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OGGETTO: Pratica num. 436/VV/2021. Quesito sulla applicazione degli artt. 38, 44 e 170 della Circolare del CSM sulle applicazioni del 20.6.2018.
(delibera 8 luglio 2021)
Il Consiglio
- rilevato che con nota n. XXX del XXX il Presidente facente funzioni della Corte d’Appello di XXX ha chiesto “se il magistrato lavorista può sostituire, e come, a pieno titolo l’assenza del presidente della sezione civile di cui fa parte e se, ove ciò non fosse possibile, si potrebbe provvedere all’assegnazione interna di altro magistrato ed in questo caso, se il magistrato assegnato ove più anziano, potrebbe presiedere la sezione”;
OSSERVA
Il Presidente facente funzioni della Corte d’Appello di XXX ha rappresentato che la seconda sezione civile della Corte è presieduta, in attesa dell’espletamento della procedura per la nomina del nuovo presidente, dal consigliere anziano, il quale andrà in pensione l’XXX. Ha evidenziato che il magistrato più anziano è il consigliere XXX, il quale svolge le funzioni esclusive nella materia del diritto del lavoro e, dunque, non potrebbe, secondo il disposto dell’art. 170 della Circolare del 20.6.2018, presiedere i collegi civili né potrebbe occuparsi dei relativi affari.
Il Presidente facente funzioni della Corte d’Appello ha chiesto pertanto chiarimenti sull’interpretazione da seguire dell’art. 170 della richiamata Circolare in ragione delle problematiche che sorgeranno a partire dal primo settembre nella gestione della seconda sezione civile della Corte.
Come noto, l’art. 38 della Circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali del 20.6.2018, dispone che, se il Presidente di sezione della Corte d’appello o del Tribunale è assente o impedito, è sostituito dal più anziano nel ruolo dei magistrati che compongono la sezione.
Nel caso in esame, essendo il magistrato più anziano del ruolo un consigliere addetto in via esclusiva alla funzione lavoristica, il Presidente facente funzioni della Corte, al fine di superare l’incertezza interpretativa relativa al limite statuito dall’art. 170 della Circolare, chiede se il magistrato lavorista possa comunque presiedere la sezione di cui fa parte o se si debba procedere, in alternativa, all’assegnazione interna di altro magistrato.
Ebbene l’art. 170 fissa la regola generale secondo cui i magistrati assegnati “a posti di organico lavoro” non possono essere destinati a funzioni diverse, ma al contempo introduce la possibilità di una deroga nel caso in cui si verifichino “esigenze imprescindibili” che siano esplicitate nel relativo provvedimento.
Dunque, la norma richiamata, nella sua chiarezza, non può essere interpretata se non nel senso che qualora sussistano imprescindibili ragioni, purché motivatamente rappresentate dal dirigente dell’ufficio, il magistrato lavorista può sostituire il Presidente di sezione assente.
Pertanto, si
delibera
di rispondere al quesito di cui in premessa affermando che il magistrato, assegnato in pianta organica alle funzioni esclusive lavoristiche, può sostituire il presidente di sezione assente qualora il dirigente dell’ufficio ravvisi esigenze imprescindibili, che devono essere specificatamente illustrate nel relativo provvedimento di assegnazione."