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VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

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COMUNE DI ZEVIO

COPIA Provincia di Verona

N. 134 Reg. Delibere

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: "SPESE PER RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI, MOSTRE, PUBBLICITÀ, RAPPRESENTANZA E DI SPONSORIZZAZIONI AI SENSI DI LEGGE ART. 6 COMMI 8 E 9 DEL D.L. 78/2010 CONVERTITO IN LEGGE 122/2010".

OGGI, sette Luglio duemilaundici in seguito a regolari inviti, si è così riunita la Giunta Comunale:

Presenti Assenti

1) LORENZONI PAOLO SINDACO X

2) CAMPEDELLI SAMUELE Assessore X

3) TEZZA MARIA-LUISA Assessore X

4) RUZZA DIEGO Assessore X

5) STRAMBINI ANTONIO Assessore X

6) ZAMBONI MAURO Assessore X

7) CANEVA MICHELE Assessore X

8) BIZZARO PAOLO Assessore X

Partecipa all'adunanza il Segretario Generale Dr. Gulino Emanuele IL PRESIDENTE

Premesse le formalità di legge, pone la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

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Oggetto: ""Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e di sponsorizzazioni ai sensi di Legge Art. 6 commi 8 e 9 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010".."

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO l’Art. 6, comma 8 , del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 che riporta quanto segue: “a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità………….. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all’attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia”;

VISTO l’Art. 6, comma 9 , del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 che riporta quanto segue: “a decorrere dall’anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuato dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”;

CONSIDERATO che da quanto elaborato da dottrina e giurisprudenza si riportano di seguito le definizioni per tali tipi di spesa:

· Rappresentanza: si intendono quelle spese che devono assolvere ad una funzione rappresentativa dell’ente verso l’esterno, nel senso di essere idonee a mantenere o ad accrescere il ruolo o il prestigio con il quale l’ente stesso, perseguendo i propri fini istituzionali, si presenta ed opera nel contesto sociale intrattenendo pubbliche relazioni. A titolo esemplificativo possono ricomprendersi nelle spese di rappresentanza gli oneri finanziari per forme di ospitalità o atti di cortesia a contenuto e valore prevalentemente simbolico che siano da svolgere per consuetudine affermata o per motivi di reciprocità in occasione di rapporti a carattere ufficiale tra organi dell’Amministrazione (gemellaggi) con precisa veste rappresentativa e organi e soggetti estranei, anchessi dotati di rappresentatività;

· Relazioni pubbliche: pur nella difficoltà di dare una definizione precisa di “spese per relazioni pubbliche” (per la loro definizione le sezione unite della Corte dei Conti rinviano a quanto elaborato dalla giurisprudenza della stessa Corte dei Conti senza però indicare alcun riferimento) le stesse possono essere rintracciate nella Legge 150/2000 che afferma che “sono considerate attività di informazione e di comunicazione istituzionale quello poste in essere in Italia o all’estero e volte a conseguire:

a) l’informazione ai mezzi di comunicazione di massa, attraverso stampa, audiovisivi e strumenti telematici;

b) la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa;

c) la comunicazione interna realizzata nell’ambito di ciascun ente;

Le attività di informazione e di comunicazione sono, in particolare, finalizzate a:

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a) Illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l’applicazione;

b) Illustrare le attività delle istituzioni e il loro funzionamento;

c) Favorire l’accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza;

d) Promuovere conoscenze allargare e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale;

e) Favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell’avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi;

f) Promuovere l’immagine delle amministrazioni, nonché quella dell’Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d’importanza locale, regionale, nazionale ed internazionale;

· Pubblicità: con tale termine si deve intendere quella relativa ad acquisto di spazi pubblicitari sui mezzi di comunicazione di massa, nonché quella che riguarda ogni altro mezzo di trasmissione idoneo ad assicurare la necessaria diffusione di messaggi rientranti nell’ambito dell’attività di informazione e comunicazione istituzionale;

· Convegni: riguarda l’organizzazione di convegni a qualsiasi titolo;

· Mostre: riguarda l’organizzazione di mostre a qualsiasi titolo;

· Sponsorizzazioni: spese che l’ente locale sostiene nel caso in cui stipuli dei veri e propri contratti di sponsorizzazione ossia contratti onerosi a prestazioni corrispettive, cui, a fronte del ritorno di immagine derivante dal sostegno economico a una manifestazione lo sponsor eroga una somma di denaro;

PRESO ATTO, come previsto dalla legge sopra citata, che le spese che si possono effettuare nel 2011 per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, non possono superare il 20% della spesa sostenuta nell’anno 2009 per le medesime finalità;

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n°116/2011 del 03.02.2011 nel quale si legge; "come risulta dall'insieme delle norme e dalla rubrica dell'art. 6 che recita "Riduzione dei costi degli apparati Amministrativi" il legislatore non ha inteso perseguire l'obiettivo di ridurre in modo automatico la spesa riferita ai specifici compiti e competenze amministrative di ciascun Ente , ma ha adottato alcune disposizioni dirette a contenere le spese di carattere generale degli Enti pubblici al fine di razionalizzare l'insieme della spesa pubblica.

Quanto alle singole attività spetta a ciascun Ente, in relazione alle risorse disponibili all'interno di un quadro generale che prevede una riduzione delle stesse, individuare gli obiettivi da perseguire e le attività che in concreto possano essere svolte.

Utilizzando questo criterio, sembrerebbe ragionevole esaminare ogni spesa e verificare se rientra nell'ambito dell'attività tipica e delle competende dell'Ente Locale e se, in sostanza, costituisce una modalità di estrinsecazione dell'Attività amministrativa di uno specifico settore che, anche in base al principio di sussidiarietà richiamato dall'art. 118 della costituzione rientri fra le funzioni attibuite ai Comuni. In caso positivo la stessa non è sottoposta alla limitazione dell'art. 6, co. 8, ma a quelle che nell'ambito della sua autonomia ogni Ente è tenuto a darsi, in relazione all'ammontare delle risorse disponibili. Ovviamente il giudizio deve essere formulato in base alle attività consolidate, vale a dire che l'Ente ha svolto nel tempo, per lo meno a partire dal 2009 anno di riferimento della spesa....";

CONSIDERATO che dal parere di cui sopra emerge il principio che è l'Ente Locale/Comune che deve qualificare la tipologia di spesa inserendola in una o in un'altra delle

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voci perchè è lo stesso Comune che sa quello che va a realizzare;

RICHIAMATO il parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia n° 111/2011 del 23.02.2011 nel quale in relazione ad un specifico quesito di un Comune si legge che, con riferimento all'attività di predisposizione del giornalino comunale i limiti ex art. 6, comma 8 D.L. 78/2010 afferenti le "spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza" non ricomprendono gli oneri a carico dell'Amministrazione funzionali a promuovere la conoscenza dell'esistenza e delle modalità di fruizione dei servizi pubblici da parte della collettività in quanto l'efficace erogazione di un servizio presuppone ex se un'adeguata informazione sul servizio medesimo, in modo da consentire ai cittadini di usufruire effettivamente dei servizi erogati dall'Amministrazione; lo stesso dicasi per l'attività di "addetto stampa/porta voce" quando detta attività si limita al solo servizio di informazione dell'uttenza in ordine all'attività posta in essere del Comune;

PRESO ATTO del contenuto del parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia n°1075 del 23.12.2010 nonché del parere stessa sezione n° 137 del 16.03.2011;

CONSIDERATO che pur in assenza di pareri ufficiali della Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per il Veneto in materia di limitazione alle spese negli Enti Locali un magistrato della suddetta Corte dei Conti nel corso di un recente convegno ha confermato l’interpretazione data dalla Lombardia con i pareri indicati al capoverso precedente;

VISTA, da ultima, la Deliberazione n°2 del 29.04.2011 della Corte dei Conti Sez. delle Autonomie, con la quale si approva le linee guida e i criteri a cui devono attenersi gli organi di Revisione dei Comuni per le relazioni ed i questionari sui bilanci di previsione dell'anno 2011, con particolare riferimento al punto 1.9.1 dei questionari, laddove si chiede, tra l'altro, che le previsioni per l'anno 2011 delle spese di cui trattasi, dovranno rispettare i limiti imposti dalla normativa citata;

VISTO che per il 2011 è intenzione dell’Amministrazione Comunale di rispettare i limiti imposti dall’Art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 relativamente alle spese di: relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e di rispettare il divieto di effettuazione di spese per sponsorizzazioni previsto dal comma 9 della stessa disposizione;

CONSIDERATO quindi che nell'ottica di cui sopra si intende incaricare i funzionari competenti per materia ( U.O. Servizi alla Persona e alla Famiglia e U.O. Economico Finanziaria ) di determinare le spese sostenute dal Comune di Zevio nell’anno 2009, relativamente a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e conseguentemente calcolare il limite di spesa che non può essere superato per l'anno 2011 ( il 20% di quelle sostenute nel 2009 per le medesime finalità );

PRESO ATTO del parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, allegati al presente provvedimento;

A VOTI UNANIMI espressi nelle forme e modi di legge;

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D E L I B E R A

Per le motivazioni sovra esposte che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue:

1. DI DARE ATTO che per il 2011 è intenzione dell’Amministrazione Comunale di rispettare i limiti imposti dall’Art. 6, comma 8, del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010 relativamente alle spese di: relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;

2. DI DARE ATTO che per il 2011 l’Amministrazione comunale intende rispettare il divieto di effettuazione di spese per sponsorizzazioni previsto dal comma 9 della stessa disposizione;

3. DI INCARICARE i funzionari competenti per materia ( U.O. Servizi alla persona e alla Famihglia e U.O. Economico Finanziaria ) di determinare le spese sostenute dal Comune di Zevio nell’anno 2009, relativamente a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza e conseguentemente calcolare il limite di spesa che non può essere superato per l'anno 2011 ( il 20% di quelle sostenute nel 2009 per le medesime finalità)

4. DARE ATTO che nell’attuare quanto indicato nei punti 1 e 2 i funzionari competenti per materia ( U.O. Servizi alla persona e alla Famihglia e U.O. Economico Finanziaria ) dovranno seguire le indicazioni fornite nel parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia n°1075 del 23.12.2010 nonché nel parere stessa sezione n° 137 del 16.03.2011 il cui contenuto è stato di recente confermato da un magistrato della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per il Veneto nel corso di un recente convegno svoltosi a Peschiera del Garda (VR);

5. DI DARE ATTO che in forza del contenuto del parere della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo per la Lombardia n° 111/2011 del 23.02.2011 le spese di predisposizione del giornalino comunale non sono soggette ai limiti di cui all’Art. 6 comma 8, D.L. 78/2010 in quanto l’efficacia dell’erogazione di un servizio presuppone ex se una adeguata informazione sul servizio medesimo, in modo da consentire ai cittadini di usufruire effettivamente dei servizi erogati dall’Amministrazione; lo stesso dicasi per l'attività di "

addetto stampa/portavoce " quando detta attività si limita al solo servizio di informazione dell'utenza in ordine all'attività posta in essere dal Comune;

6. DI DARE ATTO che con la Deliberazione n°2 del 29.04.2011 la Corte dei Conti Sez. delle Autonomie, approva le linee guida e i criteri a cui devono attenersi gli organi di Revisione dei Comuni per le relazioni ed i questionari sui bilanci di previsione dell'anno 2011, ed al punto 1.9.1 dei questionari, si chiede, tra l'altro, che le previsioni per l'anno 2011 delle spese di cui trattasi, dovranno rispettare i limiti imposti dalla normativa citata;

7. DI COMUNICARE la presente deliberazione ai Capigruppo Consiliari, tramite elenco, ai sensi dell’art. 125 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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8. DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile con separata votazione a voti unanimi espressi nelle forme e modi di legge, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

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PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

Oggetto: "Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e di sponsorizzazioni ai sensi di Legge Art. 6 commi 8 e 9 del D.L. 78/2010 convertito in Legge 122/2010"..

_____________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Lì, 06-06-2011

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

U.O. SERVIZI ALLA PERSONA E ALLA FAMIGLIA

VOZZA GIUSEPPE

_____________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE q Si esprime parere favorevole sulla proposta in oggetto.

Lì, 15-06-2011

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

ECONOMICO - FINANZIARIA De Marchi Paola

_________________________________________________________________________________________

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE q Parere non dovuto.

Lì,

IL FUNZIONARIO DIRIGENTE DELL'U.O.

ECONOMICO - FINANZIARIA De Marchi Paola

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Deliberazione nr. 134 in data 07/07/2011

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE F.to LORENZONI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dr. GULINO EMANUELE

_____________________________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all'originale ed un esemplare della stessa è in corso di pubblicazione all'albo pretorio per la durata di 15 giorni da oggi.

Zevio lì, 13-07-2011

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali Segretario Generale

DR. GULINO EMANUELE

______________________________________________________________________________

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.

134, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Zevio, lì

Il Dirigente dell’U.O. Segreteria-Affari Generali Segretario Generale

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