Ferie non godute colf
Autore: Noemi Secci | 24/09/2021
Lavoratori domestici: come si calcolano le ferie ancora da fruire, quando possono essere pagate e come devono essere versati i contributi.
I collaboratori domestici o assistenti familiari, come colf e badanti, hanno diritto, indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, a 26 giornate di ferie l’anno, come disposto dal contratto collettivo per il lavoro
domestico [1]. Ci si domanda cosa accade nell’ipotesi in cui il lavoratore o la lavoratrice non riesca a fruire di tutte le giornate di vacanza spettanti: le ferie non godute colf possono essere pagate?
Nella generalità dei casi, le ferie non godute non possono essere monetizzate: ci sono però delle eccezioni, tra le quali l’ipotesi in cui termini il rapporto di lavoro.
Più precisamente, le ferie non godute colf possono – e devono- essere pagate una volta cessato il rapporto lavorativo. A questo proposito, con un recente messaggio [2], l’Inps ha chiarito in che modo il datore di lavoro domestico può pagare i contributi relativi alle ferie non godute. Per consentire il versamento, è stata creata nel portale web dell’Istituto un’apposita funzionalità, che consente anche di pagare i contributi in caso di mancato preavviso.
Come si calcolano le ferie della colf?
Il contratto collettivo per il lavoro domestico [1] prevede che tutti i lavoratori domestici abbiano diritto a 26 giorni di ferie l’anno: la disposizione va interpretata (come specificato nello stesso contratto collettivo) nel senso che, agli effetti del computo delle ferie, la settimana debba essere sempre considerata di 6 giorni lavorativi, dal lunedì al sabato, qualunque sia la distribuzione dell’orario.
Pertanto, se la colf lavora per due giorni alla settimana, le spettano 4 settimane di ferie l’anno da due giornate lavorative ciascuna.
Come maturano le ferie della colf?
Le ferie della colf maturano in ratei mensili: ogni mese, pertanto, matura un rateo pari a 1/12 di 26, cioè pari a 2, 167 giorni di ferie. Il rateo matura se nel mese risultano almeno 15 giornate coperte dal contratto: se, ad esempio, la colf è assunta il giorno 13 del mese, ma lavora soltanto per una giornata alla settimana, anche se le giornate effettivamente lavorate sono meno di 15 il rateo mensile matura per intero.
In caso di licenziamento o di dimissioni, o se al momento d’inizio del godimento del periodo di ferie la colf non ha raggiunto un anno di servizio, le spettano tanti dodicesimi del periodo di ferie al quale ha diritto, quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato.
Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso, né durante il periodo di malattia o infortunio.
Come si calcolano le ferie non godute colf?
Le ferie godute possono essere valorizzate in base alle giornate fruite oppure su base oraria.
La colf lavora per due giorni alla settimana, il lunedì e il giovedì. Va in ferie il lunedì 14 giugno ed il giovedì 17 giugno: viene considerata, secondo le disposizioni contrattuali, in ferie da lunedì 14 a sabato 19 giugno, in quanto deve essere computata come ferie l’intera settimana.
Sulla base di quanto illustrato, è semplice calcolare le ferie non godute: è sufficiente dapprima calcolare le ferie spettanti nell’anno, poi sottrarre quelle già godute.
In alternativa, per determinare le ferie non godute, è possibile effettuare il calcolo in misura oraria:
si effettua il calcolo del valore orario delle ferie spettanti nell’anno, eseguendo la seguente operazione:
numero di ore lavorate nella settimana x 52 (settimane nell’anno):
12 (mesi dell’anno);
il risultato corrisponde alle ore di ferie complessivamente spettanti nell’anno, per la colf part time;
dal risultato, si sottraggono semplicemente le ore di ferie fruite.
Per approfondire, leggi: Come calcolare le ferie non godute colf.
Come sono pagate le ferie della colf?
Le colf con retribuzione mensile che fruiscono delle ferie hanno il diritto di percepire la normale retribuzione, senza alcuna decurtazione; le colf con retribuzione ragguagliata alle ore lavorate percepiscono invece una retribuzione ragguagliata ad 1/6 dell’orario settimanale, per ogni giorno di ferie godute.
Durante il periodo di godimento delle ferie, la colf ha diritto per ciascuna giornata ad una retribuzione pari a 1/26 della retribuzione globale di fatto mensile.
Se la collaboratrice domestica beneficia del vitto e dell’alloggio, per il periodo delle ferie le spetta il compenso sostitutivo convenzionale, a meno che non continui ad usufruire di questi benefici anche durante le ferie.
Come si pagano i contributi sulle ferie non godute della colf?
All’interno del portale web dell’Inps è presente, nel “Portale dei Pagamenti”, un’apposita funzionalità on line per consentire il versamento dei contributi relativi alle eventuali ferie non godute per i rapporti di lavoro domestico cessati.
L’applicazione tiene conto di una doppia data di cessazione dell’obbligo contributivo:
la prima è la data in cui effettivamente termina il rapporto lavorativo;
la seconda è la data di fine dell’obbligo di pagare i contributi, che coincide con il termine dei giorni di mancato preavviso per i quali spetta l’indennità sostitutiva.
L’Inps ricorda che, in base a quanto chiarito dalla Cassazione [3], i compensi per ferie non godute fanno parte della retribuzione del dipendente, in quanto strettamente correlati al rapporto di lavoro.
Di conseguenza, gli importi dovuti dal datore di lavoro a titolo di ferie maturate e non godute rientrano nei redditi imponibili da lavoro dipendente e fanno parte dell’imponibile ai fini contributivi; nel portale Inps bisogna quindi pagare:
la contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo di ferie maturate e non godute;
insieme alla contribuzione dell’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.
Dal punto di vista operativo, il datore di lavoro è tenuto a calcolare le settimane e il numero delle ore retribuite, necessarie per generare il documento di pagamento corrispondente: l’Inps, nel recente messaggio in argomento, riporta alcuni esempi pratici relativi al calcolo dei contributi sulle ferie non godute.
Note
[1] Art.17 Ccnl per il lavoro domestico. [2] Messaggio Inps 2330/2021. [3] Cass.
sent. nn. 11462/2012, 1057/2012, 660/2015.