• Non ci sono risultati.

, si segnala che, per quanto disposto dal suindicato articolo 5, comma 20, nel settore dell'istruzione pre-scolare non trova applicazione il limite minimo di cui

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi ", si segnala che, per quanto disposto dal suindicato articolo 5, comma 20, nel settore dell'istruzione pre-scolare non trova applicazione il limite minimo di cui"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

Organo: INAIL - DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 41 del 28 marzo 1997

Oggetto: Determinazione per l'anno 1997 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è stata determinata per l'anno 1997 nella misura del 3,9%. Fermo restando il dispositivo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n.

389 (così come interpretato dall'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), ed il conseguente adeguamento alla retribuzione minima imponibile ivi stabilita dei minimali di retribuzione imponibile di importo inferiore, tale percentuale va assunta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 settembre 1981, n. 537, per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale da valere per il 1997.

Tali limiti - ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 338/1989 - devono essere ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo inferiore, alla somma di L. 65.175 (pari al 9,5% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore dal 1° gennaio 1997, che è stato determinato nella misura di L. 686.050).

Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'articolo 5, comma 19, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n.

726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, applicabile alle categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, risulta, per il 1997, pari a L. 34.303, valore che va peraltro raffrontato con quelli derivanti dall'aggiornamento dei minimali di cui alla legge n. 537/1981, i cui importi sono riportati nella tabella in allegato n. 1.

Per i lavoratori a tempo parziale di cui al citato articolo 5, comma 9, la legge 28 novembre 1996, n. 608 (di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510) ha confermato il criterio (orario) per la determinazione del limite minimo di retribuzione (criterio già introdotto dal decreto-legge n. 232/1995, più volte reiterato).

Per l'illustrazione di tale criterio, si allega la lettera del 21 luglio 1995 - sostanzialmente ancora valida - con riserva di diramare una circolare di conferma (cfr. all. n. 2).

Nelle ipotesi previste dal combinato disposto dei commi 16 e 17 dell'anzidetto articolo 5 (part-time senza la stipula di contratto di lavoro per particolari settori) il limite minimo di retribuzione giornaliera - determinato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4% - è pari, per l'anno 1997, a L. 27.442, che risulta superiore a quello calcolato in base alla legge n. 537/1981.

Peraltro, ove i lavoratori di cui ai citati commi 16 e 17 fossero occupati con orario superiore alle quattro ore, il limite minimo di retribuzione giornaliera è quello valido per la generalità dei lavoratori per il 1997 (L. 65.175).

Come precisato nella circolare n. 13/1987, si segnala che, per quanto disposto dal suindicato articolo 5, comma 20, nel settore dell'istruzione pre-scolare non trova applicazione il limite minimo di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983.

Pertanto i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n.

537/1981.

Ne consegue che i limiti minimi per l'anno 1997 per i lavoratori occupati nel settore in argomento - a prescindere dall'occupazione a tempo pieno o ad orario ridotto non superiore alle quattro ore giornaliere - risultano comunque i seguenti:

1) Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive L. 68.890

2) Impiegati docenti e non docenti L. 31.830

3) Operai L. 25.460

Le retribuzioni annue per tali lavoratori vanno calcolate, come di consueto, moltiplicando per 300 le cifre sopra indicate.

Poiché la particolare disposizione del citato comma 20 non si applica al settore dell'istruzione scolare non statale, in tale settore continua ad effettuarsi il confronto tra i minimali ex lege n. 537/1981 e quelli di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243 - rimanendo soggette, ai sensi del comma

(2)

2 della stessa norma, alla disciplina di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 - sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge n. 153/1969.

In merito, poi, agli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, ai detenuti ed internati, ed agli allievi dei corsi di istruzione professionale, si conferma quanto comunicato a pagina 10 della circolare n.

25/1985.

Tanto premesso, si riportano di seguito, per le diverse categorie di lavoratori assicurati, i limiti minimi di retribuzione da valere agli effetti contributivi per l'anno 1997 ed i relativi premi di assicurazione.

I - SETTORE INDUSTRIALE

A) Generalità dei lavoratori dipendenti:

retribuzione giornaliera L. 65.175

B) Titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori nonché familiari coadiuvanti il titolare dell'azienda artigiana:

retribuzione giornaliera L. 65.175

Di conseguenza, la retribuzione minima annua ammonta a L. 19.552.500 (65.175 x 300) ed i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio sono i seguenti:

L'aggiornamento degli archivi locali con la nuova tabella dei premi speciali unitari validi per il 1997 sarà effettuato contestualmente al rilascio dei programmi utili per l'autoliquidazione del corrente anno.

I nuovi valori, tuttavia, avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative che saranno emesse dopo l'avvenuto aggiornamento dell'archivio locale.

Per quanto, invece, concerne le posizioni artigiane già in essere all'1 gennaio 1997, l'aggiornamento è sospeso fino alla conclusione delle operazioni di autoliquidazione. Ciò ad evitare che la rata 1997, per la parte relativa ai premi speciali, assuma valori diversi da quelli indicati nei modd. 10-SM, sui quali, com'è noto, sono stati riportati gli importi validi per l'anno 1996.

C) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili NON SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

Pertanto le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

Classi di rischio Retribuzione minima annua L. 19.552.500

I L. 110.800

II L. 248.500

III L. 462.900

IV L. 729.800

V L. 1.011.900

VI L. 1.304.100

VII L. 1.613.400

VIII L. 1.814.900

IX L. 2.007.300

X L. 2.379.300

Retribuzione giornaliera L. 65.175

- I settore L. 118.800

1) Facchini

(3)

D) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

- retribuzione giornalieraLe misure minime di premio a persona, per il 1° trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

Si precisa che, trattandosi di premi speciali unitari, le misure degli stessi sono determinate prescindendo dal numero delle giornate di occupazione mensile.

E) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250: retribuzione giornaliera L. 36.180

Pertanto la misura minima del premio a persona, per mese o frazione di mese, è di L. 43.300.

F) Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive:

retribuzione giornaliera L. 65.175

Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1997/1998, i premi minimi saranno i seguenti:

1) Frantoi di tipo A

2) Frantoi di tipo B

G) Lavoratori soci di società o di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

Per il calcolo del premio relativo a tali lavoratori (tassisti, carrellisti, trattoristi, ecc...), si applicano le istruzioni vigenti in materia di tariffa ordinaria, tenendo presente la retribuzione giornaliera convenzionale ed il periodo di occupazione mensile fissati dal D.M. 6 dicembre 1993, pubblicato sulla G.U. del 18 dicembre 1993.

H) Lavoratori a domicilio:

I) Addetti a servizi domestici e familiari:

le retribuzioni sono modificate come da tabella in allegato n. 3.

L) Insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico- scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro.

- II settore L. 241.800

2) Barrocciai L. 251.000

Retribuzione giornaliera L. 65.175

- I settore L. 78.400

1) Facchini

- II settore L. 156.700

2) Barrocciai L. 141.300

- per lavori di durata non superiore a 30 gg. L. 249.000 - per l'intera campagna olearia L. 783.800

- per lavori di durata non superiore a 30 gg. L. 343.000 - per l'intera campagna olearia L. 957.100

retribuzione giornaliera L. 36.180

retribuzione giornaliera L. 65.175

(4)

Visto quanto sopra precisato in merito ai criteri di determinazione dei limiti di retribuzione giornaliera per i settori della istruzione pre-scolare e scolare, è necessario che le Sedi acquisiscano dalle scuole e dagli istituti gli elementi occorrenti per l'esatto calcolo del premio annuo dovuto per ciascun insegnante, in relazione al settore di insegnamento (pre-scolare o scolare), alle ore di insegnamento effettuate giornalmente (fino a quattro od oltre), alle funzioni direttive eventualmente svolte in aggiunta all'insegnamento nonché a quanto stabilito dall'articolo 5, commi 16 e 17, della legge n. 863/1984.

Nel rammentare che il premio speciale unitario pro-capite per l'assicurazione di detti insegnanti va calcolato con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nell'anno scolastico - che decorre dal 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo - considerando come premio e retribuzione di partenza quelli stabiliti con il D.M. 15 luglio 1987 (circolare n. 62/1987), si riportano di seguito le retribuzioni minime giornaliere ed annue nonché i corrispondenti premi speciali unitari minimi annui pro- capite validi per l'anno scolastico 1996/1997. Tali premi sono stati determinati computando due dodicesimi di quello 1996 e dieci dodicesimi di quello 1997.

1) Insegnamento pre-scolare 1996 1997

* Insegnanti con funzioni direttive:

- retribuzione giornaliera

- retribuzione annua

- premio corrispondente

66.300

19.890.000

85.400

68.890

20.665.710

88.700

- premio dovuto 88.200

* Insegnanti:

- retribuzione giornaliera

- retribuzione annua

- premio corrispondente

30.630

9.189.000

39.500

31.830

9.547.380

41.000

- premio dovuto 40.800

2) Insegnamento scolare

* Insegnanti con funzioni direttive a tempo pieno o part-time:

-retribuzione giornaliera

- retribuzione annua

- premio corrispondente

67.990

20.397.000

87.600

70.650

21.192.490

91.000

- premio dovuto 90.400

ex articolo 5, commi 16 e 17, della legge n. 863/1984:

- retribuzione giornaliera

- retribuzione annua

- premio corrispondente

67.990

20.397.000

87.600

70.650

21.192.490

91.000

- premio dovuto 90.400

* Insegnanti con più di 4 ore:

- retribuzione giornaliera

- retribuzione annua

- premio corrispondente

62.729

18.818.700

80.800

65.175

19.552.630

83.900

- premio dovuto 83.400

fino a 4 ore:

(5)

M) Soci volontari delle Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381:

retribuzione giornaliera L. 65.175

II - SETTORE AGRICOLO

Lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato:

retribuzione giornaliera L. 57.960

(per effetto della indicizzazione annuale prevista dall'articolo 1 della legge n. 537/1981).

Infine, circa il profilo risarcitivo, si precisa che:

- l'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per le quali è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1997, nonchè in quelle in ordine alle quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico;

- ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1997, il minimale per il settore industriale è fissato, come per il 1996, in L.

64.670 (L. 19.401.000 : 300 - cfr. circolare n. 70/1996).

- retribuzione giornaliera

- retribuzione annua

- premio corrispondente

33.015

9.904.500

42.500

34.303

10.290.780

44.200

- premio dovuto 43.900

ex articolo 5, commi 16 e 17, della legge n. 863/1984:

- retribuzione giornaliera

- retribuzione annua

- premio corrispondente

30.630

9.189.000

39.500

31.830

9.547.380

41.000

- premio dovuto 40.800

Riferimenti

Documenti correlati

In merito alle “Retribuzioni convenzionali dei lavoratori diversi dai soci di cooperative, anche di fatto”, si ricorda che il “minimale generale” (2006 = € 40,62) vale solo per

Oggetto: Determinazione per l'anno 1999 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia

"A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza

Tenuto conto di quanto sopra precisato circa i criteri di determinazione dei limiti di retribuzione giornaliera per i settori della istruzione pre-scolare e

12/1982, riguardante "Determinazione, per l'anno 1982, dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per le contribuzioni dovute e in materia di previdenza

33 concernente i criteri per la determinazione dei limiti minimi di retribuzione giornaliera per le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale

a) Lavoratori soci di società e di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associativi, soggetti alle norme del D.P.R. c) Artigiani titolari di aziende artigiane,

In attesa della deliberazione con la quale il Consiglio di amministrazione determinerà tali premi (deliberazione da approvarsi con decreto ministeriale), si dispone