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Contributi - Prescrizione - Denuncia lavoratore - Effetti

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Contributi

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Prescrizione - Denuncia lavoratore - Effetti

Corte di Appello di Torino - 13.11.2007, n. 1263 - Pres. Barbero - Rel. Ramella Trafighet - INPS-S.C.C.I. (Avv. Conrotto) - C.L.L. s.r.l. (Avv.ti Fontanazza - Mingrino

)

La denuncia del lavoratore, anche se presentata dopo la data dell'1 gennaio 1996, purché intervenuta entro il decennio dall'insorgenza del credito contributivo vantato dagli enti previdenziali, produce l'effetto di escludere la riduzione del termine di prescrizione da decennale a quinquennale e comporta, pertanto, a carico dell'INPS, la permanenza dell'onere di attivarsi prima del compimento del termine per la messa in mora del debitore a fini interruttivi.

FATTO

C.L.L. Centro lavorazioni L. evocava avanti al Tribunale di Torino l'INPS in opposizione a tre cartelle esattoriali riguardanti omissioni contributive relative alla posizione dei lavoratori C.

(ritenuto lavoratore subordinato e non mero collaboratore), B. (riguardo a contribuzioni dei mesi di dicembre 1994 e marzo 1995 ed ad illegittima forfetizzazione degli straordinari in periodo successivo, con conseguente perdita da parte della società del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali), la contribuzione sullo straordinario corrisposto ad altri lavoratori, di cui parte in nero, l’asserita illegittimità della messa in c.i.g.o. di alcuni dipendenti in assenza di causa integrabile (periodo aprile 1996 / aprile 1997); illegittima messa in c.i.g.o.

dei lavoratori D., Z. e D. L. in periodi successivi, come da questi denunciato; eccepiva la prescrizione di alcuni dei crediti contributivi e la non sussistenza degli altri.

Costituitasi l'INPS, riunite le opposizioni, con sentenza non definitiva 1.2.2005, il tribunale adito riteneva provato da parte dell'INPS lo straordinario e l'illegittimità del solo periodo di c.i.g.o. agosto / novembre 1998 riguardante la posizione dei lavoratori D., Z. e D. L., escludendo gli addebiti riguardanti le posizioni dei lavoratori C. e B., nonché l'illegittimità della c.i.g.o. per il periodo aprile 1996/aprilel997.

Con sentenza definitiva 19.10.2005, ritenuta denuncia completa per gli effetti dell'art. 3 della legge 335/1995, solo quella del D. L., dichiarava applicarsi la prescrizione quinquennale a tutti i contributi SSN, la prescrizione quinquennale per i lavoratori Z. e D. e decennale per il D. L. per quanto riguarda i contributi relativi al periodo 1990/1993, 1994/1997 (straordinari) e 1998 (c.i.g.o.), dichiarando altresì relativamente a tali lavoratori l'illegittimità della messa in c.i.g.o.

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anche per il 2000.

Avverso dette sentenze propone appello L'INPS, in particolare:

- quanto alla posizione del C. il primo giudice aveva frainteso le risultanze istruttorie (tra l'altro il C. non era ex pensionato dalla società appellata ma di altra società);

- quanto alla posizione del B., la cui attendibilità insieme a quella dell'altro teste su cui si era basato il primo giudice, era stata già messa in dubbio in una precedente sentenza, in merito agli straordinari svolti in azienda, la forfetizzazione degli straordinari non era consentita dalla contrattazione collettiva, essendo lui operaio, per cui la società non aveva diritto alla conseguente fiscalizzazione degli oneri sociali;

- quanto agli straordinari essi erano stati ritenuti provati e ciò si poneva in contrasto con l'asserita legittimità della cassa integrazione nel periodo 1996/1997, periodo in cui erano stati provati gli stessi livelli produttivi e conseguentemente l'assenza di causa integrabile;

- quanto alle denunce presentate dal D. L., dallo Z. e dal D. esse avevano la stessa valenza con ciò mantenendo la durata decennale della prescrizione.

Si è costituita la società appellata, precisando come la sentenza non definitiva avesse invece deciso definitivamente in merito alla posizione del C., del B. (tra l'altro impiegato con mansioni direttive dall'aprile 1995 per cui la forfetizzazione degli straordinari era contrattualmente consentita) e della legittimità della c.i.g.o. per il periodo 1996/1997, per cui, essendo stata depositata la sentenza in data 22.2.2005 ed il ricorso in appello il 20.10.2006, questo appariva inammissibile in quanto tardivo (né valeva la riserva di appello presentata successivamente alla lettura del dispositivo della pronuncia non definitiva).

In via incidentale rilevava che, anche per i contributi relativi allo straordinario effettuato dal D.

L., dopo l'entrata in vigore della L. 335/1995, si doveva applicare la prescrizione quinquennale (non essendo detta denuncia intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge stessa), così come doveva intendersi quinquennale la prescrizione in punto straordinari, relativamente agli altri lavoratori, che non avevano presentato alcuna denuncia.

La causa è stata discussa e decisa nella pubblica udienza dell' 8.11.2007, come da dispositivo in calce.

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DIRITTO

(Omissis)

D- Straordinari

II primo giudice, nella sentenza non definitiva, ha ritenuto provati gli straordinari nella misura di cui al verbale di accertamento 19.11.1999.

Si ritiene peraltro di trattare unitamente a questa problematica, quella specifica dei lavoratori Z., D. e D. L., unici dipendenti ad aver sottoscritto denuncia nei confronti del loro datore di lavoro, stante l'appello principale relativo alla posizione Z. e D. e quello incidentale formulato dalla società appellata relativo alla posizione D. L. e D. nonché in generale agli straordinari dei lavoratori.

Premesso che l'effettuazione di straordinari in nero di fatto non viene contestata dalla società appellata, che ha provveduto a fornire documentazione al riguardo ai funzionari accertatori (vedasi anche testimonianza M.), e che sulla decisione in punto non vi è appello incidentale, unica problematica è quella relativa al regime prescrizionale da applicarsi ai relativi contributivi.

II primo giudice infatti, a parte le posizioni D., Z. e D. L., nulla dice espressamente in generale sul regime prescrizionale da applicarsi agli straordinari; il riferimento alla misura del verbale di accertamento ed al riconoscimento da parte della società, unitamente al fatto che per alcuni degli altri lavoratori interessati (vedasi in particolare M., M., C., V.) il periodo contestato va oltre la prescrizione quinquennale, depone per una ritenuta prescrizione decennale.

Al riguardo ritiene la Corte che, nel caso di specie, non possa parlarsi tecnicamente di riconoscimento di debito come vuole l'appellante principale nel richiedere la conferma della prima pronuncia, atteso che, come già detto, la documentazione è stata fornita durante l'accertamento stesso.

Né ha carattere estensivo la denuncia presentata da un lavoratore.

Pertanto, l'appello incidentale va accolto in relazione alla prescrizione quinquennale della contribuzione sugli straordinari in generale (fatte salve le tre posizioni trattate a parte).

Considerato che vi è appello principale sulla ritenuta prescrizione quinquennale per i lavoratori Z. e D. ed appello incidentale per le posizioni D. e D. L., occorre quindi esaminare la questione

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relativa al valore della denuncia del lavoratore.

L'appellata, in via incidentale, sostiene (in relazione alla ritenuta prescrizione decennale della posizione D. L.) che, dopo l'1.1.1996, in assenza di atti interruttivi precedenti, anche in caso di denuncia del lavoratore, la prescrizione sia quinquennale.

Al riguardo cita la sentenza della Corte di Cassazione n. 4154/06.

Si premette che la materia ha avuto contrastanti decisioni in sede di legittimità (la stessa sentenza citata dall'appellante individua per la soluzione della problematica tre differenti alternative, seguite da altre pronunce della corte di legittimità- vedasi Cass. nn.1372/03, 4606/04 (1), 18540/04).

La Corte non ritiene tale interpretazione condivisibile, atteso come l'art. 3, comma 9, lett.a, preveda la deroga alla prescrizione quinquennale a partire dall'1.1.1996 per il caso di denuncia del lavoratore, in generale, e viene richiamato complessivamente dal successivo comma 10 per i contributi precedenti l'entrata in vigore della legge.

Per il chiaro tenore letterale della norma la denuncia del lavoratore produce senz'altro l'effetto di escludere la riduzione del termine e di mantenere il termine decennale; inoltre si deve ritenere che tale effetto valga anche, come nel caso di cui si discute, quando la denuncia del lavoratore sia presentata dopo la data del 1.1.1996, individuata come discrimine temporale per la riduzione del termine prescritto e non come termine di decadenza rispetto alla denuncia del lavoratore (cfr. Cass. sez. lav. 15. 9. 2004 n. 18540 e il precedente di questa Corte sent. 478/04, R.G.L. 1629/02, INPS/Cooperativa F. Alto Novarese/Sestri).

Correttamente nella pronuncia della suprema corte n. 18540/04, sopraccitata (per la quale la disposizione deve intendersi nel senso - di condizione sospensiva - che entro il quinquennio successivo al 1° gennaio 1996 e nei limiti del decennio dalla nascita, non intervenga denuncia del lavoratore), si evidenzia il carattere diverso della denuncia del lavoratore dipendente rispetto all'accertamento dell'istituto previdenziale; è quindi razionale che, mentre per l'istituto previdenziale il legislatore abbia introdotto un periodo transitorio dal 17.8.1995 all'1.1.1996 onde consentirgli di mantenere il termine decennale, per il privato una tale previsione sarebbe stata troppo gravosa, preferendosi mantenere in questo caso la decennalità.

Ad avviso di questa corte, unico effetto che non è dato ricavare è quello interruttivo del termine prescrittivo mantenuto decennale.

In altre parole, se la denuncia del lavoratore interviene entro il decennio rispetto all'insorgenza del credito contributivo, permane l'onere dell'INPS di attivarsi prima del compimento del

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termine per la messa in mora del debitore a fini interruttivi.

Ma nel caso di specie nelle cartelle vengono richiesti contributi che al più risalgono al 1990;

posto che le denunce sono al 1998 e l'atto interruttivo viene, come già visto, collocato alla data del verbale di accertamento del novembre 1999, nessuna prescrizione si era compiuta.

Detto ciò, e venendo all'ulteriore problematica dell'appello principale, nella presente fattispecie, solo il D. L., nella sua denuncia, precisa di aver svolto lavoro straordinario in nero; lo Z. ed il D. si limitano a parlare di effettuazione di lavoro straordinario in nero in periodi di fruizione, nel reparto, di cassa integrazione.

Il primo giudice, nella sua sentenza definitiva, ha ritenuto che le denunce di questi ultimi non valessero pertanto, ai fini prescrizionali, in punto straordinario, non rilevando altresì, a favore dell'INPS, il passaggio in giudicato di una sentenza relativa agli straordinari effettuati dai due lavoratori.

L'appellante principale ritiene che non occorra invece, ai fini prescrizionali, una denuncia specifica, ma basti la denuncia in generale del proprio datore di lavoro, che porti, come nella fattispecie, ad un accertamento complessivo di irregolarità. Cita al proposito la sentenza n.

1264/2006 della Suprema Corte nella cui motivazione si legge: "Va aggiunto che la ratio legis non consente di limitare l'applicazione del termine lungo di prescrizione all'oggetto specifico della denuncia, essendo sufficiente che il lavoratore si dolga, nei confronti di un determinato datore di lavoro, dell'inosservanza degli obblighi di legge, domandando così un intervento degli organi deputati al controllo e alla repressione che non può certo ritenersi circoscritto ai riferimenti contenuti in denuncia (che non deve e non può presentare contenuti specifici e tecnicamente precisati).

Questa previsione (denuncia del lavoratore) non ha nulla a che fare con l'altra, contenuta nell'art. 3 cit, comma 10, relativa agli atti interruttivi e alle procedure iniziate nel regime precedente.

E solo in relazione a queste ultime che la giurisprudenza della Corte ha precisato che si deve trattare di attività poste in essere dagli enti previdenziali creditori, non da organi pubblici diversi (Cass. n. 2589 del 2005).

La denuncia del lavoratore, al contrario, presentata a uno degli organi pubblici abilitati al controllo, e indipendentemente dai suoi contenuti (maggiore o minore specificazione delle omissioni, imputazione a determinati periodi) è il fatto che impedisce la riduzione del termine di prescrizione; non a caso il legislatore si è riferito alla "denuncia del lavoratore o dei suoi

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superstiti", senza ulteriori precisazioni e giustificazioni".

Premesso che la sentenza intervenuta nel 2000 tra datore di lavoro e lavoratori in punto compenso dell'orario eccedente l'ordinario non rileva ai fini della presente controversia, in cui si discute di prescrizione nei confronti dell'ente previdenziale, non condivide questa Corte l'argomentazione della sopra citata pronuncia di legittimità.

In particolare non si comprende perché la corte di legittimità dica che la denuncia non deve e non può presentare termini di specificità.

Ad avviso della Corte una denuncia può infatti essere del tutto generica ed in tal caso l'istituto potrà accertare qualsivoglia irregolarità, ma ben può essere specifica ed, in questo caso, il valore di denuncia si avrà solo per l'irregolarità denunziata, come da regola generale per la prescrizione.

Sintomatico è il caso di specie ove le tre denunce sono state presentate, nell'arco di un mese di tempo, su moduli prestampati, la cui regolarità non è stata messa in dubbio e che comprendevano varie ipotesi di irregolarità ascrivibili al datore di lavoro; solo il D. L. ha espressamente dichiarato di aver svolto, per tutto l'arco del rapporto, lavoro straordinario in nero mentre gli altri, che ben potevano fare altrettanto, nulla hanno detto al riguardo ma si sono limitati a denunciare l'effettuazione di straordinario in nero in periodi di cassa integrazione (ipotesi tra l'altro aggiunta a mano in quanto non prevista tra quelle del prestampato). Ai fini che qui rilevano e cioè della durata del termine prescrizionale, una denuncia così formulata non può valere a comprender ogni ipotesi di irregolarità.

Si aggiunga che, considerato che ai fini della contribuzione dello straordinario, le denunce Z. e D. non vengono considerate tali e che, per il D. L. (per cui la denuncia del 1998, come già visto, mantiene la decennalità) vengono richiesti, con l'accertamento del novembre 1999, contributi che al più risalgono al 1990, a nulla rileva individuare per quest'ultimo una diversa decorrenza a ritroso rispetto a quella sopra individuata in generale per le contribuzioni afferenti agli straordinari e cioè il 19.11.1999.

La decisione del primo giudice nella sua sentenza definitiva in merito alla posizione Z., D. e D. L. è dunque corretta con la conseguenza che sia l'appello principale che quello incidentale vanno respinti.

(Omissis)

(1) V. in q. Riv., 2004, p. 496

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