La figura del consulente tecnico
La mediazione nella CTU e la CTU nella mediazione
IL CTU: inquadramento
• il consulente tecnico d’ufficio è un ausiliario del giudice, dotato di particolari competenze tecniche, che sono necessarie al fine di decidere la controversia
• il giudice ricorre alla nomina di uno o più consulenti allorquando ha la necessità di
affidare il compimento di indagini, in ordine alle
quali il consulente riferisce con una relazione
scritta o anche oralmente in udienza o in
camera di consiglio (artt. 61 ss. c.p.c.).
Chi la dispone
• Il potere di disporre la consulenza tecnica
spetta al giudice d’ufficio , rientrando tra quei
poteri istruttori che il giudice può esercitare
senza che nessuna delle parti gliene faccia
richiesta e rappresenta un’attenuazione del
principio dispositivo che regge il processo
civile
Ratio e spiegazione dal punto di vista sistematico:
la consulenza tecnica di ufficio, non è
qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella
soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze
Non incide quindi sull’onere della prova
Funzione della CTU
• due sono le possibili funzioni che la consulenza può svolgere:
• il c.d. consulente deducente deve accertare i fatti
• il c.d. consulente percipiente deve valutare i fatti già accertati o dati per esistenti
In quest’ultimo caso (ctu percipiente)
• la consulenza può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni rilevabili
esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche,
• MA risulta, in ogni caso, rimessa al potere
discrezionale del giudice del merito la finale
valutazione delle sue risultanze e la decisione
del caso
Attenzione:
anche con riguardo alla consulenza c.d. percipiente, è la parte che deve comunque fornire la prova dei fatti dedotti nel processo, secondo i principi che regolano
l’onere della prova
MA se la parte allega dei fatti che possano essere
accertati o valutati esclusivamente con l’ausilio di determinate competenze tecniche, essa è esonerata dal fornirne la prova che potrà essere raggiunte mediante la consulenza tecnica.
il giudice non è vincolato alle risultanze della consulenza
• egli potrà condividere le valutazioni del
consulente, limitandosi a farne propri i
risultati o potrà disattenderle, purché
fornisca una sufficiente e adeguata
motivazione del suo dissenso.
Rimane riservato al giudice
• Spetta solo al giudice compiere la valutazione
giuridica dei fatti e degli atti di causa e del merito di essa
• così come è compito esclusivo del giudice la ricerca ed applicazione delle norme giuridiche che è tenuto a conoscere,
• anche se non è da escludere una consulenza volta a recepire quelle norme che non rientrano nella
conoscenza dell’organo giudicante, quali ad esempio le consuetudini o le norme di altri ordinamenti.
Oggetto della CTU
•
ai sensi dell’art. 194 cod.proc.civ., comma 1, il consulente:• può assumere informazioni da terzi e procedere all’accertamento dei fatti costituenti presupposti
necessari per rispondere ai quesiti postigli, sempreché si tratti di fatti accessori rientranti nell’ambito
strettamente tecnico dell’incarico affidatogli e non di fatti e situazioni posti direttamente a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti;
• a mente del successivo art. 198, comma 2, cod.proc.civ, il consulente può anche, previo consenso di tutte le parti, esaminare documenti e registri non prodotti in causa.
Quindi:
• Fatti tecnici accessori e info da terzi per rispondere all’incarico: SI’
• Fatti storici diversi da quelli allegati dalle
parti a fondamento della domanda: NO
L’Albo dei consulenti tecnici
• è istituito presso ogni tribunale ed è suddiviso in categorie.
• È tenuto dal Presidente del tribunale il quale
presiede un comitato, organo amministrativo composto oltre che da lui dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nel proprio albo di appartenenza e designato dal rispettivo organo direttivo.
• L’Albo è permanente;
• ogni quattro anni il consiglio deve provvedere alla sua revisione per eliminare i consulenti che avessero perduto i requisiti per l’iscrizione o per i quali sia sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.
Il quesito
• Non esiste una tecnica uniforme di formulazione del quesito, né un’indicazione è fornita sul punto dal
legislatore.
• I giudici spesso si avvalgono di quesiti “tipo”, frutto
della loro esperienza o di quella di colleghi, suddivisi per argomento, che adattano in relazione al caso concreto ed alle indicazioni che ricevono dalle parti.
• Di fatto, la formulazione del quesito è frutto di
casistiche che hanno indotto il magistrato ad elaborare, e via via nel tempo a migliorare, il quesito relativo ad
Contraddittorio
• La relazione del consulente deve essere trasmessa alle parti costituite nel termine stabilito dal
giudice, con ordinanza resa all'udienza di conferimento dell'incarico.
• Entro un secondo termine le parti devono
trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione.
• Entro un terzo termine, anteriore alla successiva udienza, il consulente deve depositare in
cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse
Nullità
nullità formale:
– non redatta in lingua italiana (salvo per quanto previsto per le regioni in cui è ammesso il bilinguismo)
– non sottoscritta
– copia sottoscritta e copia estesa dal CTU non coincidenti nullità sostanziali: tutti quei casi in cui vi sia stata
violazione del principio del contraddittorio
– L’accertamento della violazione del contraddittorio va comunque