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Sezione regionale di Controllo per il Piemonte Collegio di controllo sulle spese elettorali Elezioni amministrative Seduta del 26 febbraio 2021

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Sezione regionale di Controllo per il Piemonte Collegio di controllo sulle spese elettorali

Elezioni amministrative 2020

Deliberazione n. 39/2021/CSE Seduta del 26 febbraio 2021

Il Collegio per il controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche presenti alle elezioni amministrative 2020 tenutesi nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti siti nella Regione Piemonte;

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi e relativa delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali;

Visto, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall’art. 33, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), il quale, a seguito dell’introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, intesta alle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

Visto l’art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2013 n. 149 (convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 13) che modifica rispettivamente l’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e l’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 24/2013 che approva i “Primi indirizzi interpretativi inerenti l’applicazione dell’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”;

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Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 12/2014 che enuncia principi di diritto a cui si devono conformare le Sezioni regionali di Controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (convertito in legge 7 dicembre 2012 n.

213);

Vista l’ordinanza n. 54/2020 del Presidente della Sezione regionale di Controllo per il Piemonte, con la quale viene nominato il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

Vista la deliberazione n. 101/2020 di insediamento del Collegio di controllo sulle spese elettorali in data 23 settembre 2020;

Visto l’elenco dei Comuni interessati al turno ordinario delle elezioni amministrative 2020 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali;

Considerato che nell’elenco dei Comuni di cui sopra è presente il Comune di Moncalieri (TO) con popolazione superiore a 30.000 abitanti e, pertanto, soggetto al controllo da parte del Collegio preposto;

Vista la deliberazione n. 103/2020 del Collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Sezione regionale di Controllo per il Piemonte, con la quale sono stati richiesti ai Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti i dati necessari per l’esercizio del controllo sui rendiconti relativi alle spese elettorali e la successiva nota del 22 ottobre 2020 di risposta del Comune di Moncalieri (TO);

Vista la deliberazione n. 104/2020 del Collegio di controllo sulle spese elettorali, con la quale sono stati indicati gli indirizzi ai quali conformarsi per la redazione dei rendiconti ed è stato fornito uno ‘schema tipo’ di rendiconto;

Considerato che, ai sensi dell’articolo 12, comma 3, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13 comma 6 lettera c) della legge n. 96/2012, il controllo di questo Collegio è limitato alla verifica della conformità a legge delle spese sostenute e della regolarità della documentazione prodotta a prova delle spese stesse e che per conformità a legge, come precisato dalla Sezione delle Autonomie nella sopra richiamata deliberazione n.

24/2013, deve intendersi, “in base alla tipologia delle spese elettorali ammissibili indicate ai commi 1 e 2 della legge 515 del 1993, la sussistenza di una connessione diretta o indiretta della spesa con le finalità elettorali, secondo un principio di inerenza e di congruità anche sotto il profilo temporale”;

Visti i rendiconti trasmessi dai soggetti che hanno preso parte alla competizione elettorale per l’elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale per il Comune di Moncalieri (TO);

Ritenuto che i controlli affidati a questo Collegio sui rendiconti delle spese sostenute e dei finanziamenti ottenuti dai partiti, movimenti e liste in occasione della campagna

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elettorale delle elezioni amministrative 2020 tenutesi nel Comune di Moncalieri (TO) nei giorni 20 e 21 settembre 2020, possono dichiararsi conclusi;

DELIBERA

Di approvare l’unita relazione sul controllo delle spese elettorali e delle fonti di finanziamento delle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale tenutesi nei giorni 20 e 21 settembre 2020, nel Comune di Moncalieri (TO), che si allega alla presente delibera di cui fa parte integrante.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Il Presidente:

F.to Dott. Luigi GILI

I Componenti:

F.to Dott.Marco MORMANDO

F.to Dott. Diego Maria POGGI

Depositato in Segreteria l’1 marzo 2021 Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendozza

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SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE

COLLEGIO DI CONTROLLO SULLE SPESE ELETTORALI ELEZIONI AMMINISTRATIVE 2020

REFERTO SUI RENDICONTI RELATIVI ALLE SPESE PER LA CAMPAGNA ELETTORALE, E CORRELATE FONTI DI FINANZIAMENTO, DELLE FORMAZIONI POLITICHE CHE HANNO PARTECIPATO ALLE CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020, PER IL RINNOVO DELLE CARICHE DI SINDACO E DI CONSIGLIERE COMUNALE, NEL COMUNE DI MONCALIERI (TO).

Relazione prevista dall’art.12 comma 3, della legge 10 dicembre 1993, n.515, come richiamato dall’art.13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n.96 e s.m.i.

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2 COMPONENTI DEL COLLEGIO:

Consigliere Dott. Luigi Gili

Referendario Dott. Marco Mormando Referendario Dott. Diego Maria Poggi

COLLABORATORI:

Dott.ssa Daniela Geraldini Dott. Federico Sola

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INTRODUZIONE………pag.4 PARTE GENERALE………... pag.6 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO………..…..pag.7 ATTIVITA’ SVOLTA………...….. pag.12 PARTE SPECIALE ……… pag.15 LISTA N.1 “PARTITO DEMOCRATICO PER MONTAGNA SINDACO”…………..pag.16 LISTA N.2 “DEMOS DEMOCRAZIA SOLIDALE PER MONTAGNA SINDACO”…pag.19 LISTA N.3 “PIU’ MONCALIERI PER MONTAGNA SINDACO”………pag.20 LISTA N.4 “MONCALIERI CORAGGIOSA”……….. pag.21 LISTA N.5 “EUROPA VERDE”……… pag.23 LISTA N.6 “MONTAGNA SINDACO”……….. pag.24 LISTA N.7 “GIORGIA MELONI-FRATELLI D’ITALIA”……… pag.25 LISTA N.8 “FORZA ITALIA – BERLUSCONI” ……… pag.26 LISTA N.9 “MONCALIERI DI TUTTI CON PIER BELLAGAMBA SINDACO”….. pag.29 LISTA N.10 “DEMOCRAZIA CRISTIANA”……… pag.31 LISTA N.11 “IL POPOLO DELLA FAMIGLIA”……….… pag.32 LISTA N.12 “LEGA SALVINI PIEMONTE”………... pag.33 LISTA N.13 “MOVIMENTO 5 STELLE”……….. pag.35 LISTA N.14 “MODERATI – VISCOMI SINDACO”………. pag.36 LISTA N.15 “POPOLARI -ITALIA POPOLARE-MONCALIERI CIVICA”………… pag.38

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4 INTRODUZIONE

La legge 6 luglio 2012, n. 96 recante “Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti medesimi. Delega al Governo per l’adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l’armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”, così come novellata a cura dell’art. 33, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116), ha innovato la disciplina dei rimborsi delle spese elettorali ai partiti e degli obblighi dei movimenti politici e dei singoli candidati, nonché la disciplina dei controlli da parte dei vari organi preposti.

Per quanto di specifico interesse nell’ambito di questa relazione, l’art. 13 della legge citata introduce non solo limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, ma prevede un obbligo di rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, introducendo nell’ordinamento un controllo qualificato, intestato ad un apposito Collegio istituito presso le Sezioni regionali della Corte dei Conti, limitato ai comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, “ciò al fine di assicurare la correttezza e la lealtà della competizione elettorale nonché la trasparenza dei mezzi finanziari impiegati a copertura delle spese”

(cfr. Sezione delle Autonomie delibera n. 12/2014/QMIG).

È con la tecnica del rinvio alla normativa di carattere nazionale per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, contenuta nella legge 10 dicembre 1993, n. 515, che viene configurata l’architettura del “sistema locale elettorale”; più precisamente, il comma 6 dell’art.

13 della legge n. 96/2012 rinvia, con l’aggiunta di alcune indicazioni interpretative, alle seguenti disposizioni della legge n. 515/1993:

− art. 7, Limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8;

− art. 11, Tipologia delle spese elettorali;

− art. 12, Pubblicità e controllo delle spese elettorali di partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, commi 1 e 2, comma 3 primo e secondo periodo, commi 3-bis e 4;

− art.13, Collegio regionale di garanzia elettorale;

− art.14, Pubblicità e controllo delle spese elettorali dei candidati;

− art. 15, Sanzioni, commi 3, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, primo periodo del comma 11, comma 15, primo periodo del comma 16, e comma 19.

La normativa opera una netta separazione tra l’obbligo di rendicontazione della formazione politica e quello del singolo candidato, affidando i relativi controlli a due organi distinti.

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In particolare, con riferimento alle elezioni nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, il controllo sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale è affidato, come anticipato, ad un apposito Collegio, composto da tre magistrati, istituito presso le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, mentre la verifica dei rendiconti presentati dai singoli candidati è affidata al Collegio regionale di garanzia elettorale, istituito presso la Corte di Appello del capoluogo di regione. La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 6 luglio 2012, n. 96, e dell’art. 12 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, concerne i risultati dei controlli eseguiti sui rendiconti presentati dalle formazioni politiche che hanno partecipato alle elezioni comunali svoltesi nella giornata del 20 e 21 settembre 2020 nel comune di Moncalieri (TO).

Il referto si compone di due parti: nella parte generale sono evidenziate criticità e problemi legati all’applicazione della normativa, e sono esposti gli indirizzi operativi seguiti dal Collegio nello svolgimento dell’attività di verifica, nonché la descrizione dell’attività svolta; nella parte speciale vengono sinteticamente descritti, per ciascuna formazione politica, i contenuti dei rendiconti presentati, le eventuali irregolarità riscontrate e gli esiti del controllo eseguito.

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PARTE GENERALE

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7 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 1.Premessa

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali ha ritenuto opportuno, avvalendosi dell’esperienza maturata in occasione delle tornate delle elezioni amministrative degli anni precedenti, strutturare l’attività ad esso intestata seguendo delle linee guida che fanno riferimento ai principi giuridici desumibili dai referti stilati dai Collegi di controllo sulle spese elettorali sostenute per le elezioni politiche e regionali degli anni pregressi, nonché alle deliberazioni della Sezione delle Autonomie (in particolare le delibere n. 24/2013 e n. 12/2014) che, risolvendo questioni interpretative relative alla normativa di riferimento, offrono criteri per lo sviluppo del controllo.

Alla luce della normativa sul tema (in particolare, l’introduzione di un robusto apparato sanzionatorio in caso di mancato deposito del rendiconto), il Collegio ha avuto cura di assegnare la massima prevalenza alla legittimità sostanziale degli adempimenti, a fronte della finalità di trasparenza e correttezza nella gestione contabile dei partiti definita dalla normativa vigente in materia.

2.Soggetti passivi e termine per la presentazione del rendiconto

I rappresentanti dei partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati, partecipanti alle consultazioni elettorali, devono presentare il rendiconto relativo alle spese per la campagna elettorale, e alle correlate fonti di finanziamento, al Collegio di controllo sulle spese elettorali istituito presso la Sezione regionale di controllo competente per territorio, entro quarantacinque giorni dall’insediamento del nuovo Consiglio comunale (art. 12, comma 1, legge n. 515/1993, nel testo riformato a cura dell’art. 14-bis del decreto legge n. 149/2013 e come richiamato dall’art. 13, comma 6, legge n. 96/2012).

Le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, a seguito della modifica apportata dal decreto legge n. 149/2013, convertito in legge n. 13/2014, sono diventati i soggetti destinatari della trasmissione dei rendiconti delle spese elettorali, nell’interpretazione della modifica legislativa formulata dalla Sezione delle Autonomie nella delibera n. 12/2014, senza il tramite del Presidente del Consiglio Comunale.

La norma, così come sopra ricostruita, mette in luce, comunque, una criticità nella qualificazione dei “rappresentanti” dei partiti, delle liste o dei movimenti tenuti alla presentazione del rendiconto. Il Collegio ha fatto propria una nozione molto ampia del termine “rappresentante”, ritenendo valida la sottoscrizione del rendiconto, ovvero della nota di trasmissione, da parte di un qualsiasi soggetto avente un rapporto funzionale con la lista.

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In relazione al termine ultimo (45 giorni) per la presentazione del rendiconto, si osserva che lo stesso decorre dall’insediamento del Consiglio Comunale e il Collegio ritiene di qualificarne la natura nella sua accezione ordinatoria, verificandone il rispetto attraverso il controllo della data di trasmissione o la data di deposito brevi manu del conto. Resta salvo il puntuale accertamento volto a identificare una violazione dell’obbligo di legge al deposito del rendiconto (soggetta a specifica sanzione), rispetto ad un mero ritardo; ipotesi quest’ultima ammissibile e supportata proprio dalla deliberazione n. 24/2013 della Sezione delle Autonomie, laddove si afferma che la Sezione regionale (oggi Collegio), prima di irrogare la sanzione, accerti, tramite apposita attività istruttoria, se l’eventuale mancato invio sia dipeso da mero ritardo.

3. Contenuto del rendiconto

Il rendiconto riporta l’indicazione delle spese sostenute per la campagna elettorale, che devono trovare riscontro nella documentazione contabile allegata a dimostrazione delle stesse, e delle fonti di finanziamento correlate (art. 12 della legge n. 515/1993).

Nel caso in cui la formazione politica, pur avendo partecipato alla competizione elettorale, non abbia sostenuto autonomamente spese e non abbia ricevuto finanziamenti, ovvero nel caso che le spese siano state sostenute direttamente dai singoli candidati e i finanziamenti siano stati ricevuti direttamente da essi, si ritiene che essa debba darne formale comunicazione all’apposito Collegio, al fine di assolvere agli obblighi di rendicontazione (trattasi della fattispecie di “dichiarazione negativa”).

Relativamente alle fonti di finanziamento, l’orientamento già assunto dal Collegio di controllo delle spese elettorali per le elezioni amministrative degli anni precedenti, incardinato presso la Sezione regionale di controllo per il Piemonte, è stato quello di ritenere che debbano essere indicate sia le fonti esterne che le fonti interne. Sul punto la Sezione delle Autonomie, con delibera n. 24/2013, ha precisato che “il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti è rivolto, fondamentalmente, ad assicurare la conoscenza dei mezzi finanziari impiegati nella competizione elettorale a copertura delle relative spese. Tale esigenza di trasparenza è particolarmente avvertita in quanto strumentale a garantire efficaci forme di contrasto al fenomeno della corruzione nel finanziamento di partiti e movimenti politici. In tal senso, il controllo ... si estenderà soprattutto alle fonti esterne, vale a dire ai finanziamenti erogati da terzi”.

Al riguardo si rileva che, per i finanziamenti erogati da società, l’art.7 della legge n. 195/1974 stabilisce, tra l’altro, l’obbligo di deliberazione dell’apporto economico da parte dell’organo sociale competente e le relative registrazioni nelle scritture contabili e nel bilancio.

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Per quanto riguarda i finanziamenti raccolti in forma anonima, nel corso di manifestazioni politiche, il Collegio ha ritenuto sufficiente l’indicazione dell’ammontare raccolto, talora con indicazione della data e del luogo del relativo evento.

Con riguardo alle fonti di finanziamento, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 1352 del 18 febbraio 1999, ha affermato che il controllo di legittimità e regolarità della Corte dei conti non si estende alle risorse proprie, provenienti dai bilanci dei singoli partiti. Secondo tale pronuncia, pertanto, la dichiarazione di finanziamento con “mezzi propri” è sufficiente a provare la copertura delle spese.

Relativamente alle spese, l’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 pone innanzitutto il limite massimo di 1 euro moltiplicato per il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali e, l’art. 11, comma 1, della legge n. 515/1993 indica le tipologie di spese ammissibili relative alla campagna elettorale, precisando che tali si intendono quelle relative a:

a) produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda;

b) distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lett. a), compresa l’acquisizione di spazi sugli organi di informazione, sulle radio e televisioni private, cinema e teatri;

c) organizzazione di manifestazioni di propaganda in luoghi pubblici o aperti al pubblico, anche di carattere sociale, culturale e sportivo;

d) stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali;

e) personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale.

Dette voci possono essere inserite nel rendiconto per il loro intero ammontare, in quanto per loro natura sono strettamente connesse alla campagna elettorale e, pertanto, esclusivamente riferibili alla stessa.

Il secondo comma del predetto art. 11 prevede che: “Le spese relative ai locali per le sedi elettorali, quelle di viaggio e soggiorno, telefoniche e postali, nonché gli oneri passivi, sono calcolati in misura forfettaria, in percentuale fissa del 30 per cento dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate”.

L’interpretazione di questa norma ha portato a risultati difformi sulle modalità di calcolo, come emerge chiaramente dai referti dei Collegi di controllo sulle spese elettorali delle elezioni politiche e regionali, che si sono succeduti nel tempo.

In relazione alle spese forfettarie si ritiene di confermare l’interpretazione formulata dal Collegio di controllo delle spese elettorali per le precedenti elezioni amministrative, secondo il quale la quantificazione delle spese forfettarie va effettuata commisurando la percentuale del 30% alle

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spese ammissibili e documentate, di cui al comma 1. Pertanto, per le suddette spese, dato il loro carattere forfettario, non vi è bisogno di alcuna documentazione a supporto.

4.Periodo temporale di riferimento della campagna elettorale

Altro profilo rilevante ai fini del controllo è l’individuazione del periodo temporale di riferimento della campagna elettorale entro il quale le spese effettuate possono essere considerate inerenti alla consultazione.

In mancanza di una disciplina specifica per le elezioni comunali, e sebbene l’art. 13 della legge n.

96/2012 non operi alcun rinvio alla definizione di cui all’art. 12, comma 1-bis, della legge n.

515/1993, in base al quale “il periodo della campagna elettorale si intende compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali ed il giorno precedente lo svolgimento della votazione”, il Collegio, tenuto conto delle specificità delle elezioni comunali, ritiene che il periodo da prendere in considerazione sia quello ricompreso fra la data del decreto prefettizio di convocazione dei comizi elettorali (giorno da cui si può ragionevolmente presumere che si generi in capo ai soggetti interessati una situazione di affidamento) ed il giorno precedente lo svolgimento delle elezioni, prorogabile fino al giorno precedente lo svolgimento dell’eventuale turno di ballottaggio.

La decorrenza iniziale può peraltro farsi retroagire anche dall’emanazione del Decreto del Ministero degli Interni che fissa la data delle consultazioni elettorali, in ragione della pubblicità di tale strumento (che costituisce il presupposto del successivo decreto prefettizio) e dell’affidamento che è in grado di ingenerare nei soggetti interessati a partecipare alle consultazioni elettorali.

5.Termini per la conclusione del controllo e regime sanzionatorio

La tecnica del rinvio alla disciplina nazionale copre anche la tematica relativa ai termini per la conclusione delle attività di controllo: trova, infatti, applicazione (in virtù del richiamo espresso operato dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012) l’art. 12, comma 3, della legge n. 515/1993 che, al secondo periodo, prevede che “le attività di controllo devono concludersi entro sei mesi dalla presentazione dei consuntivi, salvo che il Collegio con delibera motivata non stabilisca un termine ulteriore, comunque non superiore ad altri tre mesi”. Sul punto risulta di particolare rilievo il contributo interpretativo della Sezione delle Autonomie (delibere n. 24/2013/INPR e n.

12/2014/QMIG), secondo cui “il dies a quo del termine ordinatorio previsto per la conclusione dei compiti del Collegio deve intendersi riferito alla data in cui, sulla base dell’elenco delle formazioni politiche che hanno partecipato alla campagna elettorale e che hanno l’obbligo di presentare il conto

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consuntivo delle spese sostenute, l’ultimo dei consuntivi perviene, nei termini, alla competente sezione regionale”.

Nella disciplina del regime sanzionatorio la legge originariamente operava una ripartizione di competenze fra la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed il Collegio di controllo istituito presso la medesima. Tale distinzione è venuta meno con la modifica introdotta dall’art.

14-bis, comma 2, del decreto legge n. 149/2013 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13) che, incidendo sull’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012, riconosce la competenza per l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria in caso di mancata trasmissione del rendiconto al Collegio e non alla Sezione regionale di controllo (cfr. Sezione delle Autonomie - delibera n. 2/2014/QMIG). Il Collegio di controllo, pertanto, ha il potere di applicare le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 50.000 a euro 500.000 in caso di mancato deposito dei rendiconti da parte delle formazioni politiche, per i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti (art. 13, comma 7, legge n. 96/2012, così come novellato dal decreto legge n. 91/2014, convertito in legge n. 116/2014);

b) da lire dieci milioni (pari a 5.164,57 euro) a lire cento milioni (pari a 51.645,69 euro), in caso di mancata indicazione nei consuntivi delle fonti di finanziamento (art.15, comma 15, legge n.

515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012);

c) in misura non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell’importo eccedente in caso di superamento del limite massimo di spesa previsto dall’ art. 10 della legge n. 515/1993 (art.15, comma 16, legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012, nonché art.13, comma 5, della legge n. 96/2012).

In relazione all’applicazione della disciplina sanzionatoria, l’art.15, comma 19, della legge n.

515/1993 rimanda alle disposizioni generali delle Sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689; pertanto, troveranno applicazione le garanzie del procedimento sanzionatorio amministrativo. Nell’ambito dell’esame dei rendiconti relativi alla presente tornata elettorale non si è verificata alcuna delle tre ipotesi sopra descritte.

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12 ATTIVITA’ SVOLTA

La Sezione regionale di controllo per il Piemonte ha preventivamente verificato l’elenco dei Comuni interessati al turno ordinario delle elezioni amministrative 2020, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali, tra i quali sono stati individuati due Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti.

Il Collegio di controllo, insediatosi in data 23 settembre 2020, con la successiva delibera n. 103 del 5 ottobre 2020 ha chiesto al Presidente del Consiglio comunale di Moncalieri (TO) i seguenti elementi:

1. il numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali comunali alla data di svolgimento delle elezioni amministrative 2020;

2. la data del decreto prefettizio con il quale sono stati convocati i comizi elettorali;

3. l’elenco dei partiti, movimenti o liste che hanno partecipato alle elezioni, dettagliando per ogni formazione politica anche l’elenco dei candidati consiglieri ed il nominativo del candidato sindaco (inviando anche copia del manifesto elettorale dei candidati alla carica di Sindaco e Consigliere comunale), nonché dei delegati di lista per i quali è necessario, inoltre, indicare un riferimento telefonico e un indirizzo e-mail;

4 .la data dell’insediamento del nuovo Consiglio comunale.

Il Presidente del Consiglio comunale del Comune di Moncalieri (TO), con nota del 22 ottobre 2020, ha dato riscontro a quanto richiesto nella predetta delibera istruttoria.

Il Collegio, inoltre, ha ritenuto necessario informare i soggetti obbligati alla rendicontazione delle spese elettorali circa gli elementi costitutivi del rendiconto e la relativa documentazione da trasmettere. A tal fine, il Collegio ha predisposto la delibera n. 104 del 5 ottobre 2020, trasmessa al Presidente del Consiglio Comunale per il successivo inoltro ai rappresentanti dei partiti, movimenti e liste presenti alle elezioni amministrative 2020.

A conclusione della preliminare attività istruttoria è emerso quanto segue:

a. in relazione alla consultazione elettorale hanno partecipato alle elezioni amministrative le seguenti 15 liste:

Lista n.1 “Partito Democratico per Montagna Sindaco”

Lista n.2 “Demos Democrazia Solidale per Montagna Sindaco”

Lista n.3 “Piu’ Moncalieri Per Montagna Sindaco”

Lista n.4 “Moncalieri Coraggiosa”

Lista n.5 “Europa Verde”

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13 Lista n.6 “Montagna Sindaco”

Lista n.7 “Giorgia Meloni-Fratelli d’Italia”

Lista n.8 “Forza Italia – Berlusconi”

Lista n.9 “Moncalieri di Tutti con Pier Bellagamba Sindaco”

Lista n.10 “Democrazia Cristiana”

Lista n.11 “Il Popolo della Famiglia”

Lista n.12 “Lega Salvini Piemonte”

Lista n.13 “Movimento 5 Stelle”

Lista n.14 “Moderati – Viscomi Sindaco”

Lista n.15 “Popolari -Italia Popolare-Moncalieri Civica”

Tutti i predetti soggetti politici hanno adempiuto all’obbligo di rendicontazione, così come previsto dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge n. 96/2012 che richiama l’art. 12, comma 1, della legge n. 515 del 1993. La trasmissione al Collegio dei rendiconti delle liste sopra elencate è avvenuta entro il termine di 45 giorni previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge n. 96/2012, decorrente dalla data di insediamento del Consiglio comunale avvenuto il 13 ottobre 2020;

b. tutte le formazioni politiche che hanno sostenuto spese risultano avere rispettato il limite quantitativo previsto dall’art. 13, comma 5, della legge n. 96/2012 che ammonta ad euro 46.154, secondo i dati trasmessi dal Comune di Moncalieri (TO);

c. la rendicontazione di una lista è stata effettuata due volte da due soggetti diversi, in un primo momento è stata presentata dal delegato di lista con zero finanziamenti e zero spese, successivamente dall’amministratore nazionale del partito con spese e relativi finanziamenti;

d. la rendicontazione di una lista è stata effettuata quattro volte da tre soggetti diversi: presentata due volte dal segretario cittadino, una volta dal delegato di lista, ed una dal rappresentante nazionale. Considerata la coincidenza degli importi in esse indicati, si è tenuto conto della prima rendicontazione pervenuta completa della documentazione allegata.

Per ogni rendiconto presentato, il Collegio ha proceduto alla verifica dei seguenti elementi:

i. sottoscrizione del rendiconto da parte di un soggetto avente la rappresentanza del partito e/o funzionalmente collegato alla lista, partito o movimento;

ii. ammontare dei finanziamenti con la specificazione delle singole fonti;

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iii. ammontare delle spese sostenute classificate o comunque chiaramente riconducibili alle categorie previste dall’art. 11 della legge n. 515/1993, richiamato dall’art. 13, comma 6, della legge n. 96/2012;

iv. presenza della documentazione contabile relativa alle spese rendicontate.

Dall’esame della documentazione è risultato che otto liste non hanno affrontato alcuna spesa, né hanno effettuato alcuna operazione di raccolta fondi.

Il Collegio ha formulato rilievi istruttori nei confronti di sette liste e per una di esse si è reso necessario formulare due distinti rilievi. Tutte le formazioni interpellate hanno fornito i chiarimenti e le integrazioni richieste, in virtù dei quali si è riscontrata la regolarità delle rendicontazioni presentate dalle formazioni politiche.

Si rimanda alla parte speciale della relazione per la trattazione dei risultati dei controlli eseguiti sui rendiconti delle singole liste.

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PARTE SPECIALE

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Lista n.1 PARTITO DEMOCRATICO PER MONTAGNA SINDACO

La lista n. 1 “Partito Democratico per Montagna Sindaco” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Moncalieri tenutesi il 20 e 21 settembre 2020.

Dalla documentazione pervenuta si evince che la predetta formazione politica ha rispettato il limite di spesa previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il rendiconto è stato trasmesso al Collegio dal Sig. Piero Borla, in qualità di Tesoriere del circolo, entro il 27 novembre 2020, ovvero entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuta il 13 ottobre 2020, come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge 6 luglio 2012, n.

96.

Le spese dichiarate, ricondotte alle tipologie di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano, complessivamente, ad euro 14.521,37.

Sono state dichiarate le seguenti fonti di finanziamento:

• risorse proprie del partito euro 4.171,37

• Erogazioni liberali dei candidati euro 4.350

• Erogazioni liberali di Fissore Elena euro 2.000

• Erogazioni liberali di Fissore Spa euro 4.000 per complessivi euro 14.521,37.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha svolto attività istruttoria, acquisendo chiarimenti ed integrazioni relativamente a:

-Fonti di finanziamento. In merito al contributo per erogazioni liberali di altri soggetti per euro 4.000 da parte di Fissore Spa, si è evidenziato che, trattandosi di finanziamenti o contribuzioni da parte di società, era necessario produrre sia copia della delibera dell'organo societario competente all'approvazione di tali finanziamenti, sia una copia-estratto della contabilizzazione nel libro giornale dei predetti finanziamenti, ai sensi dell'art. 7 della legge 2/5/1974 n. 195, oltre a copia della documentazione bancaria attestante il bonifico;

-Spese sostenute. Punto a) – produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda - l’importo degli allegati B-C-D-E è risultato pari a euro 4.999,62 anziché a euro 5.001,86 come riportato nel rendiconto; l’allegato B, fattura n.5/001 del 23/07/2020 di euro 2.480 è risultata

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emessa prima del decreto prefettizio di indizione dei comizi elettorali, in data 24 luglio 2020, e pertanto si è chiesta la ragione di inserimento nel rendiconto;

-Spese sostenute. Punto b) – distribuzione e diffusione dei materiali e dei mezzi di cui alla lettera a) - l’importo degli allegati F-G-H-I-L è risultato pari a euro 3.090.70 anziché a euro 3.093,40 come riportato nel rendiconto; l’allegato F, fattura n.197/FE del 15/07/2020 di euro 488, è risultata emessa prima del decreto prefettizio di indizione dei comizi elettorali in data 24 luglio 2020 e pertanto anche per essa si è chiesta la ragione di inserimento nel rendiconto;

-Spese sostenute. punto e) – personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale - l’allegato O risulta copia dell’allegato M (compenso per attività grafica e video per euro 1.500), pertanto la somma degli allegati M-N-O-P risulta pari a 3.625 euro e non corrispondente con l’importo riportato nel rendiconto, ove era indicata la cifra di euro 3.075;

-Spese sostenute: si è chiesta la produzione della documentazione contabile attestante i pagamenti o quietanza di pagamento relativamente alle spese di cui ai punti a), b) ed e).

In riscontro a quanto richiesto, la lista ha riformulato il rendiconto come di seguito riportato.

Le spese dichiarate, ricondotte alle tipologie di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano, complessivamente, ad euro 14.586,34.

Quanto alle fonti di finanziamento, le stesse sono state indicate come segue:

• risorse proprie del partito euro 4.236,34

• Erogazioni liberali dei candidati euro 4.350

• Erogazioni liberali di Fissore Elena euro 2.000

• Erogazioni liberali di Fissore Spa euro 4.000 per complessivi euro 14.586,34.

Per quanto concerne il contributo per erogazioni liberali di euro 4.000 da parte di Fissore Spa, è stata trasmessa copia della delibera dell'organo societario competente all'approvazione di tali finanziamenti, una copia-estratto della contabilizzazione nel libro giornale e copia della documentazione bancaria attestante il bonifico.

In relazione alle spese sostenute al punto a) – produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda – la differenza di euro 2,24 è risultata imputabile a spese bancarie, pertanto l’importo di euro 5.001,86 rappresenta la spesa effettiva.

La fattura n.5/001 del 23/07/2020 di euro 2.480, che risulta emessa prima del decreto prefettizio di indizione dei comizi elettorali in data 24 luglio 2020, riguarda la fornitura di bigliettini per le

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attività della campagna elettorale connessa alle elezioni amministrative la cui data risultava ormai certa dal 15 luglio 2020 data del decreto ministeriale di fissazione delle elezioni.

Le medesime deduzioni sopra addotte in merito alle spese bancarie ed alla data della fattura antecedente il decreto prefettizio di indizione dei comizi elettorali, sono riferibili anche alle spese sostenute al punto b).

Per quanto concerne le spese sostenute al punto e) – personale utilizzato e ogni altra prestazione o servizio inerente alla campagna elettorale – è stata trasmessa la documentazione mancante e corretto l’importo delle spese a 3.125 euro.

Risulta inoltre pervenuta la documentazione contabile attestante i pagamenti.

L’analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità, rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, e non ha rilevato irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Il Collegio, pertanto, in esito all’attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 1 “Partito Democratico per Montagna Sindaco”.

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Lista n.2 DEMOS - DEMOCRAZIA SOLIDALE PER MONTAGNA SINDACO

La lista n. 2 “Demos Democrazia Solidale per Montagna Sindaco” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Moncalieri tenutesi il giorno 20 e 21 settembre 2020.

Il Sig. Paolo Ciani, in qualità di rappresentante e coordinatore del Partito “Democrazia solidale – DEMO.S”, presente alle elezioni del Comune di Moncalieri del 20 e 21 settembre 2020 con la lista “Demos Democrazia Solidale per Montagna Sindaco”, ha trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta di fondi.

La dichiarazione è pervenuta entro il 27 novembre 2020, ovvero entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuta il 13 ottobre 2020, come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 2 “Demos Democrazia Solidale per Montagna Sindaco”.

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Lista n.3 PIU’ MONCALIERI PER MONTAGNA SINDACO

La lista n. 3 “Più Moncalieri Per Montagna Sindaco” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Moncalieri tenutesi il giorno 20 e 21 settembre 2020.

La Sig.ra Chiara Fullone, in qualità di delegata della lista “Più Moncalieri Per Montagna Sindaco”, presente alle elezioni del Comune di Moncalieri del 20 e 21 settembre 2020, ha trasmesso al Collegio un rendiconto dal quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta fondi.

Il rendiconto è pervenuto entro il 27 novembre 2020, ovvero entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuta il 13 ottobre 2020, come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 3 “Più Moncalieri Per Montagna Sindaco”.

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21 Lista n.4 MONCALIERI CORAGGIOSA

La lista n. 4 “Moncalieri Coraggiosa” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Moncalieri tenutesi il 20 e 21 settembre 2020.

Dalla documentazione pervenuta si evince che la predetta formazione politica ha rispettato il limite di spesa previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il rendiconto è stato trasmesso al Collegio dal Sig. Alberto Gai, in qualità di Delegato di lista, entro il 27 novembre 2020, ovvero entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuta il 13 ottobre 2020, come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge 6 luglio 2012, n.

96.

Le spese dichiarate, ricondotte alle tipologie di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano, complessivamente, ad euro 1.752,19.

Sono state dichiarate, come fonti di finanziamento, risorse proprie del partito per complessivi euro 1.752,19.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha svolto attività istruttoria, acquisendo chiarimenti ed integrazioni relativamente a:

-Spese sostenute lettera a) – produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda -la fattura n.126/001 del 5/8/2020 di euro 483.60 allegata risulta intestata a “Sinistra Italiana – federazione di Torino”, e non era accompagnata da documentazione contabile attestante il pagamento o da una quietanza di pagamento;

-Spese sostenute lettera d) - stampa, distribuzione e raccolta dei moduli, autenticazione delle firme, espletamento di ogni altra operazione richiesta dalla legge per la presentazione delle liste elettorali - risultava mancante l’allegato n.3 per euro 201,79 unitamente a documentazione contabile attestante il pagamento o quietanza di pagamento.

In riscontro a quanto richiesto la lista ha comunicato che “Sinistra Italiana” ha supportato sotto il profilo organizzativo ed economico la lista “Moncalieri Coraggiosa”, ed ha allegato la documentazione contabile attestante il pagamento della fattura n.126/001, così come la documentazione contabile richiesta relative alle spese sub lettera d).

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L’analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità, rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, e non ha rilevato irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Il Collegio, pertanto, in esito all’attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 4 “Moncalieri Coraggiosa”.

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23 Lista n.5 EUROPA VERDE

La lista n. 5 “Europa Verde” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Moncalieri tenutesi il giorno 20 e 21 settembre 2020.

Il sig. Giovanni Ciavarella, in qualità di delegato della lista “Europa Verde” presente alle elezioni del Comune di Moncalieri del 20 e 21 settembre 2020, ha trasmesso al Collegio un rendiconto dal quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta di fondi.

Il Rendiconto è pervenuto entro il 27 novembre 2020, ovvero entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuta il 13 ottobre 2020, come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 5 “Europa Verde”.

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24 Lista n.6 MONTAGNA SINDACO

La lista n. 6 “Montagna Sindaco” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Moncalieri tenutesi il giorno 20 e 21 settembre 2020.

Il sig. Claudio Martino, in qualità di delegato della lista “Montagna Sindaco” presente alle elezioni del Comune di Moncalieri del 20 e 21 settembre 2020, ha trasmesso al Collegio un rendiconto dal quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta di fondi.

Il rendiconto è pervenuto entro il 27 novembre 2020, ovvero entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuta il 13 ottobre 2020, come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 6 “Montagna Sindaco”.

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25 Lista n.7 GIORGIA MELONI – FRATELLI D’ITALIA

La lista n. 7 “Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Moncalieri tenutesi il giorno 20 e 21 settembre 2020.

Il sig. Filippo Maria Bau’, in qualità di Segretario amministrativo regionale del Partito “Fratelli d’Italia Alleanza Nazionale Piemonte”, ha trasmesso al Collegio una dichiarazione dalla quale risulta che la lista “Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia” presente alle elezioni del Comune di Moncalieri del 20 e 21 settembre 2020, non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta di fondi.

La dichiarazione è pervenuta entro il 27 novembre 2020, ovvero entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuta il 13 ottobre 2020, come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 7 “Giorgia Meloni – Fratelli d’Italia”.

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26 Lista n.8 FORZA ITALIA BERLUSCONI

In relazione alla lista n.8 ” Forza Italia Berlusconi” sono pervenuti n.2 rendiconti:

• il primo in data 1° novembre 2020, trasmesso e presentato dal sig. Roberto Carta, in qualità di delegato della lista “Forza Italia Berlusconi”, riportante fonti di finanziamento e spese pari a zero;

• il secondo in data 17 dicembre 2020, trasmesso e presentato dal Sen. Alfredo Messina in qualità di Commissario amministratore nazionale per la lista “Forza Italia Berlusconi”

riportante fonti di finanziamento complessive per euro 160,67 e spese per euro 208,87;

In data 21 dicembre 2020 il sig. Roberto Carta, in qualità di delegato della lista “Forza Italia Berlusconi” ha dichiarato che il rendiconto presentato in data 1° novembre 2020 era stato inviato per errore, in quanto vi aveva già provveduto il Senatore Messina, e pertanto non doveva essere tenuto in considerazione.

Stante la rendicontazione presentata dal delegato di lista sig. Roberto Carta entro i termini di legge, e la successiva dichiarazione resa dal medesimo, il Collegio ha tenuto conto della documentazione trasmessa dal Sen. Alfredo Messina, in qualità di Commissario amministratore nazionale per la lista “Forza Italia Berlusconi”, e considerata quale precisazione della rendicontazione presentata dal delegato di lista.

La lista n. 8 “Forza Italia Berlusconi” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Moncalieri tenutesi il 20 e 21 settembre 2020.

Dalla documentazione pervenuta si evince che la predetta formazione politica ha rispettato il limite di spesa previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il rendiconto è stato trasmesso al Collegio dal sig. Roberto Carta, in qualità di delegato della lista, entro il 27 novembre 2020, ovvero entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuta il 13 ottobre 2020, come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge 6 luglio 2012, n.

96.

La successiva comunicazione pervenuta in data 17 dicembre 2020 da parte del Sen. Alfredo Messina, in qualità di Commissario amministratore nazionale per la lista “Forza Italia Berlusconi”, deve considerarsi una precisazione di quanto precedentemente comunicato dal delegato di lista.

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Le spese dichiarate, ricondotte alle tipologie di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano, complessivamente, ad euro 208,87.

Sono state dichiarate le seguenti fonti di finanziamento:

• libere contribuzioni per euro 2.000, di cui euro 160,67 utilizzati a pareggio dell’’ammontare complessivo delle spese elettorali ammissibili e documentate.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha svolto attività istruttoria, acquisendo chiarimenti ed integrazioni relativamente a:

-rendiconto: il rendiconto presenta spese totali pari ad euro 208,87, mentre le fonti di finanziamento ammontano a euro 160,67, con una differenza di euro 48,20 che non troverebbe copertura e che riguarderebbe le spese indicate a forfait ai sensi dell’art. 11, comma 2, della legge n. 515 del 1993. Al rendiconto risulta tuttavia allegato l’elenco delle libere contribuzioni incassate in denaro, pari complessivamente ad euro 2.000,00, con la specificazione che solo l’importo di euro 160,67 sarebbe stato effettivamente utilizzato come fonte di finanziamento. Si è perciò invitata la formazione politica a fornire chiarimenti in merito alla mancata copertura dell’importo di euro 48,20 con le fonti di finanziamento indicate a rendiconto;

-Spese sostenute: sono stati richiesti chiarimenti in merito alla fattura del Notaio Togna dr. Claudio, n.149 del 5 novembre 2020, inerente onorari e compensi riferibili a prestazioni connesse alle operazioni richieste dalla legge per la presentazione delle liste con riferimento al comune di Moncalieri, in quanto non risultavano chiari gli elementi del calcolo che conducevano all’importo complessivo di euro 160,67 indicato come spesa sostenuta dalla lista; in particolare il documento presentava aggiunte manoscritte che rendevano incerto l’importo riconducibile alla lista che, per quanto annotato, sembravano ammontare a euro 76,00 per spese di repertorio e ad ulteriori euro 160,67 per spese per onorari e compensi, inducendo così a ritenere l’esistenza di una differenza di euro 76,00 rispetto all’importo indicato nel rendiconto;

-Documento di identità: si è chiesto di trasmettere copia di un documento di identità del Sen.

Alfredo Messina, in quanto persona che ha sottoscritto il rendiconto della lista.

In riscontro a quanto richiesto, la lista ha precisato che in relazione all'ammontare di € 48,20 esposto nelle spese a forfait, il Movimento Politico Forza Italia non ha effettivamente sostenuto alcuno dei costi ai sensi di legge ricompresi in tale voce. Gli stessi sono stati

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esposti nel rendiconto solamente per ottemperare alle disposizioni del comma 2 dell'articolo 11 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, il quale stabilisce che le spese elencate nella suddetta normativa sono calcolate in misura forfettaria e nella percentuale fissa del 30% dell'ammontare complessivo delle spese ammissibili e documentate; tale percentuale nel rendiconto in questione è appunto pari ad € 48,20. Di conseguenza, non esistono fonti di finanziamento per l'importo in questione.

Per quanto concerne le spese documentate con fattura del Notaio Claudio Togna n.149 del 5 novembre 2020, sono stati forniti i chiarimenti richiesti dai quali si evince che la spesa sostenuta per la presentazione della lista alle elezioni amministrative del Comune di Moncalieri (TO) è ammontata complessivamente ad euro 160,67 e che il suddetto importo, aggiunto a mano sul documento contabile, rappresentava un mero riepilogo totale di tutte le voci di spesa, imponibili, non imponibili e imposte.

E’ stata inoltre trasmessa copia del documento d’identità del Sen. Alfredo Messina.

L’analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità, rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, e non ha rilevato irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Il Collegio, pertanto, in esito all’attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 8 “Forza Italia Berlusconi”.

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Lista n.9 MONCALIERI DI TUTTI Con Pier BELLAGAMBA SINDACO

La lista n. 9 “Moncalieri Di Tutti Con Pier Bellagamba Sindaco” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Moncalieri tenutesi il 20 e 21 settembre 2020.

Dalla documentazione pervenuta si evince che la predetta formazione politica ha rispettato il limite di spesa previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il rendiconto è stato trasmesso al Collegio dalla Sig.ra Paola Lai, in qualità di mandatario elettorale di Bellagamba Pier Alessandro, entro il 27 novembre 2020, ovvero entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuta il 13 ottobre 2020, come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Le spese dichiarate, ricondotte alle tipologie di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano, complessivamente, ad euro 4.692,29.

Sono state dichiarate le seguenti fonti di finanziamento:

• risorse proprie della lista, partito, movimento euro 1.160

• Erogazioni liberali euro 4.000

• Erogazioni liberali euro 250

per complessivi euro 5.410.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha svolto attività istruttoria, acquisendo chiarimenti ed integrazioni relativamente a:

-spese sostenute lett.c) – organizzazione di manifestazioni di propaganda - la fattura n.01/922 del 28 settembre 2020 di euro 510,90 è stata emessa dopo le elezioni tenutesi nei giorni 20 e 21 settembre 2020 e anche la data di valuta del relativo pagamento risulta al 28 settembre 2020; dal documento pareva quindi che la spesa in questione fosse stata sostenuta dopo la conclusione della competizione elettorale.

In riscontro a quanto richiesto, la lista ha fornito chiarimenti dichiarando che la spesa relativa alla fattura 01/922 del 28 settembre 2020 è stata sostenuta per servizi forniti nella stessa data ed è stata rendicontata nella erronea convinzione che rientrasse tra le spese connesse allo svolgimento della campagna elettorale.

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Il Collegio procede pertanto ad espungere l’importo della suddetta fattura ammontante ad euro 510,90 dal computo delle spese e a riformulare il rendiconto presentato dalla lista nei termini seguenti:

Le spese dichiarate, ricondotte alle tipologie di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano, complessivamente, ad euro 4.181,39

Resta invariato invece l’importo delle fonti di finanziamento:

• risorse proprie della lista, partito, movimento euro 1.160

• Erogazioni liberali euro 4.000

• Erogazioni liberali euro 250

per complessivi euro 5.410.

L’analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità, rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, e non ha rilevato irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Il Collegio, pertanto, in esito all’attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 9 “Moncalieri Di Tutti Con Pier Bellagamba Sindaco”.

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31 Lista n.10 DEMOCRAZIA CRISTIANA

La lista n. 10 “Democrazia Cristiana” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Moncalieri tenutesi il giorno 20 e 21 settembre 2020.

Il sig. Guido Crosetto, in qualità di Segretario della Democrazia Cristiana Moncalieri, ha trasmesso al Collegio il rendiconto della lista “Democrazia Cristiana”, presente alle elezioni del Comune di Moncalieri del 20 e 21 settembre 2020, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta di fondi.

Il rendiconto è pervenuto entro il 27 novembre 2020, ovvero entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuta il 13 ottobre 2020, come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 10 “Democrazia Cristiana”.

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32 Lista n.11 IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

La lista n. 11 “Il Popolo della Famiglia” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Moncalieri tenutesi il giorno 20 e 21 settembre 2020.

Il sig. Alessandro Sportiello, in qualità di delegato della lista “Il Popolo della Famiglia”, presente alle elezioni del Comune di Moncalieri del 20 e 21 settembre 2020, ha trasmesso al Collegio il rendiconto dal quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta di fondi.

Il rendiconto è pervenuto entro il 27 novembre 2020, ovvero entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuta il 13 ottobre 2020, come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 11 “Il Popolo della Famiglia”.

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33 Lista n.12 LEGA SALVINI PIEMONTE

In relazione alla lista n.12 “Lega Salvini Piemonte” sono pervenuti a questo Collegio n. 4 rendiconti:

-il primo in data 23 novembre 2020 ore 22,04, trasmesso e presentato dal sig. Alessandro Giachino, in qualità di segretario cittadino, per la lista “Lega Salvini Piemonte” riportante esclusivamente fonti di finanziamento complessive per euro 268,40;

-il secondo in data 23 novembre 2020 ore 22,10, trasmesso e presentato dal signor Damiano Coccioli, in qualità di delegato per la lista “Lega Salvini Piemonte”, riportante fonti di finanziamento complessive per euro 268,40 e spese per pari importo riferibili alla fattura n.773 del 17 settembre 2020;

-il terzo in data 25 novembre 2020 ore 18,06, trasmesso dal consigliere comunale Arturo Calligaro e presentato da Alberto Luigi Gusmeroli, legale rappresentante per la lista” Lega Piemonte per Salvini Premier”, riportante fonti di finanziamento complessive per euro 268,40 e spese per pari importo riferibili alla fattura n.773 del 17 settembre 2020;

-il quarto in data 25 novembre 2020 ore 23,35, trasmesso e presentato dal sig. Alessandro Giachino, in qualità di segretario cittadino della lista “Lega Salvini Piemonte”, riportante fonti di finanziamento complessive per euro 268,40, senza prospetto delle spese e con allegata la fattura n.773 del 17 settembre 2020.

Stante la sostanziale coincidenza della documentazione e della rendicontazione, seppure solo parzialmente presentata nella prima e nella quarta rendicontazione, per il presente controllo si è tenuto conto della prima documentazione completa pervenuta in ordine di tempo, vale a dire quella trasmessa e presentata in data 23 novembre 2020 ore 22,10 dal signor Damiano Coccioli in qualità di delegato per la lista n. 12 “Lega Salvini Piemonte”.

La lista n. 12 “Lega Salvini Piemonte” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Moncalieri tenutesi il 20 e 21 settembre 2020.

Dalla documentazione pervenuta si evince che la predetta formazione politica ha rispettato il limite di spesa previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il rendiconto è stato trasmesso al Collegio dal Sig. Damiano Coccioli, in qualità di delegato di lista, entro il 27 novembre 2020, ovvero entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del

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Consiglio comunale avvenuta il 13 ottobre 2020, come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge 6 luglio 2012, n.

96.

Le spese dichiarate, ricondotte alle tipologie di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano, complessivamente, ad euro 268,40.

Sono state dichiarate le seguenti fonti di finanziamento:

• risorse proprie della lista, partito, movimento per complessivi euro 268,40.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha svolto attività istruttoria, acquisendo chiarimenti ed integrazioni relativamente a:

-Spese sostenute: la medesima fattura n.773 del 17 settembre 2020 di euro 268,40 allegata al rendiconto, è stata presentata e rendicontata per l’intero importo anche dall’omologa lista che ha partecipato alla campagna elettorale relativa alle elezioni amministrative del Comune di Venaria Reale.

La lista è stata invitata a fornire chiarimenti in merito a tale circostanza, tenuto conto che la stessa spesa documentata dalla medesima fattura non può essere ricompresa per il medesimo importo in due rendiconti riguardanti due liste presentatesi presso Comuni diversi.

E’ stata inoltre richiesta la documentazione contabile attestante i pagamenti o altra quietanza di pagamento relativa alla fattura n.773 del 17 settembre 2020 di euro 268,40.

In riscontro a quanto richiesto la lista ha fornito precisazioni dalle quali risulta che la fattura di euro 268,40 è stata pagata in contanti e che è imputabile esclusivamente a spese sostenute per la campagna elettorale svolta per le elezioni amministrative del Comune di Moncalieri (TO) per cui la stessa fattura è stata espunta dal rendiconto delle spese sostenute per le elezioni amministrative del Comune di Venaria Reale (TO).

Chiarito tale aspetto, l’analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale, e le correlate fonti di finanziamento, e non ha rilevato irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

Il Collegio, pertanto, in esito all’attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 12 “Lega Salvini Piemonte”.

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35 Lista n.13 MOVIMENTO 5 STELLE

La lista n. 13 “Movimento 5 stelle” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Moncalieri tenutesi il giorno 20 e 21 settembre 2020.

La Sig.ra Barbara Fassone, in qualità di Consigliera comunale, ha trasmesso al Collegio il rendiconto della lista “Movimento 5 stelle” presente alle elezioni del Comune di Moncalieri del 20 e 21 settembre 2020, dal quale risulta che la lista non ha sostenuto spese, né ha effettuato alcuna raccolta di fondi.

Il rendiconto è pervenuto entro il 27 novembre 2020, ovvero entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuta il 13 ottobre 2020, come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il Collegio, pertanto, sulla base della documentazione prodotta ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 13 “Movimento 5 stelle”.

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36 Lista n.14 MODERATI VISCOMI SINDACO

La lista n. 14 “Moderati Viscomi Sindaco” ha partecipato alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale della Città di Moncalieri tenutesi il 20 e 21 settembre 2020.

Dalla documentazione pervenuta si evince che la predetta formazione politica ha rispettato il limite di spesa previsto dall’art. 13, comma 5, della legge 6 luglio 2012, n. 96.

Il rendiconto è stato trasmesso al Collegio dal Sig. Abelio Viscomi, in qualità di delegato di lista, entro il 27 novembre 2020, ovvero entro il termine di 45 giorni dall’insediamento del Consiglio comunale avvenuta il 13 ottobre 2020, come previsto dall’art. 12, comma 1, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, richiamato dall’art. 13, comma 6, lettera c), della legge 6 luglio 2012, n.

96.

Le spese dichiarate, ricondotte alle tipologie di cui all’art. 11, commi 1 e 2, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, ammontano, complessivamente, ad euro 5.522,92.

Sono state dichiarate le seguenti fonti di finanziamento:

• risorse proprie della lista, partito, movimento euro 3.806,92

• Nota di credito euro 1.716

per complessivi euro 5.522,92.

Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta, ha svolto attività istruttoria, acquisendo chiarimenti ed integrazioni relativamente a:

- spese sostenute lettera a) – produzione, acquisto o affitto di materiali e mezzi per la propaganda.

Per la fattura n.156 del 13.10.2020 di euro 878,80 non è stata inviata copia dell’attestazione di pagamento a mezzo bonifico bancario o quietanza.

In riscontro a quanto richiesto la lista ha trasmesso la documentazione contabile attestante il pagamento della fattura sopraindicata a mezzo bonifico bancario, disposto ed eseguito solamente in data 29/12/2020 a seguito di approfondimenti in merito alla prestazione ricevuta.

L’analisi della documentazione pervenuta non ha evidenziato profili di difformità, rispetto alla disciplina normativa che regola le spese relative alla campagna elettorale e le correlate fonti di finanziamento, e non ha rilevato irregolarità nella documentazione prodotta dalla lista.

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Il Collegio, pertanto, in esito all’attività istruttoria espletata, ritiene di non dover formulare osservazioni in ordine al rendiconto della lista n. 14 “Moderati Viscomi Sindaco”, salvo il fatto che, alla data di trasmissione (27 novembre 2020), il rendiconto recava tra le spese un esborso ancora non effettuato per cui sarebbe stato opportuno, in termini di trasparenza, specificare tale circostanza. Il Collegio, ad ogni modo, prende atto che tale irregolarità è ora sanata per effetto dell’avvenuto pagamento della fattura oggetto di approfondimento istruttorio.

Riferimenti

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