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Come contabilizzare il risultato d'esercizio quando le partecipazioni sono valutate con il metodo del patrimonio netto

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Come contabilizzare il risultato d'esercizio quando le partecipazioni sono valutate con il metodo del patrimonio netto

di Danilo Sciuto

Pubblicato il 14 aprile 2006

Premessa

A norma dell’articolo 2426 comma 1 n. 4) del Codice Civile, le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate, con riferimento ad una o più di esse, anziché secondo il criterio del costo, secondo il criterio c.d. del

“patrimonio netto”, ossia per un importo pari alla corrispondente frazione del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio delle imprese medesime, detratti i dividendi.

Quando la partecipazione è iscritta per la prima volta in base al metodo del patrimonio netto, il costo di acquisto, se superiore al valore corrispondente del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio dell’impresa controllata o collegata, può essere iscritto nell’attivo, purché ne siano indicate le ragioni nella nota integrativa. La differenza, per la parte attribuibile a beni ammortizzabili o all’avviamento, deve essere ammortizzata.

Negli esercizi successivi i maggiori valori, derivanti dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, rispetto al valore indicato nel bilancio dell’esercizio precedente sono iscritte in una riserva non distribuibile.

I due metodi di contabilizzazione

In base a quanto previsto dal principio contabile n. 21, il risultato d’esercizio della partecipata può essere contabilizzato mediante due differenti metodi.

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Il primo, metodo principale, è denominato “metodo del patrimonio netto integrale”; il secondo, metodo alternativo, è detto “metodo del patrimonio netto con rappresentazione solo patrimoniale”.

La scelta tra l’uno o l’altro metodo è assolutamente libera, a condizione che essa risulti comunque coerente in un’ottica di gruppo, nonché costante nel tempo.

Il metodo del “patrimonio netto integrale” prevede che il reddito d’esercizio (utile o perdita) della partecipata sia imputato al conto economico della partecipante secondo il principio di competenza economica, e dunque nell’esercizio nel quale il risultato si riferisce. L’utile dovrà essere imputato alla voce D.18.a. “rivalutazioni di partecipazioni”, ed avrà per contropartita l’incremento nello stato patrimoniale della posta B.III.1.a. o B.III.1.b. (e ciò a seconda che la società partecipata sia controllata o collegata) “partecipazioni immobilizzate”. Ipotizzando il caso di partecipazione di controllo, la scrittura sarà dunque:

bilancio voce conto sezione

SP B III 1 a Partecipazioni in X D

CE D18a rivalutazioni A

Descrizione: imputato l’utile conseguito dalla controllata X

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In sede di ripartizione dell’utile d’esercizio della controllante, poi, la quota di tale utile pari al dividendo derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto deve essere accantonata ad una riserva indisponibile. La scrittura contabile è la seguente:

bilancio voce conto sezione

SP A IX Utile d’esercizio D

SP D14 soci c/dividendi A

SP ……. ……….. A

SP A VII Riserva art. 2426, c. 1, n. 4), c.c. A

Descrizione: per destinazione dell’utile di esercizio

Nel caso in cui invece la partecipata dovesse avere un risultato di esercizio negativo, la perdita dovrà essere imputata alla voce D.19.a. “svalutazioni di partecipazioni” e avrà come contropartita il decremento nello stato patrimoniale della voce B.III.1.a. oppure B.III.1.b. (anche stavolta a seconda che la partecipata sia controllata o collegata) “partecipazioni immobilizzate”.

Ipotizzando il caso di partecipazione di controllo, la scrittura sarà dunque:

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bilancio voce conto sezione

CE D19a svalutazioni D

SP B III 1 a partecipazioni in X A

Descrizione: imputata perdita conseguita dalla controllata X

Il metodo del “patrimonio netto con rappresentazione solo patrimoniale” invece prevede che il reddito d’esercizio (utile o perdita) della partecipata sia imputato nello stato patrimoniale in apposita riserva, a suo decremento o incremento.

In particolare, l’utile della partecipata verrà iscritto, come maggior valore derivante dall’applicazione del metodo del patrimonio netto, ad aumento della voce B.III.1.a. oppure B.III.1.b., “partecipazioni immobilizzate”, con contropartita una riserva non distribuibile che verrà distintamente indicata nell’ambito delle “Altre riserve” (voce AVII).

Ipotizzando il caso di partecipazione di controllo, la scrittura sarà dunque:

bilancio voce conto sezione

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SP B III 1 a Partecipazioni in X D

SP A VII Riserva art. 2426, c. 1, n. 4), c.c. A

Descrizione: imputato l’utile conseguito dalla controllata X

Tale riserva è utilizzabile dalla partecipante per la copertura delle proprie perdite, presenti o future.

Nel caso di perdita, il comportamento contabile sarà diverso a seconda che esista o meno nel bilancio della partecipante (per averla creata in precedenti esercizi in cui la partecipata ha registrato un utile) la riserva summenzionata.

Nel primo caso la perdita viene contabilizzata in riduzione di tale riserva, e quindi la scrittura sarà :

bilancio voce conto sezione

SP A VII Riserva art. 2426, c. 1, n. 4), c.c. D

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SP B III 1 a Partecipazioni A Descrizione: imputata perdita conseguita dalla controllata X

Nel secondo caso, occorrerà imputarla a conto economico, e la scrittura sarà:

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