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REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO composta dai magistrati

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Deliberazione n. 86 /2020/PRSE Comune di Sermoneta (LT) Esercizi finanziari 2015-2018

REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI Presidente;

Alessandro FORLANI Consigliere;

Carla SERBASSI Consigliere;

Ottavio CALEO Referendario;

Marinella COLUCCI Referendario (relatore);

Giuseppe LUCARINI Referendario.

Nella Camera di consiglio del 9 settembre 2020 ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE VISTO l’art. 100, comma 2, della Costituzione;

VISTO il T.U. delle leggi sull’ordinamento della Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTA la deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/2000 del 16 giugno 2000, che ha approvato il regolamento per l’organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, modificata con le deliberazioni delle Sezioni riunite n.

2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, da ultimo modificata con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 dell’11 giugno 2008;

VISTO il decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174 e s.m.i., con cui è stato approvato il

“Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, con le successive modificazioni ed integrazioni (TUEL);

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

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VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l’art. 1, commi 166 e 167 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);

VISTO il decreto–legge 10 ottobre 2012, n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

VISTE le deliberazioni della Sezione delle Autonomie con le quali sono state approvate le linee-guida per la redazione, da parte degli organi di revisione economico- finanziaria degli enti locali, delle relazioni di cui alla sopra richiamata legge n.

266/2005, concernenti i rendiconti degli esercizi 2015-2018 (n.

22/SEZAUT/2016/INPR e n. 29/SEZAUT/2016/INPR (2015), n.

6/SEZAUT/2017/INPR (2016), n. 16/SEZAUT/2018/INPR (2017), n.

12/SEZAUT/2019/INPR (2018);

VISTE le relazioni-questionario predisposte dall’Organo di revisione del Comune di Sermoneta (LT) sui rendiconti per gli esercizi dal 2015 al 2018;

VISTA la richiesta istruttoria, prot. Cdc n. 3565 del 10 giugno 2020;

VISTA la risposta del comune di Sermoneta, prot. Cdc n. 4078 del 23 luglio 2020 e relativi allegati;

VISTA l’ordinanza n. 29/2020, con cui il Presidente ha convocato la Sezione per l’Adunanza in data odierna;

UDITO il relatore, Referendario dott.ssa Marinella Colucci.

PREMESSO CHE

a seguito dell’esame dei questionari sugli esercizi dal 2015 al 2018, è stata svolta un’attività istruttoria (prot. Cdc n. 3565 del 10 giugno 2020), per acquisire informazioni e chiarimenti in merito a diverse criticità riscontrate d’ufficio, come di seguito meglio chiarito, su cui l’Ente ha fornito riscontro con nota prot. Cdc n. 4078 del 23 luglio 2020 e relativi allegati.

Ciò posto, il Magistrato istruttore, considerato che il contraddittorio con l’Ente si è già instaurato in via cartolare e che le criticità emerse trovano riscontro documentale, ha

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chiesto al Presidente della Sezione di sottoporre le risultanze dell’istruttoria svolta sul comune di Sermoneta (LT) all’esame del Collegio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’art. 1, co. 166 ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, "ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica", svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. La magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell’art. 7, co. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all’adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati. L’art 3, co. 1 lett. e) del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha introdotto nel TUEL l’art. 148-bis, significativamente intitolato “Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali”, il quale prevede che "Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti". Ai fini della verifica in questione, la magistratura contabile deve accertare che "i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente". In base all’art. 148 bis, comma 3, del TUEL, qualora le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza "di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno”, gli Enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, “i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri

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di bilancio” e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati in modo che la magistratura contabile possa verificare, nei successivi trenta giorni, se gli stessi sono idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, “è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”. Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l’art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266 del 2005 e l’art. 148-bis del d.lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall’art. 3, comma 1, lettera e), del d. l. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l’autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell’unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti è, infatti, attribuito il vaglio sull’equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell’unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell’equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall’art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale), che, nel comma premesso al comma 1 dell’art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l’ordinamento dell’Unione europea, ad assicurare l’equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. Qualora le

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irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l’adozione della pronuncia di accertamento prevista dall’art. 148 bis, co. 3 del TUEL, siffatta funzione del controllo sui bilanci di questa Corte suggerisce di segnalare agli Enti anche irregolarità contabili non gravi o meri sintomi di precarietà, soprattutto se accompagnate e potenziate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l’insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio, idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l’amministrazione di ciascun Ente. In ogni caso, l’Ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni che ha ricevuto e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

L'esame della Sezione è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l’assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

In linea con i principi di avvicinamento tra fase di valutazione e fase di gestione e continuità nelle verifiche di bilancio, più volte enunciati nelle linee guida della Sezione delle autonomie di questa Corte (cfr., da ultimo, delibere n. 12/SEZAUT/2019/INPR e n. 19/SEZAUT/2019/INPR), la verifica in esame è stata svolta su una pluralità di esercizi contabili, in modo da evidenziare fenomeni significativi e potenzialmente in grado di incidere sugli equilibri di bilancio.

Particolare attenzione è stata posta agli aspetti della gestione finanziaria connessi all’armonizzazione contabile la quale, sebbene ormai avviata da alcuni anni, fa registrare, ancora oggi, molteplici problematiche applicative.

2. Irregolarità della gestione finanziaria.

Premessa.

Tenuto conto di quanto emerso in sede istruttoria, la Sezione illustra, nel prosieguo, le principali criticità riscontrate, riservando sulle stesse, e su tutte le altre segnalate in sede istruttoria, ogni eventuale ed ulteriore approfondimento che risulterà necessario in occasione delle verifiche sui rendiconti dei prossimi esercizi.

Tutti gli esercizi sopravvenienti nel tempo sono, difatti, collegati fra loro “in modo ordinato e concatenato” in quanto, come sottolineato in più occasioni dalla giurisprudenza contabile e da quella costituzionale, “il principio di continuità degli esercizi finanziari pubblici, che è uno dei parametri teleologicamente collegati al principio

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dell’equilibrio pluriennale del bilancio di cui all’art. 81 Cost., esige che ogni rendiconto sia geneticamente collegato alle risultanze dell’esercizio precedente, dalle quali prende le mosse per la determinazione delle proprie” (in tal senso, Corte cost., 5 marzo 2018, n. 49; il principio è richiamato da Corte dei conti, Sezione delle autonomie in occasione dell’elaborazione delle linee guida sui rendiconti 2018 approvate con delibera n. 12/2019/INPR).

In linea generale, si evidenzia preliminarmente che il comune di Sermoneta (popolazione al 31/12/2017 di 9.926 abitanti) con la deliberazione di Giunta comunale n. 46 del 15/05/2015 e relativi allegati, adottata ai sensi dell’art. 3, comma 7, del d.lgs.

n. 118/2011, ha approvato il riaccertamento straordinario dei residui all’01/01/2015.

In tale sede, è stato determinato un avanzo disponibile all’1/1/2015 pari ad euro 1.508.637,65 e un FCDE pari ad euro 328.573,52.

Gli importi indicati nella delibera di Giunta comunale sono, peraltro, confermati dal parere dell’Organo di revisione sulla proposta di delibera di riaccertamento straordinario dei residui (verbale n. 5 del 15/05/2015), parimenti allegato agli atti della Sezione.

Dagli atti prodotti in sede istruttoria, emerge che nel ciclo contabile esaminato (2015- 2018) il comune di Sermoneta ha calcolato il FCDE sempre con metodo cd.

semplificato, accantonando, a consuntivo, i seguenti importi:

Dall’esame della relazione dell’Organo di revisione sul consuntivo 2016 (allegata in sede istruttoria), emerge, dalla formula di calcolo del FCDE, un valore di FCDE all’1/1/2016 di euro 441.226,47, laddove l’Ente ha accantonato, al 31/12/2015, un importo a titolo di FCDE di euro 230.959,66, peraltro inferiore rispetto all’accantonamento di euro 328.573,52 all’1/1/2015. Ad ogni modo, l’Ente ha sempre registrato, nel ciclo contabile in esame, un capiente fondo cassa e un capiente avanzo disponibile.

In sede di approvazione del rendiconto 2019, l’Ente ha calcolato il FCDE di consuntivo con metodo di calcolo ordinario, tenuto conto che il metodo di calcolo cd. semplificato

FCDE 2015 2016 2017 2018

FCDE a rendiconto 230.959,66 372.756,44 355.458,80 480.270,82 semplificato semplificato semplificato semplificato

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poteva essere adottato fino all’esercizio finanziario 2018. A tale proposito, l’Ente ha dichiarato che “con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 16/07/2020 si è proceduto all’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019 procedendo alla rideterminazione del FCDE secondo il metodo ordinario di cui si allega modalità di calcolo con l’attestazione dell’Organo di revisione della congruità dell’importo accantonato.

In fase di rendicontazione 2019 quindi si è proceduto al ricalcolo del FCDE secondo il metodo ordinario portandolo da un importo di € 533.633.50, scaturente dal rendiconto 2018 più la quota iscritta al bilancio al 31/12/2019, ad € 612.491,80 con una differenza pari ad € 78.858,30 alla quale è stata data copertura finanziaria mediante l’apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell’avanzo di amministrazione libero. Il Revisore attesta la congruità del FCDE”. Ciò posto, la Sezione prende atto di quanto riferito in merito al FCDE di consuntivo 2019 e dell’attestazione di congruità da parte dell’Organo di revisione, con riserva di successiva verifica in sede di controllo sui prossimi questionari. Sul punto, si evidenzia sin da ora che, sulla base del prospetto di calcolo fornito dall’Ente, il FCDE a consuntivo 2019 risulta pari ad euro 612.491,80, a fronte di residui attivi di titolo I pari ad euro 1.209.850,67 (svalutati al 49,44%) e di titolo III pari ad euro 590.659,92 (svalutati al 2,43%). A tale proposito, da ultimo, si rammenta che “con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”.

Nel ciclo contabile esaminato, i risultati di amministrazione (lett. E) hanno registrato il seguente andamento:

In sede istruttoria, sono emerse criticità in merito al rispetto del limite di spesa del personale, di cui all’art. 1 co. 557 e ss. della legge n. 296/2006, alla luce di discrasie tra i dati riportati nei questionari e nelle relazioni dell’Organo di revisione. Sul punto, l’Ente ha chiarito che la media della spesa del personale 2011 – 2013 è pari ad euro 1.082.492,36, confermando l’avvenuto rispetto del limite di spesa in parola anche per il 2015, atteso che il valore di “euro 1.191.248,06 riportato nel questionario

2015 2016 2017 2018

Ris. Amm. (lett. E) 1.710.147,29 1.832.420,20 2.169.736,70 2.032.091,74

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2015…corrisponde all’importo della spesa del personale senza la detrazione delle componenti escluse”.

Da ultimo, con riferimento all’indennità di fine mandato per il 2018, alla luce di criticità emerse in sede istruttoria, l’Ente ha chiarito che “nella relazione dell’Organo di revisione sul consuntivo 2018 (pag. 18), risulta correttamente esposta la quantificazione delle somme accantonate nella voce “altri accantonamenti”, mentre la somma di € 2.400,00 è rimasta conservata a residui. Detto errore è stato generato dal fatto che era intervenuta nel frattempo una crisi di maggioranza che ha portato ad aprile del 2019 alle dimissioni del Sindaco Pro tempore ed alla nomina del Commissario Prefettizio (che poi ha adottato il rendiconto 2018).

L’ufficio Competente ha conservato la somma di € 2.400,00 tra i residui passivi ritenendo di procedere alla liquidazione delle spettanze al Sindaco prima dell’approvazione del rendiconto della gestione. Nel risultato di amministrazione dell’anno 2019 risulta accantonata la somma di € 1.500,00 relativa alla quota di indennità di fine mandato del nuovo sindaco insediatosi nel mese di giugno 2019”. Nel prendere atto dei chiarimenti forniti, la Sezione rammenta all’Ente il rispetto dei principi contabili in merito all’accantonamento del fondo per l’indennità di fine mandato, di cui al punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011.

Tutto quanto sopra premesso, si riportano, di seguito, le principali criticità contabili riscontrate dalla Sezione.

2.A. Gestione dei residui passivi e tempestività dei pagamenti.

In sede istruttoria, è stato effettuato un approfondimento in merito alla gestione dei residui passivi, atteso che, nel 2017, risulta sforato il parametro di deficitarietà n. 4)

“Volume dei residui passivi complessivi provenienti dal titolo I superiori al 40% degli impegni della medesima spesa corrente” di cui al D.M. 18/02/2013.

Nel 2018, peraltro, si evidenzia che l’ammontare dei residui passivi di titolo I (euro 2.780.015,32) risulta cospicuo rispetto agli impegni del medesimo titolo I (5.214.894,22).

Si riporta, di seguito, l’andamento dei residui passivi al 31/12, dal 2015 al 2018, da cui emerge un costante aumento dei relativi importi.

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2018 Fondo cassa al 31/12 2.822.953,10 4.273.953,91 4.977.475,02 6.086.988,46 Residui Attivi 3.723.348,34 2.733.725,27 2.963.022,25 2.275.869,84 Residui Passivi 3.578.671,39 3.501.603,06 4.206.731,20 4.247.914,04

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La Sezione osserva come tale aumento costituisca un’anomalia alla luce dell’entrata in vigore dell’armonizzazione contabile, in virtù della quale “per effetto della gestione ordinaria dei residui, che comporta ogni anno la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione di vecchi crediti, lo stock di residui attivi dovrebbe tendere ad una naturale stabilizzazione, mentre i residui passivi devono tendere verso una progressiva riduzione” (vd. deliberazione n. 9/SEZAUT/2016/INPR).

Sul punto, l’Ente, in sede istruttoria, ha chiarito le modalità con cui i servizi effettuano la verifica e il riaccertamento dei residui passivi, specificando che le relative schede di analisi costituiscono un allegato alla determinazione annuale di accertamento ordinario dei residui, a sua volta allegato alla deliberazione di Giunta comunale, adottata ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011.

Da ultimo, l’Ente ha evidenziato che “Tuttavia si ritiene necessario aderire a quanto segnalato/richiesto da questa Corte circa una maggiore puntualità ed attenzione nella gestione dei residui passivi, tant’è che sono state già programmate, in coincidenza con la salvaguardia degli equilibri di bilancio e nel mese di novembre, una serie di incontri con i responsabili di spesa volti all’analisi ed allo smaltimento dei residui. Infine, per quanto concerne quanto da Voi richiesto circa la tempestività dei pagamenti si allega al presente punto la tabella relativa all’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti, dal 2015 al 2019, con specifica degli importi pagati oltre le scadenze di legge”.

Dall’esame dei dati relativi alla tempestività dei pagamenti, dal 2015 al 2019, e degli importi pagati oltre le scadenze di legge, emerge la seguente situazione:

2015 2016 2017 2018 2019

Indicatore annuale tempestività pagamenti

(DPCM 22/09/2014) 59,66 9,93 28,33 43,65 29,07

Importi pagati oltre le

scadenze di legge 2.422.955,13 2.661.734,86 2.159.246,64 2.681.734,86 2.427.753,68

Dai dati riportati, si osserva come la gestione dei residui passivi e il correlato rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali debbano essere oggetto di attento monitoraggio da parte del comune, al fine di conseguire risultati più efficaci ed efficienti e in un’ottica di migliore gestione della spesa.

Si rammenta, difatti, che, ai sensi del DPCM del 22/09/2014, l’indicatore annuale di tempestività dei pagamenti deve tendere ad un risultato negativo, in quanto lo stesso

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si misura in termini di ritardo medio di pagamento dalla data di scadenza, rispetto ai termini di legge, che, di norma, sono pari a trenta giorni, salvo diversa pattuizione tra le parti con cui il termine può arrivare a sessanta giorni.

Sebbene, difatti, rispetto al 2015, l’indicatore annuale sia migliorato, passando da 59,66 a 29,07 nel 2019, si regista ancora un ritardo rispetto ai tempi di legge, evidenziando, altresì, che gli importi pagati oltre le scadenze di legge risultano ancora cospicui, attestandosi sempre su cifre superiori ai due milioni di euro.

Sul punto, la Sezione osserva come il problema dei ritardi nei pagamenti sia particolarmente rilevante per le pubbliche amministrazioni italiane.

Basti pensare alla recente sentenza 28 gennaio 2020 (Commissione/Italia), con cui la Corte di giustizia UE, grande Sezione, ha accertato l’inadempienza dello Stato alla direttiva 2011/7/UE per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (oltre i 30 - 60 giorni), in cui il debitore sia una pubblica amministrazione.

Al riguardo, deve anche essere considerato che, dall’esercizio 2021, incomberanno accantonamenti obbligatori sugli enti che non riducono in maniera congrua il debito residuo (vd. deliberazione della Sezione delle Autonomie, n. 7/SEZAUT/2020/FRG).

Ai sensi dell’art. 1, commi 859 ss., della legge n. 145/2018 (come modificati dall’art. 1, commi 854 e 855 della legge n. 160/2019), difatti, vengono introdotte, a partire dal 2021, misure più severe a garanzia dell’effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, e ciò tramite norme qualificate come “principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica”, ai sensi degli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione. Viene imposta la creazione di uno specifico Fondo di garanzia dei debiti commerciali, quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli enti locali non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l’effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti.

Su tale normativa, è, recentemente, intervenuta la Corte costituzionale (sentenza n.

78/2020) che, nel dichiarare costituzionalmente legittime le previsioni di cui trattasi, ha evidenziato la rilevanza del fenomeno dei tempi di pagamento delle obbligazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, rammentando che “…la stessa giurisprudenza di questa Corte, già a ridosso del recepimento della direttiva 2011/7/UE, ha sottolineato la

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gravità del problema, evidenziando che «il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione è obiettivo prioritario […] non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l’equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente» (sentenza n. 250 del 2013). Va infatti considerato anche il rilevante tema dell’esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti che, in considerazione anche del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali”.

In conclusione, il Collegio invita l’Ente a monitorare attentamente la mole dei residui passivi, nel rispetto delle previsioni di cui al punto 9 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n.

118/2011, adottando ogni misura utile al rispetto dei tempi di pagamento dei propri debiti commerciali e alla riduzione dell’importo dei pagamenti effettuati oltre le scadenze di legge.

2.B. Contenzioso e debiti fuori bilancio.

Nel corso dell’istruttoria svolta, sono stati richiesti chiarimenti e informazioni in merito allo stato dell’arte del contenzioso, con un aggiornamento al 31/12/2019, unitamente ad informazioni sui dati relativi al 2017 e sugli accantonamenti previsti in vista dell’approvazione del rendiconto 2019, atteso che risulta accantonato, dal 2016 al 2018, sempre lo stesso importo di euro 38.413,61.

A tale proposito, l’Ente ha dichiarato che “l’ufficio contenzioso, retto in questo Ente fino 01/04/2020 dal Segretario pro tempore, in occasione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2019, ha richiesto con determinazione di ricognizione dei residui n. 45/2020, l’accantonamento della somma di € 8.780,43 giungendo ad un f.do complessivo di € 47.194.04. L’ultima ricognizione effettuata sullo stato del contenzioso dell’Ente è riferita al 31/03/2020 in occasione del trasferimento della competenza gestionale dall’ufficio contenzioso alle singole aree competenti per materia.

In riferimento inoltre agli oneri da contenzioso sostenuti nell’esercizio 2017 per € 40.00,00, si precisa che gli stessi, allegati al punto n. 6, si riferiscono a debiti fuori bilancio riconosciuti nell’anno 2017 con i seguenti atti:

1. Delibera consiliare n. 26/2017 (che si allega) relativa a sentenza del Tribunale di latina n.

1093/2016 per € 28.933,55.

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2. Delibera consiliare 64/2017 relativa ad un debito fuori bilancio riconosciuto ai sensi dell’art.

194 del D.Lgs. 267/2000 lettera e) dell’importo di € 8.839,09.

La restante somma di € 2.227,46 si riferisce a spese per interessi e giudizio liquidati in atto determinativo del Segretario pro tempore. Trattandosi detti debiti di fattispecie diverse rispetto alle somme accantonate nel f.do rischi contenzioso, l’ente ha finanziato la spesa mediante l’applicazione dell’avanzo di amministrazione lettera a) per il provvedimento CC. 26/2017 e lettera e) per la delibera CC. 64/2017”.

Ciò posto, la Sezione invita l’Ente a monitorare il contenzioso in corso, nel rispetto dei principi contabili di cui al punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, unitamente ad un’attenta analisi dei debiti fuori bilancio, che ricadono nella fattispecie di cui all’art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, valutando se gli stessi possono costituire indice di un potenziale difetto di programmazione della spesa derivante da contenzioso.

2.C. Rapporti con gli organismi partecipati.

In merito alle partecipazioni possedute dall’Ente, viste le deliberazioni consiliari n. 67 del 27/12/2018 e n. 60 del 23/12/2019 (di revisione ordinaria delle partecipazioni possedute, rispettivamente, al 31/12/2017 e al 31/12/2018), sono state richieste informazioni in merito:

- alla società Acqualatina S.p.A. (partecipata allo 0,66%), con particolare riguardo alla situazione dei debiti/crediti e al rispetto delle previsioni di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) d.lgs. n. 118/2011;

- alla Compagnia dei Lepini s.c.p.a. (partecipata al 4,27%), con riguardo al processo di razionalizzazione in corso e alla procedura di recesso, atteso che, dalla visura camerale della società (estrazione ad aprile 2020), il comune di Sermoneta risulta ancora tra i soci. Nella relazione dell’Organo di revisione sul consuntivo 2018 (pag. 26), in particolare, si legge che “Ad oggi è pervenuto unicamente riscontro da parte della Compagnia dei Lepini S.C.p.a. (prot. n. 4855 del 02/05/2019) la quale rileva un credito nei confronti dell’Ente pari ad € 45.000,00 relativo al contributo consortile per gli anni 2010 (parte)-2015- 2016-2017-2018. Ciò non è in linea con le risultanze dell’ente che con nota raccomandata del 14/04/2015, prot. 3474 del 15/04/2015, il Comune di Sermoneta ha esercitato il diritto di recesso ai sensi dell’art. 7 dello Statuto di codesta società e in base alle procedure dell’art. 2437 del codice civile, come ribadito con nota del Segretario Comunale prot. n. 4696 del 27/04/2016…Pertanto il contributo deciso per gli anni 2015 e 2016 non può essere imputato a

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questo Comune a seguito delle decisioni dallo stesso assunte e regolarmente partecipate a codesta Società. Si precisa, comunque, che nel febbraio 2017 l’Ente ha provveduto a versare alla Compagnia dei Lepini la somma di € 45.000,00. Si evidenzia, altresì, come la documentazione inviata all’Ente dalla Compagnia dei Lepini S.c.p.a non sia stata asseverata dall’Organo di Revisione della società stessa, così come previsto dalla Legge 135/2012, ma sia solamente firmata dal Presidente”. Sempre nella relazione dell’Organo di revisione sul consuntivo 2018, si legge, inoltre, che “Il miglioramento del risultato della gestione è effetto in particolar modo della rivalutazione delle partecipazioni al Consorzio Sviluppo Industriale e Compagnia dei Lepini da costo a patrimonio netto in quanto rientranti nel GAP”;

- alla Servizi Ambientali Gruppo AMA S.r.l. (partecipata allo 0,5%) e alla Cisterna Servizi S.r.l. (partecipata al 10%), relativamente alle procedure di liquidazione/fallimento in corso, genericamente richiamate nelle delibere consiliari di ricognizione delle partecipazioni possedute;

- al Consorzio di Sviluppo Industriale delle Province di Roma e Latina, atteso che, nella relazione dell’Organo di revisione sul consuntivo 2018, si legge “Il Revisore segnala che si rende, altresì, necessario definire i rapporti contabili con il Consorzio di Sviluppo Industriale delle Province di Roma e Latina che è inserito nel GAP, e per il quale a parere dello scrivente si rende, comunque, necessaria la riconciliazione delle posizioni di credito/debito reciproco”.

Con riferimento a tutti gli organismi partecipati, sono state richieste informazioni, aggiornate al 31/12/2019, in merito alla situazione dei debiti/crediti, con invio dei prospetti dimostrativi, di cui art. 11, comma 6, lett. j, d.lgs. n. 118/2011 dei debiti e crediti reciproci, recanti la doppia asseverazione dei rispettivi organi di revisione. Sul punto, si evidenzia che, dal questionario sul consuntivo 2018 (domande n. 13 e 13.1), emerge che i prospetti dimostrativi, ex art. 11, comma 6, lett. j) d.lgs. n. 118/2011 non sono asseverati dai rispettivi organi di controllo e che “L'Ente ha inoltrato alla società partecipate le certificazioni asseverate dallo scrivente organo di revisione, ma ha avuto riscontro solo dalla Compagnia dei Lepini S.c.p.a. non allineato con le risultanze dell'Ente”.

In merito a quanto sopra indicato, l’Ente, in sede istruttoria, ha precisato, in via preliminare, che “permangono anche nel 2019 le criticità già evidenziate per la mancanza di doppie asseverazioni da parte dei rispettivi organi di revisione dell’ente locale e delle società partecipate. L’ente ha provveduto anche nell’anno 2019 ad asseverare i propri prospetti ma non ha avuto riscontro da parte di tutte le società partecipate. Il Comune non avendo potere

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coercitivo provvederà ad inoltrare formale diffida per l’ottenimento dell’asseverazione delle reciproche posizioni di credito/debito…Anche per quanto riguarda il Consorzio di Sviluppo Industriale delle Province di Roma e Latina permangono le criticità segnalate per mancanza dell’asseverazione da parte del Consorzio che è inserito nel GAP del Comune di Sermoneta. Il Comune provvederà ad inoltrare formale diffida”.

Sul punto, stante l’attualità della criticità anche per il 2019 e la trasversalità della stessa rispetto a tutti gli organismi partecipati, la Sezione richiama l’Ente ad attivarsi prontamente, al fine di scongiurare l’emersione di posizioni debitorie/creditorie pregiudizievoli per gli equilibri finanziari, assumendo, pertanto, i provvedimenti necessari per la riconciliazione delle partite debitorie e creditorie e valutando eventuali accantonamenti nel risultato di amministrazione, nel rispetto del principio di prudenza.

Per quanto riguarda, inoltre, la Compagnia dei Lepini s.c.p.a., “il Comune ha esercitato il recesso con nota raccomandata del 14/04/2015 ma tale recesso non si è ancora perfezionato poiché è in corso un contenzioso presso il Tribunale di Latina…Il contenzioso è scaturito da una richiesta di quote consortili anche per gli anni 2015/2016 e 2017 che il Comune non ritiene dovute in ragione dell’esercizio del recesso. Non essendosi perfezionato il recesso l’ente continua ad inserire la partecipazione nella Compagnia dei Lepini scpa, come pure la partecipazione nel consorzio per lo sviluppo industriale delle Province di Roma e Latina, nel bilancio consolidato valutando la partecipazione in base al patrimonio netto”.

Tale situazione andrà monitorata da parte dell’Ente e dovrà essere oggetto di attenta analisi anche in sede di ricognizione delle partecipazioni, ai sensi dell’art. 20 del d.lgs.

n. 175/2016. Dato il contenzioso in corso, si invita l’Ente a valutare prudenti accantonamenti nel risultato di amministrazione.

Con riferimento alla società Servizi Ambientali Gruppo AMA S.r.l. (partecipata allo 0,5%) e alla Cisterna Servizi S.r.l. (partecipata al 10%), l’Ente non ha fornito alcun riscontro istruttorio in merito alle procedure di fallimento/liquidazione in corso e, sul punto, la Sezione si riserva ogni futuro approfondimento, raccomandando, sin da ora, all’Ente di valutare attentamente gli impatti che tali procedure possono avere sui propri equilibri finanziari. A tale proposito, si invita l’Ente ad un aggiornamento delle procedure in atto, in sede di ricognizione e analisi delle partecipazioni, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 175/2016.

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Da ultimo, con riferimento al perimetro di consolidamento e all’inserimento all’interno dello stesso del Consorzio di Sviluppo Industriale delle Province di Roma e Latina, si invita l’Ente ad un’attenta valutazione della situazione, attesa la definizione di “ente strumentale partecipato”, così come prevista dall’art. 11-ter, comma 2, del d.lgs. n.

118/2011 e dal paragrafo 2 dell’allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011.

Ai sensi dell’art. 11-ter, comma 2, del d.lgs. n. 118/2011, “Si definisce ente strumentale partecipato da una regione o da un ente locale di cui all'art. 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al comma 1”.

Il paragrafo 2 dell’allegato 4/4 al d.lgs. n. 118/2011, inoltre, nel dare una definizione del “gruppo amministrazione pubblica” (GAP), prevede, tra i componenti di tale gruppo, “2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni”. Gli enti strumentali si distinguono, a loro volta, in partecipati e controllati.

Una volta definito il perimetro del GAP, l’Ente dovrà, infine, effettuare una valutazione circa l’esclusione dal consolidamento di tutte quelle componenti del gruppo considerate irrilevanti o per le quali risulti impossibile reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate (in tal senso punto 3.1. del principio applicato del bilancio consolidato, allegato 4/4 al d.lgs.

118/2011).

Con riserva di ogni futura verifica sui prossimi rendiconti.

P.Q.M.

La Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il Lazio ACCERTA

Le criticità di cui in parte motiva

INVITA l’Ente

- a monitorare attentamente la mole dei residui passivi, adottando ogni misura utile al rispetto dei tempi di pagamento dei propri debiti commerciali e alla riduzione dell’importo dei pagamenti effettuati oltre le scadenze di legge.

(16)

- a monitorare il contenzioso in corso, nel rispetto dei principi contabili di cui al punto 5.2 dell’allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, unitamente ad un’attenta analisi dei debiti fuori bilancio, che ricadono nella fattispecie di cui all’art. 194, comma 1, lett. a) del TUEL, valutando se gli stessi possono costituire indice di un potenziale difetto di programmazione della spesa derivante da contenzioso.

- ad attivarsi prontamente per assicurare la riconciliazione delle partite debiti/crediti con gli organismi partecipati, nel rispetto delle previsioni di cui all’art. 11, comma 6, lett. j) del d.lgs. n. 118/2011.

- ad effettuare un’attenta analisi del proprio perimetro di consolidamento, nonché delle proprie partecipazioni, tenuto conto di quanto riportato in parte motiva, con riserva di futura verifica della Sezione ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016.

DISPONE

- che copia della presente deliberazione sia trasmessa, attraverso il sistema Con.Te, al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all’Organo di revisione dell’Ente;

- che la medesima deliberazione sia pubblicata sul sito istituzionale dell’amministrazione ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.

33.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deliberato nella Camera di consiglio del 9 settembre 2020.

IL MAGISTRATO ESTENSORE IL PRESIDENTE

f.to Marinella COLUCCI f.to Roberto BENEDETTI

Depositata in Segreteria il 7 ottobre 2020

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto f.to Aurelio Cristallo

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