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Tali limiti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n

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Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 13 del 11 marzo 1987

Oggetto: Determinazione limiti minimi di retribuzione imponibile per l'anno 1987.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n.

153 è stata determinata con D.M. 19 novembre 1986 nella misura del 6,9%; tale percentuale va assunta, ai sensi del secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 settembre 1981, n. 537 per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale da valere per il 1987.

Tali limiti, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638 debbono essere ragguagliati qualora dovessero risultare d'importo inferiore, alla somma di L. 29.805 (pari al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1°

gennaio 1987, che è stato determinato nella misura di L. 397.400).

Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dal comma 19 dell'articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863, applicabile alle categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi convenzionali, risulta, per il 1987, pari a L. 19.870, valore che va peraltro sostituito da quello di L. 20.950, ai sensi della legge n. 537/1981.

Tale minimo risulta applicabile anche ai lavoratori a tempo parziale, di cui al comma 9 del citato articolo 5 della legge 19 dicembre 1984, n. 863. Infatti il ministero del lavoro e della previdenza sociale, interpellato in merito, ha espresso l'avviso che la retribuzione prevista dal citato comma 9 sia configurabile come medi convenzionale.

Nelle ipotesi previste dal combinato disposto dei commi 16 e 17 del citato articolo 5 (part time senza la stipula di contratto di lavoro), il limite minimo di retribuzione giornaliera determinato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4% è pari, per l'anno 1987, a L. 15.896 che risulta superiore a quello calcolato in base alla sopracitata legge n. 537/1981.

Peraltro, ove i lavoratori di cui al citato comma 16 fossero occupati con orario superiore alle quattro ore, il limite minimo di retribuzione giornaliera e quello valido per la generalità dei lavoratori per il 1987, cioè pari a L. 29.805. A rettifica di quanto comunicato con circolari nn. 25/1985 e 12/1986, si segnala che, per quanto disposto dal comma 20 del medesimo articolo 5 della citata legge n. 863/1984, nel settore dell'istruzione pre-scolare non trova applicazione il limite minimo di cui all articolo 7, 1° comma della legge n. 638/1983.

Pertanto i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n. 537/1981.

Ne consegue che i limiti minimi per i lavoratori occupati nel settore sopra indicato indipendentemente dalla circostanza che i lavoratori stessi siano occupati a tempo pieno o ad orario ridotto non superiore alle quattro ore giornaliere risultano i seguenti:

Le retribuzioni annue per i predetti lavoratori vanno calcolate, come di consueto, moltiplicando per trecento le cifre sopra indicate.

Poiché la particolare disposizione del citato comma 20, articolo 5, della legge n. 863/1984 non si applica al settore dell'istruzione scolare non statale, in tale settore continua ad effettuarsi il confronto tra i minimali ex lege n. 537/1981 e quelli di cui all'articolo 7 della legge n. 638/1983.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni previste dall'articolo 22 della legge n.

1984 1985 1986 1987

1) impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive

30.530 34.260 37.350 39.930

2) impiegati docenti e non docenti 14.090 15.810 17.240 18.430

3) operaio 11.260 12.640 13.780 14.740

(2)

843/1978, rimanendo soggette alla disciplina di cui all articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895, sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione del citato articolo 19 della legge n. 153/1969, a loro volta maggiorate dal 1°gennaio 1985, in virtù dell'articolo 10 della legge n.

887/1984, di un importo pari al 50% delle misure vigenti a tale data.

Si conferma quanto comunicato a pagina 10 della circolare n. 25/1985 relativamente agli addetti a lavorazioni meccanico agricole per conto terzi agli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, ai detenuti ed internati agli allievi dei corsi di istruzione professionale nonché alle retribuzioni medie convenzionali a carattere locale fissate a norma dell'articolo 118 del testo unico n. 1124/1965. Queste ultime peraltro dovranno essere adeguate, se inferiori, al minimale di L. 20.950.

Tanto premesso, si riportano di seguito, per le diverse categorie di lavoratori assicurati, i limiti minimi di retribuzione da valere agli effetti contributivi per l'anno 1987 ed i relativi premi di assicurazione.

I - SETTORE INDUSTRIALE.

a) Generalità dei lavoratori dipendenti:.

b) Titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori nonché familiari coadiuvanti il titolare dell'azienda artigiana:

Di conseguenza la retribuzione minima annua ammonta a L. 8.941.500 (29.805 x 300) ed i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio sono i seguenti:

Per tutte le posizioni assicurative in vigore al 1° gennaio 1987, la variazione della classe minima di retribuzione sarà disposta, a cura di questa direzione generale servizio meccanizzazione, in occasione dell'aggiornamento automatico con i tassi in aumento e in riduzione.

L'adeguamento dei premi derivanti dalla citata variazione di retribuzione verrà effettuato, sempre a cura di questa direzione generale servizio meccanizzazione, contestualmente alla elaborazione delle richieste di supplemento di premio anticipato relative all'anno 1987.

Qualora intervenute variazioni non consentano l'emissione del supplemento, tale adeguamento avrà luogo in occasione della regolazione premio per l'anno 1987.

Si rammenta che per l'acquisizione delle segnalazioni proposte con mod. 1 S.M. la retribuzione convenzionale annua deve essere digitata solo con la cifra di L. 8.941, ignorando le centinaia di lire che peraltro saranno considerate a programma al momento del computo del premio speciale unitario.

retribuzione giornaliera L. 29.805

retribuzione giornaliera L. 29.805

classi di rischio Retribuzione minima annua L.

8.941.500

I L. 31.400

II L. 75.700

III L. 172.600

IV L. 255.300

V L. 339.900

VI L. 429.200

VII L. 552.900

VIII L. 559.400

IX L. 642.500

X L. 759.200

(3)

c) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili non soggetti al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

Pertanto, le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

d) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane associazioni ed aggregati consimili soggetti al D.P.R.30 aprile 1970, n.602:

Pertanto, le misure minime di premio capitario, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

e) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250:

Pertanto, la misura minima del premio a persona, per mese o frazione di mese e di L. 21.370.

f) Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive:

Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1987/1988, i premi minimi saranno i seguenti:

Gli importi dei premi anzidetti andranno ovviamente ricalcolati allorquando verrà emanato il decreto ministeriale di rivalutazione del massimale e del minimale della retribuzione annua da valere ai fini della riliquidazione delle rendite, previsto dall'articolo 116 del vigente testo unico.

g) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, soggetti al d.p.r.30 aprile 1970, n. 602:

retribuzione giornaliera L. 29.805

I settore L. 43.370

1) Facchini

II settore L. 99.400

2) Barrocciai L. 76.510

retribuzione giornaliera L. 20.950

I settore L. 30.930

1) Facchini

II settore L. 71.260

2) Barrocciai L. 54.650

retribuzione giornaliera L. 20.950

retribuzione giornaliera L. 29.805

1) Frantoi di tipo A

- per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 89.650

- per l intera campagna olearia L. 277.400

2) Frantoi di tipo B

- per lavori di durata non superiore a 30 giorni L. 124.200

- per l intera campagna olearia L. 335.500

retribuzione giornaliera L. 20.950

(4)

h) Lavoratori a domicilio:

i) Addetti ai servizi domestici e familiari:

le retribuzioni sono modificate come da tabella all. A

Insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro.

Tenuto conto di quanto avanti precisato circa i criteri di determinazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per i settori dell'istruzione pre-scolare e scolare, e necessario che le sedi acquisiscano dalle scuole e dagli istituti interessati gli elementi occorrenti per l'esatto calcolo del premio annuo dovuto per ciascun insegnante, in relazione al settore di insegnamento (pre-scolare e scolare), alle ore di insegnamento effettuate giornalmente (fino a quattro od oltre), alle funzioni direttive eventualmente svolte in aggiunta all insegnamento, all applicazione di quanto stabilito dai commi 16 e 17 dell'articolo 5 della legge n. 863/1984.

A tal fine e in via di predisposizione un modulo di denuncia di fino anno scolastico da inviare, a cura delle unità operative, alle scuole ed agli istituti in parola e che dovrà essere da questi restituito compilato entro il 30 novembre di ogni anno (cfr. pag. 6, punto b, della circolare n. 101/1969. Nel rammentare che il premio speciale unitario annuo pro capite per l'assicurazione di detti insegnanti va calcolato con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nell'anno scolastico, che decorre dal 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo, prendendo come premio e retribuzione di partenza quelli stabiliti con il D.M. 5 ottobre 1979 (circolare n. 48/1979), si riportano qui di seguito le retribuzioni minime giornaliere ed annue ed i corrispondenti premi speciali unitari minimi annui pro capite validi per l'anno scolastico 1986-1987.

Detti premi sono stati determinati computando due dodicesimi di quello 1986 e dieci dodicesimi di quello 1987.

retribuzione giornaliera L. 29.805

1) Insegnamento pre-scolare: 1986 1987

a) insegnanti con funzioni direttive:

- retribuzione giornaliera 37.350 39.930

- retribuzione annua 11.205.000 11.979.000

- premio corrispondente 13.570 14.510

- premio dovuto 14.350

Funzioni direttive: con più di 4 ore

- retribuzione giornaliera 38.320 40.970

- retribuzione annua 11.496.000 12.291.000

- premio corrispondente 30.170 32.250

- premio dovuto 31.900

19.590 20.950

- retribuzione annua 5.877.000 6.285.000

- retribuzione corrispondente 15.420 16.490

- premio dovuto 16.310

- retribuzione annua 11.496.000 12.291.000

- premio corrispondente 30.170 32.250

- premio dovuto 31.900

- premio corrispondente 22.200 23.460

- premio dovuto 23.250

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ex commi 16-17, art.5 della legge n.863/1984

2/12 di quello 1986 e 10/12 di quello 1987.

II SETTORE AGRICOLO

Lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato:

(per effetto dell'indicizzazione annuale prevista dall'articolo 1 della legge n. 537/1981).

Il calcolo dovrà essere adeguato alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1987, nonché in quelle per le quali alla stessa data risulti in corso il trattamento economico in questione.

b) Per ciò che riguarda la rendita per inabilità permanente ed ai superstiti, i nuovi limiti retributivi giornalieri rimangano, per gran parte delle categorie interessate, tuttora inferiori al minimale fissato per il settore industriale nel periodo 1° luglio 1985 30 giugno 1987 al quale, pertanto, dovrà farsi riferimento per la liquidazione della prestazione stessa.

c) Ovviamente, le nuove misure dovranno invece essere assunte a base del calcolo della rendita, per gli eventi verificatesi dal 1° gennaio 1987, nei confronti delle categorie dei lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato nonché degli addetti ai servizi domestici e familiari (limitatamente alle classi salariali più elevate), la cui retribuzione annua superi il summenzionato limite.

- retribuzione giornaliera 17.240 18.430

- retribuzione annua 5.172.000 5.529.000

- premio corrispondente 13.570 14.510

- premio dovuto 14.350

retribuzione giornaliera L. 33.600

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