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PARLAMENTO EUROPEO. Documento di seduta. Relatore: Carlos Westendorp y Cabeza. (Procedura semplificata - articolo 158, paragrafo 2 del regolamento)

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(1)

RR\496478IT.doc PE 321.987

IT IT

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Documento di seduta

FINALE A5-0121/2003 23 aprile 2003

***I

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009

(COM(2002) 584 – C5-0509/2002 – 2002/0251(COD))

Commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia

Relatore: Carlos Westendorp y Cabeza

(Procedura semplificata - articolo 158, paragrafo 2 del regolamento)

(2)

PE 321.987 2/16 RR\496478IT.doc

IT

CODE1AM

Significato dei simboli utilizzati

* Procedura di consultazione maggioranza dei voti espressi

**I Procedura di cooperazione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi

**II Procedura di cooperazione (seconda lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

*** Parere conforme

maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento salvo nei casi contemplati dagli articoli 105, 107, 161 e 300 del trattato CE e dall'articolo 7 del trattato UE

***I Procedura di codecisione (prima lettura) maggioranza dei voti espressi

***II Procedura di codecisione (seconda lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare la posizione comune maggioranza dei deputati che compongono il Parlamento per respingere o emendare la posizione comune

***III Procedura di codecisione (terza lettura)

maggioranza dei voti espressi per approvare il progetto comune (La procedura indicata è fondata sulla base giuridica proposta dalla Commissione.)

Emendamenti a un testo legislativo

Negli emendamenti del Parlamento l'evidenziazione è effettuata in corsivo grassetto. L'evidenziazione in corsivo chiaro è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del testo legislativo per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

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RR\496478IT.doc 3/16 PE 321.987

IT

INDICE

Pagina PAGINA REGOLAMENTARE...4 PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA...5 MOTIVAZIONE...15

(4)

PE 321.987 4/16 RR\496478IT.doc

IT

PAGINA REGOLAMENTARE

Con lettera del 25 ottobre 2002 la Commissione ha presentato al Parlamento, a norma dell'articolo 251, paragrafo 2, e dell'articolo 285, paragrafo 1 del trattato CE, la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009

(COM(2002) 584 – 2002/0251 (COD)).

Nella seduta del 7 novembre 2002 il Presidente del Parlamento ha comunicato di aver deferito tale proposta alla commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia per l'esame di merito (C5-0509/2002).

Nella riunione del 19 marzo 2003 la commissione ha esaminato la proposta legislativa e, a norma dell'articolo 158, paragrafo 2, ha autorizzato il presidente e relatore ad elaborare una serie di emendamenti che riflettano il dibattito in commissione.

Non essendovi state obiezioni da parte di almeno un decimo dei membri della commissione entro il termine fissato dal suindicato articolo, il presidente ha considerato la relazione approvata.

La relazione è stata depositata il 23 aprile 2003.

(5)

RR\496478IT.doc 5/16 PE 321.987

IT

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione di statistiche comunitarie annuali dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009

(COM(2002) 584 – C5-0509/2002 – 2002/0251(COD)) (Procedura di codecisione: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

– vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2002) 5841),

– visti l'articolo 251, paragrafo 2, e 285, paragrafo 1 del trattato CE, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C5-0509/2002),

– visti gli articoli 67 e 158, paragrafo 2, del suo regolamento,

– vista la relazione della commissione per l'industria, il commercio estero, la ricerca e l'energia (A5-0121/2003),

1. approva la proposta della Commissione quale emendata;

2. chiede che la proposta gli venga nuovamente presentata qualora la Commissione intenda modificare sostanzialmente la proposta emendata o sostituirla con un nuovo testo;

3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

Testo della Commissione Emendamenti del Parlamento

Emendamento 1 Considerando 1 (1) le statistiche sull'industria siderurgica si

basano sul trattato CECA che scadrà il 23 luglio 2002; è pertanto necessario un nuovo regolamento per la produzione delle statistiche comunitarie dell'acciaio ai sensi del trattato CE;

(1) le statistiche sull'industria siderurgica si basano sul trattato CECA che è scaduto il 23 luglio 2002.

1 GU C 45 E del 25.2.2003, pag. 154.

(6)

PE 321.987 6/16 RR\496478IT.doc

IT

Motivazione

Aggiornamento richiesto dalla data di scadenza del trattato Ceca. La seconda frase è stata trasposta al considerando 2 per motivi di coerenza logica.

Emendamento 2 Considerando 1 bis (nuovo)

(1 bis) è stato approvato un nuovo regolamento per garantire la continuità del sistema di statistiche dell'acciaio della CECA oltre la scadenza del trattato CECA, sino alla fine del 2002 1. ---

1 GU L 279, del 17.10.2002, p.1.

Motivazione

Aggiornamento necessario dopo il regolamento (CE) n. 1840/2002 relativo al mantenimento del sistema delle statistiche CECA nel settore siderurgico sino alla fine del 2002.

Emendamento 3 Considerando 2 (2) è necessario proseguire la raccolta di

dati statistici sull'industria siderurgica per attuare le future politiche comunitarie in materia; nessun altro sistema statistico esistente a livello europeo è tale da soddisfare le esigenze in materia;

(2) è necessario proseguire la raccolta di dati statistici sull'industria siderurgica per attuare le future politiche comunitarie in materia; nessun altro sistema statistico esistente a livello europeo è tale da soddisfare le esigenze in materia; occorre pertanto introdurre un nuovo

regolamento per la produzione delle statistiche comunitarie dell'acciaio ai sensi del trattato CE;

Motivazione

Testo trasposto dal considerando 1 per motivi di coerenza logica.

(7)

RR\496478IT.doc 7/16 PE 321.987

IT

Emendamento 4 Considerando 2 bis (nuovo)

(2 bis) il Regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio del 17 febbraio 1997 relativo alle statistiche comunitarie costituisce il quadro di riferimento normativo per le disposizioni del presente regolamento1; ---

1 GU L 52, del 22.2.1997, p.1.

Motivazione

Necessità di definire il quadro di riferimento normativo del presente regolamento.

Emendamento 5 Considerando 6 (6) le statistiche sulla disponibilità delle

scorte dei rottami di ferro, acciaio e ghisa sono necessarie per seguire l'utilizzazione di queste importanti materie prime per la produzione di acciaio, per le quali è necessario, a livello internazionale, un mercato libero ed aperto;

(6) le statistiche sulla disponibilità delle scorte dei rottami di ferro, acciaio e ghisa sono necessarie per seguire l'utilizzazione di queste importanti materie prime per la produzione di acciaio;

Motivazione

Semplificazione del testo per limitarsi all'aspetto puramente statistico.

Emendamento 6 Considerando 7 bis (nuovo)

(7 bis) il Comitato del programma statistico è stato consultato a norma dell'articolo 3 della Decisione 89/382/CEE, Euratom1, ---

1 GU L 181, del 28.6.1989, p. 47.

(8)

PE 321.987 8/16 RR\496478IT.doc

IT

Motivazione Aggiornamento procedurale.

Emendamento 7 Articolo 1 - Titolo

Finalità Finalità

Motivazione [Non riguarda il testo italiano]

Emendamento 8 Articolo 1 Il presente regolamento stabilisce un

quadro comune per la produzione sistematica di statistiche comunitarie dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009.

Il presente regolamento mira a stabilire un quadro comune per la produzione

sistematica di statistiche comunitarie dell'acciaio per gli anni di riferimento 2003-2009.

Motivazione Come per l'emendamento precedente.

Emendamento 9 Articolo 3, paragrafo 1 Gli Stati membri forniscono all'Istituto

statistico delle Comunità Europee (Eurostat) dati sull'industria siderurgica, definita come gruppo 27.1 della

nomenclatura statistica delle attività

economiche nella Comunità europea (Nace Rev. 1), istituita dal regolamento (CEE) n.

3037/90 del Consiglio1 . ---

Il presente regolamento ha per oggetto i dati sull'industria siderurgica, definita come gruppo 27.1 della nomenclatura statistica delle attività economiche nella Comunità europea (Nace Rev. 1), istituita dal regolamento (CEE) n. 3037/90 del Consiglio1, come modificato dal

regolamento (CE) della Commissione n.

29/20022.

(9)

RR\496478IT.doc 9/16 PE 321.987

IT

1 GU L 293, del 24.10.1990, p.1. ---

1 GU L 293, del 24.10.1990, p.1.

2 GU L 6, del 10.1.2002, p. 3.

Motivazione

Semplificazione del testo e suo aggiornamento con il riferimento al Regolamento (CE) della Commissione n. 29/2002.

Emendamento 10 Articolo 4, paragrafo 1 I dati forniti, che devono essere conformi

al formato specificato nell'allegato, riguardano le caratteristiche delle unità di attività economica e le imprese con 50 o più lavoratori dipendenti.

I dati forniti, che devono essere conformi al formato specificato nell'allegato, riguardano le caratteristiche delle unità di attività economica come definite dal regolamento (CEE) del Consiglio n.

696/931 e le imprese con 50 o più lavoratori dipendenti.

---

1 GU L 76, del 30.3.1993, p. 1.

Motivazione

Necessità di precisare la definizione di "caratteristiche delle unità di attività economica".

Emendamento 11 Articolo 5, paragrafo 1 Gli Stati membri compilano i dati precisati

nel presente regolamento per la prima volta per l'anno 2003, quindi per ogni anno fino al 2009.

Gli Stati membri compilano con periodicità annuale i dati precisati

nell'allegato al presente regolamento per la prima volta per l'anno 2003, quindi per ogni anno fino al 2009.

(10)

PE 321.987 10/16 RR\496478IT.doc

IT

Motivazione Precisazione sulla raccolta dati.

Emendamento 12 Articolo 6, paragrafo 1 Le autorità nazionali competenti

trasmettono ad Eurostat i dati e i metadati ai sensi del presente regolamento in forma elettronica.

1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione (Eurostat) i dati e i metadati sull'industria siderurgica aggregati con riferimento alle unità menzionate

all'articolo 4. La trasmissione include dati riservati, in conformità delle vigenti disposizioni comunitarie in materia di trasmissione di dati soggetti a trattamento riservato.

Motivazione Precisazione sulla raccolta dati.

Emendamento 13 Articolo 6, paragrafo 2 La trasmissione avviene tramite un

apposito standard di scambio approvato ai sensi della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Eurostat mette a disposizione la documentazione particolareggiata sugli standard approvati e fornisce indicazioni sulla loro applicazione ai fini delle esigenze del presente regolamento.

2. Gli Stati membri trasmettono i dati e metadati in forma elettronica. La trasmissione avviene tramite un apposito standard di scambio approvato ai sensi della procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 2. Eurostat mette a disposizione la documentazione particolareggiata sugli standard approvati e fornisce indicazioni sulla loro applicazione ai fini delle esigenze del presente regolamento.

Motivazione

Testo trasposto dal paragrafo precedente per motivi di coerenza logica.

(11)

RR\496478IT.doc 11/16 PE 321.987

IT

Emendamento 14

Articolo 6, paragrafo 2 bis (nuovo)

2 bis. Gli Stati membri trasmettono dati e metadati nei sei mesi successivi alla chiusura dell'anno di riferimento. La Commissione può tuttavia, per la prima trasmissione di dati, concedere fino a dodici mesi di proroga agli Stati membri che sperimentassero difficoltà

nell'attuazione del presente regolamento, in conformità della procedura di cui all'articolo 8.2.

Motivazione

Occorre introdurre un termine massimo esplicito per la trasmissione dei dati, in armonia con le disposizioni precedentemente in vigore. Una deroga (proroga fino a dodici mesi per il primo anno di trasmissione dei dati) sarà possibile per quegli Stati membri che avessero difficoltà ad attuare il regolamento.

Emendamento 15

Articolo 7, paragrafo 1, lettera a) a) aggiunta o soppressione di

caratteristiche, modifica dell'elenco;

(a) modifiche all'elenco delle

caratteristiche, purché l'onere aggiuntivo imposto agli Stati membri non risulti eccessivo;

Motivazione

Per semplificare e chiarire il testo. Occorre rassicurare gli Stati membri che non saranno loro imposti in futuro nuovi ed eccessivi oneri (quali l'obbligo di produrre statistiche supplementari).

Emendamento 16

Articolo 7, paragrafo 1, lettera b)

(b) definizione del formato di trasmissione. (b) definizione del formato di trasmissione e del primo periodo di trasmissione.

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PE 321.987 12/16 RR\496478IT.doc

IT

Motivazione

Disposizione relativa alla procedura di comitologia da seguire nel definire le deroghe menzionate nell'emendamento all'articolo 6 che introduce un periodo massimo per la trasmissione.

Emendamento 17 Articolo 8, paragrafo 1 1. La Commissione è assistita dal Comitato

del programma statistico istituito dalla decisione 89/382/CEE, Euratom .

1. La Commissione è assistita dal Comitato del programma statistico istituito

dall'articolo 1 della decisione 89/382/CEE, Euratom .

Motivazione Precisazione.

Emendamento 18 ALLEGATO, punto 1 Statistiche annuali sul bilancio dei rottami

di ferro, acciaio e ghisa

Statistiche annuali sul bilancio dei rottami di ferro, acciaio e ghisa

Motivazione [Non riguarda la versione italiana].

Emendamento 19 ALLEGATO, punto 2, parte A Consumo di combustibili e di energia,

ripartito per tipo di impianto *)

Statistiche annuali sul consumo di

combustibili e di energia, ripartito per tipo di impianto *)

Motivazione Precisazione.

(13)

RR\496478IT.doc 13/16 PE 321.987

IT

Emendamento 20 ALLEGATO, punto 2, parte B Bilancio di energia elettrica nell'industria

siderurgica

Statistiche annuali sul bilancio di energia elettrica nell'industria siderurgica

Motivazione Precisazione.

Emendamento 21 ALLEGATO, punto 3, parte A

spese statistiche annuali sulle spese

Motivazione Precisazione.

Emendamento 22 ALLEGATO, punto 3, parte B

capacità statistiche annuali sulle capacità

Motivazione Precisazione.

Emendamento 23

ALLEGATO, punto 3, parte B, tabella, codice 5040

Acciaio grezzo (5041+5042) Acciaio grezzo

Motivazione

Emendamento tecnico per tener conto del più esteso ambito (ossia oltre i codici 5041 e 5042) della capacità di acciaio grezzo.

(14)

PE 321.987 14/16 RR\496478IT.doc

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Emendamento 24

ALLEGATO, punto 3, parte B, tabella, codice 5042 Di cui acciaio utilizzato nelle colate

continue

di cui acciaio utilizzato nelle colate continue

Motivazione [Non riguarda la versione italiana]

(15)

RR\496478IT.doc 15/16 PE 321.987

IT

MOTIVAZIONE

Il sistema comunitario delle statistiche dell'acciaio si basava fino a poco tempo fa sul trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), che scade il 23 luglio 2002. Esso è stato poi aggiornato sino alla fine del 2002 con il regolamento (CE) n.

1840/2002, in attesa di adottare disposizioni definitive.

Scopo del regolamento proposto è di permettere l'elaborazione annuale di importanti statistiche comunitarie sull'acciaio a partire dal 2003, senza soluzioni di continuità. La

proposta copre un periodo determinato (2003-2009) con una relazione intermedia entro cinque anni.

Per gran parte delle aree di interesse i dati statistici sull'acciaio continueranno ad essere raccolti sulla base della vigente legislazione comunitaria. E' quanto avverrà per le statistiche sulla produzione e le vendite di prodotti siderurgici (che saranno integrate in Prodcom, l'attuale sistema comunitario delle statistiche di produzione) e per i dati annuali

sull'occupazione nell'industria siderurgica (che continueranno ad essere forniti dalle indagini strutturali comunitarie sulle imprese).

Il regolamento proposto riguarda i dati raccolti in passato in quattro questionari CECA (2-50, 2-58, 2-60 e 2-61). Fino al 2000 si contavano diciassette questionari mensili, un questionario trimestrale e circa una dozzina di questionari annuali, ma il loro numero è stato

successivamente ridotto. Quattro degli attuali questionari annuali CECA forniscono importanti informazioni per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche comunitarie, peraltro non raccolte nel quadro della normativa in vigore. L'elenco delle variabili di questi questionari è stato ridotto e adesso comprende: i bilanci dei rottami di ferro e acciaio, il bilancio dell'energia, gli investimenti per tipo d'impianto e la capacità di produzione.

Secondo la proposta della Commissione:

1) Gli Stati membri forniranno ad Eurostat dati sull'industria siderurgica. Si osservi al riguardo che in passato i dati erano raccolti direttamente presso le imprese siderurgiche o le loro associazioni nazionali. Per coadiuvare gli Stati membri in tale nuovo ruolo, Eurostat metterà a disposizione la documentazione sugli standard approvati e fornirà indicazioni sulla loro applicazione.

2) Non sarà necessario raccogliere i dati qualora il valore aggiunto al costo dei fattori delle imprese dell'industria siderurgica di uno Stato membro rappresenti meno dell'1% del totale della Comunità. I dati saranno forniti per le imprese con almeno 50 addetti. Si dà il caso comunque che gran parte delle circa 300 imprese europee del settore siderurgico siano grandi imprese.

3) Il regolamento comprende: i) un allegato contenente l'elenco dei dati da raccogliere e ii) una procedura di comitatologia per decidere eventuali modifiche a tale elenco e ai formati di trasmissione.

4) Entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenterà al Parlamento europeo ed al Consiglio un rapporto di attuazione nel quale valuterà i vantaggi per i vari attori coinvolti, giudicherà la qualità delle statistiche prodotte, verificherà la sinergia con altre azioni comunitarie e proporrà ogni modifica considerata necessaria.

Pur dando una valutazione nel complesso positiva del regolamento proposto, il Parlamento potrà contribuire a migliorare il testo introducendo una serie di modifiche tecniche volte ad aggiornare (emendamenti 1, 2, 6 e 9), chiarire (emendamenti 3, 7, 8, 11 – 13, 15 e 17 – 24) e

(16)

PE 321.987 16/16 RR\496478IT.doc

IT

semplificare (emendamento 5) il testo o a completarlo con le necessarie informazioni

(emendamenti 4 e 10). In armonia con le prescrizioni già vigenti, l'emendamento 14 introduce un periodo massimo per la trasmissione dei dati, che è stato omesso nella proposta della Commissione. E' peraltro previsto che gli Stati membri che sperimentassero difficoltà nelle prime fasi di attuazione del regolamento, beneficino di una proroga di dodici mesi per il primo periodo di trasmissione. Deroghe corrispondenti sono previste nel quadro della procedura di comitatologia (emendamento 16).

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