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Ripresa dei versamenti sospesi per Covid-19

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Ripresa dei versamenti sospesi per Covid-19

Il 16.09.2020 è prevista la ripresa dei versamenti dei contributi previdenziali, dei premi Inail, dell’Iva, delle ritenute fiscali e delle addizionali, sospesi in ragione dell’emergenza epidemiologica.

Il Decreto Rilancio (D.L. 34/2020) e il Decreto Agosto (D.L. 104/2020) stabiliscono come data iniziale il 16.09.2020 (versamento unico o scadenza della prima rata) e hanno per oggetto i medesimi tributi/contributi previdenziali/premi Inail sospesi, ma contengono due diversi piani di ripresa dei versamenti e dell’eventuale rateizzazione, che sarà sempre a costo zero, cioè senza addebito di sanzioni e interessi.

Più in particolare, il Decreto Rilancio prevede soltanto, in alternativa al versamento unico, il frazionamento in massi- mo 4 rate (da settembre a dicembre 2020).

Il Decreto Agosto consente di versare il 50% del debito in un’unica soluzione o ripartito in 4 rate (decorrenti dal 16.09), e di pagare in massimo 24 rate il restante 50% (dal 18.01.2021, in quanto il 16.01 cade di sabato).

L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha illustrato il piano di ripresa e rateizzazione dei versamenti sospesi nella circolare 25/E del 20.08.2020.

Per il versamento delle ritenute d’acconto sui redditi di lavoro autonomo nonché sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, ecc, sospese da parte del sostituto su richiesta dei contribuenti, questi devono utilizzare il model- lo F24 con il codice tributo 4050 istituito con la Ris. Ag. Entrate 7.09.2020, n. 50/E.

Circolare Speciale 69/2020

pagine: 6

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Circolare Speciale 69/2020

11 settembre 2020

Ripresa dei versamenti sospesi per Covid-19

RIPRESA DEI VERSAMENTI SOSPESI PER COVID-19

DERETO RILANCIO

SOSPENSIONE

FINO AL 16.09.2020 • L’art. 127 del D.L. 19.05.2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 17.07.2020, n. 77 ha prorogato il termine di ripresa della riscossione dei versamenti relativi alle rite- nute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’ad- dizionale regionale e comunale, ai contributi previdenziali e assistenziali, nonché ai pre- mi per l’assicurazione obbligatoria, del periodo dal 2.03 al 30.04.2020 e all’imposta sul valore aggiunto del mese di marzo 2020, sospesi ai sensi dell’art. 61 del D.L. 17.03.2020, n. 18, a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall’emergenza da Covid-19 [c. 1, lett. a), n. 1].

• I versamenti sospesi devono essere eseguiti in un’unica soluzione entro il 16.09.2020, ovvero mediante rateizzazione, con un massimo di 4 rate mensili a partire dalla medesi- ma data del 16.09.2020.

• Nei medesimi termini sono effettuati, anche mediante il sostituto d’imposta, i versamenti delle ritenute non operate ai sensi dell’art. 1, c. 3, del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24.02.2020.

• Entro il 16.09.2020 devono essere eseguiti anche gli adempimenti contributivi sospesi (ai sensi dell’art. 61, c. 1).

• Sono, infine, prorogati al 16.09.2020, anche i termini di ripresa della riscossione dei ver- samenti che scadono nel periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.03.2020, relativi alle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, alle trattenute relative all’addizio- nale regionale e comunale, all’imposta sul valore aggiunto, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria, per i soggetti individuati dall’art.

62, cc. 2 e 3 del D.L. 17.03.2020, n. 18, nonché i termini dei versamenti individuati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 24.02.2020, in scadenza dal 21.02.2020 al 31.03.2020.

• In particolare, i versamenti sospesi devono essere eseguiti in un’unica soluzione ovve- ro mediante rateizzazione con un massimo di 4 rate mensili a decorrere dalla data del 16.09.2020.

ENTI, SOCIETÀ E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

• Con specifico riguardo alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sporti- va, alle associazioni e alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche, la sospen- sione dei versamenti sopra richiamati è ampliata fino al 30.06.2020, mentre la ripresa dei medesimi è fissata al 16.09.2020, in un’unica soluzione ovvero mediante rateizzazione, con un massimo in 4 rate mensili a partire dalla medesima data del 16.09.2020.

NESSUNA APPLICAZIONE DI SANZIONI

O INTERESSI

• In tutti i casi sopra individuati, i versamenti sospesi possono essere eseguiti nel più ampio termine senza applicazione di sanzioni ed interessi; tuttavia, in ogni caso, non si dà luogo al rimborso di quanto già versato.

Circ. Ag. Entrate 20.08.2020, n. 25/E - Ris. Ag. Entrate 7.09.2020, n. 50/E - Mess. Inps 9.09.2020, n. 3274

Entro il 16.09.2020 riprendono i versamenti sospesi a causa Covid-19 relativi a: ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, addizionali regionali e comunali Irpef, Iva, contributi previdenziali e assistenziali, Inail.

Entro il 16.09.2020 è possibile scegliere di versare solo il 50% del dovuto (in unica soluzione o 4 rate mensili), mentre il restante 50%

sarà versato a partire dal 16.01.2021, in massimo 24 rate mensili.

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Circolare Speciale 69/2020

11 settembre 2020

Ripresa dei versamenti sospesi per Covid-19

DECRETO AGOSTO

ULTERIORE

RATEAZIONE • Con l’art. 97 del D.L. 14.08.2020, n. 104, il legislatore è ulteriormente intervenuto in materia, stabilendo, in alternativa, la possibilità di beneficiare di un’ulteriore rateiz- zazione per i versamenti sospesi. Fermo quanto sopra, dunque, alla luce dell’art. 97 del D.L. 104/2020, i versamenti sospesi ai sensi delle disposizioni richiamate (artt. 61 e 62 del D.L. 18/2020) possono essere altresì effettuati, senza applicazione di sanzioni e inte- ressi (o rimborso di quanto già versato in precedenza):

.. per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione entro il 16.09.2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data;

.. per il restante 50%, mediante rateizzazione, sino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.01.2021.

RATEAZIONE DEL VERSAMENTO ANNUALE IVA

SOSPENSIONE

DEI VERSAMENTI IVA • In riferimento alla rateazione del versamento annuale Iva, nella circolare Ag. Entrate 13.04.2020, n. 9/E, al quesito 2.2.8, è indicato che l’art. 18 del D.L. 8.04.2020, n. 23 ha previsto, al verificarsi delle condizioni ivi indicate, la sospensione dei versamenti in au- toliquidazione, da eseguirsi nei mesi di aprile e maggio 2020, relativi anche all’imposta sul valore aggiunto, compresi i versamenti delle 2 rate relative al saldo Iva da eseguirsi in detti mesi. Il versamento poteva essere eseguito entro il 30.06.2020 in un’unica soluzio- ne, ovvero in 5 rate a partire dalla stessa data.

ALTERNATIVE • Ne deriva, in altre parole, che ciascun contribuente beneficiario della sospensione potrà, secondo la propria libera scelta, effettuare i versamenti inizialmente sospesi:

Prima alternativa

• Per intero entro il 16.09.2020.

oppure

• Per intero in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.09.2020.

Seconda alternativa

• Per il 50% in un’unica soluzione entro il 16.09. 2020 o, in alternativa, in massimo 4 rate mensili di pari importo a partire dal 16.09.2020.

• Per il restante 50% in una o più rate mensili di pari importo (massimo 24) con scadenza dal 16.01.2021 (rinviata al 18.01.2021, ex art. 7, lett.

h), del D.L. 13.05.2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla L.

12.07.2011, n. 106).

PROROGA RISCOSSIONE COATTIVA

• Il pagamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, i cui termini di pagamento scadono tra l’8.03.2020 e il 15.10.2020, dovrà avvenire entro il 30.11.2020, con possibi- lità di chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.11.2020.

• Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall’8.03.2020 al 15.10.2020 possono essere pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2020.

• Sono sospese fino al 15.10.2020 le attività di riscossione e le misure cautelari nonché gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni.

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Circolare Speciale 69/2020

11 settembre 2020

Ripresa dei versamenti sospesi per Covid-19

SOGGETTI CHE HANNO GIÀ PARZIALMENTE VERSATO

• Considerato che il Decreto, agli artt. 126 e 127, ha posticipato al 16.09.2020 il termine di ripresa dei versamenti sospesi (compreso quello del saldo Iva annuale), è possibile chiedersi se anche coloro che, pur potendo beneficiare della sospensione del saldo Iva annuale, abbiano scelto di versare la prima rata di marzo, possano beneficiare della so- spensione dei versamenti fino al 16.09.2020 con riferimento al debito annuale che residua al netto della prima rata.

ASPETTI

NORMATIVI • L’art. 61 del D.L. 17.03.2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24.04.2020, n. 27, ha disposto a favore degli operatori nazionali di numerosi settori colpiti dall’emer- genza da COVID-19, la sospensione dei versamenti in autoliquidazione relativi all’impo- sta sul valore aggiunto con scadenza nel mese di marzo 2020, incluso il versamento del saldo Iva, prevedendone, altresì, la ripresa della riscossione a partire dal mese di maggio 2020 o, solo per i contribuenti indicati al comma 5 (federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva, alle associazioni e alle società sportive, professionistiche e dilettantistiche), dal mese di giugno 2020.

• Il successivo art. 62 del medesimo D.L. 18/2020, ha sospeso per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8.03.2020 e il 31.03.2020 relativi all’imposta sul valore aggiunto.

I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo d’imposta 2019.

• La medesima sospensione spetta anche ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o pro- fessione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall’entità dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019, nonché ai i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nei comuni individuati nell’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1.03.2020.

• L’effettuazione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 62 è fissata, in base a quanto disposto dal c. 5 del medesimo articolo, come da ultimo modificato dall’art. 126 del Decreto, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’unica soluzione il 16.09.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il ver- samento della prima rata entro il 16.09.2020.

• L’art. 18 del D.L. 23/2020 ha sospeso, infine, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione ed in relazione ai mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versa- menti in autoliquidazione relativi all’imposta sul valore aggiunto.

SOGGETTI

BENEFICIARI • I beneficiari della sospensione sono individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo d’imposta 2019 e all’andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.

• La medesima sospensione spetta anche, per espressa previsione normativa, a tutti i sog- getti che hanno intrapreso l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione dopo il 31.03.2019, a prescindere dalla riduzione del fatturato o dei corrispettivi e ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede le- gale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, a prescindere dall’entità dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019 ma tenuto conto dell’andamento del fatturato e dei corrispettivi di marzo e aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019.

• L’effettuazione dei versamenti sospesi ai sensi dell’articolo 18 era fissata, in base a quan- to disposto dal medesimo articolo, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un’u- nica soluzione entro il 30.06.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020.

• In proposito, la circolare 13.04.2020, n. 9/E, al quesito 2.2.8, ha chiarito che rientrano nella sospensione disciplinata dal predetto art. 18 anche i versamenti delle due rate rela- tive al saldo Iva da eseguirsi in detti mesi, laddove il contribuente abbia versato la prima rata con scadenza nel mese di marzo 2020.

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Circolare Speciale 69/2020

11 settembre 2020

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ULTERIORE POSSIBILE

RATEAZIONE • L’art. 97 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto) ha previsto, in alternativa, che i versamenti sospesi possono essere effettuati, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di so- spensione, in un’unica soluzione entro il 16.09.2020, ovvero mediante rateizzazione fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dalla medesima data. Il restante 50% può essere versato, sempre ratealmente, sino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a partire dal 16.01.2021.

VERSAMENTO

DEL RESIDUO • Tanto premesso, il contribuente che - pur avendo i requisiti per beneficiare della sospen- sione del versamento del saldo Iva da eseguirsi a marzo 2020 - abbia comunque versato la prima rata, ma non anche quelle in scadenza nei mesi di aprile e/o maggio 2020, potrà, al pari di colui che non abbia legittimamente versato nulla a marzo 2020, versare ciò che residua del debito annuale Iva in un’unica soluzione entro il 16.09.2020, ovvero median- te rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata a partire dalla medesima data del 16.09.2020.

• In alternativa, potrà procedere al versamento secondo le indicazioni contenute nel richia- mato art. 97 del D.L. 104/2020.

Il contribuente che, invece, abbia versato la prima rata a marzo 2020, perché escluso dal beneficio della sospensione dei versamenti di marzo 2020 disposta dalle norme sopra richiamate, ed abbia invece beneficiato, avendone i requisiti, della sospensione disposta per i mesi di aprile e maggio 2020, dovrà versare nei termini ordinari le rate che residua- no, potendo rinviare al 16.09.2020 il versamento delle sole rate sospese di aprile e mag- gio 2020. In alternativa, potrà procedere al versamento secondo le indicazioni contenute nel richiamato art. 97 del D.L. 104/2020 (Decreto Agosto).

PROROGA

AL 16.09.2020 • L’art. 126 e l’art. 127 del Decreto Rilancio prorogano il termine di ripresa della riscossio- ne dei versamenti sospesi ai sensi dei predetti artt. 61 e 62 del D.L. 18/2020, e dell’art. 18 del D.L. 23/2020, stabilendo che gli stessi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16.09.2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata a partire dalla stessa data e delle restanti rate entro il 16 dei mesi successivi.

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Tavola Alcuni esempi di versamenti in ripresa al 16.09.2020

Soggetti interessati Adempimenti in ripresa dal 16.09.2020

Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, operanti nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza (es.:

imprese turistico-ricettive).

• Versamenti Iva in scadenza a marzo 2020.

• Versamenti in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020 delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati.

• Versamenti in scadenza nei mesi di marzo e aprile 2020 dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assi- curazione obbligatoria.

Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche.

Versamenti Iva e delle ritenute sui redditi di lavoro dipen- dente e assimilati, versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza da marzo a giugno 2020.

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fi- scale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o com- pensi, percepiti nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, non superiori a 2 milioni di euro.

• Versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo 8.03.2020 - 31.03.2020 relativi a:

.. ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e tratte- nute relative all’addizionale regionale e comunale;

.. imposta sul valore aggiunto;

.. contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicu- razione obbligatoria.

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fi- scale, sede legale o sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza.

Versamenti da autoliquidazione dell’imposta sul valore ag- giunto che scadono nel periodo 8.03.2020 - 31.03.2020.

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fi- scale, sede legale o sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, Alessandria e Asti che hanno subito una dimi- nuzione dei ricavi e dei compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d’imposta

Versamenti da autoliquidazione dell’imposta sul valore ag- giunto che scadono nei mesi di aprile e maggio 2020.

• Soggetti con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nei seguenti comuni (c.d. Zona Rossa):

- Regione Lombardia:

a) Bertonico;

b) Casalpusterlengo;

c) Castelgerundo;

d) Castiglione D’Adda;

e) Codogno;

f) Fombio;

g) Maleo;

h) San Fiorano;

i) Somaglia;

l) Terranova dei Passerini.

- Regione Veneto:

a) Vo’

Versamenti che scadono nel periodo 21.02.2020 - 31.03.2020.

Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fi- scale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o com- pensi, percepiti nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, non superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 33% nel mese di marzo e nel mese di aprile

2020 rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d’imposta. • Versamenti da autoliquidazione che scadono nei mesi di apri- le e maggio 2020, relativi a:

.. ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e tratte- nute relative all’addizionale regionale e comunale;

.. imposta sul valore aggiunto;

.. contributi previdenziali e assistenziali e premi per l’assicu- razione obbligatoria.

• Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato e ricavi o compensi, percepiti nel periodo d’imposta precedente a quello in corso, superiori a 50 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione dei ricavi o compensi di almeno il 50% nel mese di marzo e nel mese di aprile 2020 rispetto ai medesimi mesi del precedente periodo d’imposta.

• Soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nel territorio dello Stato, che hanno

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