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CAPITOLATO SPECIALE MEDIAZIONE CULTURALE/LINGUISTICA PERIODO DAL AL

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CAPITOLATO SPECIALE

MEDIAZIONE CULTURALE/LINGUISTICA PERIODO DAL 1.01.2011 AL 31.12.2011

ART.1 - OGGETTO

Il C.I.S.S – Ossola, con sede a Pallanzeno in Via dei Caduti, n. 1 - intende affidare per il periodo sopra indicato il servizio di mediazione culturale/linguistica occorrente per integrare le attività da esso svolte quale compiti di istituto.

ART. 2 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO OGGETTO DELLA GARA

Le finalità generali del servizio di mediazione occorrente al CISS-OSSOLA sono le seguenti:

Facilitare l'utenza straniera nell’accesso ai servizi offerti dall’Ente;

Agevolare le relazioni tra l’utenza straniera e le istituzioni che si occupano a livello territoriale della permanenza delle persone straniere (Prefettura, Questura, ecc.);

rimuovere gli ostacoli culturali che impediscono la comunicazione tra i servizi/istituzioni italiani e utenza straniera;

migliorare la qualità e l’adeguamento delle prestazioni offerte dal CISS all’utenza straniera;

prevenire potenziali occasioni di conflitto favorendo le condizioni per l’integrazione sociale e facilitando le pari opportunità nel godimento dei diritti, nonché valorizzando le risorse di culture e valori diversi propri dei cittadini immigrati;

aiutare il cittadino straniero ad inserirsi nella società italiana, favorendo la conoscenza dei diritti e dei doveri, l’uso dei servizi sociali, sanitari, educativi, culturali etc…., sia pubblici che privati, dislocati sul territorio, nell’intento di consentire un accesso e una fruibilità dei servizi a pari condizioni;

facilitare l’incontro tra persone diverse attraverso la funzione di mediazione linguistico- culturale che si esprime nella capacità di decodificare i codici dei due attori della relazione (migrante ed operatore), codici che sottostanno il linguaggio ovvero l’intero mondo di sensazioni, esperienze e valori;

aiutare il cittadino straniero a leggere e comprendere la cultura italiana anche alla luce delle culture di appartenenza e delle reciproche aree di pregiudizio.

Gli interventi di mediazione, per loro natura, dovranno garantire il rispetto della privacy e la posizione di neutralità del mediatore.

ART. 3 – DURATA E STIMA DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente capitolato avrà durata dal 1/01/2011 al 31/12/2011.

Il servizio verrà effettuato a chiamata, senza garanzia da parte del CISS- Ossola di un mimino garantito alla Cooperativa aggiudicataria, fatta salva una somma di €. 400 (quattrocento) inerente le funzioni di

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segreteria e coordinamento tecnico che sarà comunque dovuta dal CISS-Ossola e che non rientra nei computi relativi all’offerta di cui alla presente gara.

In via preventiva il totale delle prestazioni che saranno richieste dal CISS – Ossola, per lo svolgimento dei servizi indicati nell’art. 2, viene stimato in un monte ore complessivo di n.240 ore.

Il prezzo della prestazione oraria massima fissato nella procedura negoziata è di €. 26 onnicomprensive al lordo dell’IVA al 4% applicabile nella presente fattispecie. Tale onere si riterrà comprensivo anche delle eventuali spese di viaggio del mediatore.

La spesa complessiva presunta può essere incrementata sino ad un massimo del 20%, in caso di comprovate esigenze di servizio da parte del CISS - Ossola, senza dare avvio ad una nuova procedura negoziata.

Tale stima non costituisce impegno per l’Ente.

Entro un mese dalla scadenza del contratto, il CISS-Ossola per motivate ragioni ha la facoltà di prorogare il presente contratto per un periodo massimo di tre mesi.

ART. 4 – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

Il CISS – Ossola per lo svolgimento dei servizi di cui all’articolo n. 2 richiede la messa a disposizione di mediatori in possesso:

• dell’attestato di qualifica oppure

• di curriculum attestante il possesso di un titolo di studio equivalente alla scuola dell’obbligo unito a precedenti esperienze professionali nel settore.

La Ditta dovrà garantire interventi di mediazione almeno con riferimento alle seguenti lingue:

- spagnolo - rumeno

- arabo (sia figura maschile sia figura femminile) - ucraino

- cinese - albanese - portoghese.

Su accordo fra le parti potranno essere richiesti interventi di mediazione anche con riferimento ad altre lingue.

Il referente della Ditta deve essere in possesso di titolo professionale adeguato e deve aver maturato presso Enti pubblici e/o privati un’ esperienza documentata di almeno tre anni nel settore.

La Ditta dovrà fornire dettagliato elenco nominativo degli addetti che impiegherà nel servizio come titolari delle posizioni lavorative, con l'indicazione dei curriculum, delle posizioni assicurative e delle relative qualifiche professionali.

Tale elenco dovrà essere tempestivamente aggiornato ad ogni variazione.

Il CISS - Ossola, entro 30 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà segnalare alla Ditta i nominativi degli operatori privi dei requisiti previsti affinché siano sollevati dall'incarico.

La violazione di quanto sopra potrà costituire causa giustificante di risoluzione del rapporto.

ART. 5 MODALITA’ ORGANIZZATIVE

Il servizio di mediazione viene attivato mediante richiesta inoltrata alla Ditta, anche via fax, da parte del Direttore o del Responsabile dell’Area Territoriale del CISS-Ossola o loro delegati. In caso di urgenza il CISS-Ossola si riserva di anticipare la richiesta ai numeri telefonici all’uopo forniti dalla Ditta, la quale dovrà garantire la reperibilità nei normali orari di ufficio, anche pomeridiani, da lunedi’ a venerdi’

(esclusi i giorni festivi).

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La Ditta si impegna a garantire l’attivazione dell’intervento di mediazione entro il secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione della richiesta, concordando orari e modalità con i referenti del CISS- Ossola.

In particolare la Ditta provvederà a:

- raccogliere le richieste di intervento

- curare i rapporti con i referenti del CISS-Ossola per il caso anche al fine di individuare la figura adatta per l’intervento di mediazione nella particolare fattispecie;

- curare i rapporti coi mediatori;

- raccogliere la modulistica ai fini della rendicontazione tecnica e contabile degli interventi;

- inoltrare con cadenza almeno trimestrale detta rendicontazione tecnico-contabile.

Nel quadro delle attività di coordinamento e monitoraggio del servizio di mediazione il CISS potrà richiedere la partecipazione di referenti della Ditta e di singoli mediatori a momenti di incontro/verifica.

La partecipazione dei mediatori verrà considerata attività rimborsabile da parte del CISS al costo orario stabilito in sede di aggiudicazione.

La violazione di quanto sopra potrà costituire causa giustificante di risoluzione del rapporto.

ART. 6 – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La Ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti degli operatori adibiti al servizio oggetto del presente appalto condizioni economiche non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali relativi al personale dipendente.

La Ditta aggiudicataria è tenuta all’osservanza e all’applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali nei confronti del proprio personale.

Questo Ente potrà richiedere alla Ditta aggiudicataria in qualsiasi momento e comunque con cadenza almeno quadrimestrale l’esibizione del libro matricola, DM10 e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e alle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

La Ditta dovrà garantire a proprie spese l’aggiornamento degli operatori mediante partecipazione periodica ad appositi corsi di formazione ed aggiornamento oltre alla partecipazione dei medesimi a corsi di formazione ed aggiornamento organizzati per il personale del CISS - Ossola.

Qualora la Ditta non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, codesto Ente interdirà la partecipazione di detta Ditta a nuove gare per un periodo di 4 anni.

La violazione di quanto sopra potrà costituire causa giustificante di risoluzione del rapporto.

ART. 7 – RISPETTO D.LGS. N. 81/2008 (Testo unico sicurezza lavoro)

L’Ente fornirà alla Ditta aggiudicataria un documento informativo sui rischi per la salute e la sicurezza integrato da norme comportamentali di cui la Ditta è tenuta all’osservanza. La Ditta dovrà inoltrare documentazione attestante la nomina e la relativa comunicazione agli enti preposti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del medico di lavoro competente e copia del piano di sicurezza. La Ditta si impegna a coordinare con l’Ente le misure di prevenzione e protezione e la loro realizzazione.

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ART. 8 – COPERTURA ASSICURATIVA

Tutti gli obblighi antinfortunistici, con i relativi oneri, sono a carico della Ditta aggiudicataria, la quale ne sarà la sola responsabile.

A copertura di eventuali danni causati, dovuti a fatto o colpa inerente e/o conseguente l’espletamento del servizio in argomento, l’aggiudicataria dovrà impegnarsi a stipulare una polizza assicurativa per Responsabilità civile terzi (compresi fra i terzi gli assistiti nonché attrezzature ed autoveicoli del CISS- OSSOLA eventualmente utilizzati durante il servizio) e contro gli infortuni, senza diritto di rivalsa verso l’Amministrazione appaltante.

Al momento della sottoscrizione del contratto, la Ditta aggiudicataria dovrà fornire la documentazione comprovante la stipula delle suddette polizze.

La mancata osservanza di quanto sopra comporterà la risoluzione del contratto con effetto immediato.

ART. 9 - PAGAMENTI

Alla Ditta verrà riconosciuto il costo orario definito in sede di aggiudicazione, comprensivo di tutti gli oneri a carico della Ditta stessa.

Il corrispettivo orario indicato in offerta resterà invariato e valido per il periodo indicato in oggetto.

La Ditta provvederà a emettere fattura con periodicità almeno trimestrale ed il CISS - Ossola provvederà al pagamento a mezzo mandato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, fatta salva l’applicazione degli interessi previsti dalle norme vigenti.

ART. 10 - TUTELA DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si informa che questo Ente provvederà alla raccolta e al trattamento dei dati personali della Ditta per le finalità connesse all’espletamento dei servizi in questione e per tutte le susseguenti operazioni inerenti la stipula del contratto e all’esecuzione dei servizi. In particolare ai sensi e per gli effetti della sopra citata legge si comunica quanto segue:

a) finalità e modalità del trattamento cui sono destinati i dati:

- il trattamento riguarda qualunque operazione e complesso di operazioni svolti con o senza l’ausilio di mezzi elettronici concernenti la raccolta, registrazione, selezione,organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione dei dati.

- I dati verranno trattati per le finalità connesse all’espletamento di tutte le fasi relative al servizio in questione.

- Il trattamento dei dati avverrà con procedure atte a garantirne la sicurezza.

b) La natura del conferimento di tali dati è obbligatoria. A tal fine occorrerà fornire apposita dichiarazione di presa d’atto dell’informativa e di espressione del consenso.

c) Conseguenze dell’eventuale rifiuto a rispondere e conferire dati: impossibilità di ammissione alla gara.

d) I dati sono utilizzati e comunicati: all’interno dell’Ente tra gli incaricati al trattamento e all’esterno al Tesoriere del Consorzio, all’avente diritto di accesso ai documenti amministrativi ai

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sensi della legge 241/90 e s.m.i. o ad altri Enti Pubblici in ottemperanza a specifici adempimenti normativi.

e) La Ditta ha diritto di conoscere, cancellare, rettificare, aggiornare, integrare, opporsi al trattamento dei dati. Per l’esercizio dei propri diritti potrà rivolgersi agli uffici dell’Ente. Il titolare di questo ente è il Presidente del Consiglio di Amministrazione e il responsabile del trattamento è il Direttore.

La Ditta è altresì tenuta all’osservanza del D.Lgs. 196/2003, indicando il responsabile della privacy.

La Ditta si impegna a garantire l'assoluta riservatezza delle informazioni riferite a persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente disciplinare e ciascun mediatore sarà tenuto a sottoscrivere apposito documento di impegno predisposto dal CISS-Ossola.

La violazione di quanto da ultimo precisato comporterà immediata risoluzione del contratto, fatta salva l’eventuale segnalazione all’Autorità Giudiziaria.

ART. 11 - PENALI

Nel caso di ritardi o deficienze di servizio imputabili a negligenza o colpa della Ditta o dei suoi soci o dipendenti ed a seguito di un primo richiamo fatto dall'Ente a mezzo R.A.R., con preavviso di almeno cinque giorni, per ogni successivo richiamo scritto verra' applicata una penalità di un minimo di Euro 50,00.= ad un massimo di Euro 500,00.=, a seconda della gravità della inadempienza.

ART. 12 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO

La Ditta è responsabile per l’esatto adempimento di tutte le condizioni del presente Capitolato. Qualora il CISS - Ossola, per il tramite del Direttore, rilevi deficienze o mancanze, verrà data comunicazione alla Ditta affinché provveda a eliminare le inadempienze riscontrate. Resta facoltà del CISS - Ossola, in caso di perdurante inadempienza, dichiarare risolto il rapporto con la Ditta, previa diffida a mezzo di Raccomandata Postale con A.R., con preavviso di giorni quindici.

In caso di risoluzione anticipata del contratto, il compenso viene corrisposto fino al giorno della risoluzione dell’appalto.

L’Ente potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti dal Codice Civile.

La Ditta si impegna altresì a garantire, per tutta la durata dell'appalto, il rispetto e l'osservanza delle norme nazionali e regionali inerenti la propria attività.

Dell’avvenuta risoluzione e' data notizia a cura dell'Ente all'Assessorato regionale alla Politiche Sociali.

ART. 13 – SPESE ED ONERI CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione e la registrazione del presente atto sono a totale carico della Ditta, senza diritto di rivalsa, ai sensi dell’art. 16 bis del R.D. n. 2440/1923.

Essendo la ditta aggiudicataria una Cooperativa Sociale si applicano le esenzioni previste dal D.LGS. n.

460/97 in quanto ONLUS di diritto.

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ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E’ vietato cedere o subappaltare il servizio assunto pena l’immediata risoluzione del contratto.

In caso di Raggruppamenti di imprese o di Consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive Imprese associate o consorziate precedentemente indicate.

Il contratto non potrà essere ceduto a terzi, anche in caso di cessazione dell’attività da parte della Ditta aggiudicataria o di fallimento della stessa.

ART. 15 – CONTROVERSIE – CLAUSOLA ARBITRALE

Ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti relativa all’interpretazione e all’applicazione del presente contratto sarà devoluta alla cognizione di un Collegio Arbitrale costituito da tre membri così nominati: uno dal ricorrente, uno dal resistente e il terzo di comune accordo o in mancanza, su ricorso della parte più diligente, dall’Assessorato Regionale alle Politiche Sociali.

Il ricorso agli arbitri deve essere proposto a pena di decadenza nel termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto che determina la controversia.

Il Collegio decide entro novanta giorni dalla designazione dell’ultimo arbitro. Le decisioni del Collegio sono definitive salvo i casi per i quali la legge ne consenta l’impugnazione davanti all’autorità giudiziaria.

Il Collegio deciderà anche sulle imputazioni degli oneri relativi al proprio funzionamento.

ART. 16 – RINVIO AD ALTRE NORME

Per quanto non espressamente previsto dal Capitolato e nella lettera d’invito si fa riferimento direttamente o indirettamente alla normativa vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

Per il CISS - Ossola Per la Ditta

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