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REGIONE CALABRIA AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE (ATERP CALABRIA)

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REGIONE CALABRIA

AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA REGIONALE (ATERP CALABRIA)

Deliberazione n. 222 del 8 giugno 2022 del Registro ATERP Regionale

PROPONENTE: Avvocatura

OGGETTO: Area di San Giovannello in Reggio Calabria

– Procedimento di acquisizione da parte del Comune di Reggio Calabria – Recesso accordo del 26/5/03 e successive modifiche.

La Deliberazione si compone di n. ____ pagine compreso il frontespizio e di n. ___

allegati

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to (Avv. Paolo Petrolo)

(2)

L’anno 2022, il giorno 8 del mese di giugno il Commissario Straordinario dell’ATERP Regionale, Avv. Paolo Petrolo, nominato con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Calabria n. 91 del 22 Giugno 2020, presso la Sede legale dell’Azienda, ha adottato la seguente delibera in merito all’argomento indicato in oggetto.

Il Coordinatore dell’Avvocatura Area Sud, avv. Giuseppe de Leo, propone al Commissario Unico Regionale, l’adozione del presente atto.

Il Coordinatore dell’Avvocatura Area Sud Firmato Avv. Giuseppe de Leo

Il Direttore Amministrativo f.f.

Esprime parere favorevole ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi dell’ATERP Calabria

Il Direttore Amministrativo f.f.

Firmato dott. Pasquale Cannatelli

Ufficio Contabilità Generale

impegni n° del

CAP.

Previsione iniziale di bilancio Impegno per il presente atto

Totale impegnato Disponibilità residua

Si attesta la copertura finanziaria della spesa.

Il Responsabile del procedimento Il Dirigente dell’Ufficio

Firmato dott.ssa Silvana Ambroggio Firmato dott. Pasquale Cannatelli

Il Commissario Straordinario dell’ATERP Calabria

PREMESSO:

-

che con Legge regionale 24/2013 art. 7 è stata istituita l’ATERP Calabria per accorpamento delle aziende per l’Edilizia Residenziale Pubblica di cui alla LR 27/1996;

-

che con Deliberazione della Giunta Regionale 66 del 02 marzo 2016 è stato definitivamente approvato lo Statuto dell’ATERP Unica e demandato al Commissario Straordinario gli adempimenti propedeutici all’effettivo accorpamento da effettuarsi con D.P.G.R.;

(3)

-

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 99 del 9 maggio 2016 è stata istituita l’Azienda per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale con conseguente estinzione delle ATERP provinciali istituite con LR 27/2006;

-

che con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 91 del 22 giugno 2020, è stato nominato Commissario Straordinario dell’ATERP Unica Regionale l’Avv. Paolo Petrolo;

-

che con Delibera del Commissario Straordinario n. 41 del 17/2/2022 è stato approvato il Bilancio di Previsione Triennio 2022/2024;

-

che con Delibera n. 64 del 13/4/2022 il predetto Bilancio è stato approvato dal Consiglio Regionale della Calabria;

-

che l’Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Reggio Calabria aveva avuto ceduto dal Demanio dello Stato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n.

894/95 1 del 6/8/1966, Registrato alla Corte dei Conti in data 26/8/1966 e all’Ufficio del Registro di Roma il 7/9/1966, un’area sita nel Rione San Giovannello nel Comune di Reggio Calabria riportata in catasto al foglio 70, particelle 1326, 468, ed 89, particelle 2517, 450, 227, 2503, 469 e 824 per un totale di circa mq. 28630,00 in cui sorgevano 162 alloggi di circa 50 mq. Ciascuno;

-

che con delibera del Consiglio Comunale della Città del 20/11/1989 n. 1607, nell’ambito della definizione del programma di risanamento e sviluppo di Reggio di cui al Decreto legge n. 166 del giorno 8/5/89, convertito nella legge n. 246 del 5/7/89, era disposta “la eliminazione dei residui quartieri e case minime esistenti nell’intero territorio Comunale e ricostruzione di un adeguato numero di alloggi” di cui all’allegato A del medesimo provvedimento con il recupero delle relative aree di risulta dei predetti quartieri minimi per verde attrezzato e servizi di cui all’allegato A.a”;

-

che nei citati allegati era ricompresa la predetta Area di San Giovannello e gli alloggi minimi ricadenti nella stessa per cui, in data 20/4/2004 l’ATERP della Provincia di Reggio Calabria, subentrata di diritto ex legge regionale n. 27/96 al disciolto IACP, nella persona del Commissario Straordinario dell’epoca, con nota del 20/4/2004 n. 7741 di protocollo, autorizzava il Comune di Reggio Calabria alla demolizione del complesso abitativo esistente prendendo atto del trasferimento degli abitanti, in virtù anche dell’accordo di massima sottoscritto il 26/5/2003 tra i rappresentanti dei due Enti che prevedeva, in compensazione, per la cessione della predetta area, l’acquisto a favore dell’ATERP di n. 70 alloggi in costruzione da parte del Comune in via Cava, accordo ribadito il 15/12/2004;

-

che nonostante le trattative intercorse, la sottoscrizione di nuovo accordo il 18/4/2014 nonché gli incontri avvenuti nel 2017/2018 anche al fine di quantificare il valore del suolo, la procedura per il trasferimento della proprietà dell’area in questione non si realizzava per cui, con atto stragiudiziale del 23/3/2021, l’Ente diffidava l’Amministrazione Comunale a definire l’acquisizione del suolo su cui insistono da tempo delle opere realizzate dal medesimo Comune;

(4)

-

che rimasta inevaso il predetto invito ad adempiere l’Avvocatura dell’Ente è stata autorizzata a promuovere ricorso davanti al TAR Calabria sez. staccata di Reggio Calabria notificato il 21/5/21;

-

che con tale ricorso, pertanto, si lamentava l’illegittimità dell’inerzia comunale per violazione e/o falsa applicazione di legge con riferimento agli artt. 2 della legge 7/8/1990 n. 241 e 42 bis del DPR 8/6/2001 n. 327 nonché per violazione e/o falsa applicazione del principio del giusto procedimento, rifacendosi all’indirizzo giurisprudenziale del Consiglio di Stato (Adunanza Plenaria decisioni n. 2 e 4/2020) per il quale l’Amministrazione pubblica che ha occupato un’area utilizzandola “è titolare di una funzione, a carattere doveroso nell’an, consistente nella scelta tra la restituzione del bene previa rimessione in pristino e acquisizione ai sensi dell’art. 42 bis; non quindi una mera facoltà di scelta (o di non scegliere) tra opzioni possibili, ma doveroso esercizio di un potere che potrà avere come esito o la restituzione al privato o l’acquisizione alla mano pubblica del bene”. Pertanto, non essendo stata sanata in alcun modo l’occupazione dell’area in questione utilizzata dal Comune del 2004, lo stesso Ente era tenuto ad esercitare “doverosamente il potere di valutare se apprendere il bene definitivamente o restituirlo secondo una concezione di potere-dovere, o doverosità di certe funzioni, che è nota da tempo nel tessuto del diritto amministrativo e che discende dai noti principi di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.)”, con il ricorso proposto, si chiedeva che il Tribunale adito dichiarasse l’obbligo del Comune di Reggio Calabria a compiere le proprie valutazioni in merito all’istanza di acquisizione sanante, con corresponsione dei relativi indennizzi;

-

che in data 04/09/2021, quattro giorni prima dell’udienza fissata davanti al TAR, il Comune di Reggio Calabria, con PEC a firme congiunte del Direttore Generale, del Dirigente ad interim del Settore Patrimonio e di quello del Settore Grandi Opere Programmazione Lavori Pubblici Risorse Comunitarie precisava che non era “tenuto ad assumere il provvedimento sanante” ex art. 42 bis del DPR n. 327/2001 in quanto l’accordo sottoscritto il 26/5/2003 “prevedeva al fine di risolvere la questione dell’area di San Giovannello una datio in solutum con la cessione di altri alloggi di proprietà comunale.

Successivamente, però, l’accordo veniva modificato prevedendo in parte la permuta di altre aree edificabili di proprietà comunale ed in parte la compensazione di partite debitorie della medesima Azienda nei confronti dell’Ente”. La stessa PEC si concludeva con una affermazione di disponibilità “a riavviare i lavori del tavolo tecnico già a suo tempo istituito, impegnandosi a completare il procedimento entro il più breve tempo possibile”;

(5)

-

che con sentenza n. 783/2021 il TAR Calabria sez. Staccata di Reggio Calabria riteneva

“l’insussistenza della violazione di un preciso obbligo di provvedere necessario per la formazione del silenzio-inadempimento giustiziabile con il rimedio ex artt. 31 e 117 c.p.a., non potendo ritenersi mai sorto in capo al Comune di Reggio Calabria l’obbligo addotto dalla ricorrente a fondamento della domanda proposta, di regolarizzazione della cessione dell’area di cui si controverte con un provvedimento di acquisizione sanante ai sensi dell’art. 42 bis T.U. n. 327/2021” dovendosi attribuire all’accordo del 2003 e successive modifiche valenza di accordi fra pubbliche amministrazioni di cui all’art. 15 della legge 241/90, per cui il ricorso veniva ritenuto inammissibile;

-

che l’Avvocatura dell’Azienda, debitamente autorizzata, impugnava tale sentenza davanti al Consiglio di Stato per violazione e falsa applicazione del predetto art. 15 rilevandosi come gli atti a cui i giudici di I° grado avevano attribuito efficacia e valenza di accordi non avevano i requisiti previsti dall’art. 11 commi 2 e 3, di cui il primo, quello del 2003, scritto a mano e firmato da soggetti privi di alcuna delega, non essendo risultati assunti gli stessi nei necessari atti deliberativi di competenza di entrambi gli enti. D’altra parte gli accordi ex art. 15, secondo la giurisprudenza citata nell’atto di appello, si distinguono per le loro spiccate valenze pubblicistiche <<atteso che la volontà delle Amministrazioni non è mai assimilabile ed una “volontà negoziale” fondata sull’autonomia privata ma è “volontà discrezionale” funzionalizzata alla tutela degli interessi pubblici” (TAR Lombardia sez. II n. 90/2009, ma nello stesso senso, Consiglio di Stato decisione n. 1053/2016, Cass. Sez. Unite n. 21650/2021) >>

-

che il Consiglio di Stato, però, con la sentenza n. 3429/2022 del 2/5/22 ha confermato la decisione di I° grado modificandone la motivazione, ritenendo il ricorso proposto dall’Ente non già inammissibile bensì improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse in virtù della nota dei Dirigenti del Comune del 2021 che “disvela, un contenuto chiaramente declinatorio di esercizio dei poteri nei sensi postulati dall’appellante, come tale essa s’appalesa idonea a sciogliere l’inerzia serbata dall’Amministrazione comunale sull’istanza- diffida in quanto esplicativa di una precisa volontà dell’Ente di attribuire – non rileva se in modo legittimo o meno – un determinato assetto agli interessi inerenti il rapporto intercorrente tra le parti”;

Tutto quanto fin qui premesso,

CONSIDERATO, che:

1) la natura di accordi ex art. 15 della legge 241/90 degli atti intercorsi tra l’ATERP di Reggio Calabria ed il Comune della stessa città non può più essere messa in discussione;

2) nonostante i solleciti avanzati dall’Avvocatura dell’Ente al Direttore Generale dell’Amministrazione Comunale, nelle more del giudizio della decisione del giudizio

(6)

d’impugnazione, a dare attuazione a quanto ribadito dallo stesso nella nota più volte citata del 4/9/2021, nessun riscontro è pervenuto, ma l’Azienda ha interesse a giungere alla definizione dell’annosa vicenda per conseguire, comunque, un ristoro alla perdita di una propria proprietà;

3) alla luce della giurisprudenza (TAR Abruzzo sez. I l’Aquila decisione n. 89 del 3/3/2021) per la quale la natura pubblicista dagli accordi tra amministrazioni ex art. 15 determina il potere di recedere dagli stessi accordi in quanto espressione del principio di inesauribilità del potere pubblicistico che caratterizza l’esercizio delle funzioni pubblicistiche;

Vista la comunicazione dell’avvio del relativo procedimento di cui alla PEC consegnata il giorno 23/05/2022

Su proposta dell’Avvocatura Area Sud, acquisito il parere di legittimità del Direttore Amministrativo f.f., ai sensi dell’art. 12 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

DELIBERA

 di recedere dall’accordo sottoscritto con il Comune di Reggio Calabria del 26/5/03 e successive modifiche (protocollo d’intesa del 18/4/2014, nota ATERP n. 7954 del giorno 8/7/14 e verbale del 4/4/18) al fine di definire e perfezionare la cessione dell’AREA di San Giovannello;

 di notificare a cura dell’Avvocatura Area Sud la presente delibera al Comune di Reggio Calabria al suo indirizzo PEC;

 di trasmettere al Responsabile del sito aziendale copia autentica del presente atto per la sua pubblicazione elettronica nelle forme di cui al d.lgs. 14 Marzo 2013, n. 33;

 di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sull’Albo Pretorio del sito istituzionale dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale in forma integrale per un periodo di 15 giorni;

 di dare atto che il presente atto comporta impegno di spesa sul Bilancio dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale Pubblica Regionale gestione provvisoria.

I L C O M M I S S A R I O S T R A O R D I N A R I O Firmato A v v . P a o l o P e t r o l o

(7)

S I A T T E S T A

- che la presente Deliberazione è stata pubblicata sull’ Albo Pretorio del sito istituzionale di questa Azienda in data 08.06.2022;

Catanzaro, 8 giugno 2022.

Per la Segreteria della Direzione Generale

f.to dott. Stefano Lamacchia

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