NUOVO ATTO DI COORDINAMENTO REGIONALE SULLE LINEE VITA
Disposizione tecnico‐organizzativa (DTO 19/2015)
1(ai sensi dell’articolo 7/III del RUE e del c. 7, art. 4, L.R. n. 15/2013)
Sul tema delle linee vita ci si è già occupati con:
1. DTO n. 10/2014, del 15.03.2014 “Prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili”;
2. DTO n. 2/2015, del 09.02.2015 “Linee vita: modulistica e normativa”.
Si informa ora che con Delibera di Giunta Regionale n. 699, del 15 giugno 2015, è stato approvato l’"Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 2 marzo 2009, n. 2; dell'articolo 16 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20".
Evoluzione normativa:
Direttiva 2001/45/CE di modifica della Direttiva 89/655/CEE riguardante i requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
Direttiva 89/655/CEE Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro;
D.Lgs. 9 aprile 2008, n 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”;
L.R. 2 marzo 2009, n. 2 “Tutela e sicurezza del lavoro nei cantieri edili e di ingegneria civile”;
Delibera dell’Assemblea Legislativa n. 149, del 17.12.2013, “Atto di Indirizzo e Coordinamento per la prevenzione delle cadute dall’alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile”.
La Regione ha ritenuto che l'”Atto di indirizzo e coordinamento per la prevenzione delle cadute dall'alto nei lavori in quota nei cantieri edili e di ingegneria civile”, approvato con la citata deliberazione dell'Assemblea legislativa in data 17 dicembre 2013, n. 149, necessitasse di una sostanziale revisione ed in particolare è stata rilevata la necessità di chiarire l'ambito di applicazione e i conseguenti adempimenti procedurali, nonché di aggiornare le definizioni tecniche e i criteri generali di progettazione.
Il nuovo atto di indirizzo e coordinamento, in commento, sostituisce quindi integralmente quello approvato con delibera di Assemblea legislativa n. 149/2013.
Esso:
1La presente Disposizione Tecnico Organizzativa riveste carattere regolamentare.
Città di Castel San Giovanni
Provincia di Piacenza Settore IV: Sviluppo Urbano
N. 19/2015
stabilisce le indicazioni tecniche sulle misure preventive e protettive da adottare nella progettazione e nella realizzazione di interventi riguardanti le coperture di edifici di nuova costruzione o di edifici esistenti, sia pubblici che privati, e le facciate vetrate continue che richiedano manutenzione, al fine di garantire che i successivi interventi sulle coperture e sulle facciate vetrate, o le azioni comunque comportanti l’accesso, il transito o lo stazionamento sui tetti e sulle facciate vetrate continue avvengano in condizioni di sicurezza;
costituisce riferimento tecnico normativo per gli interventi di prevenzione delle cadute dall'alto da realizzarsi sugli edifici pubblici e privati.
L’atto regionale, in vigore dal 2 luglio 2015, viene riportato in allegato.
Le modifiche apportate dalla nuova delibera regionale rispetto alla precedente sono le seguenti:
D.A.L. n. 149/2013 D.G.R. n. 699/2015
Oggetto
installazione dei dispositivi permanenti di ancoraggio, sulle coperture e sulle ampie e/o continue pareti a
specchio, degli edifici
Installazione di dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto sulle
coperture e sulle facciate vetrate continue
Obbligo di informazione, formazione e
addestramento per l’utilizzo dei DPI
SI -Definizioni
Vengono ELIMINATE le seguenti definizioni:
Ampie e/o continue pareti a specchio Ancoraggio strutturale Dispositivo di ancoraggio Gancio di sicurezza da tetto
Involucro esterno Sistema di arresto caduta
Tirante d’aria
Vengono INTRODOTTE le seguenti nuove definizioni:
Ancoraggio permanente
Dispositivi permanenti di protezione contro le cadute dall'alto Facciate vetrate continue che richiedano manutenzione (FVCM)
Lavoro in quota Punti di ancoraggio mobile
Vengono MODIFICATE le seguenti definizioni:
Copertura Copertura portante Copertura non portante
Copertura praticabile Copertura non praticabile
Dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto (DPI) Elaborato tecnico
Linea di ancoraggio Punti di ancoraggio
Sistema per la protezione contro le cadute dall’alto
Ambito di applicazione
1. interventi di nuova costruzione
2. interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne perimetrali e/o coperture) di edifici esistenti assoggettati a regime abilitativo, di cui all’art. 9 della L.R. 15/2013. Nel caso di opere pubbliche, di cui alla lettera b) dell’art. 10 della L.R. 15/2013, i predetti interventi, saranno approvati previo accertamento di conformità alle prescrizioni delle
1. interventi di nuova costruzione di cui alla lett. g) dell’allegato alla L.R. 15/2013, subordinati a permesso di costruire o soggetti alle procedure abilitative speciali
2. interventi sulla copertura degli edifici esistenti subordinati a SCIA, o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, o soggetti alle procedure abilitative speciali
norme e dei piani urbanistici ed edilizi ai sensi del D.P.R. n. 383/94 e successive modifiche
3. interventi riguardanti l’involucro esterno (pareti esterne e/o coperture) di edifici esistenti non assoggettati a titolo abilitativo ma ad obbligo di comunicazione con Notifica Preliminare ai sensi dell’art. 99 del D.Lgs. 81/2008
3. interventi sulle facciate di edifici esistenti con FVCM relativi ad almeno una intera facciata vetrata - dal piano di campagna o dal piano stabile fino alla linea di gronda - subordinati a SCIA, o rientranti nell’attività edilizia libera e interventi soggetti a comunicazione, o soggetti alle procedure abilitative speciali. Nel caso di tali interventi l’obbligo di installazione dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto è da intendersi riferito alle sole FVCM
Esclusioni
1. le coperture completamente portanti poste ad un’altezza inferiore ai 2,00 m, calcolati a partire dal filo di gronda rispetto ad un piano stabile
2. le coperture completamente portanti dotate di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m
3. le ampie e/o continue pareti a specchio esterne degli edifici per la cui manutenzione siano installati dispositivi permanenti per l’utilizzo di
attrezzature/strutture di protezione collettiva (ponti sospesi, piattaforme di lavoro auto sollevanti o altro)
1. le coperture di edifici dotati di parapetto perimetrale continuo e completo alto almeno 1 m
2. le facciate vetrate continue di edifici che richiedano manutenzione e sulle quali si svolgono lavori mediante sistemi permanenti a servizio dell’edificio che consentano la manutenzione e la pulizia di dette superfici
Sanatoria di interventi che riguardano l’involucro esterno di un edificio esistente (pareti esterne perimetrali e/o coperture)
L’istanza di sanatoria deve includere, nella
documentazione prevista, anche l’Elaborato tecnico.
Qualora nell’istanza di sanatoria siano
richiesti nuovi interventi, nell’ambito degli interventi riguardanti l’involucro esterno di un edificio (pareti esterne e/o coperture), alla documentazione già prevista deve essere allegata una
dichiarazione di impegno alla progettazione e
installazione prima del termine dei lavori, dei dispositivi di ancoraggio fissi e in tal caso l’Elaborato tecnico, deve essere depositato presso lo
Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) entro la fine dei lavori
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Adempimenti
il proprietario dell’edificio o il committente dei lavori, provvede
a) per gli interventi soggetti a regime abilitativo o a conformità nella prevista documentazione da allegare, ai sensi di quanto disciplinato dalla L.R.
15/2013 e dall’art. 19 della L. 241/1990, ad includere una dichiarazione di impegno alla
il committente dei lavori, provvede
a) per gli interventi soggetti a regime abilitativo e per quelli soggetti a comunicazione inizio lavori (CIL), a presentare l’Elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto, allegandolo,
rispettivamente, alla richiesta di conformità edilizia e
progettazione ed alla installazione prima del termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE) dell’Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio
b) per gli interventi soggetti alla sola presentazione della Notifica Preliminare, contestualmente agli adempimenti previsti per la stessa, trasmette allo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE), una
dichiarazione di impegno alla progettazione ed alla installazione dei dispositivi di ancoraggio
permanenti, nonché al deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello unico per l’edilizia, dell’Elaborato Tecnico
di agibilità o alla comunicazione di fine lavori b) per gli interventi relativi alle opere pubbliche di
interesse statale, regionale, provinciale o comunale l’Elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto è allegato al progetto definitivo
c) per gli interventi soggetti ad attività di edilizia libera di cui all’art. 7 comma 1 della L.R. n. 15/2013, e in tutti gli altri casi in cui vengano installati dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto, a conservare l’Elaborato tecnico
Edifici vincolati
Nel caso l’edificio sia sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, ai sensi dell’art. 21, comma 4 e 5 e dell’art. 22 del Decreto Legislativo n. 42/2004, o a tutele derivanti da normativa comunale il proprietario dell’edificio o il committente dei lavori deve acquisire preventivamente, alla realizzazione delle opere, le necessarie
autorizzazioni degli enti preposti alla tutela da inserire nell’Elaborato tecnico
Nel caso l’edificio sia sottoposto a tutela da parte della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio, ai sensi del D.Lgs n. 42/2004 o si trovi in zona di tutela paesaggistica o sia sottoposto a tutele derivanti da normativa comunale, i dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto devono essere conformi alle autorizzazioni degli enti preposti
Fasciolo con le caratteristiche dell’opera
-L’Elaborato tecnico costituisce parte integrante del
“fascicolo” di cui all’art. 91, comma 1, lett. b) del D.Lgs 81/08
Fascicolo del fabbricato
(abrogato da art. 52 L.R. n. 28/2013)
L’Elaborato tecnico costituisce parte integrante del fascicolo del fabbricato di cui all’art. 24 della L.R.
15/2013, nei casi in cui quest’ultimo sia previsto.
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Consegna dell’Elaborato Tecnico
L’Elaborato tecnico deve essere consegnato al proprietario dell’immobile o ad altro soggetto avente titolo
L’Elaborato tecnico, redatto da un tecnico abilitato, deve essere consegnato dal tecnico abilitato al proprietario dell’immobile o ad altro soggetto avente titolo e, da questi conservato
Interventi successivi sulle coperture
Il proprietario dell’immobile o altro soggetto avente titolo in occasione di interventi successivi sulle
coperture e sulle ampie e/o continue pareti a specchio dell’edificio deve mettere a disposizione l’Elaborato tecnico ai soggetti interessati
Il proprietario dell’immobile o altro soggetto avente titolo in occasione di interventi da effettuarsi sulla copertura o sulla FVCM successivamente all'installazione dei dispositivi permanenti deve mettere a disposizione l’Elaborato tecnico ai soggetti interessati
Aggiornamento dell’Elaborato Tecnico
L’Elaborato tecnico deve essere aggiornato in caso di interventi strutturali che riguardano le coperture e le ampie e/o continue pareti a specchio dell’edificio
L’Elaborato tecnico deve essere aggiornato da un tecnico abilitato in caso di interventi che riguardano la copertura o le FVCM o quando intervengono variazioni che
modificano le modalità d'uso dei dispositivi permanenti e dei sistemi ad essi collegati per la protezione contro le cadute dall'alto
Dichiarazione di impegno alla
progettazione ed alla installazione prima del termine dei lavori dei dispositivi di ancoraggio permanenti nonché al
deposito, entro la fine dei lavori, presso lo Sportello Unico per l’Edilizia (SUE)
dell’Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio e relative sanzioni per mancata presentazione
Previste Eliminate
Idoneità del dispositivo di ancoraggio
I dispositivi di ancoraggio permanenti realizzati prima dell’entrata in vigore del presente atto, risultano conformi alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredati da:
a) relazione di calcolo di idoneità del supporto;
b) certificazioni del produttore dei dispositivi di ancoraggio;
c) dichiarazione di corretta installazione dell’installatore;
d) manuale d’uso;
e) programma di manutenzione.
Nel caso non siano disponibili tali documenti ovvero siano disponibili solo in parte, il dispositivo di ancoraggio permanente è conforme alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredato da una relazione tecnica di progetto completa dei documenti mancanti, a firma di un tecnico professionista abilitato come previsto dalla normativa vigente.
La mancata documentazione del dispositivo di ancoraggio permanente di cui al punto precedente comporta la sua non idoneità all’uso. Qualora ricorrano le condizioni di intervento sull’edificio di cui al punto 3.1 trovano applicazione gli obblighi previsti dal presente atto di indirizzo e coordinamento.
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Idoneità dei dispositivi permanenti di protezione in dotazione all’opera contro le cadute dall’alto
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I dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto installati prima dell’entrata in vigore del presente atto di indirizzo e Coordinamento (2 luglio 2015), risultano conformi alle
disposizioni del presente atto di indirizzo se corredati da:
relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della facciata alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato;
certificazioni del produttore;
dichiarazione di corretta installazione dell’installatore;
manuale d’uso;
programma di manutenzione.
Nel caso non siano disponibili tali documenti ovvero siano disponibili solo in parte, i dispositivi permanenti di
protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto sono conformi alle disposizioni del presente atto di indirizzo se corredati da certificato di collaudo a firma di un tecnico abilitato come previsto dalla normativa vigente o in alternativa se dichiarati conformi dal tecnico abilitato alle prescrizioni tecniche vigenti all’epoca della loro installazione.
La mancata documentazione dei dispositivi permanenti di protezione, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto di cui al punto precedente comporta la loro non idoneità all’uso. Qualora ricorrano le condizioni di intervento sull’edificio di cui al punto 3.1 trova
applicazione quanto previsto dal presente atto di indirizzo e coordinamento.
Elaborato Tecnico dei dispositivi di ancoraggio
L’Elaborato tecnico deve essere redatto a cura di un tecnico abilitato.
L’Elaborato tecnico deve contenere:
a) le soluzioni progettuali con evidenza del rispetto delle misure preventive e protettive di cui al successivo punto 7;
b) gli elaborati grafici (planimetrie, prospetti, sezioni, ecc.) in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi di arresto di caduta a tutela della persone che accedono, transitano e operano sulla
copertura;
c) fotografie;
d) relazione di calcolo di idoneità del supporto;
e) certificazioni del produttore dei dispositivi di
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ancoraggio;
f) dichiarazione di corretta installazione dell’installatore;
g) manuale d’uso;
h) programma di manutenzione.
Elaborato tecnico dei dispositivi permanenti di protezione in dotazione all’opera contro le cadute dall’alto
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L’elaborato tecnico deve essere redatto da un tecnico abilitato.
L’Elaborato tecnico deve contenere:
le soluzioni progettuali con evidenza del rispetto dei criteri generali di progettazione di cui al successivo punto 7;
gli elaborati grafici in scala adeguata in cui siano indicati i percorsi, gli accessi, le misure di sicurezza e i sistemi per la protezione contro le cadute dall'alto a tutela delle persone che accedono, transitano e operano sulla copertura e/o sulle FVCM;
documentazione fotografica dettagliata illustrativa dell’installazione effettuata;
relazione di calcolo contenente la verifica della resistenza degli elementi strutturali della copertura e/o della FVCM alle azioni trasmesse dai dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto o certificato di collaudo a firma del tecnico abilitato;
certificazioni del produttore;
dichiarazione di corretta installazione dell’installatore;
manuale d’uso;
programma di manutenzione.
Misure preventive e protettive
(denominate nella nuova delibera “Criteri generali di progettazione”)
Misure preventive e protettive, per i successivi
interventi sulle coperture e le ampie e/o continue pareti a specchio degli edifici, finalizzate a mettere in
sicurezza:
a) il percorso di accesso alla copertura e all’ampie e/o continue pareti a specchio;
b) l’accesso alla copertura e all’ampie e/o continue pareti a specchio;
c) il transito e l’esecuzione dei lavori.
I percorsi e gli accessi devono essere di tipo permanente.
Il transito e l’esecuzione dei lavori devono essere garantiti attraverso elementi protettivi permanenti.
Misure preventive e protettive, per i successivi interventi sulle coperture e sulle facciate vetrate degli edifici, finalizzate a mettere in sicurezza:
il percorso di accesso alla copertura e/o per raggiungere le FVCM;
l’accesso alla copertura e alle FVCM;
il transito e l’esecuzione dei lavori.
I percorsi e gli accessi devono essere di tipo permanente.
Il transito e l’esecuzione dei lavori devono essere garantiti attraverso dispositivi permanenti contro le cadute dall'alto.
Nei casi in cui non sia possibile tecnicamente adottare le suddette misure di tipo permanente, nell’Elaborato tecnico
Nei casi in cui non sia possibile adottare le suddette misure di tipo permanente, nell’Elaborato Tecnico, devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili. Devono altresì essere progettate e documentate le misure di tipo provvisorio previste in sostituzione.
Prescrizioni generali:
a) Percorsi di accesso:
I percorsi di accesso alla copertura devono essere tali da consentire il passaggio di operatori, dei
loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza. Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessario che:
a.1) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati, siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
a.2) sia garantita una illuminazione di almeno venti lux;
a.3) sia nota la portata massima degli elementi costituenti il percorso;
a.4) la larghezza del percorso non sia inferiore a 0,60 m per il solo transito dell’operatore.
b) Accessi alla copertura:
La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza.
Nel caso di accesso interno, lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche:
b.1) se costituito da una apertura verticale la larghezza minima deve essere di 0,70 m e l’altezza minima deve essere di 1,20 m;
b.2) se costituito da una apertura orizzontale od inclinata il dimensionamento deve essere stabilito sui prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 m e comunque di superficie non inferiore a 0,50 mq;
devono essere specificate le motivazioni in base alle quali tali misure risultano non realizzabili. Devono altresì essere specificate e documentate le misure preventive e/o protettive non permanenti previste per tutelare i lavoratori dal rischio di cadute dall'alto.
Prescrizioni generali:
a) Percorsi di accesso:
I percorsi di accesso alla copertura devono essere tali da consentire il passaggio di operatori, dei loro utensili da lavoro e di materiali in condizioni di sicurezza.
Lungo l’intero sviluppo dei percorsi è necessario che:
a.1) gli ostacoli fissi, che per ragioni tecniche non possono essere eliminati,siano chiaramente segnalati e, se del caso, protetti in modo da non costituire pericolo;
a.2) nei tratti di percorso che non possono usufruire di illuminazione naturale, nel momento dell'uso, sia garantita una adeguata illuminazione artificiale;
a.3) l’intero percorso sia idoneo a sostenere sia il peso delle persone che degli eventuali materiali
depositati e/o trasportati;
a.4) la larghezza del percorso non sia inferiore a 0,60 m per il solo transito dell’operatore.
Limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, devono essere
individuate nell’Elaborato tecnico le scelte alternative di accesso in sicurezza.
b) Accessi alla copertura:
La copertura deve essere dotata almeno di un accesso, interno od esterno, in grado di garantire il passaggio ed il trasferimento di un operatore e di materiali ed utensili in condizioni di sicurezza. Nel caso di accesso dall’interno, lo stesso deve possedere le seguenti caratteristiche:
b.1) se costituito da una apertura verticale la larghezza minima deve essere di 0,70 m ed l’altezza minima deve essere di 1,20 m;
b.2) se costituito da una apertura orizzontale od inclinata il dimensionamento deve essere stabilito sui
prevedibili ingombri di materiali ed utensili da trasportare; se di forma rettangolare, il lato inferiore libero di passaggio deve essere almeno 0,70 m e
c) Transito ed esecuzione dei lavori sulla copertura:
Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta/esecuzione dei lavori in sicurezza mediante elementi protettivi, quali:
c.1) parapetti;
c.2) linee di ancoraggio;
c.3) dispositivi di ancoraggio;
c.4) passerelle o andatoie per il transito di persone e materiali;
c.5) reti di sicurezza;
c.6) impalcati;
c.7) ganci di sicurezza da tetto.
Eventuali parti della copertura non portanti con rischio di sfondamento della superficie di calpestio devono essere adeguatamente protette e qualora non sia tecnicamente possibile devono essere espressamente segnalate come rischio residuo all’interno
dell’Elaborato tecnico.
L’impiego di ganci di sicurezza da tetto è consentito solo per brevi spostamenti o laddove le linee di ancoraggio risultino non installabili per le caratteristiche strutturali delle coperture.
comunque di superficie non inferiore a 0,50 mq.
Limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, o di restrizioni dovute al rispetto delle norme relative agli interventi privi di
rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali od essere individuate,
nell’Elaborato tecnico, scelte alternative di accesso in sicurezza.
c) Transito ed esecuzione dei lavori sulla copertura:
Il transito sulle coperture deve garantire, a partire dal punto di accesso, il passaggio e la sosta/esecuzione dei lavori in sicurezza mediante elementi protettivi, quali:
c.1) parapetti;
c.2) linee di ancoraggio;
c.3) dispositivi di ancoraggio;
c.4) passerelle piani di camminamento, scalini posapiede o andatoie per il transito di persone e materiali;
c.5) reti di sicurezza;
c.6) impalcati;
Eventuali parti della copertura non portanti, con rischio di sfondamento della superficie di calpestio, devono essere adeguatamente protette e, qualora ciò non sia
tecnicamente possibile, la circostanza deve essere espressamente segnalata sulla copertura e all’interno dell’Elaborato tecnico come rischio residuo rilevante.
L’impiego di punti di ancoraggio è consentito solo per brevi spostamenti, o laddove i sistemi per la protezione contro le cadute dall'alto risultino non installabili per le caratteristiche strutturali delle coperture.
Norme transitorie
-Le disposizioni di cui al presente atto non si applicano ai titoli edilizi, alle comunicazioni inizio lavori e agli interventi di attività di edilizia libera, in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente atto, nonché alle relative varianti in corso d’opera.
Negli edifici esistenti, la semplice installazione di dispositivi permanenti, in dotazione all’opera, contro le cadute dall’alto, senza altre opere edilizie correlate, è considerata intervento attuabile direttamente senza alcun titolo abilitativo e senza alcuna comunicazione preventiva (art. 7 della L.R. n. 15/2013). Sono fatti
salvi tutti gli adempimenti di cui al D.Lgs 81/08 e s.m.i., nonché la conservazione dell’Elaborato tecnico di cui all’art. 6 del presente atto da parte del proprietario dell’immobile o da altro soggetto avente titolo.
In estrema sintesi pertanto, le principali novità sono le seguenti:
1. Si passa dal concetto di “dispositivi permanenti di ancoraggio” a quello di “dispositivi permanenti di protezione”;
2. Per il campo di applicazione non esiste più il riferimento alla necessità della notifica preliminare;
3. Anche gli interventi di manutenzione ordinaria (edilizia libera) sono oggi soggetti alla nuova norma;
4. Il campo di applicazione relativamente alle facciate di edifici, è limitato alle facciate vetrate continue che richiedano manutenzione (FVCM);
4. Il campo di applicazione dei casi di esclusione è cambiato e si è ristretto, in particolare non sono più escluse dalla nuova norma le coperture completamente portanti poste ad un’altezza inferiore ai 2,00 m, calcolati a partire dal filo di gronda rispetto ad un piano stabile;
5. Non è più riportata la disciplina relativa alle sanatorie;
6. Scompare la “dichiarazione di impegno”;
7. Elaborato Tecnico: per gli interventi soggetti a PdC, SCIA e CIL, va presentato solo in allegato alla richiesta di CCEA (PdC e SCIA) o di fine dei lavori (CIL); si fa presente come nel terzo adeguamento della modulistica edilizia regionale unificata, avvenuto dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni in materia di linee vita, non è in alcun modo stata prevista l’allegazione dell’Elaborato Tecnico né al modulo di richiesta di CCEA né tantomeno al modulo di comunicazione fine lavori CIL;
8. Viene precisato che l’Elaborato Tecnico deve essere aggiornato sempre da un tecnico abilitato;
9. Percorsi di accesso: viene precisato che, limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, devono essere individuate nell’Elaborato tecnico le scelte alternative di accesso in sicurezza;
10. Accessi alla copertura: viene precisato che, limitatamente agli edifici già esistenti, in presenza di vincoli costruttivi non eliminabili, o di restrizioni dovute al rispetto delle norme relative agli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, possono essere prese in considerazione dimensioni diverse, tali comunque da garantire un agevole passaggio delle persone e dei materiali od essere individuate, nell’Elaborato tecnico, scelte alternative di accesso in sicurezza;
11. Norme transitorie, che non erano previste nella precedente versione.
Castel San Giovanni, mercoledì 15 luglio 2015
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