rispetto a quello di imputazione a Conto economico. In tal caso:
− si determina un disallineamento tra i valori civili e fiscali delle quote di competenza di ciascun esercizio e pertanto, nel periodo di imputazione dei canoni a Conto economico, è necessario operare una variazione in aumento per la parte non deducibile fiscalmente;
− i canoni di leasing non dedotti alla scadenza del contratto sono deducibili extracontabilmente mediante variazioni in diminuzione.
Si ricorda invece che, per i contratti stipulati a partire dal 01 gennaio 2014, i canoni leasing possono essere dedotti in base a quanto esposto nella sottostante tabella:
DEDUCIBILITÀ CANONI CONTRATTI STIPULATI DALL’1.1.2014
Tipologia beni Periodo minimo di deduzione di canoni Mobili Non inferiore a 1/2 del periodo d’ammortamento Immobili Non inferiore a 12 anni
Veicoli a deducibilità limitata
(ex art. 164, TUIR) Non inferiore al periodo d’ammortamento
Conseguentemente a quanto sopra schematizzato, se il contratto ha durata:
pari o superiore a quella minima fiscalmente prevista, i canoni sono deducibili per l’ammontare imputato a Conto economico;
inferiore a quella minima fiscalmente prevista, i canoni sono deducibili in un periodo superiore rispetto a quello di imputazione a Conto economico.
In questo ultimo caso si determina il disallineamento tra valori civili e fiscali che dovrà essere gestito tramite variazioni in aumento / diminuzione (a conclusione del periodo civile).
Nei casi di disallineamento evidenziati in precedenza la neutralizzazione si ottiene con l’utilizzo dei seguenti conti diversificati in base alla tipologia del bene oggetto del contratto di leasing:
Conti Descrizione
915.440 Canoni leasing auto art.102,7 915.450 Canoni leasing immob.art.102,7 915.460 Altri canoni leasing art.102,7
A conclusione della durata effettiva del contratto viene ripreso in deduzione quanto neutralizzato nei periodi d’imposta di durata effettiva del contratto utilizzando i seguenti codici conto:
Conti Descrizione
911.550 Canoni leasing auto art.102,7 911.560 Canoni leasing immob.art.102,7 911.570 Altri canoni leasing art.102,7
La gestione del particolare calcolo previsto dall’art. 102, co.7 del Tuir viene effettuata in automatico dal software Leasing.
Le disposizioni in materia di deducibilità dei canoni relativi ai contratti di leasing, ancorata alla durata minima del contratto, hanno subito alcune modifiche nel corso del tempo; di seguito proponiamo il seguente schema che sintetizza il trattamento dei contratti stipulati prima del 28 aprile 2012:
DATA STIPULA CONTRATTO DI LEASING TIPOLOGIA BENE fino all’1.12.2005 dal 2.12.2005
all’11.8.2006
dal 12.8.2006 al 31.12.2007
dall’1.1.2008 al 28.04.2012
Beni mobili Metà periodo d’ammortamento (*) 2/3 periodo
d’ammortamento (*)
Beni immobili 8 anni Metà periodo d’ammortamento (*) (minimo 8 anni ovvero 15 anni)
2/3 periodo d’ammortamento (*)
(minimo 11 anni ovvero 18 anni) Veicoli a deducibilità
limitata (ex art. 164, TUIR)
Metà periodo
d’ammortamento (*) Intero periodo d’ammortamento (*) (*) Il “periodo d’ammortamento” di riferimento è quello risultante dall’applicazione dei coefficienti stabiliti dal DM 31.12.88.
Da quanto sopra schematizzato (fino al 28 aprile 2012) deriva quindi che se il contratto di leasing ha una durata:
superiore o pari al periodo fissato dal citato art. 102 i relativi canoni sono deducibili, ferme restando le eventuali limitazioni previste da altre disposizioni in base alla situazione soggettiva o alla tipologia del bene;
inferiore al periodo fissato dal citato art. 102, i relativi canoni sono indeducibili; neutralizzare totalmente il valore del canone contabilizzato utilizzando il conto in controsezione e c/conto 910.000.
Di seguito il dettaglio dei conti per interessi espressamente esclusi (indeducibili) dalla normativa IRAP:
Conti Descrizione
450.280 Interessi leasing immobili 450.320 Interessi leasing finanziario 450.340 Interessi leasing finanz. auto 915.470 Interessi leasing auto 102,7 915.480 Interessi leasing immob. 102,7 915.490 Altri interessi leasing 102,7 911.580 Interessi leasing auto 102,7 911.590 Interessi leasing immob. 102,7 911.600 Altri interessi leasing 102,7
Il prospetto prevede solo la colonna 2 nella quale sono totalizzati i righi precedenti.
La colonna 1 riguarda i soggetti che, a partire dal periodo d’imposta 2018, si avvalgono del regime forfetario agevolato. Tale colonna deve essere valorizzata con l’ammontare dei componenti negativi relativi ad esercizi precedenti a quello in cui ha effetto il nuovo regime, la cui tassazione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del Tuir.
Non disponendo del dato contabile richiesto e ricorrendone i presupposti, il campo deve essere compilato operando direttamente a video.
Sezione VI – Valore della produzione netta
RIGO “DEDUZIONE PER INCREMENTO OCCUPAZIONALE”
La deduzione per incremento occupazionale, di cui al comma 4-quater dell’art.11 D.Lgs.n.446/97, al verificarsi dei presupposti e delle condizioni imposte dalla normativa citata, va rilevata con la seguente scrittura contabile:
Operazione Al. Tit Importo IVA Dare Avere v. IVA Funz
Deduzione incremento occupazionale (Registro Finanziari)
VAR.DIM increm. occupazionale importo 919.160 910.010
Il prospetto I13, prodotto dal Servizio Paghe Seac, viene creato solo per le imprese con incremento occupazionale (numero dei dipendenti a tempo indeterminato al 31/12/2017 maggiore della media dei dipendenti a tempo indeterminato riferita all’anno precedente riportati sul prospetto I12) che hanno assunto o trasformato dipendenti a tempo indeterminato nel corso del 2017.
Una volta definito l’importo spettante tale importo deve essere contabilizzato manualmente.
RIGO “DEDUZIONE PER RICERCATORI”
La deduzione consiste nell’ammontare dei redditi di lavoro dipendente e dei redditi assimilati corrisposti ai ricercatori e docenti che rientrano in Italia, nel rispetto della specifica normativa che ne identifica modalità e requisiti. La scrittura contabile per valorizzare il rigo in esame è la seguente:
Operazione Al. Tit Importo IVA Dare Avere v. IVA Funz
Deduzione ricercatori (Registro Finanziari)
VAR.DIM deduzione ricercatori importo 919.150 910.010
Rigo Totale componenti negativi”
RIGO “DEDUZIONE DEL COSTO RESIDUO PER IL PERSONALE DIPENDENTE”
La deduzione prevista dal comma 4-octies, introdotto dall’art. 1, co. 20, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
La deduzione consiste nella differenza tra il costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e le deduzioni spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater.
Per il periodo d’imposta 2017 tale deduzione spetta alle aziende con:
personale dipendente con contratto a tempo indeterminato.
Per la deduzione sopra commentata la funzione (presente nel menu della videata di accesso della ) permette, agli Utenti del Servizio Paghe Seac, di produrre in automatico i movimenti contabili di deduzione con la seguente codifica:
Operazione Al. Tit Importo IVA Dare Avere v. IVA Funz
Deduzione costo residuo del personale dipendente (Registro Finanziari) VAR.DIM deduzione residuo costo
personale dipendente importo 919.170 910.010
Il rigo richiede l’indicazione in specifico campo del valore del costo relativo ai lavoratori stagionali. I movimenti contabili di deduzione sono prodotti dalla funzione sopra commentata con la seguente codifica:
Dare Avere Note
919.180 910.010 Deduz. lavoratori stagionali
Quadro IR – Ripartizione della base imponibile determinata nei vari quadri
COLONNA “DEDUZIONI REGIONALI”
Le eventuali deduzioni dal valore alla produzione, istituite con apposite leggi regionali o provinciali, possono essere rilevate contabilmente con la seguente scrittura contabile:
Operazione Al. Tit Importo IVA Dare Avere v. IVA Funz
Deduzione regionale (Registro Finanziari)
> VAR.DIM deduz. regionale importo 919.130 910.010
Tale rilevazione permette di ottenere stampe fiscali complete di tutti gli elementi che influiscono sulla determinazione del valore alla produzione. Tale ammontare viene valorizzato in automatico in fase di recupero da dati contabili; verificare l’indicazione ed apportare eventuali modifiche nel caso di ripartizione del Valore della produzione in codici regione diversi.
COLONNA “DETRAZIONI REGIONALI”
Le eventuali detrazioni d’imposta IRAP istituite con apposite leggi regionali o provinciali possono essere rilevate contabilmente con la seguente scrittura contabile:
Operazione Al. Tit Importo IVA Dare Avere v. IVA Funz
Detrazione regionale (Registro Finanziari)
> VAR.DIM detraz. regionale importo 919.140 910.010
Tale rilevazione permette di ottenere stampe fiscali complete di tutti gli elementi che influiscono sulla determinazione del valore alla produzione. Tale ammontare viene valorizzato in automatico in fase di recupero da dati contabili; verificare l’indicazione ed apportare eventuali modifiche nel caso di ripartizione dell’imposta in codici regione diversi.
Quadro IS – Sezione Deduzioni art. 11 D.Lgs. n. 446/97 (vale per tutti i Quadri del Modello IRAP)
Il quadro IS identifica l’ammontare delle deduzioni per lavoro dipendente, disposte dall’art. 11 del D.Lgs. n.
446/1997.
Le deduzioni previste dal citato art. 11 sono contabilmente identificate dai seguenti codici conto:
a) Contributi assicurativi
Conti Descrizione
462.040 Contributi INAIL dipendenti 462.080 Contr. INAIL lavoro accessorio 462.100 Contr. INAIL prestaz.occas.
I sotto elencati conti, solo nel caso di compilazione della Sezione I oppure II, non sono considerati nel rigo IS1 in quanto concorrono alla determinazione della base imponibile nel rigo “Costi per servizi”
Conti Descrizione
441.840 INAIL co.co.co.
442.040 INAIL associati in partecipazione 440.720 INAIL titolare e soci
b) Deduzione forfetaria per ciascun dipendente assunto a tempo indeterminato
Conti Descrizione
919.050 Forfait dipendenti c/ded. irap c) Contributi previdenziali ed assistenziali
Conti Descrizione
919.030 Contribuiti prev.li assist. c/ded irap
d) Spese apprendisti, disabili e personale con contratto formazione lavoro, addetti alla ricerca e sviluppo
Conti Descrizione
919.000 Apprendisti c/ded. Irap
919.020 Contratti form.lavoro c/ded. Irap 919.040 Disabili c/ded. Irap
919.110 Addetti ricerca sv.c/ded.irap e) Deduzione di 1.850 Euro fino a 5 dipendenti
Conti Descrizione
919.010 Dipendenti (max 5) c/ded. irap f) Deduzione del costo residuo per il personale dipendente
Conti Descrizione
919.170 Deduz.costo residuo personale 919.180 Deduz. lavoratori stagionali g) Eccedenze delle deduzioni sulle retribuzioni
Conti Descrizione
919.120 Eccedenza ded. su retribuzioni
Come da istruzioni ministeriali le deduzioni commentate vengono così di seguito riportate nella Sezione VI:
rigo “Deduzioni di cui all’art. 11, co. 1 lett. a) del D.Lgs.n. 446” i punti da a) a d) sopra commentati
rigo “Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti” punto e) sopra commentato.
rigo “Deduzione del costo residuo per il personale dipendente” punto f) sopra commentato
Attenzione in presenza di eccedenze
In presenza di eccedenze (punto g) sopra esposto) i tre righi della sezione VI sopra citati vanno decrementati di pari valore in base alla tipologia di deduzione a cui si riferisce l’eccedenza.
In ambiente Redditi la conferma del quadro IS nel quale è presente il rigo IS9 “Somma eccedenze delle deduzioni rispetto alle retribuzioni” produce la seguente segnalazione (esempio quadro IQ) “Totale deduzioni (IS8) diverso da (IQ61+IQ62+IQ63+IQ64)” azzerando i righi “Deduzioni di cui art. 11, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n.
446”, “Deduzione di 1.850 euro fino a 5 dipendenti”, “Deduzione per incremento occupazionale” e
“Deduzione del costo residuo per il personale dipendente”; è necessario intervenire direttamente a video per imputare il valore decrementato delle eccedenze nel rigo IQ61 oppure IQ62 oppure IQ63 oppure IQ64 in base alla tipologia di deduzioni spettanti.
Per quanto riguarda infine il rigo “Ulteriore deduzione” può essere valorizzata utilizzando il conto:
Conti Descrizione
919.100 Ulteriori deduzioni
In tal modo è possibile ottenere il calcolo del Valore alla produzione netta nei prospetti in ambiente contabilità; tale deduzione viene comunque calcolata anche nel Modello IRAP.
Per i clienti del Servizio Paghe Seac il software Redditi recupera solamente il numero dei dipendenti richiesto negli eventuali righi; tutti gli altri valori vengono recuperati dagli archivi di contabilità.
Per ulteriori chiarimenti in merito consultare la Circolare n. 23/C del 13.03.2018
Credito d’imposta in assenza di personale rigo IS89 colonna 3
L’argomento è stato trattato nell’Informativa AC n. 13 del 16.05.2016.