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Regolamento per la disciplina delle modalità d» accesso ai documenti amministrativi

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(1)

COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO Provincia di Taranto

Regolamento per la disciplina delle modalità d»

accesso ai documenti amministrativi

(Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 26.11.200 )

cap.74027 - tel. 099/5915247 - fax 099/5915258 - C.Istat 073024 - P.Iva 00811120732 - C.F.80009010739 – sito Internet: www.Comune.san-giorgio-ionico.ta.it e-mail:

segreteria@comune.san-giorgio-ionico.ta.it

(2)

2 Indice

Capo I

Diritto di accesso e normativa di riferimento

Art. 1 Oggetto e finalità………p. 3 Art. 2 Ambito di applicazione e modalità di esercizio del diritto di accesso... p. 3

Capo Il

Soggetti aventi diritto e assimilati, controinteressati, Urp e responsabile del procedimento

Art. 3 Soggetti interessati o aventi diritto, controinteressati e portatori di interessi pubblici o diffusi ……… p. 4 Art. 4 Ricezione delle richieste di accesso e responsabile del procedimento… p. 4

Capo III

Procedimento di accesso formale: accoglimento, differimento, limitazioni, rifiuto della richiesta ed esclusione del diritto di accesso Art. 5 Accesso formale………. ……….….p. 5 Art. 6 Differimento e limitazione del diritto di accesso ...p. 6 Art. 7 Mancato accoglimento della richiesta ...p. 7 Art. 8 Esclusione del diritto di accesso………. p. 7

Capo IV

Tutela della riservatezza e accesso delle Organizzazioni Sindacali Art. 9 Tutela della riservatezza………... …………p. 8 Art. 10 Accesso agli atti da parte dei………... p. 8 Art. 11 Accesso agli atti da parte delle Organizzazioni sindacali ……… .p. 9

Art.12 Accesso alle informazioni ambientali….. ……….. p. 9 Capo V

Norme finali

Art. 13 Norme finali e entrata in vigore ... …..p. 9

(3)

Capo I

Diritto di accesso e normativa di riferimento

Articolo 1 Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di esercizio e i casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi formati o utilizzati dagli uffici, dai servizi e dalle strutture del Comune di San Giorgio Jonico, che siano in loro possesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241, modificata e integrata dalla legge 11 febbraio 2005 n.15 e del DPR 12 aprile 2006 n. 184, al fine di favorire la partecipazione all'attività amministrativa e di assicurarne l’imparzialità e la trasparenza.

2. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato nel caso in cui sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

3. Per diritto di accesso si intende il diritto degli interessati a prendere visione e/o estrarre copia di documenti amministrativi.

4. Per documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di documenti o atti, anche interni o non relativi a uno specifico procedimento, formati o detenuti dalle strutture, dai servizi e dagli uffici comunali.

Articolo 2

Ambito di applicazione

e modalità di esercizio dei diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita con riferimento a documenti amministrativi materialmente esistenti al momento della richiesta e detenuti alla data dell'accesso dal Comune di San Giorgio Jonico. Il diritto perdura fino a quando sussista l'obbligo del Comune di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere.

2. Le domande di accesso sono presentate all'Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), che procede all'inoltro alla struttura competente e alla consegna, al termine dell'istruttoria, di copia del documenti o degli atti e documenti oggetto della richiesta.

(4)

Capo II

Soggetti aventi diritto e assimilati, controinteressati, Urp e responsabile del procedimento

Articolo 3

Soggetti interessati o aventi diritto, controinteressati e portatori di interessi pubblici o diffusi

1. Per soggetti interessati si intendono tutti i soggetti pubblici o privati, compresi i portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è richiesto l'accesso. Tale interesse deve risultare dalla motivazione della richiesta.

2, Per soggetti pubblici si intendono le pubbliche amministrazioni, tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e comunitario.

3. Per controinteressati si intendono i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza.

4. Qualora sulla base della richiesta di accesso il Comune individui soggetti controinteressati, dovrà dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia della richiesta con raccomandata con avviso di ricevimento, per fax o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Ai fini dell'individuazione dei soggetti controinteressati assume rilevanza il contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 5, comma 4.

5. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per fax o per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, il Comune decide sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al comma 4.

6. Le disposizioni sulle modalità del diritto di acceso di cui al presente regolamento si applicano anche ai soggetti portatori di interessi diffusi o collettivi.

(5)

5 Articolo 4

Ricezione delle richieste di accesso e responsabile del procedimento

I. Le richieste di accesso, redatte sul modulo appositamente predisposto dal Comune disponibile anche sul sito web dell'ente, sono presentate all’Urp, che procede a:

a. ricevere la richiesta di accesso, corredata del recapito o dell'indirizzo di posta elettronica del richiedente o dei richiedenti;

b. identificare i richiedenti;

c. trasmettere la richiesta al responsabile del servizio competente entro il giorno seguente;

d. consegnare copia degli atti e dei documenti ai soggetti interessati, autori della richiesta formale di accesso;

e. comunicare all'interessato l’accoglimento della richiesta, nei caso di domanda di mero esame di atti e documenti.

2. li responsabile del procedimento di accesso è il responsabile dei servizio competente all'istruttoria relativa all'atto conclusivo o competente a detenerlo stabilmente.

3. Il responsabile del procedimento di accesso procede a:

a. verificare la legittimazione dei richiedente a esercitare il diritto di accesso;

b. decidere sull’ammissibilità della richiesta;

c. accertare per ciascuna richiesta, la presenza di contro interessati cui inoltrare copia della richiesta stessa;

d. comunicare agli interessati il rifiuto, il differimento o la limitazione dei diritto di accesso, dandone avviso anche all'Urp.

4. Qualora la richiesta sia ammissibile, il responsabile del procedimento provvede:

a) nei caso in cui non vi siano controinteressati, a trasmettere all'Urp i documenti e/o gli atti oggetto della richiesta, entro il termine di dieci giorni dal suo ricevimento;

b) nei caso in cui vi siano controinteressati, a inviare ad essi copia della richiesta con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4; in tal caso il termine di dieci giorni di cui alla precedente lettera a), decorrerà dalla data di ricevimento delle deduzioni e osservazioni dei controinteressati, oppure, in mancanza di deduzioni e osservazioni, decorsi dieci giorni dalla data di ricezione di copia delta richiesta da parte dei controinteressati.

5. Nel caso in cui la richiesta di accesso sia finalizzata al solo esame documentale, l’'Urp la trasmette entro il giorno successivo al responsabile del servizio di cui al comma 2, che dovrà consentire la visione e l'esame documentale entro un periodo non superiore a 15 giorni dai ricevimento della richiesta, comunicando all'Urp, senza indugio, il giorno l'ora e il luogo di convocazione dei richiedente per l'esame dei documenti e degli atti.

6. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nella

comunicazione di accoglimento della richiesta, alla presenza di personale addetto.

(6)

6 Capo I I I

Procedimento di accesso formale: accoglimento, differimento, limitazioni, rifiuto della richiesta ed esclusione del diritto di accesso

Articolo 5 Accesso formale

1. L'accesso si esercita mediante la presentazione all'Urp di una richiesta formale motivata, redatta su apposito modulo dall'interessato e di cui l'ufficio rilascia idonea ricevuta. La richiesta di accesso ai documenti deve contenere anche la modalità con cui il richiedente desidera che sia inoltrata la risposta.

2. La richiesta formale di accesso può essere inoltrata anche mediante fax, per via telematica (considerata valida se sottoscritta con firma digitale o con mezzo idoneo a far riconoscere il richiedente dai sistema informatico attraverso la carta d'identità elettronica o la carta nazionale dei servizi) o a mezzo del servizio postale, in questo ultimo caso, per la presentazione, fa fede la data dei protocollo.

3. Nel caso di presentazione della richiesta da parte di soggetto diverso dal diretto interessato, il firmatario deve essere munito di delega scritta e della copia fotostatica di un documento valido dell'interessato.

4. L'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti ai medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di cui alla legge o al regolamento.

5. I l procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni, fatti salvi i casi di sospensione del termine oppure i casi di irregolarità o incompletezza della richiesta, in cui il responsabile del procedimento richiede le integrazioni e le precisazioni necessarie, entro dieci giorni, mediante raccomandata con awiso di ricevimento o con altro mezzo idoneo a comprovarne la ricezione. Nei caso di integrazione o incompletezza della richiesta, il periodo entro cui deve concludersi il procedimento rimane interrotto e ricomincia a decorrere dal giorno in cui perviene la richiesta formale, completa di ogni elemento. Qualora la mole della documentazione richiesta impedisce rispetto del predetto termine, il responsabile del servizio competente ne dà motivata comunicazione all'interessato, indicando il termine massimo entro cui sarà prodotta l'intera documentazione.

6. Le copie degli atti e documenti richiesti possono essere ritirati all'Urp dal richiedente. Nei caso di ritiro delle copie da parte di soggetto diverso dal richiedente, chi ritira dette copie deve essere munito di delega scritta e della copia fotostatica di un documento valido del richiedente.

7. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia può essere subordinato al rimborso del costo di produzione, dei diritti di visura e ricerca, secondo quanto stabilito dalla Giunta municipale.

(7)

7 Articolo 6

Differimento e limitazione del diritto di accesso

L'accesso ad un documento può essere materialmente limitato, oscurandone alcuni contenuti, quando ciò sia necessario per salvaguardare la riservatezza di terzi e quando le informazioni non siano rilevanti per il richiedente, secondo valutazione con riferimento agli elementi dichiarati dall'interessato nella richiesta di accesso.

2. L'accesso ai documenti può essere differito o limitato solo quando sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela degli interessi di cui all'articolo 24, comma 6 della legge n. 241/1990 o per salvaguardare specifiche esigenze dei servizi e degli uffici.

3. Il differimento o la limitazione sono disposti quando sia necessario per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'amministrazione, in particolare nella fase preparatoria dei provvedimenti e in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.

4. L'atto che dispone il differimento o la limitazione dell'accesso ne indica la durata temporale ed è inviato all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione.

Articolo 7

Mancato accoglimento della richiesta

1. Il rifiuto dell'accesso è disposto con un provvedimento del responsabile del procedimento, il quale motiva le ragioni, di fatto e di diritto, anche con riferimento ai casi individuati nell'articolo 6, per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

2. L'atto che dispone il rifiuto è inviato all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax o per via telematica per chi ha consentito tale forma di comunicazione.

3. Nel caso di inutile decorso del termine di trenta giorni dalla presentazione della richiesta di accesso, questa deve intendersi respinta.

4. In caso di rifiuto dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4 della legge n.241/1990, e contro le determinazioni sul diritto di accesso, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, nel termine di trenta giorni, ai sensi dell'articolo 25, comma 5 della legge n.241/1990; in alternativa, può chiedere, nello stesso termine, il riesame della suddetta determinazione al difensore civico comunale.

(8)

Articolo 8

Esclusione del diritto di accesso

1. Sono sottratti all'accesso le seguenti tipologie di documenti:

a. atti e documenti rientranti nelle categorie generali individuate dall'articolo 24, comma I della legge n. 241/1990 e successive modificazioni;

b. atti e documenti dai quali possa derivare una lesione ad interessi rilevanti quali quelli individuati dall'articolo 24, comma 6, lettere c) e d) della legge n.

241/1990.

2. Sono esclusi dal diritto di accesso i documenti amministrativi e le informazioni dagli stessi desumibili rientranti nelle seguenti categorie di cui all'articolo 24, comma 2 della legge n. 241/1990 e dell'articolo 10 comma 1 del Dpr 12/04/2006 n. 184:

a. provvedimenti in materia di ordine pubblico, prevenzione e repressione della criminalità;

b. verbali di accertamento relativi a fatti, attività o violazioni che diano luogo a comunicazioni di notizie di reato all'autorità giudiziaria;

c. progetti e cartografie di edifici adibiti ad installazioni militari;

d. progetti relativi a edifici destinati all'esercizio dell'attività creditizia;

e. rapporti informativi, svolti su richiesta di Enti, concernenti situazioni economiche e morali;

f. provvedimenti relativi a trattamento sanitario obbligatorio (T.S.O.);

g. cartelle sanitarie dei dipendenti comunali;

h. atti preparatori nel corso della formazione di provvedimenti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione;

i. le valutazioni attitudinali di qualunque genere se in forma nominativa.

3. Sono altresì sottratti all'accesso i documenti espressamente qualificati come tali per previsione di legge, di regolamento o di provvedimento motivato del Sindaco purché di data anteriore alla richiesta.

4. La visione di documenti conservati presso l'archivio storico comunale è subordinata all'inoltro di apposita domanda scritta al Comune e alla Soprintendenza archivistica competente e alla autorizzazione espressa di quest'ultima, nel rispetto delle disposizioni di legge concernenti:

a. documenti di carattere riservato riguardanti la politica estera o interna dello Stato, relativi ad affari degli ultimi 50 anni;

b. documenti riguardanti situazioni riservate e rapporti privati di persone, relativi ad affari degli ultimi 70 anni.

5. Non sono ammissibili richieste di accesso preordinate a un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

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9 Capo IV

Tutela della riservatezza

e accesso delle Organizzazioni Sindacali Articolo 9

Tutela della riservatezza

1. Il Comune di San Giorgio J.co garantisce, in ogni caso, ai richiedenti, l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la tutela e la difesa dei propri interessi giuridici.

2. Nei caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito, quando sia strettamente indispensabile e nei limiti e nei termini previsti dall'articolo 60 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, nel caso in cui si tratti di dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale.

3. In ogni situazione in cui sia presumibile che l'accesso possa recare pregiudizio in relazione ai casi previsti dal precedente articolo 6, il responsabile del procedimento è tenuto a valutare e considerare se l'interesse o il diritto per il quale l'interessato esercita l'accesso, sia di rango pari o superiore alla tutela della riservatezza degli elementi contenuti nel documento.

Articolo 10

Accesso agli atti da parte dei consiglieri comunali

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento dei proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge e dal presente regolamento.

2. L'accesso dei consiglieri comunali è sempre gratuito. Le istanze non vanno motivate, ma devono contenere l'indicazione che gli atti richiesti servono per l'espletamento del mandato.

3. Le domande di accesso riguardanti atti del Comune sono presentate direttamente all'Ufficio di Segreteria.

Articolo 11

Accesso agli atti da parte delle Organizzazioni sindacali

1. Alle organizzazioni sindacali è garantito l'accesso formale o informale agli atti dei Comune di San Giorgio J.co, salvo differimento disposto al fine di assicurare la tutela della vita privata e della riservatezza di persone fisiche e di altre situazioni previste dalla legge. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti nel presente regolamento e devono essere motivati e comunicati.

2. Il rilascio di copia documentale alle Organizzazioni sindacali che ne facciano richiesta per fini istituzionali è gratuito, salvi i casi in cui la documentazione deve essere rilasciata per legge con l'apposizione del bollo.

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10 Articolo 12

Accesso alle informazioni ambientali

1. Le norme del presente regolamento non si applicano alle informazioni ambientali disciplinate dal D.lgs. 195/2005, attuativo della direttiva 2003/4/CE, che impone alla pubblica amministrazione di rendere disponibile a chiunque ne faccia richiesta l'informazione ambientale, senza che il richiedente debba dichiarare il proprio interesse.

2. L’informazione deve essere data entro 30 giorni dalla data della richiesta o entro 60 giorni nel caso in cui l'entità o la complessità della richiesta siano tali da non consentire di evaderla entro il termine ordinario.

Capo V Norme finali

Articolo 13

Norme finali ed entrata in vigore

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, trova applicazione la normativa vigente in materia.

2. Il presente regolamento è pubblicato all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore giorno successivo alla pubblicazione.

Viene inoltre pubblicato sui sito internet del Comune.

3. Dal termine di cui al comma 2 è abrogato il "Regolamento per l'accesso alle informazioni ed ai documenti amministrativi" approvato con delibera del

Commissario Straordinario n. 299 del 17.4.199

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