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RG n. 300/201

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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO

La Corte di Appello di Campobasso, collegio civile, riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:

dr. Maria Grazia D’Errico Presidente

dr. Rita Carosella Consigliere

dr. Gianfranco Piacentino Consigliere Relatore ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 300 /2016 R,G. di appello avverso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Gampobasso il 19.04.16 nel procedimento n. 2192/15 R.G., avente ad oggetto: riconoscimento della protezione internazionale,

TRA

- . con pafrocjnj0 dcli’avv, MÀSIERI

LAURA, elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N.I07 C/O AVV. MARCO ANGIOLILLO 86100 CAMPOBASSO

APPELLANTE

. E

Ministero delPInterno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Intemazionale di Salerno - Sezione distaccata di Campobasso, in Campobasso alla Via Garibaldi, 124, Campobasso, rappresentato e difeso

dall’Avvocatura Distrettuale di Campobasso .

APPELLATO E

Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Campobasso

J INTERVENUTO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazióne, notificato in data 9.5.16, '

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RG n. 300/201

proponeva appello avverso ordinanza del Tribunale di Campobasso, emessa il 19.04.16, dépositata in Cancellerìa il 21.4.16 e comunicata, mediante PEC, in data 21.4.16, al difensore costituito, provvedimento reso nell'ambito del procedimento civile n. 2192/15 R.G. (introdotto con ricorso ex art. 35 D. Lgs. n. 25/08), con cui il Tribunale di Campobasso rigettava integralmente il ricorso proposto dal sig.

. schidendo ogni forma di protezione, sia internazionale, sia sussidiaria, sia umanitaria.

A sostegno della domanda deduceva:

che ristante aveva depositato in primo grado attestazione della polizia ghanese che confermava la sussistenza dei presupposti per l’adozione della protezione invocata;

che il territorio di provenienza dei richiedente, ^Éjfsk che si trova nel nord del paese, dove era effettivamente nato, era interessato da continui scontri tra etnie contrapposte per i diritti di sfruttamento delle terre e dei corei d’acqua;

che il giudice di prime cure non aveva tenuto in debita considerazione le circostanze sopra indicate.

Concludeva „ per il riconoscimento della protezione intemazionale, o in via subordinata di quella sussidiaria, o in via ulteriormente subordinata di quella umanitaria. -

Il Ministero dell’Interno - Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione intemazionale di Salerno, Sezione distaccata di Campobasso, si costituiva, esponendo:

che l’appello era inammissibile per mancata osservanza delle prescrizioni di cui all’art. 342 epe;

che il ricorso era infondato;

che non sussistevano i presupposti per la protezione intemazionale, in quanto i motivi addotti dall’interessato non erano riferibili al una specifica posizione del ricorrente nel contesto socio-politico-religioso del paese, ma afferivano a vicenda rei tutto personale, cosicché non vi era possibilità di accoglimento della protezione

intemazionale; ‘ ‘

che non sussistevano i presupposti per la protezione sussidiaria per la

mancanza dei relativi ‘presupposti; •

che non sussistevano neppure le condizioni per la protezione umanitaria , non essendo il richiedente in posizione di particolare vulnerabilità.

All’udienza del 21.09.16 la Corte si riservava per la decisione. _

In via preliminare deve essere rigettata Teccezione di inammissibilità sollevata dal Ministero, essendo sufficientemente osservate le prescrizioni di cui

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determinazione delle domande effettuate e ai fatti allegati.

Nel merito l’appello deve essere rigettato.

In ordine alla protezione intemazionale Part. 2, lett. e, d. Lgs. 251 del 2007 (Conv. Ginevra 1951, capo A, par. 2) prevede che il cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità*

appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore*

non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno.

Per particolare gruppo sociale deve intendersi il gruppo costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per I'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un 'identità distinta nel Paese di origine, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante; ai fini della determinazione dell'appartenenza a un determinato gruppo sociale o deirindividuazione delle caratteristiche proprie di tale gruppo, si tiene debito conto delle considerazioni di genere, compresa l'identità di genere.

I riferimenti fattuali alla ragione di discriminazione o di minaccia di danno grave — in relazione ai motivi allegati dal richiedente— non costituiscono, a parere della Corte, motivo valido e sufficiente per la concessione della protezione intemazionale richiesta.

Pur ritenendo -attendibile il racconto effettuato dal che ha dichiarato alla Commissione di essere nato a Yendi e non a Kumasi come risultante dalla calta di identità esibita, e pome risulta dalle dichiarazioni rese in Questura al mod: C3, il fatto che suo padre, assunto re di Yendi sia stato ucciso nel 2002 unitamente ad altri 7 familiari, non è circostanza che di per sé possa giustificare la concessione della protezione invocata, non essendo comprovata al momento deH’abbondono del territorio (2014) e all’attualità la sussistenza del pericolo attuale di essere perseguitato a causa della sua appartenenza a gruppo etnico.

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Il rapporto di Àmnesty International 2015 -16 non riporta la sussistenza di conflitti etnici tribali di rilievo.

Il rapporto del Ministero delPIntemo-Commissione nazionale per il diritto di asilo-Area li - Affari Intemazionali e Comunitari - Unità COI- in data 29/04/2016 riporta che “nonostante il Ghana sia considerato il miglior esempio africano di stabilità politica, anch ‘esso è afflitto da problematiche etniche e tensioni sociali. Il Ghana ospita oltre 100 grappi etnici, tra ì quali i principali sono gli Akan (50%

della popolazione),storicamente dominanti sia sul piano economico> sia su quello politico.

La complessità tribale assume delle connotazioni conflittuali specialmente nel nord del Paese, dove le comunità musulmane dei Konkomba (500.000 persone) si scontrano con le etnie rivali degli animisti Namtmba e dei musulmani Dagombà per i diritti di sfruttamento delle terre e dei corsi d’acqua.

AHcora oggi il conflitto inter-etnico nel nord del Ghana resta una questione iirisolta e in grado di compromettere la stabilità del Paese. Per questa ragione il governo si è mostrato particolarmente attento nel cercare di implementare il dialogo tra le diverse comunità, creando, ad esempio, il National Peace Council, un organismo studiato per prevenire e gestire i conflitti con la partecipazione dei principali attori locali.

Dal verbale di audizione dellMnteressato in atti non .è dato di evincere che Iò stesso abbia dichiarato di appartenere alla comunità musulmane dei Konkomba o dei Dagomba, ma solo di avere provenienza da una famiglia regale e che la sua famiglia era stata oggetto di violenze da parte di un Clan, denominato ÀBUDÙ

FAMILY. '

Tra le fonti intemazionali non è stato rinvenuto alcun riferimento alle violenze poste in essere dal detto clan, cosicché la situazione indicata dal richiedente, più che essere riferita ad un gruppo sociale, pare essere riferita ad un limitato contesto socio familiare, così da non poter essere ricompresa nella categoria gruppo sociale così come indicata dalla legge.

Il certificato di polizia allegato dal richiedente non apporta alcun contributo alla sua posizione, dovendosi rilevare che lo stesso non reca alcuna sottoscrizione né alcuna apposizione di sigillo, non è tradotto nella lingua italiana; peraltro va evidenziato che il richiedente non è sufficientemente identificato, e che molto genericamente viene affermata la sua discendenza da “famìglia reale”, in relazione alla quale, durante una disputa per il predominio, il capo e alcuni suoi fratelli morivano nel 2002, cosicché il ’ iseiava il paese nel 2013 per salvarsi la vita; è di assoluto rilievo l’estrema genericità delle indicazioni rese nella certificazione in esame.

Peraltro nessun riferimento preciso e dettagliato è dato di rinvenire dal verbale di audizione del richiedente in atti, in ordine alle circostanze di luogo, di tempo e personali delfultìma aggressione asseritamente ricevuta , cosicché non è possibile riscontrare il ricollcgamento causale con le violenze subite dai suoi

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familiari 12 anni prima. - Pertanto non può ritenersi sufficientemente verosimile che l’istante, ove faccia rientro nel paese di origine, sia sottoposto all’attuale pericolo di violenze per l’appartenenza alla sua famiglia.

Dal racconto non si evince neppure se il .. _ abbia mai sporto denuncia per le violenze subite dallo stesso e dalla sua famiglia.

Non sussistono, a parere della Corte, neppure i presupposti per il riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

Ai sensi dall'art. 2. lett. g), D.Lgs. N. 251/2007 la misura di protezione de qua può essere riconosciuta "a un cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese d'origine o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito nel presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese".

. Per "danno grave" si intende quanto stabilito neirart. 14 citato:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;

b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;

c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o intemazionale.

Nel caso in esame non ricorrono i danni di cui alle lettere a) e b), c);

in relazione alla violenza indiscriminata in quanto, tale minaccia deve essere inerente ad una situazione generale di conflitto armato interno o intemazionale; là violenza in questione, aU'origine della detta minaccia, viene qualificata come

"indiscriminata", termine che implica che essa possa estendersi ad alcune persone, a prescindere dalla loro situazione personale.

Con particolare riferimento al Paese di provenienza del ricorrente, si evidenzia che il Ghana non è oggetto di direttive UNHCR di non rimpatrio. Infatti, Ì rapporti intemazionali più aggiornati, come Amnesty International Report, sono concordi nel negare che tale soglia di violenza sia stata anche solo lontanamente raggiunta in Ghana.

Ne! caso in esame, il ricorrente non risulta riconducibile ad una delle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano.

Pertanto, per la documentazione assunta agli atti, per le notizie estrapolate dalle fonti di informazioni e da siti attendibili, si ravvisano non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria.

Infine ritiene la Corte che l’appello sia infondato anche in relazione alla domanda formulata in via di ulteriore subordine di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria di cui all'art. 5, comma 6 ° del D.Lgs. n. 286/1998, che fa

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riferimento a "seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano".

Tali seri motivi - per la Corte di Cassazione “...debbono essere identificali, facendo riferimento alle fattispecie previste dalle Convenzioni intemazionali universali o regionali, che autorizzano o impongono allo Stato Italiano di adottare misure di protezione a garanzia dei diritti umani fondamentali e che trovano espressione e garanzia anche nella Costituzione (Cass. Civile, Sez. Un. 09.09.2009,

n. 19393). ,

Al riguardo, la Suprema Corte, ha stabilito che la protezione umanitaria deve essere riconosciuta tutte le volte in cui sussiste "una situazione di vulnerabilità da proteggere" (Cass. 1.07.2014, n.22111), precisando che la concessione di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, possa aver luogo in presenza di "un quadro sintomatico di pericolosità per l'incolumità del richiedente, rappresentato;

dalla conservazione di un sistema di vendette private, sostanzialmente tollerato o non efficacemente contrastato, anche se non riconducibile per assenza del vulnus persecutionis e della situazione di violenza incontrollata rispettivamente al rifugio politico e alla protezione sussidiaria" (Cass. Civ. n, 2294 del 2012, n. 8.399 del 2014, Cass. Civ. Sezione VI - 1 Sent. 27.10.2015 n.21903). '

Nel caso in esame non sono stati nemmeno addotti in concreto i motivi specifici che comprovino di per sé una particolare situazione di vulnerabilità del richiedente, che sono presupposto per il riconoscimento della protezione in esame.

Ne consegue che f appello deve esser rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Ricorrono infine i presupposti di cui al primo periodo del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente.

P.Q.M.

La Corte d’Appello di Camnobasso, definitivamente pronunciando sull’appello proposto da " “ iwerso l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Campobasso, in data 19.04.16, tra Io stesso e il MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro prò tempore, con l’intervento del Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Campobasso, uditi i procuratori delle parti, così provvede:

- rigetta l’appello e conferma l’ordinanza impugnata;

-condanna ...---- ' al pagamento, in favore del MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro prò tempore, delle spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00 per compensi, oltre rimborso forfetario del 15%, IVA, CPA come per legge;

- dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n.

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115, art 13, comma 1-quater, ai fini dei raddoppio del contributo unificato a carico della parte appellante.

Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d’Appello, in data 02/11/2016 .

Il Presidente

Dr. Maria Grazia D ’Errico Il Consigliere est

dr. Gianfranco Piacentino

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