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Corte dei conti Sezione regionale di Controllo per il Piemonte Collegio di controllo sulle spese elettorali Elezioni amministrative 2021

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Corte dei conti

Sezione regionale di Controllo per il Piemonte Collegio di controllo sulle spese elettorali

Elezioni amministrative 2021

Deliberazione n. 10/2022/SRCPIE/CSE

Seduta del 18 gennaio 2022

Il Collegio per il controllo sulle spese elettorali delle formazioni politiche presenti alle elezioni amministrative 2021 tenutesi nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti siti nella Regione Piemonte.

Vista la legge 10 dicembre 1993, n. 515, recante disposizioni sulla disciplina delle campagne elettorali per l’elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica;

Vista la legge 6 luglio 2012, n. 96, recante norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi e relativa delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali;

Visto, in particolare, l’art. 13, comma 6, della citata legge 6 luglio 2012, n. 96, come modificato dall’art. 33, comma 3, del decreto legge 24 giugno 2014 n. 91 (convertito in legge 11 agosto 2014, n. 116), il quale, a seguito dell’introduzione di limiti massimi alle spese elettorali dei candidati e dei partiti politici per le elezioni comunali, intesta alle Sezioni regionali di Controllo della Corte dei conti la verifica della conformità alla legge delle spese sostenute da partiti, movimenti, liste e gruppi di candidati per le campagne elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti;

Visto l’art. 14-bis, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 2013 n. 149 (convertito in legge 21 febbraio 2014 n. 13) che modifica rispettivamente l’art. 12, comma 1, della legge n. 515/1993 e l’art. 13, comma 7, della legge n. 96/2012;

Vista la delibera Sezione delle Autonomie n. 24/2013 che approva i “Primi indirizzi interpretativi inerenti l’applicazione dell’art. 13 della legge 6 luglio 2012, n. 96, sul controllo delle spese elettorali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti”;

Vista la delibera Sezione delle Autonomie n. 12/2014 che enuncia principi di diritto a cui si devono conformare le Sezioni regionali di Controllo, ai sensi dell’art. 6, comma 4, decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174 (convertito in legge 7 dicembre 2012 n. 213);

Visto il decreto n. 1/P.ag./2021 del Presidente aggiunto della Sezione regionale di controllo per il Piemonte con la quale è stato nominato il Collegio di controllo sulle spese elettorali;

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Vista la delibera n. 125/2021 di insediamento del Collegio di controllo sulle spese elettorali in data 13/10/2021;

Visto l’elenco dei Comuni interessati al turno ordinario delle elezioni amministrative 2021 pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale dei servizi elettorali;

Considerato che nell’elenco dei Comuni di cui sopra è presente il Comune di Novara (NO) con popolazione superiore a 30.000 abitanti e, pertanto, soggetto al controllo da parte del Collegio preposto;

Vista la delibera n. 126/2021 del Collegio di controllo sulle spese elettorali costituito presso la Sezione regionale di Controllo per il Piemonte, con la quale sono stati richiesti ai Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti i dati necessari per l’esercizio del controllo sui rendiconti relativi alle spese elettorali e la successiva nota prot. N.

0107846 del 22 novembre 2021 di risposta del Comune di Novara;

Vista la delibera n. 127/2021 del Collegio di controllo sulle spese elettorali, con la quale sono stati indicati gli indirizzi ai quali conformarsi per la redazione dei rendiconti ed è stato fornito uno

‘schema tipo’ di rendiconto;

Vista la disposizione di cui all’art. 85, comma 1, D.L. n. 18/2020, convertito in Legge n.

27 del 24 aprile 2020, che consente lo svolgimento delle camere di consiglio mediante modalità telematiche con collegamento dei magistrati partecipanti da remoto e che prevede che “Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge”;

Vista la disposizione introdotta dall’art. 26 ter del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, secondo cui “All'articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, le parole: «31 agosto 2020», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti:

«termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto l’articolo 1 del D.L. 24 dicembre 2021 n. 221 (Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19) pubblicato nella G.U. 24 dicembre 2021, n. 305 e attualmente in corso di conversione, che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022;

Visti i decreti 25 marzo 2020 n. 2, 15 aprile 2020 n. 3, 4 maggio 2020 n. 4, 16 giugno 2020 n. 5 e 30 ottobre 2020 n.6, con cui il Presidente della Sezione ha adottato le misure organizzative per lo svolgimento delle attività della Sezione nel rispetto delle “nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile” previste dall’art. 85 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in Legge n. 27 del 24 aprile 2020, prevedendo, tra l’altro, lo svolgimento delle Camere di consiglio in remoto, utilizzando i programmi informatici per la videoconferenza;

Visto il decreto del 18 maggio 2020, n. 153, con cui, ai sensi dell’art. 20 bis del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni con la legge 17 dicembre 2012, n.

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221, il Presidente della Corte dei conti ha dettato le norme tecniche in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza per lo svolgimento delle funzioni di controllo della Corte dei conti e per la firma digitale dei relativi atti;

Visto che il Presidente della Corte dei conti con decreto del 27 ottobre 2020, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha ritenuto necessario mantenere le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e camere di consiglio mediante collegamento in remoto fino al termine dello stato di emergenza;

Visto, tra gli altri, il Decreto n. 341 del 31 dicembre 2021 con cui, in considerazione del perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, il Presidente della Corte dei conti ha ritenuto necessario mantenere fino al termine dello stato di emergenza le regole tecniche e operative in vigore in materia di svolgimento delle adunanze e delle camere di consiglio mediante collegamento in remoto;

Vista la convocazione da parte del Presidente del Collegio di controllo sulle spese elettorali per l’odierna Camera di consiglio, svolta in videoconferenza effettuata tramite applicativo in uso alla Corte dei conti, con collegamento dei membri del collegio dai propri domicili;

Considerato che la legge riconosce al Collegio di controllo per le spese elettorali il potere sanzionatorio previsto per le ipotesi di:

- mancata indicazione nei rendiconti delle fonti di finanziamento (art. 15, comma 15, della legge n. 515/1993, richiamato dall’art 13, comma 6, lettera f), della legge n. 96/2012);

- riscontrata violazione dei limiti di spesa (art. 15, comma 16, della legge n. 515/1993 richiamati dall’art 13, comma 6, lett. f) della legge n. 96/2012);

- mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali (art. 13, comma 7, della legge n.

96/2012);

Considerato che dall'analisi preliminare dei rendiconti si rende necessario avviare una fase istruttoria volta ad acquisire dai singoli partiti, movimenti, liste, elementi valevoli ai fini del controllo.

Tutto ciò premesso in via preliminare, viene esaminata la questione relativa alla valida costituzione del Collegio mediante collegamento da remoto in videoconferenza con lo strumento Microsoft Teams.

Al riguardo, si osserva che la riunione dell’organo giudicante mediante collegamento telematico è espressamente consentita dal legislatore che, in base al combinato disposto degli artt. 84, comma 6 e 85, commi 1 e 3, lett. e), prevede lo svolgimento sia delle udienze che delle camere di consiglio mediante sistema da remoto, allo scopo di coniugare le esigenze di regolare lo svolgimento delle funzioni, anche di controllo, intestate alla Corte dei conti con le misure di sicurezza necessarie per contrastare l’emergenza sanitaria per COVID-19.

La ratio della disciplina sopra richiamata è quella di evitare il blocco dell’attività magistratuale, ove lo svolgimento della medesima possa avvenire con modalità atte a ridurre l’esposizione al

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pericolo della salute dei soggetti interessati (rappresentanti dell’ente, magistrati, personale amministrativo, utenti degli uffici).

Premesso che sono pervenuti a questo Collegio n. 2 rendiconti e una dichiarazione:

• il primo in data 29 novembre 2021, trasmesso e presentato dal sig. (Omissis...), in qualità di delegato della lista (Omissis...) riportanti fonti di finanziamento e spese sostenute pari ad euro zero;

• il secondo in data 17 dicembre 2021, pervenuto oltre il termine stabilito per l’inoltro della rendicontazione, fissato alla data del 06 dicembre 2021, trasmesso e presentato dal Senatore (Omissis...), in qualità di Commissario Amministratore Nazionale, riportante fonti di finanziamento pari ad euro 324,44 e spese sostenute pari ad euro 421,77;

dichiarazione ricevuta in data 22 dicembre 2021, pervenuto oltre il termine stabilito per l’inoltro della rendicontazione, fissato alla data del 06 dicembre 2021, trasmessa e presentata dal dott. (Omissis...) della lista (Omissis...) dichiarando di non aver sostenuto spese e non aver ricevuto finanziamenti e/o servizi esterni per la campagna elettorale relativa alle elezioni del Consiglio Comunale del Comune di Novara.

Esaminato il secondo rendiconto, considerato quale precisazione al precedente rendiconto presentato, delle spese per la campagna elettorale presentato a questo Collegio dal Sen. (Omissis…) in qualità di Commissario Amministratore Nazionale per la lista (Omissis…) avendo la lista n. (Omissis…) partecipato alle elezioni amministrative del Comune di Novara;

Ritenuto opportuno acquisire chiarimenti ed integrazioni in ordine a quanto di seguito riportato:

• rendiconto: il rendiconto presenta spese totali pari ad euro 421,77 mentre le fonti di finanziamento ammontano a euro 324,44. Si invita a fornire chiarimenti in merito a tale discrepanza, anche considerato il documento allegato riportante il totale delle libere contribuzioni per euro 1.900,00 con la specificazione che “l’importo delle libere contribuzioni effettivamente utilizzato come fonte di finanziamento è di 324,44”;

• Spese sostenute: si prega di fornire chiarimenti, integrazioni ed eventuali dichiarazioni in ordine all’effettivo esborso di spese di cui all’art. 11, comma 2, della legge n. 515/1993 (spese forfettarie pari al massimo al 30% delle spese ammissibili e documentate), in considerazione del fatto che le stesse porterebbero il totale delle spese sostenute ad essere maggiore dell’ammontare complessivo delle fonti di finanziamento;

• Spese sostenute: si prega di fornire chiarimenti in merito al bonifico intestato al Notaio (Omissis..), pari ad euro 2.400,00, eseguito in data 5 agosto 2021 e con causale “S.DO Avvisi n. 6/7/8 del 03 agosto 2021”, in quanto tali riferimenti non riconducono alla fattura n. 253 del 06 agosto 2021, intestata al medesimo Notaio, inerente onorari e compensi riferibili a prestazioni connesse alle operazioni richieste dalla legge per la presentazione

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delle liste con riferimento al comune di Novara, pari ad euro 916,74; in particolare il documento presenta aggiunte scritte a mano, che non appaiono coerenti.

PQM

Il Collegio di controllo sulle spese elettorali relative alle elezioni amministrative 2021 dispone che il Senatore (Omissis…), in qualità di Commissario Amministratore Nazionale della lista n. (Omissis…) partecipato alle elezioni amministrative 2021 del Comune di Novara (NO) fornisca i chiarimenti e le integrazioni sopra riportati, anche mediante l’invio di documentazione integrativa, entro il 15 febbraio 2022 ad uno dei seguenti indirizzi alternativi:

piemonte.controllo@corteconticert.it oppure sezione.controllo.piemonte@corteconti.it

La presente deliberazione viene trasmessa al Senatore (Omissis…), in qualità di Commissario Amministratore Nazionale della lista n. (Omissis…) che ha partecipato alle elezioni amministrative 2021 del Comune di Novara (NO), affinché fornisca i chiarimenti e le integrazioni sopra richiesti.

Il Presidente: F.to Dott. Luigi GILI

I Componenti: F.to Dott. Marco MORMANDO

F.to Dott. Diego Maria POGGI

Depositato in Segreteria il 25 gennaio 2022 il Funzionario Preposto

F.to Nicola Mendozza

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