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CITTÀ DI SAN SEVERO PROVINCIA DI FOGGIA <ooo> COPIA

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CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

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COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 17 del registro in data 31 GENNAIO 2022

OGGETTO: OGGETTO: ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA CONCILIATIVA DI CUI ALL’ART.185 BIS CPC, FORMULATA DAL TRIBUNALE DI FOGGIA, R.G. N.2105 DEL 2018, CON L’ORDINANZA DATATA 14 OTTOBRE 2021.

L’anno duemilaventidue il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 14.00, si è riunita nell’apposita sala delle adunanze presso il Palazzo Comunale in San Severo, la Giunta Comunale, regolarmente convocata a termini di legge e di Statuto, nelle persone dei sigg.ri:

Presenti Assenti 01 Francesco Miglio Sindaco X 02 Salvatore Margiotta Vice Sindaco X

03 Felice Carrabba Assessore X 04 Celeste Iacovino Assessore X 05 Leonardo Irmici Assessore X

06 Luigi Montorio Assessore X

07 Maria, Addolorata Romano Assessore X 08 Simona Venditti Assessore X

Componenti n. 8 (otto) in carica n. 8 (otto) Presenti n.7 (sette) Assenti n. 1 (uno)

Presiede l’arch. Salvatore Margiotta, nella sua qualità di Vicesindaco, a norma delle vigenti

disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario Generale del Comune, Dott. Vito Tenore

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull’argomento in oggetto, precisando che sulla relativa proposta di deliberazione sono stati resi i pareri dei responsabili degli uffici, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, in calce riportati.

Comune di San Severo - Copia conforme all'originale - Protocollo Interno n. 0003313/2022 del 31/01/2022 18:24:50

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2 Delib. di G.C.N.17/2022 Premesso che:

 Con ricorso ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.l.vo n.150 del 2011, il sig. Palmieri Massimiliano, con l’assistenza difensiva dell’avv. Giuseppe Tusino, ha proposto l’appello dinanzi il Tribunale di Foggia, per l’impugnativa della sentenza di primo grado n.468 del 21 settembre 2017, emessa dal Giudice di Pace di San Severo, notificando il libello introduttivo ed il pedissequo decreto giudiziale di comparizione delle parti al Comune di San Severo in data 19 aprile 2018.

Nel processo di prime cure, il Giudice monocratico ha rigettato il ricorso proposto in data 9 dicembre 2016, riguardante l’opposizione avverso l’ordinanza ingiuntiva di pagamento della sanzione amministrativa n.0323906 del 2 novembre 2016, emessa dal Comune di San Severo a seguito dell’omesso pagamento del verbale per infrazione al codice stradale n.109975 del 12 luglio 2012, elevato per la commissione della violazione all’art.145, commi 2 e 10, del cds, e scaturita da rilievi effettuati dagli agenti di P.M. a seguito di incidente stradale.

Le censure, insieme ad altre questioni sollevate dal Comune di San Severo, con l’atto costitutivo nel giudizio d’appello in data 27 settembre 2019, sono state letteralmente accolte dal Giudice dott.ssa Valeriani Margherita del Tribunale di Foggia, tanto che la stessa, nel formulare la proposta conciliativa di cui all'art.185 bis cpc, con l'ordinanza del 14 ottobre 2021, ha proposta alle parti in contesa:

“rilevato che l’unico motivo di appello formulato da PALMIERI MASSIMILIANO non appare sorretto da fumus di fondatezza, atteso che l’opponente, che intenda contestare la legittimità di un verbale di accertamento, è tenuto a proporre o ricorso amministrativo al Prefetto ex art.203 cds entro il termine di 60 giorni dalla notifica del verbale (o dalla contestazione immediata) o ricorso diretto all’autorità giudiziaria ordinaria ex art.204 bis cds entro 30 giorni dalla notificazione del verbale (o dalla contestazione immediata), con la conseguenza che il mancato esperimento di uno di questi rimedi entro i termini suindicati, conferisce al verbale di accertamento valore di titolo esecutivo e preclude al debitore la possibilità di far valere con gli atti successivi (cartella esattoriale e/o ingiunzione di pagamento) i vizi dei precedenti atti (verbale di contestazione), i quali, non essendo stati impugnati, sono ormai divenuti definitivi con tutti i vizi che eventualmente avevano;

ravvisato, pertanto, l’opportunità di formulare una proposta conciliativa ai sensi dell’art.185 bis cpc;

rammentato che, oltre al contegno delle parti integrante mancata risposta alla proposta o rifiuto della stessa sostanzialmente ingiustificato, valutabile per norma generale nella sede della regolamentazione finale delle spese, potrà trova applicazione il disposto dell’art.91, comma 1, seconda parte, cpc, e dell’art.96 cpc;

PQM

FORMULA alle parti, a definitiva tacitazione di ogni pretesa, la seguente proposta:

abbandono del giudizio d’appello;

spese compensate”.

Vista la nota dell’avv. Guglielmo Pezzi dell’Ufficio legale datata 28 ottobre 2021, dalla quale è fattibile desumere che:

“in sostanza, il Giudice ha voluto anticipare la definizione della lite giuridica, comportando l'accoglimento la tesi difensiva proposta dal Comune di San Severo, riguardante la legittimità dell’operato degli agenti di P.M.”.

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3 Delib. di G.C.N.17/2022

Considerato che l’art.185 bis cpc statuisce che “il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l’istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia ed all’esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa”.

Ritenuto che l’interpretazione giuridica fornita dai Giudici civili in ordine al fine istituzionale del disposto normativo, conduce a chiarire che “la proposta del giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc, deve avvinarsi quanto più possibile a quella che sarebbe una sentenza allo stato degli atti, variandone però l’esito con sapienti e prudenti integrazioni e correttivi, ispirati dall’equità e all’obiettivo dell’accordo conseguibile solo attraverso la prospettazione ad ognuna della parti, di un possibile vantaggio ricavabile dall’accordo rispetto alla sentenza” (cfr. Trib. civ., Roma, Sezione XIII, 1 febbraio 2016).

Quindi:

“Nella proposta formulata dal giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc, possono essere indicate alcune fondamentali direttrici utili ad orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nell’opportunità e convenienza di farla propria” (cfr. Trib. civ., Roma, 23 settembre 2013).

“Dall’introduzione dell’art.185 bis cpc discende la necessità … che non si protragga un contenzioso praticamente inutile in quanto si tratta di questioni “seriali” su cui il giudice si è già pronunciato, magari con sentenze “pilota” (cfr. Trib. civ., Fermo, 21 novembre 2013).

“Quando la parte rifiuta ingiustificatamente una proposta conciliativa formulata dal giudice ai sensi dell’art.185 bis cpc, rileva non solo il carattere pretestuoso della mancata adesione, ma anche la grave negligenza nell’ulteriore coltivazione del giudizio … Ne consegue la determinazione del danno ai sensi dell’art.96, comma 3, cpc, rimessa alla discrezionale valutazione del giudice …” (cfr. Trib. civ., Roma, Sezione XIII, 27 maggio 2020 n.7706).

Reputato, quindi, che è fattibile interpretare l’art.185 bis cpc, come un’anticipazione della decisione finale del Giudice di merito, e per precludere una sicura condanna alle spese, con un aggravamento delle stesse, con la sentenza definitiva, e per evitare la refusione ad una responsabilità negligenziale aggravata ai sensi dell’art.96 cpc, nell’ipotesi di carente motivazione nel respingere l’offerta transattiva formulata dal Giudice civile, sarebbe opportuno accettare la prefata proposta.

Ritenuto di dover aderire a tale proposta conciliativa per la sua evidente accoglimento delle ragioni difensive posta in giudizio da parte dell’Ente comunale.

Visto il vigente Regolamento di Contabilità.

Visto l’art.1, comma 2, del d.l.vo n.267 del 2000.

Visti gli atti di Ufficio.

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art.49, comma 1, del d.l.vo n.267 del 2000, dando atto che il siffatto deliberato non comporta alcuna statuizione di spesa gravante sul bilancio pubblico.

Vista la delibera n.20 del 31 maggio 2021 di C.C., afferente l’approvazione del bilancio preventivo anno 2021, ai sensi dell’art.163 del d.l.vo n.267 del 2000.

Visto l’art.48 del d.l.vo n.267 del 2000.

Con voti unanimi

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante e sostanziale del presente deliberato;

2. di aderire e di approvare, accettando, la proposta conciliativa illustrata nella premessa dei fatti, formulata ai sensi dell’art.185 bis cpc, dal Tribunale di Foggia nel giudizio n.2105 del

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4 Delib. di G.C.N.17/2022

2018 di R.G., in virtù delle ragioni giuridiche dell’esposizione fattuale riportate nella parte narrata del siffatto atto deliberativo;

3. di dare atto che il siffatto deliberato non comporta statuizione di spesa gravanti sul bilancio comunale;

4. di provvedere alla pubblicazione del presente deliberato all’Albo Pretorio on-line, per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell’art.124, comma 1, del d.l.vo n.267 del 2000;

5. di rendere lo stesso deliberato immediatamente eseguibile, come da separata ed unanime votazione, ai sensi dell’art.134 del d.l.vo n.267 del 2000.***

PARERI

AVVOCATURA COMUNALE

Si attesta la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa sulla su estesa proposta di deliberazione e, si attesta, sotto il profilo della regolarità tecnica, il parere favorevole, ai sensi dell’art.49 – 1° comma del d.l.vo n. 267/2000.

Il Segretario Generale - Dirigente ad interim f.to Dott. Vito Tenore

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5 Delib. di G.C.N.17/2022 Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE IL VICESINDACO f.to dott. Vito Tenore f.to Arch. Salvatore Margiotta

ATTESTAZIONE ESECUTIVITÀ DELL’ATTO

La presente deliberazione

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

฀ è esecutiva il__________ , ai sensi e per gli effetti dell’art.134– comma 3–del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

San Severo, 31.01.2022 IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott. Vito Tenore

Prot. n. del registro delle

PUBBLICAZIONI ALL’ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all’Albo dell’Ente per quindici giorni consecutivi, a decorrere 31.01.2022

La relativa adozione viene altresì comunicata in elenco ai Capigruppo in pari data con prot.n 6

San Severo, 31.01.2022 IL SEGRETARIO GENERALE f.to dott. Vito Tenore

E’ copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Severo, 31.01.2022 IL SEGRETARIO GENERALE

f.to dott. Vito Tenore

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