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Ferie non godute docenti, quando vanno pagate?

Autore: Noemi Secci | 05/11/2016

Divieto di monetizzazione delle ferie dei dipendenti pubblici e impossibilità di goderle: quando deve essere pagata l’indennità sostitutiva?

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Il divieto di indennizzare le ferie non godute dei docenti (e dei dipendenti pubblici in generale) non può essere applicato quando la mancata fruizione non dipende da una scelta del lavoratore: lo hanno recentemente confermato sia una sentenza della Corte Costituzionale [1], che della Corte di Giustizia Europea [2]. In questo modo, le disposizioni introdotte dalla cosiddetta «spending review», che rendono obbligatoria la fruizione delle ferie per i lavoratori del comparto pubblico e limitano la possibilità di monetizzarle, non contrastano col diritto, irrinunciabile, alle ferie.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di fare chiarezza sulle ferie spettanti al personale docente, sia a termine che a tempo indeterminato, per capire quando è possibile indennizzare le ferie non godute.

Ferie insegnanti: quanti giorni spettano

Il Contratto collettivo del Comparto scuola dispone, in primo luogo, che i giorni di ferie che spettano ogni anno al personale docente sono pari a:

30, per anzianità di servizio inferiori a 3 anni;

32, per anzianità di servizio superiori.

Ferie insegnanti: quando spettano

Le ferie, secondo il contratto collettivo [3], costituiscono un diritto irrinunciabile e devono essere fruite durante l’anno scolastico, compatibilmente con le esigenze di servizio e tenuto conto delle richieste di ogni singolo dipendente.

In particolare, secondo la normativa [4] che ha uniformato per tutti i docenti- di ruolo, supplenti brevi o fino al 30 giugno o al 31 agosto- i periodi fruizione delle ferie, queste devono essere fruite nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli

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esami di Stato e alle attività valutative.

In pratica, le ferie devono essere godute durante i periodi di sospensione dell’attività didattica; in base al contratto collettivo, possono essere fruiti fino a 6 giorni durante il resto dell’anno, purché il docente possa essere sostituito e la sostituzione avvenga con personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi di alcun genere per l’Amministrazione.

Ferie e sospensione delle lezioni

È fondamentale, per capire quando possono essere godute le ferie, sottolineare la differenza tra «termine delle attività didattiche» e periodo di «sospensione delle lezioni».

Il primo termine si riferisce all’arco temporale che va dal 1° luglio al 31 agosto di ogni scolastico, mentre il secondo riguarda tutti quei giorni in cui sostanzialmente la scuola è aperta ma non ci sono lezioni.

La sospensione delle lezioni, infatti, avviene:

dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l’inizio delle lezioni;

durante le vacanze natalizie e pasquali (con esclusione dei giorni festivi);

eventualmente, per l’organizzazione dei seggi elettorali e per i concorsi;

dal giorno successivo al termine delle lezioni fino al 30 giugno, esclusi ovviamente i giorni destinati agli scrutini, agli esami o alle attività funzionali all’insegnamento (come i collegi dei docenti).

Non bisogna, poi, confondere la «chiusura della scuola» con la «sospensione delle lezioni», perché non si possono sottrarre dal monte ferie i giorni in cui l’istituto scolastico è chiuso (compresi quelli disposti dal consiglio d’istituto) incluse le giornate festive.

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Ferie insegnanti: possono essere disposte dal dirigente?

In ogni caso, le ferie non possono essere imposte unilateralmente dal dirigente scolastico (il preside), quindi non possono essere in nessun caso disposte ferie d’ufficio durante i periodi di sospensione delle lezioni.

Ferie docenti a fine contratto: come si contano?

Per computare le ferie residue al termine del contratto del docente, la scuola deve fare una sottrazione tra i periodi di sospensione delle lezioni e il totale delle ferie spettanti (togliendo ovviamente quelle eventualmente già fruite), mentre va impugnata qualsiasi decisione del dirigente scolastico di attribuzione di ferie d’ufficio, non esplicitamente richieste dal docente.

Ferie docenti: divieto di monetizzazione

Le cosiddette disposizioni sulla spending review [5] hanno stabilito una sorta di divieto di monetizzazione delle ferie per i dipendenti pubblici che terminano l’attività: in particolare, le disposizioni hanno abrogato l’istituto della liquidazione delle ferie maturate e non godute nella generalità dei casi di cessazione del rapporto di lavoro, compresi mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Le ferie, secondo la normativa, devono essere obbligatoriamente fruite secondo quanto previsto da ciascun ordinamento.

In realtà non si tratta di un vero e proprio divieto di indennizzare il mancato godimento delle ferie, ma le ferie non sono monetizzabili “di fatto” quando l’insegnante le avrebbe potute astrattamente godere ma non ne ha fatto richiesta.

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Non è dunque leso il diritto irrinunciabile a fruire delle ferie [6], le quali, peraltro, come già enunciato, secondo il contratto collettivo devono essere sempre richieste dal docente al dirigente scolastico, mentre la fruizione d’ufficio è illegittima.

Divieto di monetizzare le ferie non godute: è legittimo?

La legittimità delle disposizioni è stata recentemente confermata dalla Corte Costituzionale, con la sentenza inizialmente citata [1]: questa sentenza ha chiarito che il divieto di indennizzare le ferie vale soltanto in quei casi in cui il mancato godimento delle stesse è riconducibile a una scelta del lavoratore e in cui la cessazione consenta comunque di pianificare il godimento delle giornate ancora non fruite.

Ai fini dell’eventuale monetizzazione delle ferie, dunque, non rileva se il dipendente le abbia o meno domandate, ma rileva solo l’astratta facoltà di fruirle.

In pratica, se il docente, durante la sospensione delle lezioni in cui è possibile godere delle ferie, formalmente non le richiede ma avrebbe potuto farlo, ai fini della liquidazione dell’indennità sostitutiva queste giornate vengono comunque sottratte al monte ferie spettante.

Ferie indennizzabili docenti: come si contano

In base a quanto esposto, quando il docente cessa dal servizio, la scuola non deve fare altro che calcolare il numero di ferie spettanti all’insegnante e sottrarre da

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questo ammontare tutti i giorni di sospensione delle lezioni, ovvero periodi in cui il docente avrebbe potuto fruirne (vacanze di Natale, di Pasqua etc).

Dal conteggio, come già accennato, vanno esclusi sia eventuali giorni festivi inclusi nei periodi sopra indicati, sia eventuali giorni in cui la scuola è stata chiusa, perché in questi giorni il docente non avrebbe comunque potuto chiedere ferie.

Vengono poi monetizzate le eventuali giornate rimanenti dalla sottrazione.

Le ferie devono comunque essere monetizzate senza sottrarre i periodi di sospensione:

per i docenti assunti per periodi brevi (supplenze);

per i docenti assunti sino al 30 giugno;

per i docenti che durante i periodi di sospensione delle lezioni ricomprese nel contratto sono stati assenti a diverso titolo (malattia, grave patologia, maternità etc.), in quanto l’assenza è incompatibile con la fruizione delle ferie [7];

in tutti i casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie non sia imputabile o comunque riconducibile al dipendente [8].

In base a quanto esposto, se l’insegnante, durante la sospensione delle lezioni ovvero nel periodo in cui avrebbe potuto fruire delle ferie, si trova in una particolare situazione che gli impedisce di fruire delle stesse (malattia inconciliabile con la finalità ricreativa delle assenze per ferie, infortunio, maternità, etc.), i giorni di ferie non goduti vanno monetizzati o comunque non sottratti ai giorni di ferie spettanti.

Per quanto riguarda il personale assunto a tempo indeterminato o con contratto avente scadenza al 31 agosto dell’anno, esiste comunque la facoltà di fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, ma non è possibile effettuare alcuna sottrazione del monte ferie spettante (in pratica, le ferie non fruite devono essere richieste nei mesi di luglio e agosto), a meno che, ovviamente, il contratto non sia cessato anteriormente.

Sia per il personale docente a tempo indeterminato o con contratto con scadenza il 31 agosto, che per il personale con contratto al 30 giugno o assunto per brevi periodi, è illegittima, come già chiarito, qualunque circolare che preveda il collocamento in ferie d’ufficio durante i giorni di sospensione delle lezioni.

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Ferie monetizzabili: cessazione dal servizio durante l’anno scolastico

Se il docente cessa dal servizio nel corso dell’anno scolastico, ma la cessazione non è avvenuta “all’improvviso” (è il caso, ad esempio, delle dimissioni per aver ottenuto la pensione in regime di salvaguardia), secondo la normativa, la prassi e la giurisprudenza citata, si considerano intercorse le cosiddette tempistiche minime occorrenti al dipendente per organizzarsi e fruire delle ferie non godute.

Vero è che, quando il contratto termina nel corso dell’anno, è di fatto impossibile fruire di tutte le giornate di sospensione.

Per determinare le ferie dell’anno, in quest’ipotesi, bisogna dunque sottrarre dal monte ferie le sole giornate di sospensione già intercorse che il lavoratore avrebbe potuto astrattamente fruire (escluse, dunque, eventuali giornate di malattia o infortunio, o legate ad altra tipologia di congedo, le giornate di chiusura dell’istituto e quelle festive).

Se, effettuando questa sottrazione, restano ancora delle giornate di ferie, queste devono essere monetizzate. Vale, infatti, il principio per cui non sono indennizzabili le giornate nelle quali l’insegnante avrebbe potuto godere delle ferie, anche se formalmente non ne ha fatto richiesta.

La sentenza inizialmente citata della Corte Europea conferma questo principio, in quanto interpreta la direttiva europea in materia [9] chiarendo che:

l’indennità finanziaria per le ferie non godute spetta se il lavoratore non è stato messo in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro;

a tal fine, è irrilevante il motivo della cessazione del rapporto di lavoro.

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Note

[1] C. Cost, sent. n. 95/2016. [2] C. Giust. CE, sent. del 20/07/2016. [3] Art. 13 Ccnl 29/11/2007 [4] Art. 1, Co. 54 L. 228/2012. [5] Art. 5, Co. 8, D. Lgs. 95/2012;

Art. 43 L. 135/2012. [6] Art.36 Cost. [7] Dip. funzione pubblica, nota n. 40033 del 08/10/2012. [8] Dip. Ragioneria generale dello Stato, nota prot. 0094806. [9]

Direttiva CE 2003/88.

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