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Rivalutazione delle rendite ai sensi dell'art.20 della legge n.41/1986 e dell'art.11 del D.L.vo n.38/2000

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DIREZIONE CENTRALE PRESTAZIONI

27 LUG. 2009

AL PRESIDENTE COMMISSARIO

OGGETTO: Art.6 della Legge 31 gennaio 1983, n. 25. Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n.1103 e al D.P.R. 6.3.1968, n. 680 sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio dell'attività di tecnico sanitario di radiologia. Determinazione della retribuzione

convenzionale ai fini risarcitivi dall'anno 2006 al 2009. Rivalutazione delle rendite ai sensi dell'art.20 della legge n.41/1986 e dell'art.11 del D.L.vo n.38/2000.

QUADRO NORMATIVO

L'articolo 6 della legge 31 gennaio 1983, n. 25 prevede l'estensione ai tecnici sanitari di radiologia medica, svolgenti attività lavorativa autonoma, delle disposizioni di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 93, e successive integrazioni che disciplina l'assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Lo stesso articolo stabilisce, altresì, che la retribuzione convenzionale da assumere come base per la liquidazione delle rendite sia fissata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro della Sanità, su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, in relazione alla media delle retribuzioni iniziali, comprensive

dell'indennità integrativa speciale, dei tecnici sanitari di radiologia medica dipendenti dalle strutture pubbliche e sentita la Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica.

L'art. 20 della legge n.41/1986, commi 4 e 5 – con riferimento ai medici Rx – nel confermare la cadenza annuale della rivalutazione delle rendite in godimento ed i meccanismi di calcolo della retribuzione convenzionale, stabilisce che essa è suscettibile di adeguamento qualora intervenga una variazione, non inferiore al 10 per cento, rispetto alla retribuzione presa a riferimento per la

precedente rivalutazione.

Per contro, l'articolo 11 del D. L.vo n. 38 del 23 febbraio 2000 dispone che "con effetto dall'anno 2000 e a decorrere dal 1° luglio di ciascun anno la retribuzione di riferimento per la liquidazione

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delle rendite corrisposte dall'INAIL ai mutilati e agli invalidi del lavoro relativamente a tutte le gestioni di appartenenza dei medesimi, è rivalutata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, nei casi previsti dalla normativa vigente, su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenuta rispetto all'anno precedente".

Il medesimo articolo prevede, inoltre, che "....gli incrementi annuali come sopra determinati, dovranno essere riassorbiti nell'anno in cui scatterà la variazione retributiva minima non inferiore al 10 per cento fissata dall'art. 20, commi 3 e 4, della legge n. 41/1986, rispetto alla retribuzione presa a base per l'ultima rivalutazione effettuata ai sensi del medesimo articolo 20....".

RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE IN VIGORE

Da qualche anno a questa parte è diventata prassi costante l'allungamento dei tempi che si riscontra tra la scadenza di un contratto collettivo di lavoro dei dipendenti pubblici ed il successivo rinnovo.

Allungamento al quale non si sottrae il comparto dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.

Ed è per questo che solo di recente la Consulenza Statistico Attuariale ha potuto completare l'iter di acquisizione dei dati economico-retributivi, per gli anni 2006 e 2007, che ha consentito di poter delineare, in maniera dettagliata, il quadro degli importi di retribuzione convenzionale, determinata secondo quanto stabilito dall'articolo 6 della legge 31.1.1983 n. 25.

La predetta Consulenza ha, inoltre, verificato la sussistenza dei presupposti per operare la rivalutazione delle rendite in vigore e sono state rideterminate le misure delle retribuzioni ai fini dell'applicazione dell'art. 11 del D. L.vo n. 38 del 23 febbraio 2000.

Sulla base dei criteri esposti, la retribuzione convenzionale per gli anni 2006 e 2007 per i tecnici sanitari di radiologia medica, ai sensi dell'art. 6 della legge n.25/1983 risulta essere pari a:

anno 2006 = Euro 22.334,14 anno 2007 = Euro 23.381,86

Per gli anni successivi al 2007, non essendosi verificata la condizione di cui all'art. 20, comma 5, della legge 41/1986 sopra citata, l'Istituto, in base all'articolo 11 del D.L.vo 38/2000, deve

procedere per l'anno 2008 e per l'anno 2009, con decorrenze rispettivamente 1/7/2008 e 1/7/2009, alla rivalutazione delle rendite e delle altre prestazioni economiche a queste collegate, sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, intervenuta rispetto all'anno precedente e calcolata dall'ISTAT rispettivamente nella misura dell'1,7 e del 3,23 per cento.

Gli importi delle retribuzioni convenzionali così determinate sono pertanto pari a:

Anno

Retribuzione

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(euro)

• 2008 23.779,35

• 2009 24.547,42

L'unita “nota tecnica” della Consulenza Statistico Attuariale riporta, in modo analitico, tutti i dati della suddetta operazione.

ONERI

Sulla base dei calcoli statistico-attuariali effettuati dalla Consulenza dell'Istituto, le operazioni di rivalutazione delle rendite di cui trattasi comporteranno un maggiore onere di Euro 2.666,09, e un incremento della riserva matematica pari ad Euro 58.207,17 al 31.12.2009.

I suddetti importi di spesa trovano adeguata copertura nel bilancio di previsione 2009 essendo stati già considerati nello stanziamento iniziale del pertinente capitolo (370).

La delibera che il Presidente Commissario vorrà adottare sarà inoltrata al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ai fini della emanazione del relativo decreto previsto dalla legge.

f.to IL DIRETTORE CENTRALE

f.to IL DIRETTORE GENERALE

Allegati:

- “nota tecnica”

- uno “schema di delibera”;

- uno “schema di decreto”.

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