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Versamento contributi volontari: Cassazione

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Versamento contributi volontari:

Cassazione

Autore: Redazione | 31/07/2021

Domanda di pensione di anzianità e contribuzione volontaria; induzione in errore circa l’effettiva entità della posizione contributiva; colpevole comportamento dell’Inps.

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Inammissibilità versamento dei contributi volontari alla gestione Inpdai

In tema di contribuzione volontaria, non è ammissibile il versamento dei contributi volontari alla gestione INPDAI in caso di contemporanea contribuzione obbligatoria presso la gestione artigiani, in quanto l’assenza di contribuzione obbligatoria costituisce un requisito negativo prescritto dalla disciplina prevista per l’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), cui rinvia l’art. 20 del Regolamento di esecuzione INPDAI.

Cassazione civile sez. lav., 23/10/2018, n.26819

Lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata

In tema di contributi volontari, il divieto di versamento ad altra gestione speciale dei lavoratori autonomi, previsto dall’art. 5, comma 3, del d.P.R. n. 1432 del 1971 in presenza di altra contribuzione obbligatoria, si applica anche ai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, in virtù del rinvio mobile di cui al predetto art. 5 a tutte le gestioni speciali INPS e del carattere meramente esemplificativo del riferimento alle gestioni ivi menzionate.

Cassazione civile sez. lav., 28/12/2017, n.31079

Lavoratore indotto alle dimissioni

Il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell’INPS, che gli abbia erroneamente comunicato il perfezionamento del requisito contributivo per il conseguimento della pensione di anzianità, ha diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell’effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati.

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Cassazione civile sez. lav., 15/11/2017, n.27118

Domanda di pensione di anzianità e insufficienza dei contributi versati

Il danno subito dal lavoratore che sia stato indotto alla anticipata cessazione del rapporto di lavoro, a seguito di errata comunicazione dell’Inps sulla propria posizione contributiva, e che si sia visto poi rigettare la domanda di pensione di anzianità per insufficienza dei contributi versati, in quanto fondato sul rapporto giuridico previdenziale, è riconducibile ad illecito contrattuale.

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell’effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati.

Cassazione civile sez. lav., 19/09/2013, n.21454

Lavoratori impiegati in progetti socialmente utili

In tema di lavori socialmente utili, il d.l. 8 aprile 1998, n. 78, conv. con modifiche nella legge 5 giugno 1998, n. 176, innovando l’art. 12 del d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468, va interpretato nel senso che esso ha introdotto una nuova e diversa ipotesi di concessione del contributo a fondo perduto in favore del lavoratore socialmente utile, prevedendola, oltre che nel caso di versamento di contributi volontari, anche nel caso di “erogazione anticipata del trattamento relativo all’anzianità maturata”, ciò che risponde all’esigenza di compensare il lavoratore per la percezione di una pensione che, essendo anticipata, è correlata ad una minore contribuzione.

Cassazione civile sez. lav., 11/06/2013, n.14635

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Danno risarcibile da parte dell’Inps

Con riferimento al danno risarcibile da parte dell’Inps nei confronti dell’assicurato in seguito ad erronee comunicazioni relative alla posizione contributiva, applicandosi l’art. 1223 c.c. – in base al quale è risarcibile quello che sia conseguenza immediata e diretta del fatto dannoso, rientrando nelle conseguenze normali del fatto secondo il principio della regolarità causale, e non il danno ulteriore determinato da un comportamento autonomo, ancorché legittimo, ma non necessitato, del danneggiato – nell’ipotesi in cui con le erronee comunicazioni l’assicurato sia stato indotto a ritenere di aver maturato ad una certa data la contribuzione minima obbligatoria idonea per il godimento, al sessantesimo anno, della pensione di vecchiaia, nonché a non chiedere di essere autorizzato al versamento dei contributi volontari mancanti, il danno risarcibile è individuato nelle maggiori somme da corrispondere per il versamento dei contributi volontari a decorrere dalla data in cui sono stati autorizzati contestualmente al rigetto della domanda di pensione, rispetto a quelle che l’assicurato avrebbe dovuto versare se avesse potuto effettuare tempestivamente i versamenti, mentre non vi rientra la mancata maturazione del diritto a pensione, la quale, essendo collegabile all’autonoma scelta dell’assicurato di non versare comunque i contributi dovuti, non costituisce più una conseguenza immediata e diretta del comportamento dell’Inps.

Cassazione civile sez. lav., 15/06/2005, n.12823

Perfezionamento del requisito contributivo

Il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell’Inps, che gli abbia erroneamente comunicato il perfezionamento del requisito contributivo per il conseguimento della pensione di anzianità, ha diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell’effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati.

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Cassazione civile sez. lav., 24/01/2003, n.1104

Sospensione versamento contributi volontari

Nell’ipotesi in cui l’erronea comunicazione all’assicurato in ordine alla posizione contributiva abbia determinato la sua scelta – fondata sul ragionevole affidamento circa la situazione portata a sua conoscenza – di sospendere, prima del raggiungimento del requisito contributivo minimo, il versamento dei contributi volontari cui era stato precedentemente ammesso, deve escludersi, in base ai principi generali applicabili anche all’ordinamento pensionistico, che l’assicurato possa richiedere la prosecuzione del versamento dei contributi volontari dal momento della sospensione del pagamento. In tal caso, infatti, l’unico rimedio a disposizione dell’assicurato è l’esperibilità dell’azione di risarcimento dei danni basata sulla responsabilità dell’Istituto per l’incompleta comunicazione di sua competenza e la conseguente induzione in errore circa l’effettiva entità della posizione contributiva.

Cassazione civile sez. lav., 09/04/2001, n.5247

L’autorizzazione al versamento dei contributi volontari

Per dimostrare la sussistenza del requisito contributivo valido ai fini dell’assegno ordinario di invalidità di cui all’art. 1 l. 12 giugno 1984 n. 222, non è sufficiente dimostrare di aver ottenuto l’autorizzazione alla prosecuzione volontaria, ma è necessario altresì dimostrare la data di ammissione a detta prosecuzione.

(Nella specie l’assicurata aveva versato i primi contributi volontari nel 1972, allorquando – vigente il d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432 – era necessario il possesso di soli dodici contributi mensili, ovvero 52 settimanali, che erano insufficienti ad integrare il diritto all’assegno; mentre è stato ritenuto inconferente il fatto che la successiva l. 18 febbraio 1983 n. 47 abbia poi elevato il requisito per la contribuzione volontaria parificandolo a quello necessario per aver diritto all’assegno, giacché l’interessata non aveva neppure allegato di aver ottenuto l’autorizzazione al versamento dei contributi volontari sotto la vigenza di

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detta legge).

Cassazione civile sez. lav., 09/03/1999, n.2039

Il sistema del versamento dei contributi volontari

Il sistema del versamento dei contributi volontari mediante bollettini di conto corrente postale, con periodicità trimestrale, è soggetto al regime risultante dal combinato disposto degli art. 7 e 10 d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, in base a cui i contributi versati dopo la scadenza del trimestre successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono sono indebiti, e quindi inefficaci ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative, e vengono rimborsati d’ufficio, salvo che il ritardo sia determinato da caso fortuito o forza maggiore, ipotesi alla quale non è riconducibile il mancato o ritardato invio dei bollettini al domicilio dell’interessato, salvo che un’evenienza di tal genere faccia seguito alla richiesta dei bollettini stessi da parte dell’interessato.

(Nella specie, la Corte suprema ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rilevato che, in relazione a contributi versati con un ritardo di circa due anni era mancata la prova dell’assicurato di aver sollecitato a suo tempo l’invio di un ulteriore blocchetto di bollettini).

Cassazione civile sez. lav., 27/09/1996, n.8543

Lavoratore indotto alle dimissioni

Il lavoratore indotto alle dimissioni da colpevole comportamento dell’INPS, che gli abbia erroneamente comunicato il perfezionamento del requisito contributivo per il conseguimento di pensione di anzianità, ha diritto al risarcimento del danno in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dello effettivo conseguimento della detta pensione, in forza di completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori anteriormente accreditati.

Cassazione civile sez. lav., 16/04/1994, n.3635

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Assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi

Al titolare di trattamento pensionistico a carico di gestione speciale dell’assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi, in difetto di preventiva e formale rinuncia a tale trattamento, è preclusa, ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, la prosecuzione volontaria dell’assicurazione generale obbligatoria (con la conseguente esclusione del diritto alla relativa pensione dopo il completamento del periodo minimo di contribuzione), non essendo estensibile a tale norma (che, al fine di evitare il mutamento del titolo della pensione, vieta il versamento di contributi volontari per periodi successivi alla decorrenza della pensione) la dichiarazione di parziale illegittimità del primo comma dello stesso articolo pronunciata dalla corte costituzionale con sentenza n.

243 del 1976 (concernente la diversa ipotesi del divieto di prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria dei lavoratori dipendenti nei periodi d’iscrizione a gestioni speciali dell’assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi) ed essendo manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso comma 2 del citato art. 5 del d.P.R. n. 1432 del 1971 per eccesso di delega rispetto all’art. 35, lett. b), n. 1), della l. 30 aprile 1969 n.

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Cassazione civile sez. lav., 25/03/1993, n.3548

Previdenza e contribuzione volontaria

Il sistema del versamento dei contributi volontari, mediante bollettini di conto corrente postale, con periodicità trimestrale, è soggetto al regime risultante dal combinato disposto degli art. 7 e 10 del d.P.R. 31 dicembre 1971 n. 1432, alla cui stregua i contributi versati dopo la scadenza del trimestre successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono sono indebiti e vengono rimborsati d’ufficio, salvo che il ritardo sia determinato da cause di forza maggiore.

La perentorietà del termine fissato per il versamento – a fronte della quale (salvo cause di forza maggiore) il rimborso dei contributi tardivamente versati costituisce un effetto automatico della loro inefficacia ai fini del conseguimento delle prestazioni assicurative, con conseguente esclusione della possibilità di

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imputare il tardivo versamento ad un diverso periodo contributivo – non è in contrasto con principi costituzionali, atteso, in particolare, che la contribuzione volontaria inerisce non all’assistenza sociale bensì alla previdenza (art. 38 comma 2 cost.), nell’ambito della quale il sistema delle assicurazioni sociali richiede il versamenti dei contributi quale presupposto del diritto alle prestazioni.

Cassazione civile sez. lav., 21/10/1992, n.11490

Sospensione versamento contributi volontari in attesa dell’esito dell’iter amministrativo

In relazione alla disciplina di cui al d.P.R. n. 1432 del 1971 in tema di prosecuzione volontaria dell’assicurazione obbligatoria, il beneficio della sospensione del versamento dei contributi volontari in attesa dell’esito dell’iter amministrativo relativo alla pensione di invalidità opera fino alla data della decisione definitiva sul ricorso amministrativo avverso il provvedimento di diniego della prestazione.

Cassazione civile sez. lav., 13/10/1992, n.11146

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