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Tali limiti - ai sensi

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Organo: INAIL- DIREZIONE CENTRALE RISCHI Documento: Circolare n. 21 del 10 marzo 1999

Oggetto: Determinazione per l'anno 1999 dei limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Adeguamento delle retribuzioni convenzionali.

La variazione percentuale dell'indice del costo della vita, di cui all'articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è stata determinata per l'anno 1998 nella misura dell'1,8%. Fermo restando il dispositivo dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338

, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 (così come interpretato dall'articolo 2, comma 25, della legge 28 dicembre 1995, n. 549), ed il conseguente adeguamento alla retribuzione minima imponibile ivi stabilita dei minimali di retribuzione imponibile di importo inferiore, tale percentuale va assunta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 26 settembre 1981, n. 537, per determinare i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale da valere per il 1999.

Tali limiti - ai sensi

dell'articolo 1, comma 2, del predetto decreto-legge n. 338/1989

- devono essere ragguagliati, qualora dovessero risultare d'importo inferiore, alla somma di L. 67.474, ovvero a 34,85 euro (pari al 9,5%

dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti in vigore dal 1° gennaio 1999, che è stato determinato nella misura di L. 710.250, ovvero a 366,81 euro).

Il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto dall'articolo 5, comma 19, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, applicabile alle categorie di lavoratori per le quali sono stabiliti salari medi o convenzionali, risulta, per il 1998, pari a L. 35.513 (18,34 euro), valore che va peraltro raffrontato con quelli derivanti dall'aggiornamento dei minimali di cui alla legge n. 537/1981, i cui importi sono riportati nella tabella in allegato n. 1.

Per i lavoratori a tempo parziale di cui al citato articolo 5, comma 9, la legge 28 novembre 1996, n. 608 (di conversione del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510) ha confermato il criterio della retribuzione tabellare oraria per la determinazione dell'imponibile part-time (criterio già introdotto dal decreto-legge n. 232/1995, più volte reiterato).

Per l'illustrazione di tale criterio, si allega la lettera del 21.7.1995, sostanzialmente ancora valida (v. all. n. 2).

Nelle ipotesi previste dal combinato disposto dei commi 16 e 17 dell'anzidetto articolo 5 (part-time senza la stipula di contratto di lavoro per particolari settori) il limite minimo di retribuzione giornaliera - determinato applicando al trattamento minimo di pensione il parametro del 4% - è pari, per l'anno 1999, a L. 28.410 (14,67 euro), che risulta superiore a quello calcolato in base alla legge n. 537/1981.

Peraltro, ove i lavoratori di cui ai citati commi 16 e 17 fossero occupati con orario superiore alle quattro ore, il limite minimo di retribuzione giornaliera è quello valido per la generalità dei lavoratori per il 1999 (L. 67.474, ovvero a 34,85 euro).

Come precisato nella

circolare n. 13/1987

, si segnala che, per quanto disposto dal suindicato articolo 5, comma 20,

nel settore dell'istruzione pre-scolare non trova applicazione il limite minimo di cui

all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 463/1983

, convertito in legge n. 638/1983.

Pertanto i minimali di retribuzione giornaliera devono essere aggiornati sulla base dei soli criteri di cui alla legge n. 537/1981.

Ne consegue che i limiti minimi per l'anno 1999 per i lavoratori occupati nel settore in argomento - a prescindere dall'occupazione a tempo pieno o ad orario ridotto non superiore alle quattro ore giornaliere - risultano comunque i seguenti:

Le retribuzioni annue per tali lavoratori vanno calcolate, come di consueto, moltiplicando per 300 le cifre sopra indicate.

Poiché la particolare disposizione del citato comma 20 non si applica al settore dell'istruzione scolare non statale, in tale settore continua ad effettuarsi il confronto tra i minimali ex lege n. 537/1981 e quelli di cui all'articolo 7 del decreto-legge n. 463/1983, convertito in legge n. 638/1983.

Per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, le retribuzioni previste dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 155, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 243 - rimanendo soggette, ai sensi del comma 2 della stessa norma, alla disciplina di cui all'articolo 1 della legge 30 dicembre 1980, n. 895 - sono rivalutate secondo le variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell'articolo 19 della legge n. 153/1969.

In merito, poi, agli operai dei cantieri di lavoro e rimboschimento, ai detenuti ed internati, ed agli allievi dei corsi di istruzione professionale

, si conferma quanto comunicato a pagina 10 della

circolare n. 25/1985.

In particolare, per i detenuti ed internati e gli allievi dei corsi di istruzione professionale, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari ad 1/300 del cosiddetto "minimale di rendita" (L. 64.670, ovvero a 33,40 euro).

Tanto premesso, si riportano di seguito, per le diverse categorie di lavoratori assicurati, i limiti minimi di retribuzione da valere agli effetti contributivi per l'anno 1999 ed i relativi premi di assicurazione.

1) Impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive

L. 71.340 (36,84 euro)

2) Impiegati docenti e non docenti L. 32.970 (17,03 euro)

3) Operai L. 26.370 (13,62 euro)

(2)

I. SETTORE INDUSTRIALE

A) Generalità dei lavoratori dipendenti.

B)Titolari di aziende artigiane, soci di società tra artigiani lavoratori nonché familiari coadiuvanti il titolare dell'azienda artigiana:

Di conseguenza, la retribuzione minima annua ammonta a L. 20.242.200 (67.474 x 300), ovvero a 10.454,22 euro, ed i premi corrispondenti alle diverse classi di rischio sono i seguenti:

Con apposita nota si provvederà a comunicare la data di rilascio delle tabelle aggiornate per l'adeguamento degli archivi locali.

I nuovi valori, tuttavia, avranno effetto immediato solo per le nuove posizioni assicurative che saranno emesse dopo l'avvenuto aggiornamento dell'archivio locale.

Per quanto, invece, concerne le posizioni artigiane già in essere all'1.1.1999, l'aggiornamento è sospeso fino alla conclusione delle operazioni di autoliquidazione. Ciò ad evitare che la rata 1999, per la parte relativa ai premi speciali, assuma valori diversi da quelli indicati nei modd. 10-SM, sui quali, com'è noto, sono stati riportati gli importi validi per l'anno 1998.

C) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili NON SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

Pertanto le misure minime del premio a persona, per trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

D) Facchini, barrocciai, vetturini ed ippotrasportatori riuniti in cooperative, carovane, associazioni ed aggregati consimili SOGGET77 al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

retribuzione giornaliera

L. 67.474 (34,85 euro)

retribuzione giornaliera

L. 67.474 (34,85 euro)

Classi di rischio

Retribuzione minima annua L. 20.242.200

I L. 114.700 (e. 59,24)

II L. 257.200 (e. 132,83)

III L. 479.200 (e. 247,49)

IV L. 755.500 (e. 390,18)

V L. 1.047.600 (e. 541,04)

VI L. 1.350.100 (e. 697,27)

VII L. 1.670.300 (e. 862,64)

VIII L. 1.878.900 (e. 970,37)

IX L. 2.078.100 (e. 1073,25)

X L. 2.463.200 (e. 1272,14)

retribuzione giornalieraL. 67.474 (e. 34,85)

1) Facchini

- I settore L. 123.000 (e. 63,52)

- II settore L. 250.300 (e. 129,27)

2) Barrocciai L. 259.900 (e. 134,23)

retribuzione giornaliera

L. 37.470 (e. 19,35)

(3)

Le misure minime di premio a persona, per il 1° trimestre o frazione di trimestre, sono le seguenti:

Si precisa che, trattandosi di premi speciali unitari, le misure degli stessi sono determinate prescindendo dal numero delle giornate di occupazione mensile.

E) Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250:

Pertanto la misura minima del premio a persona, per mese o frazione di mese, è di L. 44.800, ovvero di 23,14 euro.

F) Persone addette ai lavori di frangitura e spremitura delle olive:

Pertanto, a decorrere dalla campagna olearia 1999/2000, i premi minimi saranno i seguenti:

1) Frantoi di tipo A

2) Frantoi di tipo B

G) Lavoratori soci di società o di enti cooperativi, anche di fatto, e loro organismi associati, SOGGETTI al D.P.R. 30 aprile 1970, n. 602:

Per il calcolo del premio relativo a tali lavoratori (tassisti, carrellisti, trattoristi, ecc ...), si applicano le istruzioni vigenti in materia di tariffa ordinaria, tenendo presente la retribuzione giornaliera convenzionale ed il periodo di occupazione mensile fissati dal D.M.

6 dicembre 1993, pubblicato sulla G.U. del 18 dicembre 1993.

H) Lavoratori a domicilio:

I) Addetti a servizi domestici e familiari:

le retribuzioni sono modificate come da tabella in allegato n.3.

L) Insegnanti delle scuole e degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o ad esercitazioni pratiche o di lavoro.

Visto quanto sopra precisato in merito ai criteri di determinazione dei limiti di retribuzione giornaliera per i settori della istruzione pre-scolare e scolare, è necessario che le Sedi acquisiscano dalle scuole e dagli istituti gli elementi occorrenti per l'esatto calcolo del premio annuo dovuto per ciascun insegnante, in relazione al settore di insegnamento (pre-scolare o scolare), alle ore di insegnamento effettuate giornalmente (fino a quattro od oltre), alle funzioni direttive eventualmente svolte in aggiunta, all'insegnamento nonchè a quanto stabilito dall'articolo 5, commi 16 e 17, della legge n. 863/1984.

Nel rammentare che il premio speciale unitario pro-capite per l'assicurazione di detti insegnanti va calcolato con riferimento alla retribuzione effettivamente percepita nell'anno scolastico - che decorre dal 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo - considerando come premio e retribuzione di partenza quelli stabiliti con il D.M. 15 luglio 1987 (circolare n.

62/1987), si riportano di seguito le retribuzioni minime giornaliere ed annue nonché i corrispondenti premi speciali unitari minimi

1) Facchini

- I settore L. 81.100 (e. 41,88)

- II settore L. 162.200 (e. 83,77)

2) Barrocciai L. 146.400 (e. 75,61)

retribuzione giornaliera

L. 37.470 (e. 19,35)

retribuzione giornaliera

L. 67.474 (e. 34,85)

- per lavori di durata non superiore a 30 gg

L. 257.700

(e. 133,09)

- per l'intera campagna olearia L. 811.400

(e. 419,05)

- per lavori di durata non superiore a 30 gg.

L. 355.100

(e. 183,39)

- per l'intera campagna olearia L. 990.900

(e. 511, 76)

retribuzione giornaliera

L. 37.470 (e. 19,35)

retribuzione giornaliera

L. 67.474 (e. 34,85)

(4)

annui pro-capite validi per l'anno scolastico 1998/1999. Tali premi sono stati determinati computando due dodicesimi di quello 1998 e dieci dodicesimi di quello 1999.

1)Insegnamento pre-scolare

1998 1999

* Insegnanti con funzioni direttive:

- retribuzione giornaliera 70.070 71.340

- retribuzione annua 21.021.000 21.402.000

- premio corrispondente 90.300 92.000

- premio dovuto 91.800

(e. 47,41)

* Insegnanti:

- retribuzione giornaliera 32.380 32.970

- retribuzione annua 9.714.000 9.891.000

- premio corrispondente 41.700 42.500

- premio dovuto 42.400

(e. 21,90) 2) insegnamento scolare:

* Insegnanti con funzioni direttive a tempo pieno o part-time:

- retribuzione giornaliera 71.860 73.160

- retribuzione annua 21.558.000 21.948.000

- premio corrispondente 92.600 94.300

- premio dovuto 94.100

(e. 48,60) Ex articolo 5, commi 16 e 17, della

legge n.863/1984:

- retribuzione giornaliera 71.860 73.160

- retribuzione annua 21.558.000 21.948.000

- premio corrispondente 92.600 94.300

- premio dovuto 94.100

(e. 48,60)

* Insegnanti con più di 4 ore:

- retribuzione giornaliera 66.282 67.474

- retribuzione annua 19.884.600 20.242.200

- premio corrispondente 85.400 87.000

- premio dovuto 86.800

(e. 44,83) Fino a 4 ore:

- retribuzione giornaliera 34.885 35.513

- retribuzione annua 10.465.730 10.654.900

- premio corrispondente 45.000 45.900

- premio dovuto 45.800

(e. 23,65) Ex articolo 5, commi 16 e 17, della

legge n.863/1984:

- retribuzione giornaliera 32.380 32.970

- retribuzione annua 9.714.000 9.891.000

(5)

M) Soci volontari delle Cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381:

II. SETTORE AGRICOLO

Lavoratori agricoli subordinati a tempo indeterminato:

(per effetto della indicizzazione annuale prevista dall'articolo 1 della legge n. 537/1981).

Infine, circa il profilo risarcitivo, si precisa che:

- l'indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per le quali è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° gennaio 1999, nonchè in quelle in ordine alle quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico;

- ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1999, il minimale per il settore industriale è fissato, come per il 1996, in L. 64.670, ovvero in 33,40 euro (L. 19.401.000 : 300 - cfr.

circ. n. 70/1996).

ALLEGATO n. 1 alla circ. n. 21/1999

MINIMI RETRIBUTIVI PER LA GENERALITA' DEI LAVORATORI PER I QUALI SONO PREVISTI SALARI MEDI O CONVENZIONALI

- premio corrispondente 41.700 42.500

- premio dovuto 42.400

(e. 21,90)

retribuzione giornaliera

L. 67.474 (e. 34,85)

retribuzione giornaliera

L. 60.020 (e. 31,00)

SETTORE QUALIFICHE

Dirigente Impiegato Operaio

Industria

186.660

(Euro 96,40)

56.380 (Euro 29,12)

52.640 (Euro 27,19)

Artigianato

60.070

(Euro 31,02)

52.640 (Euro 27,19)

Amministrazioni dello Stato ed altre Pubbliche

Amministrazioni

141.920 (Euro 73,30)

67.560 (Euro 34,89)

60.070 (Euro 31,02)

Agricoltura

149.400

(Euro 77,16)

78.760 (Euro 40,68)

60.020 (Euro 31,00)

Credito, assicurazioni e servizi tributari

appaltati

186.660 (Euro 96,40)

63.830 (Euro 32,97)

60.070 (Euro 31,02)

Commercio

186.660

(Euro 96,40)

52.640 (Euro 27,19)

52.640 (Euro 27,19)

SETTORE Impiegati

docenti e non docenti con

funzioni direttive

Impiegati docenti e non

docenti

Operai

Istruzione ed educazione scolare non statale

73.160 (Euro 37,78)

35.513 (Euro 18,34)

35.513 (Euro 18,34)

Assistenza sociale svolta da istituzioni sociali

assistenziali, ivi comprese le IPAB

71.340 (Euro 36,84)

35.513 (Euro 18,34)

35.513 (Euro 18,34)

Attività di culto, formazione religiosa ed

attività similari

71.340 (Euro 36,84)

35.513 (Euro 18,34)

35.513 (Euro 18,34)

SETTORE Dirigente Impiegato Operaio

Spettacolo

153.150

(Euro 79,10)

46.060 (Euro 23,79)

36.220 (Euro 18,71)

Attività circensi e dello spettacolo viaggiante

128.890 39.510 35.513

(6)

N.B.: Il limite minimo è L. 35.513 ai sensi dell'art. 5, comma 19, del decreto-legge n. 726/1984, convertito in legge n. 863/1984.

ALLEGATO n. 2 alla circ. n. 21/1999

Organo: INAIL - Ufficio III e IV - Lavoro a tempo parziale -

Oggetto: Nuovi criteri di calcolo della retribuzione per i lavoratori a parziale orario (part-time).

Premessa

L'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 137 del 14 giugno 1995, stabilisce nuovi criteri per la determinazione del premio dovuto all'Inail nel casi dei contratti di lavoro a parziale orario (part-time).

Si impartiscono le seguenti istruzioni provvisorie in attesa della conversione in legge del provvedimento.

L'attuale quadro normativo

La fonte normativa che disciplina il lavoro a tempo parziale rimane l'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19 dicembre 1984, n.863. Di tale articolo si trascrive il testo coordinato della parte relativa agli aspetti contributivi alla luce delle modifiche e integrazioni nel tempo intervenute:

comma 9. La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale è uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo pieno.

Comma 9/bis. La retribuzione tabellare è determinata su base oraria in relazione alla durata normale annua della prestazione di lavoro espressa in ore.

Comma 9/ter. La retribuzione minima oraria da assumere quale base di calcolo dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 è stabilita con le modalità di cui al comma 5.

Comma 5. La retribuzione minima oraria da assumere quale base per il calcolo dei contributi previdenziali dovuti per i lavoratori a tempo parziale, si determina rapportando alle giornate di lavoro settimanale ad orario normale il minimale giornaliero di cui all'art.7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n.463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.638, e dividendo l'importo così ottenuto per il numero delle ore di orario normale settimanale, previsto dal contratto collettivo nazionale di categoria per i lavoratori a tempo pieno".

(Euro 66,57) (Euro 20,41) (Euro 18,34)

SETTORE Capo ufficio

Impiegato di 1^ categoria

Impiegato di 2^ e 3^ categoria

Agenti di assicurazione in gestione libera

46.060 (Euro 23,79)

35.513 (Euro 18,34) SETTORE Personale docente e non docente

Amministrazione statale

35.513

(Euro 18,34)

SETTORE Ispettori di

organizzazione produttiva

Ispettori di produzione categoria A

Ispettori di produzione categoria B e C

Assicurazioni (per il solo personale addetto

alla organizzazione produttiva e alla produzione)

119.550 (Euro 61,74)

60.070 (Euro 31,02)

39.510 (Euro 20,41)

Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa

35.513 (Euro 18,34)

SETTORE Personale di fatica, custodia e pulizia

Credito (per il solo personale ausiliario)

35.513

(Euro 18,34)

SETTORE Operaio

III livello

Operaio IV livello

Operaio V livello

Servizio di pulizia, disinfezione e

disinfestazione

35.513 (Euro 18,34)

35.513 (Euro 18,34)

35.513 (Euro 18,34)

Proprietari di fabbricati (per il solo personale

addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione o ad altro uso)

Pulitori 35.513 (Euro 18,34)

(7)

Si precisa che i commi 9/bis e 9/ter sono stati introdotti dal decreto legge n. 232/1995 in esame, mentre il testo del comma 5 è quello previsto all'articolo 1, comma 4, della legge n. 389/1989, di conversione del decreto legge n. 338/1989, che ha abrogato e sostituito il comma 5 del ricordato "articolo 5 della legge n. 863/1984.

I nuovi criteri di calcolo del premio

Traducendo sa un piano pratico il contento della disposizioni che precedono, emerge come l'innovazione consista, sostanzialmente, nell'aver sostituito la retribuzione tabellare giornaliera fissa con la retribuzione tabellare oraria, quest'ultima ottenuta dividendo l'importo della retribuzione annua prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (comma 9/bis) per la ore annue stabilite dalla stessa contrattazione.

Si ricorda, a tale proposito, che in assenza della contrattazione collettiva nazionale occorre fare riferimento alla contrattazione territoriale o aziendale. Ugualmente permane l'interpretazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo la quale la dizione "retribuzione tabellare" comprende anche le mensilità aggiuntive, con esclusione di ogni altro istituto economico di natura contrattuale (contingenza, scatti di anzianità, eventuali emolumenti stabiliti dalla contrattazione territoriale, aziendale o individuali - cfr. circ. n. 28 del 1988).

Per il calcolo dei premi assicurativi, pertanto, la base retributiva imponibile è costituita dall'importo della retribuzione oraria tabellare come sopra ottenuta moltiplicato per il numero della ore effettivamente prestate nel periodo assicurativo.

Sempre secondo il parere ministeriale intervenuto in occasione della precedente normativa, per ore di effettiva presenza al lavoro devono intendersi non solo quelle nelle quali il lavoratore presta effettivamente la sua opera ma anche quelle che vengono retribuite in forza di legge o di contratto, pur non essendo il lavoratore fisicamente presente (per esempio, le assenze per ferie, festività riconosciate, permessi retribuiti, ecc., ossia tutte la giornate previste come lavorative dal contratto di lavoro, con un massimo di 25 nel mese).

I limiti minimi di retribuzione oraria

Naturalmente, secondo quanto stabilito dal comma 9 ter ed in coerenza con i nuovi criteri oggetto dalle presenti istruzioni, la retribuzione tabellare come sopra determinata, dovrà essere raffrontata, al fine della scelta di quella più elevata, con i limiti minimi orari di legge calcolati cose segue:

Si moltiplica il minimale giornaliero determinato ex articolo 7 della legge n.638/1983 (per il 1995, £. 59.313: cfr. la circolare n.

16/1995) per il numero delle giornate di lavoro settimanali ad orario normale. Tale numero, in linea generale, è pari a 6 anche nei casi in cui l'orarlo di lavoro sia distribuito in cinque giorni settimanali.

L'importo così ottenuto va diviso per Il numero delle ore lavorative settimanali previste dalla contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.

Le prestazioni economiche

Al fini del calcolo dell'indennità per inabilità temporanea assoluta la retribuzione oraria come sopra determinata dovrà essere moltiplicata per il numero di ore di lavoro settimanali previste dal contratto di lavoro a parziale orario e dividendo il prodotto per sei (v. le norme per il calcolo dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea, allegate alla circ. 49 del 7 settembre 1978 - sistemi retributivi - B2).

La rendita per inabilità permanente dovrà comunque essere calcolata su una retribuzione non inferiore al minimale vigente per il settore industriale (attualmente £. 17.597.000, v. circolare n. 14/1994).

Si fa infine presente che le disposizioni del decreto legge n. 232 del 14 giugno 1995 hanno effetto dal 10 giugno 1995 (art. 16).

ALLEGATO n. 3 alla circ. n. 21/1999

Tabella A - Per rapporti di lavoro pari o inferiori alle ventiquattro ore settimanali

Tabella B - Per rapporti di lavoro superiori alle ventiquattro ore settimanali

Addetti ai servizi domestici e familiari

Ore di lavoro giornaliere mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni)

Importi di retribuzione Convenzionale giornaliera da

Valere ai fini risarcitivi

9.870 (e. 5,10)* 11.110 (e. 5,74)* 13.570 (e. 7,01)*

- Fino a due 14.810 (e. 7,65) 16.650 (e. 8,60) 20.340 (e. 10,50)

- oltre 2 e fino a 4 34.500 (e. 17,82) 38.800 (e. 20,04) 47.410 (e. 24,49)

Ore di lavoro giornaliere

mediamente prestate nell'arco di una settimana lavorativa (6 giorni)

Importi di retribuzione Convenzionale giornaliera da

Valere ai fini risarcitivi

(8)

*Classi di retribuzione convenzionale oraria alla quale si commisurano i contributi.

ALLEGATO n. 4 alla circ. n. 21/1999

MINIMI RETRIBUTIVI PER I LAVORATORI A TEMPO PIENO

ALLEGATO n. 5 alla circ. n. 21/1999

MINIMI RETRIBUTIVI DEI LAVORATORI AD ORARIO NON SUPERIORE A 4 ORE GIORNALIERE CHE NON HANNO STIPULATO CONTRATTO A TEMPO PARZIALE

(Art. 5, commi 16 e 17, D.L. n. 726/1984 conv. In L. n. 863/1984)

7.170 (e. 3,70)*

- Oltre 4 e fino a 6

39.310 (e. 20,30)

- Oltre 6 e fino a 8

53.560 (e. 27,66)

- Oltre otto

71.420 (e. 36,89)

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