RR\496478IT.doc PE 321.987
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PARLAMENTO EUROPEO
1999
2004
Documento di seduta
FINALE A5-0121/2003 23 aprile 2003
***I
RELAZIONE
sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009
(COM(2002) 584 – C5-0509/2002 – 2002/0251(COD))
Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia
Relatore: Carlos Westendorp y Cabeza
(Procedura semplificata - articolo 158, paragrafo 2 del regolamento)
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CODE1AM
Significato dei simboli utilizzati
* Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi
**I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi
**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune
*** Parere conforme
maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE
***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi
***II Procedura di codecisione (seconda lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune
***III Procedura di codecisione (terza lettura)
maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)
Emendamenti a un testo legislativo
Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.
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INDICE
Pagina PAGINA REGOLAMENTARE...4 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA...5 MOTIVAZIONE...15
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PAGINA REGOLAMENTARE
Con lettera del 25 ottobre 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 285, paragrafo 1 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009
(COM(2002) 584 – 2002/0251 (COD)).
Nella seduta del 7 novembre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia per l'esame di merito (C5-0509/2002).
Nella riunione del 19 marzo 2003 la commissione ha esaminato la proposta legislativa e, a norma dell'articolo 158, paragrafo 2, ha autorizzato il presidente e relatore ad elaborare una serie di emendamenti che riflettano il dibattito in commissione.
Non essendovi state obiezioni da parte di almeno un decimo dei membri della commissione entro il termine fissato dal suindicato articolo, il presidente ha considerato la relazione approvata.
La relazione è stata depositata il 23 aprile 2003.
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PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009
(COM(2002) 584 – C5-0509/2002 – 2002/0251(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)
Il Parlamento europeo,
– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 5841),
– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e 285, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0509/2002),
– visti gli articoli 67 e 158, paragrafo 2, del suo regolamento,
– vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0121/2003),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.
Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento
Emendamento 1 Considerando 1 (1) le statistiche sull'industria siderurgica si
basano sul trattato CECA che scadrà il 23 luglio 2002; è pertanto necessario un nuovo regolamento per la produzione delle statistiche comunitarie dell'acciaio ai sensi del trattato CE;
(1) le statistiche sull'industria siderurgica si basano sul trattato CECA che è scaduto il 23 luglio 2002.
1 GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 154.
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Motivazione
Aggiornamento richiesto dalla data di scadenza del trattato Ceca. La seconda frase è stata trasposta al considerando 2 per motivi di coerenza logica.
Emendamento 2 Considerando 1 bis (nuovo)
(1 bis) è stato approvato un nuovo regolamento per garantire la continuità del sistema di statistiche dell'acciaio della CECA oltre la scadenza del trattato CECA, sino alla fine del 2002 1. ---
1 GU L 279, del 17.10.2002, p.1.
Motivazione
Aggiornamento necessario dopo il regolamento (CE) n. 1840/2002 relativo al mantenimento del sistema delle statistiche CECA nel settore siderurgico sino alla fine del 2002.
Emendamento 3 Considerando 2 (2) è necessario proseguire la raccolta di
dati statistici sull'industria siderurgica per attuare le future politiche comunitarie in materia; nessun altro sistema statistico esistente a livello europeo è tale da soddisfare le esigenze in materia;
(2) è necessario proseguire la raccolta di dati statistici sull'industria siderurgica per attuare le future politiche comunitarie in materia; nessun altro sistema statistico esistente a livello europeo è tale da soddisfare le esigenze in materia; occorre pertanto introdurre un nuovo
regolamento per la produzione delle statistiche comunitarie dell'acciaio ai sensi del trattato CE;
Motivazione
Testo trasposto dal considerando 1 per motivi di coerenza logica.
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Emendamento 4 Considerando 2 bis (nuovo)
(2 bis) il Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie costituisce il quadro di riferimento normativo per le disposizioni del presente regolamento1; ---
1 GU L 52, del 22.2.1997, p.1.
Motivazione
Necessità di definire il quadro di riferimento normativo del presente regolamento.
Emendamento 5 Considerando 6 (6) le statistiche sulla disponibilità delle
scorte dei rottami di ferro, acciaio e ghisa sono necessarie per seguire l'utilizzazione di queste importanti materie prime per la produzione di acciaio, per le quali è necessario, a livello internazionale, un mercato libero ed aperto;
(6) le statistiche sulla disponibilità delle scorte dei rottami di ferro, acciaio e ghisa sono necessarie per seguire l'utilizzazione di queste importanti materie prime per la produzione di acciaio;
Motivazione
Semplificazione del testo per limitarsi all'aspetto puramente statistico.
Emendamento 6 Considerando 7 bis (nuovo)
(7 bis) il Comitato del programma statistico è stato consultato a norma dell'articolo 3 della Decisione 89/382/CEE, Euratom1, ---
1 GU L 181, del 28.6.1989, p. 47.
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Motivazione Aggiornamento procedurale.
Emendamento 7 Articolo 1 - Titolo
Finalità Finalità
Motivazione [Non riguarda il testo italiano]
Emendamento 8 Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce un
quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009.
Il presente regolamento mira a stabilire un quadro comune per la produzione
sistematica di statistiche comunitarie dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009.
Motivazione Come per l'emendamento precedente.
Emendamento 9 Articolo 3, paragrafo 1 Gli Stati membri forniscono all'Istituto
statistico delle Comunità Europee (Eurostat) dati sull'industria siderurgica, definita come gruppo 27.1 della
nomenclatura statistica delle attività
economiche nella Comunità europea (Nace Rev. 1), istituita dal regolamento (CEE) n.
3037/90 del Consiglio1 . ---
Il presente regolamento ha per oggetto i dati sull'industria siderurgica, definita come gruppo 27.1 della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (Nace Rev. 1), istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio1, come modificato dal
regolamento (CE) della Commissione n.
29/20022.
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1 GU L 293, del 24.10.1990, p.1. ---
1 GU L 293, del 24.10.1990, p.1.
2 GU L 6, del 10.1.2002, p. 3.
Motivazione
Semplificazione del testo e suo aggiornamento con il riferimento al Regolamento (CE) della Commissione n. 29/2002.
Emendamento 10 Articolo 4, paragrafo 1 I dati forniti, che devono essere conformi
al formato specificato nell'allegato, riguardano le caratteristiche delle unità di attività economica e le imprese con 50 o più lavoratori dipendenti.
I dati forniti, che devono essere conformi al formato specificato nell'allegato, riguardano le caratteristiche delle unità di attività economica come definite dal regolamento (CEE) del Consiglio n.
696/931 e le imprese con 50 o più lavoratori dipendenti.
---
1 GU L 76, del 30.3.1993, p. 1.
Motivazione
Necessità di precisare la definizione di "caratteristiche delle unità di attività economica".
Emendamento 11 Articolo 5, paragrafo 1 Gli Stati membri compilano i dati precisati
nel presente regolamento per la prima volta per l'anno 2003, quindi per ogni anno fino al 2009.
Gli Stati membri compilano con periodicità annuale i dati precisati
nell'allegato al presente regolamento per la prima volta per l'anno 2003, quindi per ogni anno fino al 2009.
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Motivazione Precisazione sulla raccolta dati.
Emendamento 12 Articolo 6, paragrafo 1 Le autorità nazionali competenti
trasmettono ad Eurostat i dati e i metadati ai sensi del presente regolamento in forma elettronica.
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati sull'industria siderurgica aggregati con riferimento alle unità menzionate
all'articolo 4. La trasmissione include dati riservati, in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie in materia di trasmissione di dati soggetti a trattamento riservato.
Motivazione Precisazione sulla raccolta dati.
Emendamento 13 Articolo 6, paragrafo 2 La trasmissione avviene tramite un
apposito standard di scambio approvato ai sensi della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Eurostat mette a disposizione la documentazione particolareggiata sugli standard approvati e fornisce indicazioni sulla loro applicazione ai fini delle esigenze del presente regolamento.
2. Gli Stati membri trasmettono i dati e metadati in forma elettronica. La trasmissione avviene tramite un apposito standard di scambio approvato ai sensi della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Eurostat mette a disposizione la documentazione particolareggiata sugli standard approvati e fornisce indicazioni sulla loro applicazione ai fini delle esigenze del presente regolamento.
Motivazione
Testo trasposto dal paragrafo precedente per motivi di coerenza logica.
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Emendamento 14
Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)
2 bis. Gli Stati membri trasmettono dati e metadati nei sei mesi successivi alla chiusura dell'anno di riferimento. La Commissione può tuttavia, per la prima trasmissione di dati, concedere fino a dodici mesi di proroga agli Stati membri che sperimentassero difficoltà
nell'attuazione del presente regolamento, in conformità della procedura di cui all'articolo 8.2.
Motivazione
Occorre introdurre un termine massimo esplicito per la trasmissione dei dati, in armonia con le disposizioni precedentemente in vigore. Una deroga (proroga fino a dodici mesi per il primo anno di trasmissione dei dati) sarà possibile per quegli Stati membri che avessero difficoltà ad attuare il regolamento.
Emendamento 15
Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) a) aggiunta o soppressione di
caratteristiche, modifica dell'elenco;
(a) modifiche all'elenco delle
caratteristiche, purché l'onere aggiuntivo imposto agli Stati membri non risulti eccessivo;
Motivazione
Per semplificare e chiarire il testo. Occorre rassicurare gli Stati membri che non saranno loro imposti in futuro nuovi ed eccessivi oneri (quali l'obbligo di produrre statistiche supplementari).
Emendamento 16
Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)
(b) definizione del formato di trasmissione. (b) definizione del formato di trasmissione e del primo periodo di trasmissione.
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Motivazione
Disposizione relativa alla procedura di comitologia da seguire nel definire le deroghe menzionate nell'emendamento all'articolo 6 che introduce un periodo massimo per la trasmissione.
Emendamento 17 Articolo 8, paragrafo 1 1. La Commissione è assistita dal Comitato
del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom .
1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito
dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom .
Motivazione Precisazione.
Emendamento 18 ALLEGATO, punto 1 Statistiche annuali sul bilancio dei rottami
di ferro, acciaio e ghisa
Statistiche annuali sul bilancio dei rottami di ferro, acciaio e ghisa
Motivazione [Non riguarda la versione italiana].
Emendamento 19 ALLEGATO, punto 2, parte A Consumo di combustibili e di energia,
ripartito per tipo di impianto *)
Statistiche annuali sul consumo di
combustibili e di energia, ripartito per tipo di impianto *)
Motivazione Precisazione.
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Emendamento 20 ALLEGATO, punto 2, parte B Bilancio di energia elettrica nell'industria
siderurgica
Statistiche annuali sul bilancio di energia elettrica nell'industria siderurgica
Motivazione Precisazione.
Emendamento 21 ALLEGATO, punto 3, parte A
spese statistiche annuali sulle spese
Motivazione Precisazione.
Emendamento 22 ALLEGATO, punto 3, parte B
capacità statistiche annuali sulle capacità
Motivazione Precisazione.
Emendamento 23
ALLEGATO, punto 3, parte B, tabella, codice 5040
Acciaio grezzo (5041+5042) Acciaio grezzo
Motivazione
Emendamento tecnico per tener conto del più esteso ambito (ossia oltre i codici 5041 e 5042) della capacità di acciaio grezzo.
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Emendamento 24
ALLEGATO, punto 3, parte B, tabella, codice 5042 Di cui acciaio utilizzato nelle colate
continue
di cui acciaio utilizzato nelle colate continue
Motivazione [Non riguarda la versione italiana]
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MOTIVAZIONE
Il sistema comunitario delle statistiche dell'acciaio si basava fino a poco tempo fa sul trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), che scade il 23 luglio 2002. Esso è stato poi aggiornato sino alla fine del 2002 con il regolamento (CE) n.
1840/2002, in attesa di adottare disposizioni definitive.
Scopo del regolamento proposto è di permettere l'elaborazione annuale di importanti statistiche comunitarie sull'acciaio a partire dal 2003, senza soluzioni di continuità. La
proposta copre un periodo determinato (2003-2009) con una relazione intermedia entro cinque anni.
Per gran parte delle aree di interesse i dati statistici sull'acciaio continueranno ad essere raccolti sulla base della vigente legislazione comunitaria. E' quanto avverrà per le statistiche sulla produzione e le vendite di prodotti siderurgici (che saranno integrate in Prodcom, l'attuale sistema comunitario delle statistiche di produzione) e per i dati annuali
sull'occupazione nell'industria siderurgica (che continueranno ad essere forniti dalle indagini strutturali comunitarie sulle imprese).
Il regolamento proposto riguarda i dati raccolti in passato in quattro questionari CECA (2-50, 2-58, 2-60 e 2-61). Fino al 2000 si contavano diciassette questionari mensili, un questionario trimestrale e circa una dozzina di questionari annuali, ma il loro numero è stato
successivamente ridotto. Quattro degli attuali questionari annuali CECA forniscono importanti informazioni per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche comunitarie, peraltro non raccolte nel quadro della normativa in vigore. L'elenco delle variabili di questi questionari è stato ridotto e adesso comprende: i bilanci dei rottami di ferro e acciaio, il bilancio dell'energia, gli investimenti per tipo d'impianto e la capacità di produzione.
Secondo la proposta della Commissione:
1) Gli Stati membri forniranno ad Eurostat dati sull'industria siderurgica. Si osservi al riguardo che in passato i dati erano raccolti direttamente presso le imprese siderurgiche o le loro associazioni nazionali. Per coadiuvare gli Stati membri in tale nuovo ruolo, Eurostat metterà a disposizione la documentazione sugli standard approvati e fornirà indicazioni sulla loro applicazione.
2) Non sarà necessario raccogliere i dati qualora il valore aggiunto al costo dei fattori delle imprese dell'industria siderurgica di uno Stato membro rappresenti meno dell'1% del totale della Comunità. I dati saranno forniti per le imprese con almeno 50 addetti. Si dà il caso comunque che gran parte delle circa 300 imprese europee del settore siderurgico siano grandi imprese.
3) Il regolamento comprende: i) un allegato contenente l'elenco dei dati da raccogliere e ii) una procedura di comitatologia per decidere eventuali modifiche a tale elenco e ai formati di trasmissione.
4) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenterà al Parlamento europeo ed al Consiglio un rapporto di attuazione nel quale valuterà i vantaggi per i vari attori coinvolti, giudicherà la qualità delle statistiche prodotte, verificherà la sinergia con altre azioni comunitarie e proporrà ogni modifica considerata necessaria.
Pur dando una valutazione nel complesso positiva del regolamento proposto, il Parlamento potrà contribuire a migliorare il testo introducendo una serie di modifiche tecniche volte ad aggiornare (emendamenti 1, 2, 6 e 9), chiarire (emendamenti 3, 7, 8, 11 – 13, 15 e 17 – 24) e
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semplificare (emendamento 5) il testo o a completarlo con le necessarie informazioni
(emendamenti 4 e 10). In armonia con le prescrizioni già vigenti, l'emendamento 14 introduce un periodo massimo per la trasmissione dei dati, che è stato omesso nella proposta della Commissione. E' peraltro previsto che gli Stati membri che sperimentassero difficoltà nelle prime fasi di attuazione del regolamento, beneficino di una proroga di dodici mesi per il primo periodo di trasmissione. Deroghe corrispondenti sono previste nel quadro della procedura di comitatologia (emendamento 16).