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Corte dei conti Sezione regionale di Controllo per il Piemonte Collegio di controllo sulle spese elettorali Elezioni amministrative 2021

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Corte dei conti

Sezione regionale di Controllo per il Piemonte Collegio di controllo sulle spese elettorali

Elezioni amministrative 2021

Deliberazione n. 11/2022/SRCPIE/CSE

Seduta del 18 gennaio 2022

Il Collegio per il controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche presenti alle elezioni amministrative 2021 tenutesi nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti siti nella Regione Piemonte.

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi e relativa delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali;

Visto, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall’art. 33, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), il quale, a seguito dell’introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, intesta alle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

Visto l’art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2013 n. 149 (convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 13) che modifica rispettivamente l’art. 12, comma 1, della legge n.

515/1993 e l’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012;

Vista la delibera Sezione delle Autonomie n. 24/2013 che approva i “Primi indirizzi interpretativi inerenti l’applicazione dell’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”;

Vista la delibera Sezione delle Autonomie n. 12/2014 che enuncia principi di diritto a cui si devono conformare le Sezioni regionali di Controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213);

Visto il decreto n. 1/P.ag./2021 del Presidente aggiunto della Sezione regionale di controllo per il Piemonte con la quale è stato nominato il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

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Vista la delibera n. 125/2021 di insediamento del Collegio di controllo sulle spese elettorali in data 13/10/2021;

Visto l’elenco dei Comuni interessati al turno ordinario delle elezioni amministrative 2021 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali;

Considerato che nell’elenco dei Comuni di cui sopra è presente il Comune di Novara (NO) con popolazione superiore a 30.000 abitanti e, pertanto, soggetto al controllo da parte del Collegio preposto;

Vista la delibera n. 126/2021 del Collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Sezione regionale di Controllo per il Piemonte, con la quale sono stati richiesti ai Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti i dati necessari per l’esercizio del controllo sui rendiconti relativi alle spese elettorali e la successiva nota prot. N. 0107846 del 22 novembre 2021 di risposta del Comune di Novara;

Vista la delibera n. 127/2021 del Collegio di controllo sulle spese elettorali, con la quale sono stati indicati gli indirizzi ai quali conformarsi per la redazione dei rendiconti ed è stato fornito uno ‘schema tipo’ di rendiconto;

Vista la disposizione di cui all’art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che “Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”;

Vista la disposizione introdotta dall’art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020, n.

104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui “All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l’articolo 1 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID- 19) pubblicato nella G.U. 24 dicembre 2021, n. 305 e attualmente in corso di conversione, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5 e 30 ottobre 2020 n.6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle “nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile” previste dall’art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l’altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

Visto il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell’art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17

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dicembre 2012, n. 221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

Visto che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

Visto, tra gli altri, il Decreto n. 341 del 31 dicembre 2021 con cui, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

Vista la convocazione da parte del Presidente del Collegio di controllo sulle spese elettorali per l’odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Considerato che la legge riconosce al Collegio di controllo per le spese elettorali il potere sanzionatorio previsto per le ipotesi di:

- mancata indicazione nei rendiconti delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art 13, comma 6, lettera f), della legge n.

96/2012);

- riscontrata violazione dei limiti di spesa (art. 15, comma 16, della legge n. 515/1993 richiamati dall’art 13, comma 6, lett. f) della legge n. 96/2012);

- mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali (art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012);

Considerato che dall'analisi preliminare dei rendiconti si rende necessario avviare una fase istruttoria volta ad acquisire dai singoli partiti, movimenti, liste, elementi valevoli ai fini del controllo.

Tutto ciò premesso in via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell’organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte

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dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l’emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell’attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l’esposizione al pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell’ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Premesso che, con riferimento alla lista sotto indicata, sono pervenuti a questo Collegio n.

3 rendiconti:

• il primo in data 30 novembre 2021 trasmesso e presentato dal Sig. (Omissis...), in qualità di Vicesegretario Regionale Piemonte/Rappresentante di lista, per la lista

“(Omissis...)” riportante esclusivamente fonti di finanziamento complessive per euro 1.440,00 e dichiarando: “invierò altre email con altri allegati”;

• Il secondo in data 02 dicembre 2021, presentato dal Sig. (Omissis…), in qualità di Vicesegretario Regionale Piemonte/Rappresentante di lista, per la lista “(Omissis…)”

e trasmesso per conto del Sig. (Omissis…), dall’indirizzo e-mail del dott. (Omissis…) (Dirigente Servizi educativi e Istruzione – Servizi demografici, URP, Statistica e Toponomastica del Comune di Novara), riportante fonti di finanziamento complessive per euro 2.880,00 e spese per euro 1.019,87;

Il terzo in data 06 dicembre 2021, sempre presentato dal Sig. (Omissis…), in qualità di Vicesegretario Regionale Piemonte/Rappresentante di lista, per la lista

“(Omissis...)” e trasmesso per conto del Sig. (Omissis…), dall’indirizzo e-mail del dott. (Omissis…) (Dirigente Servizi educativi e Istruzione – Servizi demografici, URP, Statistica e Toponomastica del Comune di Novara), riportante esclusivamente il prospetto delle spese per euro 1.433,64.

Stante la sostanziale coincidenza della documentazione e della rendicontazione seppur solo parzialmente presentata nella prima e nella terza rendicontazione, per il presente controllo si terrà conto del primo e terzo invio della documentazione presentata nelle date 30 novembre 2021 e 06 dicembre 2021.

Esaminato il rendiconto delle spese per la campagna elettorale, presentato a questa Sezione nelle date del 30 novembre e 06 dicembre 2021, da parte del Signor dal Sig. (Omissis…), in qualità di Vicesegretario Regionale Piemonte/Rappresentante di lista n. (Omissis…), che ha partecipato alle elezioni amministrative del predetto Comune;

Ritenuto opportuno acquisire chiarimenti ed integrazioni in ordine a quanto di seguito riportato:

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- Spese sostenute: mancata trasmissione della documentazione contabile attestante i pagamenti, o quietanza di pagamento, relative alla fattura n. 70 “Serigraf & Co”

del 08 settembre 2021 di euro 884,00;

- Spese sostenute: discordanza di euro 12,76 tra “l’ammontare complessivo delle spese elettorali ammissibili e documentate” (euro 1.433,64) e il totale di cui alla documentazione contabile allegata (euro 1.420,88); in particolare risultano incongruenze per le seguenti voci di spesa dichiarate nell’ Allegato 3 - “Elenco n. 1 delle spese” e la documentazione contabile attestante i pagamenti:

a. Acquisto marche da bollo: dalle ricevute di pagamento risultano spese pari ad euro 12,96 (l’importo risulta poco leggibile in quanto scritto a mano) a fronte di una spesa dichiarata per euro 19,92;

b. spese effettuate presso la Tabaccheria (Omissis…) dal 31 agosto al 2 settembre 2021: dalle ricevute di pagamento risultano spese pari ad euro 2,50 a fronte di spesa dichiarata per euro 4,80;

c. spese effettuate presso (Omissis…). dal 09 settembre al 10 settembre 2021:

dalle ricevute di pagamento risultano spese pari ad euro 7,00 a fronte di spese dichiarate per euro 10,50.

- Spese sostenute: si prega di fornire chiarimenti, integrazioni ed eventuali dichiarazioni in ordine all’effettivo mancato esborso di spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (spese forfettarie pari al massimo al 30% delle spese ammissibili e documentate), in quanto dal rendiconto non risultano valorizzate.

PQM

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali relative alle elezioni amministrative 2021 dispone che Signor (Omissis...), in qualità di Vicesegretario Regionale Piemonte/Rappresentante di lista n. (Omissis…), che ha partecipato alle elezioni amministrative 2021 del Comune di Novara (NO), fornisca i chiarimenti e le integrazioni sopra riportati, anche mediante l’invio di documentazione integrativa, entro il 15 febbraio 2022 ad uno dei seguenti indirizzi alternativi:

piemonte.controllo@corteconticert.it oppure sezione.controllo.piemonte@corteconti.it

La presente deliberazione viene trasmessa al Signor (Omissis…), in qualità di Vicesegretario Regionale Piemonte/Rappresentante di lista n. (Omissis…), lista che ha partecipato alle elezioni amministrative 2021 del Comune di Novara (NO), affinché fornisca i chiarimenti e le integrazioni sopra richiesti.

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Il Presidente: F.to Dott. Luigi GILI

I Componenti: F.to Dott. Marco MORMANDO

F.to Dott. Diego Maria POGGI

Depositato in Segreteria il 25 gennaio 2022 Il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendozza

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