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La figura del consulente tecnico

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Academic year: 2022

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(1)

La figura del consulente tecnico

La mediazione nella CTU e la CTU nella mediazione

(2)

IL CTU: inquadramento

• il consulente tecnico d’ufficio è un ausiliario del giudice, dotato di particolari competenze tecniche, che sono necessarie al fine di decidere la controversia

• il giudice ricorre alla nomina di uno o più consulenti allorquando ha la necessità di

affidare il compimento di indagini, in ordine alle

quali il consulente riferisce con una relazione

scritta o anche oralmente in udienza o in

camera di consiglio (artt. 61 ss. c.p.c.).

(3)

Chi la dispone

• Il potere di disporre la consulenza tecnica

spetta al giudice d’ufficio , rientrando tra quei

poteri istruttori che il giudice può esercitare

senza che nessuna delle parti gliene faccia

richiesta e rappresenta un’attenuazione del

principio dispositivo che regge il processo

civile

(4)

Ratio e spiegazione dal punto di vista sistematico:

la consulenza tecnica di ufficio, non è

qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella

soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze

Non incide quindi sull’onere della prova

(5)

Funzione della CTU

• due sono le possibili funzioni che la consulenza può svolgere:

il c.d. consulente deducente deve accertare i fatti

il c.d. consulente percipiente deve valutare i fatti già accertati o dati per esistenti

(6)

In quest’ultimo caso (ctu percipiente)

• la consulenza può costituire fonte oggettiva di prova tutte le volte che opera come strumento di accertamento di situazioni rilevabili

esclusivamente attraverso il ricorso a determinate cognizioni tecniche,

• MA risulta, in ogni caso, rimessa al potere

discrezionale del giudice del merito la finale

valutazione delle sue risultanze e la decisione

del caso

(7)

Attenzione:

anche con riguardo alla consulenza c.d. percipiente, è la parte che deve comunque fornire la prova dei fatti dedotti nel processo, secondo i principi che regolano

l’onere della prova

MA se la parte allega dei fatti che possano essere

accertati o valutati esclusivamente con l’ausilio di determinate competenze tecniche, essa è esonerata dal fornirne la prova che potrà essere raggiunte mediante la consulenza tecnica.

(8)

il giudice non è vincolato alle risultanze della consulenza

• egli potrà condividere le valutazioni del

consulente, limitandosi a farne propri i

risultati o potrà disattenderle, purché

fornisca una sufficiente e adeguata

motivazione del suo dissenso.

(9)

Rimane riservato al giudice

• Spetta solo al giudice compiere la valutazione

giuridica dei fatti e degli atti di causa e del merito di essa

• così come è compito esclusivo del giudice la ricerca ed applicazione delle norme giuridiche che è tenuto a conoscere,

• anche se non è da escludere una consulenza volta a recepire quelle norme che non rientrano nella

conoscenza dell’organo giudicante, quali ad esempio le consuetudini o le norme di altri ordinamenti.

(10)

Oggetto della CTU

ai sensi dell’art. 194 cod.proc.civ., comma 1, il consulente:

può assumere informazioni da terzi e procedere all’accertamento dei fatti costituenti presupposti

necessari per rispondere ai quesiti postigli, sempreché si tratti di fatti accessori rientranti nell’ambito

strettamente tecnico dell’incarico affidatogli e non di fatti e situazioni posti direttamente a fondamento delle domande o delle eccezioni delle parti;

a mente del successivo art. 198, comma 2, cod.proc.civ, il consulente può anche, previo consenso di tutte le parti, esaminare documenti e registri non prodotti in causa.

(11)

Quindi:

• Fatti tecnici accessori e info da terzi per rispondere all’incarico: SI’

• Fatti storici diversi da quelli allegati dalle

parti a fondamento della domanda: NO

(12)

L’Albo dei consulenti tecnici

è istituito presso ogni tribunale ed è suddiviso in categorie.

È tenuto dal Presidente del tribunale il quale

presiede un comitato, organo amministrativo composto oltre che da lui dal Procuratore della Repubblica e da un professionista iscritto nel proprio albo di appartenenza e designato dal rispettivo organo direttivo.

L’Albo è permanente;

ogni quattro anni il consiglio deve provvedere alla sua revisione per eliminare i consulenti che avessero perduto i requisiti per l’iscrizione o per i quali sia sorto un impedimento a esercitare l’ufficio.

(13)

Il quesito

• Non esiste una tecnica uniforme di formulazione del quesito, né un’indicazione è fornita sul punto dal

legislatore.

• I giudici spesso si avvalgono di quesiti “tipo”, frutto

della loro esperienza o di quella di colleghi, suddivisi per argomento, che adattano in relazione al caso concreto ed alle indicazioni che ricevono dalle parti.

• Di fatto, la formulazione del quesito è frutto di

casistiche che hanno indotto il magistrato ad elaborare, e via via nel tempo a migliorare, il quesito relativo ad

(14)

Contraddittorio

• La relazione del consulente deve essere trasmessa alle parti costituite nel termine stabilito dal

giudice, con ordinanza resa all'udienza di conferimento dell'incarico.

• Entro un secondo termine le parti devono

trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione.

• Entro un terzo termine, anteriore alla successiva udienza, il consulente deve depositare in

cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse

(15)

Nullità

nullità formale:

– non redatta in lingua italiana (salvo per quanto previsto per le regioni in cui è ammesso il bilinguismo)

– non sottoscritta

– copia sottoscritta e copia estesa dal CTU non coincidenti nullità sostanziali: tutti quei casi in cui vi sia stata

violazione del principio del contraddittorio

L’accertamento della violazione del contraddittorio va comunque

(16)

Principali motivi di nullità

1) omesso invito alle parti dell’avviso

contenente la data e il luogo d’inizio delle operazioni

2) valutazione, per rispondere ai quesiti, di documenti non ritualmente prodotti in causa

3) espletamento di indagini e, in generale, di compiti, esorbitanti dai quesiti posti dal

giudice, ovvero non consentiti dai poteri che la

legge conferisce al consulente

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