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L INPS CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DELLA DOPPIA CONTRIBUZIONE IVS E GESTIONE SEPARATA

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INFORMATIVA N. 135 – 23 MAGGIO 2013

PREVIDENZA

L’INPS CONFERMA LA LEGITTIMITÀ DELLA DOPPIA CONTRIBUZIONE

IVS E GESTIONE SEPARATA

• Art. 12, comma 11, DL n. 78/2010

• Sentenza Corte Cassazione 8.8.2011, n. 17076

• Circolare INPS 14.5.2013, n. 78

Recentemente l’INPS è intervenuto a fornire chiarimenti in merito alla norma di interpretazione autentica in base alla quale in caso di esercizio contemporaneo di 2 attività, di cui una soggetta all’iscrizione alla Gestione separata, e l’altra iscrivibile alla Gestione IVS artigiani e commercianti, non è applicabile il principio di prevalenza, con il conseguente obbligo di iscrizione ad entrambe le gestioni.

In particolare, il soggetto iscritto alla Gestione separata è tenuto anche al versamento dei contributi IVS qualora eserciti l’attività di artigiano / commerciante con abitualità e professionalità.

Data l’efficacia retroattiva di tale disposizione, l’INPS riconosce, in caso di mancato versamento dei contributi, la riduzione delle sanzioni alla misura degli interessi legali. Detta riduzione opera, su richiesta dell’interessato, per i versamenti contributivi aventi scadenza entro il 31.7.2010.

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Come noto, gli artigiani e commercianti sono soggetti all’obbligo di iscrizione alla relativa gestione contributiva previdenziale dell’INPS.

Con particolare riferimento agli esercenti attività commerciali di cui alla Legge n. 613/66, sono obbligati all’iscrizione alla Gestione IVS, per effetto di quanto disposto dall’art. 1, comma 203, Legge n. 662/96, i soggetti aventi i seguenti requisiti:

“a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;

b) abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata;

c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;

d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.”

In base al comma 208 del citato art. 1:

“qualora i soggetti … esercitino contemporaneamente, anche in un’unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell’assicurazione prevista per l’attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente”.

Dall’1.1.96, l’art. 2, comma 26, Legge n. 335/95, ha istituito la c.d. Gestione separata INPS, ossia l’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, vecchiaia e superstiti destinata ai:

“… soggetti che esercitano, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell’articolo 49 [ora 53] del testo unico delle imposte sui redditi … nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui al comma 2, lettera a) dell’articolo 49 [ora 50, comma 1, lett. c-bis] del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a domicilio”.

In caso di svolgimento di una duplice attività lavorativa l’obbligo contributivo sussiste ancorché per l’altra attività sia già prevista una forma di tutela assicurativa; ciò non determina una duplicazione della contribuzione in quanto l’obbligo contributivo è parametrato sulla base dei compensi percepiti per ciascuna distinta attività. Così, ad esempio, un lavoratore dipendente per il quale il datore di lavoro corrisponde i relativi contributi previdenziali, iscritto alla Gestione separata INPS per l’attività di amministratore di una società, corrisponde i relativi contributi sui compensi percepiti per tale ulteriore attività.

La presenza delle 2 diverse Gestioni previdenziali ha fatto sorgere una dibattuta questione, in relazione alla quale l’INPS, la dottrina e la giurisprudenza hanno assunto posizioni discordanti. In particolare la Corte di Cassazione già con la sentenza 5.10.2007, n. 20886, affermando la valenza generale del criterio di prevalenza di cui al comma 208, aveva negato la compatibilità di una pluralità di iscrizioni, demandando all’INPS l’onere di decidere in merito all’assicurazione riferita all’attività prevalente presso la quale effettuare l’iscrizione. Tale posizione è stata ribadita nelle sentenze 8.1.2008, n. 149; 17.1.2008, n. 854; 14.5.2008, n. 12103 e 2.10.2008, n. 24403.

Nonostante il predetto orientamento giurisprudenziale, l’INPS ha mantenuto la propria linea interpretativa, ancorché nella lettera 4.12.2007 abbia affermato l’opportunità di rivedere la posizione assunta “in presenza di un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità”.

Ciò tuttavia non è avvenuto nemmeno successivamente alla sentenza della Corte di Cassazione 12.2.2010, n. 3240, pronunciata a Sezioni Unite, che sembrava aver chiuso definitamente la questione. In tale pronuncia è stato affermato che:

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− l’individuazione dell’attività nella quale il soggetto presta prevalentemente la propria attività e l’iscrizione alla relativa Gestione previdenziale, “che sarà l’unica cui il soggetto sarà tenuto”, è demandata all’INPS;

− l’iscrizione alla Gestione previdenziale riferita all’attività prevalente determina l’assoggettamento a contribuzione esclusivamente del reddito derivante dalla stessa, con l’esclusione quindi del reddito prodotto dall’attività “secondaria”.

Il Legislatore, ponendosi in contrasto con la posizione assunta dalla Cassazione nella citata sentenza n. 3240, è intervenuto a dirimere la questione con l’art. 12, comma 11, DL n. 78/2010.

LA NORMA DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA EX DL N. 78/2010 Il citato comma 11, dispone che:

“l’art. 1, comma 208 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell’INPS. Restano, pertanto, esclusi dall’applicazione dell’art. 1, comma 208, legge n. 662/96 i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335”.

Con una norma di natura interpretativa è stato quindi sancito il principio secondo cui l’iscrizione alla gestione relativa all’attività prevalente opera esclusivamente per le attività esercitate da commercianti, artigiani e coltivatori diretti.

Diversamente, per i soggetti obbligati all’iscrizione alla Gestione separata INPS (tra i quali rientrano, ad esempio, i soci lavoratori – amministratori di srl commerciali), non vige il principio della prevalenza, con la conseguenza che tali soggetti, ancorché già iscritti ad un’altra gestione previdenziale, sono obbligati ad iscriversi anche alla Gestione separata.

Considerato che la nuova disposizione è stata emanata successivamente alla citata sentenza n.

3240, come evidenziato dalla Corte di Cassazione nell’ordinanza 13.10.2010, n. 22557, si è

“riaperto il discorso interpretativo”, sollecitando un nuovo intervento delle Sezioni Unite, pronunciatesi con la sentenza 8.8.2011, n. 17076. In tale sentenza i Giudici, evidenziando che la formulazione letterale del comma 208 dell’art. 1 lasciava spazio ad interpretazioni non univoche rendendo “di non agevole determinazione – l’ambito di applicazione della disposizione …”, prendono atto della norma di interpretazione autentica di cui al comma 11 del citato art. 12, riconoscendo che il criterio di prevalenza utilizzabile per individuare la gestione INPS alla quale versare i contributi previdenziali nel caso di svolgimento di più attività che, autonomamente considerate, comporterebbero l’iscrizione a diverse gestioni previdenziali “opera per le attività esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti”.

In particolare nella citata sentenza è affermato che:

Æ “per queste attività vale il criterio (semplificante) dell’attività prevalente per individuare l’unica gestione assicurativa alla quale versare i contributi previdenziali in riferimento anche all’attività non prevalente che, ove esercitata da sola, comporterebbe iscrizione in un’altra gestione assicurativa

… Questo criterio dell’«attività prevalente» non opera invece … per i rapporti di lavoro – quelli a carattere autonomo – per i quali è obbligatoriamente prevista l’iscrizione alla gestione” separata ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/95;

Æ “l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio dell'«attività prevalente»; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa”.

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Da quanto sopra si evince, pertanto, che:

ƒ soltanto in caso di contestuale svolgimento dell’attività di commerciante / artigiano / coltivatore diretto opera il criterio “semplificante e derogatorio” dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione. In tale situazione il soggetto, in base ad una sorta di “fictio juris”, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa (quella “prevalente”) da cui discende un’unica posizione previdenziale. Tutti i contributi, anche riferiti all’attività non prevalente, vengono accreditati in un’unica gestione, “senza che in seguito possa porsi un problema di trasferimento dei contributi da una gestione ad un’altra”;

ƒ nel caso di contestuale esercizio di un’attività d’impresa e di lavoro autonomo (tipico del socio lavoratore – amministratore di srl), non opera il criterio dell’attività prevalente e pertanto “ogni attività segue il suo regime previdenziale”.

Di fatto, dunque, le Sezioni Unite, a seguito dell’emanazione della norma di cui al DL n. 78/2010, hanno modificato il proprio orientamento sposando l’interpretazione del Legislatore.

Con la sentenza 26.1.2012, n. 15 la Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità costituzionale della citata disposizione, affermando che l’interpretazione fornita con l’art. 12, comma 11, DL n. 78/2010 non ha introdotto elementi innovativi rispetto alla formulazione normativa, “ma le ha assegnato un significato riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario” ed è giustificata dalla necessità di garantire certezza applicativa all’art. 1, comma 208, Legge n. 662/96, oggetto di notevole contrasto in giurisprudenza, come peraltro affermato anche dalla Corte di Cassazione nella citata sentenza n. 17076, superando il precedente orientamento espresso nella pronuncia n. 3240.

LA POSIZIONE “AGGIORNATA” DELL’INPS

Recentemente l’INPS, con la Circolare 14.5.2013, n. 78, è intervenuto sulla questione della doppia iscrizione alla luce della norma di interpretazione autentica introdotta dal citato DL n. 78/2010.

In particolare, dopo aver sintetizzato l’evoluzione normativa e giurisprudenziale sviluppatasi sull’argomento ha:

Æ rammentato che l’Istituto ha, da sempre, ritenuto che per attività autonome, per le quali è consentita l’iscrizione alla sola Gestione riferita all’attività prevalente, devono intendersi le attività di natura imprenditoriale, con la conseguenza che l’applicazione del principio della prevalenza è escluso per le attività autonome svolte in forma non imprenditoriale, rientranti nell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata;

Æ evidenziato che a seguito dell’intervento del Legislatore “la successiva giurisprudenza ha uniformemente applicato tale disposizione [ossia, l’art. 12, comma 11, DL n. 78/2010]” e, in particolare, la Cassazione nella sentenza n. 3839/2012 ha sostenuto che:

“la regola per cui ci si deve iscrivere presso l’unica gestione ove si svolge l’attività prevalente è rimasta in vigore, ma riguarda solo gli iscritti alla gestione Inps dei lavoratori autonomi ossia artigiani, commercianti e coltivatori diretti: ad es. i commercianti che svolgano anche attività di artigiano, o i coltivatori diretti che vendano i prodotti della coltivazione, ecc.”.

Secondo l’INPS, pertanto:

“nell’ipotesi in cui un soggetto eserciti contemporaneamente una qualsiasi attività autonoma che comporti obbligo di iscrizione alla Gestione separata ed un’attività imprenditoriale compresa tra quelle iscrivibili alla Gestione commercianti o artigiani, ai fini di tale ultima iscrizione non è richiesta la verifica del requisito della prevalenza, bensì degli elementi di abitualità e della professionalità della prestazione lavorativa …”.

Di conseguenza, qualora un soggetto eserciti 2 attività di cui una soggetta alla Gestione separata e l’altra iscrivibile alla Gestione IVS, l’obbligo di contribuzione a tale ultima gestione è collegato alla sussistenza dei requisiti di abitualità dell’apporto conferito e della personalità della

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prestazione lavorativa, “da valutarsi in base al tipo di attività ed all’impegno che essa richiede”, non assumendo alcuna rilevanza il rispetto del requisito della prevalenza.

Il concetto di abitualità, secondo l’INPS, è “relativo”, come già sostenuto dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 16.11.2011, n. 126/E che sul punto così si esprime:

“i connotati dell’abitualità, sistematicità e continuità dell’attività economica vanno intesi in senso non assoluto ma relativo, con la conseguenza che la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in ragione del compimento di un unico affare, avente rilevanza economica e caratterizzato dalla complessità delle operazioni in cui si articola, che implicano la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici”.

L’Istituto, a titolo esemplificativo, ritiene abituale un’attività:

Æ esercitata per poche ore al giorno e non tutti i giorni (è il caso, ad esempio, della gestione immobiliare);

Æ necessaria all’interno del processo aziendale anche se non costituisce lo scopo aziendale, quale quella di predisposizione della documentazione necessaria alla vendita;

Æ di vendita di beni on-line, effettuata con carattere di sistematicità e reiterata nel tempo.

Nell’ambito dell’attività immobiliare si riscontra sovente la presenza di un’attività di locazione per la quale il socio – amministratore si limita ad emettere le relative fatture mensili. In alcuni casi, tali “incombenze” sono demandate direttamente al soggetto che provvede alla tenuta della contabilità della società.

Si ritiene che nei casi sopra esposti non sia configurabile l’esercizio di un’attività in capo al socio lavoratore – amministratore, con la conseguente non sussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione IVS. È comunque verosimile ipotizzare che tali argomentazioni non saranno “accettate” dall’INPS e pertanto al soggetto interessato non rimane che intraprendere la strada del contenzioso con l’Istituto.

La prova della partecipazione al lavoro aziendale in modo professionale ed abituale è demandata all’Istituto. Poiché tale verifica va effettuata “in modo puntuale e rigoroso”, la stessa non deve limitarsi a riscontri meramente documentali ma va estesa, se necessario, ad accertamenti “da effettuarsi in loco”.

A tale proposito l’INPS sostiene che la presenza o meno di dipendenti e/o collaboratori, la relativa qualifica e mansioni costituiscono elementi che possono assumere rilievo ai fini della predetta valutazione e, in proposito, richiama le seguenti 2 sentenze della Corte di Cassazione:

Æ sentenza n. 11685/2012 nella quale è affermato che la prova dell’esercizio dell’attività da parte del socio discende dalla semplice domanda di iscrizione e dell’assenza di lavoratori (ad eccezione dell’esistenza di un altro socio);

Æ sentenza 4.4.2012, n. 5360 secondo la quale la partecipazione personale al lavoro aziendale va intesa non soltanto qualora siano svolte attività esecutive o materiali, ma anche in presenza di attività organizzative e direttive, di natura intellettuale, considerato che anche con queste ultime il socio contribuisce personalmente all’attività dell’impresa, “ingerendosi direttamente ed in modo rilevante nel ciclo produttivo della stessa”.

Da quanto sopra consegue quindi che, in presenza di contemporaneo esercizio di 2 attività il principio di prevalenza:

ƒ è applicabile soltanto ai soggetti iscritti alla Gestione IVS artigiani / commercianti ed entrambe le attività sono iscrivibili a dette gestioni (così il commerciante che esercita anche l’attività di artigiano, è iscritto alla Gestione commercianti se l’attività di commerciante è prevalente;

diversamente, se è prevalente l’attività di artigiano, sarà iscritto alla relativa gestione);

ƒ non è applicabile se un’attività è soggetta all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata e l’altra è iscrivibile all’IVS. In tal caso, l’iscrizione anche alla Gestione IVS artigiani / commercianti sarà valutata non in base al principio di prevalenza, bensì secondo l’abitualità e professionalità dell’attività svolta.

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EFFICACIA RETROATTIVA E ASPETTI SANZIONATORI

La norma di interpretazione autentica di cui al DL n. 78/2010 ha efficacia retroattiva.

Da ciò consegue, come affermato dall’INPS, che le precisazioni fornite nella citata Circolare n. 78 saranno utilizzate anche in sede di istruttoria dei ricorsi amministrativi al fine di esercitare i diritti di imposizione contributiva confermati dal Legislatore e di non aggravare il contenzioso giudiziario.

Peraltro, tenuto conto dei contrastanti orientamenti giurisprudenziali sorti in merito alla questione in esame, le sanzioni connesse con l’omesso / tardivo versamento dei contributi saranno ridotte nella misura corrispondente agli interessi legali.

Tale riduzione:

Æ va richiesta dal soggetto interessato, relativamente ai periodi contributivi i cui versamenti scadevano entro il 31.7.2010. La riduzione non sarà applicata per i periodi contributivi successivi;

Æ non opera per le fattispecie già definite, ossia coperte da giudicato o per le quali è stato effettuato un pagamento senza riserva di ripetizione.

Da quanto sopra esaminato si evince, pertanto, che il socio lavoratore di una srl commerciale che contestualmente è anche amministratore della stessa e che per tale attività percepisce uno specifico compenso, è obbligato, oltre all’iscrizione alla Gestione separata INPS, anche alla Gestione IVS commercianti qualora presti il proprio lavoro con abitualità e professionalità.

„

  SOGGETTO CHE CONTESTUALMENTE:

ƒ PARTECIPA AL LAVORO AZIENDALE CON CARATTERE DI ABITUALITÀ E PROFESSIONALITÀ

ƒ ESERCITA UNATTIVITÀ COMPORTANTE LOBBLIGO DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA

GESTIONE IVS PER IL LAVORO PRESTATO IN AZIENDA

GESTIONE SEPARATA INPS

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