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Numero DET / 3394 / 2016

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COMUNE di FROSINONE

Determinazione Dirigenziale DET / 3394 / 2016 Numero

Data

28-12-2016

Oggetto: Interpretazione delle Norme Tecniche di Attuazione e criteri per l’istruttoria relativa ad interventi edilizi nelle zone F di piano regolatore generale.

Settore Pianificazione Territoriale, S.U.E. ed Ambiente IL DIRIGENTE

Premesso e considerato che:

- lo sviluppo della normativa in tema di interventi edilizi mediante atti di asseverazione e/o certificazione dei liberi professionisti, ovvero di formazione di silenzio – assenso sulle istanze di parte in caso di inerzia della Pubblica Amministrazione, la quale risulta particolarmente esposta a rischi di inadempimento per mera carenza di personale addetto, richiede, per quanto tecnicamente possibile, la preventiva esatta determinazione della casistica di conformità al piano regolatore generale, obbligo al quale è tenuto anche il permesso di costruire convenzionato di cui all’art. 28 bis del D.P.R. 380/01 e s.m.i., mediante preventiva interpretazione dello strumento urbanistico;

- tale attività di preventiva interpretazione e chiarimento delle complesse Norme Tecniche di attuazione del p.r.g. si iscrive nei principi di trasparenza, economicità ed efficienza dell’azione amministrativa;

- l’attività interpretativa della vigente normativa rientra nelle competenze della struttura tecnica e va espressa in via definitiva dal soggetto posto, nella struttura dell’Ente, in posizione apicale di direzione della struttura (rectius, Settore) competente per materia;

- tale attività, comunque sempre soggetta alla possibile impugnativa degli eventuali contro interessati, dando pubblicità agli orientamenti e convincimenti della struttura tecnica si palesa necessaria per assicurare una maggiore certezza di diritto, favorire lo snellimento delle procedure e a comprimere l’area del possibile contenzioso amministrativo;

- nell’ambito delle attività tecnico amministrative di attuazione del piano regolatore generale, mediante atti di iniziativa pubblica ovvero risposta ad istanze di privati, ha rivestito particolare importanza la interpretazione della normativa riguardante le zone “F” di cui all’art. 26 – “Servizi Collettivi” del vigente piano regolatore generale, data la particolare struttura della norma de qua;

- il predetto strumento urbanistico generale è stato elaborato, esaminato ed approvato (con Decreto Ministeriale LL.PP. n° 1400 del 21 marzo 1972) in epoca caratterizzata da contesto del tutto diverso dall’attuale in tema di tipologia di interventi edilizi e relativa normativa, nonché di pianificazione attuativa e di regime vincolistico del territorio, che rende opportuno, se non necessario, anche in attuazione della L.R. 38/99, procederne ad una profonda revisione ed adeguamento, come più volte determinato, in linea di principio e di indirizzo, dal Consiglio Comunale;

- nelle more di tale revisione ed adeguamento che necessita, peraltro, di idoneo sostegno finanziario più volte richiesto agli Organi di Governo dell’Amministrazione, per i motivi più sopra già esposti occorre assicurare l’attuazione delle previsioni di p.r.g. nella maniera più snella, certa ed agevole possibile;

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Riproduzione cartacea del documento informatico

- lo “Schema della infrastruttura di servizio per la organizzazione sociale e la distribuzione della produzione (attività terziarie)” (di seguito per brevità anche “Schema”), cui fa riferimento il richiamato art. 26 delle N.T.A., contiene riferimenti al D.M. 1444/68 ed alla circolare LL.PP. n. 425 del 20.01.1967; dovranno pertanto essere rispettate le quantità eventualmente maggiori dei minimi stabiliti dal D.M. 1444/68;

- con delibera di Giunta Regionale n° 48/2008, recepita dal Comune di Frosinone con deliberazione del Consiglio Comunale n° 6/2009 è stata approvata la Variante generale al Piano Regolatore Territoriale A.S.I., al quale deve conformarsi lo strumento urbanistico generale comunale, il quale pertanto non trova applicazione diretta nella forma approvata con D.M. LL.PP. 1400/72;

- il richiamato “Schema” fa esplicito riferimento all’art. 3 del richiamato D.M. 1444/68, ma non riporta alcun riferimento all’art. 5 del medesimo D.M.;

- dalla elaborazione ed approvazione dello strumento urbanistico generale si sono susseguite numerose leggi in materia di vincoli espropriativi, procedimenti edilizi, settori di attività specifiche, con particolare riferimento alle attività produttive, che devono essere comunque considerate nell’applicazione dello strumento urbanistico generale;

Visto il D.M. 02.04.1968 n. 1444, che recita:

- “art. 2. Zone territoriali omogenee. Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

- …omissis … F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

- “art. 3. Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi

- Per gli insediamenti residenziali, i rapporti massimi di cui all'art. 17, penultimo comma, della legge n. 765, penultimo comma, della legge n. 765 sono fissati in misura tale da assicurare per ogni abitante - insediato o da insediare - la dotazione minima, inderogabile, di mq 18 per spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggio, con esclusione degli spazi destinati alle sedi viarie.

- Tale quantità complessiva va ripartita, di norma, nel modo appresso indicato:

- a) mq 4,50 di aree per l'istruzione: asili nido, scuole materne e scuole dell'obbligo;

b) mq 2,00 di aree per attrezzature di interesse comune: religiose, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, per pubblici servizi (uffici P.T., protezione civile,

ecc.) ed altre;

c) mq 9,00 di aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport, effettivamente utilizzabili per tali impianti con esclusione di fasce verdi lungo le strade ; d) mq 2,50 di aree per parcheggi (in aggiunta alle superfici a parcheggio previste dall'art.

18 della legge n. 765. 18 della legge n. 765): tali aree - in casi speciali - potranno essere distribuite su diversi livelli.”

“art. 4. Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee

…omissis…”- Zone F): gli spazi per le attrezzature pubbliche di interesse generale - quando risulti l'esigenza di prevedere le attrezzature stesse - debbono essere previsti in misura non inferiore a quella appresso indicata in rapporto alla popolazione del territorio servito:

- 1,5 mq/abitante per le attrezzature per l'istruzione superiore all'obbligo (istituti universitari esclusi); - 1 mq/ abitante per le attrezzature sanitarie ed ospedaliere;

- 15 mq/ abitante per i parchi pubblici urbani e territoriali.”

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VISTO l’art. 26 delle N.T.A. del p.r.g., “F – Servizi Collettivi” il quale dispone quanto di seguito trasposto, con mera aggiunta dei numeri di comma, per maggiore comodità di lettura: :

1. In questa zona possono essere installate le attrezzature definite “servizi collettivi” nello schema allegato dell’infrastruttura di servizio.

2. E’ consentito situare attrezzature proprie dei centri minori nei centri superiori (e non viceversa) quando le attrezzature per centri superiori previste nel piano siano state localizzate come localizzate nel P.R.G. E’ sempre possibile situare nella zona uffici o residenza attrezzature definite “servizi collettivi”, nello schema.

3. Quando oltre alla individuazione di una zona esista nella tavola di piano un simbolo o una scritta che individua una specifica attrezzatura, nell’area circostante il simbolo potranno essere installate attrezzature collettive diverse da quelle indicate solo quando sia accertato che rimanga disponibile un’area sufficiente alla realizzazione di detta attrezzatura (area definita in base agli standard riportati nello schema dell’infrastruttura di servizio e, in mancanza, ad altri standards ufficiali o valutati a discrezione degli uffici tecnici competenti).

4. Per la dislocazione dei servizi collettivi si rinvia anche a quanto detto in proposito nell’art. 8 (edificazione per sub comprensorio) e art. 3 (descrizione degli indici urbanistici).

5. Per i distacchi stradali va tenuto presente quanto stabilito all’art. 9 del Decreto Ministeriale 2 Aprile 1968, esclusa la facoltà di cui al 2° periodo dell’ultimo comma dell’art. 9 del decreto succitato.

6. Nelle aree di zona F ricadenti nell’ambito dei limiti comprensoriali o poste a servizio diretto della zona B, l’unica forma di edificazione consentita è quella per sub comprensori o di edificazione nell’ambito di un piano particolareggiato.

7. E’ consentita l’edificazione dei servizi collettivi relativi ad un comprensorio mediante una proposta plano volumetrica estesa all’intera zona F pertinente al comprensorio stesso.

8. In tal caso nelle proposte di edificazione mediante sub comprensori delle aree residue potrà essere esclusa la relativa dotazione di zona F prescritta dalle norme.

9. L’indice di zona (Iz) massimo consentito nei casi precisati ai due commi precedenti è pari all’IT massimo consentito dalle norme per le singole zone.

10. Pertanto l’indice IT va valutato sull’intera superficie del comprensorio o sub comprensorio mentre l’Iz di cui al comma precedente va valutata esclusivamente sull’area F relativa.

11. Per la dotazione di spazi verdi e parcheggi nell’ambito delle zone F va rispettato quanto disposto al comma 2, art. 5 del Decreto ministeriale 2 aprile 1968.

12. Nel caso di aree di zona F non comprese nell’ambito di limiti comprensoriali (aree con indicazione di attrezzature generali territoriali o urbani) l’Iz max consentito è 0,5 mc/mq”.

Considerato che:

a) Il primo comma è riferito a tutte le zone “F” individuate graficamente sulla cartografia del piano regolatore generale mediante campitura omogenea grigia, come da stralcio allegato alla presente determinazione, siano esse ricomprese all’interno dei “comprensori”

perimetrati con linea a piccoli cerchi pieni (commi 4, per il riferimento agli artt. 8 e 3 delle N.T.A., 7, 8, 9, 10 siano esse escluse da dette perimetrazioni (comma 12); si noti che il dettato testuale possono essere installate le attrezzature definite “servizi collettivi”

rimanda al segno grafico riportato nello “Schema” di riferimento, costituito da una linea

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ben individuabile in legenda “Attrezzature da includere nella zona SERVIZI COLLETTIVI”, che appare essere fondatamente l’unico collegamento logico con la declaratoria della norma, linea che circoscrive sostanzialmente tutte le righe e colonne della tabella, ad eccezione della riga n. 13 (come di seguito individuata) riferita alla colonna “Svago e sport” e delle n. 15b, 16 e 17 con riferimento alle colonne 5 e 6, come di seguito individuate.

b) Nelle zone interne ai predetti “comprensori” si registrano sovrapposizioni fra zone con campitura grigia (convenzionalmente zone “F”) e zone con campitura puntinata (convenzionalmente zone “verde pubblico”): trattandosi di zone interne a comprensori soggetti ad attività di pianificazione, le conseguenze di tale sovrapposzione vanno risolte in sede di formazione dello strumento urbanistico attuativo;

c) Gli eventuali atti di adozione o approvazione di progetti di opere pubbliche nelle zone di cui sopra non hanno efficacia se non hanno seguito e concluso l’iter conseguente alla eventuale variazione di destinazione d’uso ed alla imposizione del vincolo espropriativo, ma vanno tenuti in debito conto nelle attività dei Settori competenti in materia di pianificazione e gestione del territorio e delle opere pubbliche;

d) Lo “Schema della infrastruttura di servizio per la organizzazione sociale e la distribuzione della produzione (Attività terziarie)” è costituito da un tabella formata da più righe e più colonne, in cui:

- la prima colonna è divisa in due spazi, riferiti alle corrispondenti righe, in cui si legge

“Attrezzature per i servizi di organizzazione della vita sociale e collettiva” di seguito “1A” e

“Attrezzature per i servizi di organizzazione e distribuzione della produzione” (di seguito

“1B”). Detti spazi individuano numerose righe, e costituiscono pertanto due distinti

“campi”.

- Lo schema appare pertanto innanzitutto organizzato per tipologia, ovvero “destinazione d’uso” delle infrastrutture di servizio, di seguito, con riferimento alla collocazione nella colonna “2”, “Funzioni” principali. Oltre alla prima colonna lo schema comprende altre quattro colonne, di cui l’ultima, benché non separata da segno grafico (linea verticale) appare chiaramente essere suddivisa in due distinte aree, per comodità “colonne”, a maggior ragione poiché distintamente attinenti a due specifici riferimenti spaziali diversi, “urbano” e

“territoriale (direzionale)”.

- Per comodità di lettura nella richiamata tabella (o “schema”) vengono inseriti riferimenti numerici identificativi di righe e colonne, come da schema allegato alla presente determinazione.

- La suddivisione in colonne appare pertanto finalizzata a dare indicazione sul riferimento spaziale dei predetti “servizi”, e risulterebbe applicabile sia alle zone interne ai

“comprensori” che “esterne”. Quanto a tale aspetto, va osservato che le definizioni date nella prima colonna, poiché riferite esplicitamente all’art. 3 del D.M. 1444/68, ossia agli spazi pubblici minimi che devono essere previsti in sede di formazione degli strumenti urbanistici generali nelle zone urbanistiche a prevalente destinazione residenziale (convenzionalmente A, B, C), difficilmente appaiono riferibili alla scala “urbana” e

“territoriale”, che dovrebbero trovare allocazione nelle zone “F” individuate ai sensi dell’art.

4 del richiamato D.M.

- Appare, in buona sostanza, possibile che attraverso la pianificazione dei comprensori possano essere allocati nelle aree per servizi tanto infrastrutture a scala di quartiere che a scala di settore, mentre le infrastrutture a scala urbana o territoriale debbano essere collocate nelle zone esterne ai predetti comprensori.

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- Il combinato di tali circostanze, rende ammissibili, salvo il disposto del richiamato art. 26, ubicare nei comprensori, nell’ambito degli spazi di cui alla lett. a) dell’art. 3 del D.M.

1444/68, sinteticamente “istruzione” nella seconda colonna, le infrastrutture proprie della

“scuola dell’obbligo”, e pertanto scuola materna, scuola elementare e scuola media, con distinzione fra servizi di “quartiere” e “di settore” (colonne tre e quattro) che non appaiono dipendenti dal contesto di carattere urbanistico amministrativo (ossia la inclusione in un particolare comprensorio) quanto esclusivamente alle indicazioni riportate nei grafici di p.r.g., che costituiscono una indicazione progettuale della organizzazione dello schema dei servizi: con stretto riferimento alla materia in esame (istruzione) è infatti palese che l’intero ciclo della scuola dell’obbligo (con integrazione della scuola materna) rientri nel novero dei servizi allocabili nell’ambito degli spazi di cui alla lett. A) dell’art. 3 del D.M. 1444/68, con diversa “copertura” di territorio, in conformità alle vigenti normative (nell’attualità, ancora il D.M. 18.1.1975.

Tutto ciò premesso e considerato, la norma può essere interpretata ed applicata come di seguito:

la funzione “principale” “ISTRUZIONE” (Quadro 1A, colonna 10), da includere nella zona

“Servizi Collettivi”, è articolata nelle seguenti categorie o tipolgie:

• Asilo Nido;

• Scuola Materna;

dette tipologie di attrezzature per l’Istruzione vanno localizzate nell’ambito di “quartiere”, nella misura complessiva di 1,35 mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area ed agli abitanti vanno localizzate nei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

• Scuola dell’obbligo;

dette tipologie di attrezzature per l’Istruzione, comprendenti nell’attualità il ciclo scolastico delle scuole elementari e medie, vanno localizzate nell’ambito di “settore”, nella misura complessiva di 3,15 mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area ed agli abitanti vanno localizzate nei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

• Licei;

detta tipologia di attrezzature per l’Istruzione deve intendersi comprensiva di tutto il ciclo delle scuole secondarie, comunque denominate, va localizzata nell’ambito “urbano”, senza rapporto mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area va localizzata all’esterno dei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C; non rientrano nelle aree di cui alla lett. a) dell’art. 3 del D.M. 1444/68, in considerazione della esplicita declaratoria contenuto nel richiamato articolo; in ragione dello “schema della infrastruttura di servizio” va esclusa la localizzazione di tali attrezzature nell’ambito di zone di servizio esterne alle zone “F” di p.r.g., come ad esempio nelle zone interne all’area compresa nel piano regolatore generale dell’Area di Sviluppo Industriale.

• Istituti specializzati e università;

detta tipologia di attrezzature per l’Istruzione, deve intendersi riferita a tutte le istituzioni eccedenti il ciclo della istruzione secondaria, e pertanto di carattere universitario o comunque “specialistico”

extra ciclo secondario, va localizzata nell’ambito “territoriale”, con rapporto mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature di 0,50; in base al riferimento di area vanno localizzate all’esterno dei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C; non rientrano nelle aree di cui alla lett. a) dell’art. 3 del D.M. 1444/68, in considerazione della esplicita declaratoria contenuta nel richiamato articolo; in ragione dello “schema della infrastruttura di servizio” va esclusa la localizzazione di tali attrezzature nell’ambito di zone di servizio esterne alle zone “F” di p.r.g., ad esempio nelle zone interne all’area compresa nel piano regolatore generale dell’Area di Sviluppo Industriale.

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La funzione “principale” “CULTURA E RELAZIONI SOCIALI” (Quadro 1A, colonna 2b, rigo 11a), da includere nella zona “Servizi Collettivi”, è articolata nelle seguenti categorie:

• Biblioteca e centro sociale di quartiere;

detta tipologia di attrezzatura per attività legate alla cultura e relazioni sociali vanno localizzate nell’ambito di “quartiere”, nella misura complessiva di 0,80 mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area ed agli abitanti vanno localizzate nei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

• Biblioteca;

• Sedi di istituzioni politiche, culturali, religiose (sezioni di partiti, centri culturali, chiese, ecc.);

• Agenzie di informazione;

dette tipologie di attrezzature per attività legate alla cultura e relazioni sociali vanno localizzate nell’ambito di “settore”, nella misura complessiva di 1,20 mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area ed agli abitanti vanno localizzate all’interno dei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

• Teatri;

• Sale di esposizione;

• Cinema d’essai;

• Biblioteche;

• Cine club;

• Sindacati;

dette tipologie di attrezzature per attività legate alla cultura e relazioni sociali vanno localizzate nell’ambito “urbano”, senza rapporto mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area vanno localizzate all’esterno dei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

• Musei;

dette tipologie di attrezzature per attività legate alla cultura e relazioni sociali vanno localizzate nell’ambito “urbano”, senza rapporto mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area vanno localizzate all’esterno dei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

la funzione “principale” “SERVIZI E ASSISTENZA SOCIALE” (Quadro 1A, colonna 2b, rigo 11b), da includere nella zona “Servizi Collettivi”, è articolata nelle seguenti categorie:

• Farmacie;

• Pronto soccorso;

• Ambulatori;

dette tipologie di attività di servizi e assistenza sociale vanno localizzate nell’ambito di “settore”, nella misura di 0,30 mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area ed agli abitanti vanno localizzate nei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

• Cliniche;

• Laboratori di analisi;

• Studi medici;

• Uffici regionali di assistenza sociale (INAM, INPS, ecc.)

• Gerontocomi;

dette tipologie di attività di servizi e assistenza sociale vanno localizzate nell’ambito “urbano”, senza rapporto mq/ab; in base al riferimento di area vanno localizzate all’esterno dei comprensori di tipo residenziale, nelle zone “F” prive di specifica indicazione grafica sulle tavole di p.r.g., salva l’applicazione del c. 2 dell’art. 26, ad eccezione della funzione “gerontocomi”, che va localizzata prioritariamente nella zona “F” a ciò appositamente destinata, in via di specializzazione, con indicazione scritta sulle tavole di p.r.g..

In considerazione del concreto sviluppo del territorio e normative speciali si ritiene tuttavia che le

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infrastrutture denominate “laboratori di analisi” e “studi medici”, che svolgono attività ed assolvono funzioni analoghe alle “Farmacie” o “Ambulatori”, e di cui occorre garantire la massima diffusione sul territorio, possa essere localizzate anche alla scala di quartiere o di settore.

La funzione “principale” “SERVIZI E AMMINISTRAZIONE PUBBLICI” (Quadro 1A, colonna 2b, rigo 11c), da includere nella zona “Servizi Collettivi”, è articolata nelle seguenti categorie:

• Attrezzature amministrative e di ordine pubblico elemntari (PP.TT., polizia, VV.F., ecc);

• Centri di collocamento;

dette tipologie di servizi e amministrazione pubblici vanno localizzate nell’ambito di “settore”, nella misura di 0,20 mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area ed agli abitanti vanno localizzate nei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

• Attrezzature amministrative di ordine pubblico a scala urbana e regionale (Comune, Provincia, Delegazioni, PP.TT.);

dette tipologie di servizi e amministrazione pubblici vanno localizzate nell’ambito “urbano”, senza rapporto mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area ed agli abitanti vanno localizzate all’esterno dei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

la funzione “principale” “SPETTACOLO” (Quadro 1A, colonna 2b, rigo 12a), da includere nella zona “Servizi Collettivi”, è articolata nelle seguenti categorie:

• Cinema di circuito commerciale;

detta tipologia di infrastrutture per lo spettacolo va localizzata nell’ambito “urbano”, nella misura di 0,20 mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area ed agli abitanti vanno localizzate nei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

• Cinema di circuito commerciale;

• Ritrovi, night club, ecc.;

dette tipologie di infrastrutture per lo spettacolo vanno localizzate nell’ambito “urbano”, senza rapporto mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area ed agli abitanti vanno localizzate all’esterno dei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

la funzione “principale” “OSPITALITA’” (Quadro 1A, colonna 2b, rigo 12b), da includere nella zona “Servizi Collettivi”, è articolata nelle seguenti categorie:

• Bar, Tavole calde;

• Ecc.

dette tipologie di infrastrutture per la ospitalità vanno localizzate nell’ambito di “quartiere”, nella misura di 0,10 mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area ed agli abitanti vanno localizzate nei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

• Bar, ristoranti;

• Alberghi;

• Pensioni;

dette tipologie di infrastrutture per la ospitalità vanno localizzate nell’ambito di “settore”, nella misura di 0,10 mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area ed agli abitanti vanno localizzate nei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

• Bar, ristoranti;

• Alberghi;

dette tipologie di infrastrutture per la ospitalità vanno localizzate nell’ambito “urbano”, senza rapporto mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area ed agli abitanti vanno localizzate all’esterno dei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

la funzione “principale” “COMMERCIO” (Quadro 1B, colonna 2a+b, rigo 14), da includere nella zona “Servizi Collettivi”, è articolata nelle seguenti categorie:

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• Negozi di uso quotidiano;

• Attrezzature domestiche collettive;

dette tipologie di attività commerciali vanno localizzate nell’ambito di “quartiere”, nella misura di 0,30 mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area ed agli abitanti vanno localizzate nei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

• Negozi di uso saltuario;

• Mercatini;

• Stazioni di servizio e assistenza meccanica;

dette tipologie di attività commerciali vanno localizzate nell’ambito di “settore”, nella misura di 0,80 mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area ed agli abitanti vanno localizzate nei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

• Mattatoio;

• Negozi specializzati;

• Negozi ingrosso e supermercati;

dette tipologie di attività commerciali vanno localizzate nell’ambito “urbano”, senza rapporto mq/ab; in base al riferimento di area vanno localizzate all’esterno dei comprensori di tipo residenziale, nelle zone “F” prive di specifica indicazione grafica sulle tavole di p.r.g., salva l’applicazione del c. 2 dell’art. 26; nel novero di “negozi ingrosso e supermercati, in considerazione dell’evoluzione delle tipologie commerciali, possono essere ricomprese, nel rispetto della legislazione regionale vigente, tutte le tipologie attribuibili al novero dei “centri commerciali”;

• Mercati generali – foro boario;

detta tipologia di attività commerciale, da intendersi riferita all’attività commerciale specializzata nel commercio di animali, va localizzata nell’ambito “territoriale”, senza rapporto mq/ab; in base al riferimento di area va localizzata all’esterno dei comprensori di tipo residenziale, nella zona “F”

con specifica indicazione grafica sulle tavole di p.r.g., salva l’applicazione del c. 2 dell’art. 26;

la funzione “principale” “AMMINISTRAZIONE E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ PRIVATE” (Quadro 1B, colonna 2a+b, rigo 15), da includere nella zona “Servizi Collettivi”, è indicata quale funzione diversa da quella commerciale, ed appare pertanto, salvo diverso ed ulteriore approfondimento normativo, escludere la funzione di vendita:

• Rappresentanze commerciali;

detta tipologia, ancorché comprendente il termine “commerciale”, è stata collocata in ambito tipologico diverso dalla funzione “commercio” in senso stretto, ed appare pertanto escludere l’attività di vendita ed includere unicamente le attività di carattere amministrativo e promozionale connesse alle attività private; è esclusa la localizzazione nell’ambito di quartiere ma è prevista la localizzazione nell’ambito di “settore”, senza rapporto mq/ab; in base al riferimento di area può essere localizzata all’interno dei comprensori di tipo residenziale;

• Esposizioni commerciali permanenti;

detta tipologia, ancorché comprendente il termine “commerciale”, è stata collocata in ambito tipologico diverso dalla funzione “commercio” in senso stretto, ed appare pertanto escludere l’attività di vendita ed includere unicamente le attività di carattere amministrativo e promozionale connesse alle attività private; è esclusa la localizzazione nell’ambito di quartiere ma è prevista la localizzazione nell’ambito di “settore”, senza rapporto mq/ab; in base al riferimento di area può essere localizzata all’interno dei comprensori di tipo residenziale;

• Fiere campionarie;

detta tipologia, ancorché comprendente il termine “commerciale”, è stata collocata in ambito tipologico diverso dalla funzione “commercio” in senso stretto, ed appare pertanto escludere l’attività di vendita ed includere unicamente le attività di carattere amministrativo e promozionale connesse alle attività private; è esclusa la localizzazione nell’ambito di quartiere ma è prevista la localizzazione nell’ambito di “settore”, senza rapporto mq/ab; in base al riferimento di area può essere localizzata all’interno dei comprensori di tipo residenziale;

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la funzione principale “ATTIVITÀ FINANZIARIE” (Quadro 1B, colonna 2a+b, rigo 16), da includere nella zona “Servizi Collettivi”, è articolata nelle seguenti categorie:

• Agenzie bancarie;

• Agenzie di Assicurazione;

dette tipologie di attività finanziarie vanno localizzate nell’ambito di “settore”, senza rapporto mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area vanno localizzate nei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

la funzione principale “ATTIVITÀ FINANZIARIE” (Quadro 1B, colonna 2a+b, rigo 16), da includere nella zona “Uffici”, è articolata nelle seguenti categorie:

• Sedi centrali di istituti finanziari;

• Istituti di assicurazione;

dette tipologie di attività finanziarie vanno localizzate nell’ambito “Territoriale (Direzionale)”, senza rapporto mq/ab di superficie destinata alle predette attrezzature; in base al riferimento di area vanno localizzate all’esterno dei comprensori di tipo residenziale, zone A, B, C;

Considerato che, con ulteriore atto, si provvederà al completamento dell’esame dello “schema” per quanto attiene la zona “Uffici” e Verde Pubblico Attrezzato”

Considerato che:

- con riferimento alla delimitazione delle zone “F” di piano regolatore generale ed alla specializzazione delle medesime, escluse le zone originariamente destinate a servizi ma ricomprese nel perimetro del piano regolatore ASI si possono delimitare ed identificare le seguenti zone:

a) zona articolata in due sottozone contigue (in planimetria allegata “A”) recante indicazione scritta “eliporto – aeroporto ampliamento eliporto” : si tratta di destinazione specializzata che non consente, fino a completa pianificazione e progettazione della infrastruttura prevista (eliporto-aeroporto) ed alla conseguente verifica di cui al c. 3 dell’art. 26, di localizzare strutture diverse ovvero non organicamente comprese nella destinazione principale;

b) zona (in planimetria allegata “B”) recante indicazione scritta “centro studi – centro sportivo”: la zona, ancorché le scritte sono apposte in due distinte aree, è stata ritenuta, negli atti di pianificazione dell’Amministrazione, quale zona omogenea unica con la destinazione di “centro studi – centro sportivo; trattasi di zona con destinazione specializzata che non consente, fino a completa pianificazione e progettazione delle infrastrutture previste ed alla conseguente verifica di cui al c. 3 dell’art. 26, di localizzare strutture diverse ovvero non organicamente comprese nella destinazione principale;

c) zona (in planimetria allegata “C”) , recante indicazione “ospedale - ospedale neuropsichiatrico”: trattasi di zona con destinazione specializzata, la quale, ancorché neanche compresa nella declaratoria di cui allo “schema della infrastruttura di servizio per la organizzazione sociale e la distribuzione della produzione (attività terziarie)” non consente, fino a completa pianificazione e progettazione della infrastruttura prevista (ospedale pschiatrico) ed alla conseguente verifica di cui al c. 3 dell’art. 26, di localizzare strutture diverse ovvero non organicamente comprese nella destinazione principale; peraltro tale zona è stata oggetto in parte di Accordo di Programma in variante al p.r.g.;

d) zona (in planimetria allegata “D”), recante indicazione scritta di “foro boario”: trattasi

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di zona con destinazione specializzata, la quale non consente, fino a fino a completa pianificazione e progettazione della infrastruttura prevista (foro boario) ed alla conseguente verifica di cui c. 3 dell’art. 26, di localizzare strutture diverse ovvero non organicamente comprese nella destinazione principale;

e) zona (in planimetria allegata “E”), recante indicazione scritta di “gerontocomio”: trattasi di zona con destinazione specializzata, la quale non consente, fino a fino a completa pianificazione e progettazione della infrastruttura prevista, gerontocomio, ed alla conseguente verifica di cui c. 3 dell’art. 26, di localizzare strutture diverse ovvero non organicamente comprese nella destinazione principale;

f) zona (in planimetria allegata “F”), priva di ogni indicazione di destinazione d’uso, in parte già occupata dalla infrastruttura “Palazzo di Giustizia”: possono esservi allocate tutte le attrezzature di cui alla declaratoria dello “schema”, di livello “urbano” (colonna 5) o “territoriale” (colonna 6), comprensivi degli spazi di cui all’art. 5 del D.M. 1444/68, ad eccezione di quanto previsto nel rigo 13, 15b,16 colonne 5 e 6,17 dello “schema”;

g) zona (in planimetria allegata “G”), priva di ogni indicazione di destinazione d’uso, in parte occupata da una infrastruttura sanitaria ospedaliera: possono esservi allocate tutte le attrezzature di cui alla declaratoria dello “schema”, di livello “urbano” (colonna 5) o

“territoriale” (colonna 6), comprensivi degli spazi di cui all’art. 5 del D.M. 1444/68, ad eccezione di quanto previsto nel rigo 13, 15b,16 colonne 5 e 6,17 dello “schema”;

DETERMINA

• La narrativa forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione.

• Le premesse, i considerata e quanto altro, costituisce interpretazione delle Norme Tecniche di Attuazione ed elaborati grafici del piano regolatore generale, costituiscono criteri ai quali il Settore che emana il presente provvedimento si atterrà nella istruttoria relativa ad interventi edilizi nelle zone “F” di piano regolatore generale.

• Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo, nei termini e forme di legge, degli eventuali contro interessati.

• Riservarsi ogni ulteriore atto integrativo ovvero modificativo della presente determinazione, ove occorrente.

• Dare diffusione della presente determinazione mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Settore TER e sul sito istituzionale della Trasparenza, ove tecnicamente possibile.

• La presente determinazione viene trasmessa per conoscenza al Sindaco, al Segretario Generale e all’Assessore all’Urbanistica.

Determinazione predisposta dalla P.O. Il Dirigente

Arch. Francesco Acanfora

Rif. : TERDD - 365 - 2016 – TER 28-12-2016 Data Stampa : 28-12-2016

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