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La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

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Incarto n.

14.2002.00042

Lugano

16 settembre 2002 /CJ/fc/fb

In nome

della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici: Cometta, presidente, Pellegrini e Rusca segretario: Jaques, vicecancelliere

statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile (inc. __________) promossa con istanza 19 aprile 2002 da

__________

contro

____________

tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al precetto esecutivo n.

__________ dell'Ufficio di esecuzione di Lugano notificato il 31 ottobre 2001;

sulla quale istanza la Segretaria Assessore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 19 aprile 2002, ha così deciso:

"1. L’istanza è accolta e di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo..

2. Tasse di giustizia e spese per complessivi fr. 1’000.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico della convenuta che rifonderà a controparte fr. 9’000.-- a titolo di indennità.

3. omissis";

sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 8 maggio 2002 ha postulato la riforma della sentenza pretorile nel senso della reiezione dell’istanza e

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protestato spese ed indennità di prima e seconda sede;

viste le osservazioni 17 giugno 2002 della parte appellata, che si è opposta al gravame, con protesta di spese e indennità;

ritenuto

in fatto:

A. Con PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. B), __________ (in seguito __________), __________, ha escusso __________ per l'incasso di fr. 2'837'605,30.--, oltre interessi al 5% dal 3 novembre 1998 e spese, indicando quale titolo del credito “Sentenza 3.1.98 della Corte Internazionale d’arbitraggio commerciale presso la camera di commercio e dell'industria della federazione della __________ in re __________– sentenza 21.5.99 del Tribunale Municipale di __________, in re __________– Sentenza 3.8.99 della Corte Suprema __________ per gli affari civili, in re __________.

Importo pari a dollari 1'700'000.-- + 24'452.-- e 13’2121.--

(partecipazione spese arbitrato), al cambio acquisto divisa USD/CHF in data odierna di USD 1.--/CHF 1.633”. L’escussa ha interposto opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto.

B. All'udienza di contraddittorio dell’8 febbraio 2002, __________ ha contestato integralmente l’istanza, producendo un memoriale di risposta di 22 pagine.

C. Con sentenza 19 aprile 2002, la Segretaria Assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza.

Ella ha in primo luogo rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione di rappresentanza sollevata da __________., ritenendo valida la procura rilasciata __________ a nome di __________

La prima giudice ha poi considerato ammissibili ai sensi dell’art. IV cpv. 2 della Convenzione di New York del 10 giugno 1958

concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere le traduzioni in francese di atti redatti in russo prodotti

dall’istante.

La Segretaria assessore ha inoltre negato l’esistenza di una

violazione del diritto di essere sentito, evidenziando come risultasse sia dal lodo 3 novembre 1998 della Corte internazionale di arbitrato commerciale (in seguito CIAC) – prodotto quale titolo di rigetto definitivo – che dalle decisioni del Tribunale municipale di

__________ e della Corte Suprema __________ che __________.

era stata validamente citata all’udienza del 3 novembre 1998. Anche la controversia insorta tra l’escussa e la Fondazione “__________ ” per l’insoddisfacente patrocinio non potrebbe inficiare la regolarità del lodo arbitrale.

Gli stessi due tribunali hanno pure statuito nello stesso senso della __________ sulla questione dell’arbitrabilità della lite, rigettando la

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relativa eccezione di __________.

Infine, quest’ultima non avrebbe provato e nemmeno reso verosimile la sussistenza di una violazione dell’ordine pubblico svizzero, ed in particolare di una pretesa parzialità dell’arbitro.

D. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata __________., facendo valere che “l’accertamento” effettuato dai tribunali russi in punto alla regolare citazione dell’escussa all’udienza 3 novembre 1998, in quanto fondato sul loro diritto interno, non vincola il giudice dell’esecuzione, che deve esaminare la questione alla luce della Convenzione di New York. Orbene, è materialmente impossibile che la citazione in questione, spedita il 16 settembre 1998, sia giunta a Lugano il 18 settembre 1998, mentre è pervenuta a __________ in mano della controparte solo il 24 settembre 1998.

Del resto, le altre due comunicazioni della CIAC (doc. 7 e 8) sono giunte a Lugano dopo 7, risp. 9 giorni. L’appellante allega che il 18 settembre 1998 le è effettivamente pervenuta una comunicazione da parte della CIAC, ma si trattava dello scritto 7 settembre 1998 (doc.

10, prodotto in originale) relativo alla nomina degli arbitri. Il lodo arbitrale invocato quale titolo di rigetto è quindi stato emesso senza che l’escussa sia stata sentita. Quest’ultima ha d’altronde fatto il possibile per far correggere il vizio procedurale a tutti i livelli possibili. Il Fondo Umanitario Internazionale dei Lavoratori degli Organi di Applicazione della Legge “__________ ” al quale __________. si era rivolto per la difesa dei propri interessi nei confronti di __________, contrariamente alle assicurazioni date, è però rimasto inattivo. Ha addirittura trattenuto la documentazione necessaria alla difesa degli interessi di __________ impedendo al nuovo patrocinatore, lo Studio legale __________ di patrocinare efficacemente l’escussa nelle procedure giudiziarie.

L’appellante eccepisce inoltre l’incompetenza della CIAC, per il motivo che secondo l’art. 19.1 del contratto di appalto 117/97 concluso il 20 agosto 1997 tra __________ e __________ la CIAC era competente a dirimere unicamente le controversie connesse con l’esecuzione del contratto di appalto e non il suo annullamento, questione di competenza della Corte arbitrale della Federazione __________ (art. 20.1). Orbene, il lodo prodotto quale titolo di rigetto statuisce sulle pretese di risarcimento di __________ in seguito all’annullamento del contratto.

Infine, l’appellante identifica nella sua mancata citazione all’udienza arbitrale una violazione degli art. V cpv. 1 lett. d della Convenzione di New York, in relazione con il § 23 del Regolamento della CIAC (“notificazione alle parti dell’udienza”) nonché dell’art. V cpv. 2 della stessa Convenzione (violazione dell’ordine pubblico svizzero).

E. Nelle sue osservazioni, __________ si oppone al gravame, sottolineando come le questioni di fatto – in casu la ricezione da parte dell’appellante della citazione all’udienza – non possono essere riesaminate dal giudice dell’esecuzione, che deve fondarsi sui fatti accertati dal giudice estero. Errori di fatto o di diritto non sono motivi di rifiuto dell’exequatur ai sensi della Convenzione di New York.

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__________ ribadisce che la questione della citazione di __________ all’udienza arbitrale è stata esaminata e risolta

positivamente da tutte le istanze giudiziarie russe, in particolare con riferimento alla ricevuta di ricezione firmata __________ Del resto, una lettera inviata tramite corriere espresso, com’è stato il caso nella fattispecie, può senz’altro giungere dalla __________ a __________

in due giorni lavorativi; orbene, il Tribunale arbitrale ha confermato di aver spedito la citazione il 16 settembre 1998 (doc. R).

__________ evidenzia inoltre in diversi punti delle sue osservazioni la mala fede

dell’appellante, che nelle procedure giudiziarie russe ha sempre negato di aver ricevuto alcuna comunicazione da parte del Tribunale arbitrale.

A titolo abbondanziale, l’appellata rileva come un’eventuale mancata citazione all’udienza arbitrale non ha comunque influito sull’esito del lodo, poiché il patrocinatore di __________., secondo la sua stessa ammissione, è rimasto inattivo.

Per quanto concerne l’eccezione di difetto di competenza della Corte arbitrale, l’appellata qualifica le affermazioni dell’appellante come totalmente pretestuose, in quanto basate principalmente sul fatto che nella clausola di arbitrato il nome della corte arbitrale è stato abbreviato.

F. Sulle altre allegazioni delle parti si dirà se necessario nei considerandi che seguono.

Considerato

in diritto:

1. La decisione impugnata è stata intimata all’appellante il venerdì 26 aprile 2002 e da essa ritirata il lunedì 29 aprile 2002, come risulta dalla consultazione della funzione di ricerca “Track & Trace lettere”

del sito web della __________ relativa al numero d’invio figurante sulla busta allegata all’esemplare della sentenza 19 aprile 2002 prodotta da __________ con l’appello. Quest’ultimo è pertanto tempestivo.

2. È inconciliabile con l’esigenza di una motivazione chiara e dettagliata dell’appello, posta all’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC (applicabile in casu per il rinvio dell’art. 25 LALEF), il richiamo all’esposizione delle circostanze di fatto o ai motivi di diritto esposti negli allegati introdotti in prima istanza (cfr. COCCHI/TREZZINI, op.

cit., n. 21 ad art. 309, con rif.). Tale esigenza vale pure per le osservazioni presentate dall’appellato (CEF 3 maggio 2001 [14.2001.10/11], cons. 1.5b).

3. Il giudice del rigetto accerta d’ufficio, ed in ogni stadio di causa (quindi pure in sede di appello, e ciò a prescindere dalla presenza delle parti all’udienza di primo grado e, se presenti, dalle ragioni da loro sostenute), questioni quali l’esistenza di un titolo di rigetto dell’opposizione, la presenza del trinomio di identità nonché,

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trattandosi di una sentenza arbitrale estera (cfr. art. V n. 2 Conv. di New York), l’arbitrabilità della lite secondo il diritto svizzero e la compatibilità con l’ordine pubblico svizzero (cfr. Daniel STAEHELIN, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea/Ginevra/Monaco 1998, vol.

I, n. 50 ad art. 84 nonché n. 95 e 97 ad art. 80; Pierre-Robert GILLIÉRON, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n. 103 e 124 ad art. 81).

4. Ex art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.

4.1. Il concetto di “sentenza esecutiva” è definito dal diritto esecutivo federale solo per quanto concerne i titoli retti dal diritto federale o cantonale (cfr. DTF 67 I 9; GILLIÉRON, op. cit., n. 30 ad art. 80;

STAEHELIN, op. cit., n. 3 ad art. 80). Il riconoscimento e

l’esecuzione delle decisioni e titoli assimilati esteri è invece regolato dalle convenzioni bilaterali o multilaterali concluse dalla Svizzera o, se non ve ne fossero, dalla LDIP (cfr. art. 25 ss. e 28 LDIP).

4.2. In casu, non è contestata l’applicabilità della Convenzione di New York del 10 giugno 1958 concernente il riconoscimento e

l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere (RS 0277.12), che è entrata in vigore per la Svizzera il 30 agosto 1965 ed è applicabile anche a lodi pronunciati in Stati non parte alla convenzione (cfr.

Andreas BUCHER, Le nouvel arbitrage international en Suisse, Basilea 1988, n. 411, 421 e 461; Paolo Michele PATOCCHI/Cesare JERMINI, Basler Kommentar zum IPR, Basilea 1996, n. 18 e 24 ad art. 194; STAEHELIN, op. cit., n. 93 ad art. 80). Del resto, il titolo di rigetto invocato (doc. F) è stato emanato da un tribunale arbitrale con sede all’estero, e meglio a Mosca (cfr. art. 194 LDIP e

BUCHER, op. cit., n. 427; PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n. 12 ad art. 194; STAEHELIN, op. cit., n. 93 ad art. 80; GILLIÉRON, n. 33 ad art. 80; Kurt SIEHR, Das Internationale Privatrecht der Schweiz, Zurigo 2002, p. 726 ad IV.1.a). Non esiste d’altronde alcuna

convenzione bilaterale tra la Russia e la Svizzera sul riconoscimento e l’esecuzione dei lodi arbitrali (cfr. RS 0.277).

5. Qualora l’istanza di rigetto sia, come nella fattispecie, fondata su una decisione estera, il giudice deve esaminare pregiudizialmente la questione dell’exequatur. Le condizioni per dichiarare il giudizio estero eseguibile in Svizzera sono fissate dalla convenzione

internazionale sull’esecuzione applicabile, per difetto dagli art. 25 ss.

LDIP (cfr. STAEHELIN, op. cit., n. 59 e 94 ad art. 80; GILLIÉRON, op. cit., n. 31-33 ad art. 80).

5.1. Giusta l’art. IV n. 1 Conv. di New York, per ottenere il

riconoscimento dell’esecuzione di un lodo arbitrale, il richiedente deve produrre con l’istanza l’originale della sentenza, debitamente autenticato, e l’originale della convenzione di arbitrato (clausola compromissoria o compromesso, cfr. art. II n. 2 Conv. New York), oppure una copia di tali atti che soddisfi alle condizioni richieste per l’autenticità, nonché una loro traduzione in una lingua ufficiale del

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paese in cui l’esecuzione è chiesta. Un’attestazione di esecutività non è richiesta (cfr. STAEHELIN, op. cit., n. 95 ad art. 80).

5.2. In casu, __________ con la produzione dei doc. E (art. 19 del contratto 117/97, recante la marginale “résolution de disputes et droit applicable”, “risoluzione delle vertenze e diritto applicabile”), F (lodo arbitrale recante la debita postilla e accompagnato da una traduzione in francese) e O (traduzione del lodo in italiano), ha adempito le condizioni poste dall’art. IV n. 1 Conv. di New York (cfr.

PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n. 48 ss. ad art. 194). Come verrà esposto ulteriormente (cons. 6), l’art. 20 del contratto 117/97 non può essere considerato come una clausola arbitrale a sé stante.

6. Ex art. 81 cpv. 3 LEF, ove esista un trattato per la reciproca

esecuzione delle sentenze, l’escusso può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato oltre a quelle dell’art. 81 cpv. 1 LEF (estinzione, dilazione o prescrizione). Ciò vale anche per i lodi arbitrali retti dalla Convenzione di New York (cfr. ad es. BUCHER, op. cit., n. 421;

Thomas RÜEDE / Reimer HADENFELDT, Schweizerisches

Schiedsgerichtsrecht, 2. ed., Zurigo 1993; PATOCCHI/JERMINI, op.

cit., n. 43 ad art. 194; STAEHELIN, op. cit., n. 96 ad art. 80).

6.1. Secondo l’art. V n. 1 di tale convenzione, il riconoscimento e l’esecuzione di un lodo arbitrale possono essere rifiutati solo per alcuni motivi esaustivamente enumerati, che il convenuto deve allegare e provarne l’esistenza dei presupposti. In particolare, sono motivi di opposizione i due allegati dall’escussa nella fattispecie:

– la parte contro la quale è invocata la sentenza non è stata debitamente informata della designazione dell’arbitro o della procedura d’arbitrato, oppure non è stata in grado per altro motivo, di far valere i propri diritti (lett. b);

– la sentenza concerne una controversia non contemplata nel compromesso o non prevista nella clausola compromissoria, oppure contiene delle decisioni che superano i limiti del

compromesso o della clausola compromissoria; tuttavia, ove le disposizioni della sentenza concernenti questioni sottoposte all’arbitrato possano essere disgiunte da quelle concernenti questioni non sottoposte all’arbitrato, le prime possono essere riconosciute ed eseguite (lett. c).

6.2. __________. allega anzitutto una violazione del suo diritto di essere sentita, in quanto la convocazione all’udienza arbitrale non le

sarebbe pervenuta.

a) L’allegazione costituisce ovviamente in sé un valido motivo di

opposizione ai sensi dell’art. V n. 1 lett. b Conv. di New York, poiché l’emanazione di una sentenza arbitrale senza che il convenuto sia stato sentito, anche se la domanda gli è stata comunicata così come il nome degli arbitri, viola palesemente il “due process”, in particolare l’esigenza del contraddittorio, che va ossequiata in ogni stadio della procedura arbitrale (cfr. art. 182 cpv. 3 LDIP e PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n. 81 ad art. 194).

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b) Vi è disputa tra le parti sulla questione di sapere se __________ sia abilitata o no a recare la prova della mancata ricezione della

convocazione all’udienza arbitrale oppure se le sentenze russe che accertano la regolare citazione dell’escussa vincolino questa Camera.

Orbene, gli accertamenti contenuti nel lodo arbitrale non vincolano totalmente il giudice dell’esecuzione, altrimenti l’art. V n. 1 lett. b Conv. di New York non avrebbe più alcun significato (in questo senso, per la Convenzione di Lugano: Yves DONZALLAZ, La

Convention de Lugano, vol. II, Berna 1998, n. 3304, che espone che il divieto di revisione nel merito della sentenza da delibare statuito agli art. 29 e 34 cpv. 3 CL non deve precludere in toto l’analisi dei motivi di rifiuto dell’exequatur ex art. 27 CL – il cui n. 2 ricalca in sostanza l’art. V n. 1 lett. b Conv. di New York). Se è vero che il giudice dell’esecuzione non può rivedere i fatti e la motivazione giuridica sul merito del lodo di cui è chiesto l’exequatur, tale principio non vale nella sua interezza per le cause di rifiuto di cui all’art. V Conv. di New York, che vengono esaminate non quo agli

accertamenti fattuali ma solo sulla loro qualificazione giuridica.

Certo, secondo un autore (Franz SATMER, Verweigerung der Anerkennung ausländischer Schiedssprüche wegen

Verfahrensmängeln, tesi Zurigo 1994, p. 103 s. e nota 62), la sentenza giudiziaria estera non rivestirebbe carattere di pregiudizio per il giudice dell’esecuzione. Infatti, i tribunali esteri valutano le asserite violazioni procedurali secondo il proprio diritto interno e non secondo la Convenzione di New York. Da tale argomento si può però dedurre che il giudice dell’esecuzione può solo esaminare se le norme procedurali del diritto dello Stato di origine adempiono i requisiti posti dalla Convenzione di New York e dal proprio diritto (sotto il profilo dell’ordine pubblico procedurale).

c) Ciò posto, questa Camera non è quindi competente per esaminare le censure fattuali addotte dall’appellante.

Dal profilo giuridico, l’art. 3 punto 1 della legge della Federazione Russa “sull’arbitrato commerciale internazionale”, sul quale si è fondato il Tribunale municipale di __________ per verificare la regolarità della notifica dei diversi atti arbitrali della causa in esame (cfr. doc. G, p. 3 s. e P, p. 2), prevede che qualsiasi comunicazione scritta viene considerata ricevuta dal destinatario se consegnata al destinatario in persona oppure alla sua impresa commerciale, all’indirizzo della sua residenza permanente oppure all’indirizzo postale; qualora questi indirizzi non possono essere accertati mediante ragionevole ricerca di informazioni, la comunicazione scritta viene considerata ricevuta se essa è stata inviata all’ultimo indirizzo conosciuto dell’impresa commerciale, residenza

permanente o indirizzo postale del destinatario mediante lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo che prevede la

registrazione del tentativo di consegna. A prescindere dall’esame dell’ammissibilità – sotto il profilo della Convenzione di New York – delle altre vie di notifica, è in ogni caso evidente che la consegna personale dell’atto accertata da una ricevuta di ricezione è da considerare quale valida notifica. Orbene, il Tribunale municipale di __________ ha accertato che l’appellante aveva ricevuto la citazione all’udienza arbitrale, il che è stato confermato da un’apposita

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ricevuta versata agli atti. Tale sentenza è stata confermata dalla Corte Suprema della Russia (doc. H e Q). Tali accertamenti vincolano questa Camera.

d) Del resto, le censure fattuali dell’appellante appaiono comunque perente, perché non sono state fatte valere presso le competenti autorità dello Stato di origine (cfr. PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n.

59 e 86 ad art. 194, con rif.; STAEHELIN, op. cit., n. 96 ad art. 80).

Infatti, davanti alle autorità giudiziarie russe, l’appellante ha allegato di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte del tribunale arbitrale (cfr. doc. G, p. 4 e P, p. 3). Invece, la tesi secondo la quale il giorno in cui è stata firmata la ricevuta di ricezione dall’impiegata dell’appellante __________ (cfr. doc. U, ultima pagina) sarebbe giunto un altro atto che non la citazione all’udienza arbitrale non è stata presentata e quindi non è stata esaminata dai giudici russi.

e) A titolo del tutto abbondanziale, va evidenziato come l’appellante non abbia comunque provato la sua nuova tesi, come ne avrebbe invece avuto l’onere secondo l’art. V n. 1 Conv. di New York (cfr.

SATMER, op. cit., p. 117; PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n. 55 ad art. 194), rilevato che il fatto che in casu l’escussa avrebbe dovuto portare la prova di un fatto negativo (la mancata citazione all’udienza arbitrale), non avrebbe determinato l’inversione dell’onere

dell’allegazione e della prova, ma, in applicazione delle regole della buona fede, solo obbligato la controparte – l’escutente – a

collaborare alla procedura probatoria.

Con il doc. S, il servizio corriere della ditta OOO “__________ ” ha attestato con il suo timbro di aver consegnato __________. il 18 settembre 1998 la citazione per l’udienza 3 novembre 1998 (cfr. il recto dell’avviso di ricevimento, doc. S nonché doc. U, p. 4). Certo, manca la firma della destinataria a tergo dell’avviso di ricezione (cfr.

la casella “Date et signature du destinataire”, doc. S nonché U, p. 5), ma dall’ultima pagina del doc. U si evince che il 18 settembre 1998, alle ore 11.18, l’escussa ha effettivamente ricevuto un invio

distribuito dalla ditta “__________ ”, così come lo attesta la firma della sua impiegata __________.

Ora, l’appellante non nega di aver ricevuto un invio da parte della CIAC il 18 settembre 1998, ma allega che non si sarebbe trattato della citazione 16 settembre 1998 per l’udienza 3 novembre 1998 (doc. T e U), bensì della notifica 7 settembre 1998 (doc. 9 e 10, allegato A/B), con cui si notificava la designazione del Presidente del Tribunale arbitrale. L’appellante produce inoltre un “affidavit” (doc.

10) – recte: una dichiarazione scritta con firma autenticata da un notaio ticinese – sottoscritto il 7 febbraio 2002 __________,

assistente del Direttore generale di __________ dal 1996, nel quale questa conferma di aver ricevuto il 18 settembre 1998 lo scritto 7 settembre 1998, di aver firmato di suo stesso pugno il giustificativo di consegna e di aver constatato, in base alle sue conoscenza della lingua russa, che la comunicazione conteneva esclusivamente informazioni circa la designazione del Presidente del Collegio arbitrale. Essa attesta inoltre che il 25 settembre 1998 l’appellante avrebbe ricevuto un altro scritto, datato 14 settembre 1998 (doc. 10, allegato C/D, e 11), di analogo contenuto. Rilevando il carattere alquanto sorprendente dell’invio di due missive contenenti la stessa

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comunicazione, __________ ne desume la dimostrazione che “la corte arbitrale ha voluto con tale manovra avere la prova di un invio, senza però dover provare l’invio della citazione per l’udienza del 3 novembre 1998” (appello, p. 6 ad 9).

Orbene, il valore probante delle dichiarazioni contenute

nell’”affidavit” di cui al doc. 10 va liberamente valutato da questa Camera alla stregua di ogni altro mezzo di prova, ritenuto tuttavia che si impone nel caso di specie un riserbo particolare, trattandosi delle dichiarazioni di una dipendente dell’appellante, che anche se non pare essere organo della stessa ne è nondimeno

economicamente dipendente. Il doc. 10 non è del resto un autentico

“affidavit” del diritto anglosassone, la dichiarante non avendo giurato alcunché e comunque, nella sentenza citata dall’appellante (STF 5P.63/1999, p. 5 ad 3), il Tribunale federale ha ritenuto probante un (vero) affidavit relativo alla notifica in Svizzera di una sentenza americana perché “combinata” con altri due documenti ufficiali.

__________ non afferma d’altronde di aver ricevuto il 18 settembre 1998 unicamente lo scritto 7 settembre 1998 (doc. 9) e non (anche) quello 16 settembre 1998 (doc. T). Va inoltre evidenziato come lo scritto 7 settembre non sia indicato come raccomandato e come sia giunto all’appellante in una busta che pure non indica il suo carattere raccomandato o registrato (cfr. busta allegata al doc. 9), mentre la citazione 16 settembre (doc. T) reca la dicitura “Air Mail Regestered.

Advice of Receipt”, ossia “posta aerea raccomandata” (recte:

registrata) “Consigliata la ricevuta” (recte: avviso di ricezione) (cfr.

doc. 7). Appare quindi verosimile che solo gli atti in cui veniva fissato un termine alla convenuta, ossia la notifica della petizione (doc. 7), con contestuale fissazione del termine per nominare il suo arbitro e per prendere posizione sulla petizione, nonché la citazione

all’udienza del 3 novembre 1998 (doc. T), siano stati intimati con avviso di ricevuta, mentre le semplici comunicazioni (doc. 8, 9 e 11) sono state spedite con invio semplice (al doc. 8 è d’altronde allegata una busta simile a quella acclusa al doc. 9). È probabilmente per lo stesso motivo che le comunicazioni 10 agosto 1998 (doc. 8), 7 settembre 1998 (doc. 9) e 14 settembre 1998 (doc. 11) sono registrate nell’incarto del Tribunale arbitrale ognuna con un solo numero (fogli 111, 114 e 117), mentre la notifica della petizione, la citazione all’udienza del 3 novembre 1998 e la notifica del lodo arbitrale sono registrate ognuna con tre documenti (scritto, avviso di ricezione e “delivery route sheet”, ossia foglio di consegna), e meglio con i fogli 106-107-108, risp. 120-123-124, e 143-144-145 (cfr.

sentenza del Tribunale municipale di __________a, doc. G, p. 4 e doc. P, p. 2-3).

Va poi osservato che non è del tutto escluso che un invio spedito (mercoledì) da __________a per via aerea possa essere recapitato (venerdì) a __________ in due giorni lavorativi, ad esempio facendo capo ad un corriere privato quale __________ oppure ad una ditta russa dello stesso genere, come potrebbe esserlo la ditta OOO

“__________ ”.

Quanto alla tesi del complotto __________ ai danni di __________

(cfr. appello p. 7 s. ad 13), essa è interamente fondata sull’affidavit (doc. 14) firmato dall’ex assistente del Direttore generale ed ora collaboratrice esterna dell’appellante, __________, che per l’essenziale riporta dichiarazioni e pareri di terzi, che non sono

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controllabili. Appare quindi più verosimile che __________. abbia ricevuto la citazione per l’udienza del 3 novembre 1998 alla stregua di tutti gli altri atti spediti dal Tribunale arbitrale, che li abbia girati al suo rappresentante, la Fondazione “__________ ”, la quale è

rimasta inattiva. L’appellante risponde tuttavia dell’inadempienza del proprio patrocinatore.

e) Per gli stessi motivi vanno anche respinti le ragioni di rifiuto fondate sull’art. V n. 1 lett. d (violazione di una norma di procedura arbitrale) e V n. 2 lett. b (violazione dell’ordine pubblico, cfr.

PATOCCHI/JERMINI, op. cit., n. 90 ad art. 194).

6.3. Per quanto attiene al motivo di rifiuto dell’exequatur fondato sul fatto che il lodo arbitrale di cui si chiede l’esecuzione si riferisca ad una controversia non contemplata dall’art. 19 del contratto 117/97 (cfr.

art. V n. 1 lett. c Conv. New York), valgono le considerazioni espresse supra al cons. 6.2b: le decisioni del Tribunale arbitrale e delle autorità giudiziarie russe su tale punto non vincolano questa Camera.

Tuttavia, non può comunque essere seguita la tesi di __________.

secondo la quale l’art. 19 del contratto 117/97 (cfr. doc. E, 2a e 2b) costituirebbe una clausola arbitrale solo per le controversie relative all’esecuzione del contratto mentre eventuali liti circa la sua

rescissione sarebbero da arbitrare da un altro tribunale in virtù dell’art. 20.1. Infatti, già per la sua marginale (“soluzione

[“risoluzione”] delle controversie [“vertenze”] e diritto applicabile”) l’art. 19 è da considerare quale sedes materiae per la questione della clausola arbitrale. Sia dal profilo teleologico che sistematico, l’art. 20.1 cpv. 2 va quindi interpretato nel senso che aldilà

dell’espressione inesatta usata dalle parti – abbreviazione del nome del Tribunale arbitrale, che tra l’altro viene anche usata all’art. 19.2 – queste hanno voluto sottoporre tutte le controversie relative al

contratto 117/97 allo stesso Tribunale arbitrale. Del resto, l’appellante non ha provato, come ne aveva invece l’onere, che esiste in __________ un Tribunale arbitrale il cui nome corrisponde esattamente a quello riportato all’art. 20.1 cpv. 2.

7. L’appello 8 maggio 2002 va quindi respinto.

La fissazione della tassa di giustizia e delle indennità seguono la soccombenza (cfr. art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 80, 81 LEF, IV, V Conv. New York e 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF;

pronuncia

1. L’appello 8 maggio 2002 __________ o, è respinto.

2. La tassa di giustizia di fr. 2’000.--, già anticipata dall'appellante, rimane a suo carico, con l’obbligo di rifondere a __________, fr.

8’000.-- a titolo di indennità.

3. Intimazione a: - __________

(11)

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente Il segretario

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