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Nel febbraio 2022, inoltre, è stato pubblicato dall'organismo Italiano di Contabilità, l'oic n. 35 relativo agli Enti del Terzo Settore.

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(1)

In fase di stampa del Codice civile 2022 sono intervenuti due provvedimenti, la l. 23 dicembre 2021, n.

238 (legge europea) e il d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230 (Istituzione dell'assegno unico e universale per i figli a carico) che hanno modificato alcuni articoli presenti nella versione a stampa.

Nel febbraio 2022, inoltre, è stato pubblicato dall'Organismo Italiano di Contabilità, l'OIC n. 35 relativo agli Enti del Terzo Settore.

Si riportano di seguito gli articoli modificati e le sezioni del codice in cui sono inseriti e la sintesi del nuovo Principio OIC n. 35.

CODICE CIVILE

2361. Partecipazioni. 1. L’assunzione di partecipazioni in altre imprese, anche se prevista

genericamente nello statuto (c.c. 2328, n. 3), non è consentita, se per la misura e per l’oggetto della partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato l’oggetto sociale determinato dallo statuto (c.c.

2379, 2424, n. 10).

2. L'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall'assemblea; di tali partecipazioni gli amministratori danno specifica informazione nella nota integrativa del bilancio, indicando la denominazione, la sede legale e la forma giuridica di ciascun soggetto partecipato(1).

(1) Comma modificato dall'art. 24, comma 2 l. 23 dicembre 2021, n. 238.

2423-ter. Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico. 1. Salve le disposizioni di leggi speciali per le società che esercitano particolari attività, nello stato patrimoniale e nel conto economico devono essere iscritte separatamente, e nell'ordine indicato, le voci previste negli articoli 2424 e 2425.

2. Le voci precedute da numeri arabi possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente; esse possono essere raggruppate soltanto quando il raggruppamento, a causa del loro importo, è irrilevante ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 2423 o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo secondo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le voci oggetto di raggruppamento.

3. Devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425.

4. Le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata.

5. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente devono essere adattate; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo devono essere segnalati e commentati nella nota integrativa.

(2)

6. Sono vietati i compensi di partite. Nei casi in cui la compensazione è ammessa dalla legge, sono indicati nella nota integrativa gli importi lordi oggetto di compensazione(1).

(1) Comma modificato dall'art. 24, comma 2, lett. a) l. 23 dicembre 2021, n. 238.

2435-bis. Bilancio in forma abbreviata. 1. Le società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro(1); 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro(1); 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità.

2. Nel bilancio in forma abbreviata lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'articolo 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani; le voci A e D dell'attivo possono essere comprese nella voce CII; la voce E del passivo può essere compresa nella voce D; nelle voci CII dell'attivo e D del passivo devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l'esercizio successivo. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario(2).

3. Nel conto economico del bilancio in forma abbreviata le seguenti voci previste dall'articolo 2425 possono essere tra loro raggruppate:

voci A2 e A3

voci B9(c), B9(d), B9(e) voci B10(a), B10(b), B10(c) voci C16(b) e C16(c)

voci D18(a), D18(b), D18(c), D18(d) voci D19(a), D19(b), D19(c), D19(d)(2). 4.(3).

5. Fermo restando le indicazioni richieste dal terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 2423, dal secondo, quinto e sesto comma dell'articolo 2423-ter, dal secondo comma dell'articolo 2424, dal primo comma, numeri 4) e 6), dell'articolo 2426, la nota integrativa fornisce le indicazioni richieste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 1), 2), 6), per quest'ultimo limitatamente ai soli debiti senza

indicazione della ripartizione geografica, 8), 9), 13), 15), per quest'ultimo anche omettendo la ripartizione per categoria, 16), 22-bis), 22-ter), per quest'ultimo anche omettendo le indicazioni riguardanti gli effetti patrimoniali, finanziari ed economici, 22-quater), 22-sexies), per quest'ultimo anche omettendo l'indicazione del luogo in cui è disponibile la copia del bilancio consolidato, nonché dal primo comma dell'articolo 2427-bis, numero 1)(4).

6. Le società possono limitare l'informativa richiesta ai sensi dell'articolo 2427, primo comma, numero 22-bis, alle operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i loro maggiori azionisti ed a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo, nonché con le imprese in cui la società stessa detiene una partecipazione(5).

(3)

7. Qualora le società indicate nel primo comma forniscano nella nota integrativa le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428, esse sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione.

8. Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2426, hanno la facoltà di iscrivere i titoli al costo di acquisto, i crediti al valore di presumibile realizzo e i debiti al valore nominale(6).

9. Le società che a norma del presente articolo redigono il bilancio in forma abbreviata devono redigerlo in forma ordinaria quando per il secondo esercizio consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

(1) Numero sostituito dall'art. 1 d.lgs. 3 novembre 2008 n. 173.

(2) Comma modificato dall'art. 6, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

(3) Comma abrogato dall'art. 6, 18 agosto 2015, n. 139.

(4) Comma modificato dall'art. 24, comma 2, l. 23 dicembre 2021, n. 238.

(5) Comma modificato dall'art. 6, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

(6) Comma inserito dall'art. 6, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

2435-ter. Bilancio delle micro-imprese. 1. Sono considerate micro-imprese le società di cui all'articolo 2435-bis che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000 euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

2. Fatte salve le norme del presente articolo, gli schemi di bilancio e i criteri di valutazione delle micro- imprese sono determinati secondo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Le micro-imprese sono esonerate dalla redazione:

1) del rendiconto finanziario;

2) della nota integrativa quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni previste dal primo comma dell'articolo 2427, numeri 9) e 16);

3) della relazione sulla gestione: quando in calce allo stato patrimoniale risultino le informazioni richieste dai numeri 3) e 4) dell'articolo 2428.

3. Non sono applicabili le disposizioni di cui al quinto comma dell'articolo 2423 e al numero 11-bis del primo comma dell'articolo 2426.

4. Le società che si avvalgono delle esenzioni previste del presente articolo devono redigere il bilancio, a seconda dei casi, in forma abbreviata o in forma ordinaria quando per il secondo esercizio

consecutivo abbiano superato due dei limiti indicati nel primo comma.

5. Agli enti di investimento e alle imprese di partecipazione finanziaria non si applicano le disposizioni previste dal presente articolo, dal sesto comma dell'articolo 2435-bis e dal secondo comma dell'articolo 2435-bis con riferimento alla facoltà di comprendere la voce D dell'attivo nella voce CII e la voce E del passivo nella voce D(1) (2).

(4)

(1) Articolo inserito dall'art. 6, d.lgs. 18 agosto 2015, n. 139.

(2) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 2, l. 23 dicembre 2021, n. 238.

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

111-duodecies. 1. Qualora tutti i loro soci illimitatamente responsabili, di cui all'articolo 2361, comma secondo, del codice, siano società per azioni, in accomandita per azioni o società a responsabilità limitata, le società in nome collettivo o in accomandita semplice devono redigere il bilancio secondo le norme previste per le società per azioni; esse devono inoltre redigere e pubblicare il bilancio

consolidato come disciplinato dall'articolo 26 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127, ed in presenza dei presupposti ivi previsti.

2. Il primo comma si applica anche qualora i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali soggette al diritto di un altro Stato membro dell'Unione europea o società soggette al diritto di un altro Stato assimilabili giuridicamente alle imprese a responsabilità limitata disciplinate dal diritto di uno Stato membro dell'Unione europea(1) (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 9 d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

(2) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 1, l. 23 dicembre 2021, n. 238.

LEGGI COLLEGATE BANCA E BORSA

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58

4-terdecies. Esenzioni. 1. Le disposizioni contenute nella parte II non si applicano:

a) alle imprese di assicurazione né alle imprese che svolgono le attività di riassicurazione e di retrocessione di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209(1);

b) ai soggetti che prestano servizi di investimento esclusivamente nei confronti di soggetti controllanti, controllati o sottoposti a comune controllo;

c) ai soggetti che prestano servizi di investimento a titolo accessorio nell'ambito di un'attività professionale disciplinata da disposizioni legislative o regolamentari o da un codice di deontologia professionale che ammettano la prestazione di detti servizi, fermo restando quanto previsto dal presente decreto per gli intermediari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del T.U. bancario;

(5)

d) ai soggetti che negoziano per conto proprio in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci o dalle quote di emissione o relativi strumenti derivati e che non prestano altri servizi di

investimento o non esercitano altre attività di investimento in strumenti finanziari diversi dagli strumenti derivati su merci, dalle quote di emissione o relativi derivati, salvo che tali soggetti:

1) siano market maker,

2) siano membri o partecipanti di un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o abbiano accesso elettronico diretto a una sede di negoziazione, secondo quanto previsto dal

regolamento delegato (UE) 2017/565, ad eccezione dei soggetti non finanziari che eseguono in una sede di negoziazione operazioni di cui e' oggettivamente possibile misurare la capacità di ridurre i rischi direttamente connessi all'attività commerciale o all'attività di finanziamento della tesoreria propria o del gruppo di appartenenza;

3) applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza, o 4) negozino per conto proprio quando eseguono gli ordini dei clienti. I gestori di Oicr, le Sicav, le Sicaf e i relativi depositari, le controparti centrali e i soggetti esentati a norma delle lettere a), h), i) e l), non sono tenuti, ai fini dell'esenzione, a soddisfare le condizioni enunciate nella presente lettera.

e) agli operatori soggetti agli obblighi previsti dalla direttiva 2003/87/CE, che, quando trattano quote di emissione, non eseguono ordini di clienti e non prestano servizi o attività di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, a condizione che non applichino tecniche di negoziazione algoritmica ad alta frequenza;

f) ai soggetti che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nella gestione di sistemi di partecipazione dei lavoratori;

g) ai soggetti che prestano servizi di investimento consistenti esclusivamente nel gestire sistemi di partecipazione dei lavoratori e nel prestare servizi di investimento esclusivamente per la propria controllante, le proprie controllate o altre controllate della propria controllante;

h) alla Banca centrale europea, alla Banca d'Italia, ad altri membri del SEBC e ad altri organismi nazionali che svolgono funzioni analoghe nell'Unione europea, al Ministero dell'economia e delle finanze e ad altri organismi pubblici che sono incaricati o che intervengono nella gestione del debito pubblico nell'Unione europea e ad istituzioni finanziarie internazionali create da due o piu' Stati membri allo scopo di mobilitare risorse e fornire assistenza finanziaria a quelli, tra i loro membri, che stiano affrontando o siano minacciati da gravi difficoltà finanziarie;

i) ai fondi pensione, siano essi armonizzati o meno dal diritto dell'Unione europea, nonche' ai loro soggetti depositari;

l) ai soggetti:

i) compresi i market maker, che negoziano per conto proprio strumenti derivati su merci o quote di emissione o derivati dalle stesse, esclusi quelli che negoziano per conto proprio eseguendo ordini di clienti;

o ii) che prestano servizi di investimento diversi dalla negoziazione per conto proprio, in strumenti derivati su merci o quote di emissione o strumenti derivati dalle stesse ai clienti o ai fornitori della loro attività principale;

purché:

(6)

1) per ciascuno di tali casi, considerati sia singolarmente che in forma aggregata, si tratti di un'attività accessoria alla loro attività principale considerata nell'ambito del gruppo, purché tale attività principale non consista nella prestazione di servizi di investimento ai sensi del presente decreto, di attività

bancarie ai sensi T.U. bancario o in attività di market making in relazione agli strumenti derivati su merci;

2) tali soggetti non applichino una tecnica di negoziazione algoritmica ad alta frequenza; e 3) detti soggetti comunichino formalmente, con cadenza annuale alla Consob, se si servono di tale esenzione e, su richiesta della Consob, su quale base ritengono che la loro attività ai sensi dei punti i) e ii) sia

accessoria all'attività principale.

L'avvenuta perdita dei requisiti previsti per l'esenzione di cui alla presente lettera deve essere

comunicata senza indugio alla Consob dai soggetti interessati che possono continuare ad esercitare le attività indicate sub i) e ii) purchè, entro sei mesi dalla suddetta comunicazione, presentino domanda di autorizzazione secondo le norme previste dal presente decreto(2);

m) ai soggetti che forniscono consulenza in materia di investimenti nell'esercizio di un'altra attività professionale non contemplata dalla direttiva 2014/65/UE, purché tale consulenza non sia

specificamente remunerata;

n) agli agenti di cambio le cui attività e funzioni sono disciplinate dall'articolo 201 del presente decreto;

o) ai gestori del sistema di trasmissione quali definiti all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva

2009/72/CE o all'articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE, quando svolgono le loro funzioni in conformità delle suddette direttive o del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n.

715/2009 o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, alle persone che agiscono in qualità di prestatori di servizi per loro conto per espletare i loro compiti ai sensi di tali atti legislativi o dei codici di rete o degli orientamenti adottati a norma di tali regolamenti, o a qualsiasi gestore o amministratore di un meccanismo di bilanciamento dell'energia, di una rete o sistema di condotte per bilanciare le forniture e i consumi di energia quando svolgono detti compiti. Tale

esenzione si applica alle persone che esercitano le attività menzionate nella presente lettera solo quando effettuano attività di investimento o prestano servizi di investimento relativi ai derivati su merci al fine di svolgere tali attività. Tale esenzione non si applica in relazione alla gestione di un mercato

secondario, incluse le piattaforme per la negoziazione secondaria di diritti di trasmissione finanziari;

p) ai depositari centrali autorizzati ai sensi del regolamento (UE) n. 909/2014, salvo quanto previsto dall'articolo 79-noviesdecies.1 del presente decreto.

p-bis) ai soggetti autorizzati a prestare servizi di crowdfunding ai sensi del regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020(3)(4).

(1) Lettera modificata dall'art. 2, comma 5, d.lgs. 21 maggio 2018, n. 68.

(2) Numero modificato dall'art. 1, comma 4, lettera a), d.lgs. 25 novembre 2019, n. 165.

(3) Lettera aggiunta dall'art. 27, comma 1, l. 23 dicembre 2021, n. 238, con effetto a decorrere dal 10 novembre 2021.

(4) Articolo inserito dall' art. 1, comma 6, d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129.

(7)

154-ter. Relazioni finanziarie. 1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile , entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito Internet e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, la relazione finanziaria annuale, comprendente il progetto di bilancio di esercizio o, per le società che abbiano adottato il sistema di amministrazione e controllo dualistico, il bilancio di esercizio, nonché il bilancio consolidato, ove redatto, la relazione sulla gestione e l'attestazione prevista all'articolo 154-bis, comma 5. Nelle ipotesi previste dall' articolo 2409-terdecies, secondo comma, del codice civile , in luogo del bilancio di esercizio, è pubblicato, ai sensi del presente comma, il progetto di bilancio di esercizio. La relazione di revisione redatta dal revisore legale o dalla società di revisione legale nonchè la relazione indicata nell'articolo 153 sono messe integralmente a disposizione del pubblico entro il medesimo termine(1).

1.1. Gli amministratori curano l'applicazione delle disposizioni del regolamento delegato (UE)

2019/815 della Commissione, del 17 dicembre 2018, alle relazioni finanziarie annuali che gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano conformemente al comma 1(2).

1.2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nella relazione di revisione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, esprime altresì un giudizio sulla conformità del progetto di bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato, compresi nella relazione finanziaria annuale, alle disposizioni del regolamento delegato di cui al comma 1.1 del presente articolo, sulla base di un principio di revisione elaborato, a tale fine, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del citato decreto legislativo n. 39 del 2010(2).

1-bis. Tra la pubblicazione di cui al comma 1 e la data dell'assemblea convocata ai sensi degli articoli 2364, secondo comma, e 2364-bis, secondo comma, del codice civile, intercorrono non meno di ventuno giorni(3).

1-ter. In deroga all'articolo 2429, primo coma, del codice civile il progetto di bilancio di esercizio è comunicato dagli amministratori al collegio sindacale, al revisore legale o alla società di revisione legale, con la relazione sulla gestione, almeno quindici giorni prima della pubblicazione di cui al comma 1(4).

2. Gli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine pubblicano, quanto prima possibile e comunque entro tre mesi dalla chiusura del primo semestre dell'esercizio, una relazione finanziaria semestrale comprendente il bilancio semestrale abbreviato, la relazione intermedia sulla gestione e l'attestazione prevista dall' articolo 154-bis, comma 5. La relazione sul bilancio semestrale abbreviato del revisore legale o della società di revisione legale, ove redatta, è pubblicata integralmente entro il medesimo termine(5).

3. Il bilancio semestrale abbreviato di cui al comma 2, è redatto in conformità ai principi contabili internazionali applicabili riconosciuti nella Comunità europea ai sensi del regolamento (CE) n.

1606/2002. Tale bilancio è redatto in forma consolidata se l'emittente quotato avente l'Italia come Stato membro d'origine è obbligato a redigere il bilancio consolidato.

4. La relazione intermedia sulla gestione contiene almeno riferimenti agli eventi importanti che si sono verificati nei primi sei mesi dell'esercizio e alla loro incidenza sul bilancio semestrale abbreviato,

(8)

unitamente a una descrizione dei principali rischi e incertezze per i sei mesi restanti dell'esercizio. Per gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come Stato membro d'origine, la relazione intermedia sulla gestione contiene, altresì, informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate.

5. Con il regolamento di cui al comma 6, la Consob può disporre, nei confronti di emittenti aventi l'Italia come Stato membro d'origine, inclusi gli enti finanziari, l'obbligo di pubblicare informazioni finanziarie periodiche aggiuntive consistenti al più in:

a) una descrizione generale della situazione patrimoniale e dell'andamento economico dell'emittente e delle sue imprese controllate nel periodo di riferimento;

b) una illustrazione degli eventi rilevanti e delle operazioni che hanno avuto luogo nel periodo di riferimento e la loro incidenza sulla situazione patrimoniale dell'emittente e delle sue imprese controllate(6).

5-bis. Prima dell'eventuale introduzione degli obblighi di cui al comma 5, la Consob rende pubblica l'analisi di impatto effettuata ai sensi dell'articolo 14, comma 24-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. Quest'ultima, in conformità alla disciplina comunitaria di riferimento, esamina, anche in chiave comparatistica, la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive non comportano oneri sproporzionati, in particolare per i piccoli e medi emittenti interessati;

b) il contenuto delle informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste è proporzionato ai fattori che contribuiscono alle decisioni di investimento assunte dagli investitori;

c) le informazioni finanziarie periodiche aggiuntive richieste non favoriscono un'attenzione eccessiva ai risultati e al rendimento a breve termine degli emittenti e non incidono negativamente sulle possibilità di accesso dei piccoli e medi emittenti ai mercati regolamentati(7).

6. La Consob, in conformità alla disciplina europea, stabilisce con regolamento(8):

a) i termini e le modalità di pubblicazione dei documenti di cui ai commi 1 e 2 e delle eventuali informazioni aggiuntive di cui al comma 5, nonché del documento di registrazione universale ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 12, del regolamento prospetto(9);

a-bis) le eventuali disposizioni di attuazione del comma 1.1(10).

b) i casi di esenzione dall'obbligo di pubblicazione delle relazioni finanziarie(11);

c) il contenuto delle informazioni sulle operazioni rilevanti con parti correlate di cui al comma 4;

d) le modalità di applicazione del presente articolo per gli emittenti quote di fondi chiusi.

7. Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 157, comma 2, la Consob, nel caso in cui abbia accertato che i documenti che compongono le relazioni finanziarie di cui al presente articolo non sono conformi alle norme che ne disciplinano la redazione, può chiedere all'emittente di rendere pubblica tale

circostanza e di provvedere alla pubblicazione delle informazioni supplementari necessarie a ripristinare una corretta informazione del mercato.

(1) Comma modificato, da ultimo, dall'art. 1, comma 7, lettera a), d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25.

(2) Comma inserito dall'art. 25, comma 1, lettera a), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

(3) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 23, lettera b), d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 e successivamente modificato dall'art. 3, comma 20, lettera b), d.lgs. 18 giugno 2012, n. 91.

(9)

(4) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 23, lettera b), d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 e successivamente modificato dall'art. 1, comma 7, lettera b), d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25.

(5) Comma modificato dall'art. 40, comma 12, lettera b), d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e successivamente dall'art. 1, comma 7, lettera c), d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25.

(6) Comma sostituito dall'art. 1, comma 7, lettera d), d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 7, lettera e), d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25.

(8) Alinea modificato dall'art. 1, comma 7, lettera f), d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25.

(9) Lettera sostituita dall'art. 1, comma 7, lettera g), d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 25 e successivamente modificata dall'art. 3, comma 14, d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 17.

(10) Comma inserito dall'art. 25, comma 1, lettera b), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

(11) Lettera modificata dall'art. 1, comma 15, d.lgs. 11 ottobre 2012, n. 184.

182. Ambito di applicazione. 1. Le disposizioni degli articoli 184, 185, 187-bis e 187-ter si applicano ai fatti concernenti:

a) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

b) strumenti finanziari ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o di altro Paese dell'Unione europea;

c) strumenti finanziari negoziati su un sistema organizzato di negoziazione;

d) strumenti finanziari non previsti dalle lettere a), b) e c), il cui prezzo o valore dipende dal prezzo o dal valore di uno strumento finanziario menzionato nelle stesse lettere ovvero ha un effetto su tale prezzo o valore, compresi, ma non in via esclusiva, i credit default swap e i contratti differenziali;

e) condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n.

1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010.

2. Le disposizioni degli articoli 185 e 187-ter si applicano altresì ai fatti concernenti:

a) i contratti a pronti su merci che non sono prodotti energetici all'ingrosso, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore degli strumenti finanziari di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a);

b) gli strumenti finanziari, compresi i contratti derivati o gli strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito, idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo o del valore di un contratto a pronti su merci, qualora il prezzo o il valore dipendano dal prezzo o dal valore di tali strumenti

finanziari;

c) gli indici di riferimento (benchmark).

(10)

3. Le disposizioni del presente titolo si applicano a qualsiasi operazione, ordine o altra condotta relativi agli strumenti finanziari di cui ai commi 1 e 2, indipendentemente dal fatto che tale operazione, ordine o condotta avvenga in una sede di negoziazione.

4. I reati e gli illeciti previsti dal presente titolo sono sanzionati secondo la legge italiana, anche se commessi in territorio estero, quando attengono a strumenti finanziari ammessi o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o in un sistema multilaterale di negoziazione italiano o a strumenti finanziari negoziati su un sistema

organizzato di negoziazione italiano(1).

(1) Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 26, comma 1, lettera a), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

183. Esenzioni. 1. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:

a) alle operazioni, agli ordini o alle condotte previsti dall'articolo 6 del regolamento (UE) n. 596/2014, dai soggetti ivi indicati, nell'ambito della politica monetaria, della politica dei cambi o nella gestione del debito pubblico, nonché nell'ambito delle attività della politica climatica dell'Unione o nell'ambito della politica agricola comune o della politica comune della pesca dell'Unione;

b) alle negoziazioni di azioni proprie effettuate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (UE) n.

596/2014.

b-bis) alle negoziazioni di valori mobiliari o strumenti collegati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, per la stabilizzazione di valori mobiliari, quando tali negoziazioni sono effettuate conformemente all'articolo 5, paragrafi 4 e 5, del medesimo regolamento(1) (2).

(1) Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 4, comma 6 d.lgs. 10 agosto 2018, n.107.

(2) Lettera aggiunta dall'art. 26, comma 1, lettera b), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

184. Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate. 1. È punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione,

direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;

b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014;

c) raccomanda o induce altri, sulla base di tali informazioni, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

(11)

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o dell'esecuzione di attività delittuose, commette taluno dei fatti di cui al medesimo comma 1.

3. Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a dieci anni e con la multa da euro ventimila a euro due milioni e cinquecentomila chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1.

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione, del 12 novembre 2010(1).

(1) Articolo sostituito, da ultimo, dall'art. 26, comma 1, lettera c), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

185. Manipolazione del mercato. 1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da due a dodici anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni(1).

1-bis. Non è punibile chi ha commesso il fatto per il tramite di ordini di compravendita o operazioni effettuate per motivi legittimi e in conformità a prassi di mercato ammesse, ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) n. 596/2014(2).

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

2-bis.(3) 2-ter(3)

(1) A norma dell'art. 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262 le pene previste dal presente comma sono raddoppiate entro i limiti posti per ciascun tipo di pena dal libro I, titolo II, capo II, del codice penale. Originariamente la pena era da uno a sei anni.

(2) Comma inserito dall'art. 4, comma 8, lettera a) d.lgs. 10 agosto 2018, n. 107.

(3) Comma abrogato dall'articolo 26, comma 1, lettera d), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

(12)

187. Confisca. 1. In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente capo è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto(1).

2. Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

3. Per quanto non stabilito nei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni dell'articolo 240 del codice penale.

(1) Comma sostituito dall'art. 26, comma 1, lettera e), l. 23 dicembre 2021, n. 238.

SOCIETA'

Decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127

26. Imprese controllate. 1. Agli effetti dell'art. 25 sono considerate imprese controllate quelle indicate nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'art. 2359 del codice civile.

2. Agli stessi effetti sono in ogni caso considerate controllate:

a) le imprese su cui un'altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge applicabile consenta tali contratti o clausole;

b) le imprese in cui un'altra, in base ad accordi con altre voci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.

3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente si considerano anche i diritti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persone interposte; non si considerano quelli spettanti per conto di terzi.

3-bis. Ai medesimi fini dei commi 1 e 2, la totalità dei diritti di voto dei soci dell'impresa partecipata è ridotta dei diritti di voto inerenti alle azioni o alle quote proprie detenute dall'impresa partecipata stessa, o da una sua controllata, o detenute da terzi per conto di tali imprese(1).

3-ter. Le imprese controllate sono oggetto di consolidamento indipendentemente dal luogo in cui sono costituite(1).

(1) Comma aggiunto dall'art. 24, comma 3, l. 23 dicembre 2021, n. 238.

27. Casi di esonero dell'obbligo di redazione del bilancio consolidato. 1. Non sono soggette

all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, su base consolidata, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti(1):

a) 20.000.000 euro nel totale degli attivi degli stati patrimoniali(2);

b) 40.000.000 euro nel totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni(2); c) 250 dipendenti occupati in media durante l'esercizio(3).

1-bis. La verifica del superamento dei limiti numerici indicati al comma 1 può essere effettuata su base aggregata senza effettuare le operazioni di consolidamento. In tale caso, i limiti numerici indicati al comma 1, lettere a) e b), sono maggiorati del 20 per cento(4).

(13)

2. L'esonero previsto dal comma precedente comma 1 non si applica se l'impresa controllante o una delle imprese controllate è un ente di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 ovvero un ente sottoposto a regime intermedio ai sensi dell'articolo 19-ter del medesimo decreto legislativo(5).

3. Non sono inoltre soggette all'obbligo indicato nell'art. 25 le imprese a loro volta controllate quando la controllante sia titolare di oltre il novantacinque per cento delle azioni o quote dell'impresa

controllata ovvero, in difetto di tale condizione, quando la redazione del bilancio consolidato non sia richiesta almeno sei mesi prima della fine dell'esercizio da tanti soci che rappresentino almeno il 5%

del capitale.

3-bis. Non sono altresì soggette all'obbligo indicato nell'articolo 25 le imprese che controllano solo imprese che, individualmente e nel loro insieme, sono irrilevanti ai fini indicati nel secondo comma dell'articolo 29, nonché le imprese che controllano solo imprese che possono essere escluse dal consolidamento ai sensi dell'articolo 28(6).

4. L'esonero previsto dal comma 3 è subordinato alle seguenti condizioni(7):

a) che l'impresa controllante, soggetta al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea, rediga e sottoponga a controllo il bilancio consolidato secondo il presente decreto ovvero secondo il diritto di altro Stato membro dell'Unione europea o in conformità ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea(8);

b) che l'impresa controllata non abbia emesso valori mobiliari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati italiani o dell'Unione europea(8).

5. Le ragioni dell'esonero devono essere indicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio. Nel caso previsto dal terzo comma, la nota integrativa deve altresì indicare la denominazione e la sede della società controllante che redige il bilancio consolidato; copia dello stesso, della relazione sulla gestione e di quella dell'organo di controllo, redatti in lingua italiana o nella lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, devono essere depositati presso l'ufficio del registro delle

imprese del luogo ove è la sede dell'impresa controllata(9).

(1) Alinea modificato dall'art. 24, comma 3, l. 23 dicembre 2021, n. 238.

(2) Lettera modificata, da ultimo, dall'art. 7 comma 1, d.lgs. 18 agosto 2015 n. 139.

(3) Comma sostituito dall'art. 19, comma 2, l. 6 febbraio 1996, n. 52.

(4) Comma inserito dall'art. 24, comma 3, l. 23 dicembre 2021, n. 238.

(5) Comma modificato, da ultimo, dall'art. 24, comma 3, l. 23 dicembre 2021, n. 238.

(6) Comma inserito dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 31 marzo 2011, n. 56 e, successivamente, modificato dall'art. 7 comma 1, d.lgs. 18 agosto 2015 n. 139.

(7) Alinea modificato dall'art. 1, comma 1, d.lgs. 31 marzo 2011, n. 56.

(8) Lettera modificata dall'art. 7 comma 1, d.lgs. 18 agosto 2015 n. 139.

(9) Comma modificato dall'art. 7 comma 1, d.lgs. 18 agosto 2015 n. 139.

39. Elenchi delle imprese incluse nel bilancio consolidato e delle partecipazioni. 1. Gli elenchi previsti nell'art. 38, comma 2, devono indicare per ciascuna impresa:

(14)

a) la denominazione, la sede e il capitale;

b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, dalla controllante e da ciascuna delle controllate;

c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria.

1-bis. L'elenco previsto dall'articolo 38, comma 2, lettera d), deve altresì indicare, per ciascuna impresa, l'importo del patrimonio netto e dell'utile o della perdita risultante dall'ultimo bilancio approvato. Tali informazioni possono essere omesse quando l'impresa controllata non è tenuta a pubblicare il suo stato patrimoniale in base alle disposizioni della legge nazionale applicabile(1). 2. La ragione della inclusione di una impresa in uno degli elenchi deve essere specificata, se già non risulta dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c) del comma 1.

3. Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione del complesso delle imprese incluse nel consolidamento, devono essere fornite le informazioni che rendano significativo il

confronto fra lo stato patrimoniale e il conto economico dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente.

Le suddette informazioni possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico dell'esercizio precedente.

4. È consentito omettere l'indicazione delle imprese la cui inclusione negli elenchi possa arrecare grave pregiudizio ad imprese incluse nel consolidamento o ad imprese da queste controllate o con queste collegate.

(1) Comma inserito dall'articolo 24, comma 3, l. 23 dicembre 2021, n. 238.

NORME TRIBUTARIE

Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

12. Detrazioni per carichi di famiglia. 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

(15)

c) 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età pari o superiore a 21 anni. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli che danno diritto alla detrazione, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli nati fuori del matrimonio e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a)(1);

d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

1-bis.(2)

2. Le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Per i figli di età non superiore a ventiquattro anni il limite di reddito complessivo di cui al primo periodo è elevato a 4.000 euro(3).

3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste(4).

4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

(16)

4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all'articolo 10, comma 3- bis(5).

(1) Lettera modificata, da ultimo, dall'art. 10, comma 4, lettere a), b) e c), d.lgs. 29 dicembre 2021, n.

230, a decorrere dal 1° marzo 2022.

(2) Comma abrogato dall'art. 10, comma 4, lettera d), d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022.

(3) Comma modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 4, lettera e), d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022.

(4) Comma modificato, da ultimo, dall'art. 10, comma 4, lettera f), d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 230, a decorrere dal 1° marzo 2022.

(5) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 15, lettera a), numero 4), l. 24 dicembre 2007, n. 244.

PRINCIPI CONTABILI

OIC n. 35(1)

PRINCIPIO CONTABILE ETS

(1) Il principio è stato pubblicato dall'Organismo Italiano di Contabilità nel febbraio 2022.

SCOPO DEL PRINCIPIO

1. Il presente principio contabile ha lo scopo di disciplinare i criteri per: (i) la presentazione dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale e della relazione di missione degli enti del Terzo Settore, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto; e (ii) la rilevazione e valutazione di alcune fattispecie tipiche degli enti del Terzo Settore.

AMBITO DI APPLICAZIONE

2. Il presente principio si applica agli enti del Terzo Settore (di seguito anche “enti”) che redigono il bilancio in base alle disposizioni dell’articolo 13 comma 1 e 3 del d.lgs. 117 del 2017 (“Codice del Terzo Settore”).(1)

3. La predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti del Terzo Settore è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli art.

2423, 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo Settore.»(2)

(17)

4. Gli enti del Terzo Settore, pertanto, osservano le regole, di rilevazione e valutazione, contenute nei principi contabili nazionali OIC ad eccezione delle previsioni specifiche previste dal presente principio. Per gli schemi di bilancio e l’informativa vedi Appendici B e C.

(1) Vedi l'art. 4 d.lgs. 117 del 3 luglio 2017. Sono enti del terzo settore le organizzazioni di

volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute e non, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche,

solidaristiche e di utilità sociale (omissis) e iscritti al registro unico nazionale del terzo settore.

(2) Vedi d.m. (Ministero del lavoro e delle politiche sociali) 5 marzo 2020.

PREVISIONI SPECIFICHE PER GLI ENTI DEL TERZO SETTORE

Postulati del bilancio degli enti del Terzo Settore

5. I destinatari primari delle informazioni del bilancio del terzo settore sono coloro che forniscono o potenzialmente intendono fornire risorse anche sotto forma di donazioni, contributi o tempo (volontari) senza nessuna aspettativa di un ritorno e i beneficiari dell’attività svolta dagli enti del Terzo Settore. Il bilancio deve fornire informazioni utili a soddisfare le esigenze informative di tali destinatari.

6. Per verificare la sussistenza del postulato della continuità aziendale l’organo di amministrazione effettua una valutazione prospettica della capacità dell’ente di continuare a svolgere la propria attività per un prevedibile arco temporale futuro, relativo a un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio. Tale valutazione può essere effettuata predisponendo un budget che dimostri che l’ente ha, almeno per i dodici mesi successivi alla data di riferimento del bilancio, le risorse sufficienti per svolgere la propria attività rispettando le obbligazioni assunte.

Composizione del bilancio d’esercizio degli enti del Terzo Settore

7. Il bilancio d’esercizio degli Enti del Terzo Settore è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie».(3)

Stato Patrimoniale

8. Nel caso di elementi che potrebbero ricadere sotto più voci dello schema di stato patrimoniale, l’ente dà informativa nella relazione di missione dell’appartenenza dell’elemento a più voci se ciò è necessario ai fini della comprensione del bilancio.

Rendiconto gestionale

(18)

9. Il rendiconto gestionale è suddiviso nelle seguenti aree:

a) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale come «componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 del d.lgs. 2 agosto 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.

b) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività diverse come «componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività diverse di cui all’art. 6 del d.lgs. 2 agosto 2017 n. 117 indipendentemente dal fatto che queste siano state svolte con modalità non commerciali o commerciali.

c) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività di raccolte fondi definiti dal decreto ministeriale come «i componenti negativi/positivi di reddito derivanti dallo svolgimento delle attività di raccolte fondi occasionali e non occasionali di cui all’art. 7 del d.lgs. 2 agosto 2017 n. 117».

d) Costi e oneri/ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali come «i componenti negativi/positivi di reddito derivanti da operazioni aventi natura di raccolta finanziaria/generazione di profitti di natura finanziaria e di matrice patrimoniale, primariamente connessa alla gestione del patrimonio immobiliare, laddove tale attività non sia attività di interesse generale ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. 2 agosto 2017 n. 117. Se si tratta di attività di interesse generale, i componenti di reddito sono imputabili nell’area A del rendiconto gestionale».

e) Costi e oneri e proventi da attività di supporto generale sono da considerarsi gli elementi positivi e negativi di reddito che non rientrano nelle altre aree.

10. I proventi sono classificati nel rendiconto gestionale sulla base della tipologia di attività svolta (es. area A, B, C, D, E) e nella voce più appropriata (es. erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi ecc.).

11. I costi e gli oneri sono classificati nel rendiconto gestionale per natura secondo l’attività dell’ente cui si riferiscono (es. area A, B, C, D, E).

12. L’ente fornisce informativa nella relazione di missione circa i criteri seguiti per la classificazione nelle diverse aree previste nel rendiconto gestionale.

13. Un ente del Terzo Settore può presentare in calce al rendiconto gestionale i costi e proventi figurativi. Come costi e proventi figurativi da attività di interesse generale si intendono «quei componenti economici di competenza dell’esercizio che non rilevano ai fini della tenuta della contabilità, pur originando egualmente dalla gestione dell’ente” e che “quanto esposto nel presente prospetto non deve essere già stato inserito nel rendiconto gestionale».

14. Nei costi e proventi figurativi rientrano tra l’altro: i) i costi e proventi figurativi relativi ai volontari iscritti nel registro di cui all’art. 17, comma 1, del Codice del Terzo Settore; ii) quelli relativi ai volontari occasionali e iii) quelli relativi all’erogazione/ricezione gratuita di servizi (ad es. il comodato d’uso).

I costi e proventi figurativi, opportunamente documentati, sono rilevati in calce al rendiconto gestionale al fair value della prestazione ricevuta o eseguita se attendibilmente stimabile. Nel determinare il valore:

(19)

a) del costo figurativo del volontario si fa riferimento alla «retribuzione oraria lorda prevista per la corrispondente qualifica dei contratti collettivi di cui all’art. 51 del d.lgs.15 giugno 2015, n. 81» così come previsto dal decreto ministeriale»;

b) dei proventi figurativi, è possibile fare riferimento ai relativi costi figurativi quando lo stesso non risulta facilmente individuabile.

Se il fair value non è attendibilmente stimabile, l’ente ne dà conto nella relazione di missione.

Relazione di missione

15. La relazione di missione prevede da un lato, le poste di bilancio e dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il Codice civile colloca distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione». Le informazioni richieste dal decreto ministeriale nella relazione di missione sono divise in:

a. informazioni generali;

b. illustrazione delle poste di bilancio; e

c. illustrazione dell’andamento economico e finanziario dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.(4)

(3) Per gli schemi di bilanci, del rendiconto gestionale e della relazione di missione vedi Appendice B e C OIC 35.

(4) Per approfondimenti in merito vedi Appendice C OIC 35.

Transazioni non sinallagmatiche

16. Le transazioni non sinallagmatiche, che sono le transazioni per le quali non è prevista una controprestazione (es. erogazioni liberali, proventi da 5 per mille, raccolta fondi, contributi ecc.), danno luogo all’iscrizione nello stato patrimoniale di attività rilevate al fair value alla data di acquisizione.

17. In contropartita all’iscrizione nello stato patrimoniale delle attività sono rilevati dei proventi nel rendiconto gestionale classificati secondo quanto previsto dal paragrafo 10 del presente principio contabile.

Riserve vincolate e debiti per erogazioni liberali condizionate

18. Se l’organo amministrativo dell’ente decide di vincolare le risorse ricevute a progetti specifici l’ente rileva l’accantonamento nella voce aggiunta nel rendiconto gestionale A9) “Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” (oppure E8) “Accantonamento a riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” se le somme sono destinate alla copertura delle spese di supporto generale future) in contropartita alla voce di Patrimonio Netto Vincolato AII 2)

“Riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”.

(20)

19. La suddetta riserva è rilasciata in contropartita alla voce aggiunta nel rendiconto gestionale A10)

“Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali” (oppure E9) “Utilizzo riserva vincolata per decisione degli organi istituzionali”) in proporzione all’esaurirsi del vincolo. Se la durata del vincolo non è definita, per stimare detta proporzione, si fa riferimento all’utilizzo previsto del bene nell’attività svolta dall’ente (es. vita utile del bene).

20. Sea il vincolo è apposto dal donatore, l’ente:

a. Rileva le attività in contropartita alla voce del Patrimonio Netto Vincolato AII 3) “Riserve vincolate destinate da terzi”;

b. Rilascia la riserva in contropartita all’apposita voce di provento del rendiconto gestionale, secondo le previsioni del paragrafo 19 di cui sopra.

21. Se il donatore impone una condizione, in cui è indicato un evento futuro e incerto la cui manifestazione conferisce al promittente il diritto di riprendere possesso delle risorse trasferite o lo libera dagli obblighi derivanti dalla promessa, l’ente rileva le attività in contropartita alla voce D5)

“debiti per le erogazioni liberali condizionate” nel passivo dello stato patrimoniale.

Successivamente, il debito viene rilasciato in contropartita all’apposita voce di provento del rendiconto gestionale, proporzionalmente al venir meno della condizione.

Determinazione del fair value

22. L’iscrizione delle attività al fair value avviene quando lo stesso è attendibilmente stimabile. Se il fair value non fosse attendibilmente stimabile, l’ente ne dà conto nella relazione di missione.

23. I beni acquistati ad un valore simbolico rispetto al loro reale valore di mercato sono contabilizzati secondo le previsioni per le transazioni non sinallagmatiche.

24. I beni di magazzino ricevuti gratuitamente nel corso dell’anno possono essere rilevati al loro fair value al termine dell’esercizio anziché al loro fair value al momento dell’iscrizione in bilancio.

Contributi pubblici

25. I contributi pubblici in conto esercizio sono contabilizzati secondo le previsioni di cui al paragrafo 17 mentre i contributi pubblici in conto impianti sono contabilizzati secondo le previsioni di cui al paragrafo 20.

Quote associative e apporti da soci fondatori

26. Le quote associative o apporti ancora dovuti sono gli importi esigibili da parte dell’ente nei confronti di associati o fondatori a fronte di quote associative o apporti dei soci fondatori. Essi danno titolo ad un credito rilevato nella voce A) “quote associative o apporti ancora dovuti”.

27. Le quote associative e gli apporti da soci fondatori ricevuti nel corso dell’esercizio sono iscritti in contropartita al:

a. Patrimonio netto nella voce AI “Fondo dotazione dell’ente” se le quote o gli apporti sono relativi alla dotazione iniziale dell’ente. Il decreto ministeriale definisce il fondo di

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dotazione dell’ente come «il fondo di cui l’ente del Terzo settore può disporre al momento della sua costituzione».

b. Rendiconto gestionale nella voce A1) «proventi da quote associative e apporti dei fondatori» negli altri casi, a meno che dalle evidenze disponibili è desumibile che la natura della transazione è il rafforzamento patrimoniale dell’ente (es. apporti per ricapitalizzazione).

28. I «proventi da quote associative e apporti dei fondatori» sono rilevati nel rendiconto gestionale nell’esercizio in cui sono ricevuti o dovuti.

Svalutazione immobilizzazioni materiali ed immateriali

29. Gli enti del Terzo Settore ai fini della determinazione del valore d’uso applicano l’approccio semplificato dell’OIC 9 “Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali” per determinare le perdite durevoli di valore.

30. Le eventuali svalutazioni sono rilevate in un’apposita voce denominata “svalutazioni delle immobilizzazioni materiali ed immateriali” aggiunta nell’apposita area del rendiconto gestionale.

DATA DI ENTRATA IN VIGORE

31. Le disposizioni del presente principio si applicano ai bilanci chiusi o in corso al 31 dicembre 2021.

DISPOSIZIONI DI PRIMA APPLICAZIONE

32. Un ente del Terzo Settore può applicare il presente principio contabile retrospettivamente ai sensi dell’OIC 29, oppure:

a. può applicare il presente principio contabile al valore contabile delle attività e passività all’inizio dell’esercizio in corso, ed effettuare una rettifica corrispondente sul saldo d’apertura del patrimonio netto dell’esercizio in corso;

b. può applicare il presente principio contabile prospetticamente (i.e. a partire dall’inizio dell’esercizio in corso), se non è fattibile calcolare l’effetto cumulato pregresso del cambiamento di principio o la determinazione dell’effetto pregresso risulti eccessivamente onerosa.

33. Per il bilancio d’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2021 l’ente può:

a. non presentare il bilancio comparativo 2020;

b. nel caso di applicazione prospettica, non rilevare al fair value le transazioni non sinallagmatiche intervenute nel corso del 2021 se la stima del fair value risulta eccessivamente onerosa. L’ente che si avvale di tale scelta ne dà informativa nella relazione di missione.

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APPENDICE A: INTRODUZIONE AL DECRETO DEL MINISTERO E DEL LAVORO DELLE POLITICHE SOCIALI DEL 5 MARZO 2020

La presente Appendice è parte integrante dell’OIC 35, riporta l’introduzione al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020

L’art. 13, "Scritture contabili e bilancio", del d.lgs.2 agosto 2017, n. 117 indica il contenuto minimo del bilancio che gli Enti del terzo settore (ETS) che non esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono tenuti a redigere.

In particolare gli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro devono redigere un bilancio di esercizio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione; gli enti con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro possono predisporre un bilancio in forma di rendiconto per cassa.

La norma sottende l’utilizzo del principio di competenza economica per la redazione del bilancio degli enti del Terzo settore con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non inferiori a 220.000,00 euro, mentre consente l’utilizzo del principio di cassa per gli enti con dimensione economica inferiore a tale soglia.

La relazione di missione illustra, da un lato, le poste di bilancio e, dall’altro lato, l’andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, cumulando informazioni che il codice civile colloca per le società di capitali, distintamente, nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione.

Ai fini dell’individuazione degli enti che rientrano nell’obbligo di redazione del bilancio secondo il principio della competenza economica o nella facoltà di redazione del bilancio secondo il principio di cassa, si dovrà tenere conto del volume complessivo di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate conseguiti come risultanti dal bilancio dell’esercizio precedente. Per quanto concerne i bilanci redatti secondo il principio di cassa occorre escludere le entrate relative a disinvestimenti, intendendo come tali le alienazioni a qualsiasi titolo di elementi aventi natura di immobilizzazioni, in quanto entrate non afferenti alla gestione corrente dell'ente e quelle relative al reperimento di fonti finanziarie.

Occorre anche tenere in considerazione che:

- il comma 6 del medesimo art. 13 del codice del Terzo settore prevede che «l’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell’attività di cui all’art. 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio»;

- il comma 6 dell’art. 87 richiede che «gli enti del Terzo settore non commerciali di cui all’art.

79, comma 5, che effettuano raccolte pubbliche di fondi devono inserire all'interno del bilancio redatto ai sensi dell’art. 13, un rendiconto specifico dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione di cui all’art. 79, comma 4, lettera a). Il presente comma si applica anche ai soggetti che si avvalgono del regime forfetario di cui all’art. 86».

La predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti di cui all’art. 13, comma 1 del d.lgs. n.

117/2017 è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, rispettivamente, agli articoli 2423 e 2423-bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale degli enti del Terzo settore. L’ente dà atto nella relazione di

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missione dei principi e criteri di redazione adottati. La redazione del rendiconto per cassa è ispirata ai principi e ai criteri sopra richiamati, in quanto applicabili.

Gli schemi di cui al presente documento devono essere considerati come schemi «fissi». Gli enti destinatari degli schemi possono, tuttavia, ulteriormente suddividere le voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell’alfabeto, senza eliminare la voce complessiva e l'importo corrispondente, quando questo favorisce la chiarezza del bilancio. Possono, altresì, raggruppare le citate voci quando il raggruppamento fosse irrilevante o quando esso favorisce la chiarezza del bilancio. In questo contesto, gli enti che presentano voci precedute da numeri arabi o voci precedute da lettere minuscole con importi nulli per due esercizi consecutivi possono eliminare dette voci.

Possono, in ultimo, aggiungere, laddove questo favorisce la chiarezza del bilancio, voci precedute da numeri arabi o da lettere minuscole dell'alfabeto. Eventuali raggruppamenti o eliminazioni delle voci di bilancio devono risultare esplicitati nella relazione di missione, al punto 3.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti esprime con apposita relazione, ai sensi dell’art. 14 del d.lgs. 39/2010, un giudizio sul bilancio composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e parte della relazione di missione che illustra le poste di bilancio. La relazione del revisore legale ex art. 14 del d.lgs. n. 39/2010 comprende anche il giudizio di coerenza con il bilancio, ai sensi della lettera e), comma 2, della parte della relazione di missione che illustra l’andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, nonché' il giudizio di conformità della medesima parte della relazione di missione con le norme di legge e la dichiarazione sugli errori significativi anch’essa prevista dalla lettera e), comma 2, art. 14 del d.lgs. n.

39/2010.

APPENDICE B: SCHEMI DI STATO PATRIMONIALE E RENDICONTO GESTIONALE La presente Appendice, parte integrante dell’OIC 35, riporta gli schemi di stato patrimoniale e rendiconto gestionale previsti dal decreto ministeriale integrati dalle seguenti voci aggiunte dal presente principio contabile (le voci aggiunte sono sottolineate).

STATO PATRIMONIALE

Attivo

A) quote associative o apporti ancora dovuti B) immobilizzazioni

I – immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianti e di ampliamento;

2) costi di sviluppo;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti simili;

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

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