• Non ci sono risultati.

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Condividi "COMUNICAZIONE AI MEMBRI"

Copied!
5
0
0

Testo completo

(1)

CM\1175868IT.docx PE626.865v02-00

IT

Unita nella diversità

IT

Parlamento europeo

2014-2019

Commissione per le petizioni

31.1.2019

COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione n. 0149/2018, presentata da K. S., cittadina tedesca, sul trasporto di animali vivi all'interno e all'esterno dell'UE

1. Sintesi della petizione

La firmataria riflette sulla crudeltà perpetrata sugli animali vivi che sono trasportati all'interno del territorio dell'UE o verso paesi al fuori dell'Unione. Descrive le sofferenze e i traumi frequenti a cui sono esposti gli animali, spesso feriti, che viaggiano per ore e per lunghe distanze senz'acqua. Ricorda altresì la pratica della macellazione halal mediante singolo taglio senza che l'animale sia precedentemente stordito. La firmataria argomenta che gli animali dell'UE sono protetti non solo nel territorio dell'Unione, bensì anche al di fuori dello stesso.

Chiede di porre fine a tale situazione e di applicare normative e controlli più rigorosi.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 4 giugno 2018. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni (articolo 216, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 13 agosto 2018

Osservazioni della Commissione

La Commissione è consapevole del fatto che vi sono difficoltà nell'applicazione dei requisiti attuali dell'UE sul benessere degli animali durante il trasporto1, in particolare all'esterno dei confini dell'Unione. Per la Commissione, il trasporto degli animali è una delle priorità fondamentali in materia di benessere degli animali e un'attenzione particolare è rivolta alle esportazioni di animali vivi. La Commissione collabora costantemente con gli Stati membri in quanto essi sono i principali responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione della legislazione

1 Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n.

1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(2)

PE626.865v02-00 2/5 CM\1175868IT.docx

IT

dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto.

Per assicurare che la normativa dell'UE sia applicata correttamente, la Commissione sta sottoponendo diversi Stati membri a controlli, nel contesto di un progetto biennale (2017- 2018) riguardante esclusivamente il benessere degli animali vivi durante il trasporto stradale e marittimo verso paesi terzi. Mentre i controlli previsti dal progetto e riguardanti il trasporto stradale sono stati completati, i controlli riguardanti il trasporto marittimo sono appena iniziati. Alla luce dei risultati emersi in tal contesto, la Commissione valuterà il seguito più opportuno da dare per garantire un livello soddisfacente di protezione degli animali esportati.

Le relazioni sui singoli controlli saranno pubblicate sul sito web della Commissione, una volta ultimate1.

Nel 2015 la Commissione ha varato il progetto triennale sulle Animal Transport Guides (Linee guida per il trasporto degli animali). Il progetto è volto a migliorare il benessere degli animali durante il trasporto, sviluppando e diffondendo le "Guide alle buone e alle migliori pratiche" per il trasporto delle principali specie di bestiame2.

Una delle priorità fondamentali della piattaforma dell'UE sul benessere degli animali, istituita dalla Commissione, è il trasporto di animali vivi. La piattaforma vuole costituire un'opportunità per coinvolgere tutti i soggetti interessati, comprese le ONG che si occupano di benessere degli animali, per discutere se e come migliorare concretamente il benessere degli animali, tramite la condivisione delle migliori prassi, il confronto sui nuovi approcci e la ricerca di percorsi di miglioramento comuni. In considerazione del forte interesse in materia, la Commissione ha istituito un sottogruppo sul benessere degli animali durante il trasporto, nel quadro della piattaforma dell'UE sul benessere degli animali, in occasione della sua riunione del 10 novembre 2017. I membri del sottogruppo hanno identificato nell'esportazione di bovini, nel trasporto di vitelli non svezzati e nel trasporto di animali a temperature estreme, le tre aree prioritarie del loro lavoro. La prima riunione si è tenuta il 16 maggio 20183.

La rete dei punti di contatto nazionali degli Stati membri responsabili dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 sul benessere degli animali durante il trasporto si riunisce regolarmente sotto la presidenza dei servizi della Commissione, i quali promuovono tali riunioni, allo scopo di scambiare esperienze relative all'attuazione delle attività di controllo ufficiali pertinenti. I punti di contatto nazionali stanno attualmente elaborando un documento consensuale di orientamento per i controlli ufficiali sul trasporto di animali a temperature estreme.

Per quanto riguarda le pratiche di macellazione nei paesi terzi, va osservato che la definizione delle norme e la loro applicazione in questi paesi sono di competenza delle loro autorità nazionali. I paesi terzi sono vincolati solo dai regolamenti dell'UE pertinenti al momento della macellazione degli animali per l'esportazione di carni verso il mercato dell'UE4.

Al di là dell'UE, la Commissione collabora con l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e sostiene l'attuazione delle norme adottate a livello internazionale in materia

1http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm

2http://animaltransportguides.eu/it/

3https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-animal-welfare/thematic-sub-groups/animal-transport_en

4Capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pagg. 1–30).

(3)

CM\1175868IT.docx 3/5 PE626.865v02-00

IT

di benessere degli animali.

Inoltre, la Commissione fornisce un sostegno finanziario all'attuazione del piano d'azione dell'OIE sul benessere degli animali per i paesi del Medio Oriente (2016-2019), e in particolare per le attività connesse alla protezione degli animali durante il trasporto e la macellazione.

Conclusione

La Commissione sta già lavorando attivamente per garantire la corretta applicazione delle norme attuali dell'UE in materia di benessere degli animali durante il trasporto e, in realtà, ha fatto del trasporto degli animali una delle principali priorità in materia di benessere degli animali. Tali azioni comprendono il progetto riguardante esclusivamente il benessere degli animali vivi durante il trasporto per l'esportazione e, in associazione con altre parti interessate, la piattaforma dell'UE sul benessere degli animali nonché gli orientamenti per i controlli ufficiali elaborati dalla rete dei punti di contatto nazionali degli Stati membri per il trasporto.

Tali azioni, secondo il parere della Commissione, rispondono alle richieste del firmatario di applicazione della direttiva, formazione delle persone coinvolte nel commercio e sensibilizzazione.

Eventuali ulteriori azioni richiedono maggiori informazioni che dovrebbero essere raccolte durante i rimanenti controlli sulle esportazioni di animali vivi, che dovrebbero essere completati nel 2018.

4. Risposta della Commissione (REV), ricevuta il 31 gennaio 2019

La Commissione è consapevole del fatto che vi sono difficoltà nell'applicazione dei requisiti attuali dell'UE sul benessere degli animali durante il trasporto1, in particolare all'esterno dei confini dell'Unione. Per la Commissione, il trasporto degli animali è una delle priorità fondamentali in materia di benessere degli animali e un'attenzione particolare è rivolta alle esportazioni di animali vivi. La Commissione collabora costantemente con gli Stati membri in quanto essi sono i principali responsabili dell'attuazione e dell'esecuzione della legislazione dell'UE in materia di protezione degli animali durante il trasporto.

Per assicurare che la normativa dell'UE sia applicata correttamente, la Commissione ha sottoposto nove Stati membri2a controlli e ha effettuato una missione in Bulgaria e in Turchia nel contesto di un progetto biennale (2017-2018) riguardante esclusivamente il benessere degli animali vivi durante il trasporto stradale e marittimo verso paesi terzi. Alla luce dei risultati emersi in tale contesto, la Commissione pubblicherà due relazioni di sintesi, discuterà con gli Stati membri le misure da adottare e valuterà il seguito più opportuno da dare per garantire un livello soddisfacente di protezione degli animali esportati. Le relazioni sui singoli controlli e le relazioni di sintesi saranno pubblicate sul sito web della Commissione, una volta ultimate3.

1Regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

2I Paesi Bassi, la Germania, l'Ungheria, la Repubblica ceca, la Polonia e la Francia per il trasporto stradale, la Slovenia, la Spagna e la Croazia per il trasporto marittimo.

3http://ec.europa.eu/food/audits-analysis/audit_reports/index.cfm

(4)

PE626.865v02-00 4/5 CM\1175868IT.docx

IT

Nel 2015 la Commissione ha varato il progetto triennale sulle Animal Transport Guides (Linee guida per il trasporto degli animali). Il progetto è volto a migliorare il benessere degli animali durante il trasporto, sviluppando e diffondendo le "Guide alle buone e alle migliori pratiche" per il trasporto delle principali specie di bestiame1.

Una delle priorità fondamentali della piattaforma dell'UE sul benessere degli animali, istituita dalla Commissione, è il trasporto di animali vivi. La piattaforma vuole costituire un'opportunità per coinvolgere tutti i soggetti interessati, comprese le organizzazioni non governative (ONG) che si occupano di benessere degli animali, per discutere se e come migliorare concretamente il benessere degli animali, tramite la condivisione delle migliori prassi, il confronto sui nuovi approcci e la ricerca di percorsi di miglioramento comuni. In considerazione del forte interesse in materia, la Commissione ha istituito un sottogruppo sul benessere degli animali durante il trasporto, nel quadro della piattaforma, in occasione della sua riunione del 10 novembre 2017. I membri del sottogruppo hanno identificato nell'esportazione di bovini, nel trasporto di vitelli non svezzati e nel trasporto di animali a temperature estreme, le tre aree prioritarie del loro lavoro. Il sottogruppo si è riunito due volte2.

La rete dei punti di contatto nazionali degli Stati membri responsabili dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1/2005 sul benessere degli animali durante il trasporto si riunisce regolarmente sotto la presidenza dei servizi della Commissione, i quali promuovono tali riunioni, allo scopo di scambiare esperienze relative all'attuazione delle attività di controllo ufficiali pertinenti. I punti di contatto nazionali stanno attualmente elaborando un documento consensuale di orientamento per i controlli ufficiali sul trasporto di animali a temperature estreme.

Per quanto riguarda le pratiche di macellazione nei paesi terzi, va osservato che la definizione delle norme e la loro applicazione in questi paesi sono di competenza delle loro autorità nazionali. I paesi terzi sono vincolati solo dai regolamenti dell'UE pertinenti al momento della macellazione degli animali per l'esportazione di carni verso il mercato dell'UE3.

Al di là dell'UE, la Commissione collabora con l'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) e sostiene l'attuazione delle norme adottate a livello internazionale in materia di benessere degli animali.

Inoltre, la Commissione fornisce un sostegno finanziario all'attuazione del piano d'azione dell'OIE sul benessere degli animali per i paesi del Medio Oriente (2016-2019), e in particolare per le attività connesse alla protezione degli animali durante il trasporto e la macellazione.

Conclusione

La Commissione sta già lavorando attivamente per garantire la corretta applicazione delle

1http://animaltransportguides.eu/it/

2https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-animal-welfare/thematic-sub-groups/animal-transport_en

3Capi II e III del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento (GU L 303 del 18.11.2009, pagg. 1–30).

(5)

CM\1175868IT.docx 5/5 PE626.865v02-00

IT

norme attuali dell'UE in materia di benessere degli animali durante il trasporto e, in realtà, ha fatto del trasporto degli animali una delle principali priorità in materia di benessere degli animali. Tali azioni comprendono il progetto riguardante esclusivamente il benessere degli animali vivi durante il trasporto al momento dell'esportazione, la piattaforma dell'UE sul benessere degli animali in associazione con altre parti interessate, nonché gli orientamenti per i controlli ufficiali elaborati dalla rete dei punti di contatto nazionali degli Stati membri per il trasporto. Tali azioni, secondo la Commissione, rispondono alla richiesta del firmatario di applicazione della direttiva, formazione delle persone coinvolte nel commercio e sensibilizzazione.

Riferimenti

Documenti correlati

0789/2021, presentata da Catherine Duffy, cittadina irlandese, sulla qualità difettosa di alcuni blocchi da costruzione dovuta alla presenza di mica in Irlanda..

In linea di principio, pertanto, i residenti spagnoli che percepiscono pensioni dalla Spagna sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche sul

A seguito della prima analisi, la Commissione ritiene che le condizioni per l'affiliazione al regime di sicurezza sociale finlandese previste dalla legislazione

Sebbene la direttiva 2002/49/CE non stabilisca valori limite per il rumore ambientale, impone tuttavia agli Stati membri l'obbligo, in vista della riduzione dell'esposizione al

In particolare, il corso analizzerà i seguenti argomenti : le origini e l’evoluzione del processo d’integrazione europea, i caratteri dell’ordinamento UE, diritti fondamentali UE,

Caldaie a tubi d'acqua ed installazioni ausiliarie — Parte 9: Requisiti degli impianti di combustione della caldaia, alimentati con combustibili solidi polveriz-

Nel caso delle norme armonizzate correlate per i materiali, la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza è limitata ai dati tecnici dei materiali indicati

Al fine di tener conto degli effetti di sottoutilizzazione dovuti alla COVID-19, la Commissione, su richiesta degli Stati membri, chiederà al CIEM all'inizio del 2021 di valutare