• Non ci sono risultati.

Detrazione Irpef del 55% delle spese finalizzate al risparmio energetico

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "Detrazione Irpef del 55% delle spese finalizzate al risparmio energetico"

Copied!
14
0
0

Testo completo

(1)

Detrazione Irpef del 55% delle spese finalizzate al risparmio energetico

Gli interventi agevolabili sono:

• di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344, legge n. 296 del 2007);

• effettuati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali e orizzontali, finestre comprensive di infissi, che rispettino i requisiti di trasmittanza termica (mantenimento del calore) riportati nella tabella 3 allegata alla stessa legge 296 del 2006 (art. 1, comma 345, legge n. 196 del 2006);

• di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici, industriali e per piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università (art. 1, comma 346, legge n. 196 del 2006);

• di sostituzione di impianti di climatizzazione con impianti dotati di caldaie a condensazione e alla contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (art. 1, comma 347, legge n. 196 del 2006).

I soggetti beneficiari della detrazione d’imposta del 55%, che riguarda anche i soggetti Ires, sul piano Irpef sono sostanzialmente i medesimi che possono accedere alla detrazione del 36% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Per fruire della detrazione è necessario possedere o detenere l’immobile in base ad un titolo idoneo che può consistere nella proprietà o nella nuda proprietà, in un diritto reale o in un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato. Possono fruire, quindi, dell’agevolazione proprietari, usufruttuari, comodatari, inquilini, condomini (per le parti comuni). Gli interventi di riqualificazione energetica devono riguardare edifici esistenti, parti di edifici esistenti, o unità immobiliari esistenti, posseduti o detenuti. La prova della esistenza dell’edificio è fornita dall’iscrizione dello stesso in catasto, oppure dalla richiesta di accatastamento, nonché dal pagamento dell’ICI, ove dovuta. Sono esclusi dalla detrazione del 55%, quindi, gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.

Con la risoluzione n. 303 del 2008 è stato precisato che la detrazione in commento non trova applicazione, all’interno del reddito d’impresa, nei confronti dei c.d. immobili merce.

La circolare n. 36 del 2007, invece, precisa che l’agevolazione in esame interessa i fabbricati appartenenti a qualsiasi categoria catastale, anche rurale, compresi, quindi, quelli strumentali.

L’Agenzia delle Entrate, con la citata circolare n. 36/E del 31 maggio 2007, ha precisato che analogamente a quanto previsto relativamente alla detrazione per le spese di ristrutturazione edilizia sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del Tuir, conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.

In tal caso, l’agevolazione trova applicazione limitatamente ai lavori eseguiti su immobili

(2)

appartenenti all’ambito “privatistico”, mentre la circolare n. 34 del 2008 ha altresì precisato che la convivenza deve essere duratura ed esistere già al momento di inizio lavori.

Nel caso in cui vi sia discrepanza tra il soggetto che ha inviato la documentazione all’Enea e colui che ha effettuato i pagamenti (i cui dati sono indicati in fattura) si applicano le stesse conclusioni cui si è giunti, soprattutto con la circolare n. 15 del 2005, per il 36% (tra l’altro, è sufficiente annotare in fattura la misura della spesa sostenuta dal soggetto che ha inviato la documentazione).

Le tipologie di interventi

L’agevolazione spetta per gli interventi di seguito elencati, ma anche per ogni altro intervento riconducibile e necessario al conseguimento del risparmio energetico.

L’Agenzia delle entrate nella citata circolare n. 36 del 2007 ha affermato che l’elencazione deve ritenersi non esaustiva bensì finalizzata a chiarire la portata applicativa delle norme in relazione a determinati costi, quali ad esempio i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico per i quali la riconducibilità nell’ambito applicativo dell’agevolazione potrebbe apparire incerta.

Rientrano, inoltre, nell’ambito delle spese che possono fruire della detrazione del 55%, non solo quelle indicate nel decreto attuativo, ma anche quelle relative alle prestazioni professionali, comprendendovi sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio, nonché quelle sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico.

Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344)

In questa categoria rientrano tutti quegli interventi che evidenziano:

• un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell’allegato C di cui al decreto attuativo del 19 febbraio 2007 (interventi del 2007);

• per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

L’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 36 del 2007, a titolo esemplificativo, ha individuato alcuni dei lavori riconducibili a tale tipologia di intervento, ricomprendendovi, tra l’altro, la sostituzione o l’installazione di impianti di climatizzazione invernale anche con:

generatori di calore non a condensazione, pompe di calore, scambiatori per teleriscaldamento, caldaie a biomasse; impianti di cogenerazione, rigenerazione, impianti geotermici, nonché gli interventi di coibentazione non aventi le caratteristiche indicate nel comma 346 concernente la detrazione del 55% per gli interventi sulle strutture opache verticali ed orizzontali.

È bene sottolineare che a differenza di quanto previsto relativamente agli altri interventi

(3)

agevolati, quelli in argomento consentono di fruire della detrazione del 55% solo se effettuati su “edifici esistenti”, intesi nella loro interezza e non anche se effettuati su parti di edifici esistenti ovvero su singole unità immobiliari mancando, nel medesimo comma 344, un esplicito richiamo in tal senso. Ne consegue che, nella fattispecie di cui al comma 344, i parametri di risparmio energetico che è necessario raggiungere per avvalersi della detrazione del 55% devono essere riferiti all’intero edificio e non alle singole porzioni immobiliari che lo compongono.

Poiché al comma 344 si connette una generica categoria di opere, è possibile che la realizzazione di un intervento consenta di usufruire tanto della detrazione di cui al comma 344, quanto della detrazione collegata agli altri interventi agevolati (commi 345-347).

Ovviamente per lo stesso importo di spesa, non è possibile fruire di diverse detrazioni.

Interventi sull’involucro di edifici esistenti (art. 1, comma 345)

Trattasi di interventi riguardanti le strutture opache verticali (pareti), le finestre, comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato verso l’esterno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K, evidenziati nella tabella contenuta nell’allegato D del decreto di attuazione.

In un primo momento, si deve rammentare che, per un errore redazionale, nella tabella 3 allegata alla legge n. 296 del 2007 concernente i parametri di trasmittanza termica U cui devono rispondere gli interventi effettuati sulle strutture opache orizzontali, sono stati invertiti i valori riferiti ai pavimenti e quelli riferiti alle coperture. Pertanto, stante l’impossibilità di definire i requisiti di risparmio energetico relativi ai detti interventi, la prima versione del decreto attuativo non aveva individuato le concrete modalità di fruizione dell’agevolazione fiscale. L’art. 1, comma 23, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, invece, ha corretto, con efficacia dal 1° gennaio 2007, la predetta tabella 3. Pertanto, è possibile individuare esattamente i requisiti di risparmio energetico cui devono rispondere gli interventi sulle strutture opache orizzontali per ottenere la detrazione.

Per gli interventi in oggetto realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’asseverazione del tecnico riporta una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento, dovendosi fare riferimento ai valori definiti dal decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi l’asseverazione sul rispetto degli specifici requisiti minimi può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.

Il decreto attuativo inoltre sottolinea che la detrazione opera anche in riferimento alle seguenti spese riferite agli elementi opachi:

- fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

(4)

- fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;

- demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo;

- prestazioni professionali, compresa la redazione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica.

Se gli interventi riguardano gli infissi, sono detraibili anche le spese di:

• miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti con la fornitura e posa in opera di una nuova finestra comprensiva di infisso;

• miglioramento delle caratteristiche termiche dei componenti vetrati esistenti, con integrazioni e sostituzioni;

• prestazioni professionali, compresa la redazione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica.

Interventi di installazione di pannelli solari (art. 1, comma 346)

Gli interventi riguardano l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universitari.

L’elencazione operata dall’art. 1, comma 346 della legge n. 296 del 2006 evidenzia che i fabbisogni soddisfatti con l’impianto di produzione di acqua calda possono attenere non soltanto alla sfera domestica o alle esigenze produttive ma più in generale all’ambito commerciale, ricreativo o socio assistenziale.

Le caratteristiche tecniche dei pannelli solari sono individuate dall’art. 8 del decreto attuativo il quale richiede:

• un termine minimo di garanzia (fissato in cinque anni per i pannelli e i bollitori e in due anni per gli accessori e i componenti tecnici);

• che l’installazione dell’impianto è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

Il citato decreto, inoltre, precisa che nell’ambito dei pannelli solari “agevolati” rientrano anche quelli che presentano una certificazione equivalente a quella UNI 12975, ossia quelli che presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite da un organismo certificatore nazionale di un Paese membro dell’Unione Europea o della Svizzera.

Per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, infine, può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato, e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.

(5)

Interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1 comma 347)

Si tratta di interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con altri impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione. In particolare:

• è agevolata solo la sostituzione; il che implica che nell’edificio o nell’unità immobiliare esista già un impianto;

• è agevolato solo l’intervento nel quale la sostituzione avviene con impianti dotati di caldaie a condensazione;

• non è agevolata l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale in edifici o unità immobiliari che ne erano sprovviste;

• non è agevolata l’installazione di sistemi di climatizzazione invernale diversi da quelli dotati di caldaia a condensazione. Tali interventi tuttavia possono fruire della detrazione (55%, fino ad un valore massimo della detrazione di 100mila euro) prevista dall’art. 1, comma 344 della legge n. 296 del 2007, a condizione che rispettino i requisiti di risparmio energetico ivi previsti.

L’art. 9, comma 3, del decreto attuativo, precisa che rientra nell’ambito di tali interventi anche la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianto di climatizzazione invernale centralizzato con contabilizzazione del calore, nonché la trasformazione dell’impianto centralizzato per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. Invece, è escluso dall’agevolazione il passaggio da impianto di climatizzazione invernale centralizzato, per l’edificio o il complesso di edifici, ad impianti individuali autonomi.

L’art. 1 della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria per il 2008) ha esteso l’ambito degli interventi riconducibili al comma 347, richiamando anche le spese per la “sostituzione intera o parziale di impianti di climatizzazione invernale non a condensazione” sostenute entro il 31 dicembre 2009 e le spese relative alla sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia.

Deve sottolinearsi, per gli impianti non a condensazione, che la risoluzione n. 299 del 2008 ha evidenziato precisato che l’agevolazione di fatto non è applicabile mancando lo specifico decreto attuativo (comma 21, legge finanziaria 2008).

Per quanto riguarda, invece, le caldaie a condensazione, il decreto attuativo precisa che la certificazione deve evidenziare che:

• sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

• sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.

(6)

Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW l'asseverazione deve in aggiunta indicare che:

• è stato adottato un bruciatore di tipo modulante;

• la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore;

• è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

Infine, il decreto attuativo precisa che per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all’articolo 1, comma 5, l’asseverazione deve evidenziare che:

• per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato H e riferiti agli anni 2008-2009;

• per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione della Commissione europea dell’8 novembre 2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato H e riferiti all’anno 2010;

• il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate.

Nei casi previsti ai primi due punti elenchi, inoltre, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i valori di cui all’allegato H sono ridotti del 5%. Il decreto attuativo prevede inoltre la detrazione per la:

- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d’arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti di riscaldamento;

- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;

- prestazioni professionali, compresa la redazione dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica.

Sostenimento delle spese e calcolo della detrazione

In riferimento alle persone fisiche, è previsto l’obbligo di effettuare i pagamenti mediante il bonifico bancario o postale. Dal bonifico devono obbligatoriamente risultare:

(7)

- la causale del versamento,

- il codice fiscale del beneficiario della detrazione,

- il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto percipiente (a favore del quale il bonifico è effettuato).

Nella risoluzione n. 283 del 2008, è ammesso anche il pagamento rateale delle spese, a condizione che i pagamenti rateali siano effettuati mediante bonifico bancario o postale, negli anni di vigenza della disposizione agevolativa. Ovviamente, se i pagamenti rateali dovessero riguardare anni diversi, vigendo il principio di cassa, in ogni singola dichiarazione potrà fruirsi della detrazione solo in riferimento ai pagamenti sostenuti nell’anno.

Sul piano documentale, stante le analogie con la detrazione del 36% per gli interventi di recupero, la circolare n. 36 del 2007 ha precisato che anche in materia di interventi finalizzati al risparmio energetico è obbligatoria l’indicazione in fattura del costo della manodopera impiegata.

L’agevolazione, come detto, spetta nella misura del 55% degli importi rimasti a carico del contribuente, entro dei limiti massimi differenziati per ciascuna tipologia di prestazione.

In particolare, la detrazione è riconosciuta entro i seguenti limiti:

• interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (art. 1, comma 344): il valore massimo della detrazione è di 100.000 euro;

• interventi sull’involucro di edifici esistenti (art. 1, comma 345): il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;

• interventi di installazione di pannelli solari (art. 1, comma 346): il valore massimo della detrazione è di 60.000 euro;

• interventi di sostituzione, integrazione o parziale, di impianti di climatizzazione invernale (art. 1, comma 347): il valore massimo della detrazione è di 30.000 euro.

Come nell’ipotesi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio, l’agevolazione è da riconoscere secondo un rigido criterio di cassa e in riferimento alla quota effettivamente rimasta a carico. L’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti con la circolare n. 36 del 2007. In primo luogo, in presenza di più interventi agevolabili, sempreché cumulabili, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Inoltre, nel caso di realizzazione di un intervento caratterizzato da requisiti tecnici che consentano di ricondurlo astrattamente a diverse fattispecie agevolabili il contribuente potrà applicare una sola agevolazione.

Come per il 36%, il limite massimo di detrazione deve intendersi riferito all’unità immobiliare oggetto dell’intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell’immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell’onere da ciascuno effettivamente sostenuto. Nel caso di interventi condominiali l’ammontare massimo di detrazione, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge finanziaria, in cui l’intervento di riqualificazione energetica si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio. In tale

(8)

ipotesi l’ammontare di 100mila euro deve ritenersi che costituisca il limite complessivo della detrazione, da ripartire tra i soggetti che hanno diritto al beneficio.

Sul piano della ripartizione del beneficio, mentre in relazione alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007 è stata imposta la suddivisione della detrazione in 3 quote annuali di pari importo, in relazione alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2008 si consente ai contribuenti di poter scegliere il numero delle rate in cui ripartire il beneficio che, comunque, deve essere non inferiore a 3 e non superiore a 10.

Una volta operata in sede di dichiarazione dei redditi, la scelta è irrevocabile. Inoltre, non possono essere modificate le rate residue relative al 2007.

Nel caso di prosecuzione dei lavori, nel computo del limite di detrazione deve tenersi conto di quanto già detratto nell’anno precedente. Questo dunque vuol dire che bisogna fare riferimento alla detrazione “teorica” attribuita per le spese del 2007, a prescindere dalla ripartizione triennale e dalla effettiva fruizione del 2007.

Come detto, vi è il divieto di cumulare le agevolazioni. Il divieto di cumulo, comunque, non significa che diverse detrazioni non possano coesistere quando riguardano ammontari di spese diverse. La Risoluzione n. 207 del 2008, invece, ha precisato che l’incentivo previsto dall’articolo 7 del decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003 concernente la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità non è cumulabile con la detrazione del 55%.

Infine, deve nuovamente farsi riferimento alla circolare n.36 del 2007 per gestire le situazioni in cui si modifica il titolare del diritto alla detrazione. Infatti, sulla scorta della normativa e della prassi (circolare Agenzia delle Entrate n. 57 del 24 febbraio 1998) relativa alle detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, si sostiene che la variazione del possesso dell’immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare.

La traslazione del beneficio opera, in particolare, nelle ipotesi in cui siano trasferiti, a titolo oneroso o gratuito, la proprietà del fabbricato o un diritto reale sullo stesso, mentre permane in capo al conduttore o al comodatario che abbiano sostenuto le relative spese anche qualora cessi il contratto di locazione o di comodato. È facile comprendere la motivazione di tale assunto soprattutto nel trasferimento oneroso: l’acquirente deve corrispondere un importo maggiore in funzione dell’incremento di valore originato dai lavori di risparmio energetico e pertanto “acquisisce” anche il diritto alla continuazione della detrazione.

In caso di decesso dell’avente diritto, invece, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all’erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene. A tale riguardo si precisa che:

- se l’immobile è locato, non spetta la detrazione, in quanto l’erede proprietario non ne può disporre a proprio piacimento;

(9)

- al contrario l’erede può disporre dell’immobile ancorché il medesimo sia stato concesso in comodato gratuito in quanto il codice civile stabilisce che il comodante mantiene la disponibilità del bene;

- nel caso di più eredi e l’immobile sia libero (a disposizione), ogni erede avrà diritto pro quota alla detrazione;

- nel caso di più eredi, qualora uno solo abiti l’immobile, la detrazione spetta per intero a quest’ultimo, non avendone più, gli altri eredi, la disponibilità;

- nel caso in cui il coniuge superstite rinuncia all’eredità e mantiene il solo diritto di abitazione, venendo meno la condizione di erede, non può fruire delle residue quote di detrazione. In tale caso, inoltre, in presenza di altri eredi (figli) neppure questi potranno beneficiare delle quote residue in quanto non avranno la detenzione materiale del bene (circ. 24 del 2004 e art. 1810 del c.c.).

Adempimenti da eseguire Asseverazione dei lavori

Per poter beneficiare della detrazione è necessario che un tecnico abilitato attesti la conformità dell’intervento ai requisiti richiesti dal decreto attuativo. Il contenuto dell’asseverazione è stabilito, per ciascuna tipologia di intervento, dagli articoli 6-9 del decreto attuativo. i calcoli per la determinazione dell’indice di prestazione energetica sono condotti conformemente a quanto previsto all’allegato I, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e successive modifiche e integrazioni. L’asseverazione può essere compresa nell’ambito di quella resa dal direttore lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 192/2005, articolo 8, comma 2.

Qualora sullo stesso edificio siano effettuati più interventi agevolabili, è possibile acquisire un’unica asseverazione, recante i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

Per quanto concerne il tecnico che rilascia l’asseverazione, l’art. 1, comma 6, del decreto richiama i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti, nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti agli ordini professionali degli ingegneri o degli architetti, ovvero ai collegi professionali dei geometri o dei periti industriali.

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, in considerazione della circostanza che in base alla legislazione vigente risultano abilitati alla progettazione di edifici anche altri professionisti, ha ampliato, con la circolare n. 36 del 2007, la nozione di “tecnico abilitato” estendendola anche ai dottori agronomi, ai dottori forestali e ai periti agrari. Infine, in ossequio al principio di uguaglianza costituzionalmente garantito, il Ministero dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico con il decreto correttivo del 26 ottobre 2007, hanno individuato quale “tecnico abilitato” qualsiasi professionista abilitato, nell’ambito delle competenze professionali ad esso attribuite dalla legislazione vigente, alla progettazione di edifici ed impianti.

Secondo quanto precisato dall’art. 11-bis del decreto attuativo, i parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione sono quelli applicabili alla data di inizio dei lavori medesimi. In particolare per i lavori iniziati a partire dal periodo di imposta in corso al 31

(10)

dicembre 2008 si applicano i parametri di cui al decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

Asseverazione della riqualificazione energetica

L’articolo 6 del decreto attuativo, relativamente agli interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, stabilisce che l’asseverazione deve specificare che l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta inferiore di almeno il 20 per cento rispetto ai valori riportati nelle tabelle riportate nell’allegato C al decreto attuativo.

Per gli interventi realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai valori definiti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.

Asseverazione per gli interventi sull’involucro di edifici esistenti

In base all’articolo 7 del decreto attuativo, l’asseverazione deve specificare il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all’intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella riportata nell’allegato D al decreto attuativo.

Per gli interventi in oggetto realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, l’asseverazione del tecnico riporta una stima dei valori delle trasmittanze originarie dei componenti su cui si interviene nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento; detti valori devono in ogni caso essere inferiori o uguali ai valori definiti dal citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 11 marzo 2008.

Nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto;

Asseverazione per gli interventi di installazione di pannelli solari

L’articolo 8 del decreto attuativo stabilisce che per gli interventi di installazione di pannelli solari l’asseverazione deve specificare il rispetto dei seguenti requisiti:

- i pannelli solari e i bollitori impiegati sono garantiti per almeno 5 anni; per i pannelli solari autocostruiti, in alternativa può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario;

- gli accessori e i componenti elettrici ed elettronici sono garantiti almeno due anni;

- i pannelli solari presentano una certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN, rilasciata da un laboratorio accreditato; per i pannelli solari autocostruiti, in alternativa può essere prodotta la certificazione di qualità del vetro solare secondo le norme UNI

(11)

vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato e l’attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario;

- l’installazione è stata eseguita in conformità ai manuali di installazione dei principali componenti.

Asseverazione degli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale

Relativamente alle caldaie a condensazione, il decreto attuativo precisa la certificazione deve evidenziare che:

• sono installati generatori di calore a condensazione con rendimento termico utile, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a 93 + 2 log Pn, dove log Pn è il logaritmo in base 10 della potenza utile nominale del singolo generatore, espressa in kW, e dove per valori di Pn maggiori di 400 kW si applica il limite massimo corrispondente a 400 kW;

• sono installate valvole termostatiche a bassa inerzia termica (o altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata) su tutti i corpi scaldanti ad esclusione degli impianti di climatizzazione invernale progettati e realizzati con temperature medie del fluido termovettore inferiori a 45 °C.

Per i soli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti aventi potenza nominale del focolare maggiori od uguali a 100 kW l'asseverazione deve anche indicare che è stato adottato un bruciatore di tipo modulante, la regolazione climatica agisce direttamente sul bruciatore ed è stata installata una pompa di tipo elettronico a giri variabili.

Nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, l'asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori delle caldaie a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto (come precisato dall’articolo 9, comma 4 del decreto attuativo).

Invece, in presenza di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia, di cui all’articolo 1, comma 5, l’asseverazione deve evidenziare che:

• per i lavori realizzati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato H e riferiti agli anni 2008-2009;

• per i lavori realizzati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2010 sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla decisione

(12)

della Commissione europea dell’8 novembre 2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l’apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi, fissati nell’allegato H e riferiti all’anno 2010;

• il sistema di distribuzione è messo a punto e equilibrato in relazione alle portate.

Nei casi previsti ai primi due punti elenchi, inoltre, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter), i valori di cui all’allegato H sono ridotti del 5%.

Attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica

Il soggetto che intende avvalersi della detrazione deve acquisire, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lett. b), del decreto attuativo:

• l’attestato di “certificazione energetica” dell’edificio: tale documento è prodotto, successivamente all’esecuzione dei lavori, utilizzando le procedure e metodologie approvate dalle Regioni/Province autonome ovvero dai Comuni (con regolamento approvato anteriormente l’ 8 ottobre 2005);

• in assenza delle predette procedure, l’attestato di “qualificazione energetica”, predisposto e asseverato da un tecnico abilitato (che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione), con il contenuto previsto nell’allegato A al decreto attuativo.

Invio della documentazione all’Enea

Per fruire della detrazione è obbligatorio inviare all’Enea:

- copia dell’attestato di certificazione/qualificazione energetica prodotto dal tecnico abilitato;

- la scheda informativa relativa agli interventi realizzati contenente i dati indicati nell’allegato E al decreto attuativo (cioè: dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese, della struttura oggetto dell’intervento, la tipologia di intervento, il risparmio di energia previsto, il costo dell’intervento al netto delle spese professionali, l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione ed il costo delle spese professionali), ovvero, limitatamente alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e all’installazione di pannelli solari, la scheda informativa di cui all'allegato F del medesimo decreto.

Per quanto riguarda l’individuazione del giorno a partire dal quale decorrono i 60 giorni di tempo necessari per l’invio della documentazione all’ENEA, l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 244/E del 2007 ha stabilito che il riferimento è rappresentato dal giorno del c.d. “collaudo” dei lavori.

Per le spese sostenute a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, comprese quelle concernenti la prosecuzione di interventi iniziati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, i soggetti che intendono avvalersi della detrazione sono tenuti

(13)

a trasmettere all'ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori, attraverso il sito internet:

www.acs.enea.it, ottenendo ricevuta informatica, i dati contenuti nell’attestato di certificazione energetica, ovvero nell’attestato di qualificazione energetica, prodotto da un tecnico abilitato, che può essere il medesimo tecnico che produce l’asseverazione.

Se l’intervento è ancora in corso di realizzazione, per fruire della detrazione spettante per le spese sostenute in ciascun periodo d’imposta, è necessario attestare che i lavori non sono ultimati. In tale circostanza, esclusivamente al termine dei lavori il contribuente dovrà preoccuparsi di munirsi della documentazione necessaria, provvedendo poi a trasmetterla all’Enea entro 90 giorni.

Obbligo di conservazione della documentazione e cause di decadenza

L’articolo 4, comma 1, lett. d), del decreto attuativo, prevede l’obbligo di conservare ed esibire a seguito di richiesta dell’Ufficio:

• l’asseverazione del tecnico abilitato;

• la ricevuta dell’invio della documentazione trasmessa all’ENEA;

• le fatture e le ricevute fiscali relative alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi;

• la copia del bonifico bancario/postale, se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori;

• la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;

• la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore (ad esempio, locatario).

La decadenza nell’agevolazione deriva dalla violazione degli adempimenti richiesti dalla normativa. Prendendo spunto anche dalla detrazione per gli interventi di recupero, le cause di decadenza sono:

• immobile non accatastato;

• assenza della domanda di accatastamento;

• assenza delle copie di pagamento ICI;

• mancata allegazione della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione della spesa condominiale;

• assenza della dichiarazione del possessore di consenso ai lavori;

• mancata asseverazione dei lavori;

• assenza della certificazione di risparmio energetico;

• mancata comunicazione all’Enea;

• mancata conservazione ed esibizione delle fatture di spesa;

• pagamento non effettuato con bonifico bancario o postale;

• mancata conservazione della ricevuta del bonifico, completa di tutte le informazioni richieste dalla legge;

• esecuzione di interventi difformi da quelle comunicati;

• mancata indicazione del costo della manodopera in fattura.

(14)

Riferimenti

Documenti correlati

• per quanto riguarda il trattamento dei propri dati personali da parte della Banca, di società del gruppo Deutsche Bank o del gruppo Deutsche Bank AG, cui i suoi dati possono

Il prodotto non contiene sostanze classificate pericolose per la salute o per l'ambiente ai sensi delle disposizioni del Regolamento (UE) 1272/2008 (CLP) (e successive modifiche

2014-2020 – OS1 – ON1 – “Tutela della salute dei titolari e richiedenti di protezione internazionale in condizione di vulnerabilità psico-sanitaria anche attraverso il

Sono inclusi gli interventi che comportano una riduzione della trasmittanza termica degli elementi opachi costituenti l'involucro dell'edificio e delle finestre, e gli

(In relazione ai tre criteri indicati, esplicitare sinteticamente obiettivi e finalità connessi alla partecipazione della MPMI all'evento e descrivere i

Sezione Foglio Particella Sub Zona Micro Categoria Classe Consistenza Superficie Rendita.

DATI ANAGRAFICI CODICE FISCALE DIRITTI E ONERI REALI.. 1 UNIVEL MANAGEMENT

Sede Montepaone Lido – Scuola Infanzia Nome e Cognome: VONO FERNANDO Qualifica: Collaboratore Scolastico Sede Montepaone Lido – Scuola Infanzia Addetti al Servizio di