PROVINCIA DI COSENZA
DETERMINAZIONE DEL
DIRIGENTE DEL SETTORE Ambiente e Demanio Idrico
N° 12 14000403 del 13/08/2014 del Registro di Settore N° 14001906 del 13/08/2014 del Registro Generale
Oggetto: Rinnovo autorizzazione n. 102452 del 13/11/2008 allo scarico nel Torrente Finocchio delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione sito in c/da Palombara del Comune di San Giorgio Albanese. D.Lgs.
n.152/06 e ss.mm. ed ii. e L.R. n.10/97.
IL DIRIGENTE
Premesso:
CHE, ai sensi dell'art.124 comma 1 del Decreto Legislativo 152/2006 e ss. mm. ii, tutti gli scarichi devono essere autorizzati;
CHE, ai sensi dell’art. 62 comma 1 e dell’art. 124 comma 7 del succitato Decreto Legislativo e dell'art.3 della Legge Regionale 3 Ottobre 1997 n° 10, spettano alla Provincia il rilascio dell’
autorizzazione ed il controllo degli scarichi;
CHE, con atto n. 102452 del 13/11/2008 la Provincia di Cosenza, ha rinnovato al Comune di San Giorgio Albanese l’autorizzazione allo scarico nel torrente “Finocchioo”dei reflui urbani trattati mediante impianto di depurazione ubicato in località Palombara;
CHE, il Comune di San Giorgio Albanese in data 21/10/2011 ha avanzato istanza n. 1934 di rinnovo della suddetta autorizzazione;
CHE, in data 31/10/2011 prot. 87092 questo Settore ha inoltrato al Comune richiesta di documentazione integrativa;
CHE, in data 10/07/2012 con atto prot. 66457 il Settore Protezione Civile e Difesa del Suolo della Provincia di Cosenza ha rilasciato al comune di San Giorgio Albanese il nulla osta ai soli fini idraulici relativo allo scarico nel corpo idrico ricettore “torrente Finocchio” che ha evidenziato l'occupazione di 2 mq di suolo demaniale;
CHE, il Comune di San Giorgio Albanese ha trasmesso in data 27/7/2012 prot. n.1394, la documentazione integrativa richiesta ad eccezione della concessione per l’occupazione di suolo demaniale;
CHE, con nota n. 1403 del 24/07/2014 il responsabile dell’Ufficio Tecnico ha reso noto che a far data dal 26/05/2014, nuovo sindaco è l’ ing. Gianni Gabriele nato il 7 agosto 1969 a San Giorgio Albanese ed ivi residente in contrada Palombara 156 domiciliato per la carica presso la sede municipale alla Piazza Marconi 1;
CHE, il Comune di San Giorgio Albanese in data 31/07/2014 ha stipulato con l’Ente Provincia di Cosenza concessione per l’occupazione di suolo demaniale;
CHE,dall’esame della documentazione in atti si evince la sussistenza dei presupposti per concludere il procedimento amministrativo con l'adozione del provvedimento richiesto;
Per le motivazioni in premessa
VISTI, i risultati delle analisi di controllo annuale effettuate dal Dipartimento Provinciale dell’
ARPACal di Cosenza - su prelievo del 9/10/2013 comprovanti la conformità dei valori previsti dalla Tabella 3 dell’All.5 del D.Lgs. 15206 e ss.mm.ii.;
VISTA, la Delibera 04/02/77 del Comitato dei Ministri per la tutela delle acque dall’inquinamento;
VISTA, la L. R. del 3 ottobre 1997, n. 10;
VISTA, la parte terza del Decreto Legislativo n. 152/06 e ss. mm. e ii;
VISTA, la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 615 del 14.05.98;
VISTO, lo Statuto dell’Ente.
VISTO, il D.Lgs. 18.8.2000 n° 267 e ss.mm.ii.;
VISTO, il Regolamento sul funzionamento degli Uffici e dei Servizi;
VISTO, il Regolamento sui Controlli Interni;
VISTO, il Regolamento di Contabilità.
Reso sul presente atto:
il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 3 del Regolamento sui Controlli Interni.
DETERMINA
di rinnovare l’autorizzazione n. 102452 del 13/11/2008 allo scarico nel Torrente Finocchio delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione sito in c/da Palombara del Comune di San Giorgio Albanese nel punto di cui alla planimetria in atti avente coordinate geografiche X=
4381,98 Y= 2646,73 per un periodo di quattro anni, a decorrere dal 13/11/2012 indicando quale titolare dell’autorizzazione il Sindaco ing. Gianni Gabriele nato a S. Giorgio Albanese il 7/8/1969 e ivi residente in contrada Palombara 156, domiciliato per la carica presso la sede municipale.
Il titolare della presente autorizzazione è tenuto all’osservanza, sotto le comminatorie di legge, delle seguenti
PRESCRIZIONI
1.Lo scarico continui a rispettare i limiti di emissione di cui alla Tab.3 dell’All.5 alla Parte III del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.;
2.Siano effettuati, e trasmessi a questo Ente su richiesta del titolare dello scarico, ovvero del gestore dell’impianto, di n°4 (quattro) controlli all’anno, di cui n° 1 controllo annuo da parte dell’
ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza che accerti il rispetto dei limiti indicati nella Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ii, purché i valori in uscita dallo scarico siano conformi (qualora uno dei quattro campioni non rispetti i limiti di legge, nell’
anno successivo dovranno essere prelevati dodici campioni);
3.Venga trasmessa a questo Ente, copia della richiesta inoltrata all’ArpaCal di Cosenza, comprensiva dell'avvenuto versamento, per l'effettuazione delle analisi chimico-fisico-batteriologiche di controllo;
4.Venga mantenuto accessibile per il campionamento ed il controllo, un pozzetto di prelievo posto subito a monte del punto di immissione dello scarico nel corpo ricettore;
5.Lo scarico non raggiunga i limiti di accettabilità previsti mediante diluizione con acqua prelevata esclusivamente allo scopo;
6.Siano ottemperati da parte del titolare dello scarico tutti gli obblighi di legge per l'occupazione del suolo demaniale e per l’eventuale sicurezza alla navigazione, per nullaosta, visti, assensi, autorizzazioni e quant’altro di competenza di soggetti pubblici e privati comunque interessati al corpo ricettore o ad altro recapito finale dello scarico;
7.Il gestore dell’impianto di depurazione tenga il quaderno di registrazione dei dati ed il quaderno di manutenzione con le modalità di cui alla deliberazione 4 febbraio 1977 del Comitato dei Ministri per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento; tali quaderno dovranno essere conservati per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data dell’ultima annotazione e dovranno essere esibiti a richiesta
dell’Ente Provincia di Cosenza e delle strutture tecniche di controllo (ArpaCal - Dipartimento Provinciale di Cosenza), unitamente ad eventuali ulteriori documenti relativi al trasporto di acque, fanghi e liquami;
8.Le interruzioni, anche parziali, per manutenzione programmata siano comunicate preventivamente all’Ente Provincia di Cosenza;
9.Le interruzioni, anche parziali, riconducibili a guasti o ad assenza di energia elettrica per le quali si ipotizzano disfunzioni o malfunzionamenti degli impianti, siano immediatamente comunicate alla Provincia e, nelle more della corretta ripresa delle attività, siano attuati gli interventi correttivi;
10.Il titolare dello scarico è tenuto all’esecuzione di quanto è richiesto dalla Provincia in relazione allo svolgimento delle sue funzioni;
11.Qualsiasi modifica da apportare allo scarico ed al suo processo di formazione sia preventivamente comunicata alla Provincia, per i provvedimenti di competenza;
12.Se l’insediamento è soggetto a diversa destinazione, ad ampliamenti, a ristrutturazione o se l’
attività è trasferita in altro luogo, sia richiesta una nuova autorizzazione allo scarico;
13.Lo scarico può essere mantenuto in funzione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione e nel rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di scarichi, fino all’
adozione di un eventuale nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo sarà tempestivamente presentata;
14.Il titolare dell’insediamento è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie ad evitare che le acque dilavanti le superfici scoperte dello stesso insediamento producano danni ai corpi idrici;
15.Dovrà essere obbligatoriamente attivato un adeguato trattamento di disinfezione all’impianto così come previsto dal punto 3 “Indicazioni Generali” dell’Allegato 5 alla Parte Terza del D. Lgs.
n°152/06 e ss. mm. ed ii e, nelle more che la Regione Calabria provveda a disciplinare il regime autorizzatorio di cui al punto 3 dell’art. 124 del D. Lgs. n°152/06 e ss. mm. ed ii., si impone il limite non superiore a 5000 UFC/100ml relativamente al parametro di Escherichia Coli;
16.venga disposto, a valle dell’impianto di depurazione, un apposito sistema di accumulo e/o rinvio a trattamento nel processo depurativo, delle acque reflue, tale da evitare lo scarico in caso di anomalie funzionali dell’impianto stesso ovvero di consentire il progressivo allineamento ai limiti previsti dalla tab. 3 dell’all. 5 del D.L.gs n. 152/2006 e ss. mm. ii., sia in fase di avviamento dell’
impianto, sia per periodi nei quali l’impianto non garantisce il rispetto dei limiti previsti nel succitato allegato;
17. Dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni contenute nel nulla-osta ai fini idraulici rilasciato dal Settore Difesa del Suolo e Protezione Civile della Provincia di Cosenza prot. n. 66457 del 10/07/2012 ;
18. Vengano rispettate le prescrizioni della concessione demaniale rilasciata dall’Ente Provincia di Cosenza - Settore Ambiente e Demanio idrico- stipulata in data 31/07/2014.
Il presente provvedimento è valido per un periodo di quattro anni a decorrere dal 13/11/2012 ed il titolare della stessa ne dovrà richiedere il rinnovo secondo le modalità previste dall’art.124, comma 8, del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii.
Il titolare della presente autorizzazione è tenuto, inoltre, a provvedere allo smaltimento degli eventuali fanghi prodotti nel rispetto di quanto previsto dal Decreto Legislativo n°152/2006 e ss.
mm. ii.
SI RISERVA
di adottare ogni provvedimento amministrativo per la mancata osservanza delle prescrizioni imposte con il presente provvedimento o in violazione delle vigenti disposizioni di legge.
Sono fatti salvi specifici e motivati interventi restrittivi o integrativi da parte delle Autorità Sanitarie competenti per quanto concerne le questioni relative agli usi dell’acqua, alla mitili coltura, alla balneazione ed alla protezione della salute pubblica, con separati provvedimenti.
Ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/90 e ss. mm.ii. avverso il presente provvedimento, puo’essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al TAR della Regione Calabria o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dalla sua notifica.
L’ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Settore Ambiente e Demanio Idrico della Provincia di Cosenza- Viale Crati- Vaglio Lise- 87100 Cosenza.
Il presente Atto viene trasmesso al Sindaco del Comune di San Giorgio Albanese e per quanto di rispettiva competenza, all’ARPACal - Dipartimento Provinciale di Cosenza,all’ASP di Cosenza U.
O. Igiene e Sanità Pubblica di Cosenza, al Dipartimento Politiche dell’Ambiente della Regione Calabria.
Per Il Responsabile del Servizio dott. ssa Marina Masala
Il Dirigente dott. Francesco Toscano
La presente determinazione, rimane affissa all’Albo Pretorio online di questo Ente per 15 giorni a decorrere dal_______________
Il Dirigente della Segreteria ( Avv. Antonella Gentile)