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CIG AB8. CPV Prodotti per l incontinenza

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Academic year: 2022

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PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI PRODOTTI MONOUSO PER INCONTINENZA E

PRODOTTI PER IGIENE PERSONALE SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

CIG 8362366AB8

CPV 33141621-9 “Prodotti per l’incontinenza”

TRA

Asp “Distretto di Fidenza”, C.F 02496470341, rappresentata, ai fini della sottoscrizione del presente contratto, dal Direttore, dott.ssa Elena Cagliari, C.F. CGLLNE64P65E253J, domiciliata per la carica nella sede della suddezza Azienda, Via Berenini n. 151, Fidenza (PR)

E

DITTA AGGIUDICATARIA DEL LOTTO UNICO CIG 8362366AB8

………., C.F e P.Iva ………, con sede in ……….., rappresentata dall’Amministratore Delegato Sig. ……….., C.F ………..residente in Via……….. n. ………..

PREMESSO CHE

a) Con Determinazione Dirigenziale n. ……..del ………….. è stata indetta una procedura di gara per la conclusione di un Accordo Quadro ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs n. 50 del 2016, per l’affidamento del del servizio di fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza e prodotti per l’igiene personale, mediante procedura aperta telematica ai sensi dell’art. 60 D. Lgs n. 50 del 2016, con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior

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rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016;

b) Con Deterina del Direttore n. …….. del ……./……../………..è stata approvata la proposta di aggiudicazione;

c) Sono state svolte le verifiche prescritte dalla vigente normativa, tenuto conto, sia della procedura seguita, sia della natura dell’aggiudicatario, le quali hanno avuto esito positivo e la ci documentazione a comprova è conservata agli atti d’ufficio in originale.

d) l’operatore economico aggiudicatario della procedura di gara che sottoscrive il presente Accordo Quadro ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto in esso stabilito alle condizioni, modalità e termini ivi previst;

e) la stipula del presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per Asp

“Distretto di Fidenza”, in qualità di Centrale di Committenza, nei confronti dell’Aggiudicatario, in quanto finalizzato a disciplinare le modalità di esecuzione della fornitura oggetto di affidamento;

f) Il presente Contratto impegna la Ditta aggiudicataria del Lotto unico CIG alla stipula del relativo contratto di appalto derivato con le singole Asp aderenti all’Accordo medesimo;

g) L’Aggiudicatario dichiara che quanto risulta dal presente Accordo Quadro e dai suoi Allegati, Ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire, e in ogni caso, che hanno potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

Tutto quanto sopra premesso, le parti come meglio sopra rappresentate e domiciliate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Valore delle premesse, dei Documenti di Gara e norme regolatrici

Costituiscono parte ingrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

1. Le premesse di cui sopra e gli atti e I documenti richiamati nelle stesse;

2. Il Bando di Gara;

3. Il Disciplinare;

4. Tutti gli Allegati indicati nell’art. 1 del Disciplinare;

5. Il Progetto ai sensi dell’art. 23 commi 14 e 15 del Codice, comprensivo dei seguenti documenti:

relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui sono inseriti i servizi, capitolato tecnico descrittivo e relativi allegati (all. A “caratteristiche dei prodotti oggetto della fornitura, quantitativi annui presunti), Quadro economico;

L’esecuzione dell’Accordo Quadro è regolata ordinatamente, in successione complementare:

a) Dal D.Lgs. n. 50 del 2016;

b) Dalla Legge n. 136 del 13.08.2010 e s.m.i “Piano straordinario contro le mafie, nonche'

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delega al Governo in materia di normativa antimafia”;

c) Dal D.P.R 207 del 2000 (nella parte non ancora abrogata dal D.Lgs 50 del 2016);

d) Dalle disposizioni del Codice Civile;

e) Dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, in particolare, quelle applicabili in ragione della natura di Ente pubblico, di Asp “Distretto di Fidenza”;

f) Dalle norme del Codice di comportamento dei dipendenti publbici ex D.P.R 62/2013, in quanto compatibili;

g) Dagli atti di gara della procedura, quali il Bando di gara, il Capitolato tecnico, la scheda dell’offera economica;

1. Le singole attività o interventi saranno regolate dalle disposizioni in esse previste in attuazione e/o integrazione dei contenuti del presente Accordo Quadro.

Art. 2 Definizioni

Accordo Quadro: il presente Atto, comprensivo di tutti i documenti ivi richiamati, quale Accordo concluso tra Asp” Distretto di Fidenza” da una parte, e l’Aggiudicatario, dall’altra, con lo scopo di stabilire le clausole relative al contratto da stipulare con ogni Amministrazione Aggiudicatrice entro il periodo di validità dell’Accordo Quadro stesso;

Aggiudicatario: La Ditta risultata aggiudicataria della procedura aperta di cui in premessa che, conseguentemente, sottoscrive il presente Accordo Quadro impegnandosi ad adempiere a quanto nello stesso previsto;

Contratto derivato: il contratto di appalto successivo all’aggiudicazione che viene sottoscritto tra l’Aggiudicatario e le Asp aderenti all’Accordo Quadro per l’esecuzione della fornitura che la Ditta Aggiudicatrice dovrà prestare in favore dell’Ente di riferimento in conformità a quanto stabilito dai documenti di gara;

Art. 3 Oggetto dell’Accordo Quadro

L’Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale relativa alle condizioni e modalità di affidamento ed esecuzione da parte delle Amministrazioni Aggiudicatrici delle prestazioni oggetto dei singoli Contratti Derivati. Il presente Accordo Quadro è concluso con il Fornitore risultato Aggiudicatario della procedura aperta, svolta in aggregazione dalle Asp sottoindicate, per l’affidamento del servizio di fornitura di prodotti monouso per l’incontinenza a ridotto impatto ambientale e prodotti per l’igiene personale e dei servizi connessi (consegna, reportistica etc), aventi le caratteristiche tecniche e secondo le quantità orientative riportate nell'allegato A al Capitolato speciale di appalto;

Le Amministrazioni in unione di acquisto sono:

 Asp “Distretto di Fidenza” con sede in Fidenza (PR) Amministrazione Aggiudicatrice e Centrale di Committenza;

 Asp “Carlo Sartori” con sede in san Polo d’Enza (RE) Amministrazione Aggiudicatrice;

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 Asp “Don Cavalletti” con sede in Carpineti (RE) Amministrazione Aggiudicatrice;

Il presente Accordo

- Impegna l’Aggiudicatario a stipulare i singoli Contratti Derivati con le Amministrazioni aderenti al presente Accordo Quadro;

- impegna l’Operatore Economico aggiudicatario della procedura di cui in premessa, ad eseguire la fornitura in conformità delle condizioni contrattuali ed economiche indicate nei Documenti di Gara meglio specificati nell’art. 1 del Presente;

Art. 3 Oggetto dei Contratti Derivati

Le Amministrazioni Aggiudicatrici con la sottoscrizione del Contratto Derivato manifestano la propria adesione al presente Accordo Quadro e di acquisire le prestazioni oggetto dello stesso determinandone specificamente quantità, importo e durata conformemente alle condizioni economiche e contrattuali stabilite dai documenti di Gara e nei relativi allegati di cui all’art. 1 del Presente.

I quantitativi indicati nel Capitolato speciale di appalto sono meramente presuntivi e hanno come unico scopo quello di consentire l’esatta individuazione dei parametri oggettivi di gara per formulare l’offerta. Essi non sono in alcun modo vincolanti per le Asp Contraenti in sede di esecuzione contrattuale.

I Contratti Derivati non comportano in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni fissate nell’Accordo Quadro stesso conformemente a quanto disposto dall’ar. 54 co. 2 D. Lgs 50 del 2016.

Il Contratto derivato indicherà specificatamente:

 le Case Residenti per Anziani gestite dall’ Asp contraente presso le quali dovrà essere effettuata la fornitura, conformemente a quanto stabilito nell’art. 1 del Capitolato speciale di appalto;

 La quantità presunta dei prodotti oggetto di fornitura per l’intera durata dell’Appalto;

 La data di inizio dell’esecuzione della fornitura in oggetto;

 La durata del Contratto Derivato stesso;

 Il numero di posti letto complessivo delle strutture gestite dall’Asp aderente sulla base dei quali verrà effettuato il calcolo del costo medio giornaliero di cui all. art 11 n. 2 del Presente;

Art. 4 Durata

Per durata dell’Accordo Quadro si intende il termine entro il quale le Amministrazioni potranno aderire per la stipula del contratto derivato al fine di dare esecuzione ai servizi oggetto dell’appalto.

Il presente Accordo Quadro ha una durata pari a 48 (quarantotto) mesi decorrenti dalla data di stipulazione dello stesso.

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Durante tale periodo di validità le Amministrazioni Aggiudicatrici potranno stipulare il Contratto Derivato che acquisirà efficacia, subordinatamente alla corretta esecuzione del periodo di prova di mesi stabilito nel Capitolato;

I singoli Contratti Derivati stipulati dalle singole Asp in adesione al Presente, hanno durata di mesi 36 (trentasei), con facoltà di rinovo del contratto, alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere per una durata pari a 36 (trentasei) mesi. La durata del contratto in corso di esecuzione, inoltre, potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente, conformemente al disposto dell’art.

106, comma 11 del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni per una durata massima di mesi 6.

Art. 5 Direttore dell’esecuzione del contratto

Per le Asp il Direttore dell’esecuzione del Contratto Derivato è individuato nella persona del Direttore Generale dell’Amministrazione o soggetto dallo stesso appositamente delegato e comunicato all’Aggiudicatario;

L’Aggiudicatario individua i seguenti responsabili del servizio:

Responsabile per l’Aggiudicatario del lotto unico: xxx Referente Tecnico/ Organizzativo: xxxxx

Art. 6 Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del procedimento della procedura di gara è il geom. Paolo Paolo Bertucci, Responsabile Sevizio Patrimonio, Gare e Acquisti di Asp “Distretto di Fidenza”;

Art. 7 Importo complessivo stimato dell’Accordo Quadro

L’importo complessivo dell’accordo quadro è stimato in € 1.514.604,00 al netto di IVA e di costi interferenziali così quantificato:

 costo complessivo stimato della fornitura (servizi a contratto): € 699.048,00

 costo complessivo stimato dell’opzione di rinnovo: € 699.048,00

 costo di eventuali fornitura opzionali: € 7.044,40;

 costo complessivo stimato della proroga tecnica: 116.508,00 Trattandosi di fornitura non sono previsti rischi da interferenza.

Art. 8 Criterio di individuazione del contraente

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A norma dell’art 54. Comma 4 D.Lgs. 50 del 2016, con il presente Accordo Quadro non sussite la necessità di indicare o rinegoziare le condizioni con i soggetti aggiudicatori poiché è specificatamente stabilito quale operatore economico dovrà eseguire le prestazioni, a quali prezi e per conto di quali Amministrazioni Aggiudicatrici;

Art. 10 Obbligazioni generli del Fornitore

1. Sono a carico dell’Aggiudicatario tutti gli oneri e I rischi relative alla prestazione del servizio di fornitura oggetto del presente Accordo Quadro, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nell’esecuzione contrattuale;

2. L’Aggiudicatario si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, in particolare nel Disciplinare e nel Capitolato speciale/tecnico;

3. Il Fornitore si obbliga ad osservare nell’esecuzione della prestazione contrattuale, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate;

4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell’Accordo Quadro resteranno ad esclusivo carico dell’Aggiudicatario intendendosi in ogni caso remunerato con il corrispettivo contrattule indicato nel Capitolato Tecnico e nella Documentazione di gara. L’Aggiudicatario non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tale titolo nei confronti delle Amministrazioni Aggiudicatrici assumendondosene ogni relativa alea.

5. L’Aggiudicatario si impegna espressamente a:

a) Manlevare e tenere indenne gli Enti Aggiudicatori da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vogenti;

b) Tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del Contratto Derivato dal presente Accordo Quadro, la documentazione amministrativa richiesta e da presentare agli Enti competenti per la stipula dei contratti derivati; In particolare il Fornitore ha l’obbligo:

 Nel periodo di validità dell’Accordo quadro:

 di comunicare ad Asp “Distretto di Fidenza” mediante pec protocollo@pec.aspdistrettofidenza.it ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.

50 del 2016 entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;

 Ogni modifica, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo;

 Nel periodo di validità del Contratto Derivato a comunicare alla singola Amministrazioni contraente aggiudicatrici, mediante PEC:

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 Ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80, del D.Lgs. n. 50 del 2016 entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo;

 Ogni modificazione, ovvero il venir meno dei requisiti attestanti la capacità tecnica richiesta ai fini della partecipazione, entro il termine perentorio di cinque giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo.

Art. 11 Obbligazioni specifiche dell’Aggiudicatario

Il Fornitore con la sottoscrizione del Presente si impegna a garantire che la fornitura dei prodotti di cui all’allegato A del capitolato speciale di appalto sia eseguita conformemente alle condizioni contrattuali ed economiche previste dalla documentazione di gara meglio specificata dall’art. 1 del presente, sintetizzate a titiolo meramente eseplificativo nei seguenti punti:

1) Necessità che i presidi per l’incontinenza oggetto di fornitura presso l’Amministrazione Aggiudicatrice firmataria del Contratto Derivato rispettino i requisiti minini indicati dall’art. 2 del Capitolato speciale di appalto;

Nello specifico il Fornitore dovrà, essere in possesso di tutte le certificazioni e/o autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Qualora, nel corso della validità della fornitura, si verificasse l’emanazione di disposizioni normative cogenti, statali e/o comunitarie, per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, nonché la disciplina dei requisiti tecnici e/o regolamentari relativamente ai prodotti oggetto della fornitura, o qualsiasi altra disposizione vigente in materia, il Fornitore è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta normativa, senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l’uso, le eventuali rimanenze di prodotti non conformi consegnati e giacenti in confezioni integre presso i magazzini delle ASP “Distretto di Fidenza”, “Carlo Sartori” e

“Don Cavalletti” in cui è prevista la consegna.

2) L’obbligo per il Fornitore nel Contratto Derivato, per ogni posto letto un tetto massimo di costo medio giornaliero complessivo, unico per tutte le Amministrazioni Aggiudicatrici aderenti, pari ad € 1,40, IVA esclusa, mediante sconto diretto sul singolo ordine fatturato, sulla base della stima del fabbisogno conformemente a quanto stabilito dall’art. 4 del Capitolato speciale di appalto.

3) L’obbligo di garantire che la consegna della merce, che verrà ordinata in modo frazionato durante il periodo di durata del contratto, avvenga entro e non oltre 10 giorni dall'ordine. In caso di urgenza l'aggiudicatario deve impegnarsi a effettuare la fornitura entro 48 ore dall'ordine.

4) L'aggiudicatario dovrà garantire un servizio di post-vendita e di formazione finalizzato al corretto e appropriato utilizzo dei prodotti e a un monitoraggio dei consumi secondo quanto stabilito dall’art.

13 del Capitolato speciale di appalto.

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5) Necessità che il Fornitore garantisca la consegna di prodotti propri o di altre aziende presenti sul mercato migliorativi dal punto di vista delle caratteristiche tecniche e di funzionalità qualora, nel corso di validità del contratto, nei confronti dei prodotti aggiudicati si verificassero casi di manifestazioni allergiche o di intolleranza opportunamente certificati dal medico di medicina generale o da uno specialista dermatologico del S.S.N;

6) L'aggiudicatario dovrà attenersi a quanto disposto dal DPR 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.lgs 30 marzo 2001 n. 165”.

7) A garanzia dell'Azienda per danni relativi a persone o cose, l'aggiudicatario dovrà possedere per tutta la durata del contratto (compresi eventuali rinnovi/proroghe) un'adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi a copertura di tutti i rischi derivanti dall'esecuzione della fornitura con un massimale non inferiore di € 3.000.000,00 (tre milioni) per sinistro.

Art. 12 Prezzi e obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

I prezzi indicati nell’allegato 8 del Disciplinare “modulo prodotti e prezzi” costituiscono il corrispettivo unitario per unità di misura che le Amministrazioni Aggiudicatrici riconosceranno all’operatore economico aggiudicatario, e sono da intendersi immodificabili per tutta la durata contrattuale. I suddetti prezzi si intendono pienamente remunerativi e comprensivi di tutti gli oneri inerenti la fornitura, con la sola esclusione dell’IVA;

L'aggiudicatario dovrà applicare nei confronti dei lavoratori impiegati condizioni normative, retributive, previdenziali e assicurative conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti e accordi collettivi di lavoro applicabili alla categoria.

L’aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali e prevenzione e sicurezza del lavoro e assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario dovrà applicare verso i propri dipendenti, o se costituito in forma di società cooperativa, anche nei confronti dei soci lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal contratto collettivo nazionale di categoria e degli accordi integrativi territoriali vigenti, applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni.

I dipendenti dell'aggiudicatario, ogni qual volta si trovino presso le strutture dei committenti, sono obbligati a tenere un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con diligenza e professionalità.

Art. 13 Modalità di fatturazione e pagamento

Ciascuna Amminnistrazione Aggiudicatrice contraente provvederà per il tramite dell’ufficio competente, al pagamento del corrispettivo contrattuale dietro emissione di regolari fatture.

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Il pagamento è comunque subordinato al corretto espletamento delle procedure amministrative e contabili proprie della Stazione Appaltante e all’esito positivo di tutti i controlli previsti dalla legge.

Il pagamento del compenso fatturato avverrà, salvo diversa disposizione di legge o accordo tra le parti, mediante bonifico presso la banca e il conto corrente indicati dall’Aggiudicatario nella fattura.

L’Aggiudicatario s’impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera l’Amministrazione da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.

In ottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136 del 2010 e s.m.i è fatto obbligo all’Aggiudicatario sin da ora, comunicare gli estremi di un conto corrente o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla predetta commessa pubblica, nonché le generalitèà e il codice fisclae dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.

Art. 14 Penalità

Le Amministrazioni Aggiudicatrici, in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, tali da non comportare l’immediata risoluzione del contratto, contesta, in forma scritta, mediante lettera raccomandata A.R., Posta elettronica certificata le inadempienze riscontrate, assegnando un termine, non inferiore a cinque giorni lavorativi, per la presentazione di controdeduzioni e di memorie scritte.

In particolare sono previste le seguenti penali:

 in caso di ritardo nella consegna della fornitura rispetto ai termini stabiliti nell'art. 8: €. 200,00 per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il maggior danno;

 in caso di prodotti forniti non corrispondenti alle caratteristiche merceologiche indicate nell'Allegato A, o all'offerta/campionatura, o all'ordine e non sostituite nei termini dell'articolo 15: € 200,00 per ogni giorno di ulteriore ritardo rispetto ai termini previsti per la sostituzione dei prodotti;

 in caso di mancato rispetto degli impegni previsti per servizio post-vendita e formazione: da € 60 ad € 200,00 a seconda della gravità della stessa, per ogni inadempienza rilevata, per ogni giorno di ritardo nell'adempimento;

 per ogni altra inadempienza alle condizioni contrattuali contenute nel Capitolato speciale di appalto una penale da un minimo di € 200,00 a € 3.000,00;

 per difformità dei materiali utilizzati nell’appalto rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e/o offerto nel progetto tecnico: sino a €. 2.000,00 per ciascuna difformità riscontrata;

 per difformità dei servizi di post-vendita e delle modalità di espletamento rispetto a quanto previsto nel presente capitolato e/o offerto nel progetto tecnico: sino a €. 2.000,00 per ciascuna difformità riscontrata.

Le Amministrazioni Aggiudicatrici potranno applicare al Fornitore le penali sino alla concorrenza della misura pari al 10% (dieci per cento) del valore dei Contratti Derivati, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni, nonché la risoluzione del contratto per inadempimenti che comportino l’applicazione di penali oltre la predetta misura massima.

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Art. 15 Risoluzione del contratto

1) La Centrale di Committenza e/o le Amministrazioni Aggiudicatrici, per quanto di rispettiva competenza, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potranno risolvere l’Accordo Quadro e il singolo Contratto Derivato ai sensi dell’art 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) Il Fornitore si è trovato, al momento dell’aggiudicazione dell’Accordo Quadro in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara;

b) L’Accordo Quadro non avrebbe dovuto essere aggiudicato al Fornitore in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in un procedimento ai sensi dell’art. 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D. Lgs 50 del 2016;

c) Qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula dell’Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

d) Qualora il Fornitore in esecuzione di un Contratto Derivato, offra o fornisca prodotti che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato speciale di appalto;

e) Mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Centrale di committenza

f) Qualora il Fornitore non dia inizio alla fornitura alla data stabilita nei singoli Contratti Derivati;

g) Qualora si verifichi il mancato superamento del periodo di prova di cui all’art. 5 Capitolato speciale di Appalto;

h) mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall’art. 21 del Capitolato speciale di appalto durante la vigenza del Contratto Quadro e dei Contratti Derivati;

i) Qualora il Fornitore attui una cessione del contratto o un subappalto non autorizzato;

j) in caso di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

k) Applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita 12 cpv del Presente;

2) La Centrale di Committenza e/o le Amministrazioni Aggiudicatrici, per quanto di rispettiva competenza, hanno, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

a) il fornitore, in caso di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alle

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11 regolarizzazione/adempimenti necessari;

b) il fornitore non adempia agli obblighi di tracciabilità sui flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;

3) La Centrale di Committenza e/o le Amministrazioni Aggiudicatrici, per quanto di rispettiva competenza, qualora accertino un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con l’Accordo Quadro e/o i Contratti derivati tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formuleranno la contestazione degli addebiti al Fornitore, assegnando costestualemnte allo stesso un termine non inferiore a 15 giorni, entro i quali l’Aggiudicatario avrà la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni, ovvero decorso inutilmente il termine per la loro presentazione le Amministrazioni contraenti hanno la facoltà, per quanto di rispettiva competenza, di dichiarare la risoluzione di diritto dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti Derivati.

Si considera grave inadempimento, a titolo esemplificativo e non esaustivo: la reiterata inosservanza dei termini di consegna, l’irregolarità nell'esecuzione della fornitura, il reiterato inadempimento agli obblighi contrattuali, incluso il servizio di formazione e post-vendita, la mancata rispondenza tra articoli consegnati e campioni di gara;

4) La Centrale di Committenza e/o le Amministrazioni Aggiudicatrici, per quanto di rispettiva competenza, risolveranno l’Accordo Quadro e il singolo Contratto Derivato, senza necessità di assegnare alcun termine per l’adempimento, ai sensi dell’art. 1456 cod civ, nonché ai sensi dell’art.

1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’impresa tramite pec, nei seguenti casi:

a) qualora nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) qualora nei confronti dell’Aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato pe ri reati di cui all’art. 80;

 La risoluzione dell’Accordo Quadro legittima la risoluzione dei singoli Contratti Derivati a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell’Accordo Quadro. La risoluzione dell’Accordo Quadro è causa ostativa alla stipula dei Contratti derivati e può essere causa di risoluzione degli stessi, salvo non sia diversamente previsto nei medesimi e salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno;

 Nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti Derivati, il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell’art. 108 comma 5 D. Lgs 50 del 2016;

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 In tutti i casi di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o dei Contratti Derivati le Amministrazioni Aggiudicatrici avranno diritto di escutere la garanzia prestata rispettivamente per l’intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all’importo del Contratto/i Derivati risolto/i. Ove l’escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R o via pec. In ogni caso resta fermo il diritto delle Amministrazioni Aggiudicatrici al risarcimento dle maggior danno.

 L’affidatario, in ogni ipotesi di risoluzione del contratto, è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso, sino all’individuazione del nuovo contraente.

 Nel caso di risoluzione, le Amministrazioni Aggiudicatrici si riservano ogni diritto al risarcimento dei danni all’immagine subiti, in particolare, si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e, ove questo non fosse sufficiente, da eventuale crediti dell’Aggiudicatario, senza pregiudizio dei diritti delle Amministrazioni Aggiudicatrici sui beni del medesimo.

 La Centrale di Committenza, fermo restando quanto previsto nel presente articolo e ei casi di cui all’art 110 del D.Lgs 50 del 2016 potrà intrpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all’originaria procedura di gara e risultanti dalla relativa graduatoria al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del completamento delle prestazioni contrattuali alle medesime condizioni già proposte dall’Aggiudicatario in sede di offerta;

Art. 16 Recesso

Il recesso verrà esercitato nei casi previsti dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.lgs 159/2011.

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere ex art. 1 comma 13 del D.l 95/2012 convertito dalla Legge 135/2012, qualora a contratto stipulato, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A o da Intercent-ER successivamente alla stipula del predetto contratto risultino migliorative rispetto al contratto in corso e qualora l'aggiudicatario non acconsenta a una modifica delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26 comma 3 della Legge 448/1999;

Art. 17 Obblighi di riservatezza

L'aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni sugli ospiti di cui venga in possesso e comunque a conoscenza.

Art. 18 Foro Competente

(13)

13

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente all'esecuzione del contratto tra le parti contraenti, competente esclusivo e inderogabile sarà il Foro di Parma.

Art. 19 Clausola finale

Il presente Accordo Quadro costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano quindi di approvare specificatamente.

L’eventuale invalidità o inefficacia di una delle clausole dell’Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti derivati non comporta l’invalidità o l’inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell’Accordo Quadro o dei singoli contratti derivati (o di parte di essi da parte delle Amministrazioni Aggiudicatrici) non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime si riservano comunque di far valere nei limiti della pescrizione.

Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti.

L’Accordo Quadro non verrà sostituioto o superato dai Contratti Derivati, continuando con essi a regolare la materia.

In caso di contrasto, l previsioni del presente atto prevarranno su quelle dei Contratti di Fornitura, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Per l’Ente Il fornitore

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