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Perizia medica - giudice come peritus peritorum - obbligo di motivazione - massimale di polizza - responsabilità dell’assicuratore - colpevole ritardo - presupposti

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A cura di MASSIMO CALVINO

Perizia medica - giudice come peritus peritorum - obbligo di motivazione - massimale di polizza - responsabilità dell’assicuratore -

colpevole ritardo - presupposti

Corte di Cassazione - Sez. III Civ. 16/2 - 29/7/95, n. 8342 - Pres. Iannotta - Est. Preden

La sentenza in esame propone all’attenzione due problemi di indubbio pregio per gli operatori della materia assicurativa riguardante la responsabilità civile automobilistica: il ruolo del

Magistrato come “peritus peritorum”, e i presupposti indispensabili anche possa trovare giustificazione la responsabilità dell’assicuratore oltre il massimale fissato contrattualmente in polizza.

Introducendo il primo punto ad oggetto è, evidentemente, la valutazione medico legale -, dobbiamo osservare che al giudice spetta ex lege il ruolo di peritus peritorum, ragione per cui, nell’ambito valutativo assegnatogli dal legislatore, può dissentire dalle conclusioni alle quali è pervenuto il consulente d’ufficio.

Tuttavia, il Magistrato è chiamato ad indicare in maniera adeguata ed esauriente tutti i motivi che l’hanno spinto a non accettare le conclusioni del CTU che è sempre, giova ricordare, un ausiliario del giudice.

E’ appena il caso di ricordare che, quindi, il magistrato non può sic et simpliciter addivenire alla reiezione delle conclusioni del proprio ausiliario ma deve motivare logicamente il processo mentale per cui indica una conclusione difforme.

Passando alla problematica riguardante il massimale di polizza e, quindi, la posizione dell’assicuratore nell’ambito della propria responsabilità gestionale del tetto massimo fissato contrattualmente con il proprio assicurato, giova richiamare alcuni punti già fissati in passato proprio dalla S.C. civile (v. Sentenza nn. 5218 e 5219 del 29/7/83):

a) la posizione giuridica dell’assicuratore e dell’assicurato non possono essere uguale né equiparate; il responsabile del danno guarda a un debito di risarcimento (debito di valore), l’assicuratore guarda a un debito di indennizzo (debito di valuta);

b) nessuna modifica può derivare dall’introduzione dell’azione diretta verso l’assicuratore operata dalla nota legge n. 990/69.

Tralasciando il problema di una vera e propria mala gestio da parte dell’assicuratore, vogliamo evidenziare i punti fermi offerti dalla sentenza de qua: nella disciplina dell’assicurazione

obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, il massimale di polizza è il limite dell’obbligo dell’assicuratore di pagare direttamente al danneggiato che ne abbia fatto richiesta - e l’obbligazione conserva il proprio carattere di debito contrattuale di valuta anche se il beneficiario è il danneggiato in luogo dell’assicurato -, mentre rimane fermo l’ulteriore obbligo per l’assicuratore di versare gli interessi moratori e l’eventuale risarcimento del maggior danno derivante ex. Art. 1224 c.c., dall’ingiustificato inadempimento nonostante la scadenza del termine dilatorio di 60 gg. dalla richiesta risarcitoria, atteso che tale ultimo obbligo, avendo fonte genetica autonoma e distinta nell’inadempimento dell’obbligazione di pagamento dell’indennizzo, resta svincolato dall’indicato limite del massimale di polizza.

L’assicuratore può provare la mancanza della propria responsabilità oltre il limite del massimale di polizza, allegando che il ritardo non è a lui imputabile includendosi, tra siffatte giustificazioni, non solo, ad esempio, una particolare problematica in punto di responsabilità, ma anche domande risarcitorie manifestamente eccessive.

Tagete n. 3-1996 Ed. Acomep

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Siffatte, richiamate indicazioni, risultano sicuramente puntuali mentre spesso i giudici guardano al semplice ritardo nel “liberarsi” del massimale per addivenire all’affermazione che un ritardo colpevole sussista.

Tagete n. 3-1996 Ed. Acomep

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