Organo: INAIL
Documento: Circolare n. 86 del 7 novembre 1977
Oggetto: Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei vigili urbani addetti alla conduzione di veicoli a motore e ad altre attività previste dall'articolo 1 del D.P.R. 30 giugno 1965 n.
1124. Decorrenza dei rapporti assicurativi.
Con circolare n. 54/1976 sono state impartite istruzioni per l'instaurazione dei rapporti assicurativi dei vigili urbani addetti alla conduzione di veicoli a motore e ad altre attività protette ai sensi dell'articolo 1 del
"Testo Unico" stabilendo, tra l'altro, di retrodatare al decennio i predetti rapporti assicurativi, con conseguente applicazione delle penali.
In considerazione delle motivate resistenze opposte da numerosi Comuni in ordine alla retrodatazione al decennio, tenuto conto dell'intervento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che ha invitato l'Istituto a riconsiderare - su piano generale - il problema della decorrenza, il Consiglio di amministrazione, nella seduta del 19 luglio 1977, riesaminata la questione, ha deliberato che
- i rapporti assicurativi concernenti i vigili urbani conducenti veicoli a motore o occupati in altre attività previste dall'articolo 1 del "Testo Unico" abbiano decorrenza dal 1° gennaio 1975;
- nei casi di infortuni o malattie professionali verificatisi e denunciati anteriormente a tale data, i relativi rapporti assicurativi decorrano dal 1 gennaio dell'anno in cui gli infortuni o le malattie professionali stesse si siano verificati o manifestate;
- per quanto concerne le penalità di cui al 2 e 4 comma dell'articolo 50 del "Testo Unico", possa ritenersi ricorrente il requisito della buona fede.
Le Sedi, per le posizioni assicurative con data di decorrenza 1 gennaio 1975 o anteriore, che verranno emesse a seguito della presente circolare, dovranno segnalare a questa Direzione generale - Servizio Meccanizzazione per ogni caso di infortunio o malattia professionale che sia stato denunciato, in apposito elenco:
a) il numero di infortunio
b) il numero di posizione assicurativa riportato sulla denuncia c) il numero di posizione assicurativa nuovo.
Alle disposizioni di cui sopra - che sostituiscono quelle emanate sul punto dalla citata circolare 54/1976 - dovrà essere data immediata attuazione.