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RELAZIONE. 30 marzo 1998A4-0121/98

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DOC_IT\RR\350\350223 PE 225.456/def.

30 marzo 1998A4-0121/98

*

RELAZIONE

sul progetto di convenzione relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (5217/98 - C4-0061/98 - 98/0901(CNS))

Commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni

Relatrice: on. Viviane Reding

Commented [COMMENT1]:

(Emendamento ##)

##

(2)

I N D I C E Pagina

Pagina regolamentare 3

A. PROPOSTA LEGISLATIVA4

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA 8

B. MOTIVAZIONE 9

(3)

Con lettera del 15 gennaio 1998 il Consiglio ha consultato il Parlamento, a norma dell'articolo K.6, comma 2 del trattato UE, sul progetto di convenzione relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (5217/98 - C4-0061/98 - 98/0901(CNS)).

Nella seduta del 29 gennaio 1998 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni per l'esame di merito e, per parere, alla commissione per i trasporti e il turismo.

Nella riunione del 4-5 febbraio 1998 la commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni ha nominato relatrice l'on. Reding.

Era stato deciso, come indicato nel processo verbale della seduta del 20 febbraio 1998, di elaborare la relazione conformemente alla procedura Hughes; tuttavia, la commissione per i trasporti e il turismo, in data 17 marzo 1998, ha deciso di non emettere parere.

Nelle riunioni del 18 e 19 marzo 1998 e del 30 marzo 1998 ha esaminato il progetto di convenzione nonché il progetto di relazione.

Nell'ultima riunione indicata ha approvato il progetto di risoluzione legislativa all'unanimità.

Hanno partecipato alla votazione gli onn. Wiebenga, presidente f.f.; Reding, vicepresidente e relatrice; Berger (in sostituzione dell'on. Crawley), Bontempi, Buffetaut, Cederschiöld, Chanterie (in sostituzione dell'on. Colombo Svevo ), Elliott, Ford, Hernandez (in sostituzione dell'on. De Esteban Martin), Lehne (in sostituzione dell'on. Deprez), Lindeperg, Nassauer, Pirker, Posselt, Pradier, Schaffner, Schmid G., Schulz, Stewart-Clark, Terrón i Cusí, Thors (in sostituzione dell'on. De Luca), Wemheuer (in sostituzione dell'on.Marinho) e Zimmermann.

La relazione è stata depositata il 30 marzo 1998.

Il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato a mercoledì 1 aprile 1998 alle 10.00.

(4)

A.

PROPOSTA LEGISLATIVA

Progetto di convenzione relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (5217/98 - C4-0061/98 - 98/0901(CNS))

Il progetto è approvato con le seguenti modifiche:

Testo del Consiglio Modifiche del Parlamento

(Emendamento 1) Articolo 2 bis, paragrafo 1 1. Lo Stato dell'infrazione notifica senza

indugio allo Stato di residenza qualsiasi decisione di ritiro della patente di guida pronunciata per un'infrazione commessa nelle circostanze di cui all'allegato.

1. Lo Stato dell'infrazione notifica senza indugio, e al più tardi entro un termine di 7 giorni lavorativi, allo Stato di residenza qualsiasi decisione di ritiro della patente di guida pronunciata per un'infrazione commessa nelle circostanze di cui all'allegato.

(Emendamento 2) Articolo 3, paragrafo 5 5. All'atto della notifica di cui all'articolo

12, paragrafo 2, ciascuno Stato membro indica in una dichiarazione la procedura che intende applicare, fra quelle descritte al paragrafo 1, quando agisce in qualità di Stato di residenza. La dichiarazione rilasciata può essere sostituita da una nuova dichiarazione in qualsiasi momento.

5. All'atto della notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 2, ciascuno Stato membro indica in una dichiarazione la procedura che intende applicare, fra quelle descritte al paragrafo 1, quando agisce in qualità di Stato di residenza. La dichiarazione rilasciata può essere sostituita da una nuova dichiarazione soltanto se essa sostituisce la procedura indicata alla lettera c) con una delle procedure indicate alle lettere b) e a), ovvero la procedura indicata alla lettera b) con la procedura di cui alla lettera a).

(5)

(Emendamento 3) Articolo 3, paragrafo 5 bis (nuovo)

5 bis. In caso di applicazione di una delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b) e al paragrafo 1, lettera c), lo Stato di residenza si impegna a far sì che una decisione amministrativa o giudiziaria sia presa entro un termine di quattro settimane dalla ricezione della notifica da parte dello Stato dell'infrazione.

(Emendamento 4) Articolo 4, paragrafo 1, lettera b) b) la persona che ha commesso

l'infrazione ha già formato oggetto per gli stessi fatti, nello Stato di residenza, di una decisione che è stata eseguita o è in corso di esecuzione;

Soppresso

(Emendamento 5)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) bis (nuova)

c bis) il ritiro della patente di guida non è una misura prevista dalla legislazione di tale Stato per i fatti che sono all'origine del ritiro della patente di guida deciso dallo Stato dell'infrazione.

(Emendamento 6)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) ter (nuova)

c ter) la prescrizione della misura è acquisita secondo la sua legislazione.

(6)

(Emendamento 7)

Articolo 4, paragrafo 1, lettera c) quater (nuova)

c quater) quando ritiene che la persona interessata non abbia avuto, tra l'altro a causa di problemi linguistici, sufficienti possibilità di preparare e condurre la propria difesa.

(Emendamento 8) Articolo 4, paragrafo 2, lettera c) c) la decisione di ritiro della patente di guida

è una misura non prevista dalla legislazione di detto Stato per i fatti all'origine di tale decisione pronunciata dallo Stato dell'infrazione;

Soppresso

(Emendamento 9) Articolo 4, paragrafo 2, lettera d) d) la prescrizione della misura è acquisita

secondo la sua legislazione;

Soppresso

(Emendamento 10) Articolo 4, paragrafo 2, lettera e) e) ritiene che la persona in questione non

abbia avuto sufficienti possibilità di preparare e condurre la propria difesa.

Soppresso

(Emendamento 11) Articolo 6, paragrafo 1, primo trattino - informazioni utili sulla persona a cui è

stata ritirata la patente di guida, quali

- informazioni sulla persona a cui è stata ritirata la patente di guida, quali indirizzo e numero telefonico, essendo inteso che

(7)

indirizzo e numero telefonico; esse dovranno limitarsi ai dati personali ed alle informazioni che giustificano il ritiro della patente di guida;

(Emendamento 12) Articolo 8 All'atto di trasmettere la notifica di cui all'articolo 12, paragrafo 2, qualsiasi Stato membro può riservarsi il diritto di attuare nel suo territorio qualsiasi decisione da esso notificata ai sensi dell'articolo 2 bis, paragrafo 1 per il periodo non coperto dall'attuazione ai sensi dell'articolo 3 di detta decisione da parte dello Stato di residenza.

Soppresso

(Emendamento 13) Articolo 9 Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per sanzionare la guida di un veicolo a motore durante il periodo in cui il conducente è privato della patente di guida, in applicazione della presente convenzione.

Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per sanzionare la guida di un veicolo a motore durante il periodo in cui il conducente è privato della patente di guida mediante decisione amministrativa o giudiziaria dello Stato di residenza, in applicazione della presente convenzione.

(8)

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa recante il parere del Parlamento europeo sul progetto di convenzione relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (5217/98 - C4-0061/98 - 98/0901(CNS))

(Procedura di consultazione) Il Parlamento europeo,

- vista la proposta del Consiglio 5217/98 -98/0901 (CNS),

- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo K.6, comma 2 del trattato sull'Unione europea (C4-0061/98)

- visto l'articolo 58 del suo regolamento,

- vista la relazione della commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni (A4-0121/98), 1. approva la proposta del Consiglio, fatte salve le modifiche ad essa apportate;

2. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere il presente parere al Consiglio e alla Commissione.

(9)

B.

MOTIVAZIONE

Nel 1995 45.000 cittadini dell'Unione europea sono morti e 1.600.000 sono rimasti feriti in incidenti stradali. Al di la del dolore e della tristezza che provocano tali incidenti, occorre anche tener conto dei costi: ogni persona uccisa costa all'Unione europea circa 1 milione di ecu. Tali cifre sono inaccettabili e impongono sforzi efficaci volti a ridurre una delle prime cause di mortalità nell'Unione.

Tali cifre eclatanti nascondono una grande diversità di situazioni e circostanze. Fra le vittime si trovano conducenti, passeggeri, ma anche motociclisti, ciclisti e pedoni. Tra le cause degli incidenti occorre ricordare i difetti meccanici dei veicoli, la disattenzione delle vittime o dei conducenti, la velocità, la fatica, l'influenza dei medicinali e anche gli effetti dell'alcol o delle droghe.

Le autorità affrontano tali cause in modo diverso, combinando prevenzione e repressione. La prevenzione viene fatta mediante campagne di sensibilizzazione ai problemi della guida sotto l'influenza dell'alcol, la lotta contro le droghe illegali, i controlli tecnici obbligatori per i veicoli, il miglioramento della segnaletica, la manutenzione delle reti stradali, l'utilizzazione obbligatoria delle cinture di sicurezza, il miglioramento dei sistemi di sicurezza passiva e attiva nei veicoli, ecc. Tali misure preventive sono destinate a migliorare in generale la sicurezza stradale.

D'altro canto, gli Stati membri applicano sanzioni contro le persone che non rispettano le norme del codice della strada. Tali sanzioni possono andare da un'ammenda per un'infrazione leggera fino al ritiro della patente di guida per infrazioni molto gravi. Un ravvicinamento delle regolamentazioni molto divergenti degli Stati membri in materia di ritiro della patente favorirebbe senza dubbio una maggiore trasparenza. In attesa di tale iniziativa, la convenzione proposta dal Consiglio sancisce a livello europeo il riconoscimento da parte dello Stato di residenza di una decisione di ritiro della patente di guida pronunciata in un altro Stato membro.

La convenzione elaborata dal Consiglio

Allo stato attuale delle cose, un conducente che si fa ritirare la patente di guida in un altro Stato membro dell'Unione a seguito di un'infrazione grave, può in seguito continuare a guidare un veicolo in tutti gli altri Stati membri, compreso il suo Stato di residenza. Il fine della convenzione è giustamente di fare in modo che il ritiro della patente deciso in un altro Stato membro si applichi, a certe condizioni, nello Stato di residenza e quindi in tutti gli Stati membri dell'Unione. Si tratta prima di tutto di lottare contro la recidiva transfrontaliera, attualmente facilitata dal vuoto giuridico relativo al ritiro della patente di guida.

E' necessario sostenere gli sforzi del Consiglio in tale materia, complicata dal fatto che esistono regolamentazioni nazionali molto divergenti nei vari Stati membri. La libera circolazione delle persone, che ha fatto importanti progressi e che costituisce uno dei pilastri dell'Europa dei cittadini, non deve servire da salvacondotto ai pirati della strada. Dopo diversi anni di riflessioni in seno al Consiglio, viene ora presentato un documento molto equilibrato, che attesta la chiara volontà di giungere a un valido accordo.

La convenzione si applica al ritiro della patente di guida deciso dalle autorità competenti di uno Stato membro per sanzionare un'infrazione alle norme della circolazione stradale (guida

(10)

rifiuto di sottoporsi a prove relative all'assunzione di alcolici o stupefacenti, eccesso di velocità, guida di un veicolo durante il periodo di ritiro della patente di guida e qualsiasi altra infrazione che abbia dato luogo a una decisione di ritiro della patente di guida per una durata pari o superiore a sei mesi).

Dopo aver preso la decisione di ritirare la patente di guida (secondo le procedure amministrative o giudiziarie previste nello Stato dell'infrazione) lo Stato dell'infrazione notifica tale decisione allo Stato di residenza, che in linea di principio deve riconoscere e applicare la decisione.

Tuttavia, per tener conto delle riserve di taluni Stati membri quanto alla salvaguardia della loro sovranità, nonché delle situazioni divergenti concernenti le rispettive competenze delle autorità amministrative e giudiziarie, sono state definite tre procedure per il trattamento della decisione dello Stato dell'infrazione:

- la prima (articolo 3, paragrafo 1, lettera a), la più semplice, consiste nel riconoscere la decisione senza modifiche e nell'eseguirla immediatamente;

- la seconda (articolo 3, paragrafo 1, lettera b) consiste nell'esecuzione della decisione senza modifiche, attraverso una decisione amministrativa o giudiziaria;

- la terza (articolo 3, paragrafo 1, lettera c), la più macchinosa, consiste nel prendere atto della decisione dello Stato dell'infrazione e quindi nel sostituirla con una nuova decisione amministrativa o giudiziaria.

L'articolo 4 prevede casi in cui lo Stato di residenza deve o può rifiutare l'esecuzione di una decisione notificata dallo Stato dell'infrazione, in particolare quando il ritiro della patente di guida non è una pena prevista nella legislazione dello Stato di residenza per i fatti addebitati, oppure allorché è accertato che il conducente non ha avuto possibilità adeguate di difesa.

Anche se il Parlamento può sostenere gli obiettivi della convenzione, restano tuttavia alcuni punti da chiarire.

Una procedura rapida

Tenuto conto del fatto che le autorità amministrative o giudiziarie dello Stato di residenza non devono più pronunciarsi sul merito, ma soltanto sul fatto di applicare o meno la convenzione e, in caso affermativo, in quali condizioni, e tenuto conto altresì della durata della procedura che ha portato alla decisione di ritiro della patente di guida nello Stato dell'infrazione, sembra ragionevole ridurre a un minimo il periodo in cui le autorità dello Stato di residenza debbono prendere la loro decisione.

Il termine entro il quale lo Stato dell'infrazione notifica la decisione presa allo Stato di residenza (articolo 2 bis, paragrafo 1) è stato fissato a 7 giorni lavorativi. Un termine di 4 settimane è stato fissato per le procedure previste all'articolo 3, paragrafo 1, lettera b) (esecuzione con una decisione giudiziaria o amministrativa) e lettera c) (conversione della decisione in una nuova decisione giudiziaria o amministrativa); tali procedure sono più macchinose e potenzialmente più lunghe della semplice applicazione della decisione dello Stato dell'infrazione prevista alla lettera a) e devono quindi essere accompagnate da limiti temporali.

(11)

Si può d'altronde osservare che non è necessario prevedere termini supplementari per le procedure d'appello, poiché tale possibilità è già data nello Stato dell'infrazione. Quindi, poiché le modifiche che potrebbero essere decise dalle autorità competenti dello Stato di residenza non potranno che andare nel senso di una riduzione della pena inflitta nello Stato dell'infrazione, e potranno quindi essere unicamente a vantaggio dell'interessato, non è necessario, dal punto di vista giuridico, prevedere procedure d'appello. In tale contesto, le decisioni potranno essere in ogni caso prese con rapidità.

Una procedura trasparente e semplice

Il principio base della convenzione in causa è la volontà dello Stato di residenza di applicare una decisione in materia di ritiro della patente di guida presa da un altro Stato membro. In tale ottica, la semplice applicazione della decisione sul territorio dello Stato di residenza (procedura descritta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) rappresenta certamente la procedura più semplice, più rapida e più conforme al suddetto principio. Le altre due procedure tengono conto di situazioni talvolta molto divergenti negli Stati membri per quanto riguarda le autorità competenti.

In base all'articolo 12, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano con una dichiarazione quale delle procedure previste all'articolo 3, paragrafo 1 intendono applicare. Sembra quindi ragionevole decidere che una nuova dichiarazione che sostituisca tale dichiarazione iniziale vada nel senso di una semplificazione, vale a dire di una sostituzione della procedura della lettera c) (nuova decisione amministrativa o giudiziaria che sostituisce quella dello Stato dell'infrazione) con quella della lettera b) (decisione amministrativa o giudiziaria d'esecuzione) ovvero della lettera a) (esecuzione diretta).

Una procedura applicabile

L'articolo 4 della convenzione disciplina i casi in cui lo Stato di residenza deve (paragrafo 1) o può (paragrafo 2) rifiutare l'esecuzione della decisione di ritiro della patente di guida. In rapporto all'applicabilità pratica, si impongo talune osservazioni:

- Articolo 4, paragrafo 1, lettera b):

Appare difficile ammettere che l'autore di un'infrazione che ha portato al ritiro della patente di guida in un altro Stato membro possa restare impunito per tale infrazione con il pretesto che una procedura è in corso contro di lui nel suo Stato di residenza per fatti simili. Ciò è contrario al principio stesso della convenzione, che vuole che l'autore di una tale infrazione non resti impunito per il semplice fatto di rientrare nello Stato di residenza. Per tale ragione, il paragrafo deve essere soppresso.

- Articolo 8:

Sempre ai fini dell'applicabilità pratica, le disposizioni di cui all'articolo 8, che mirano a consentire allo Stato dell'infrazione di attuare eventualmente una decisione di ritiro della patente per un periodo non previsto dallo Stato di residenza, sono ampiamente teoriche e porterebbero a complicazioni, in particolare in materia di controllo. La presente convenzione tenta di rimediare a un problema causato dall'aumento della libera circolazione delle persone, e non a frenare o ostacolare tale libera circolazione con nuove procedure di controllo alle frontiere. Ai fini di semplificazione e di applicazione pratica, l'articolo deve essere soppresso.

(12)

A fini di chiarezza e di una migliore comprensione, è necessario specificare esplicitamente all'articolo 9 che gli Stati membri dell'Unione sanzionano la guida di un veicolo soltanto a partire dal momento in cui una decisione giudiziaria o amministrativa di eseguire il ritiro della patente di guida è stata presa dallo Stato di residenza.

Una procedura giusta

- Articolo 4, paragrafo 2, lettera c):

Tale disposizione, che prevede il potenziale rifiuto dell'esecuzione di una decisione nello Stato di residenza se il ritiro della patente di guida non è nella sua legislazione una pena prevista per i fatti addebitati, deve essere inserita tra le condizioni che portano al rifiuto obbligatorio d'esecuzione: è giuridicamente inconcepibile applicare una pena non prevista nella legislazione nazionale. Il tentativo di eseguire tale misura porterebbe inevitabilmente a un blocco dell'applicazione della convenzione. La stessa osservazione si applica, mutatis mutandis, alla prescrizione (articolo 4, paragrafo 2, lettera d): lo Stato di residenza deve rifiutare l'esecuzione se la legislazione nazionale prevede la prescrizione per i fatti addebitati.

- Articolo 4, paragrafo 2, lettera e):

Il diritto alla difesa è un diritto fondamentale e deve essere rispettato, anche se ciò può pregiudicare l'efficacia di una procedura amministrativa. Pertanto, qualora lo Stato di residenza riconosca che la persona in questione non ha avuto sufficienti possibilità di difendersi, il rifiuto deve essere obbligatorio. Poiché la convenzione si applica nei casi di infrazione commessi in altri Stati membri dell'Unione, le barriere linguistiche costituiscono certamente la causa più frequente di problemi in materia di difesa e devono pertanto essere esplicitamente menzionate.

Conclusioni

La relatrice raccomanda al Parlamento europeo di esprimere, ferme restando le modifiche proposte, un parere favorevole a tale convenzione che, senza aspirare alla perfezione, costituisce un passo importante nella buona direzione.

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